la commissione di disciplina - Federazione Italiana Cronometristi

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la commissione di disciplina - Federazione Italiana Cronometristi
LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA,
ritualmente convocata e composta dai sigg.:
avv. Antonio Bandiera
Presidente rel. ed estensore
dott. Vincenzo Carbone
V. Presidente
avv. Patrizia De Lorenzo
Componente
ha pronunziato la seguente
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DECISIONE
nel procedimento disciplinare a carico dei cronometristi XXX e XXX ai
quali il Procuratore federale aveva contestato i seguenti addebiti:
Nel corso della manifestazione XXX svoltasi il 22-23 marzo 2002 in
qualità di cronometristi designati allo Start P.S. 10 XXX non vi siete
presentati tempestivamente alla postazione. A seguito delle ricerche
effettuate del Capo Prova siete stati trovati presso un vicino podere in
evidente stato di ubriachezza. Riportati in postazione, dopo che erano già
passate le vetture apripista, non siete stati in grado di allestire la prova
impedendo al primo equipaggio transitato di rispettare l’orario comunicato
dalla Direzione di Gara ed impedendo anche successivamente la regolare
partenza delle autovetture in gara, fino a quando non é intervenuto, su
richiesta del Capo Prova un cronometrista inviato dal Centro Classifiche.”
“
I fatti sopra descritti violano il disposto ex artt. 6.1 e 6.5 S.F. e degli artt.
15.1 lett. e), 36.1, 36.3 R.O..
i fatti per cui è procedimento ed il suo svolgimento
Con nota prot. 5109 datata l0.6.02 il Segretario Generale della Federazione
inviava al Procuratore federale copia di una lettera fatta pervenire dal
Presidente della Scuderia XXX con allegato un rapporto del sig. XXX capo
della prova speciale 2.6.10 XXX In quest’ultimo rapporto venivano narrati
i fatti di cui alla contestazione che precede. Il Procuratore federale
assumeva informazioni con il D.S.C. XXX il quale rilevava che la prova si
era svolta regolarmente e che non appena aveva appreso che vi erano
problemi alla partenza della P.S. aveva inviato sul posto un cronos di sua
fiducia e particolarmente esperto il quale non aveva rapportato alcuna
anormalità se non un clima “non idilliaco” fra i cronos ed il capo prova.
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Con lettera 26.9.02 il Procuratore federale contestava ai prevenutì i fatti di cui
all’addebito. Costoro facevano pervenire deduzioni a discolpa negando la
sussistenza dei fatti e rilevando come dai cronologici e dagli altri documenti si
evinceva il regolare svolgimento della prova.
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Completato l’iter procedurale il Procuratore federale chiedeva il rinvio a
giudizio dei prevenuti chiedendo, altresì, che la Commissione assumesse le
testimonianze del denunziante XXX e del D.S.C. XXX.
Veniva fissata l’odierna adunanza nel corso della quale comparivano i prevenuti
ed il XXX che aveva fatto, sagacemente, intervenire anche il cronos XXX che
egli aveva inviato per verificare cosa stesse succedendo alla partenza della P.S.
Viceversa non compariva il denunziante che faceva pervenire una nota scritta
nella quale confermava quanto scritto nel rapporto e si scusava del mancato
intervento per motivi di lavoro dichiarandosi disposto a partecipare ad altra
adunanza. Il cronos XXX ha fatto pervenire tempestivamente uno scritto
difensivo.
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Nel corso dell’adunanza sono stati interrogati i prevenuti e sono stati escussi i
sigg. XXX e XXX. Il primo ha fornito i cronologici relativi alla partenza della
prova incriminata nonché la striscia del 1210 e quelli relativi al C:O. In esito al
dibattimento la commissione non riteneva necessaria acquisire la prova
testimoniale del denunziante ed il Procuratore federale concludeva chiedendo il
proscioglimento degli incolpati perché il fatto non sussiste. I predetti si
associavano alla detta richiesta.
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in diritto
La Commissione ritiene fondata la richiesta del Procuratore federale. Ed infatti
dalla deposizione del cronos XXX emerge in modo chiaro ed inequivocabile
che gli incolpati non solo non erano ubriachi ma neppure alterati. Lo stesso lo
ha escluso con certezza fondando la sua convinzione anche sul fatto che essendo
astemio riesce a percepire l’odore dell’alcool anche ad una distanza maggiore di
quella di conversazione. Tale circostanza è confermata dalla lettura del
cronologico i cui dati sono stati scritti regolarmente e con grafia ferma e
leggibile, ciò che non sarebbe avvenuto se chi aveva scritto i dati fosse stato
anche semplicemente alterato. Non solo ma dagli stessi cronologici acquisiti
emerge che le partenze sono state date regolarmente e tempestivamente ciò che
non sarebbe avvenuto se fosse vero quanto sostenuto dal capo prova.
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P.Q M.
la Commissione definitivamente decidendo proscioglie i conometristi XXX e
XXX dell’Associazione di XXX perché il fatto non sussiste.Così deciso in Camera di Consiglio tenutasi in Roma presso la sede federale
l’otto febbraio 2003.
Il Presidente rel. ed estensore
Avv. Antonio Bandiera