la commissione di disciplina - Federazione Italiana Cronometristi
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la commissione di disciplina - Federazione Italiana Cronometristi
LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, ritualmente convocata e composta dai sigg.: avv. Antonio Bandiera Presidente rel. ed estensore dott. Vincenzo Carbone V. Presidente avv. Patrizia De Lorenzo Componente ha pronunziato la seguente - - - DECISIONE nel procedimento disciplinare a carico dei cronometristi XXX e XXX ai quali il Procuratore federale aveva contestato i seguenti addebiti: Nel corso della manifestazione XXX svoltasi il 22-23 marzo 2002 in qualità di cronometristi designati allo Start P.S. 10 XXX non vi siete presentati tempestivamente alla postazione. A seguito delle ricerche effettuate del Capo Prova siete stati trovati presso un vicino podere in evidente stato di ubriachezza. Riportati in postazione, dopo che erano già passate le vetture apripista, non siete stati in grado di allestire la prova impedendo al primo equipaggio transitato di rispettare l’orario comunicato dalla Direzione di Gara ed impedendo anche successivamente la regolare partenza delle autovetture in gara, fino a quando non é intervenuto, su richiesta del Capo Prova un cronometrista inviato dal Centro Classifiche.” “ I fatti sopra descritti violano il disposto ex artt. 6.1 e 6.5 S.F. e degli artt. 15.1 lett. e), 36.1, 36.3 R.O.. i fatti per cui è procedimento ed il suo svolgimento Con nota prot. 5109 datata l0.6.02 il Segretario Generale della Federazione inviava al Procuratore federale copia di una lettera fatta pervenire dal Presidente della Scuderia XXX con allegato un rapporto del sig. XXX capo della prova speciale 2.6.10 XXX In quest’ultimo rapporto venivano narrati i fatti di cui alla contestazione che precede. Il Procuratore federale assumeva informazioni con il D.S.C. XXX il quale rilevava che la prova si era svolta regolarmente e che non appena aveva appreso che vi erano problemi alla partenza della P.S. aveva inviato sul posto un cronos di sua fiducia e particolarmente esperto il quale non aveva rapportato alcuna anormalità se non un clima “non idilliaco” fra i cronos ed il capo prova. . - Con lettera 26.9.02 il Procuratore federale contestava ai prevenutì i fatti di cui all’addebito. Costoro facevano pervenire deduzioni a discolpa negando la sussistenza dei fatti e rilevando come dai cronologici e dagli altri documenti si evinceva il regolare svolgimento della prova. - Completato l’iter procedurale il Procuratore federale chiedeva il rinvio a giudizio dei prevenuti chiedendo, altresì, che la Commissione assumesse le testimonianze del denunziante XXX e del D.S.C. XXX. Veniva fissata l’odierna adunanza nel corso della quale comparivano i prevenuti ed il XXX che aveva fatto, sagacemente, intervenire anche il cronos XXX che egli aveva inviato per verificare cosa stesse succedendo alla partenza della P.S. Viceversa non compariva il denunziante che faceva pervenire una nota scritta nella quale confermava quanto scritto nel rapporto e si scusava del mancato intervento per motivi di lavoro dichiarandosi disposto a partecipare ad altra adunanza. Il cronos XXX ha fatto pervenire tempestivamente uno scritto difensivo. - Nel corso dell’adunanza sono stati interrogati i prevenuti e sono stati escussi i sigg. XXX e XXX. Il primo ha fornito i cronologici relativi alla partenza della prova incriminata nonché la striscia del 1210 e quelli relativi al C:O. In esito al dibattimento la commissione non riteneva necessaria acquisire la prova testimoniale del denunziante ed il Procuratore federale concludeva chiedendo il proscioglimento degli incolpati perché il fatto non sussiste. I predetti si associavano alla detta richiesta. - in diritto La Commissione ritiene fondata la richiesta del Procuratore federale. Ed infatti dalla deposizione del cronos XXX emerge in modo chiaro ed inequivocabile che gli incolpati non solo non erano ubriachi ma neppure alterati. Lo stesso lo ha escluso con certezza fondando la sua convinzione anche sul fatto che essendo astemio riesce a percepire l’odore dell’alcool anche ad una distanza maggiore di quella di conversazione. Tale circostanza è confermata dalla lettura del cronologico i cui dati sono stati scritti regolarmente e con grafia ferma e leggibile, ciò che non sarebbe avvenuto se chi aveva scritto i dati fosse stato anche semplicemente alterato. Non solo ma dagli stessi cronologici acquisiti emerge che le partenze sono state date regolarmente e tempestivamente ciò che non sarebbe avvenuto se fosse vero quanto sostenuto dal capo prova. - P.Q M. la Commissione definitivamente decidendo proscioglie i conometristi XXX e XXX dell’Associazione di XXX perché il fatto non sussiste.Così deciso in Camera di Consiglio tenutasi in Roma presso la sede federale l’otto febbraio 2003. Il Presidente rel. ed estensore Avv. Antonio Bandiera