Piano Triennale di Azioni Positive 2017

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Piano Triennale di Azioni Positive 2017
Autorità Idrica Toscana
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2017-2019
Approvato con decreto DG n. 2 del 26 gennaio 2017
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Autorità Idrica Toscana
Fonti Normative

D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001: articolo 7, comma 1 e articolo 57;

D.Lgs. n. 198 del 1.04.2006, recante il “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”;

Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, Direttiva 23
maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità recante “Misure per
attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;

Legge n.183 del 04.11.2010 recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”;

Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento
dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”.
Premessa
Il presente “Piano di Azioni Positive” si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Ente per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto dal D.Lgs.
198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Le disposizioni del suddetto Decreto hanno, infatti, ad oggetto le misure volte ad eliminare
ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o
come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e
civile o in ogni altro campo.
La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano,
in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età,
ideologiche, culturali, fisiche, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.
Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorta da più di
vent’anni per favorire l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne
nei luoghi di lavoro.
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Autorità Idrica Toscana
La norma italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al
D.Lgs. 198/2006, definisce le azioni positive come “misure volte alla rimozione degli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire l’occupazione
femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. Le azioni
positive hanno, in particolare, lo scopo di:
 Eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare
attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
 Favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la
qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
 Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella
formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento
economico e retributivo;
 Promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei
livelli nei quali esse sono sotto rappresentate ed in particolare nei settori
tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
 Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Il Codice citato, inoltre, al Capo II pone i divieti di discriminazione che, dall’art.27 in poi,
riguardano:
 Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro,
 Divieto di discriminazione retributiva,
 Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera,
 Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali,
 Divieti di discriminazioni nell’accesso agli impieghi pubblici,
 Divieti di discriminazioni nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali,
 Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della
Guardia di Finanza,
 Divieto di discriminazione nelle carriere militari,
 Divieto di licenziamento per causa di matrimonio.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza
formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra
uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite,
che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia
diretta che indiretta – e “temporanee”, in quanto necessarie finché si rileva una disparità di
trattamento tra uomini e donne.
La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE “Misure per attuare pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, specifica le finalità e le linee
di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il
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perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la
valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.
Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano, inoltre, misure
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per
guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per
riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.
Accanto ai predetti obiettivi si collocano azioni volte a favorire politiche di conciliazione tra
lavoro professionale e familiare, a formare una cultura della differenza di genere, a
promuovere l’occupazione femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita,
a rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale.
Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari
opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di
rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.
In questo contesto, le amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e
propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e
della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di
forme esplicite ed implicite di discriminazione, e per l'individuazione e la valorizzazione delle
competenze delle lavoratrici e dei lavoratori
L’Autorità Idrica Toscana:
- con decreto del Direttore Generale n.135 del 04/12/2013 ha costituito il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (CUG);
- con il suddetto decreto è stato inoltre approvato il Regolamento di funzionamento del
Comitato e lo schema di “Piano di azioni positive 2013-2015”.
Con deliberazione n. 1 del 16/12/2013 il CUG dell’Ente, ha fatto proprio il suddetto Piano,
estendendo l’arco temporale di vigenza dello stesso al triennio 2014/2016, in considerazione
della data di adozione (mese di dicembre 2013).
Organico AIT:
Alla data del 1° gennaio 2017 la struttura organica dell’Autorità risulta composta da:
- n. 3 dirigenti (di cui uno a tempo determinato pieno con incarico dirigenziale ex art.110,
c.1, D.Lgs. 267/2000);
- n. 46 unità di personale in servizio a tempo indeterminato;
- n. 1 unità di personale in aspettativa.
Fra questi:
- n. 18 sono di sesso maschile;
- n. 28 sono di sesso femminile.
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Autorità Idrica Toscana
Art. 1
Obiettivi
Nel triennio 2017/2019 l’Ente intende realizzare un Piano di Azioni Positive teso al
perseguimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Formazione

Obiettivo 2: Conciliazione
 Obiettivo 3: Pari opportunità
 Obiettivo 4: Benessere organizzativo
 Obiettivo 5: Tutela dell'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e
discriminazioni di genere
Art. 2
Obiettivo 1: Formazione
1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni Area, consentendo a
tutti i dipendenti una crescita professionale senza discriminazione di genere. Le attività
formative dovranno essere organizzate in modo da conciliare l’esigenza di formazione del
dipendente con le sue specifiche necessità personali e/o familiari, nonché con l’eventuale
articolazione dell’orario di lavoro in part time.
2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per
lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o di paternità, assenza per malattia,
assenza per esigenze familiari, etc.), prevedendo speciali forme di accompagnamento che
migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l’assenza e nel momento del
rientro, sia attraverso l’affiancamento da parte del responsabile del servizio/ufficio o di
chi ha sostituito la persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative
formative, anche interne, per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le
competenze ad un livello costante.
Art. 3
Obiettivo 2: Conciliazione
1. L’Ente si impegna, in attuazione della normativa vigente, a favorire politiche dell’orario di
lavoro tali da garantire la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali,
ponendo al centro l’attenzione alla persona, contemperando, per quanto possibile, le
esigenze dell’ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l’utilizzo di
strumenti quali la disciplina del part time e la flessibilità dell’orario.
2. L’Ente, mediante la propria regolamentazione interna, assicura a ciascun dipendente la
possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata e in uscita.
3. Promuovere e favorire una maggiore conoscenza della possibilità di concordare con il
proprio Dirigente di Area e nei limiti di compatibilità con le esigenze di servizio, forme
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particolari di flessibilità oraria, nell’ambito dell’orario di servizio e nel rispetto
dell’obbligo orario contrattuale, in caso di esigenze familiari e/o personali, così come già
indicato nella regolamentazione dell’Ente.
4. Promuovere la conoscenza delle attuali possibilità offerte dalla contrattazione nazionale
ed integrativa nonché dalla regolamentazione dell’Ente, riguardanti i permessi ed i
congedi per lavoratori disabili, invalidi e per lavoratori che assistono familiari con
disabilità.
5. l'Ente si impegna a valutare la possibilità di implementazione del telelavoro per i
lavoratori e le lavoratrici che svolgono funzioni che non prevedono il rapporto diretto con
il pubblico e facilmente collocabili in un luogo diverso dall'ufficio.
Art. 4
Obiettivo 3: pari opportunità
1. L’Autorità si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la
presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile e a non privilegiare, in
fase di selezione, candidati dell’uno o dell’altro sesso.
2. La dotazione organica dell’Ente è strutturata in base alle categorie e profili professionali
previsti dal vigente CCNL di Comparto senza alcuna prerogativa di genere. Nello
svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate, l’Autorità Idrica Toscana valorizza le
attitudini e le capacità individuali del personale dipendente.
Art. 5
Obiettivo 4: benessere organizzativo
1. L’Ente si impegna a dare attuazione alle previsioni normative in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, provvedendo all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi,
alla designazione e individuazione dei soggetti coinvolti nel processo volto a garantire
adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro e a garantire l’adempimento degli obblighi
formativi e informativi in materia.
2. L’Ente effettua annualmente la rilevazione del “benessere organizzativo” mediante
somministrazione di specifico questionario al personale dipendente; tale attività mira a
rilevare il grado di benessere organizzativo percepito ed alla conseguente eventuale
individuazione di misure organizzative correttive.
Art. 6
Obiettivo 5: Tutela dell'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e
discriminazioni di genere
1. L’Autorità Idrica Toscana si impegna a far sì che non si verifichino situazioni conflittuali
sul posto di lavoro, determinate da (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
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-
Pressioni o molestie sessuali
-
Casi di mobbing
-
Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
-
Atti vessatori correlati alla sfera privata del dipendente, sotto forma di discriminazioni
Art. 7
Tempi di attuazione e monitoraggio del Piano
1. Le azioni previste nel presente Piano saranno avviate e concluse nel triennio 2017/2019.
Tuttavia data la complessità e l’impatto organizzativo e culturale di taluni interventi, pur
prevedendo l’avvio delle singole azioni nel triennio in questione, la loro logica
continuazione potrà proseguire nel triennio successivo.
2. Per la verifica ed il monitoraggio in itinere ed ex post del presente Piano, l’Ente attiverà un
percorso di valutazione sotto la responsabilità del Dirigente dell’Area Amministrazione e
Risorse Umane, compatibilmente con le risorse disponibili.
3. Il C.U.G. svolgerà i compiti di verifica sui risultati delle azioni attuate.
Art. 8
Durata
Il presente Piano ha durata triennale a far data dal 1° gennaio 2017; il Piano è pubblicato
all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione del sito web dell’Ente. Nel periodo di
vigenza saranno raccolti eventuali pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti provenienti
dal personale dipendente/dirigente affinché alla sua scadenza sia possibile un adeguato
aggiornamento.
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