adempimenti legati al recesso del socio di società di persone

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adempimenti legati al recesso del socio di società di persone
COMUNICA
pratiche amministrative
ADEMPIMENTI LEGATI AL RECESSO
DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE
PRESSO IL REGISTRO IMPRESE
SOMMARIO
• SOCIO
A r t . 2 2 8 5 C o d i c e C i v i l e - A r t . 2 2 9 3 C o d i c e C i v i l e - C i rc . U N G D C 1 5 . 0 4 . 2 0 0 9 , n . 5
DI SOCIETÀ DI PERSONE CON
COMUNICAZIONE UNICA
• ISCRIZIONE
PRESSO IL REGISTRO IM-
PRESE DI RECESSO NON FORMALIZZATO CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA
PRIVATA
La norma in materia di recesso per le società di persone è l’art. 2285 del C.C. (norma prevista per le società semplici e richiamata anche per le S.n.c. - art. 2293 C.C. - e S.a.s.).
Il dettato dell’art. 2285 C.C. si occupa di tre distinte ipotesi di recesso: il recesso nelle
società a tempo indeterminato; il recesso per giusta causa; il recesso di cui al contratto di
società. Vi è da dire che il diritto di recesso è un diritto potestativo che si esercita mediante
una dichiarazione di volontà unilaterale recettizia. Inoltre tale diritto spetta unicamente al
socio il quale non può dichiarare di recedere per tutta la propria partecipazione e non solo
per parte di essa. Il socio receduto o anche i soci rimasti possono pubblicizzare l’avvenuto
recesso, iscrivendo tale fatto presso il Registro delle imprese.
SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE CON COMUNICAZIONE UNICA

Soggetto
obbligato
 Termine
 Un amministratore.
 30 giorni dalla data dell’atto.
• Modello S2 (codice atto A04) (compilato esclusivamente nei riquadri corrispondenti all’oggetto della modifica.
• Modelli Int P per ogni socio receduto.
ISCRIZIONE
• Distinta FEDRA firmata digitalmente dall’amministratore superstite.
RECESSO
• Copia autentica dell’atto di recesso formato PDF/A.
Presentazione
DEL SOCIO
• Copia informatica della documentazione comprovante l’avvenuta ricezione
della
NEL REGISTRO  comunicazione  della dichiarazione di recesso da parte di tutti i soci superstiti, dichiarata
IMPRESE
corrispondente all’originale e sottoscrittadigitalmente dal presentante (counica
CON
pia delle cartoline delle raccomandate a.r. o notifiche oppure dichiarazione
COMUNICAZIONE
sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal dichiarante ai sensi degli artt. 47 e
UNICA
76 del D.P.R. 455/2000 recante la data di ricevimento della comunicazione
di recesso da parte di ciascun socio).
• Diritto di segreteria € 90,00.
• Bollo € 59,00.
 Costi

Variazione
IVA
COMUNICAZIONI
VARIE
 Albo artigiani

L’imposta di bollo è scontata anche nel caso la modifiNota bene ca riguardi la variazione della compagine sociale (così Ris.
10.10.2003, n. 197/E - Agenzia delle Entrate).

È necessario, entro 30 giorni dall’evento comunicare la variazione IVA tramite le consuete procedure di Entratel.
 Verificare eventuali comunicazioni in CCIAA, albo artigiani (entro 30 gg.).
 Verificare eventuali comunicazioni in materia di lavoro (INAIL, etc).
R AT I O S o c i e t à
Centro Studi Castelli S.r.l.
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ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI RECESSO NON FORMALIZZATO CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA
QUANDO È VALIDO
IL RECESSO?
• Il recesso è pienamente • Per le società semplici l’art. 2290 C.C. prevede che “deve
valido ed efficace dopo
essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
che i soci ne siano vemancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato”.
nuti a conoscenza (ed è
eventualmente scaduto • Per le società in nome collettivo ed accomandita semplice è
il termine di preavviprevisto il ricorso al sistema legale di pubblicità, e pertanto
so), ma tale diritto non
risulta indispensabile la sua comunicazione al registro impreè opponibile ai terzi
se; in merito l’art. 2300 C.C. prevede che “gli amministratori
devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del
finché non ne sia stata
data adeguata pubbliregistro delle imprese l’iscrizione delle modifiche dell’atto
cità.
costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è
obbligatoria l’iscrizione” e che “le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi
a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza”.
COME OPPORRE AI TERZI
IL RECESSO NON
FORMALIZZATO?
• Può accadere che i soci • Questo può ricorrere sia perché le parti non hanno ancora
non abbiano formalizprovveduto a formalizzare il recesso sia nei casi in cui non
zato il recesso con atto
si riesca a formalizzare tale recesso perché qualche socio si
pubblico o scrittura
rifiuta di effettuare l’atto notarile.
privata di modifica dei
In entrambi i casi la pubblicizzazione del reCircolare
patti sociali.
cesso appare tuttavia essenziale per il receUNGDC
dente in relazione alle gravi responsabilità
15.04.2009,
personali e patrimoniali che la mancata “estern. 5
nazione” dell’atto può cagionargli.
Esempio
Dichiarazione di recesso del socio
Ai signori ............................
soci della S.n.c. ...................
Il sottoscritto .......................................... nato a .................................... il ........................ domiciliato in .......................................
alla via ................................. n. ..........
Premesso
Che a far data dal ...................... è socio della società in nome collettivo ........................................ di ................................ e C.”
costituitasi in data ............................. con atto pubblico ........................... a rogito dott. notaio in ......................... iscritto nel distretto notarile di ....................... iscritta nel registro delle imprese di ............................ codice fiscale e numero registro imprese
.......................................... insieme alle persone cui la presente lettera è indirizzata
Tutto ciò premesso
Dichiara
di volere recedere dalla predetta società per .......................... e chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 2285 c.c. il pagamento
della quota spettategli.
Pertanto a far data da .......................il sottoscritto non concorrerà più alla ripetizione degli utili e delle perdite maturati in epoca
successiva.
......................................., ..........................
Firma del socio recedente
.........................................
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POSIZIONE UNGDC
15.04.2009, N. 5
• Il diritto di recesso è un • Non sarebbe lecito • In merito la giurisprudenza (Cass.
diritto del socio piena- sopprimere tale fa- Civ. 28.02.2002, n. 2812, Trib. Di
mente efficace.
coltà perché non può Aquila 2.03.2001, Trib. Padova
togliersi al socio la 18.08.2000) proprio partendo dalla
difesa di liberarsi considerazione che la dichiarazione
dal vincolo sociale di recesso del socio, anche nell’iquando vi sono giu- potesi di recesso per giusta causa è
sti motivi, né d’al- negozio unilaterale recettizio, la cui
tro canto non si può perfezione e la cui idoneità a proobbligare a stare in durre effetti si raggiunge col pervesocietà per un’epoca nire a conoscenza dei soci afferma
indeterminata.
che il recesso del socio integrando
modificazione dell’atto costitutivo
è soggetto ad iscrizione nel registro
imprese a cura dell’amministratore
ex art. 2300 C.C..
• Il registro imprese su richiesta del socio ammi- • Il recesso del socio, infatti, una
nistratore superstite (garante per sé e per gli altri volta comunicato agli altri soci, è
soci superstiti dell’assenza di contestazioni in un diritto già perfetto e tale recesso
merito al recesso) e mediante esibizione di ade- rientra tra gli altri fatti relativi allaa
guate prove documentali, l’iscrizione del reces- società richiamati dal c. 1 dell’art..
so del socio nelle more dell’adozione di formale 2300 del C.C. che debbono esseree
atto modificativo.
iscritti a cura degli amministratorii
al registro imprese.
be
Non si tratta, infatti, di una modifica del contratto sociale, ipotesi nella quale sarebbe
necessario un atto notarile per procedere alla sua iscrizione presso il registro imprese.
• Riprova del diritto del socio recedente di richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese del recesso la si può avere se solo si considera il fatto che lo stesso risultato può
essere conseguito dal socio anche attraverso la comunicazione ai terzi del recesso con
mezzi idonei; il socio che ha esercitato il diritto di recesso può, infatti, ben comunicare
ai terzi il suo recesso mediante invio di una adeguata comunicazione a tutti i clienti e
fornitori ed in generale a tutti i soggetti con cui ha operato la società, dimostrando in tal
modo, ex art. 2300, c. 3, il proprio recesso dal vincolo societario.
• Ne consegue che non parrebbe giustificabile un eventuale diniego di iscrizione al registro imprese del recesso del socio, che ricordiamo non ha efficacia costitutiva ma
dichiarativa (come detto il recesso una volta comunicato agli altri soci è un diritto già
pienamente efficace).
• Peraltro l’eventuale rifiuto dell’amministratore • Ulteriore elemento che rafforza la
o la tardiva iscrizione del recesso del socio può tesi sopra evidenziata, ovvero l’obportare il socio receduto a proporre una azione bligo di iscrizione del recesso del
giudiziaria nei confronti degli amministratori al socio da parte dell’amministratore
fine di ottenere l’iscrizione e l’eventuale risarci- dalla data di efficacia del diritto in
mento danni.
esame, deriva dalle conseguenze di
una eventuale richiesta di iscrizione
del recesso direttamente da parte del
socio.
• In tal caso si ritiene che l’ufficio del
registro imprese debba provvedere a
registrare l’informativa relativa alla
sua “volontà di recedere” ed avviare
il procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 C.C..
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