le ispezioni in materia di lavoro e la nuova direttiva ministeriale

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le ispezioni in materia di lavoro e la nuova direttiva ministeriale
LE ISPEZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LA NUOVA DIRETTIVA
MINISTERIALE
PREMESSA
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 18/9/2008 (G.U. 265 del 12/11/2008 ) ha
emanato una Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs.
23/2/2004, 124.
Come esplicitamente previsto dalla citata disposizione, lo scopo della Direttiva è quello di assicurare
l’esercizio unitario delle attività ispettive di competenza del Ministero del Lavoro e degli Enti previdenziali,
nonché l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza.
Prima di analizzare il contenuto della Direttiva, appare utile fornire un quadro di sintesi dei poteri e dei
procedimenti sanzionatori di competenza delle Direzioni prov.li del lavoro e dei funzionari ispettivi degli
Enti previdenziali.
PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO
Illeciti penali e illeciti amministrativi
Le violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale possono avere rilevanza penale o
amministrativa.
Qualora siano accertate violazioni di natura penale, gli ispettori del lavoro, in qualità di ufficiali di polizia
giudiziaria, devono provvedere, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p, a dare immediata notizia all’Autorità
Giudiziaria.
Analogo dovere compete ai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali, nella loro veste di pubblici
ufficiali, ai sensi dell’art. 331 del c.p.p.
Le violazioni di natura amministrativa contemplano esclusivamente il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Qualora esso avvenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, l'importo della
sanzione amministrativa viene ridotto, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/1/1981, 689, al terzo del massimo
o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione prevista.
In materia previdenziale, invece, sono previste delle sanzioni civili, cosiddette sanzioni una – tantum,
calcolate in misura differenziata rispetto alla gravità della violazione: omissione contributiva (morosità) o
evasione contributiva.
La diffida
L’art. 9 del D.P.R. 19/3/1955, 520 recita:
in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza
dell’Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare
con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
L’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 introduce il potere di diffida anche nel campo delle violazioni di tipo
amministrativo.
E’ previsto, infatti, che, con l’emanazione della diffida, possibile anche nelle materie previdenziali ad opera
degli Istituti previdenziali, l’ispettore intima al datore di lavoro di regolarizzare gli inadempimenti dai quali
derivano sanzioni amministrative, qualora sanabili.
Il Ministero del lavoro, a tale proposito, nella circolare 24/6/2004, 24, ha definito sanabili gli illeciti omissivi
istantanei con effetti permanenti, cioè quei comportamenti che hanno provocato adempimenti omessi, in tutto
o in parte, ma che possono essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per
l’effettuazione dell’adempimento.
Con la circolare 9 del 23/3/2006, il Ministero del lavoro precisa che il requisito della sanabilità delle
violazioni sussiste in tutti i casi di inosservanza consistenti in comportamenti materialmente realizzabili,
indipendentemente dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché
non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.
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Sempre secondo l’interpretazione del Ministero, non si reputa possibile l’applicazione dell’istituto della
diffida qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. La circolare
9 contiene altre interessanti osservazioni.
In particolare:
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il potere di diffida si applica a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, quindi, anche
in materia di sicurezza del lavoro, laddove residuano competenze accertative dello Stato;
z
il provvedimento di diffida riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di
procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione
sociale. E’ da ritenersi inficiato da un vizio di carattere procedimentale, pertanto, l’adozione di un
provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione, ritenuta sanabile, non preceduta dalla
diffida.
In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura
pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione, qualora essa sia
stabilita in misura fissa.
L’adozione della diffida interrompe i termini in materia di contestazione e notificazione degli illeciti
amministrativi, previsti dall’art. 14 della citata Legge 689/1981.
Rispondendo ad un interpello avanzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media impresa di Ravenna, in data 8/3/2006 il Ministero del lavoro ha sostenuto che non esiste possibilità di
pagamento rateale della sanzione amministrativa derivante dall’adempimento della diffida, poiché non è
ritenuta applicabile la previsione di cui all’art. 26 della legge 689/1981 concernente la rateazione della
sanzione relativa alle ordinanze – ingiunzioni.
Con Nota del 16/3/2005, il Ministero del lavoro ha, infine, precisato che la diffida è esercitata nei confronti
del datore di lavoro, ossia di colui che ha il potere di regolarizzare la situazione giuridica violata. Pertanto, a
seguito dell’avvenuta regolarizzazione della violazione, il pagamento della sanzione nella misura minima
stabilita dalla legge deve essere posto a carico del solo datore di lavoro, anche qualora, nella fattispecie, vi
siano soggetti corresponsabili.
La disposizione
Il potere di disposizione è previsto dall’art. 10 del D.PR. 520/1955, ove viene specificato che:
le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono
parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell’Ispettorato provinciale competente, le
disposizioni impartite dagli ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito
all’ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.
In materia antinfortunistica, la disposizione in commento riveste primaria importanza.
Infatti, si prevede che, qualora singole norme attribuiscano un apprezzamento discrezionale all’ispettore, esse
siano esecutive. Si considerano, parimenti, esecutive anche disposizioni impartite che non trovano
riferimento in alcuna norma di legge, ma di cui l’ispettore, per motivi di sicurezza, ne reputi opportuno
l’adempimento.
Con il passaggio alle ASL delle competenze di vigilanza in materia di prevenzione infortuni, avvenuto per
effetto della Legge 833/1978, il potere di disposizione spetta ai funzionari ispettivi delle stesse che rivestono
la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).
L’art. 14 del D.Lgs. 124/2004 estende i poteri di disposizione anche alle norme che non attengono alla
legislazione antinfortunistica.
A tale proposito, si attribuisce efficacia esecutiva alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito
dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale.
A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a
specificare quello genericamente previsto dalla legge. Ciò, con particolare riferimento a quelle fattispecie
non regolamentate nei dettagli.
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La prescrizione obbligatoria
La prescrizione obbligatoria consiste in un particolare procedimento di definizione amministrativa dei reati
puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda.
Attraverso tale procedimento, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 19/12/1994, 758 e, fino all’entrata in
vigore del D.Lgs. 124/2004, applicabile solamente ai reati in materia antinfortunistica, l’azione penale
rimane sospesa, in attesa dell’eliminazione delle conseguenze dannose dell’illecito, da parte del trasgressore,
per la durata fissata nel verbale di prescrizione redatto dal personale ispettivo.
Qualora la prescrizione sia stata rispettata, l’inadempimento potrà essere sanato mediante il versamento di
una sanzione amministrativa pari al quarto della sanzione massima prevista; qualora, al contrario, ciò non
avvenisse, l’azione penale riprenderà il suo corso.
La riforma contenuta nel D.Lgs. 124/2004 estende alle violazioni di carattere penale delle leggi in materia di
lavoro e legislazione sociale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola
ammenda, la possibilità per l’ispettore, ufficiale di polizia giudiziaria, di impartire la prescrizione, con gli
effetti previsti dal D.Lgs. 758/1994.
La procedura di prescrizione, per esplicita previsione legislativa, si applica anche nelle ipotesi in cui la
fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto
all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione
stessa.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare 24/2004, precisa che la prescrizione si applica non soltanto quando
l’inadempienza può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a condotta esaurita, vale a dire nei reati
istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente
provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della
prescrizione.
Pertanto, continua il Ministero, la nuova prescrizione obbligatoria si presenta quale omologo della nuova
diffida: l’una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento è sanabile), l’altra a
fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso).
La conciliazione monocratica
L’istituto della conciliazione monocratica rappresenta una notevole innovazione nel panorama dell’ispezione
sul lavoro e delle procedure conciliative.
Si prevedono due possibilità di conciliazione monocratica: quella preventiva, attivata dalla Direzione prov.le,
qualora non vi sia in corso accertamento ispettivo nei confronti del datore di lavoro interessato, e quella
contestuale, attivata dalla Direzione prov.le del lavoro durante un accesso ispettivo.
La conciliazione monocratica (preventiva) può essere attivata nelle ipotesi di richiesta di intervento ispettivo
inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro da parte del lavoratore, da gruppi di lavoratori, o dalle
Organizzazioni sindacali che li rappresentano.
La Direzione del lavoro attiva la procedura qualora, dalla richiesta di intervento, emergano elementi per una
soluzione conciliativa della controversia.
Il procedimento ispettivo viene archiviato qualora:
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avvenga il pagamento delle somme dovute al lavoratore;
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siano versati i contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto dei minimali di legge, anche in deroga
alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 9/10/1989, 338, che prevede l’obbligo di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali in misura non inferiore delle retribuzioni stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Al verbale di conciliazione non si applicano le disposizioni previste dall’art. 2113, 1° - 2° e 3° comma, del
codice civile, ragion per cui le rinunce e le transazioni oggetto dell’accordo non sono impugnabili,
relativamente ai titoli indicati nel verbale stesso.
Qualora, al contrario, l’accordo non si perfezioni, o una delle parti non si presenti alla convocazione della
Direzione del lavoro, l’accertamento ispettivo sarà attivato.
La procedura conciliativa (contestuale) potrà essere attivata anche durante l’attività di vigilanza, qualora
l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione transattiva ed acquisisca il consenso del
lavoratore (o dei lavoratori) interessato e del datore di lavoro.
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Con l’attivazione della conciliazione contestuale, fino alla conclusione del procedimento conciliativo, i
termini per la contestazione o la notificazione di eventuali illeciti amministrativi, ai sensi dell’art. 14 della
Legge 689/1981, si intendono interrotti.
Attraverso la conciliazione monocratica la funzione repressiva dell’ispettore del lavoro tende ad essere
affievolita, in favore della conciliazione della controversia insorta fra datore di lavoro e lavoratore.
E’ indubbio che il datore di lavoro, per evitare accertamenti ispettivi, che potrebbero portare a provvedimenti
sanzionatori ed all’emanazione di una diffida accertativa, vede con favore la possibilità di chiudere
definitivamente la controversia, sia con il lavoratore sia con gli Enti accertatori.
In relazione agli eventuali obblighi contributivi derivanti dalla controversia, infatti, l’adempimento nei
confronti degli Istituti previdenziali sarà effettuato sulla base della transazione negoziata con il lavoratore e
non sulle maggiori retribuzioni eventualmente previste dai Contratti Collettivi di riferimento.
La diffida accertativa per i crediti patrimoniali
La diffida accertativa consiste nella possibilità, per il personale ispettivo, nell’ambito dell’attività di
vigilanza, di invitare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore gli importi risultanti da eventuali
inosservanze alla disciplina contrattuale.
Il datore di lavoro può, entro trenta giorni dalla notifica della diffida:
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promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro, con gli effetti propri
della conciliazione monocratica, qualora sia raggiunto un accordo con il lavoratore;
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inoltrare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, o qualora l’accordo fra le parti non venga
raggiunto, la diffida accertativa, confermata da apposito provvedimento del Direttore della Direzione
provinciale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
In caso di conciliazione, difformemente da quanto previsto per la conciliazione monocratica, i contributi
previdenziali ed assistenziali dovranno essere versati in conformità con i minimi previsti dal CCNL applicato
dall’azienda, secondo la previsione dell’art. 1 del D.L. 338/1989, e gravati di eventuali sanzioni civili ed
interessi legali.
La disparità di trattamento fra conciliazione monocratica e diffida accertativa è dovuta alla considerazione
che, mentre nel procedimento conciliativo l’accertamento ispettivo è sospeso e l’organo di controllo non ha
valutato la fondatezza della richiesta del lavoratore, nella diffida accertativa sono noti tutti gli elementi in
base ai quali l’ispettore ritiene fondati i rilievi del lavoratore, in quanto scaturenti da inosservanze
contrattuali accertate in sede ispettiva.
La sospensione dell’attività imprenditoriale
L’art. 14 del D.Lgs. 9/4/2008, 81 ha modificato la disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale,
conseguente all’occupazione di lavoratori in nero, contenuta nell’art. 36bis del D.L. 4/7/2006, 223 e nell’art.
2 della Legge 3/8/2007, 123.
In particolare, la speciale disciplina sanzionatoria prevista dalle norme sopra citate, la prima concernente i
cantieri edili, la seconda tutte le attività imprenditoriali, viene unificata e, contestualmente, le norme
previgenti vengono abrogate.
In sintesi, la sospensione dell’attività imprenditoriale può essere disposta dagli organi di vigilanza del
Ministero del Lavoro, qualora riscontrino:
• l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari
o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
•
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, così come
individuate da apposito decreto ministeriale. Per tali violazioni, la sospensione dell’attività può essere
disposta anche dai funzionari ispettivi delle Aziende sanitarie locali o del Personale dei Vigili del fuoco,
entro i limiti delle loro competenze. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, costituiscono
gravi violazioni quelle indicate nell’allegato I al D.Lgs. 81/2008.
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
e al ministero per le infrastrutture, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
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sospensione stessa, nonché per un ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione, comunque non superiore ai due anni.
La revoca del provvedimento di sospensione potrà avvenire, da parte dell’autorità di vigilanza che lo ha
adottato, qualora:
• siano regolarizzati i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
•
siano ripristinate le regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di violazioni della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro;
•
sia pagata una somma aggiuntiva unica pari ad euro 2.500.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fìno a sei mesi.
I ricorsi
Avverso i provvedimenti degli ispettori, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei tempi
stabiliti dall’ordinamento giuridico.
In particolare.
1. Sanzioni penali
La competenza dell’irrogazione della sanzione compete all’autorità giudiziaria: occorre, pertanto,
riferirsi ai principi ed esperire le azioni processuali previste dall’ordinamento penale.
2. Sanzioni amministrative
Avverso la contestazione delle violazioni di natura amministrativa, gli interessati hanno facoltà di
inoltrare all’amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica delle
violazioni, scritti difensivi, o possono, entro lo stesso termine, chiedere di essere sentiti.
L’autorità amministrativa, qualora non disponga l’archiviazione del verbale di illecito amministrativo e
non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, provvederà ad emettere ordinanza –
ingiunzione, che rappresenta titolo esecutivo per il recupero delle sanzioni in essa contenute.
I soggetti interessati hanno facoltà, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, di ricorrere al
Tribunale del luogo ove risiedono o, relativamente agli eventuali obbligati solidali, al Tribunale del
luogo ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
In alternativa, la riforma contenuta nel D.Lgs. 124/2004 prevede che l’interessato possa impugnare in via
amministrativa l’ordinanza – ingiunzione, entro 30 giorni, davanti al Direttore della Direzione regionale
del lavoro.
Qualora l’ordinanza – ingiunzione abbia come oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di
lavoro, il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della
Direzione regionale del lavoro e composto dal Direttore della Direzione regionale, dal Direttore
regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL.
Tale Comitato è destinatario di tutti i ricorsi inerenti alla sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero alla
diversa qualificazione dello stesso, inoltrati in conseguenza di addebiti provenienti da:
• contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo da parte delle Direzioni provinciali del lavoro;
• ordinanze – ingiunzioni notificate dalle Direzioni provinciali del lavoro;
• verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria.
A tale proposito l’INPS, con circ. 27/1/2006, 8, ha precisato che rimangono di competenza dei
Comitati regionali di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9/3/1988, 89, i ricorsi inerenti alla
sussistenza ed alla qualificazione dei rapporti non derivanti da un verbale di accertamento ispettivo
Avverso le decisioni del Comitato regionale, inerenti alle ordinanze – ingiunzioni, è ammesso ricorso in
opposizione al Tribunale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981, mentre, relativamente alle decisioni
relative a verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale con le
modalità previste dalle singole leggi di previdenza ed assistenza.
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3. Obblighi contributivi e sanzioni civili
In materia di insorgenza degli obblighi contributivi, di omissioni contributive e pagamento di somme
aggiuntive, è prevista la cosiddetta cartolarizzazione. Attraverso tale procedura, l’istituto previdenziale
competente cede il credito al concessionario della riscossione, il quale provvederà all’emissione di
cartelle esattoriali, avverso le quali gli interessati possono ricorrere al Tribunale entro 40 giorni dalla
notifica.
4. Diffida
La Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, con nota 8/4/2006, 6679, ha escluso la possibilità
di ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, contro un provvedimento di diffida, non
rappresentando, il provvedimento stesso, un accertamento definitivo, bensì un adempimento tendente
alla regolarizzazione di inosservanze sanabili.
5. Disposizioni
Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della Direzione provinciale del
lavoro.
Qualora il ricorso non sia deciso nei 15 giorni successivi, lo stesso si intende respinto.
6. Diffida accertativa per i crediti patrimoniali
Contro il provvedimento di accertamento è possibile ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di
lavoro entro trenta giorni dalla notifica della diffida.
7. Sospensione attività imprenditoriale
Avverso i provvedimenti di sospensione, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dall’adozione:
• alla Direzione reg,le del lavoro territorialmente competente, nel caso di adozione del provvedimento
da parte della Direzione prov.le del lavoro;
•
al Presidente della Giunta reg.le, nel caso di adozione del provvedimento da parte dei funzionari
delle Aziende sanitarie locali o del Personale dei Vigili del fuoco.
Detti Organi si devono esprimere entro 15 giorni dalla notifica del ricorso, pena la perdita di efficacia del
provvedimento di sospensione.
LA DIRETTIVA MINISTERIALE
Finalità
Innanzitutto, la Direttiva del 18/9/2008 ha lo scopo di rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui
al D.Lgs. 124/2004, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia
di lavoro e di previdenza sociale.
Preminente è, pertanto, la finalità preventiva atta ad evitare gli abusi e a sanzionare fenomeni di irregolarità
sostanziale, abbandonando la filosofia sanzionatoria di carattere prettamente formale.
Programmazione
Nelle attività di programmazione delle ispezioni, le Direzioni provinciali del lavoro devono tener conto delle
peculiarità del territorio in cui operano confrontandosi, da una parte, con gli operatori economici, quali le
organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, i consulenti del lavoro e, dall’altra, con i rappresentanti
istituzionali di Comuni, Province ed Università.
Oltre ai necessari accertamenti su richiesta di lavoratori, OO.SS., altre istituzioni, l’attività di vigilanza dovrà
basarsi sia sulle visite di iniziativa programmata, sia su accertamenti a vista.
In tale contesto, il piano delle ispezioni verrà fissato dai Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro, in
base ai criteri che saranno stabiliti dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, al fine di una regolare
organizzazione della vigilanza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e secondo precise linee di
priorità.
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Le Direzioni regionali del lavoro, invece, dovranno assicurare la necessaria attività di coordinamento a
livello regionale.
Non bisogna trascurare, infine, l’opera di coordinamento con tutti gli altri organismi incaricati alla vigilanza,
che dovrà essere assicurata nei vari livelli, provinciale, regionale e nazionale.
Richieste di intervento e conciliazione monocratica
Innanzitutto, la Direttiva ministeriale invita le Direzioni provinciali del lavoro a non dar seguito a richieste di
intervento anonime, presentate a mezzo posta, telefono, e-mail, fax.
Secondariamente, nel caso di richieste di intervento presentate dal lavoratore, si rende indefettibile il rilancio
dell’istituto della conciliazione monocratica, al fine di liberare risorse a favore degli accertamenti su
iniziativa.
La richiesta di intervento dovrà essere attivata esclusivamente quando:
• oltre al lavoratore denunciante, interessa anche altri lavoratori;
• riguarda irregolarità gravi, come quelle di rilevanza penale;
• è relativa a fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento.
Per meglio articolare tale assunto, la Direttiva precisa che la presentazione di una richiesta di intervento non
comporta, necessariamente, l’avvio di un accertamento ispettivo, a meno che non siano segnalate violazioni
di carattere penale.
Pertanto, in caso di richiesta di intervento che non presenta i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti
esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, l’ufficio può non dare corso alla
richiesta stessa.
La richiesta di intervento, in tale evenienza, potrà essere archiviata, qualora non pervengano, entro la fine
dell’anno successivo alla sua presentazione, elementi atti a comprovare quanto denunciato dal lavoratore.
Accesso ispettivo e verbalizzazione
Prendendo atto del mutato impianto legislativo inerente alla gestione del personale dovuto, principalmente,
all’introduzione del libro unico del lavoro, la Direttiva ministeriale precisa che la programmazione degli
interventi ispettivi dovrà prevedere accessi rapidi, finalizzati a far percepire dagli operatori economici la
presenza, sul territorio, dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso.
La rilevazione del lavoro nero dovrà basarsi sull’omessa, preventiva, comunicazione di assunzione e dalla
mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione inerente al lavoratore.
Dopo aver rivolto l’invito ai funzionari addetti alla vigilanza di creare un clima altamente collaborativo sia
con i lavoratori intervistati durante l’accesso ispettivo, sia con i datori di lavoro, e i loro rappresentanti,
consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati, la Direttiva ministeriale definisce il ruolo del verbale di
primo accesso ispettivo.
La verbalizzazione del primo accesso ispettivo, oltre ad essere ritenuta dal Ministero del lavoro
assolutamente obbligatoria, riveste importanza fondamentale ai fini dei successivi passaggi dell’ispezione del
lavoro, sia in fase di accertamento, sia nell’eventuale fase del contenzioso amministrativo o giudiziario.
Il verbale di primo accesso ispettivo conterrà:
• l’identificazione dei lavoratori reperiti intenti al lavoro durante l’accesso;
• la descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo;
• la richiesta di esibizione della documentazione necessaria alla prosecuzione, e alla definizione,
dell’ispezione.
Inoltre, non trascurabile è l’assunto che soltanto attraverso una precisa verbalizzazione che il datore di lavoro
potrà conoscere compiutamente i fatti sui quali si basa l’accertamento ispettivo, a garanzia del suo diritto
costituzionale di difesa.
In relazione alla sospensione dell’attività imprenditoriale, la Direttiva invita le Direzioni provinciali del
lavoro ad adottare il provvedimento in maniera non discriminatoria, salvaguardando le micro – imprese.
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Pertanto, la discrezionalità dell’ispettore nell’adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla
verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un’ottica di
tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Normalmente, pertanto, la sospensione decorrerà dalle ore dodici del giorno successivo all’accesso ispettivo
ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso, salvo il caso di pericolo per la
sicurezza dei lavoratori, constatato il quale il provvedimento dovrà essere adottato con decorrenza
immediata.
Nella micro – impresa trovata con un solo lavoratore irregolarmente occupato, inoltre, non si reputa doversi
sospendere l’attività.
Occorre segnalare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, attraverso la Lettera
circolare 25/II/0015877 del 12/11/2008, precisa che per micro – impresa si intende l’impresa che occupa un
solo dipendente.
Verifiche su alcuni istituti
La Direttiva ministeriale tenta anche una rivitalizzazione dell’istituto della certificazione dei contratti di
lavoro, introdotto dal D.Lgs. 10/9/2003, 276, prevedendo esplicitamente che le verifiche ispettive devono
essere mirate al controllo dei contratti non certificati, a meno che il lavoratore interessato non abbia inoltrato
apposita richiesta di intervento ed il tentativo di conciliazione monocratica sia fallito.
Novara, 9/12/2008
BARTOLOMEO LA PORTA
(consulente del lavoro)
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POTERI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO
ACCESSO
SEQUESTRO
DIFFIDA
Dove
Quando
Laboratori, opifici, cantieri ed
ovunque venga prestata attività
lavorativa
Qualunque ora del giorno o della notte
Penale
Amministrativo
Nelle ipotesi e secondo le regole
previste dall’ordinamento penale
Cautelare, previsto dalla legge
689/1981
Finalità
Penale
Amministrativa
Eliminazione delle
conseguenze dannose
della violazione
Possibile, inoltrando
anche notizia di reato
all’Autorità Giudiziaria
Possibile, solamente
qualora le violazioni
siano ancora sanabili,
pur se tardivamente
Finalità
DISPOSIZIONE
SOSPENSIONE
ATTIVITA’
Campo di applicazione
Normativa in materia di prevenzione
Impone un obbligo nuovo, nelle
infortuni ed igiene del lavoro ed, ora,
ipotesi di apprezzamento discrezionale anche normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale
Quando
Impiego lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% rispetto ai
lavoratori presenti nel posto di lavoro
Gravi inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro
CONTROVERSIE DI LAVORO CON CONTENUTO RETRIBUTIVO
IPOTESI
Conciliazione collegiale
ex artt. 410 e segg. C.p.c.
Conciliazione monocratica
preventiva
Conciliazione monocratica
contestuale
Diffida accertativa
Conciliazione monocratica a
seguito di diffida accertativa
INIZIATIVA
Lavoratore
Direzione prov.le del lavoro, in
conseguenza di richiesta di
intervento ispettivo
Direzione prov.le del lavoro, a
seguito di accertamento
ispettivo, previa informazione
da parte dell’ispettore
accertante e acquisito il
consenso delle parti
Ispettore del lavoro
Datore di lavoro
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IMPONIBILE PREVIDENZIALE
Importo della transazione, nel
rispetto dei minimi contrattuali
Importo della transazione, nel
rispetto dei minimali di legge
Importo della transazione, nel
rispetto dei minimali di legge
Minimi contrattuali
Importo della transazione, nel
rispetto dei minimi contrattuali
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
TIPOLOGIA
SANZIONE
ESTINGUIBILITA’
MISURA DEL
PAGAMENTO
AMMINISTRATIVA
Ammenda o arresto
Un quarto della
sanzione massima
Prescrizione
Contravvenzioni
P
E
N
A
L
I
PENALE
Ammenda
Ammenda o arresto
Delitti
A
M
M
I
N
I
S Illeciti amministrativi
T
R
A
T
I
V
I
Multa e/o reclusione
Oblazione semplice
Un terzo della
(sempre possibile)
sanzione massima
Oblazione speciale
La metà della
(a discrezione del
sanzione massima
Giudice)
RAVVEDIMENTO
Possibile, solo per il
reato di omesso
versamento delle
ritenute previdenziali
_____
ed assistenziali,
qualora il versamento
delle ritenute avvenga
entro 3 mesi dalla
contestazione
DIFFIDA
Possibile solo per
illeciti amministrativi
sanabili
Sanzioni
amministrative
Minimo della
sanzione o un quarto,
qualora l’importo
della sanzione sia in
misura fissa
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Pagamento entro 60 Un terzo del massimo
giorni dalla
della sanzione o, se
contestazione o
più favorevole al
notifica del verbale di trasgressore, il doppio
illecito amministrativo
del minimo
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RICORSI
IPOTESI
AUTORITA’
TERMINE
Illeciti amministrativi
(ad eccezione di quelli concernenti la qualificazione del
rapporto di lavoro)
Direzione prov.le
del lavoro
30 giorni
Ordinanze – ingiunzioni
(ad eccezione di quelle concernenti la qualificazione del
rapporto di lavoro)
Tribunale o, in
alternativa, Direzione
reg.le del lavoro
30 giorni
Illeciti amministrativi
(concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)
Comitato reg.le per i
rapporti di lavoro
30 giorni
Verbali dei funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali
concernenti l’irregolare qualificazione del rapporto di
lavoro
Comitato reg.le per i
rapporti di lavoro
30 giorni
Verbali degli Istituti previdenziali non provenienti dai
funzionari ispettivi, concernenti l’irregolare qualificazione
del rapporto di lavoro
Comitato reg.le INPS
90 giorni
Ordinanze – ingiunzioni
(concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)
Tribunale o, in
alternativa, Comitato
reg.le per i rapporti di
lavoro
30 giorni
Opposizione alle decisioni della Direzione Reg.le o del
Comitato reg.le per i rapporti di lavoro
Tribunale
30 giorni
Diffide accertative per crediti patrimoniali
Comitato reg.le per i
rapporti lavoro
30 giorni
Disposizioni in materia antinfortunistica
Ministero del lavoro
15 giorni
Disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale
Direttore della
Direzione Prov.le del
lavoro
15 giorni
Sospensione attività imprenditoriale
Direzione Reg.le del
lavoro
Presidente Giunta reg.le
30 giorni
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