le ispezioni in materia di lavoro e la nuova direttiva ministeriale
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le ispezioni in materia di lavoro e la nuova direttiva ministeriale
LE ISPEZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LA NUOVA DIRETTIVA MINISTERIALE PREMESSA Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 18/9/2008 (G.U. 265 del 12/11/2008 ) ha emanato una Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 23/2/2004, 124. Come esplicitamente previsto dalla citata disposizione, lo scopo della Direttiva è quello di assicurare l’esercizio unitario delle attività ispettive di competenza del Ministero del Lavoro e degli Enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza. Prima di analizzare il contenuto della Direttiva, appare utile fornire un quadro di sintesi dei poteri e dei procedimenti sanzionatori di competenza delle Direzioni prov.li del lavoro e dei funzionari ispettivi degli Enti previdenziali. PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO Illeciti penali e illeciti amministrativi Le violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale possono avere rilevanza penale o amministrativa. Qualora siano accertate violazioni di natura penale, gli ispettori del lavoro, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, devono provvedere, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p, a dare immediata notizia all’Autorità Giudiziaria. Analogo dovere compete ai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali, nella loro veste di pubblici ufficiali, ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. Le violazioni di natura amministrativa contemplano esclusivamente il pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora esso avvenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, l'importo della sanzione amministrativa viene ridotto, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/1/1981, 689, al terzo del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione prevista. In materia previdenziale, invece, sono previste delle sanzioni civili, cosiddette sanzioni una – tantum, calcolate in misura differenziata rispetto alla gravità della violazione: omissione contributiva (morosità) o evasione contributiva. La diffida L’art. 9 del D.P.R. 19/3/1955, 520 recita: in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell’Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione. L’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 introduce il potere di diffida anche nel campo delle violazioni di tipo amministrativo. E’ previsto, infatti, che, con l’emanazione della diffida, possibile anche nelle materie previdenziali ad opera degli Istituti previdenziali, l’ispettore intima al datore di lavoro di regolarizzare gli inadempimenti dai quali derivano sanzioni amministrative, qualora sanabili. Il Ministero del lavoro, a tale proposito, nella circolare 24/6/2004, 24, ha definito sanabili gli illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti, cioè quei comportamenti che hanno provocato adempimenti omessi, in tutto o in parte, ma che possono essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’adempimento. Con la circolare 9 del 23/3/2006, il Ministero del lavoro precisa che il requisito della sanabilità delle violazioni sussiste in tutti i casi di inosservanza consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. 1 Sempre secondo l’interpretazione del Ministero, non si reputa possibile l’applicazione dell’istituto della diffida qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. La circolare 9 contiene altre interessanti osservazioni. In particolare: z il potere di diffida si applica a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, quindi, anche in materia di sicurezza del lavoro, laddove residuano competenze accertative dello Stato; z il provvedimento di diffida riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale. E’ da ritenersi inficiato da un vizio di carattere procedimentale, pertanto, l’adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione, ritenuta sanabile, non preceduta dalla diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione, qualora essa sia stabilita in misura fissa. L’adozione della diffida interrompe i termini in materia di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, previsti dall’art. 14 della citata Legge 689/1981. Rispondendo ad un interpello avanzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa di Ravenna, in data 8/3/2006 il Ministero del lavoro ha sostenuto che non esiste possibilità di pagamento rateale della sanzione amministrativa derivante dall’adempimento della diffida, poiché non è ritenuta applicabile la previsione di cui all’art. 26 della legge 689/1981 concernente la rateazione della sanzione relativa alle ordinanze – ingiunzioni. Con Nota del 16/3/2005, il Ministero del lavoro ha, infine, precisato che la diffida è esercitata nei confronti del datore di lavoro, ossia di colui che ha il potere di regolarizzare la situazione giuridica violata. Pertanto, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione della violazione, il pagamento della sanzione nella misura minima stabilita dalla legge deve essere posto a carico del solo datore di lavoro, anche qualora, nella fattispecie, vi siano soggetti corresponsabili. La disposizione Il potere di disposizione è previsto dall’art. 10 del D.PR. 520/1955, ove viene specificato che: le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell’Ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. In materia antinfortunistica, la disposizione in commento riveste primaria importanza. Infatti, si prevede che, qualora singole norme attribuiscano un apprezzamento discrezionale all’ispettore, esse siano esecutive. Si considerano, parimenti, esecutive anche disposizioni impartite che non trovano riferimento in alcuna norma di legge, ma di cui l’ispettore, per motivi di sicurezza, ne reputi opportuno l’adempimento. Con il passaggio alle ASL delle competenze di vigilanza in materia di prevenzione infortuni, avvenuto per effetto della Legge 833/1978, il potere di disposizione spetta ai funzionari ispettivi delle stesse che rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG). L’art. 14 del D.Lgs. 124/2004 estende i poteri di disposizione anche alle norme che non attengono alla legislazione antinfortunistica. A tale proposito, si attribuisce efficacia esecutiva alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale. A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge. Ciò, con particolare riferimento a quelle fattispecie non regolamentate nei dettagli. 2 La prescrizione obbligatoria La prescrizione obbligatoria consiste in un particolare procedimento di definizione amministrativa dei reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda. Attraverso tale procedimento, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 19/12/1994, 758 e, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 124/2004, applicabile solamente ai reati in materia antinfortunistica, l’azione penale rimane sospesa, in attesa dell’eliminazione delle conseguenze dannose dell’illecito, da parte del trasgressore, per la durata fissata nel verbale di prescrizione redatto dal personale ispettivo. Qualora la prescrizione sia stata rispettata, l’inadempimento potrà essere sanato mediante il versamento di una sanzione amministrativa pari al quarto della sanzione massima prevista; qualora, al contrario, ciò non avvenisse, l’azione penale riprenderà il suo corso. La riforma contenuta nel D.Lgs. 124/2004 estende alle violazioni di carattere penale delle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, la possibilità per l’ispettore, ufficiale di polizia giudiziaria, di impartire la prescrizione, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 758/1994. La procedura di prescrizione, per esplicita previsione legislativa, si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione stessa. Il Ministero del Lavoro, nella circolare 24/2004, precisa che la prescrizione si applica non soltanto quando l’inadempienza può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a condotta esaurita, vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione. Pertanto, continua il Ministero, la nuova prescrizione obbligatoria si presenta quale omologo della nuova diffida: l’una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento è sanabile), l’altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso). La conciliazione monocratica L’istituto della conciliazione monocratica rappresenta una notevole innovazione nel panorama dell’ispezione sul lavoro e delle procedure conciliative. Si prevedono due possibilità di conciliazione monocratica: quella preventiva, attivata dalla Direzione prov.le, qualora non vi sia in corso accertamento ispettivo nei confronti del datore di lavoro interessato, e quella contestuale, attivata dalla Direzione prov.le del lavoro durante un accesso ispettivo. La conciliazione monocratica (preventiva) può essere attivata nelle ipotesi di richiesta di intervento ispettivo inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro da parte del lavoratore, da gruppi di lavoratori, o dalle Organizzazioni sindacali che li rappresentano. La Direzione del lavoro attiva la procedura qualora, dalla richiesta di intervento, emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia. Il procedimento ispettivo viene archiviato qualora: z avvenga il pagamento delle somme dovute al lavoratore; z siano versati i contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto dei minimali di legge, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 9/10/1989, 338, che prevede l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura non inferiore delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Al verbale di conciliazione non si applicano le disposizioni previste dall’art. 2113, 1° - 2° e 3° comma, del codice civile, ragion per cui le rinunce e le transazioni oggetto dell’accordo non sono impugnabili, relativamente ai titoli indicati nel verbale stesso. Qualora, al contrario, l’accordo non si perfezioni, o una delle parti non si presenti alla convocazione della Direzione del lavoro, l’accertamento ispettivo sarà attivato. La procedura conciliativa (contestuale) potrà essere attivata anche durante l’attività di vigilanza, qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione transattiva ed acquisisca il consenso del lavoratore (o dei lavoratori) interessato e del datore di lavoro. 3 Con l’attivazione della conciliazione contestuale, fino alla conclusione del procedimento conciliativo, i termini per la contestazione o la notificazione di eventuali illeciti amministrativi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 689/1981, si intendono interrotti. Attraverso la conciliazione monocratica la funzione repressiva dell’ispettore del lavoro tende ad essere affievolita, in favore della conciliazione della controversia insorta fra datore di lavoro e lavoratore. E’ indubbio che il datore di lavoro, per evitare accertamenti ispettivi, che potrebbero portare a provvedimenti sanzionatori ed all’emanazione di una diffida accertativa, vede con favore la possibilità di chiudere definitivamente la controversia, sia con il lavoratore sia con gli Enti accertatori. In relazione agli eventuali obblighi contributivi derivanti dalla controversia, infatti, l’adempimento nei confronti degli Istituti previdenziali sarà effettuato sulla base della transazione negoziata con il lavoratore e non sulle maggiori retribuzioni eventualmente previste dai Contratti Collettivi di riferimento. La diffida accertativa per i crediti patrimoniali La diffida accertativa consiste nella possibilità, per il personale ispettivo, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di invitare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore gli importi risultanti da eventuali inosservanze alla disciplina contrattuale. Il datore di lavoro può, entro trenta giorni dalla notifica della diffida: z promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro, con gli effetti propri della conciliazione monocratica, qualora sia raggiunto un accordo con il lavoratore; z inoltrare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, o qualora l’accordo fra le parti non venga raggiunto, la diffida accertativa, confermata da apposito provvedimento del Direttore della Direzione provinciale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. In caso di conciliazione, difformemente da quanto previsto per la conciliazione monocratica, i contributi previdenziali ed assistenziali dovranno essere versati in conformità con i minimi previsti dal CCNL applicato dall’azienda, secondo la previsione dell’art. 1 del D.L. 338/1989, e gravati di eventuali sanzioni civili ed interessi legali. La disparità di trattamento fra conciliazione monocratica e diffida accertativa è dovuta alla considerazione che, mentre nel procedimento conciliativo l’accertamento ispettivo è sospeso e l’organo di controllo non ha valutato la fondatezza della richiesta del lavoratore, nella diffida accertativa sono noti tutti gli elementi in base ai quali l’ispettore ritiene fondati i rilievi del lavoratore, in quanto scaturenti da inosservanze contrattuali accertate in sede ispettiva. La sospensione dell’attività imprenditoriale L’art. 14 del D.Lgs. 9/4/2008, 81 ha modificato la disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale, conseguente all’occupazione di lavoratori in nero, contenuta nell’art. 36bis del D.L. 4/7/2006, 223 e nell’art. 2 della Legge 3/8/2007, 123. In particolare, la speciale disciplina sanzionatoria prevista dalle norme sopra citate, la prima concernente i cantieri edili, la seconda tutte le attività imprenditoriali, viene unificata e, contestualmente, le norme previgenti vengono abrogate. In sintesi, la sospensione dell’attività imprenditoriale può essere disposta dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, qualora riscontrino: • l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; • gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, così come individuate da apposito decreto ministeriale. Per tali violazioni, la sospensione dell’attività può essere disposta anche dai funzionari ispettivi delle Aziende sanitarie locali o del Personale dei Vigili del fuoco, entro i limiti delle loro competenze. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, costituiscono gravi violazioni quelle indicate nell’allegato I al D.Lgs. 81/2008. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e al ministero per le infrastrutture, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla 4 sospensione stessa, nonché per un ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, comunque non superiore ai due anni. La revoca del provvedimento di sospensione potrà avvenire, da parte dell’autorità di vigilanza che lo ha adottato, qualora: • siano regolarizzati i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; • siano ripristinate le regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; • sia pagata una somma aggiuntiva unica pari ad euro 2.500. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fìno a sei mesi. I ricorsi Avverso i provvedimenti degli ispettori, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei tempi stabiliti dall’ordinamento giuridico. In particolare. 1. Sanzioni penali La competenza dell’irrogazione della sanzione compete all’autorità giudiziaria: occorre, pertanto, riferirsi ai principi ed esperire le azioni processuali previste dall’ordinamento penale. 2. Sanzioni amministrative Avverso la contestazione delle violazioni di natura amministrativa, gli interessati hanno facoltà di inoltrare all’amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica delle violazioni, scritti difensivi, o possono, entro lo stesso termine, chiedere di essere sentiti. L’autorità amministrativa, qualora non disponga l’archiviazione del verbale di illecito amministrativo e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, provvederà ad emettere ordinanza – ingiunzione, che rappresenta titolo esecutivo per il recupero delle sanzioni in essa contenute. I soggetti interessati hanno facoltà, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, di ricorrere al Tribunale del luogo ove risiedono o, relativamente agli eventuali obbligati solidali, al Tribunale del luogo ove è ubicata la sede legale dell’azienda. In alternativa, la riforma contenuta nel D.Lgs. 124/2004 prevede che l’interessato possa impugnare in via amministrativa l’ordinanza – ingiunzione, entro 30 giorni, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro. Qualora l’ordinanza – ingiunzione abbia come oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della Direzione regionale del lavoro e composto dal Direttore della Direzione regionale, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL. Tale Comitato è destinatario di tutti i ricorsi inerenti alla sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero alla diversa qualificazione dello stesso, inoltrati in conseguenza di addebiti provenienti da: • contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo da parte delle Direzioni provinciali del lavoro; • ordinanze – ingiunzioni notificate dalle Direzioni provinciali del lavoro; • verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. A tale proposito l’INPS, con circ. 27/1/2006, 8, ha precisato che rimangono di competenza dei Comitati regionali di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9/3/1988, 89, i ricorsi inerenti alla sussistenza ed alla qualificazione dei rapporti non derivanti da un verbale di accertamento ispettivo Avverso le decisioni del Comitato regionale, inerenti alle ordinanze – ingiunzioni, è ammesso ricorso in opposizione al Tribunale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981, mentre, relativamente alle decisioni relative a verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale con le modalità previste dalle singole leggi di previdenza ed assistenza. 5 3. Obblighi contributivi e sanzioni civili In materia di insorgenza degli obblighi contributivi, di omissioni contributive e pagamento di somme aggiuntive, è prevista la cosiddetta cartolarizzazione. Attraverso tale procedura, l’istituto previdenziale competente cede il credito al concessionario della riscossione, il quale provvederà all’emissione di cartelle esattoriali, avverso le quali gli interessati possono ricorrere al Tribunale entro 40 giorni dalla notifica. 4. Diffida La Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, con nota 8/4/2006, 6679, ha escluso la possibilità di ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, contro un provvedimento di diffida, non rappresentando, il provvedimento stesso, un accertamento definitivo, bensì un adempimento tendente alla regolarizzazione di inosservanze sanabili. 5. Disposizioni Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della Direzione provinciale del lavoro. Qualora il ricorso non sia deciso nei 15 giorni successivi, lo stesso si intende respinto. 6. Diffida accertativa per i crediti patrimoniali Contro il provvedimento di accertamento è possibile ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro entro trenta giorni dalla notifica della diffida. 7. Sospensione attività imprenditoriale Avverso i provvedimenti di sospensione, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dall’adozione: • alla Direzione reg,le del lavoro territorialmente competente, nel caso di adozione del provvedimento da parte della Direzione prov.le del lavoro; • al Presidente della Giunta reg.le, nel caso di adozione del provvedimento da parte dei funzionari delle Aziende sanitarie locali o del Personale dei Vigili del fuoco. Detti Organi si devono esprimere entro 15 giorni dalla notifica del ricorso, pena la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione. LA DIRETTIVA MINISTERIALE Finalità Innanzitutto, la Direttiva del 18/9/2008 ha lo scopo di rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al D.Lgs. 124/2004, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale. Preminente è, pertanto, la finalità preventiva atta ad evitare gli abusi e a sanzionare fenomeni di irregolarità sostanziale, abbandonando la filosofia sanzionatoria di carattere prettamente formale. Programmazione Nelle attività di programmazione delle ispezioni, le Direzioni provinciali del lavoro devono tener conto delle peculiarità del territorio in cui operano confrontandosi, da una parte, con gli operatori economici, quali le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, i consulenti del lavoro e, dall’altra, con i rappresentanti istituzionali di Comuni, Province ed Università. Oltre ai necessari accertamenti su richiesta di lavoratori, OO.SS., altre istituzioni, l’attività di vigilanza dovrà basarsi sia sulle visite di iniziativa programmata, sia su accertamenti a vista. In tale contesto, il piano delle ispezioni verrà fissato dai Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, al fine di una regolare organizzazione della vigilanza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e secondo precise linee di priorità. 6 Le Direzioni regionali del lavoro, invece, dovranno assicurare la necessaria attività di coordinamento a livello regionale. Non bisogna trascurare, infine, l’opera di coordinamento con tutti gli altri organismi incaricati alla vigilanza, che dovrà essere assicurata nei vari livelli, provinciale, regionale e nazionale. Richieste di intervento e conciliazione monocratica Innanzitutto, la Direttiva ministeriale invita le Direzioni provinciali del lavoro a non dar seguito a richieste di intervento anonime, presentate a mezzo posta, telefono, e-mail, fax. Secondariamente, nel caso di richieste di intervento presentate dal lavoratore, si rende indefettibile il rilancio dell’istituto della conciliazione monocratica, al fine di liberare risorse a favore degli accertamenti su iniziativa. La richiesta di intervento dovrà essere attivata esclusivamente quando: • oltre al lavoratore denunciante, interessa anche altri lavoratori; • riguarda irregolarità gravi, come quelle di rilevanza penale; • è relativa a fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento. Per meglio articolare tale assunto, la Direttiva precisa che la presentazione di una richiesta di intervento non comporta, necessariamente, l’avvio di un accertamento ispettivo, a meno che non siano segnalate violazioni di carattere penale. Pertanto, in caso di richiesta di intervento che non presenta i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, l’ufficio può non dare corso alla richiesta stessa. La richiesta di intervento, in tale evenienza, potrà essere archiviata, qualora non pervengano, entro la fine dell’anno successivo alla sua presentazione, elementi atti a comprovare quanto denunciato dal lavoratore. Accesso ispettivo e verbalizzazione Prendendo atto del mutato impianto legislativo inerente alla gestione del personale dovuto, principalmente, all’introduzione del libro unico del lavoro, la Direttiva ministeriale precisa che la programmazione degli interventi ispettivi dovrà prevedere accessi rapidi, finalizzati a far percepire dagli operatori economici la presenza, sul territorio, dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso. La rilevazione del lavoro nero dovrà basarsi sull’omessa, preventiva, comunicazione di assunzione e dalla mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione inerente al lavoratore. Dopo aver rivolto l’invito ai funzionari addetti alla vigilanza di creare un clima altamente collaborativo sia con i lavoratori intervistati durante l’accesso ispettivo, sia con i datori di lavoro, e i loro rappresentanti, consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati, la Direttiva ministeriale definisce il ruolo del verbale di primo accesso ispettivo. La verbalizzazione del primo accesso ispettivo, oltre ad essere ritenuta dal Ministero del lavoro assolutamente obbligatoria, riveste importanza fondamentale ai fini dei successivi passaggi dell’ispezione del lavoro, sia in fase di accertamento, sia nell’eventuale fase del contenzioso amministrativo o giudiziario. Il verbale di primo accesso ispettivo conterrà: • l’identificazione dei lavoratori reperiti intenti al lavoro durante l’accesso; • la descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo; • la richiesta di esibizione della documentazione necessaria alla prosecuzione, e alla definizione, dell’ispezione. Inoltre, non trascurabile è l’assunto che soltanto attraverso una precisa verbalizzazione che il datore di lavoro potrà conoscere compiutamente i fatti sui quali si basa l’accertamento ispettivo, a garanzia del suo diritto costituzionale di difesa. In relazione alla sospensione dell’attività imprenditoriale, la Direttiva invita le Direzioni provinciali del lavoro ad adottare il provvedimento in maniera non discriminatoria, salvaguardando le micro – imprese. 7 Pertanto, la discrezionalità dell’ispettore nell’adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un’ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Normalmente, pertanto, la sospensione decorrerà dalle ore dodici del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso, salvo il caso di pericolo per la sicurezza dei lavoratori, constatato il quale il provvedimento dovrà essere adottato con decorrenza immediata. Nella micro – impresa trovata con un solo lavoratore irregolarmente occupato, inoltre, non si reputa doversi sospendere l’attività. Occorre segnalare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, attraverso la Lettera circolare 25/II/0015877 del 12/11/2008, precisa che per micro – impresa si intende l’impresa che occupa un solo dipendente. Verifiche su alcuni istituti La Direttiva ministeriale tenta anche una rivitalizzazione dell’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dal D.Lgs. 10/9/2003, 276, prevedendo esplicitamente che le verifiche ispettive devono essere mirate al controllo dei contratti non certificati, a meno che il lavoratore interessato non abbia inoltrato apposita richiesta di intervento ed il tentativo di conciliazione monocratica sia fallito. Novara, 9/12/2008 BARTOLOMEO LA PORTA (consulente del lavoro) 8 POTERI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO ACCESSO SEQUESTRO DIFFIDA Dove Quando Laboratori, opifici, cantieri ed ovunque venga prestata attività lavorativa Qualunque ora del giorno o della notte Penale Amministrativo Nelle ipotesi e secondo le regole previste dall’ordinamento penale Cautelare, previsto dalla legge 689/1981 Finalità Penale Amministrativa Eliminazione delle conseguenze dannose della violazione Possibile, inoltrando anche notizia di reato all’Autorità Giudiziaria Possibile, solamente qualora le violazioni siano ancora sanabili, pur se tardivamente Finalità DISPOSIZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ Campo di applicazione Normativa in materia di prevenzione Impone un obbligo nuovo, nelle infortuni ed igiene del lavoro ed, ora, ipotesi di apprezzamento discrezionale anche normativa in materia di lavoro e legislazione sociale Quando Impiego lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% rispetto ai lavoratori presenti nel posto di lavoro Gravi inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro CONTROVERSIE DI LAVORO CON CONTENUTO RETRIBUTIVO IPOTESI Conciliazione collegiale ex artt. 410 e segg. C.p.c. Conciliazione monocratica preventiva Conciliazione monocratica contestuale Diffida accertativa Conciliazione monocratica a seguito di diffida accertativa INIZIATIVA Lavoratore Direzione prov.le del lavoro, in conseguenza di richiesta di intervento ispettivo Direzione prov.le del lavoro, a seguito di accertamento ispettivo, previa informazione da parte dell’ispettore accertante e acquisito il consenso delle parti Ispettore del lavoro Datore di lavoro 9 IMPONIBILE PREVIDENZIALE Importo della transazione, nel rispetto dei minimi contrattuali Importo della transazione, nel rispetto dei minimali di legge Importo della transazione, nel rispetto dei minimali di legge Minimi contrattuali Importo della transazione, nel rispetto dei minimi contrattuali PROVVEDIMENTI SANZIONATORI TIPOLOGIA SANZIONE ESTINGUIBILITA’ MISURA DEL PAGAMENTO AMMINISTRATIVA Ammenda o arresto Un quarto della sanzione massima Prescrizione Contravvenzioni P E N A L I PENALE Ammenda Ammenda o arresto Delitti A M M I N I S Illeciti amministrativi T R A T I V I Multa e/o reclusione Oblazione semplice Un terzo della (sempre possibile) sanzione massima Oblazione speciale La metà della (a discrezione del sanzione massima Giudice) RAVVEDIMENTO Possibile, solo per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali _____ ed assistenziali, qualora il versamento delle ritenute avvenga entro 3 mesi dalla contestazione DIFFIDA Possibile solo per illeciti amministrativi sanabili Sanzioni amministrative Minimo della sanzione o un quarto, qualora l’importo della sanzione sia in misura fissa PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Pagamento entro 60 Un terzo del massimo giorni dalla della sanzione o, se contestazione o più favorevole al notifica del verbale di trasgressore, il doppio illecito amministrativo del minimo 10 RICORSI IPOTESI AUTORITA’ TERMINE Illeciti amministrativi (ad eccezione di quelli concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro) Direzione prov.le del lavoro 30 giorni Ordinanze – ingiunzioni (ad eccezione di quelle concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro) Tribunale o, in alternativa, Direzione reg.le del lavoro 30 giorni Illeciti amministrativi (concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro) Comitato reg.le per i rapporti di lavoro 30 giorni Verbali dei funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali concernenti l’irregolare qualificazione del rapporto di lavoro Comitato reg.le per i rapporti di lavoro 30 giorni Verbali degli Istituti previdenziali non provenienti dai funzionari ispettivi, concernenti l’irregolare qualificazione del rapporto di lavoro Comitato reg.le INPS 90 giorni Ordinanze – ingiunzioni (concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro) Tribunale o, in alternativa, Comitato reg.le per i rapporti di lavoro 30 giorni Opposizione alle decisioni della Direzione Reg.le o del Comitato reg.le per i rapporti di lavoro Tribunale 30 giorni Diffide accertative per crediti patrimoniali Comitato reg.le per i rapporti lavoro 30 giorni Disposizioni in materia antinfortunistica Ministero del lavoro 15 giorni Disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale Direttore della Direzione Prov.le del lavoro 15 giorni Sospensione attività imprenditoriale Direzione Reg.le del lavoro Presidente Giunta reg.le 30 giorni 11