Assegnazione spazi immobili proprietà comunale _62

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Assegnazione spazi immobili proprietà comunale _62
CITTÀ DI SEGRATE
Provincia di Milano
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DI SPAZI
NEI CENTRI CIVICI E NEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE
(Approvato con delibera consiliare n. 23 del 15.02.2005)
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’utilizzazione di spazi nei centri civici e negli
altri immobili di proprietà comunale.
2. Gli immobili di proprietà comunale sono utilizzati prioritariamente per lo svolgimento delle
attività istituzionali e le iniziative organizzate o promosse dal Comune di Segrate e, in secondo
luogo, per lo svolgimento delle attività promosse da altri soggetti, con precedenza ai residenti
segratesi.
ART. 2 -SOGGETTI
1. Gli immobili indicati nell’articolo precedente non utilizzati per lo svolgimento delle attività del
Comune di Segrate sono assegnati ai seguenti soggetti:
a) associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7.12.2000, n. 383, ossia le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
b) società cooperative senza scopo di lucro;
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c) soggetti che rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge 11.8.1991, n. 266 e successive
modificazioni (legge quadro per il volontariato);
d) altri soggetti privati che svolgono attività di carattere collettivo senza scopo di lucro.
ART. 3 – ATTIVITA’
1. I soggetti di cui al precedente articolo devono svolgere una o più delle seguenti attività:
. attività assistenziali, sociali e socio-sanitarie;
. attività di educazione e formazione;
. attività culturali, politiche, scientifiche e di socializzazione;
. attività nel campo dello sport e del tempo libero;
. attività di tutela dell’ambiente;
. attività di protezione civile.
ART. 4 – IMMOBILI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE
1. La Giunta Comunale individua con proprio atto entro il 30 giugno di ogni anno i beni immobili,
in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e qualità degli impianti ai sensi del presente
regolamento, previa individuazione in ogni circoscrizione degli spazi adeguati da adibire a sede di
ciascun Consiglio di Circoscrizione per lo svolgimento dell’attività istituzionale disciplinata dai
relativi regolamenti comunali.
2. L’elenco degli spazi disponibili viene trasmesso in copia alla Commissione Consiliare Cultura,
Istruzione, Comunicazione, Sport e Tempo Libero unitamente ad una relazione nella quale, con
riferimento alle circoscrizioni nelle quali sono carenti strutture utilizzabili da associazioni per
attività indirizzate particolarmente ai giovani ed ai seniores, vengono individuate possibili soluzioni
per il reperimento di tali spazi.
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3. All’elenco succitato viene data idonea pubblicità per consentire a tutti gli interessati la
partecipazione al procedimento di assegnazione.
ART. 5 – CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 1, nell’assegnazione
degli spazi e immobili di cui al presente regolamento, si rispetterà l’ordine cronologico delle
richieste a parità di validità delle attività proposte
2. Le richieste di assegnazione degli spazi per uso continuativo, annuale o pluriennale, sono
inoltrate al Settore Demanio e Patrimonio, nonché all’Assessore competente e al Responsabile delle
Attività Educative e Sportive.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, quando non sia già in possesso
dell’Amministrazione Comunale (ad esempio in quanto prodotta unitamente alla richiesta di
iscrizione all’Albo comunale delle associazioni no profit):
. atto costitutivo e statuto;
- rendiconto gestione;
. piano annuale dell’attività con obiettivi socialmente rilevanti per l’Amministrazione comunale;
. relazione conclusiva dell’annata precedente;
. “curriculum” di eventuali docenti, allenatori e istruttori.
3. Il responsabile del procedimento provvede all’istruttoria necessaria, valutando, in particolare, la
disponibilità, l’idoneità per lo svolgimento di precise attività, la rispondenza alle norme igienicosanitarie, edilizie, urbanistiche e di sicurezza dell’immobile oggetto di assegnazione, acquisendo i
necessari pareri. Il Comune valuta inoltre in generale la sussistenza dei presupposti di legge per
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l’adozione del provvedimento di assegnazione che dovrà essere conforme alle prescrizioni del
presente regolamento.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’Assessorato competente presenta alla Commissione
Consiliare Cultura, Istruzione, Comunicazione, Sport e Tempo Libero l’elenco delle richieste
pervenute con l’allegata documentazione. La Commissione esprime parere di competenza
istituzionale ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.
L’Assessore competente, successivamente provvede, a proporre alla Giunta Comunale, unitamente
all’espresso parere della Commissione, l’adozione degli atti di competenza. La Commissione
riferisce al Consiglio Comunale in modo che i consiglieri acquisiscano gli elementi opportuni per
l’eventuale adozione di conseguenti atti di programmazione ai sensi dello Statuto e dei regolamenti.
ART. 6 – DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE
1. L’assegnazione degli spazi di cui al presente regolamento può essere effettuata in concessione
amministrativa oppure mediante contratto di locazione o comodato secondo i tipi previsti dal
Codice Civile.
2. Il contenuto del contratto o dell’atto di concessione deve prevedere:
a) l’identificazione dell’immobile (mediante mappa da allegare) e l’eventuale corrispettivo;
b) la durata del contratto o della concessione e le modalità di restituzione;
c) la cauzione e/o polizza fideiussoria che deve essere prestata dal concessionario o dal contraente a
garanzia dell’adempimento degli obblighi contenuti nell’atto di concessione o nel contratto. La
misura della cauzione e le condizioni della polizza devono essere fissate considerando il tipo di
assegnazione (dimensioni piccole, medie o grandi del bene immobile oggetto di assegnazione,
nonché modalità di utilizzazione temporanea o continuativa del bene stesso) e la natura dell’attività
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per cui l’assegnazione è disposta, contemperando le esigenze di tutela del patrimonio con le
esigenze di utilizzazione dei beni oggetto del presente regolamento;
d) i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi per quanto attiene, in particolare, la
manutenzione e le utenze a carico delle parti.
3. Il concessionario o locatario si obbliga a far uso dell’immobile assegnatogli con la massima cura
e diligenza, impegnandosi:
a) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, compresi eventuali spese per allacciamento dei
contatori, oltre alle spese condominiali relative all’utilizzo delle parti comuni;
b) a riconsegnare l’immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio
con l’Amministrazione Comunale, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e
manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l’immobile nelle condizioni iniziali, escluso il
normale deperimento d’uso;
c) a risarcire ogni eventuale danno subiti da soci, associati, componenti o terzi, derivante
dall’attività esercitata dal concessionario o locatario. L’Amministrazione Comunale può esigere che
il Concessionario sia in possesso di apposita polizza assicurativa. La misura e le condizioni della
polizza devono essere fissate considerando il tipo di assegnazione (dimensioni piccole, medie o
grandi del bene immobile oggetto di assegnazione, nonché modalità di utilizzazione temporanea o
continuativa del bene stesso) e la natura dell’attività per cui l’assegnazione è disposta,
contemperando le esigenze di tutela del patrimonio con le esigenze di utilizzazione dei beni oggetto
del presente regolamento.
4. Nel contratto e nell’atto di concessione di norma deve essere, altresì, previsto:
a) il divieto di cessione della concessione e del contratto;
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b) la responsabilità dell’assegnatario del corretto utilizzo degli immobili per l’esercizio dell’attività
prevista;
c) il divieto di qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per
legge, previa autorizzazione del Comune;
d) che l’inosservanza dei precedenti punti è causa di risoluzione del contratto o di decadenza dalla
concessione.
5. Nel caso di concessione amministrativa si incorre, inoltre, nella decadenza dalla stessa, qualora
sia necessario per Amministrazione Comunale rientrare in possesso di un determinato bene
immobile per fini di pubblica utilità.
ART. 7 - ASSEGNAZIONE SPAZI AD USO TEMPORANEO
1. Nel caso di assegnazione temporanea la cui durata è calcolata in ore o giorni degli immobili di
proprietà comunale ad uso non esclusivo si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le richieste –formulate con congruo anticipo- sono esaminate dal responsabile del procedimento
e autorizzate o respinte dal Dirigente. Possono essere rifiutate le richieste che configurino un uso
continuativo degli spazi tale da impedire la rotazione nella disponibilità degli stessi. Le richieste
relative all’assegnazione degli spazi destinati all’attività degli organi collegiali (es. Giunta
Comunale e Consiglio Comunale) sono esaminate dalle rispettive segreterie di tali organi.
3. Nel caso di richieste concomitanti viene data priorità alle stesse secondo l'ordine di
presentazione.
4. Il sottoscrittore richiedente autorizzato risponde in solido della custodia dei locali e delle
attrezzature connesse: sono previste sanzioni pecuniarie pari almeno all’importo dei costi di
ripristino.
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5. All'atto della richiesta deve essere versato un congruo deposito cauzionale da restituire a seguito
di sopralluogo dal quale risulti la consegna dell’immobile in pristino stato.
6. L'uso delle strutture non deve superare i 15 giorni consecutivi per ciascuna manifestazione, salvo
casi eccezionali autorizzati dal Sindaco.
7. Negli spazi idonei possono essere ospitate mostre temporanee d'arte o artigianato e altre iniziative
di valore culturale e di impiego del tempo libero; ogni singola iniziativa non potrà avere durata
superiore a tre settimane; l'assegnatario deve sostenere ogni spesa (pubblicità, allestimento, pulizie,
illuminazione, riscaldamento ed altre eventuali).
8. Qualora l'iniziativa sia promossa o patrocinata dalla Amministrazione Comunale, le modalità di
patrocinio sono fissate di volta in volta con deliberazione di Giunta Comunale e possono prevedere
controprestazioni da parte dell'assegnatario.
ART. 8 NORME PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E IMPIANTI SPORTIVI
1. In considerazione della peculiarità e dell’elevato numero di spazi e impianti idonei all’esercizio
dell’attività sportiva e del tempo libero, compresi i campi di calcio e relativi impianti, si applicano,
altresì, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo per il Campo di Calcio
di Via I Maggio.
2. Tali immobili, anche se situati all’interno di edifici ad uso scolastico, possono essere affidati in
gestione, per uno o più anni consecutivi, a terzi, o gestititi direttamente dall’Amministrazione
Comunale, secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. L’utilizzo delle strutture sportive all’interno delle scuole è concesso prioritariamente a società o
gruppi regolarmente costituiti ed affiliati al C.O.N.I. o ad altri Enti di promozione sportiva che
svolgano le proprie attività sportive, culturali o sociali, senza alcun fine di lucro e che abbiano
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prioritariamente sede in Segrate e siano iscritte all’albo delle associazioni no profit. Tali concessioni
non possono superare la durata dell’anno scolastico.
4. L’assegnazione delle strutture sportive all’interno di edifici comunali non adibiti ad uso
scolastico è concesso a società o associazioni sportive secondo i seguenti criteri di priorità in modo
tale da garantire il pluralismo delle società e discipline sportive e del tempo libero, evitando la
formazione di un monopolio o di un oligopolio per la gestione degli spazi:
a) gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate;
b) gruppi affiliati ad Enti di promozione sportiva;
c) categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato;
d) numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni);
e) numero delle iscrizioni ai corsi;
f) ordine di precedenza delle domande.
Il ricorso a tali criteri si rende necessario, qualora pervengono due o più domande concorrenti per lo
stesso spazio. In tal caso, alla società sportiva che risultasse essere prima assegnataria dello spazio,
in base ai criteri sopra esposti, non possono essere concesse più di due terzi delle ore richieste e
disponibili della settimana; nel caso in cui le istanze per le stesse ore fossero più di due non possono
essere concesse ad una società più della metà di tali ore.
5. Possono accedere all’utilizzo degli spazi, di cui al presente articolo, anche le associazioni o
gruppi anche amatoriali o singoli cittadini, che svolgono attività non agonistica, purché diano
garanzie circa la qualificazione professionale degli istruttori e la copertura assicurativa degli iscritti
sulle attività sportive o del tempo libero svolte. Si applicano anche a queste società o gruppi o
singoli cittadini i criteri in precedenza stabiliti dal primo comma di questo articolo, fermo restando
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il diritto di priorità, per l’uso degli spazi o impianti suddetti da parte di società o associazioni, come
sopra disciplinato al comma 3.
ART. 9 - PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
1. Le richieste di assegnazione a carattere continuativo o temporaneo devono essere indirizzate per
iscritto all’Ufficio competente, attendendosi alle istruzioni operative e utilizzando la modulistica
all’uopo predisposta dagli uffici stessi.
2. Le richieste a carattere continuativo vanno presentate entro il 30 maggio per l’anno sportivo
seguente.
3. Per l’uso delle attrezzature, locali o impianti sportivi, in modo saltuario, gli interessati dovranno
presentare all’Ufficio competente domanda scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio
dell’attività o manifestazione sportiva, salvo le richieste di patrocinio che dovranno pervenire
almeno trenta giorni prima.
Art. 10 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI IMPIANTI SPORTIVI
1. L’accesso agli spazi sportivi comunali è consentito solo a coloro che devono svolgere l’attività
sportiva e/o ricreativa, iscritti alle associazioni assegnatarie, istruttori, accompagnatori, genitori di
minori. L’uso degli spazi è consentito solo per lo svolgimento delle attività autorizzate, previo il
versamento di idonea cauzione a titolo di garanzia per il risarcimento di eventuali danni causati agli
spazi in uso.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare senza preavviso il regolare utilizzo degli
spazi assegnati. Qualora venga riscontrato un uso difforme da quello per cui la struttura è adibita, il
Comune può revocare l’assegnazione.
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3. In occasione di incontri sportivi di campionato, con presenza di pubblico nei limiti consentiti
dalle norme di pubblica sicurezza, rimane l’obbligo dell’associazione assegnataria di assicurare con
propri mezzi il servizio d’ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al campo o spazio di
gara, permanendo in ogni caso il divieto di fumare nelle palestre e nei corridoi.
4. Eventuali danni arrecati dal pubblico alle strutture saranno a carico dell’associazione
assegnataria. L’Amministrazione Comunale potrà inoltre revocare la concessione d’uso della stessa
struttura danneggiata, fatto salvo il risarcimento del danno causato.
5. Alle società o Associazioni è affidata la cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria dello spazio
utilizzato nonché delle attrezzature in uso.
6. La società o Associazione sportiva, avvisata tempestivamente, dovrà mettere a disposizione del
Comune l’impianto o gli spazi che utilizza, qualora l’Amministrazione Comunale lo richieda a fini
istituzionali o per promuovere o patrocinare iniziative.
7. Le società e associazioni sportive per il tempo libero si impegnano a versare per la concessione
dello spazio richiesto, la corrispondente tariffa oraria, secondo le aliquote previste per la copertura
del corrispondente servizio a domanda individuale in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione.
8. Qualsiasi forma di pubblicità con relativi canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche rimane
comunque di competenza dell’Amministrazione Comunale.
ART. 11 – NORME PARTICOLARI PER IL CAMPO DI CALCIO DI VIA I MAGGIO
1. L’assegnazione dell’impianto comunale di calcio di Via I maggio -1) campo di calcio
regolamentare, 2) campetto per allenamenti- deve essere effettuata prioritariamente ai cittadini
Segratesi - società, associazioni o gruppi - che svolgano le proprie attività sportive senza alcun fine
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di lucro, per manifestazioni o iniziative, il cui presupposto è costituito da terreni di gioco ed
infrastrutture adeguati.
2. La custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto suddetto è a carico
dell’Amministrazione Comunale. Al custode è affidata la cura, la pulizia, la manutenzione dei
terreni di gioco, delle attrezzature mobili ed immobili.
3. L’impianto suddetto non può essere adibito a manifestazioni diverse dalla normale destinazione
d’uso, salvo casi particolari che non compromettano il terreno di gioco e le relative infrastrutture, e
previa autorizzazione della Giunta Comunale.
4. L’utilizzo ordinario della suddetta struttura è orario ed è concesso con provvedimento del
Dirigente a società, associazioni o gruppi sportivi che svolgono attività agonistica, secondo i
seguenti criteri di priorità:
a. associazioni, società o gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate;
b. associazioni, società o gruppi affiliati ad enti di promozione sportiva;
c. categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato;
d. numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni);
e. ordine di precedenza delle domande.
5. La richiesta d’uso del campo di calcio regolamentare, per lo svolgimento dell’attività agonistica,
deve essere presentata per iscritto corredata dalla copia dell’avvenuta iscrizione al campionato da
disputare, entro il 30 maggio per l’anno sportivo seguente, secondo le istruzioni operative e la
modulistica all’uopo predisposta dagli uffici.
6. Vengono accettate annualmente, non più di due richieste che si alternino nell’uso del campo
regolamentare, previo versamento di idonea cauzione a titolo di garanzia per il risarcimento di
eventuali danni causati alla struttura in uso. Le richieste di utilizzo del campetto per allenamenti
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devono pervenire unitamente a quelle relative all’uso del campo regolamentare per lo svolgimento
dell’attività agonistica.
7. Le istanze di utilizzo dell’impianto di calcio da parte di associazioni o società di tipo amatoriale o
ricreative, limitatamente ad un incontro, devono essere presentate per iscritto all’ufficio competente,
almeno 15 giorni prima della data fissata per l’incontro stesso. Le richieste da parte delle società,
gruppi o associazioni, per ottenere il patrocinio di partite o tornei di calcio con esclusione della
quota d’uso, devono pervenire all’ufficio competente almeno 30 giorni prima della data fissata per
la partita o l’inizio del torneo. Ogni richiesta pervenuta oltre tali limiti non sarà tenuta in
considerazione. Le richieste d’uso per singoli incontri o tornei di calcio devono riferirsi al solo
periodo, dal 15 aprile al 30 giugno, ad eccezione delle manifestazioni patrocinate
dall’Amministrazione Comunale; i singoli incontri, durante lo svolgimento del campionato,
dovranno disputarsi il mercoledì o il giovedì; i tornei di calcio potranno svolgersi solo al termine del
campionato ufficiale, se impegnano il campo per più di due giornate consecutive. La durata delle
partite non può essere superiore alle ore 2.30 (due ore e trenta minuti), per un massimo di due
partite per giornata, quando trattasi di tornei autorizzati.
8. L’utilizzo del campetto per allenamento, nei limiti della disponibilità ed escluse le ore di
svolgimento delle partite di campionato, è concesso a società, associazioni o gruppi sportivi che
svolgono attività agonistica, secondo i seguenti criteri di priorità:
a. associazioni, società o gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate;
b. associazioni, società o gruppi affiliati ad enti di promozione sportiva;
c. categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato;
d. numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni);
e. singoli cittadini;
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f. ordine di precedenza delle domande.
9. Le richieste relative a partite di calcio amichevoli che coinvolgono squadre che militano in
campionati di livello nazionale, devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata
per l’incontro e dovranno disputarsi nei giorni di mercoledì e giovedì, come previsto al precedente
comma 7. Nel periodo dall’1 di ottobre al 15 aprile, il numero di tali incontri amichevoli non può
superare il limite massimo di due per mese, distribuiti su settimane alterne. Le richieste relative agli
allenamenti delle suddette squadre di calcio, possono essere accolte solo se relative al periodo
successivo alla conclusione dei campionati ufficiali delle squadre già assegnatarie del campetto.
10. Le società, associazioni o gruppi sportivi e per il tempo libero si impegnano a versare per la
concessione del campo richiesto, la corrispondente tariffa oraria fissati dalla Giunta Comunale e che
dovrà assicurare il recupero dei costi di gestione almeno nel limite minimo del 50%. Si richiamano i
divieti di cessione, subconcessione, sublocazione e subaffitto, come previsto al precedente art. 6,
comma 4.
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Quanto previsto dal presente regolamento non si applica ai soggetti i cui rapporti siano già
disciplinati da disposizioni di legge e di regolamento statali o regionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione dello stesso. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati “Il Regolamento per l’uso delle strutture comunali”, “Il Regolamento per l’utilizzo
degli spazi e impianti sportivi per attività del tempo libero” “Il Regolamento per l’uso dell’Impianto
di Calcio di Via I Maggio” e successive modificazioni approvati rispettivamente con deliberazioni
commissariali 118/1996, 117/1996 e 149/1996.
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