REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELL

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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELL
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DELL’ASSISTENTE SOCIALE E DELL’ASSISTENTE
SOCIALE SPECIALISTA
RELAZIONE INTRODUTTIVA
PREMESSA
Nel Marzo 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha
adottato un programma di riforma allo scopo di
rendere, nell’Unione Europea, l’economia delle
conoscenze più dinamica e competitiva entro il 2010.
La Comunicazione della Commissione “I Servizi
Professionali – l’area per una riforma più profonda” del
Settembre 2006 riconosce il contributo che le libere
professioni danno all’economia in tutti gli Stati Membri
e quindi all’economia dell’UE in generale.
Uno dei maggiori fattori che identifica una professione
è la volontà dei singoli professionisti di osservare gli
standard etici e professionali che superano i requisiti
minimi legali. La Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre
2005, afferma chiaramente che, laddove un servizio
viene erogato oltre le frontiere, saranno applicate le
norme dello Stato ospitante in merito ai titoli
professionali, in particolare quelle relative alla tutela
del consumatore e alla sicurezza. Questo riconosce la
posizione attuale in cui i codici di condotta per una
singola professione possono differire da uno Stato
membro all’altro e che gli utenti di un servizio
transfrontaliero pretendano che venga fornito secondo
gli standard etici e pratici del paese in cui abitano.
Le attività dei professionisti prevedono un impegno
intellettuale, che per essere erogato correttamente
richiede un alto livello di conoscenze legali, tecniche e
scientifiche. Le conoscenze vengono acquisite mediante
il completamento di studi che attribuiscono una laurea
o un diploma di formazione superiore e/o l’attribuzione
di un titolo professionale. In alcuni casi, possono essere
necessari ulteriori requisiti, che consentono di iscriversi
ad un ente professionale, prima di poter praticare la
professione.
In questi casi, il professionista deve rispettare un
codice deontologico applicabile ad una data
professione, elaborato dall’organismo professionale con
una particolare focalizzazione sull’interesse degli
utenti dei servizi offerti dai professionisti. Il
professionista sa che, contravvenire ai provvedimenti
del codice deontologico, può far scattare delle sanzioni
disciplinari. Gli utenti devono essere certi che tali
violazioni
vengano
affrontate
seriamente
dall’organismo professionale e punite secondo le leggi
vigenti.
In questa prospettiva, si ritiene che il Codice
deontologico delle professioni a livello dell’UE debba
contenere, tra i principi generali, la partecipazione alla
formazione professionale continua - life - long learning.
I Codici deontologici devono affermare chiaramente
che
i
professionisti
hanno
la
responsabilità
inequivocabile del mantenimento della competenza
professionale nel proprio ambito di pratica e, a tal fine,
devono partecipare alla formazione continua per tutto
l’arco della propria vita professionale.
Gli utenti hanno il diritto di pretendere che gli esperti
abbiano conoscenze aggiornate e al passo con gli
sviluppi.
Il regolamento, allegato alla presente, definisce gli
obiettivi cui deve tendere l’attività di aggiornamento
professionale dell’assistente sociale e dell’assistente
sociale specialista ed è vincolante per tutti i
2
professionisti che aspirano a mantenere, approfondire e
aggiornare le proprie competenze, ampliando il proprio
bagaglio professionale con esperienze formative e
scientifiche. Il principio ispiratore è la coscienza che
per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato
in termini di prestazione professionale è necessario
curare l’apprendimento lungo l’intero arco di vita.
Questo regolamento considera la richiamata Direttiva
2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005, pubblicata in GUCE il 30
settembre 2005, L. n.255/22 relativa al riconoscimento
delle
qualifiche
professionali,
che
anticipa
l’obbligatorietà
della
formazione
continua,
prescrivendo che ciascuno degli stati membri stabilisca
le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e
scientifici per i professionisti del proprio paese.
Dal punto di vista teorico si fa riferimento agli studiosi
di formazione e di management che incardinano la
formazione permanente intorno ai concetti di:
•
LIFELONG LEARNING,1 ossia formazione costante a
intervalli
regolari,
in
senso
individuale,
organizzativo e sociale lungo l’intero arco di vita.
•
LIFEWIDE LEARNING, inteso come istruzione che
abbraccia tutti gli aspetti della vita, in cui tutto
diventa occasione di apprendimento, che si
distinguono nelle diverse modalità di:
a) apprendimento formale, che si svolge nel
sistema di formazione istituzionale che porta ai
diplomi, lauree e titoli riconosciuti;
b) apprendimento non formale, che si svolge al di
fuori delle principali strutture della formazione
1
Delors J. Nell’educazione un tesoro .Rapporto all’Unesco della
Commissione Internazionale sull’Educazione nel Ventunesimo secol
,Armando Editore, Roma, 1997
3
e istruzione e che può attivarsi sul luogo di
lavoro, presso organizzazioni e associazioni
culturali;
c) apprendimento informale, tutto ciò che viene
dalla vita quotidiana e che spesso non è
riconosciuto come tale neppure dall’individuo
interessato.
La competenza assume il significato, quindi, di un
insieme di abilità nel senso stretto del termine,
acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica
e professionale, di comportamento sociale, di
un’attitudine al lavoro di gruppo e d’iniziativa e di
disponibilità ad affrontare rischi.
Detta la premessa, il compito di recepire il
regolamento è affidato all’Ordine nazionale. Gli Ordini
regionali devono
farsi promotori delle iniziative
formative, in quanto portavoci delle reali necessità dei
professionisti, in chiave di aggiornamento professionale
e tecnico, e di quelle della committenza, in coerenza
con le funzioni e i compiti attribuiti agli ordini
regionali dal Decreto 615/94 e dal Codice deontologico.
Fa parte integrante del presente documento il Piano di
formazione permanente per assistenti sociali e
assistenti sociali specialisti sottoscritto dal Consiglio
nazionale con Associazioni professionali il 10 settembre
2002.
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PIANO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER ASSISTENTI
SOCIALI E ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI
SOTTOSCRITTO DA CNOAS, ASSNAS, SUNAS, AIDOSS
I mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona,
sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale, la
varietà e complessità dei problemi cui il sistema è
chiamato a dare risposte efficaci, nel rispetto e tutela
dei diritti delle persone, pongono in particolare rilievo
la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad
alimentare conoscenze, competenze, abilità di tutti
coloro che operano nel sistema dei servizi alla persona.
La formazione continua (o permanente) rappresenta la
modalità più congrua ed efficace per accrescere le
conoscenze necessarie per far fronte alla complessità,
sostenere
e
aumentare
competenze
tecnico
professionali, contrastare
modalità routinarie di
intervento, promuovendo processi di riflessività critica
sul proprio lavoro e di ricerca responsabile di nuove
modalità operative.
Queste considerazioni assumono una forte valenza
operativa per gli assistenti sociali chiamati ad operare
in situazioni di complessità e dinamicità, nei confronti
e con persone in gravi difficoltà sociali, rispetto alle
quali vi è un preciso obbligo deontologico a promuovere
azioni professionali le più congrue ed efficaci.
La formazione continua rappresenta, quindi, per questi
professionisti,
una
necessità
e
insieme
un
obbligo/dovere etico, oltre che un diritto.
5
Con riferimento alla “Direttiva sulla formazione e la
valorizzazione
del
personale
delle
pubbliche
amministrazioni”, emanata dal Ministro per la funzione
pubblica e per il coordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza il 13 dicembre 2001, le
organizzazioni (Ordine nazionale Assistenti sociali,
Sunas, Assnas, Aidoss) che hanno elaborato e
sottoscritto il piano sulla formazione continua, hanno
inteso offrire un loro contributo in ordine al fabbisogno
di formazione permanente e di aggiornamento degli
assistenti sociali, (variamente impiegati nelle
organizzazioni pubbliche e private), agli obiettivi
formativi perseguibili, alle coerenti possibili strategie
formative.
Fabbisogno di formazione permanente
Nella direttiva sopra richiamata si sottolinea,
opportunamente, come “una corretta analisi serve a
definire gli obiettivi della formazione” e che tale
analisi “deve essere condotta partendo dai fabbisogni
individuali e dai ruoli e dai bisogni organizzativi, alla
luce delle norme che attribuiscono nuovi compiti…”
Le organizzazioni di cui sopra, per le loro funzioni di
rappresentanza
e
tutela
della
professione,
costituiscono un osservatorio privilegiato circa le
caratteristiche, le funzioni, i compiti svolti dalla
professione di assistente sociale nell’esercizio di ruoli
consolidati e previsti dalle nuove normative. Da ciò
l’interesse a indicare quali bisogni formativi esprime la
professione, anche con il supporto di ricerche
effettuate a livello nazionale e locale e di esperienze di
formazione permanente ed aggiornamento realizzate in
contesti operativi e territoriali diversi.
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Le indicazioni, di carattere generale, oggetto di questo
documento, rinviano naturalmente alla necessità di
puntuali e costanti analisi dei bisogni formativi degli
assistenti sociali nelle specifiche realtà organizzative,
quale compito e responsabilità delle singole
amministrazioni, alfine di programmare, come indica la
direttiva ministeriale citata, annualmente le iniziative
conseguenti.
Per maggiore chiarezza espositiva, si sintetizza, per
aree, il fabbisogno formativo degli assistenti sociali.
1 - Area giuridico – amministrativa
•
L’approvazione, negli ultimi anni, di leggi generali e
di settore che innovano profondamente il sistema
dei servizi sotto il profilo culturale, del
riconoscimento di nuovi diritti per i cittadini,
dell’attribuzione
di
diverse
competenze
istituzionali a soggetti pubblici e privati (il ruolo
dell’ente locale, il principio di sussidiarietà, la
possibile esternalizzazione dei servizi, etc.) e che
postulano una diversa organizzazione dei servizi e
modalità di lavoro coerenti con gli assunti di
principio presenti nelle leggi, richiedono un
costante aggiornamento circa le novità introdotte,
i vincoli, di varia natura, che rendono difficili
talune realizzazioni, le competenze professionali
richieste.
•
In particolare, oggi è indispensabile per la
professione la valorizzazione e l’accrescimento di
abilità e conoscenze nell’uso di strumenti
giuridico-amministrativi
innovativi,
per
la
programmazione e gestione integrata delle
prestazioni e servizi quali: piani di zona, accordi di
7
programma, protocolli di intesa, conferenze di
servizio, sistemi di accreditamento.
Gli assistenti sociali, in via generale, presentano
una buona preparazione giuridico-amministrativa,
operano, con funzioni di responsabilità e supporto
amministrativo in molti servizi. Per questo la
formazione permanente, per questa specifica area,
deve poter rispondere ad esigenze formative
evolute sul piano teorico, alfine di favorire
l’acquisizione
di
più
ampie
competenze
professionali, particolarmente utili in questa fase
di transizione e innovazione.
2 - Area del Management
•
Le leggi cui ci si riferisce rinviano, sul piano
dell’organizzazione dei servizi, a funzioni
innovative di direzione, coordinamento, gestione
dei servizi; privilegiano modalità di azione
incentrate sulla programmazione, progettazione e
valutazione dei servizi e degli interventi. Gli
assistenti sociali, anche in virtù dei cambiamenti in
atto nel sistema della formazione (laurea in
scienze del servizio sociale, lauree sperimentali in
servizio sociale, lauree specialistiche) sono, a
pieno titolo, legittimati ad assumere o consolidare
tali funzioni.
•
A completamento delle conoscenze teoriche di
base, vi è l’esigenza di acquisire/affinare abilità
tecnico-professionali in ordine all’esercizio di
funzioni di direzione, di coordinamento di servizi e
di strutture semplici e complesse, di gestione di
risorse finanziarie ed umane. Operare secondo la
logica della programmazione (nella costruzione dei
piani di zona, dei piani per l’infanzia e
l’adolescenza, la definizione di accordi di
programma, le convenzioni) la progettazione
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individuale e collettiva, introdotta come modalità
corrente e innovativa in molte leggi, la valutazione
degli interventi e dei servizi, rinviano alla necessità
di momenti formativi specifici su questi temi,
nell’interesse delle organizzazioni e dei cittadini
utenti.
•
La complessità dei problemi, la limitatezza delle
risorse, richiedono azioni professionali convergenti,
l’utilizzo mirato di risorse istituzionali, di privato
sociale, del volontariato, in una tensione continua
all’integrazione tra servizi e tra professionisti. Ora,
l’obiettivo dell’integrazione, presuppone, da parte
di tutti, l’acquisire/affinare capacità di relazione,
capacità negoziali, abilità nella conduzione e/o
presenza attiva nei gruppi di compito, etc.
3 - Area metodologico - professionale di servizio
sociale
•
L’assistente sociale è chiamata ad operare, con
funzioni di aiuto, di sostegno, di promozione e
recupero di potenzialità residue, di inserimento
sociale, per problemi complessi, talvolta esiti di
processi di cronicizzazione, riguardanti cittadini di
diversa età, condizione sociale, etnia. Il più delle
volte le problematiche cui deve dare risposta
presentano una forte carica emozionale, sia per la
fragilità dei soggetti coinvolti (minori, anziani), sia
per la natura stessa dei problemi (famiglie
multiproblematiche fortemente carenti sul piano
educativo, maltrattamento e abuso di minori,
fenomeni
di
dipendenza,
gravi
patologie
psichiatriche, emarginazione sociale grave, etc.).
Ma la professione è chiamata a dare risposte
professionali a “cittadini” che, per eventi
imprevedibili (la perdita del lavoro, l’insorgere di
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gravi malattie, la presenza di minori o anziani
bisognosi di assistenze continuative, etc.),
ricorrono ai servizi per avere informazioni, tutele,
aiuto nella fruizione di servizi di diversa natura, in
un possibile percorso rapido di uscita dal problema,
di ri-appropriazione della propria autonomia.
Questa molteplicità e complessità di funzioni
richieste agli assistenti sociali rende evidente la
necessità e l’obbligo etico della formazione
permanente, come si diceva in premessa, anche
per contrastare il fenomeno del burn-out che,
spesso, incombe sulle professioni di aiuto se poco
sostenute da una organizzazione del lavoro non
flessibile, poco attenta alle dimensioni soggettive,
priva di supporti formativi.
•
10
Le esigenze formative che gli assistenti sociali
evidenziano in questo ambito, attengono: alla
necessità di continuare a dotarsi di strumenti
metodologici rigorosi in ordine alla conoscenza dei
problemi delle persone, alla individuazione e
lavoro con le risorse della persona, della famiglia,
del sistema dei servizi, alla costruzione ed
attuazione
di
progetti
individualizzati
di
intervento, al raccordo, lavoro con le reti familiari
e sociali. Il territorio, nella sua duplice valenza, di
possibile fattore di disagio ma anche di
opportunità, potenzialità di risposta, rappresenta
una prospettiva di lavoro professionale da
potenziare sulla base delle nuove prospettive
scientifiche. Affinare capacità di relazione con le
persone, diverse per appartenenza sociale e
culturale (il lavoro con gli immigrati, di diversa
cultura, motivazioni, attese, ne è esempio
emblematico), approfondire l’uso di tecniche e
strumenti
professionali
(il
colloquio,
la
documentazione per rendere possibili analisi anche
quantitative dei fenomeni con l’uso di adeguati
strumenti informatici, etc.), costituiscono, in
taluni contesti lavorativi, ulteriori esigenze
formative. Per tutti vi è l’esigenza di interrogarsi e
darsi risposte coerenti in ordine alla dimensione
etica del proprio lavoro, al segreto professionale,
al
rispetto
dell’autonomia
e
dell’autodeterminazione del cittadino/utente, alla
propria autonomia professionale.
4 - Aree specifiche di intervento
•
Gli assistenti sociali operano in organizzazioni,
servizi, strutture, che spesso hanno come
riferimento
specifiche
problematiche
(la
tossicodipendenza, l’abuso, la malattia mentale,
etc.), o modalità di risposta (l’adozione, l’affido
familiare, ecc.) per le quali necessitano di
informazioni teoriche aggiornate, della conoscenza
di nuove modalità operative, di confronto tra
esperienze diverse. Si tratta di esigenze formative
che possono essere comuni a tutti gli operatori del
settore e, iniziative di formazione permanente
comune, potrebbero perseguire il duplice obiettivo
dell’approfondimento
e
del
confronto
tra
professionisti.
Obiettivi formativi
Se queste sono le esigenze formative generali espresse
dalla professione, gli obiettivi formativi perseguibili, si
possono individuare in:
-
acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai
mutamenti in atto nel sistema delle politiche
sociali, sotto il profilo giuridico, istituzionale,
11
amministrativo, evidenziando le connessioni critiche
tra i diversi sistemi;
-
promuovere conoscenze multidisciplinari, in ordine
ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i
servizi alla persona e alla loro incidenza sulle
persone, le famiglie, la collettività;
-
rafforzare abilità tecnico professionale, in ordine al
lavoro con le persone, i gruppi, la comunità;
-
favorire
l’acquisizione
di
abilità
tecnico–
professionali, in ordine a ruoli di direzione,
coordinamento, gestione e all’esercizio di compiti
di programmazione, progettazione, valutazione;
-
favorire processi di integrazione tra istituzioni,
servizi e professionisti, con altri attori sociali,
individuandone le modalità e le tecniche più
efficaci;
-
rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione
della qualità degli interventi e dei servizi e di
promozione dell’eccellenza;
-
favorire processi di ricerca su modelli innovativi di
intervento;
-
acquisire conoscenze e abilità di monitoraggio delle
tendenze evolutive dei bisogni e della domanda
sociale, finalizzate a supportare le scelte
strategiche.
Modalità didattico formative
12
•
Perseguire i suddetti obiettivi di carattere generale,
rispetto ai quali assume particolare rilievo
l’individuazione dei bisogni formativi afferenti alle
specifiche realtà operative, con il coinvolgimento
attivo dei fruitori dei progetti di formazione
permanente (gli assistenti sociali), richiede
l’individuazione di modalità didattico formative
diversificate, capaci di mobilitare interessi, favorire
processi di analisi e riflessività sul proprio lavoro,
promuovere il confronto, valorizzare le esperienze,
incentivare la sperimentazione di nuove modalità
operative.
•
Oltre alle tradizionali forme didattiche, sono quindi
da privilegiare tutte quelle modalità formative che,
partendo
e
valorizzando
le
competenze
professionali
degli
operatori,
favoriscano
(attraverso il lavoro di gruppo, analisi sistematica
dei contesti organizzativi e professionali, studio di
casi, etc.), l’attivazione di processi personalizzati
di conoscenza e di acquisizione di abilità
professionali.
ACCREDITAMENTO DELLE SEDI FORMATIVE
Il piano di formazione continua proposto, non può
prescindere dal prevedere una rete di agenzie
formative sufficientemente capillare, per consentire
un’agevole fruizione dei servizi offerti, ma, nel
contempo, caratterizzate da un livello di affidabilità
atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti dal piano stesso.
L’istituto
dell’accreditamento,
al
contrario
dell’autorizzazione che garantisce solo la fase di avvio,
sembra costituire, al momento, la soluzione idonea alla
validazione delle agenzie, che si propongono nel
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mercato come erogatori di azioni finalizzate alla
formazione continua dei professionisti
assistenti
sociali, operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia
pubbliche che private.
Ci si riferisce, pertanto, all’accreditamento normativo
a standard minimi, modello che consente di stabilire,
fin da subito, una serie di requisiti a prescindere dai
quali il riconoscimento dell’agenzia formativa non
viene accordato. Ha inoltre il compito di garantire nel
tempo la qualità delle prestazioni, sia effettuando
periodicamente le verifiche, sia elevando gli standard o
modificando e aggiungendo nuovi criteri. Il possesso di
requisiti indispensabili ha lo scopo di garantire un
livello qualitativo idoneo a consentire il riconoscimento
di: titoli, crediti e attestati universalmente valutabili e
ponderabili nei curriculum dei singoli professionisti.
Possono costituire agenzie di formazione continua enti
pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni,
istituti e associazioni private che prevedano, nelle
finalità costitutive e/o statutarie, almeno una tra le
funzioni di ricerca, approfondimento, progettualità o
erogazione di prestazioni nel campo socio-assistenziale.
Devono inoltre essere in possesso di alcuni requisiti di
qualità di cui tener conto nella valutazione generale
dell’agenzia di formazione.
Tali requisiti possono essere suddivisi in:
Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla
docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo),
strumenti e presidi per agevolare l’esposizione e
l’apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito
web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti
per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e
stampanti, masterizzatore), biblioteca;
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Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi
di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di
comunicazione telematico con personale addetto;
Scientifici: pregresse attività formative, docenti di
discipline affini con specifica preparazione ed
esperienza di formazione nelle discipline affidate e con
curriculum documentato; docenti di discipline di
servizio sociale, costituito da assistenti sociali di
comprovata esperienza professionale ed esperti in
formazione specifica, con curriculum documentato;
bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di
consulenza, costituito da professionisti assistenti sociali
e non, in possesso di comprovata esperienza in campi
specifici.
Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni
teoriche,
lavori
di
gruppo,
sperimentazioni,
applicazione specifica in situazione, supervisione
residenziale o a distanza;
Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso),
questionario sul gradiente (fine corso), questionario
sull’impatto (a tempo), elaborazione periodica dei dati
sui questionari.
Se il bisogno formativo e i criteri per l’accreditamento
sono rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, altrettanta importanza va attribuita al
soggetto accreditante. D’intesa con il Governo,
l’Ordine Nazionale, per le prerogative istituzionali che
lo caratterizzano, ritiene di poter svolgere un ruolo
primario in tale ambito. Va in ogni caso precisato che
l’ente accreditante è tenuto a:
15
•
effettuare il controllo dell’osservanza dei criteri
stabiliti per l’accreditamento e il possesso dei
requisiti ogni 2 anni;
•
aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i
criteri e i requisiti di accreditamento, per renderli
rispondenti alle esigenze di miglioramento
qualitativo in materia di formazione professionale
degli assistenti sociali;
•
mantenere un costante rapporto con la comunità
professionale, per recepire le esigenze formative e
di aggiornamento e condividere principi e
metodologie del servizio sociale nella sua continua
evoluzione;
•
favorire l’apprendimento e l’adozione di linee guida
operative di cui sia stata sperimentata la validità di
risultato;
•
monitorare il livello qualitativo della formazione
erogata dalle agenzie;
•
promuovere il miglioramento qualitativo anche
attraverso forme incentivanti;
•
favorire la circolazione delle informazioni sulle
opportunità formative e di aggiornamento
qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco
delle agenzie accreditate.
Per svolgere queste complesse e delicate funzioni
l’ente accreditante potrebbe avvalersi di un organismo
nazionale di consultazione in cui le diverse componenti
interessate (ministeriali, rappresentanze professionali,
scientifiche e sociali) possano concertare criteri e
requisiti, valori di riferimento, adeguamento della
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professione all’evoluzione sociale, valutazione dei
livelli qualitativi, sistema di conferimento dei crediti
formativi.
L’adozione di un piano di formazione continua per gli
assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti e
dell’accreditamento
delle
agenzie
formative
specifiche, consente l’introduzione di un sistema di
attribuzione di crediti ai singoli professionisti,
rendendone obbligatoria l’acquisizione, promuovendo
inoltre, anche in via sperimentale, forme di
accreditamento dei singoli professionisti che operano,
sia in regime di lavoro dipendente, che libero
professionale.
E’ solo il caso di evidenziare che la presente proposta
va nell’ordine della tutela del fruitore delle
prestazioni, garantendo in primis i presupposti per
un’erogazione caratterizzata da competenze e
conoscenze acquisite.
Il comma 3 del presente articolo si applica a partire
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI
REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.O.A.S.
nella seduta consiliare del 24 ottobre 2009
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI
Considerato
che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il
compito di tutelare il corretto esercizio della
professione e di garantire la competenza e la
professionalità dei propri iscritti nell’interesse della
collettività
17
che, in particolare, al Consiglio nazionale dell’Ordine
gli Assistenti sociali (di seguito denominato CNOAS) è
attribuita dalla legge la determinazione dei principi e
delle norme della deontologia professionale
che i mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla
persona -sotto il profilo normativo, organizzativo e
gestionale -, e la varietà e complessità dei problemi cui
il sistema è chiamato nel rispetto e tutela dei diritti
delle persone pongono in particolare rilievo la necessità
di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare
conoscenze, competenze, abilità dei professionisti
chiamati ad intervenire sul disagio, che operano nel
sistema stesso
che la formazione continua sostiene e migliora le
competenze professionali anche promuovendo processi
di riflessività critica e di innovazione
che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della
professione di assistente sociale si prescrive ai
professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di
richiedere attività di aggiornamento e formazione
permanente
che la normativa comunitaria richiama la necessità di
adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed
arricchire periodicamente
che l’intensità e la qualità specifica della formazione e
dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di
esercizio dell’attività professionale, al livello di
complessità degli interventi, ai due profili di assistente
sociale e assistente sociale specialista
ha approvato il seguente
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA
Art.1 Obiettivi
18
Gli obiettivi formativi sono:
• rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al
lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo
studio, alla lettura del disagio sociale e delle
metodologie di intervento di servizio sociale
• favorire l’acquisizione di abilità tecnico–professionali
in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione
e all’esercizio di compiti di programmazione,
progettazione, valutazione
• acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai
mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali
sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale,
amministrativo
• promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai
fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla
persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie,
la collettività
• favorire processi di integrazione tra istituzioni, servizi
e professionisti e con altri attori sociali, individuandone
le modalità e le tecniche più efficaci
• rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione
della qualità degli interventi e dei servizi e di
promozione dell’eccellenza
• favorire processi di studio e di ricerca su modelli
innovativi di intervento.
Articolo 2 Formazione professionale continua
1. Con l’espressione formazione professionale continua
si intende ogni attività di accrescimento ed
approfondimento delle conoscenze e delle competenze
professionali nonché il loro aggiornamento.
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2. L’assistente sociale e l’assistente sociale specialista
(di seguito indicati assistenti sociali) iscritti all’Albo
hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria
preparazione professionale.
3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle
attività
di
formazione
professionale
continua
disciplinate dal presente regolamento, secondo le
modalità indicate.
4. L’adempimento di tale dovere è condizione per
assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con
riferimento prevalente agli ambiti di esercizio
dell’attività professionale dell’iscritto all’Albo.
Articolo 3 Modalità
1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio
dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
all’Albo, con facoltà per l’interessato di chiedere ed
ottenere il riconoscimento di crediti formativi
maturati, su base non obbligatoria ma in conformità
alle previsioni del presente regolamento, nel periodo
intercorrente fra la data d’iscrizione all’Albo e l’inizio
dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con
quello solare. 2. Il periodo di valutazione della
formazione continua ha durata triennale. L’unità di
misura della formazione continua è il credito
formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio
almeno n. 60 crediti formativi, che sono attribuiti
secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella
misura di non meno di 15 crediti all’anno. 4. Un credito
corrisponde a 5 ore di attività formativa. 5. Gli eventi e
le attività formative in relazione ai settori di attività
professionale esercitata sono scelti liberamene dagli
iscritti con il vincolo di almeno n. 5 crediti formativi
20
nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti
l’ordinamento professionale e la deontologia.
Art.4 Abilitazione all’attività formativa continua
1. Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e
dei professionisti che si propongono nel mercato come
erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua
dei professionisti assistenti sociali operanti nelle
diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private.
2. E’ istituito presso il CNOAS il registro delle agenzie e
il registro dei professionisti abilitati allo svolgimento
delle attività formative.
3.
Il
riconoscimento
dell’agenzia
formativa/professionista avviene sulla base di requisiti
individuati dal CNOAS prescindendo dai quali il
riconoscimento non viene accordato, nonché della
garanzia nel tempo della qualità delle prestazioni,
soggetta a verifica periodica degli accreditati, degli
standard e della qualità delle prestazioni.
4. Sono iscritti al registro delle agenzie di formazione
continua enti pubblici o privati, società scientifiche,
fondazioni, istituti e associazioni private che
prevedano:
• nelle finalità costitutive e/o statutarie, anche una tra
le funzioni di ricerca, formazione, approfondimento,
progettualità o erogazione di prestazioni nell’area
sociale campo socio-assistenziale
• dispongano o si avvalgono di strutture accreditate
sotto il profilo strutturale
• siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:
Requisiti:
Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla
docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo),
21
strumenti e presidi per agevolare l’esposizione e
l’apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito
web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti
per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e
stampanti, masterizzatore), biblioteca.
Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi
di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di
comunicazione telematico con personale addetto.
Scientifici: pregresse attività formative comprovanti
competenza nella metodologia didattica e nella
progettazione formativa; docenti con specifica
preparazione ed esperienza di formazione nell’area
sociale con curriculum documentato; docenti di
discipline di servizio sociale, assistenti sociali di
comprovata esperienza professionale ed esperti in
formazione specifica con curriculum documentato;
bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di
consulenza costituito da professionisti assistenti sociali
e non, in possesso di comprovata esperienza in campi
specifici.
Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni
teoriche,
lavori
di
gruppo,
sperimentazioni,
applicazione specifica in situazione, supervisione
residenziale o a distanza.
Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso),
questionario
sul
gradimento
(fine
corso)
e
sull’apprendimento, questionario sull’impatto (a
tempo), elaborazione periodica dei dati sui questionari.
5. Sono iscritti al registro dei formatori di servizio
sociale professionisti che rispondano ai seguenti
requisiti:
22
• assistenti sociali iscritti all’Albo con comprovata e
documentata esperienza nel settore della formazione
• i docenti universitari iscritti all’Ordine degli Assistenti
sociali
• formatori e docenti universitari nei settori delle
politiche sociali, nell’organizzazione dei servizi sociali
e sociosanitari
• professionisti esterni alla professione, con
comprovata e documentata esperienza di attività
rivolte ad assistenti sociali.
6. Il CNOAS è tenuto a:
• effettuare il controllo dell’osservanza dei criteri
stabiliti per l’accreditamento e il possesso dei requisiti
ogni 2 anni
• aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i
criteri e i requisiti di accreditamento per renderli
rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo
in materia di formazione professionale degli assistenti
sociali
• mantenere un costante rapporto con la comunità
professionale per recepire le esigenze formative e di
aggiornamento e condividere principi e metodologie del
servizio sociale nella sua continua evoluzione
• favorire l’apprendimento e l’adozione di linee guida
operative di cui sia stata sperimentata la validità di
risultato
• monitorare il livello qualitativo della formazione
erogata dalle agenzie
• favorire la circolazione delle informazioni sulle
opportunità
formative
e
di
aggiornamento
23
qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco
delle agenzie accreditate.
7. Accreditamento degli eventi e delle attività
formative
7.a Appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale
l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero che
siano organizzati da organismi stranieri ovvero – a
richiesta dei soggetti organizzatori -quelli che
prevedono la ripetizione di identici programmi a livello
nazionale o in più circondari
Appartiene alla competenza dei singoli Consigli
dell’Ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro
evento in ragione del suo luogo di svolgimento.
7.b L’accreditamento viene concesso valutando la
tipologia e la qualità dell’evento formativo nonché gli
argomenti trattati. A tal fine, i professionisti, gli enti
ed
associazioni
che
intendono
ottenere
l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro
organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine
regionale, ovvero al Consiglio Nazionale, secondo la
rispettiva competenza, una relazione dettagliata con
tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena
valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua
rispondenza alle finalità del presente regolamento.
A tal fine il Consiglio dell’Ordine regionale o il Consiglio
Nazionale richiedono, ove necessario, informazioni o
documentazione integrativa e si pronunciano sulla
domanda di accreditamento con decisione motivata
entro 45 giorni dalla data di deposito della domanda o
delle informazioni e della documentazione integrative
richieste.
24
In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla
data della domanda l’accreditamento si intende
concesso.
Il Consiglio dell’Ordine regionale competente o il
Consiglio Nazionale potranno accreditare anche eventi
non programmati su richiesta dell’interessato e con
decisione motivata da assumere entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta in caso di mancata
pronuncia entro il termine indicato, l’accreditamento si
intenderà concesso.
Il Consiglio Nazionale può stipulare con professionisti e
con Associazioni di assistenti sociali riconosciute
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
specifici protocolli, applicabili anche in sede locale,
allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di
accreditamento degli eventi programmati.
7.c Ciascun Consiglio dell’Ordine regionale dà
immediata notizia al Consiglio Nazionale di tutti gli
eventi formativi da esso organizzati o altrimenti
accreditati. Il Consiglio Nazionale ne cura la
pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la
loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di
permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in
Albi e registri tenuti da altri Consigli.
Articolo 5 Eventi e attività formative integrative
Eventi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione
professionale continua la partecipazione effettiva e
adeguatamente documentata agli eventi di seguito
indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari,
convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se
25
eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile
il controllo della partecipazione
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni
consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli
regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed
internazionali della categoria professionale
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio
Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine
d) iniziative formative organizzate dall’ente di cui il
professionista è dipendente.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati
attribuisce n.1 credito formativo per ogni 5 ore di
partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti
per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo
come meglio specificato nella tabella.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e
b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di
formazione continua a condizione che essi siano
promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale o dai
singoli Consigli regionali dell’Ordine o, se organizzati
da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi
pubblici o privati, a condizione che siano stati
preventivamente accreditati, anche sulla base di
programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio
Nazionale o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a
seconda della rispettiva competenza come indicata al
punto 7.a dell’art. 4.
Attività
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione
professionale continua anche lo svolgimento delle
attività di seguito indicate:
26
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 5, Eventi , ovvero nei corsi di
specializzazione
b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su
riviste specializzate a diffusione o di rilevanza
nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri,
saggi, monografie o trattati, anche come opere
collettanee, su argomenti di servizio sociale
c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio
sociale con istituti universitari ed enti equiparati
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di
Stato di assistente sociale e di assistente sociale
specialista
e) attività di studio ed aggiornamento svolte in
autonomia nell’ambito della propria organizzazione
professionale, autorizzate e riconosciute come tali dal
Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine
competenti territorialmente
f. svolgimento della supervisione professionale e di
supervisione dei tirocini
g. attività
dell’Ordine
di
consigliere
regionale
h. incarichi istituzionali ricoperti
consigliere su esplicito mandato
partecipazione ai gruppi di lavoro
e
nazionale
in qualità di
dell’Ordine e
i. partecipazione ad attività di studio, ricerca,
documentazione e coordinamento svolta su specifico
mandato per realizzare progetti innovativi in servizi e
27
ambiti non
professionale.
rientranti
nella
normale
attività
Sistema di attribuzione dei crediti
Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività
e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità:
Attività di formazione
continua
Partecipazione a corsi di
formazione
-aggiornamento attinenti
al servizio
sociale, alle scienze
sociali e al lavoro
sociale.
 artecipazione a corsi di
P
perfezionamento a
contenuto
tecnicoscientifico,
giuridico-amministrativo e
comunque pertinenti al
miglioramento
dell’azione professionale,
tenuti da
organismi di ricerca,
istruzione e
formazione e corsi gestiti
da enti
pubblici e/o privati.
Partecipazione ai
piani di formazione
aziendale
obbligatoria.
28
Crediti attribuiti
1 credito per ogni 5 ore
di formazione
fino ad un massimo di 10
crediti.
Fino a 50 ore:
5crediti per ogni
partecipazione con
attestazione finale .
Fino a 100 ore:
10 crediti per ogni
partecipazione
con attestazione finale .
Oltre 100 ore:
15 crediti per ogni
partecipazione con
attestazione finale.
 credito ogni due ore di
1
docenza
fino ad un massimo di 20
crediti.
Docenza a corsi di
formazione.
5 crediti ad evento.
Direzione/o
coordinamento di corsi,
seminari, direzione
scientifica di
convegni, eventi
Fino a 5 crediti per
pubblicazione
articoli.
Fino a 20 crediti per
ciascun libro.
Redazione e
pubblicazione di libri e
di articoli su riviste
specializzate anche
in via informatica e
telematica.
10 crediti per anno di
frequenza.
 orsi di specializzazione
C
presso
Università statali o
legalmente
riconosciute.
Master universitari di I o
II livello.
 ottorati di ricerca in
D
servizio sociale
o dell’area delle scienze
sociali.
 artecipazione a gruppi
P
di lavoro e
commissioni tecniche degli
organismi di
rappresentanza
20 crediti per la
frequenza ed il
conseguimento del titolo.
10 crediti per ogni anno
di frequenza
e 30 per il conseguimento
del titolo.
1 credito per ogni evento
di durata
non inferiore alle 5 ore.
5 crediti per ogni
professionista e/o
tirocinante universitario
seguito nel
servizio o nello studio del
professionista
29
professionale. Incarichi
istituzionali in
rappresentanza
dell’ordine professionale.
per un periodo non inferio
re a 3 mesi.
5 crediti.
 ormazione svolta a
F
favore di
professionisti in tirocinio
di adattamento
e /o di tirocinanti
universitari
nell’ambito della propria
attività
professionale.
Partecipazione, in qualità
di
commissario, agli esami di
abilitazione
per l’esercizio della
professione di
assistente sociale per
tutta la durata
dell’esame.
Corsi e-learning. Per
corso elearning
si intende l’erogazione di
contenuti formativi
attraverso l’utilizzo
delle tecnologie
informatiche, quali
multimedialità,
interattività e
ipertestualità al fine di
ottimizzare i
processi di trasmissione
30
Fino a 10 crediti in
considerazione
della struttura modulare
della durata
minima di almeno 5 giorni.
E’, altresì,
richiesto che sia previsto
un sistema di
valutazione basato su test
a risposta
multipla o aperta, al cui
superamento è
subordinata l’acquisizione
dei crediti.
 credito per ogni 5 ore,
1
con un limite
di 5 crediti complessivi.
3 crediti per ciascuna
della
conoscenza e la crescita
del livello di
approfondimento.
a) seminari, b) convegni,
c)
conferenze, d) workshop
anche in
connessione audio/video a
distanza,
organizzati sia in Italia sia
all’estero. Tali
sono gli incontri di studio
articolati in
una o più relazioni
strutturate nei
contenuti, in base al tema
trattato.
relazione con
un limite massimo annuale
di 30 crediti.
2 crediti sino ad un
massimo di 10
crediti.
10 crediti per anno.
Relazioni a corsi,
seminari, convegni,
conferenze, workshop, di
cui alle
precedenti lettere a), b)
c) e) d), (anche
se rivolti ad assistenti
sociali tirocinanti),
(riconosciute) accreditate
dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine.
Partecipazione ai
Congressi nazionali
ed internazionali sul
servizio sociale e
tematiche professionali.
31
Attività di consigliere
nazionale e
regionale dell’Ordine degli
Assistenti
sociali.
Articolo 6 Esoneri
1.
Sono
esonerati
dagli
obblighi
formativi,
relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo
l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di
ordinamento professionale, i docenti universitari di
prima e seconda fascia, i ricercatori e i docenti a
contratto.
2. Il Consiglio dell’Ordine competente, su domanda
dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente,
determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
• gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo
o della donna di doveri collegati alla paternità o alla
maternità in presenza di figli minori
• grave malattia o
problematiche personali
infortunio
o
documentate
• interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell’attività professionale o trasferimento di questa
all’estero.
3. L’esonero dovuto ad impedimento può essere
accordato limitatamente al periodo di durata
dell’impedimento.
32
4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti
formativi da acquisire nel corso del triennio
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo
contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
5. Il Consiglio dell’Ordine competente può altresì, con
decisione motivata, dispensare dall’obbligo formativo
in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e
che abbia 35 anni di attività professionale, tenendo
conto, con decisione motivata, del settore di attività,
della quantità e qualità della sua attività professionale
e di ogni altro elemento utile alla valutazione della
domanda.
Articolo 7 Adempimenti degli iscritti e inosservanza
dell’obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio
dell’Ordine regionale di appartenenza entro il mese di
gennaio di ogni anno una sintetica relazione che
certifichi il percorso formativo seguito nell’anno
precedente, indicando gli eventi formativi seguiti,
anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato
adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o
infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La mancata partecipazione alle iniziative formative
annuali promosse dall’Ordine regionale o dal Consiglio
Nazionale comporta la penalizzazione fino a 5 crediti
computabili nell’arco di un triennio.
4. La sanzione è commisurata alla gravità della
violazione.
Articolo 8 Attività del Consiglio regionale dell’Ordine
33
1. Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine dà attuazione
alle attività di formazione professionale e vigila
sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da
parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più
opportuni, regolando le modalità del rilascio degli
attestati di partecipazione agli eventi formativi
organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli regionali dell’Ordine, entro
il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di
concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che
intendono proporre nel corso dell’anno successivo
indicando i crediti formativi attribuiti per la
partecipazione a ciascun evento. Nel programma
annuale devono essere previsti eventi formativi aventi
ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento
professionale.
3. I Consigli regionali dell’Ordine realizzano il
programma, anche di concerto tra loro o con
ordini/associazioni di altre professioni. Possono
avvalersi
della
collaborazione
di
associazioni
professionali, o di altri enti abilitati. Essi favoriscono la
formazione gratuita in modo da consentire a ciascun
iscritto l’adempimento Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Nazionale
dell’obbligo formativo, con eventuale recupero delle
spese sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie
o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni
erogate da enti finanziatori pubblici o privati.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli regionali
dell’Ordine sono tenuti ad inviare al Consiglio Nazionale
una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa
dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i
partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i
criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella
34
predisposizione del programma stesso. Se la
programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli
regionali, essi potranno inviare un'unica relazione.
5. I Consigli regionali dell’Ordine, anche in
collaborazione con altri Ordini, con associazioni, enti
od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel
corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a
quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i
criteri di cui al precedente art. 5 e dandone
comunicazione al Consiglio Nazionale.
Articolo 9 Controlli del Consiglio regionale
dell’Ordine
1. Il Consiglio regionale dell’Ordine verifica l’effettivo
adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative
documentate i crediti formativi secondo i criteri
indicati all’art. 5.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio regionale
dell’Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a
campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai
soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi
chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la
documentazione integrativa richiesta non sia depositata
entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio
non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le
attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio
regionale dell’Ordine si avvale di apposita Commissione
di valutazione. Il parere espresso dalla Commissione è
obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con
deliberazione motivata.
35
Articolo 10 Attribuzioni del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale:
a) promuove ed indirizza lo svolgimento della
formazione professionale continua, individuandone il
fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli
regionali dell’Ordine
b) garantisce l’uniformità dell’offerta formativa e
l’esigibilità del diritto-dovere alla formazione continua
c) elabora il Piano Formativo Nazionale Annuale sulla
base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali
dell’Ordine a norma del precedente art. 8, anche
costituendo apposita Commissione aperta alla
partecipazione di soggetti esperti esterni
d) verifica l’offerta formativa proposta dagli enti
abilitati a livello nazionale
e) esprime parere sull’adeguatezza dei piani
dell’offerta formativa organizzati dai Consigli regionali
dell’Ordine, eventualmente indicandone le modifiche,
con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità
della formazione continua. In mancanza di espressione
del parere entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione delle relazioni, il programma formativo
si intende approvato. In caso di parere negativo, il
Consiglio regionale dell’Ordine è tenuto, nei trenta
giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a
trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga
conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal
Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
36
a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa,
anche organizzando direttamente eventi formativi, se
del caso in collaborazione anche con altri soggetti
istituzionali
b) assiste i Consigli regionali dell’Ordine nella
predisposizione e nell’attuazione dei programmi
formativi e vigila sull’adempimento da parte dei
Consigli delle incombenze ad essi affidate.
In sede di prima attuazione il Consiglio nazionale, di
concerto con i Consigli regionali, provvede ad
informare gli iscritti dell’entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 11 Norme di attuazione
1. Il Consiglio Nazionale si riserva di emanare le norme
di attuazione e coordinamento che si rendessero
necessarie in sede di applicazione del presente
regolamento.
Articolo 12 Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1°
gennaio 2010.
2. Per l’anno 2009 il Consiglio Nazionale di concerto
con i Consigli regionali dell’Ordine, promuove una
ricognizione del fabbisogno formativo e delle
esperienze in atto e organizza attività formative a
carattere sovra regionale.
3. Nel primo triennio di valutazione, a partire
dall’entrata in vigore del presente regolamento, i
crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi
abbia, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere
entro il 1° gennaio 2010, i 35 anni di attività
professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo
37
di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il
secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti
nel triennio formativo in materia di ordinamento
professionale e deontologia.
4.dal 1° gennaio 2010.
Milano, 25 gennaio 2010
Prot. 76
Trasmissione email
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali
Ai Consigli Regionali dell’Ordine
degli Assistenti Sociali
LORO SEDI
Oggetto: osservazioni sul documento “Linee-guida
operative per la formazione continua degli assistenti
sociali” collegato al Regolamento per la formazione
continua approvato il 24 ottobre 2009 dal CNOAS.
In riferimento agli accordi intercorsi nella riunione tra
il Consiglio Nazionale ed i Presidenti dei Consigli
Regionali (Roma 28/11/2009) e avendo visionata la
38
bozza delle “Linee-guida operative della formazione
continua degli assistenti sociali”,
il CROAS della Lombardia chiede
che le linee guida consentano il superamento effettivo
delle criticità evidenziate dal “Regolamento per la
Formazione continua degli assistenti sociali” approvato
dal CNOAS il 24 ottobre 2009, come ha già avuto modo
di esporre nella seduta consiliare del 18 dicembre 2009
alla presenza di due consiglieri nazionali, la
vicepresidente Gloria Pieroni e la consigliera Silvana
Giraldo Tonon.
Condividiamo che la sperimentazione vada affrontata
nel corso di un triennio, in modo da rendere possibile la
gestione di una fase propedeutica significativa per
l’assunzione di linee metodologiche da validare alla
conclusione della sperimentazione triennale per la
realizzazione di un sistema della formazione continua
sostenibile ed efficace.
In tal senso il documento “Linee-guida operative per la
formazione permanente degli assistenti Sociali” deve
intendersi come “Linee-guida operative per la
sperimentazione del sistema della formazione
permanente degli assistenti sociali”.
La sperimentazione triennale va affrontata definendo
obiettivi e scadenze delle fasi individuate,
con
modalità che tengano presente la complessità degli
elementi da porre in campo, in un rapporto di stretta
collaborazione tra Ordini Regionali e Ordine Nazionale,
e con tempi di attuazione compatibili con gli impegni e
le risorse di ciascun livello della professione (collettivo
e soggettivo).
39
A questo fine, pensiamo utile indicare e condividere
alcune azioni sperimentali di applicazione del
Regolamento e delle Linee-guida, che i Consigli
Regionali ed il Consiglio Nazionale dovranno
programmare nei seguenti ambiti di intervento:
1. rapporto con i professionisti iscritti – ambito a
principale rilievo regionale
2. rapporto con le agenzie formative e con i
formatori di servizio sociale – ambito di rilievo
nazionale e regionale
3. rapporto con altri soggetti istituzionali,
ambito di rilievo nazionale e regionale.
Si premette che è assolutamente opportuno cadenzare
gli obiettivi sull’intero 1° anno (anziché nel primo
trimestre del 2010) per la complessità e onerosità delle
azioni da avviare; la programmazione dei due anni
successivi deve essere basata sulla valutazione dei
risultati raggiunti.
1. RAPPORTO CON I PROFESSIONISTI
Per
garantire
l’approccio
“morbido”
verso
l’obbligatorietà della formazione continua, indicato
dalla presidente Franca Dente nella comunicazione
inviata il 3/12/2009 a tutti i Presidenti dei CROAS, si
ritiene importante lavorare per tutto il primo anno di
sperimentazione alla costruzione di un “patto” tra
Ordine Regionale e propri iscritti per la ideazione e
condivisione di obiettivi formativi.
Modalità di applicazione del sistema di crediti formativi
Nel corso del triennio sperimentale si ritiene di
proporre un parametro indicativo di 36 ore/anno di
formazione come obiettivo da validare per ciascun
professionista, “congelando” in questa fase il
40
riferimento al sistema tabellare di crediti proposto nel
regolamento.
Fermo restando la libera scelta degli eventi formativi,
ogni CR si impegnerà a garantire il 50% delle ore con
iniziative attuate direttamente anche in concerto con
altri CROAS e il CNOAS.
Azioni da sperimentare e avviare durante il primo anno:
ƒ
rilevazione del fabbisogno formativo della
professione all’interno del territorio regionale,
proponendo
modalità
interattive
che
coinvolgano gli iscritti nella creazione di un
sistema partecipato e condiviso. A titolo
esemplificativo si declinano alcune possibili
attività di promozione della partecipazione:
-
-
-
-
conferenze
d’area
territoriale
(preferibilmente coincidenti coi territori
provinciali che in Lombardia sono 12), intesi
come
momenti
di
consultazione
e
condivisione con gli iscritti, organizzati a
livello locale decentrato;
confronto con gruppi di assistenti sociali che
rappresentano realtà professionali specifiche
(coordinamento dell’area provinciale di
Bergamo; gruppi di professionisti operanti in
organizzazioni specifiche; gruppo “rete dei
servizi sociali ospedalieri RESSPO”; gruppo
“area consultoriale”);
individuazione di esperienze di “buone
prassi” già sperimentate positivamente da
colleghi in ambiti organizzativi/operativi per
valorizzazione,
generalizzazione
e
validazione;
promozione di gruppi di lavoro/studio su
domanda/proposta formativa aperti a
41
colleghi interessati all’approfondimento di
tematiche specifiche ed al confronto fra
pari;
La partecipazione e frequenza alle iniziative
sopracitate potrà essere riconosciuta come attività di
formazione permanente “sul campo”.
applicazione, preferibilmente a campione,
dell’ art. 3 del Regolamento/linee guida:
“Riconoscimento ed attribuzione di crediti
formativi maturati dagli Assistenti Sociali nel
periodo intercorrente fra la data d’iscrizione
all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo”
secondo criteri/indicatori/parametri concordati
con il Consiglio Nazionale.
Quest’attività costituisce un’importante occasione
di “ricerca-intervento” sui percorsi formativi della
professione, che potrà mettere a fuoco le tipologie
di eventi formativi della formazione pregressa
attraverso la predisposizione preliminare di una
scheda
di
rilevazione
informatizzata,
da
condividere su scala nazionale, per rilevare:
ƒ
•
•
•
•
•
•
aree tematiche affrontate
agenzie formative che hanno proposto gli
eventi
supervisione a tirocini
modelli didattici
formazione attivata/promossa dall’Ente
di appartenenza o ricercata dal singolo
professionista
tempo
dedicato
e
riconosciuto,
annualmente, alla formazione continua
Tale sperimentazione, da estendersi nei
successivi due anni a tutti gli iscritti, vedrà
42
l’invio ai Consigli Regionali, da parte dei
colleghi, degli eventi formativi ai quali hanno
partecipato e dei quali richiedono il
riconoscimento e l’attribuzione dei crediti
(variazione rispetto alle Linee-Guida che
prevedono che sia il singolo A.S. a calcolare i
crediti della propria formazione passata);.
ƒ
inserimento, tra gli “eventi formativi”, (punto C
– art. 5 del Regolamento) dei gruppi di lavoro
organizzati dall’Ordine ed aperti agli iscritti,
chiedendo ai datori di lavoro il riconoscimento
come formazione (negli anni precedenti alcuni
enti avevano riconosciuto la frequenza in orario
di servizio);
ƒ
rilevazione dei supervisori di tirocinio e
promozione dell’attività di supervisione presso
gli enti in collaborazione con le università;
ƒ
durante i primi 3 anni di sperimentazione, i
CROAS organizzeranno attività ed eventi
formativi
concernenti
l’ordinamento
professionale e la deontologia, in modo da
garantire opportunità a tutti gli iscritti sul
triennio.
Il tema della gratuità va approfondito in sede di
valutazione delle risorse da allocare per gli eventi
formativi, ipotizzando sinergie con il CNOAS e gli altri
CROAS; in tal senso per i giovani professionisti che si
trovano nella fase di ingresso nel mondo del lavoro va
ipotizzata un’attenzione particolare.
Tutto il percorso di costruzione del sistema della
formazione permanente dovrà essere supportato da un
adeguato livello di informatizzazione per la garantire e
43
migliorare la partecipazione e comunicazione con gli
iscritti.
2. RAPPORTO CON LE AGENZIE FORMATIVE E CON I
FORMATORI
Rilevato che esistono competenze diverse tra il CNOAS
e i CROAS, riteniamo che
ƒ
ƒ
44
durante il primo anno di sperimentazione, i
CROAS lavoreranno alla costruzione di una
mappa regionale delle agenzie formative e dei
formatori di servizio sociale con specifica
esperienza/competenza
di
formazione/supervisione rivolta alla professione
(ad esempio, la prima ricognizione fatta in
Lombardia costituisce sicuramente un primo
parziale avvio) per poter predisporre le modalità
più adeguate di iscrizione;
contemporaneamente, verranno avviati tavoli di
confronto locale con le agenzie e con i formatori
di servizio sociale per quanto riguarda le aree di
competenza regionale. Si ritiene che, per tutta
la durata triennale della sperimentazione del
Regolamento e delle Linee-guida, la logica
prevalente che dovrà guidare la collaborazione
con le agenzie e con i formatori dovrà essere
mirata all’individuazione di eventi formativi e
di attività da proporre agli iscritti e non alla
gestione del processo di accreditamento. Sarà
cura dei CROAS monitorare gli eventi proposti
da Enti, Agenzie, singoli professionisti e
valutarne la validità, la rigorosità metodologica,
la rilevanza per la professione e l’opportunità
per la comunità professionale di avvio di
riflessioni
e
sperimentazioni
specifiche
(promozione di didattiche innovative, di
ƒ
ricerche/intervento, percorsi di ricerca sul
campo, individuazione di aree nuove d’interesse
professionale). L’orientamento del CROAS della
Lombardia è pertanto di accreditare gli eventi
formativi.
si debba porre una particolare attenzione al
ruolo degli Studi Associati di assistenti sociali
nell’area della formazione
3. RAPPORTO CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Risulta evidente che per realizzare le azioni sopra
descritte, durante tutto il primo anno di applicazione
del regolamento e delle Linee-Guida, i CROAS ed il
CNOAS dovranno affrontare questioni fondamentali
attinenti la garanzia/praticabilità di percorsi di
formazione continua all’interno degli enti di
appartenenza/datori di lavoro.
Si sottolinea, a questo riguardo, la variabilità dei
rapporti di lavoro/contratti (a termine, a progetto, di
dipendenza, di consulenza ecc..) che “regolano” in
modi non omogenei il tema della formazione continua.
Sarà assolutamente necessario, per rendere fruibile a
tutti i colleghi l’accesso ad eventi formativi accreditati,
l’avvio/proseguimento di tavoli di lavoro per intese
con:
organizzazioni sindacali, istituzioni varie (in particolare
le Province in relazione al compito istituzionale nella
formazione agli operatori in servizio), enti locali e loro
organismi territoriali di gestione dei servizi,
interlocutori tecnici (ad esempio Ordini di altre
professioni) e politici che possano facilitare il percorso.
Si ritiene, inoltre, importante attivare sinergie con altri
Consigli regionali d’area (continuando la positiva
esperienza fatta dagli Osservatori Deontologici, in
45
particolare del gruppo di 9 CR dell’area del Nord, per
l’aggiornamento del Codice Deontologico), per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per un
confronto sulle metodologie/scelte adottate.
In Lombardia il ruolo delle Province nel campo della
formazione agli operatori in servizio è peculiare e pone
l’esigenza di un approfondimento per riconoscerne la
rilevanza; analoga considerazione va posta agli enti
pubblici (ASL, Aziende ospedaliere, ecc.) già
riconosciuti come agenzie di formazione per l’ECM.
Cordiali saluti.
46
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Come è noto la legge n. 2 del 28/01/09 prevedeva che
entro il 29/11/09 tutti i professionisti iscritti agli Ordini
si dovessero dotare di una casella di posta elettronica
certificata dando comunicazione dell'indirizzo all'Ordine
di appartenenza. Il decreto in oggetto all’art. 16,
stabilisce infatti che “….i professionisti iscritti in albi
ed elenchi costituiti con leggi di Stato devono
comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC
entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto”.
Si ritiene utile fornire alcune precisazioni:
- il termine del 29/11/09 è ordinatorio e non
perentorio: questo significa che è opportuno attivare le
procedure previste dalla legge, ma che la PEC non deve
necessariamente essere operativa entro il 29/11 ma
può esserlo anche successivamente;
- non sono previste al momento sanzioni per i
ritardatari.
Per meglio chiarire si precisa che la Posta Elettronica
Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel
quale è fornita al mittente documentazione
elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la
consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio
e la ricezione - i due momenti fondamentali nella
trasmissione dei documenti informatici - significa
fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una
ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta
spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata
documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio
47
perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la
ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa
indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente
smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle
operazioni svolte, conservata per legge per un periodo
di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso
valore giuridico, delle ricevute stesse.
Al fine di fornire un servizio ai propri iscritti l'Ordine
Nazionale si è attivato su delega degli Ordini Regionali
per provvedere all'espletamento della procedura
necessaria per offrire a tutti gli iscritti una casella PEC.
Il Consiglio Nazionale ha raggiunto l’accordo definitivo
per la fornitura delle caselle di PEC con un contratto
con Poste Italiane e l’Ordine Regionale della
Lombardia ha deliberato di sostenere i costi relativi
alla fase di acquisizione della PEC per tutti i suoi
iscritti. Tutti gli iscritti all’Ordine della Lombardia
potranno usufruire di una casella di posta elettronica
gratuita per il primo anno.
Verranno inserite sul sito dell’Ordine le informazioni
utili
E' facoltà degli iscritti provvedere autonomamente all'
acquisto ed alla attivazione della casella di posta
certificata. In questo caso gli iscritti dovranno
comunicare subito all'Ordine il proprio indirizzo di posta
PEC.
Per maggiori dettagli si rinvia al sito del CNIPA Centro
Nazionale
per
l’Informatica
nella
Pubblica
Amministrazione: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/
48
La normativa
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento
Ordinario n. 14)
Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese (stralcio)
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di
cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via
telematica
esclusivamente
dalle
pubbliche
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti
con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, qualora non abbiano
provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera
a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro
nazionale
per
l'informatica
nella
pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di
tali caselle in un elenco consultabile per via
telematica. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
49
finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del
presente articolo, che abbiano provveduto agli
adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza
che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle
sole
pubbliche
amministrazioni
per
le
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi
di loro competenza.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini. (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119).
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n.
97): disciplina le modalità di utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con
la PA, ma anche tra privati cittadini
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