Payout 46 italiano - Confindustria Romania
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Nr.46/17.11.2012 Definizione e retribuzione del lavoro straordinario CODICE DEL LAVORO, del 24 gennaio 2003 (Legge n. 53 del 24 gennaio 2003 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con il n. 345 del 18 maggio 2011, RIPUBBLICATA) Disposizioni principali: Per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro settimanale. Il normale orario di lavoro consiste, per un lavoratore assunto a tempo pieno, in 8 ore al giorno e 40 ore settimanali. Il lavoro svolto oltre il monte ore settimanale, dunque, è da considerarsi lavoro straordinario. La legge ha fissato un tetto massimo di 48 ore di lavoro settimanale, comprensivo dello straordinario. Eccezionalmente tale limite può essere superato, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata per un periodo di riferimento di 4 mesi, non superi le 48 ore settimanali. Tramite il contratto collettivo di lavoro si possono negoziare, per certe attività o professioni, periodi di riferimento maggiori ai 4 mesi, anche di 6 mesi e fino a 12 mesi. Come risulta evidente, il lavoro straordinario viene rapportato alla settimana lavorativa e non al mese. Il lavoro straordinario è svolto su richiesta del datore di lavoro e in accordo con il dipendente, salvo casi di forza maggiore, lavori urgenti destinati alla prevenzione di incidenti o alla rimozione delle conseguenze di un incidente. Al rifiuto del dipendente di svolgere lavoro straordinario non può essere applicata alcuna sanzione disciplinare. In conformità agli articoli 122-123 del Codice del Lavoro, il lavoro straordinario è compensato con la concessione di ore libere retribuite nei 60 giorni solari successivi. Nel caso in cui la fruizione di ore libere pagate non sia possibile, il dipendente riceverà in busta paga una somma pari allo stipendio base più una maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario svolto. Tale incentivo viene stabilito tramite il contratto collettivo o, a seconda del caso, del contratto individuale di lavoro e non può essere inferiore al 75% dello stipendio base (nell’art. 122, comma 1, del Codice del Lavoro – ripubblicato). L’impossibilità della compensazione entro il termine legale può esser valutato contemporaneamente all’esistenza delle situazioni oggettive che ne determinano l’impossibilità durante i 60 giorni successivi al lavoro straordinario. Di conseguenza, fino a quando il periodo non sia interamente decorso non si può stabilire se la compensazione sia stata o meno possibile. Laddove tale compensazione non sia possibile durante il termine previsto, nei successivi 30 giorni il lavoro straordinario dovrà essere retribuito tramite una maggiorazione che va ad aggiungersi allo stipendio base. Inoltre, il comma 3 dell’art. 122 prevede che, nei periodi di ridotta attività, il datore di lavoro ha la possibilità di concedere giorni liberi retribuiti a compensazione degli straordinari che verranno svolti nei successivi 12 mesi. Tale norma, di recente introdotta nel Codice del Lavoro, è molto importante poiché dà modo al datore di organizzare il lavoro del personale in relazione alle diverse fasi di produttività. In tal caso, il dipendente dovrà esprimere il rifiuto di svolgere il lavoro straordinario prima di accettare i giorni liberi. L’accettazione dei giorni liberi equivale ad una tacita accettazione del successivo svolgimento del lavoro straordinario laddove il dipendente fosse consapevole della natura compensativa dei giorni liberi di cui ha goduto. Pertanto, il rifiuto postumo del dipendente di svolgere il lavoro straordinario dopo aver fruito del tempo libero concesso in anticipo può costituire un comportamento passibile di sanzione disciplinare. Bisogna precisare che il lavoro svolto durante i sabati e le domeniche non è considerato lavoro straordinario, ma lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale. In base all’art. 137, comma 1 del Codice del Lavoro, così come ripubblicato, spettano al lavoratore due giorni consecutivi di riposo settimanale, in genere il sabato e la domenica. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, laddove il godimento del riposo settimanale nel weekend pregiudichi l’interesse pubblico o il regolare procedimento del ciclo di produzione, questo può essere concesso anche in altri giorni stabiliti tramite contrattazione collettiva o regolamento interno. Nel caso in cui il datore di lavoro non possa concedere i sabati e le domeniche, allora, ai sensi dell’art. 137, comma 3, del Codice del Lavoro, ai dipendenti spetta una maggiorazione salariale stabilita tramite contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro e altri due giorni consecutivi di riposo stabiliti all’interno della settimana. Relativamente all’ammontare della maggiorazione salariale, il legislatore ha lasciato alle parti piena libertà di negoziazione. Allo stesso modo, nemmeno il lavoro svolto nei giorni festivi legalmente riconosciuti è da considerarsi lavoro straordinario. In base all’art. 142 del Codice del Lavoro, ai dipendenti che lavorano nei giorni festivi spetta una compensazione in termini di tempo libero nei 30 giorni che seguono. Nel caso in cui non sia possibile fruire di giornate di riposo, il dipendente beneficia, per il lavoro svolto nei giorni festivi, di una maggiorazione salariale che non può essere inferiore al 100% dello stipendio base svolto in normale orario di lavoro. L’ammontare massimo di ore di straordinario giornaliero è di 3 ore. Se la durata normale della giornata lavorativa è di 12 ore, questa deve essere seguita da un periodo di riposo di 24 ore. Nel caso in cui il dipendente si trovi fuori sede per ragioni di lavoro e debba lavorare oltre l’orario normale stabilito nel contratto, le ore di lavoro supplementare rappresentano lavoro straordinario e il datore di lavoro ha l’obbligo di compensarle secondo quanto stabilito dall’art. 122 del Codice del Lavoro. La maggiorazione salariale dovuta alla trasferta non è rilevante ai fine dell’esclusione dell’obbligo di retribuzione degli straordinari. Attraverso la trasferta, infatti, il contratto di lavoro subisce una modifica per ciò che concerne il luogo di lavoro, ma non l’orario della normale giornata lavorativa. I giovani dipendenti non possono svolgere straordinari fino ai 18 anni. L’assunzione di minori per lo svolgimento di alcune attività, contrariamente a quanto disposto dai provvedimenti legali riguardanti il regime di lavoro dei minori, costituisce infrazione sanzionabile con l’incarcerazione da 1 a 3 anni. Nemmeno i dipendenti assunti part-time possono svolgere lavoro straordinario. Conformemente all’art. 105, comma 1, del Codice del Lavoro, il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve comprendere il divieto di eseguire straordinari, salvo casi di forza maggiore, lavori urgenti finalizzati alla prevenzione di incidenti o alla rimozione delle loro conseguenze. Bibliografia CODICE DEL LAVORO, del 24 gennaio 2003 (Legge n.. 53 del 24 gennaio 2003 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con il numero 345 del 18 maggio 2011, RIPUBBLICATA). Per eventuali chiarimenti, restiamo a Vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, 410195 tel. +40 259/414.584 - 359/451.461 – fax +40 259/446.51 e-mail: [email protected] www.zucchettiromania.com CONFINDUSTRIA ROMANIA Bucureşti, Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sect. 3. tel. +40.(0).31.805.31.85 - fax +40.(0).31.805.31.84 email: [email protected] www.confindustria.ro