VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126 della GIUNTA COMUNALE

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126 della GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla Corte di Appello di Trento per
l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 354/2015
di data 2 dicembre 2015, emessa nella vertenza promossa dalla ditta Madonna
delle Vittorie S.S.. Delibera a contrattare.
L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala delle riunioni,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:
Morandi Gianni
Sindaco
Presente
Masato Luigi
Vicesindaco
Presente
Malagoli Fabio
Assessore
Presente
Rigatti Luisa
Assessore
Presente
Vicentini Giovanni
Assessore
Presente
Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015
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OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla Corte di Appello di Trento per
l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 354/2015 di data 2
dicembre 2015, emessa nella vertenza promossa dalla ditta Madonna delle Vittorie S.S..
Delibera a contrattare.
LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;
Premesso che
• con atto di citazione di data 28 gennaio 2014, la ditta F.lli Bonora Srl (P.IVA
01166620227), con sede in Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Marco
Bonora, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Pezzato, con studio a Rovereto, Corso
Rosmini 92, ha convenuto in giudizio la società Madonna delle Vittorie S.S. (P.IVA 01801280221),
con sede in Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Fiorindo Bonora, per il
pagamento della somma di euro 4.562,00.= oltre interessi di mora ex decreto legislativo 231/2002,
quale residuo dovuto sul corrispettivo della prestazione descritta nella fattura di data 21 maggio
2010 n. 690, pari ad euro 9.124,80.=, per incarico impartito dalla società Madonna delle Vittorie
S.S. di smaltire rifiuti organici emersi dal collettore fognario comunale, inavvertitamente
danneggiato durante i lavori di scavo su una particella di sua proprietà;
• con atto di data 26.05.2014, assunto al protocollo comunale in data 28.05.2014 al n.
6302, la ditta Madonna delle Vittorie S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore signor
Fiorindo Bonora, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Vecchietti, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Riva del Garda, Viale Roma 4, ha trasmesso atto di citazione con chiamata
in causa del Comune di Nago-Torbole, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di accertare e
dichiarare il Comune, in via principale o di regresso ovvero in manleva, unico responsabile per i
danni suddetti, e condannarlo alla restituzione della somma di euro 4.562,00.= già versati alla ditta
F.lli Bonora Srl dalla società Madonna delle Vittorie S.S.;
Dato atto che il Comune di Nago-Torbole non si è a suo tempo costituito nel merito,
ritenendo in tal modo evitare lo spreco di risorse conseguenti all'affidamento di incarico di
assistenza legale, stante il modesto valore oggetto della vertenza (decisione della Giunta comunale
di data 18 giugno 2014);
Rilevato che il Tribunale di Rovereto, con sentenza repertorio n. 354/2015 di data 2
dicembre 2015, definitivamente pronunciando, ha condannato il Comune di Nago-Torbole:
• al pagamento in favore della società Madonna delle Vittorie S.S. della somma di euro
9.267,65.=, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
• a rimborsare alla società Madonna delle Vittorie S.S. le spese di lite che liquida in
euro 4.835,00.= per compensi, oltre 15%, IVA e CPA;
• a rimborsare quanto liquidato al C.T.U., geometra Vito Rosa e precisamente euro
1.803,68.= per compensi, euro 18,12.= per spese, oltre accessori di legge;
Richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente descritto in sentenza;
Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per interporre appello avverso
la suddetta sentenza del Tribunale di Rovereto al fine di conseguirne la riforma e/o l'annullamento,
considerato tra l'altro che non c'è corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché la domanda era
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limitata
alla
somma
di
€
4.562,40.=
e
non
alla
somma
di
€
9.267,75.=;
Ritenuto pertanto necessario interporre appello avverso la citata sentenza del Tribunale
di Rovereto, n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015, conferendo l'incarico di patrocinatore degli
interessi comunali, all’avvocato Luigi Santarelli, dello Studio Legale Associato Traversa Santarelli
e Nicolussi, con sede in Trento, via Dordi 4, P.IVA 01630480224, conferendo allo stesso ogni
facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre querela di falso, chiamare in causa terzi, resistere a
interventi e intervenire, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, farsi sostituire da altri
colleghi, nominare avvocati o procuratori domiciliatari presso qualsiasi Foro, nonché di eleggere
domicilio presso gli stessi conferendo ai medesimi ogni facoltà di legge e di proporre altresì
eventuale istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza che appare gravemente
pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, allorché si ritengano sussistenti i presupposti di legge;
Preso atto che, con nota inviata in data 15 dicembre 2015, protocollata in pari data al n.
14795, il suddetto professionista ha inviato la propria adesione all’assunzione dell’incarico in
oggetto, quantificando preventivamente il proprio onorario in euro 5.893,59.= comprensivo di oneri
e accessori;
Dato atto che in attesa dell’emanazione del nuovo Regolamento dei contratti ci si avvale
delle disposizioni contenute nella L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., recante “Disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, come peraltro
previsto dall’art. 2 bis della L.P. n. 23/90, così come introdotto dalla L.P. 27 agosto 1999, n. 3
(Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999);
Atteso che nella fattispecie è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21, comma 4, della predetta L.P. n. 23/1990, il quale consente l’affidamento
diretto per contratto di importo non superiore a € 46.000,00.=;
Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante
l’urgenza di proporre appello alla Corte di Appello di Trento nei termini di legge;
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•
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Rilevato pertanto che il conseguente contratto:
si perfeziona a seguito di regolare trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, comma 4, e 39 quinques
e seguenti della L.P. n. 23/1990 e s.m., stante l’ammontare della prestazione e la natura
dell’incarico connaturato, da alto contenuto di professionalità;
ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di patrocinatore degli interessi comunali nella vertenza
oggetto, verso il corrispettivo di presunti complessivi euro 5.893,59.= comprensivi di oneri e
accessori, come da preventivo di parcella acquisito al protocollo comunale al n. 14795 di data 15
dicembre 2015;
si conclude mediante sottoscrizione delle parti in calce alla presente deliberazione;
è subordinato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto da parte dell'appaltatore e dei suoi
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento del Comune di Nago-Torbole, che pur non materialmente allegato è consegnato
in copia;
Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante
l’urgenza di proporre appello alla Corte di Appello di Trento nei termini di legge;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
e ss.mm.;
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Visti:
• il Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• lo Statuto Comunale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari n. 20 di data 28.04.1994 e n. 21 di data 24.03.2015;
• il vigente Regolamento di contabilità, approvato e da ultimo modificato
rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 79 del 20.12.2000 e n. 14 del 06.06.2002;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 11.03.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015-2017, ed i
relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 18.03.2015 con la quale è stato
approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'anno 2015;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 28 del Testo unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione;
Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L e ss.mm., e precisamente:
• parere favorevole del responsabile dei Servizi Generali Elisabetta Pegoretti, in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa,
• parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la tempestiva proposizione di appello alla
Corte di Appello di Trento, avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, repertorio n.
354/2015 di data 2 dicembre 2015;
2) di designare quale difensore degli interessi comunali l’avvocato Luigi Santarelli dello Studio
Legale Associato Traversa Santarelli e Nicolussi, con sede in Trento, via Dordi 4, P.IVA
01630480224, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre
eventuale istanza di sospensva dell'efficacia della sentenza gravata, allorché se ne ritengano
sussistenti i presupposti di legge;
3) di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, a firmare i necessari atti giudiziali e a rilasciare il
mandato alle liti, previa stipula del conseguente contratto, alle modalità e condizioni citate in
narrativa;
4) di approvare contestualmente il preventivo di parcella trasmesso dal suddetto professionista in
data 15 dicembre 2015, assunto al protocollo comunale in pari data al. n. 14795, nella spesa
complessiva presunta di euro 5.893,59.= comprensivi di oneri e accessori;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma
4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., a seguito di distinta
ed unanime votazione;
6) di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
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Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
7) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120
allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
8) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come indicato nel sottostante
prospetto.
Esercizio
Codice
Bilancio
Capitolo
Importo
Tipo
Movimento
2015
1.01.08.03
300
5.893,59
Impegno
CIG
CUP
Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.
Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente
provvedimento:
Servizi Generali
Servizi Economico-Finanziari
Proposta n. 290 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Faccio Tiziana
Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco, Gianni Morandi
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n.
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.12.2015 all'albo pretorio e
all’albo telematico all’indirizzo: www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 31.12.2015.
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il presente atto è esecutivo:
• ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio
2005 n. 3/L e s.m., lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data
comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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