VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126 della GIUNTA COMUNALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126 della GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI NAGO-TORBOLE PROVINCIA DI TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126 della GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla Corte di Appello di Trento per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015, emessa nella vertenza promossa dalla ditta Madonna delle Vittorie S.S.. Delibera a contrattare. L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala delle riunioni, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori: Morandi Gianni Sindaco Presente Masato Luigi Vicesindaco Presente Malagoli Fabio Assessore Presente Rigatti Luisa Assessore Presente Vicentini Giovanni Assessore Presente Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 1 di 6 OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla Corte di Appello di Trento per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015, emessa nella vertenza promossa dalla ditta Madonna delle Vittorie S.S.. Delibera a contrattare. LA GIUNTA COMUNALE Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto; Premesso che • con atto di citazione di data 28 gennaio 2014, la ditta F.lli Bonora Srl (P.IVA 01166620227), con sede in Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Marco Bonora, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Pezzato, con studio a Rovereto, Corso Rosmini 92, ha convenuto in giudizio la società Madonna delle Vittorie S.S. (P.IVA 01801280221), con sede in Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Fiorindo Bonora, per il pagamento della somma di euro 4.562,00.= oltre interessi di mora ex decreto legislativo 231/2002, quale residuo dovuto sul corrispettivo della prestazione descritta nella fattura di data 21 maggio 2010 n. 690, pari ad euro 9.124,80.=, per incarico impartito dalla società Madonna delle Vittorie S.S. di smaltire rifiuti organici emersi dal collettore fognario comunale, inavvertitamente danneggiato durante i lavori di scavo su una particella di sua proprietà; • con atto di data 26.05.2014, assunto al protocollo comunale in data 28.05.2014 al n. 6302, la ditta Madonna delle Vittorie S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Fiorindo Bonora, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Vecchietti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, Viale Roma 4, ha trasmesso atto di citazione con chiamata in causa del Comune di Nago-Torbole, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di accertare e dichiarare il Comune, in via principale o di regresso ovvero in manleva, unico responsabile per i danni suddetti, e condannarlo alla restituzione della somma di euro 4.562,00.= già versati alla ditta F.lli Bonora Srl dalla società Madonna delle Vittorie S.S.; Dato atto che il Comune di Nago-Torbole non si è a suo tempo costituito nel merito, ritenendo in tal modo evitare lo spreco di risorse conseguenti all'affidamento di incarico di assistenza legale, stante il modesto valore oggetto della vertenza (decisione della Giunta comunale di data 18 giugno 2014); Rilevato che il Tribunale di Rovereto, con sentenza repertorio n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015, definitivamente pronunciando, ha condannato il Comune di Nago-Torbole: • al pagamento in favore della società Madonna delle Vittorie S.S. della somma di euro 9.267,65.=, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; • a rimborsare alla società Madonna delle Vittorie S.S. le spese di lite che liquida in euro 4.835,00.= per compensi, oltre 15%, IVA e CPA; • a rimborsare quanto liquidato al C.T.U., geometra Vito Rosa e precisamente euro 1.803,68.= per compensi, euro 18,12.= per spese, oltre accessori di legge; Richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente descritto in sentenza; Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per interporre appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Rovereto al fine di conseguirne la riforma e/o l'annullamento, considerato tra l'altro che non c'è corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché la domanda era Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 2 di 6 limitata alla somma di € 4.562,40.= e non alla somma di € 9.267,75.=; Ritenuto pertanto necessario interporre appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015, conferendo l'incarico di patrocinatore degli interessi comunali, all’avvocato Luigi Santarelli, dello Studio Legale Associato Traversa Santarelli e Nicolussi, con sede in Trento, via Dordi 4, P.IVA 01630480224, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre querela di falso, chiamare in causa terzi, resistere a interventi e intervenire, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, farsi sostituire da altri colleghi, nominare avvocati o procuratori domiciliatari presso qualsiasi Foro, nonché di eleggere domicilio presso gli stessi conferendo ai medesimi ogni facoltà di legge e di proporre altresì eventuale istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza che appare gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, allorché si ritengano sussistenti i presupposti di legge; Preso atto che, con nota inviata in data 15 dicembre 2015, protocollata in pari data al n. 14795, il suddetto professionista ha inviato la propria adesione all’assunzione dell’incarico in oggetto, quantificando preventivamente il proprio onorario in euro 5.893,59.= comprensivo di oneri e accessori; Dato atto che in attesa dell’emanazione del nuovo Regolamento dei contratti ci si avvale delle disposizioni contenute nella L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, come peraltro previsto dall’art. 2 bis della L.P. n. 23/90, così come introdotto dalla L.P. 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999); Atteso che nella fattispecie è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4, della predetta L.P. n. 23/1990, il quale consente l’affidamento diretto per contratto di importo non superiore a € 46.000,00.=; Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’urgenza di proporre appello alla Corte di Appello di Trento nei termini di legge; • • • • Rilevato pertanto che il conseguente contratto: si perfeziona a seguito di regolare trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, comma 4, e 39 quinques e seguenti della L.P. n. 23/1990 e s.m., stante l’ammontare della prestazione e la natura dell’incarico connaturato, da alto contenuto di professionalità; ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di patrocinatore degli interessi comunali nella vertenza oggetto, verso il corrispettivo di presunti complessivi euro 5.893,59.= comprensivi di oneri e accessori, come da preventivo di parcella acquisito al protocollo comunale al n. 14795 di data 15 dicembre 2015; si conclude mediante sottoscrizione delle parti in calce alla presente deliberazione; è subordinato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Nago-Torbole, che pur non materialmente allegato è consegnato in copia; Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’urgenza di proporre appello alla Corte di Appello di Trento nei termini di legge; Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.; Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 3 di 6 Visti: • il Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; • lo Statuto Comunale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 20 di data 28.04.1994 e n. 21 di data 24.03.2015; • il vigente Regolamento di contabilità, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 79 del 20.12.2000 e n. 14 del 06.06.2002; • la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 11.03.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015-2017, ed i relativi allegati; • la deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 18.03.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'anno 2015; Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 28 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione; Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., e precisamente: • parere favorevole del responsabile dei Servizi Generali Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, • parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria; Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, DELIBERA 1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la tempestiva proposizione di appello alla Corte di Appello di Trento, avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, repertorio n. 354/2015 di data 2 dicembre 2015; 2) di designare quale difensore degli interessi comunali l’avvocato Luigi Santarelli dello Studio Legale Associato Traversa Santarelli e Nicolussi, con sede in Trento, via Dordi 4, P.IVA 01630480224, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre eventuale istanza di sospensva dell'efficacia della sentenza gravata, allorché se ne ritengano sussistenti i presupposti di legge; 3) di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, a firmare i necessari atti giudiziali e a rilasciare il mandato alle liti, previa stipula del conseguente contratto, alle modalità e condizioni citate in narrativa; 4) di approvare contestualmente il preventivo di parcella trasmesso dal suddetto professionista in data 15 dicembre 2015, assunto al protocollo comunale in pari data al. n. 14795, nella spesa complessiva presunta di euro 5.893,59.= comprensivi di oneri e accessori; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., a seguito di distinta ed unanime votazione; 6) di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 4 di 6 Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 7) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 8) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come indicato nel sottostante prospetto. Esercizio Codice Bilancio Capitolo Importo Tipo Movimento 2015 1.01.08.03 300 5.893,59 Impegno CIG CUP Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento. Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente provvedimento: Servizi Generali Servizi Economico-Finanziari Proposta n. 290 dei SERVIZI GENERALI Istruita da Faccio Tiziana Alla presente deliberazione sono uniti: • parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; • parere in ordine alla regolarità contabile. Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 5 di 6 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Sindaco, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.12.2015 all'albo pretorio e all’albo telematico all’indirizzo: www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 31.12.2015. Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il presente atto è esecutivo: • ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., lo stesso giorno in cui l’atto è adottato. Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.. Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 16/12/2015 Pag. 6 di 6