RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

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RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
RINNOVO DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME
DOCUMENTO AGGIORNATO AL
17 APRILE 2010
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Analisi della situazione attuale
Al fine di chiudere la procedura d’infrazione n. 2008/4908, avviata il 29 gennaio
2009, nei confronti dello Stato Italiano, dalla Commissione europea, che ha ritenuto incompatibili, con i principi di diritto comunitario, il diritto di insistenza (art. 37 2° comma cod. nav.) e il rinnovo automatico (art. 01, 2° comma Legge 494/93) in materia di
assegnazioni di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, il Governo Italiano, con l’art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30.12.2009 n. 194, convertito
con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha :
a) abrogato il diritto di insistenza di cui all’art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione;
b) prorogato il termine di durata delle concessioni, in essere alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto e in scadenza entro il 31.12.2015, fino alla stessa
data.
c) fatto salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 secondo cui le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere
da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
d) previsto che il quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative venga rivisto, sulla base
di un’ intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato – Regioni, che stabilisca
i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni nel rispetto dei principi
di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti e fermo restando che i beni del demanio marittimo passino a Regioni ed agli
enti locali in base alla legge 5.05.2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione.
Inoltre, in occasione dei tavoli intergovernativi svoltisi alla fine del 2009 e prima
dell’emanazione del decreto legge citato, il Ministro On. Raffaele Fitto aveva assunto
l’impegno nei confronti delle Associazioni di categoria rappresentanti le circa 30.000
imprese turistico-balneari, interessate alla problematica, di aprire un tavolo di concertazione per definire congiuntamente il nuovo sistema di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo del demanio marittimo.
E’, quindi, intenzione di Oasi Confartigianato, con il presente documento, indicare alcuni obiettivi che essa ritiene importante raggiungere e sui quali spera di ottenere
la convergenza degli altri soggetti interessati.
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Premesse imprescindibili
Pertanto, chiamata, come organizzazione di categoria degli operatori balneari, a
dare il suo contributo alla previsione dei criteri e delle modalità di affidamento di dette
concessioni, ritiene importante in primo luogo fare alcune premesse imprescindibili:
1) I titolari delle concessioni demaniali rilasciate ad uso turistico- ricreativo sono
imprese turistiche che svolgono un’attività economica. Va da sé che questo tipo di imprese, vista la configurazione delle nostre coste, interamente appartenenti al demanio
marittimo, possono esercitare la propria attività unicamente se ottengono la licenza concessione da parte della P.A..
2) Il legislatore italiano aveva introdotto nel tempo le norme relative al diritto di
insistenza e al rinnovo automatico al fine di assicurare la stabilità e la continuità
dell’attività economica. Infatti, nessun operatore economico potrebbe mai assumere il
rischio di investire capitali in una qualunque attività commerciale, in assenza delle certezze di poter continuare e sviluppare l’attività intrapresa per sempre.
3) Il venir meno dei principi sopraindicati e la previsione di affidare a procedure
ad evidenza pubblica il rinnovo delle concessioni demaniali marittime comportano uno
sconvolgimento degli attuali assetti e, di conseguenza, l’introduzione di regole inadeguate determinerebbe il sorgere di problemi di notevole entità.
4) In conseguenza di ciò la nuova normativa, in ogni caso, dovrà:
A) tutelare la piccola e la micro impresa del sistema balneare italiano.
Queste rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese in questo
comparto e, al di là dell’assetto societario che assumono, sono prettamente a conduzione
familiare.
Esse esercitano la loro attività di balneazione in forza di titolo concessorio su un
tratto di arenile appartenente al demanio marittimo di estensione limitata e, in ogni caso,
adeguata alla loro struttura.
Sono proprietarie degli impianti, degli arredi, delle attrezzature da cui è costituito lo stabilimento balneare che gestiscono e, con la loro attività, hanno acquisito un
“know how” e conseguito un avviamento.
Tuttavia, esse sarebbero pregiudicate in modo rilevante e irreparabile da un sistema di assegnazione di rinnovo delle concessioni attraverso un sistema di gare ad evidenza pubblica, in quanto non sarebbero in grado di competere con le grandi imprese e
le multinazionali che vi parteciperebbero, sconvolgendo così un sistema che ha dato ottimi risultati, invidiato dalle altre nazioni europee, nostre dirette concorrenti.
B) tutelare l’attuale tipologia di offerta turistica.
L’attuale assetto normativo ha garantito che la gestione degli stabilimenti balneari fosse separata da quella delle altre imprese turistiche. Questa differenziazione ha
sempre assicurato lo sviluppo di migliaia di strutture ricettive, in quanto tutti gli utenti
hanno potuto liberamente accedere ai servizi di spiaggia, senza che nessun albergo ne
avesse l’esclusiva.
Con le gare ad evidenza pubblica, gli stabilimenti balneari potrebbero diventare
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strumenti e/o rami di azienda di società, che avendo interessi in proprie strutture ricettive, potrebbero offrire i servizi di spiaggia in via esclusiva, prevalente o di favore ai propri clienti, creando una disparità nell’offerta balneare, operando in posizione dominante
sul mercato.
C) valorizzare il sistema degli investimenti dei concessionari.
Quella balneare è un’attività stagionale che richiede investimenti continuati per
tutta la durata della concessione per adeguarsi alle continue e mutevoli richieste della
clientela e alle esigenze del mercato. Fino ad oggi, il concessionario, facendo riferimento sul diritto di insistenza, rinnova costantemente le strutture perché sa che comunque
potrà cedere la propria azienda a terzi ed è quindi suo interesse di mantenerla sempre efficiente.
Con un sistema ad evidenza pubblica, l’ operatore, dopo un primo investimento
iniziale rapportato alla durata della concessione, potrebbe non effettuarne di nuovi fino
al termine della concessione perché non ne ha interesse. E questo a discapito della qualità del servizio.
D) impedire che la durata limitata delle concessioni e l’insicurezza nel rinnovo siano elementi che generino la disoccupazione di quanti hanno lavorato nelle
imprese balneari e non hanno avuto il rinnovo della concessione.
Infatti, i titolari degli stabilimenti e delle piccole imprese familiari, dopo aver lavorato per anni nel campo della balneazione e dopo aver investito i propri capitali nella
concessione assegnatali, ove non ottengano il rinnovo di essa, potrebbero doversi immettere nel mercato del lavoro alla ricerca di nuove occupazioni, senza avere alcuna altra professionalità.
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Normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica nel caso di
rilascio e/o di rinnovo di concessioni demaniali marittime.
Fatte queste necessarie premesse, è auspicabile che le concessioni demaniali marittime a fini turistici ricreativi vengano assentite sulla base della già vigente disciplina,
così come regolamentata nel Codice della Navigazione e nel Regolamento della Navigazione Marittima.
Infatti, secondo la disciplina vigente, le concessioni per l’utilizzo del demanio
marittimo sono rilasciate seguendo la procedura regolata dall’art. 37 del codice della
navigazione, che impone un procedimento ad evidenza pubblica secondo il quale:
- in presenza di più domande di concessione, sia preferito il richiedente che offra
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di
avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell’amministrazione, risponda ad
un più rilevante interesse pubblico (1° comma);
- nel caso di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative sia data preferenza alle richieste che importino attrezzature non
fisse e completamente amovibili (2° comma);
- Qualora invece non vi siano ragioni di preferenza si procede a licitazione priva4
ta (3° comma).
Le concessioni poi di particolare importanza sono sottoposte a un sistema di
pubblicità. Infatti l’art. 18 del Regolamento del codice della navigazione prevede
che “Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per
lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia”.
A questo proposito non va dimenticato che moltissime concessioni demaniali
marittime per uso turistico ricreativo hanno un valore economico molto limitato.
La stragrande maggioranza delle concessioni ha impianti di facile rimozione e,
nella maggior parte dei casi, i loro titolari corrispondono annualmente allo Stato canoni
per un ammontare complessivo, rapportato per la durata attuale dei 6 anni delle concessioni, che non supera il più delle volte € 100.000,00.
Dovrebbe valere in questo settore quanto già previsto per gli appalti pubblici. Va
tenuto presente infatti che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, se da un lato ha
ritenuto che, per i contratti esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie
nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, che li stipulano, sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato, dall’ altro ha comunque considerato che in alcune ipotesi a causa di circostanze particolari, come nel
caso di un valore economico molto limitato, un’impresa con sede in un altro Stato
membro possa non avere alcun interesse all’aggiudicazione dell’appalto.
In questo caso, spetterebbe alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere
se l’ aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori
economici situati in altri Stati membri.
Del resto già il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296, contenente il “Regolamento
concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato” prevede che il rilascio di concessioni o di locazioni sia sottratto
alla procedura ad evidenza pubblica in ragione della tipologia e delle caratteristiche del
bene immobile, quando il canone complessivo non superi una determinata soglia.
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Criteri da attuare nelle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle
concessioni demaniali marittime
Per dare concreta attuazione al sopra citato criterio di “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione” e di quello dell’ “uso che …… risponda ad un più
rilevante interesse pubblico”, attualmente previsti dall’art. 37, 1° comma citato, è necessario che, nel caso di comparazione tra domanda di rinnovo e domande nuove, venga riconosciuta:
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a) la preferenza al richiedente o al precedente concessionario che, nel tempo, abbia acquisito una specifica professionalità nel settore balneare, gestendo l’attività
balneare in forma diretta;
b) il valore commerciale dell’azienda comprensiva dei manufatti e di tutte le
strutture e le attrezzature balneari impiegate nell’attività (cabina direzionale, cabine spogliatoio e deposito, strutture adibite a ristoro ed ad intrattenimento, sedie, tavoli, tende, ombrelloni, lettini sdraio, ecc.), nel piano di investimenti proposti dal concessionario “uscente”.
c) la preferenza alle imprese concessionarie che partecipano a forme di aggregazione societarie, consortili o cooperativistiche che svolgano attività e/o servizi di
interesse pubblico o di pubblica utilità;
d) il diritto di prelazione al concessionario uscente sull’ area demaniale avuta in
concessione o, in alternativa, il diritto di insistenza nei limiti in cui la giurisprudenza amministrativa italiana ne ha già ammesso la compatibilità con il diritto
comunitario:
“Il c.d. diritto di insistenza di cui al secondo comma [n.d.r. : dell’ art. 37 cod.
nav.] può quindi venire in rilievo solo nella eventualità in cui tutte le domande
di concessione siano equiordinate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alla luce del primo comma dell’art. 37, ossia quando esse assicurino in
via paritaria l’eguale soddisfazione dell’interesse pubblico. In tal senso si è già
espresso questo Consesso affermando che nell’art. 37 sono contenuti due criteri
“l’uno sussidiario dell’altro, posti in via gradata e quindi per poter passare al
secondo, occorre la perfetta equiordinazione rispetto al primo e cioè che tutte le
domande siano sullo stesso piano quanto ad assicurare il pubblico interesse alla
buona utilizzazione della concessione”(cfr. Cons. Stato Sez. V 31 maggio 2007
n. 2825/07; 5 novembre 2004 n. 1968; Cons. St., Sez VI, 24 aprile 1995, n. 354))
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Tutela del concessionario uscente che non abbia ottenuto il rinnovo della concessione in sede di procedura ad evidenza pubblica.
Il concessionario uscente che abbia partecipato alla procedura e sia risultato perdente deve vedere tutelato il valore commerciale dell’azienda, per evitare il tracollo degli investimenti.
Infatti, questi, altrimenti dopo un primo investimento iniziale rapportato alla durata della concessione, non è portato ad effettuarne di nuovi fino al termine della stessa
perché non ne ha interesse.
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A tal fine si ritiene che debba essere espressamente previsto che il nuovo concessionario abbia l’obbligo di acquistare da quello uscente, prima di occupare o iniziare
ad utilizzare il bene demaniale o la zona del mare territoriale, l’intera struttura dello stabilimento balneare, comprensiva di tutti gli arredi e del valore commerciale dell’ azienda.
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Durata delle concessioni
Un’ altro obiettivo, che questa Associazione intende perseguire sempre
nell’ottica di tutelare le imprese balneari, è l’allungamento del periodo di durata delle
concessioni demaniali marittime.
Si ritiene auspicabile che la durata delle stesse possa essere estesa fino a
trent’anni e il periodo possa essere determinato in ragione dell’entità e della rilevanza
delle opere realizzate e da realizzare.
Si fa presente che un tale obiettivo è assolutamente conforme alla normativa europea.
Infatti, l’art. 62 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 12.12.2006 relativa ai servizi nel Mercato Interno stabilisce che “la durata
dell’autorizzazione concessa deve essere fissata in moda da non registrare o limitare la
libera concorrenza al di là di quanto necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti”.
Inoltre la durata trentennale delle concessioni turistico ricreative era un obiettivo già riconosciuto dal Protocollo d’ Intesa sottoscritto dallo Stato, dalle Regioni e dalle associazioni di categoria in data 25 novembre 2008.
D’altro canto l’ aumento della durata salvaguarderebbe le esigenze legate all’
ammortamento degli investimenti e alla remunerazione dei capitali investiti.
Inoltre si ridurrebbe la situazione di disparità tra le imprese turistiche balneari e
tutte le altre che possono esercitare la loro attività sulla base di una licenza commerciale
che non è sottoposta ad alcun termine.
Come si è sopra anticipato, le imprese balneari, vista la configurazione delle nostre coste, interamente appartenenti al demanio marittimo, possono esercitare la propria
attività unicamente se ottengono la licenza concessione da parte della P.A. e quindi
svolgono un’attività a “termine”.
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Definizione di opere amovibili
Altro obiettivo di questa Associazione è quello di superare i problemi a cui ormai dà luogo la distinzione, richiamata dal codice di navigazione, tra opere “amovibili”
o “non amovibili” e tra impianti di “difficile rimozione” o di “facile rimozione”.
All’epoca dell’emanazione di detto codice, anno 1942, tale distinzione era più
comprensibile rispetto ad oggi, in quanto le modalità di costruzione di allora erano più
semplici di quelle odierne. Essa si basava sul tipo di materiale utilizzato: ciò che era realizzato in legno od altro materiale definibile “leggero” era di “facile rimozione” o “opera amovibile”. Erano, quindi, definite opere amovibili o di “facile rimozione” tutte quelle che potevano essere smontate e rimontate in altro luogo senza che i suoi componenti
venissero distrutti; erano di difficile rimozione tutte quelle, per il cui sgombero era necessario un intervento di demolizione.
Questa distinzione è ormai superata dalle moderne tecniche costruttive, per le
quali ogni opera può ormai essere rimossa e l’area interessata rimessa in pristino stato, e
sta determinando un notevole contenzioso tra i concessionari e l’ Agenzia del Demanio,
la quale, in molte Regioni, alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, procede
all’ incameramento di opere, che di fatto, al giorno d’oggi, non hanno più il carattere
dell’ inamovibilità.
Al fine, quindi, di superare tale contrasto e di dare una certezza giuridica alle
imprese che operano sul demanio marittimo, si propone di aggiungere il seguente disposto dopo il secondo comma dell’art. 49 del codice della navigazione:
“Sono opere amovibili quelle che possono essere comunque demolite con la restituzione
dell’area in concessione nel pristino stato entro venti giorni dall’ordine di sgombero”.
In alternativa a questa proposta, se ne avanza anche un’ altra, in via alternativa,
da inserire sempre dopo il secondo comma dell’art. 49 citato:
“Alla scadenza delle concessioni rilasciate con licenza di cui all’art. 8 Reg. Cod. Nav.,
le opere presenti sulla zona demaniale possono essere acquisite allo Stato solo se hanno una effettiva destinazione di interesse pubblico”.
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Federalismo Demaniale
Il Parlamento, con legge 5 maggio 2009 n. 42, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare il federalismo fiscale e quindi, per la
parte che ci interessa, di stabilire i principi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
In data 17 dicembre 2009, il Consiglio dei Ministri ha così approvato uno schema di decreto legislativo attuativo del federalismo fiscale nel quale, per quanto riguarda
l’attuazione del federalismo demaniale, ha previsto che
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• i beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far
parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico
e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile,
nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal
codice della navigazione, e dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore” (art. 4, 1° comma).
• I beni immobili statali che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono sono i seguenti: a) tutti
i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti
dall’art. 822 del codice civile e dall’articolo 28 del codice della navigazione,
con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
(art. 5, 1° comma Lett. a).
Alla luce degli obiettivi espressi dal Consiglio dei Ministri e dalle forze di maggioranza e che si concretizzano nella volontà degli stessi di trasferire alle Regioni e/o
agli enti locali i beni del demanio marittimo e le relative pertinenze, senza modificare il
regime al quale gli stessi sono attualmente sottoposti, questa Associazione ritiene che
una proposta diretta a far accogliere i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni ad uso turistico- ricreativo possa essere accolta solo se compatibile con gli orientamenti che ormai si stanno delineando.
A tal fine, quindi, si ritiene che vada salvaguardato l’impianto del codice della navigazione e del regolamento per la navigazione marittima, il quale vada tuttavia integrato
con nuove disposizioni che disciplinino la materia del rinnovo delle concessioni marittime ad uso turistico ricreativo alla luce delle esigenze che si sono già illustrate.
Necessità di una legislazione nazionale
Si chiede, in ogni caso, che il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato agli
enti locali sia accompagnato da una legge nazionale che fissi i principi fondamentali e i
criteri unici ed omogenei, per quanto riguarda i canoni demaniali, l’ uso, l’utilizzo e gli
obblighi di concessione, in modo da evitare situazioni di disparità di trattamento e di
concorrenza sleale tra i soggetti operanti nei diversi territori.
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Ipotesi di proposta di modifica dell’attuale quadro normativo1
Codice della Navigazione
R.D.30 marzo 1942 n. 327
Art.37
Concorso di più domande di concessione.
[I]. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori
garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa
per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse
pubblico.
[II]. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (1).
[III]. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata (1).
Art. 37 bis cod. nav.
Rinnovo concessioni per attività turistico-ricreative
[I] Nel caso in cui le domande di rinnovo di concessioni demaniali marittime per
attività-turistico ricreative siano in concorso con nuove istanze l’ amministrazione deve
procedere all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi di garanzia dell’
esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali dei precedenti concessionari e di tutela degli investimenti da essi effettuati.
[II] A tal fine, in sede di equiparazione delle domande, l’amministrazione deve
tenere conto del valore dell’ azienda del precedente concessionario.
[III] L’amministrazione deve altresì tenere conto di coloro che hanno gestito la
concessione in forma diretta e di coloro che partecipano a forme di aggregazione societarie, consortili o cooperativistiche che svolgano attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nell’ambito del turismo balneare.
[IV] Nel caso in cui sia preferita una nuova istanza, il richiedente preferito, per
ottenere il rilascio della concessione dovrà provare all’amministrazione di aver corrisposto al concessionario uscente il valore commerciale dell’azienda.
[V] Nel caso in cui tutte le domande siano equiordinate, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
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La disciplina in vigore è riportata con carattere normale; le modifiche o le integrazioni ad essa sono riportate in corsivo; le parti eliminate sono indicate in rosso.
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Art. 37-ter cod. nav.
Concorso di più domande riguardanti
concessioni di non particolare importanza e scopo
[I] Nel caso in cui il concorso di più domande di cui al primo comma
dell’articolo precedente riguardi concessioni di non particolare importanza per entità e
scopo, l’amministrazione se intende concedere ad un nuovo soggetto la concessione deve darne comunicazione al precedente concessionario indicando in essa le condizioni
alle quali intende concederla.
[II] Il precedente concessionario deve esercitare il diritto di prelazione entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, accettando le condizioni
in essa contenute.
[III] Sono da considerarsi concessioni di non particolare importanza per entità
e scopo quelle con canone annuo non superiore a € 50.000 aggiornato in percentuale
pari all’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi.
Art.49
Devoluzione delle opere non amovibili.
[I]. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare
la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite
allo Stato[, senza alcun compenso o rimborso,] 2 salva la facoltà dell'autorità concedente
di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
[II]. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine
di demolizione, può provvedervi di ufficio a termini dell'articolo 54 (1).
(1) Vedi art. 31 reg. nav. mar.
[III] Sono opere amovibili quelle che possono essere comunque demolite con la restituzione dell’area in concessione nel pristino stato, entro venti giorni dal provvedimento di
sgombero.
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Regolamento per la Navigazione Marittima
(D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328)
Art.18
Pubblicazione della domanda.
[I]. Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il
capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto [e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia] (1).
[II]. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della
domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubbli2
Inciso da abrogare.
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cazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine
indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità
decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento
finale (2).
[III]. [In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione] (3).
[IV]. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e
se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
[V]. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti
debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
[VI]. [Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico] (3).
[VII]. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.
[VIII]. [Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti] (3).
(1) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti, in base all'art. 31 l. 24
novembre 2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
(2) Le parole da «e che» a «finale» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1-nonies d.l.
30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.
(3) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1-nonies d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in
l. 27 febbraio 1998, n. 30.
D.L. 5 ottobre 1993 n. 400,
Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime, convertito
con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L. 4 dicembre 1993 n. 494
Art. 3, comma 4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a trent’anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica
delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo predisposti dalle regioni
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