Attività di impresa e lavoro autonomo: i regimi fiscali adottabili nel

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 riferimento: i) ai soggetti che iniziano l’attività nel 2016; ii) ai soggetti già in attività nel 2015 in relazione alle scelte per il 2016. L’art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha Attività di impresa e lavoro introdotto nell’ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato autonomo: i regimi fiscali agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale. adottabili nel 2016 I soggetti che adottano il regime in esame Gentile cliente, con la presente desideriamo beneficiano di talune semplificazioni e in informarLa che, l’art. 1 commi da 54 a 89 della particolare: legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso  non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa; 01.01.2015, ha introdotto nell’ordinamento  sono esonerati dall’applicazione e dal nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per versamento dell’IVA, salvo che in relazione autonomi, destinato agli esercenti attività agli acquisti di beni intraUE di importo annuo d’impresa, di arti e professioni in forma superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non individuale. I soggetti che adottano il regime in residenti con applicazione del reverse charge; esame beneficiano di talune semplificazioni e, in  non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito; particolare: i) non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa; ii) sono esonerati dall’applicazione e dal  non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui versamento dell’IVA (salvo particolari eccezioni); ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di iii) non possono esercitare il diritto alla detrazione apposita dichiarazione che può essere inserita dell’IVA a credito. Su tale impianto normativo è anche nella fattura. intervenuto, di recente, l’art. 1 co. 111 ‐ 113 della  non sono tenuti ad operare le ritenute alla legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta fonte fermo restando l’obbligo di indicare in Ufficiale dello scorso 30.12.2015), che ha dichiarazione dei redditi il codice fiscale del apportato alcune modifiche al regime fiscale di cui percettore delle somme che non sono state trattasi. In particolare, le principali novità hanno assoggettate a ritenuta; riguardato: i) alcune condizioni per l’accesso e la  sono esonerati dagli obblighi di registrazione permanenza nel regime; ii) l’agevolazione per i e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini soggetti che iniziano l’attività; iii) il regime IVA che II.DD., salvo la numerazione / contributivo agevolato opzionale. Nella presente conservazione delle fatture d’acquisto / informativa, dopo aver riepilogato le condizioni di bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei accesso al regime forfettario di cui trattasi, corrispettivi e conservazione dei relativi verranno esaminate le situazioni prospettabili con documenti; 1
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 non sono soggetti agli studi di settore /  le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR; parametri, né alla comunicazione clienti‐
 le associazioni professionali e gli studi fornitori e “black list”. professionali associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR. Caratteristiche del nuovo regime forfettario Reddito determinato forfetariamente Requisito soggettivo Imposta sostitutiva al 15%  Tutte le persone fisiche Chi può Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore accedervi Contributi previdenziali agevolati esercenti un'attività d'impresa, Esonero ritenute d’acconto di arte o professione;  le imprese familiari. Su tale impianto normativo è intervenuto, di recente, l’art. 1 co. 111 ‐ 113 della legge di Chi non può stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale accedervi  le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR; dello scorso 30.12.2015), che ha apportato alcune  le associazioni professionali modifiche al regime fiscale di cui trattasi. In particolare, le principali novità hanno riguardato: e gli studi professionali  alcune condizioni per l’accesso e la associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del permanenza nel regime; TUIR.  l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività;  il regime contributivo agevolato opzionale. Cause di esclusione che precludono l’accesso Di seguito, dopo aver riepilogato le condizioni di È preclusa l’applicazione del nuovo regime ai accesso al regime forfettario, verranno esaminate soggetti che si trovino in determinate situazioni: le situazioni prospettabili:  si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi  per i soggetti che iniziano l’attività nel 2016; forfetari di determinazione del reddito. Di  per i soggetti già in attività nel 2015 in seguito si richiamano, in forma tabellare, i regimi speciali IVA la cui adozione esclude relazione alle scelte per il 2016. l’applicazione del regime agevolato: Soggetti che possono accedere al regime Regimi speciali IVA la cui adozione esclude forfettario l’applicazione del regime agevolato. Il regime fiscale di cui trattasi rimane fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di Regimi speciali IVA arte o professione, ivi incluse le imprese familiari. Sono esclusi, quindi, dal regime forfettario: Riferimenti normativi Agricoltura e attività connesse Artt. 34 e 34‐bis e pesca del dpr 633/72 2
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Vendita sali e tabacchi  non sono residenti nello Stato italiano, ad dpr 633/72 Commercio dei fiammiferi Editoria Art. 74 co. 1 del Art. 74 co. 1 del eccezione di quelli che sono residenti in uno dpr 633/72 degli Stati membri dell’Unione europea o in Art. 74 co. 1 del uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio dpr 633/72 economico europeo che assicuri un adeguato Gestione di servizi di telefonia Art. 74 co. 1 del scambio di informazioni e che producono nel pubblica territorio dello Stato italiano redditi che dpr 633/72 Rivendita di documenti di Art. 74 co. 1 del costituiscono almeno il 75% del reddito trasporto pubblico e di sosta complessivamente prodotto; dpr 633/72 Intrattenimenti, giochi e altre Art. 74 co. 6 del  effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cui alla Tariffa dpr 633/72 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, allegata al DPR 640/72 di terreni edificabili, di cui all’art. 10 co. 1 n. 8 Agenzie di viaggi e turismo Agriturismo Art. 74‐ter del del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi, dpr 633/72 di cui all’art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. Art. 5 co. 2 della 427/93;  esercitano attività di lavoro autonomo o l. 413/91 Vendite a domicilio Art. 25‐bis co. 6 d’impresa in forma individuale e, del dpr 600/73 contemporaneamente, partecipano a società Rivendita di beni usati, di Art. 36 del dl di persone o associazioni professionali (art. 5 oggetti d’arte, d’antiquariato 41/95 del TUIR), ovvero a srl in regime di o da collezione trasparenza (art. 116 del TUIR). Agenzie di vendite all’asta di Art. 40‐bis del dl Le predette cause di esclusione vanno riferite al oggetti d’arte, d’antiquariato 41/95 momento di applicazione del regime e non o da collezione all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo. Ne consegue che, l’aver applicato nell’anno 2015 un OSSERVA Tra i regimi forfetari di determinazione del reddito che precludono l’utilizzo del nuovo regime si segnalano, invece, a titolo meramente regime speciale IVA non impedisce di avvalersi del regime agevolato a decorrere dall’1.1.2016 qualora, per l’anno solare 2016, il contribuente non applichi più alcun regime speciale IVA. esemplificativo:  il regime forfettario previsto per l’attività di allevamento di animali esercitata oltre i limiti di cui all’art. 32 co. 2 lett. b) del TUIR (art. 56 La legge di stabilità 2016 ha previsto una nuova causa ostativa al regime in argomento, ovvero non possono avvalersi del regime forfetario, tra co. 5 del TUIR);  il regime forfettario previsto per le altre attività agricole (art. 56‐bis co. 2 del TUIR). l’altro, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e 3
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assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 Stabilità 2016 – e che deve essere verificato per del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro (la accedere al nuovo regime agevolato, oppure per soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è la permanenza nel medesimo anche per gli anni cessato). successivi, concerne la verifica del non Cause preclusive al regime forfettario superamento di taluni limiti di ricavi/compensi Regimi speciali IVA e di determinazione conseguiti forfetaria del reddito precisamente, a decorrere dall’1.1.2016, ai fini Non residenti, salvo in UE/SEE con il 75% del dell’adesione o alla permanenza del regime in reddito complessivo prodotto in Italia commento, i ricavi o i compensi relativi all’anno Cessioni fabbricati, terreni edificabili o mezzi di precedente non devono eccedere i limiti esposti trasporto nuovi nella tabella (di seguito riportata) che sono diversi Partecipazione contemporanea in società di a seconda del codice ATECO che contraddistingue persone, l’attività esercitata (tabella 1). associazioni professionali o srl nell’anno precedente. Più trasparenti Ad ogni modo, si rammenta che i limiti di ricavi e Possesso di redditi di lavoro dipendente e compensi – da prendere a riferimento per assimilati superiori a 30.000,00 euro, nell’anno l’accesso o la permanenza nel nuovo regime precedente; la soglia è irrilevante se il rapporto forfettario ‐ devono essere ragguagliati all’anno di lavoro è cessato (Legge di Stabilità 2016) nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno. La misura delle predette nuove soglie va Requisiti di accesso considerata, a partire dall’1.1.2016, in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per L’adesione al nuovo regime forfettario richiede, valutare la permanenza nello stesso. Rispetto a inoltre, l’esistenza congiunta di due specifici quest’ultima requisiti, da appurarsi in capo al contribuente che riguarda quei soggetti in regime forfetario nel intende aderire al regime in commento (o che 2015 che hanno percepito ricavi o compensi vorrà permanere nel regime per gli anni successivi superiori ai previgenti limiti, ma non a quelli a quello di ingresso). Si tratta, in particolare: “nuovi”, indicati nella tabella sopra riportata. casistica, un’ipotesi particolare  di un requisito soggettivo;  di requisiti oggettivi (entità dei ricavi e OSSERVA compensi, delle spese per lavoro dipendente e Come osservato da d alcuni esponenti della assimilato, beni strumentali e redditi di lavoro dottrina, non dovrebbe verificarsi la fuoriuscita dipendente o assimilato). dal regime in quanto il controllo del superamento dei limiti di ricavi e compensi è Requisito soggettivo: Limite dei ricavi condotta ad inizio 2016, raffrontando il dato storico del 2015 con i requisiti normativi vigenti Uno dei requisiti soggettivi – che E’ STATO al momento della verifica (il che significa, per oggetto di modifica ad opera della Legge di quanto riguarda ricavi e compensi, considerare le 4
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nuove soglie modificate dalla legge di stabilità, in Requisito soggettivo: Limite all’acquisto di beni vigore dall’1.1.2016). strumentali Requisito soggettivo: Reddito da lavoro Per accedere al regime forfettario (ovvero per dipendente o pensione permanere nello stesso anche per le annualità successive) Un altro dei requisiti soggettivi ‐ che deve essere l’ulteriore limite previsto per l’acquisto di beni verificato ai fini dell’accesso (o della permanenza) strumentali. In buona sostanza, deve essere nel nuovo regime forfettario (e che NON è stato verificato che, il costo complessivo, al lordo degli oggetto di interventi ad opera della Legge di ammortamenti, per beni mobili strumentali alla stabilità per il 2016) ‐ concerne il mancato chiusura dell’anno precedente, non ecceda superamento, nell’anno precedente, di un l’importo di euro 20.000,00. determinato limite di spesa per lavoro dipendente La tabella, di seguito riportata, riepiloga le o collaboratori. condizioni per la fruibilità del regime forfetario a decorrere dall’1.1.2016. è necessario altresì verificare Più nello specifico, per accedere al nuovo regime (o per permanere nello stesso) i soggetti interessati Condizioni per la fruibilità del regime forfetario a non devono aver sostenuto, nell’anno precedente, decorrere dall’1.1.2016 spese complessivamente superiori a 5.000,00 euro lordi per: Requisito  lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 10.9.2003 Ricavi/compen
n. 276);  lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);  borse/assegni addestramento per fini di professionale, studio Limite 2015 Variabili si 15.000,00 40.000,00 o euro, oppure Limite 2016 da Variabili a 25.000,00 tipologia progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del DLgs. attività 276/2003 (art. 50 co. 1 lett. c) e c‐bis) del esercitata TUIR); Spese per  erogazioni agli associati sotto forma di utili lavoro derivanti da associazione in partecipazione dipendente e con apporto di solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) assimilato del TUIR); Beni  compensi erogati all’imprenditore e ai suoi strumentali familiari (art. 60 del TUIR). a 50.000,00 in a base al tipo di seconda della attività, collaborazioni, anche riconducibili a un da nel di periodo precedente Massimo Massimo 5.000,00 euro 5.000,00 euro Massimo Massimo 20.000 euro, 20.000 euro, al lordo degli al lordo degli ammortamen
ammortamen
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Inferiori Redditi di e reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le d’impresa o di sostituito da sopravvenienze attive, così come altre tipologie di eliminato quelli lavoro dipendente o assimilato normativa, non partecipano alla formazione del a Limite lavoro nuova causa proventi. autonomo ostativa, soggetti OSSERVA al ovvero regime possesso di Ad ogni modo, è espressamente stabilito che il forfetario redditi di computo dei ricavi e compensi (sui quali dovrà Verifica lavoro essere applicato lo specifico coefficiente di esclusa se: dipendente e redditività previsto per l’attività esercitata) deve •
il assimilati avvenire secondo il principio di cassa. Rilevano, rapporto superiori •
quindi, solo i ricavi o compensi che hanno avuto a di lavoro 30.000,00 manifestazione numeraria nel periodo d’imposta è cessato; euro, soggetto al regime agevolato. o la nell’anno somma precedente; la I coefficienti di redditività – che NON sono stati è modificati dalla Legge di stabilità 2016 ‐ sono irrilevante se riportati nella tabella sottostante, a fianco della eccede i il rapporto di colonna in cui sono esposti i limiti di ricavi e 20.000,00 lavoro compensi per l’accesso (o la permanenza) nel dei redditi soglia non è regime forfettario di cui trattasi (tabella 2) cessato Ai fini della determinazione del reddito imponibile, Tassazione del reddito imponibile l’applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal Il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva contribuente nel periodo, a prescindere da dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale qualsiasi valutazione circa la loro inerenza e dell’IRAP del 15% è determinato forfetariamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. attraverso l’applicazione di coefficienti di redditività differenti a seconda dell’attività Le uniche spese che possono essere dedotte dal esercitata. reddito imponibile sono:  i contributi previdenziali versati in Il regime agevolato in esame si basa sulla ottemperanza a norme di legge, compresi determinazione forfetaria del reddito imponibile, quelli corrisposti per conto dei collaboratori calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di dell’impresa familiare fiscalmente a carico (art. redditività previsto per la specifica attività svolta 12 del TUIR), ovvero, se non fiscalmente a all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel carico, qualora il titolare non abbia esercitato il periodo d’imposta. Per espressa previsione diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui 6
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eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal Risultano, invece, confermate le condizioni per reddito complessivo (art. 10 del TUIR); usufruire della predetta agevolazione ovvero che:  le perdite fiscali generatesi nei periodi  il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 d’imposta anteriori l’accesso al regime, anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o Agevolazione per i contribuenti che iniziano familiare;  l’attività da esercitare non deve costituire, in l’attività nessun modo, mera prosecuzione di altra L’art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede una attività precedentemente svolta sotto forma tassazione agevolata del reddito percepito dai di lavoro dipendente o autonomo, escluso il soggetti che iniziano l’attività; agevolazione caso in cui l’attività precedentemente svolta quest’ultima significativamente modificata dalla consista nel periodo di pratica obbligatoria ai Legge di Stabilità 2016. fini dell’esercizio di arti o professioni;  qualora venga proseguita un’attività svolta in Fino al 31.12.2015, per i soggetti che avviavano ex precedenza da altro soggetto, l’ammontare novo un’attività e al ricorrere di determinate dei ricavi e compensi realizzati nel periodo condizioni, d’imposta è stata prevista un’ulteriore precedente non dev’essere agevolazione per i primi tre anni di attività, superiore ai limiti reddituali previsti per consistente nella riduzione di un terzo del reddito quell’attività sulla base della classificazione imponibile. ATECO. Per effetto della legge di stabilità 2016 tale previsione agevolativa è stata abrogata e Regimi applicabili dal 2016 sostituita con una differente misura agevolativa consistente nell’applicazione, all’intero reddito A decorrere dal 2016, il regime forfetario risulta forfetariamente dell’aliquota l’unico regime fiscale agevolato fruibile da d’imposta sostitutiva al 5%, per i primi 5 anni imprenditori individuali e professionisti, in dell’attività. alternativa al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata. Ricordiamo, infatti, che: determinato,  il regime delle nuove iniziative produttive OSSERVA La nuova agevolazione viene riconosciuta, per gli (art. 13 della L. 388/2000) e il regime anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 ‐ 5 che hanno utilizzato il regime agevolato nel 2015 del DL 98/2011) erano stati abrogati a e che applicheranno la previgente agevolazione decorrere dal 2015 (art. 1 co. 85 lett. a) e b) in sede di UNICO 2016 PF. della L. 190/2014);  il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 7
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1 co. 96 ‐ 115 e 117 della L. 244/2007) è stato definirne il periodo di residua utilizzabilità. In abrogato a decorrere dal 2016 a seguito particolare, è necessario distinguere tra: dell’esaurimento della proroga che era stata  soggetti che utilizzavano il regime di disposta limitatamente all’anno 2015 (art. 1 vantaggio nel 2014, i quali, per effetto dell’art. co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 e art. 10 1 co. 88 della L. 190/2014, possono continuare co. 12‐undecies del DL 192/2014, conv. ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (per il L.11/2015). quinquennio minimo o fino al trentacinquesimo anno di età); Riassumendo, quindi, come si desume dalla tabella  soggetti che hanno applicato il regime di sottostante, dal 01.01.2016, sono operativi: vantaggio per la nuova attività avviata nel  il regime ordinario (contabilità ordinaria o 2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12‐undecies del DL 192/2014, semplificata);  il nuovo regime agevolato per autonomi; conv. L. 11/2015, per i quali non è pacifico se  il regime di vantaggio per l’imprenditoria potranno continuare ad applicare il regime fino a scadenza naturale; giovanile (ma soltanto per quei contribuenti che già usavano il regime dei minimi prima  soggetti che iniziano una nuova attività dal dell’entrata in vigore del nuovo regime 2016, i quali non potranno più scegliere detto forfettario) (allegato 3). regime. Rispetto al regime di vantaggio (minimi) è Quindi i regimi fiscali applicabili dall’anno di necessario fare alcune precisazioni volte a imposta 2016 sono i seguenti (tabella 3) 8
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Tabella 1 LIMITI RICAVI E compensi Attività Codice attività ATECO Limite ricavi e Limite ricavi e compensi compensi Anno 2016 Anno 2015 (10 – 11) 35.000 45.000 Commercio all’ingrosso e 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) 40.000 50.000 al dettaglio – 47.9 Commercio ambulante e di 47.81 30.000 40.000 47.82 – 47.89 20.000 30.000 (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 25.000 46.1 15.000 25.000 (55 – 56) 40.000 50.000 Attività professionali, (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 15.000 30.000 scientifiche, tecniche, – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 20.000 30.000 Industrie alimentari e delle bevande prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Tabella 2 9
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LIMITI RICAVI E compensi
Attività
Industrie alimentari e delle bevande
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Commercio ambulante e di prodotti
alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
Costruzioni e attività immobiliari
Intermediari del commercio
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi
Altre attività economiche
Codice attività ATECO
Limite
ricavi e
compensi
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Coefficiente
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40%
40.000
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Tabella 3 Regimi
contabile
Regime che è possibile adottare nel 2016
adottato nel 2015
Ipotesi I
Regime ordinario per
opzione
risultavano
perché
rispettati
previgenti
accesso
limiti
al
Ipotesi II
Ipotesi III
Ipotesi IV
Regime ordinario
vincolo triennale (art. 1,
i
co.70, Legge di Stabilità
di
2015)
regime
agevolato
Regime ordinario per
obbligo
risultavano
perché
accesso
limiti
al
Regime
rispettati i requisiti di
ordinario per
i
accesso al regime
opzione o per
di
agevolato
obbligo
Regime dei minimi
Regime
Regime
Regime ordinario
fino al termine del
forfettario se
ordinario per
per obbligo se
quinquennio dall’inizio
rispettati i requisiti
opzione (scelta
NON rispettati i
dell’attività o fino al
di accesso al
valida per i tre
vigenti limiti di
compimento del 35°
regime agevolato
anni successivi)
accesso al regime
non
rispettati
previgenti
Regime forfettario se
regime
agevolato
Regime dei minimi
agevolato
anno di età
Regime dei minimi
Regime forfettario se
Regime
Regime
ultimo anno di
rispettati i requisiti di
ordinario per
ordinario per
applicazione
accesso al regime
opzione (scelta
obbligo se NON
agevolato
valida per i tre
rispettati i requisiti
anni successivi)
di accesso al
regime agevolato
Regime forfettario
Regime forfettario se
Regime
Regime
(NO PRIMA
rispettati i requisiti di
ordinario per
ordinario per
ATTIVITA’)
accesso al regime
opzione (scelta
obbligo se NO
agevolato
valida per i tre
rispettati i requisiti
anni successivi)
di accesso al
regime agevolato
Regime forfettario
Regime forfettario
Regime
Regime
(PRIMA ATTIVITA’)
“start up” se rispettati
ordinario per
ordinario per
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aliquota del 15% con
i requisiti di accesso al
opzione
obbligo se NO
riduzione del reddito
regime agevolato
(scelta valida per i
rispettati i requisiti
di un terzo
beneficiando
tre anni
di accesso al
dell’aliquota ridotta del
successivi)
regime agevolato
5% per il 2016,
2017,2018 e 2019
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