direttive al 10_03_2010_v02 90.0 Kb
Transcript
direttive al 10_03_2010_v02 90.0 Kb
PROGETTO SI_CURA per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nel campo delle attività di cura e assistenza famigliare DIRETTIVE per la concessione di contributi rivolti ai datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento di attività di cura e di assistenza nell’ambito famigliare Pensionati di Genova 1 1 approvate con Provvedimento Dirigenziale 16 marzo 2010 , n. 1653 prot. 30677 1 Premessa Il progetto Si_Cura si colloca nell’ambito dell’Accordo programmatico, siglato tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, OO.SS. confederali e dei pensionati Cgil – Cisl - Uil e Forum del terzo settore ed è finalizzato a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nel settore delle attività di cura e di assistenza, svolte in ambito famigliare. La forte partnership tra Provincia e Comune di Genova con le organizzazioni sindacali federali e dei pensionali e il Forum del terzo settore nello svolgimento delle azioni previste dal Progetto garantisce la tutela degli interessi di tutti i beneficiari individuati, rende disponibile al territorio una serie di competenze differenziate per materia e per livello, nonché permette un approccio sistemico complessivo. Il progetto rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo locale molto importante per una realtà come quella genovese, considerato il numero sempre crescente di famiglie che necessitano di supporto per la gestione dei carichi di lavoro domestico. Per garantire il conseguimento dell’obiettivo principale che consiste nel favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico, Il Progetto Si_cura tiene conto delle disposizioni relative all’emersione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle Famiglie di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’ Unione Europea, ovvero di cittadini extracomunitario, dettate dall’ art. 1-ter della Legge 102 del 3 agosto 2009. L’aumento della domanda di servizi di cura e assistenza per la famiglia, che ha visto spesso le famiglie stesse trovare risposte in autonomia e anche in solitudine, ha fatto emergere la necessità di diffondere la struttura produttiva pubblico-privato-privato sociale dei servizi alla persona, di definire modalità trasparenti di organizzazione e accesso al sistema dell’assistenza famigliare, di qualificare la professionalità degli assistenti famigliari e di valorizzare il lavoro di assistenza famigliare come sistema produttivo, attraverso la riconduzione alle categorie del lavoro organizzato e attraverso l’innalzamento e la certificazione delle competenze e della professionalità dei lavoratori. Art. 1 Obiettivi del Progetto Si_Cura Il progetto Si_Cura è finalizzato alla regolarizzazione del lavoro nel campo della cura e dell’assistenza famigliare e al miglioramento delle prestazioni erogate grazie a risposte professionali appropriate e adeguate. Il progetto prevede: l’erogazione di contributi economici per i datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro nel settore di attività di cura e assistenza svolte nell’ambito famigliare, con contratti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, la formazione professionalizzante specifica per i lavoratori coinvolti nell’ attività di cura e assistenza famigliare, il supporto alle famiglie per espletare le pratiche burocratiche relative all’attivazione e alla gestione dei contratti di lavoro, la funzione di accompagnamento per la corretta erogazione di informazioni rispetto alle opportunità offerte dal progetto. 2 Art. 2 Durata del progetto Il progetto ha una durata di 24 mesi. Il periodo di riferimento utile per l’adesione al progetto, l’attivazione dei contratti di lavoro e il calcolo dei contributi relativi è quello che intercorre dal 1 maggio 2009 al 30 settembre 2010. Art. 3 Oggetto delle Direttive Le presenti Direttive hanno l’obiettivo di definire le modalità di erogazione dei contributi previsti dal progetto SI_CURA e di indicare le regole da rispettare da parte dei soggetti coinvolti nel progetto stesso. Art. 4 Soggetti richiedenti Possono richiedere i contributi economici oggetto delle presenti Direttive esclusivamente le Famiglie che assumono lavoratori con rapporti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, nel settore delle attività di cura e assistenza famigliare nel periodo di riferimento (dal 1 maggio 2009 al 30 settembre 2010). Possono, inoltre, richiedere i contributi le Famiglie che abbiano provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro con cittadini italiani e comunitari oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, secondo la procedura di emersione del lavoro dettata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. Per Famiglia si intende la persona fisica che si qualifica come datore di lavoro (di seguito indicata Famiglia/datore di lavoro). Il datore di lavoro può essere sia la persona direttamente assistita, sia un parente o affine sino al terzo grado di parentela della persona assistita. Art. 5 Destinatari I contributi di cui alle presenti Direttive possono essere concessi per l’assunzione di lavoratori individuati nell’ambito dei seguenti bacini: Lavoratori disoccupati/inoccupati, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio, disponibili a svolgere lavori di cura e assistenza famigliare, iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di Genova; Lavoratori occupati, comunitari ed extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio, immediatamente disponibili al lavoro, in cerca di nuova e migliore occupazione e disponibili a svolgere lavori di cura e assistenza famigliare, come dichiarato ai Centri per l’Impiego; Lavoratori cittadini italiani e comunitari oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, interessati dalla procedura di emersione del lavoro irregolare (L. 102/2009, art. 1ter) Art. 6 Requisiti dei soggetti richiedenti I soggetti richiedenti in qualità di datori di lavoro devono rispondere ai seguenti requisiti: avere una capacità economica non superiore al limite di euro 40.000 annui, calcolata secondo le disposizioni relative alla certificazione ISEEIndicatore di situazione economica equivalente - in corso di validità; 3 - avere necessità di un supporto per lo svolgimento di attività di cura e di assistenza famigliare da svolgersi sul territorio della Provincia di Genova. Art. 7 Tipologia dei contributi I contributi oggetto delle presenti Direttive sono finalizzati ad incentivare le Famiglie/datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori per lo svolgimento di attività di cura e assistenza nell’ambito famigliare. Consistono in: contributo economico concesso alla Famiglia/datore di lavoro a titolo di rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per l’assunzione di lavoratori. L’ importo del contributo è calcolato sulla base del parametro di euro 1,10 all’ora per un massimo di 40 ore settimanali, per una durata non superiore ad un anno. L’importo massimo erogabile per l’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro di 40 ore per 12 mesi è pari a euro 2.288,00. Il contributo viene erogato a copertura degli oneri previdenziali sostenuti a partire dalla data di assunzione. Nel caso di datori di lavoro che abbiano usufruito della procedura di emersione (L. 102/2009 art 1ter), il contributo viene erogato a copertura degli oneri previdenziali sostenuti a partire dal 1 Luglio 2009. Ai fini del conteggio del contributo erogabile, è escluso, in ogni caso, il periodo soggetto a sanatoria con il pagamento del contributo forfettario a cura del Datore di Lavoro. La liquidazione del contributo viene effettuata a fronte della presentazione di copia dei relativi bollettini INPS di versamento dei contributi previdenziali. contributo economico di euro 200 per la professionalizzazione del lavoratore in caso di contratto di lavoro instaurato a tempo indeterminato che preveda almeno 40 ore settimanali di attività presso il domicilio. Le risorse economiche sono erogate direttamente alla Famiglia/datore di lavoro una volta che il lavoratore assunto abbia frequentato con successo il corso di assistente famigliare previsto dal catalogo provinciale dei moduli professionalizzanti accessibili tramite voucher e dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza relativo. Il corso professionalizzante è richiesto al lavoratore solo nel caso in cui non fosse già in possesso dell’attestato di frequenza o di qualifica adeguata. L’attivazione dei percorsi è subordinata alla disponibilità delle risorse relative sul bilancio provinciale. Art. 8 Tipologia contrattuale - Periodo di riferimento per l’erogazione dei contributi Sono ammessi a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalle presenti Direttive, che effettuano, nel periodo di riferimento indicato, assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato o trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I contratti di lavoro subordinato possono essere a tempo pieno o part-time. Il periodo di riferimento, utile per l’attivazione del contratto di lavoro e per il calcolo dei contributi, è quello che intercorre dal 1 maggio 2009 al 30 settembre 2010. L’importo del contributo viene calcolato in base alla durata del contratto, alle ore settimanali previste e al periodo massimo previsto dal progetto (30 settembre 2010). Per la concessione dell’importo massimo erogabile il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi, della durata di 4 40 ore settimanali e può essere instaurato nel periodo dal 1 maggio 2009 al 30 settembre 2009. Sono altresì ammissibili a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro che abbiano presentato dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (ai sensi della Legge 102/2009 Art. 1ter) e successivamente perfezionato la procedura di sanatoria con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e la successiva comunicazione di assunzione all’Inps. Il contributo a titolo di rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per l’assunzione di lavoratori può essere concesso alle Famiglie/datori di lavoro aderenti alla sanatoria a copertura degli oneri previdenziali sostenuti a partire del 1 Luglio 2009, per il periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo di euro 2.288, 00. Ai fini del conteggio del contributo erogabile, è escluso, in ogni caso, il periodo soggetto a sanatoria con il pagamento del contributo forfettario a cura del Datore di Lavoro. Non sono ammessi a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con i quali sia cessato, a qualsiasi titolo, (dimissioni/licenziamento) un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo di riferimento del Progetto. Art. 9 Preselezione dei candidati Per la selezione di un lavoratore la Famiglia/datore di lavoro può avvalersi del servizio Match Famiglia della Provincia di Genova. Il Servizio Match Famiglia del Centro per l’Impiego competente effettua la preselezione di una rosa di candidati in possesso dei requisiti indicati dalla Famiglia/datore di lavoro che procede alla scelta del lavoratore da assumere. Art. 10 Adesione al Progetto Per aderire al Progetto e usufruire dei benefici previsti, la Famiglia/datore di lavoro deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il Modulo di adesione e di richiesta di contributo economico per l’assunzione di lavoratori per lo svolgimento di attività di assistenza famigliare e di contributo per la professionalizzazione dei lavoratori (da ora Modulo di adesione e di richiesta contributi (All.1) al Centro per l’Impiego di riferimento rispetto alla sede di lavoro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite consegna a mano. In particolare la Famiglia/datore di lavoro deve produrre il Modulo di adesione e di richiesta contributi in bollo pari a € 14.62 (Allegato n. 1) corredata dalla seguente documentazione: 1. fotocopia di documento valido d’identità dello stesso; 2. certificazione ISEE; 3. copia della comunicazione di assunzione all’INPS (modello COLD – ASS o COLD-VAR)2 ovvero copia della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” mediante modello LD-EM2009 inoltrata all’Inps dalla Famiglia/Datore di lavoro che abbia proceduto alla regolarizzazione di lavoratori cittadini italiani, comunitari o cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità ai sensi della Legge 102/2009 art. 1ter; 2 in caso di assunzione con contratto di lavoro ripartito deve essere presentata una comunicazione per ogni lavoratore coobbligato 5 ovvero copia del modello di comunicazione obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro inoltrata all’Inps a seguito della stipula del contratto di soggiorno nel caso di lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale non in possesso del titolo di soggiorno occupati irregolarmente in attività di cura e assistenza famigliare. Art. 11 Sottoscrizione del Patto di Servizio Una volta ricevuto il Modulo di adesione e di richiesta contributi, il Centro per l’Impiego verifica il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti previsti dalle presenti Direttive e la completezza della documentazione prodotta. A verifica effettuata, il Centro per l’Impiego convoca le parti e sottoscrive: - il Patto di servizio (All. 2) con la Famiglia/datore di lavoro - Il Modulo di adesione (All. 2 bis) con il lavoratore, previa tracciatura nell’elenco anagrafico, che deve essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di assistente famigliare o essere disponibile a frequentare i corsi professionalizzanti a voucher per assistenti famigliari previsti dal catalogo provinciale, della durata di 100 ore di teoria Il Patto di servizio (All.2) e il Modulo di Adesione al progetto con il lavoratore (all. 2bis), sottoscritti tra Centro per l’Impiego e Famiglia/datore di lavoro nel primo caso e il lavoratore nel secondo, sono “strumenti regolatori e contrattuali” che codificano diritti e doveri delle parti firmatarie cui ne viene consegnata copia. Art. 12 Divieto di cumulo Il datore di lavoro non può ottenere più di un contributo per l’assunzione dello stesso lavoratore nell’ambito di progetti europei, nazionali, regionali o locali. Art. 13 Istruttoria della domanda Ai fini dell’impegnativa della spesa, le domande di contributo vengono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo e ne viene accertata l’ammissibilità sulla base della disponibilità del fondo, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e il possesso dei requisiti da parte dei Soggetti richiedenti. La Provincia di Genova comunica alla Famiglia/datore di lavoro, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’istruttoria specificando l’ammissione al contributo o l’eventuale diniego anche nel caso di esaurimento dei fondi disponibili. Non verranno ammesse le domande pervenute oltre i termini di scadenza del Progetto o che non rispettino quanto indicato dalle presenti Direttive Art. 14 Erogazione dei contributi 1. Il contributo economico concesso alla Famiglia/datore di lavoro a titolo di rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per l’assunzione di lavoratori viene erogato, in un’unica tranche, al termine del rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato o al termine del periodo ammesso ai contributi. Per la liquidazione la Famiglia/datore di lavoro deve produrre copia dei bollettini INPS, attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, corredati da 6 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato n. 3) e Scheda anagrafica famiglia (Allegato n. 4). I contributi vengono erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili assegnati alla Provincia di Genova. 2. Il contributo economico per la professionalizzazione del lavoratore, pari a euro 200,00, viene erogato alla Famiglia/datore di lavoro, in un’ unica tranche, al termine del percorso formativo previsto dal catalogo dei moduli professionalizzanti predisposto dalla Provincia di Genova e frequentato con buon esito dal lavoratore assunto. Per l’ammissibilità del contributo alla professionalizzazione, il lavoratore deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato per almeno 40 ore settimanali Per la liquidazione del suddetto contributo, la Famiglia/datore di lavoro deve produrre copia dell’attestato di frequenza del percorso formativo rilasciato al lavoratore dall’ Ente di formazione. La documentazione di cui al presente articolo, punti 1 e 2, deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Provincia di Genova Direzione Politiche Formative e del Lavoro Servizio Servizi per l’Impiego Ufficio Gestione Via Cesarea 14 16121 Genova Art. 15 Supporto per lo snellimento burocratico Per sostenere le famiglie nell’espletamento delle procedure burocratiche connesse alla contrattualizzazione del lavoratore, il progetto prevede l’erogazione di un servizio di consulenza alle Famiglie/datori di lavoro per lo snellimento delle pratiche burocratiche connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, predisposizione dei contratti di lavoro, delle buste paga e dei bollettini di pagamento dei contributi INPS. Il servizio è svolto con Soggetti convenzionati con la Provincia di Genova secondo tariffe che sono in parte a carico delle famiglie. La Provincia di Genova concorre a sostenere la spesa con una quota massima pari a euro 50,00 omnicomprensivi. Tale importo è erogato direttamente al Soggetto convenzionato con la Provincia e individuato dalla Famiglia/datore di lavoro. Art. 16 Riduzione del contributo Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro, l’importo da corrispondere alla Famiglia/datore di lavoro viene riparametrato dalla Provincia. La Famiglia/datore di lavoro è obbligato a comunicare tempestivamente alla Provincia tutte le variazioni contrattuali dal momento della richiesta di contributo. Le risorse residue possono essere rese disponibili per l’erogazione di ulteriori contributi. In caso di aumento dell’orario contrattuale, non è consentito richiedere il ricalcolo del contributo già assegnato. 7 Art. 17 Revoca del contributo I contributi di cui alle presenti Direttive sono revocati dall'Amministrazione concedente qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati. Art. 18 Misure di finanziamento I contributi di cui alle presenti Direttive afferiscono alle seguenti misure di finanziamento: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità art. 19 comma 3 D.L 223/2006 convertito da L. 248/2006; articolo 1 comma 1261 L. 296/2006. I voucher formativi per l’accesso al percorso per Assistente Famigliare inserito all’interno del Catalogo provinciale dei moduli professionalizzanti sono finanziati tramite le seguenti risorse: FSE 2007 – 2013 PO Regione Liguria Obiettivo Competitività regionale e Occupazione Asse 1, Asse 2, Asse 3 Legge 53/2000 Legge 236/1993 PARI 2007 - Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche, per l’ Orientamento e la Formazione. Art. 19 Informativa sulla privacy 1. Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione al Progetto SI _CURA. 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo alla Provincia di Genova, Direzione Politiche Formative e del Lavoro, Servizio Promozione dell’Occupazione, Via Cesarea, 14 – IV piano, 16121 Genova. Art. 20 Modulistica Tutta la documentazione richiamata nelle presenti Direttive è scaricabile dal sito della Provincia di Genova: www.provincia.genova.it/lavoro - apposita sezione. 8