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PROGETTO SI_CURA
per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
nel campo delle attività di cura e assistenza famigliare
DIRETTIVE
per la concessione di contributi rivolti ai datori di
lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento di attività
di cura e di assistenza nell’ambito famigliare
Pensionati di Genova
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approvate con Provvedimento Dirigenziale 16 marzo 2010 , n. 1653 prot. 30677
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Premessa
Il progetto Si_Cura si colloca nell’ambito dell’Accordo programmatico, siglato
tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, OO.SS.
confederali e dei pensionati Cgil – Cisl - Uil e Forum del terzo settore ed è
finalizzato a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nel settore delle
attività di cura e di assistenza, svolte in ambito famigliare.
La forte partnership tra Provincia e Comune di Genova con le organizzazioni
sindacali federali e dei pensionali e il Forum del terzo settore nello svolgimento
delle azioni previste dal Progetto garantisce la tutela degli interessi di tutti i
beneficiari individuati, rende disponibile al territorio una serie di competenze
differenziate per materia e per livello, nonché permette un approccio sistemico
complessivo.
Il progetto rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo locale molto
importante per una realtà come quella genovese, considerato il numero sempre
crescente di famiglie che necessitano di supporto per la gestione dei carichi di
lavoro domestico.
Per garantire il conseguimento dell’obiettivo principale che consiste nel favorire
la regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico, Il Progetto Si_cura tiene
conto delle disposizioni relative all’emersione del lavoro irregolare per attività
di assistenza e di sostegno alle Famiglie di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’ Unione Europea, ovvero di cittadini extracomunitario, dettate
dall’ art. 1-ter della Legge 102 del 3 agosto 2009.
L’aumento della domanda di servizi di cura e assistenza per la famiglia, che ha
visto spesso le famiglie stesse trovare risposte in autonomia e anche in
solitudine, ha fatto emergere la necessità di diffondere la struttura produttiva
pubblico-privato-privato sociale dei servizi alla persona, di definire modalità
trasparenti di organizzazione e accesso al sistema dell’assistenza famigliare,
di qualificare la professionalità degli assistenti famigliari e di valorizzare il
lavoro di assistenza famigliare come sistema produttivo, attraverso la
riconduzione alle categorie del lavoro organizzato e attraverso l’innalzamento e
la certificazione delle competenze e della professionalità dei lavoratori.
Art. 1 Obiettivi del Progetto Si_Cura
Il progetto Si_Cura è finalizzato alla regolarizzazione del lavoro nel campo della
cura e dell’assistenza famigliare e al miglioramento delle prestazioni erogate
grazie a risposte professionali appropriate e adeguate.
Il progetto prevede:
l’erogazione di contributi economici per i datori di lavoro che regolarizzano i
rapporti di lavoro nel settore di attività di cura e assistenza svolte nell’ambito
famigliare, con contratti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale,
la formazione professionalizzante specifica per i lavoratori coinvolti nell’
attività di cura e assistenza famigliare,
il supporto alle famiglie per espletare le pratiche burocratiche relative
all’attivazione e alla gestione dei contratti di lavoro,
la funzione di accompagnamento per la corretta erogazione di informazioni
rispetto alle opportunità offerte dal progetto.
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Art. 2 Durata del progetto
Il progetto ha una durata di 24 mesi.
Il periodo di riferimento utile per l’adesione al progetto, l’attivazione dei contratti
di lavoro e il calcolo dei contributi relativi è quello che intercorre dal 1 maggio
2009 al 30 settembre 2010.
Art. 3 Oggetto delle Direttive
Le presenti Direttive hanno l’obiettivo di definire le modalità di erogazione dei
contributi previsti dal progetto SI_CURA e di indicare le regole da rispettare da
parte dei soggetti coinvolti nel progetto stesso.
Art. 4 Soggetti richiedenti
Possono richiedere i contributi economici oggetto delle presenti Direttive
esclusivamente le Famiglie che assumono lavoratori con rapporti di lavoro, sia a
tempo determinato che indeterminato, nel settore delle attività di cura e
assistenza famigliare nel periodo di riferimento (dal 1 maggio 2009 al 30
settembre 2010).
Possono, inoltre, richiedere i contributi le Famiglie che abbiano provveduto a
regolarizzare il rapporto di lavoro con cittadini italiani e comunitari oppure
extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da
patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, secondo la procedura di
emersione del lavoro dettata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Per Famiglia si intende la persona fisica che si qualifica come datore di lavoro
(di seguito indicata Famiglia/datore di lavoro).
Il datore di lavoro può essere sia la persona direttamente assistita, sia un
parente o affine sino al terzo grado di parentela della persona assistita.
Art. 5 Destinatari
I contributi di cui alle presenti Direttive possono essere concessi per
l’assunzione di lavoratori individuati nell’ambito dei seguenti bacini:
Lavoratori disoccupati/inoccupati, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio, disponibili a svolgere lavori di
cura e assistenza famigliare, iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di
Genova;
Lavoratori occupati, comunitari ed extra-comunitari regolarmente
soggiornanti sul territorio, immediatamente disponibili al lavoro, in cerca di
nuova e migliore occupazione e disponibili a svolgere lavori di cura e
assistenza famigliare, come dichiarato ai Centri per l’Impiego;
Lavoratori cittadini italiani e comunitari oppure extracomunitari
comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o
handicap che ne limitano l’autosufficienza, interessati dalla procedura di
emersione del lavoro irregolare (L. 102/2009, art. 1ter)
Art. 6 Requisiti dei soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti in qualità di datori di lavoro devono rispondere ai seguenti
requisiti:
avere una capacità economica non superiore al limite di euro 40.000 annui,
calcolata secondo le disposizioni relative alla certificazione ISEEIndicatore di situazione economica equivalente - in corso di validità;
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avere necessità di un supporto per lo svolgimento di attività di cura e di
assistenza famigliare da svolgersi sul territorio della Provincia di Genova.
Art. 7 Tipologia dei contributi
I contributi oggetto delle presenti Direttive sono finalizzati ad incentivare le
Famiglie/datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori per lo
svolgimento di attività di cura e assistenza nell’ambito famigliare.
Consistono in:
contributo economico concesso alla Famiglia/datore di lavoro a titolo di
rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per l’assunzione di lavoratori.
L’ importo del contributo è calcolato sulla base del parametro di euro 1,10 all’ora
per un massimo di 40 ore settimanali, per una durata non superiore ad un anno.
L’importo massimo erogabile per l’assunzione di un lavoratore con contratto di
lavoro di 40 ore per 12 mesi è pari a euro 2.288,00. Il contributo viene erogato a
copertura degli oneri previdenziali sostenuti a partire dalla data di assunzione.
Nel caso di datori di lavoro che abbiano usufruito della procedura di emersione
(L. 102/2009 art 1ter), il contributo viene erogato a copertura degli oneri
previdenziali sostenuti a partire dal 1 Luglio 2009. Ai fini del conteggio del
contributo erogabile, è escluso, in ogni caso, il periodo soggetto a sanatoria con
il pagamento del contributo forfettario a cura del Datore di Lavoro.
La liquidazione del contributo viene effettuata a fronte della presentazione di
copia dei relativi bollettini INPS di versamento dei contributi previdenziali.
contributo economico di euro 200 per la professionalizzazione del
lavoratore in caso di contratto di lavoro instaurato a tempo indeterminato che
preveda almeno 40 ore settimanali di attività presso il domicilio. Le risorse
economiche sono erogate direttamente alla Famiglia/datore di lavoro una volta
che il lavoratore assunto abbia frequentato con successo il corso di assistente
famigliare previsto dal catalogo provinciale dei moduli professionalizzanti
accessibili tramite voucher e dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza relativo.
Il corso professionalizzante è richiesto al lavoratore solo nel caso in cui non
fosse già in possesso dell’attestato di frequenza o di qualifica adeguata.
L’attivazione dei percorsi è subordinata alla disponibilità delle risorse relative sul
bilancio provinciale.
Art. 8 Tipologia contrattuale - Periodo di riferimento per l’erogazione dei
contributi
Sono ammessi a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro, in possesso
dei requisiti previsti dalle presenti Direttive, che effettuano, nel periodo di
riferimento indicato, assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato o trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato.
I contratti di lavoro subordinato possono essere a tempo pieno o part-time.
Il periodo di riferimento, utile per l’attivazione del contratto di lavoro e per il
calcolo dei contributi, è quello che intercorre dal 1 maggio 2009 al 30
settembre 2010.
L’importo del contributo viene calcolato in base alla durata del contratto, alle ore
settimanali previste e al periodo massimo previsto dal progetto (30 settembre
2010).
Per la concessione dell’importo massimo erogabile il contratto di lavoro deve
essere a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi, della durata di
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40 ore settimanali e può essere instaurato nel periodo dal 1 maggio 2009 al 30
settembre 2009.
Sono altresì ammissibili a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro che
abbiano presentato dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (ai sensi
della Legge 102/2009 Art. 1ter) e successivamente perfezionato la procedura di
sanatoria con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per
l’immigrazione e la successiva comunicazione di assunzione all’Inps.
Il contributo a titolo di rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per
l’assunzione di lavoratori può essere concesso alle Famiglie/datori di lavoro
aderenti alla sanatoria a copertura degli oneri previdenziali sostenuti a partire
del 1 Luglio 2009, per il periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo
di euro 2.288, 00. Ai fini del conteggio del contributo erogabile, è escluso, in ogni
caso, il periodo soggetto a sanatoria con il pagamento del contributo forfettario a
cura del Datore di Lavoro.
Non sono ammessi a ricevere il contributo le Famiglie/datori di lavoro che
effettuano assunzioni di lavoratori con i quali sia cessato, a qualsiasi titolo,
(dimissioni/licenziamento) un precedente rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel periodo di riferimento del Progetto.
Art. 9 Preselezione dei candidati
Per la selezione di un lavoratore la Famiglia/datore di lavoro può avvalersi del
servizio Match Famiglia della Provincia di Genova. Il Servizio Match Famiglia del
Centro per l’Impiego competente effettua la preselezione di una rosa di candidati
in possesso dei requisiti indicati dalla Famiglia/datore di lavoro che procede alla
scelta del lavoratore da assumere.
Art. 10 Adesione al Progetto
Per aderire al Progetto e usufruire dei benefici previsti, la Famiglia/datore di
lavoro deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il Modulo di
adesione e di richiesta di contributo economico per l’assunzione di lavoratori per
lo svolgimento di attività di assistenza famigliare e di contributo per la
professionalizzazione dei lavoratori (da ora Modulo di adesione e di richiesta
contributi (All.1) al Centro per l’Impiego di riferimento rispetto alla sede di lavoro,
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite consegna a
mano.
In particolare la Famiglia/datore di lavoro deve produrre il Modulo di adesione e
di richiesta contributi in bollo pari a € 14.62 (Allegato n. 1) corredata dalla
seguente documentazione:
1. fotocopia di documento valido d’identità dello stesso;
2. certificazione ISEE;
3. copia della comunicazione di assunzione all’INPS (modello COLD – ASS
o COLD-VAR)2
ovvero
copia della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” mediante
modello LD-EM2009 inoltrata all’Inps dalla Famiglia/Datore di lavoro che
abbia proceduto alla regolarizzazione di lavoratori cittadini italiani, comunitari
o cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di
validità ai sensi della Legge 102/2009 art. 1ter;
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in caso di assunzione con contratto di lavoro ripartito deve essere presentata una comunicazione per ogni lavoratore coobbligato
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ovvero
copia del modello di comunicazione obbligatoria dell’instaurazione del
rapporto di lavoro inoltrata all’Inps a seguito della stipula del contratto di
soggiorno nel caso di lavoratori extracomunitari comunque presenti sul
territorio nazionale non in possesso del titolo di soggiorno occupati
irregolarmente in attività di cura e assistenza famigliare.
Art. 11 Sottoscrizione del Patto di Servizio
Una volta ricevuto il Modulo di adesione e di richiesta contributi, il Centro per
l’Impiego verifica il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti
previsti dalle presenti Direttive e la completezza della documentazione prodotta.
A verifica effettuata, il Centro per l’Impiego convoca le parti e sottoscrive:
- il Patto di servizio (All. 2) con la Famiglia/datore di lavoro
- Il Modulo di adesione (All. 2 bis) con il lavoratore, previa tracciatura
nell’elenco anagrafico, che deve essere in possesso dell’attestato di
frequenza del corso di assistente famigliare o essere disponibile a
frequentare i corsi professionalizzanti a voucher per assistenti famigliari
previsti dal catalogo provinciale, della durata di 100 ore di teoria
Il Patto di servizio (All.2) e il Modulo di Adesione al progetto con il lavoratore (all.
2bis), sottoscritti tra Centro per l’Impiego e Famiglia/datore di lavoro nel primo
caso e il lavoratore nel secondo, sono “strumenti regolatori e contrattuali” che
codificano diritti e doveri delle parti firmatarie cui ne viene consegnata copia.
Art. 12 Divieto di cumulo
Il datore di lavoro non può ottenere più di un contributo per l’assunzione dello
stesso lavoratore nell’ambito di progetti europei, nazionali, regionali o locali.
Art. 13 Istruttoria della domanda
Ai fini dell’impegnativa della spesa, le domande di contributo vengono istruite
secondo l’ordine cronologico di arrivo e ne viene accertata l’ammissibilità sulla
base della disponibilità del fondo, previa verifica della completezza della
documentazione richiesta e il possesso dei requisiti da parte dei Soggetti
richiedenti.
La Provincia di Genova comunica alla Famiglia/datore di lavoro, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’istruttoria specificando
l’ammissione al contributo o l’eventuale diniego anche nel caso di esaurimento
dei fondi disponibili.
Non verranno ammesse le domande pervenute oltre i termini di scadenza del
Progetto o che non rispettino quanto indicato dalle presenti Direttive
Art. 14 Erogazione dei contributi
1. Il contributo economico concesso alla Famiglia/datore di lavoro a titolo di
rimborso degli oneri previdenziali sostenuti per l’assunzione di lavoratori viene
erogato, in un’unica tranche, al termine del rapporto di lavoro instaurato a tempo
determinato o al termine del periodo ammesso ai contributi.
Per la liquidazione la Famiglia/datore di lavoro deve produrre copia dei bollettini
INPS, attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, corredati da
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato n. 3) e Scheda anagrafica
famiglia (Allegato n. 4).
I contributi vengono erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili
assegnati alla Provincia di Genova.
2. Il contributo economico per la professionalizzazione del lavoratore, pari a euro
200,00, viene erogato alla Famiglia/datore di lavoro, in un’ unica tranche, al
termine del percorso formativo previsto dal catalogo dei moduli
professionalizzanti predisposto dalla Provincia di Genova e frequentato con buon
esito dal lavoratore assunto.
Per l’ammissibilità del contributo alla professionalizzazione, il lavoratore deve
essere assunto con contratto a tempo indeterminato per almeno 40 ore
settimanali
Per la liquidazione del suddetto contributo, la Famiglia/datore di lavoro deve
produrre copia dell’attestato di frequenza del percorso formativo rilasciato al
lavoratore dall’ Ente di formazione.
La documentazione di cui al presente articolo, punti 1 e 2, deve essere inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Provincia di Genova
Direzione Politiche Formative e del Lavoro
Servizio Servizi per l’Impiego
Ufficio Gestione
Via Cesarea 14
16121 Genova
Art. 15 Supporto per lo snellimento burocratico
Per sostenere le famiglie nell’espletamento delle procedure burocratiche
connesse alla contrattualizzazione del lavoratore, il progetto prevede
l’erogazione di un servizio di consulenza alle Famiglie/datori di lavoro per lo
snellimento delle pratiche burocratiche connesse alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro, predisposizione dei contratti di lavoro, delle buste paga e dei
bollettini di pagamento dei contributi INPS.
Il servizio è svolto con Soggetti convenzionati con la Provincia di Genova
secondo tariffe che sono in parte a carico delle famiglie. La Provincia di Genova
concorre a sostenere la spesa con una quota massima pari a euro 50,00
omnicomprensivi.
Tale importo è erogato direttamente al Soggetto convenzionato con la Provincia
e individuato dalla Famiglia/datore di lavoro.
Art. 16 Riduzione del contributo
Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro, l’importo da corrispondere alla
Famiglia/datore di lavoro viene riparametrato dalla Provincia.
La Famiglia/datore di lavoro è obbligato a comunicare tempestivamente alla
Provincia tutte le variazioni contrattuali dal momento della richiesta di contributo.
Le risorse residue possono essere rese disponibili per l’erogazione di ulteriori
contributi.
In caso di aumento dell’orario contrattuale, non è consentito richiedere il
ricalcolo del contributo già assegnato.
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Art. 17 Revoca del contributo
I contributi di cui alle presenti Direttive sono revocati dall'Amministrazione
concedente qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati
assegnati.
Art. 18 Misure di finanziamento
I contributi di cui alle presenti Direttive afferiscono alle seguenti misure di
finanziamento:
ƒ Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità art. 19
comma 3 D.L 223/2006 convertito da L. 248/2006; articolo 1 comma 1261
L. 296/2006.
I voucher formativi per l’accesso al percorso per Assistente Famigliare inserito
all’interno del Catalogo provinciale dei moduli professionalizzanti sono finanziati
tramite le seguenti risorse:
ƒ FSE 2007 – 2013 PO Regione Liguria Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione Asse 1, Asse 2, Asse 3
ƒ Legge 53/2000
ƒ Legge 236/1993
ƒ PARI 2007 - Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche,
per l’ Orientamento e la Formazione.
Art. 19 Informativa sulla privacy
1. Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno
trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione al Progetto
SI _CURA.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con
modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo alla Provincia di
Genova, Direzione Politiche Formative e del Lavoro, Servizio Promozione
dell’Occupazione, Via Cesarea, 14 – IV piano, 16121 Genova.
Art. 20 Modulistica
Tutta la documentazione richiamata nelle presenti Direttive è scaricabile dal sito
della Provincia di Genova: www.provincia.genova.it/lavoro - apposita sezione.
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