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Come e' noto, le Associazioni A.R.I. Ragione del Restauro, CNA e Confartigianato, si sono costituite in un unico RICORSO CONTRO L’ELENCO PARZIALE DI QUALIFICA, pubblicato il 21 luglio 2016 sulla rete intranet del Mibact, con decreto direttoriale 77/2016. L’azione legale promossa contro l’elenco parziale di qualifica è mirata a far sospendere l’elenco, dimostrandone la sua lesività immediata e a valutarne la legittimità, appellandosi alla fondatezza effettiva della questione e ponendosi il quesito se la costituzione di un “elenco parziale” sia legittima e se le decisioni assunte nel contesto del procedimento (partendo da una categoria di soggetti piuttosto che in ordine alfabetico o di arrivo delle domande), siano state corrette e conformi anche solo ai principi di buon andamento e trasparenza amministrativa. Nel Comunicato congiunto del 10 ottobre 2016, le associazioni ricorrenti rigettano con forza l’elenco parziale che definiscono illegittimamente pubblicato dal Mibact e concordano una serie di azioni congiunte sul piano legale e culturale da attuare e rendere pubbliche, cosi' come puntualmente è avvenuto durante il recente Salone del Restauro di Firenze. Ciò che incuriosisce, specificatamente al comunicato sottoscritto dai presidenti delle associazioni coinvolte, è il riferimento finale indirizzato alle Istituzioni preposte alla tutela ed alla salvaguardia del Patrimonio storico artistico della Nazione, nel merito delle professionalità che da sempre legittimamente ne fanno parte, per un effettivo ed univoco riconoscimento della figura professionale del Restauratore di Beni Culturali. Bisogna a questo punto ricordare che l'unica categoria, nell'ambito della variopinta realtà professionale che si fregia del titolo di Restauratore di Beni Culturali, che da sempre legittimamente ne fa parte è esclusivamente quella dei restauratori formatisi presso le Scuole di Alta Formazione del Restauro del Ministero: ISCR, OPD e ICRCPAL. Unica e sola, dall'apertura dei primi corsi di formazione nel 1942, fino al DM del 2011 che istituisce i nuovi corsi di laurea MIUR, dato che l’iter attuativo della norma transitoria stabilita nell'art.182 del Codice del 2004 non e' ancora giunto conclusione. Ma volendo entrare nel merito proprio dell'elenco discriminato, dal verbale n.17 del 30 giungo 2017 richiesto dalla ORA alla Commissione per la Qualifica, si legge che “La commissione tiene a precisare che ha aderito alla richiesta formulata dall'ufficio legislativo in quanto, ai sensi di quanto previsto dal bando della procedura di valutazione in atto, i diplomati delle Scuole di Alta Formazione del Ministero ISCR, OPD ICRCPAL, sono da ritenersi idonei ai fini della presente valutazione gia' per i solo fatto di possedere il diploma stesso.” e poi ancora: “Pertanto tutti i candidati presenti nell'elenco allegato al presente verbale, e del quale fa parte integrante, va riconosciuta l’idoneità ai fini della presente procedura di valutazione, in quanto detti candidati risultano in possesso del diploma conseguito presso una delle Scuole di Alta Formazione del ministero: ISCR, OPD, ICRCPAL.” Precedentemente, nelle FAQ n 15, 17 e 18 del CONCORSO RIPAM MiBACT PER L’ASSUNZIONE DI 500 FUNZIONARI A TEMPO INDETERMINATO, sul sito RIPAMFORMEZ si legge: Via Bonifazio Lupi, 31 - 50129 Firenze Tel. 055-4684664 P.IVA 06532240485 C.F. 94246030483 15. Ho presentato domanda per il riconoscimento della qualifica di restauratore, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Posso partecipare al concorso pubblico per funzionari restauratori? Sì, nella logica del massimo favor partecipationis. La Commissione, d'intesa con l'Amministrazione, procederà poi alla verifica del possesso del requisito, ammettendo i candidati con riserva alle fasi selettive, sulla base delle dichiarazioni on-line, che non prevedono, in un primo momento, l'inoltro di documentazione aggiuntiva. Si segnala, peraltro, che la partecipazione e il superamento delle prove costituisce condicio sine qua non per poter giustificare l'interesse all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando. 17. Sono in possesso di un diploma di una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario). Tale diploma, conseguito prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 2 marzo 2011, è condizione sufficiente per il riconoscimento della qualifica di restauratore, ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni. Pertanto ho presentato domanda per il concorso relativamente al profilo di funzionario restauratore. Sotto quale voce devo indicare tale diploma, ai fini della valutazione dei titoli di studio, prevista dall’articolo 9 del bando? Il diploma, in quanto titolo di accesso, può essere indicato nella prima voce disponibile on-line per la valutazione dei titoli, sempre che il punteggio sia superiore a 100 su 110 o equivalente. 18. Il possesso del diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio del Mibact, conseguito precedentemente al decreto interministeriale 2 marzo 2011 permette la partecipazione al concorso per il profilo di funzionario restauratore anche senza il possesso della laurea? Sì, perché il possesso di tale diploma è condizione sufficiente per il riconoscimento della qualifica di restauratore, ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni. La FAQ n.15 già spiega che la Commissione, d'intesa con l'Amministrazione, procederà poi alla verifica del possesso del requisito (secondo l'art. 182 del Codice - ndr), ammettendo i candidati con riserva alle fasi selettive, così come successivamente ripreso in un nuovo comunicato del 27 Ottobre 2016 da Ripam-Mibact, destinato ai candidati al profilo “restauratori”, riportante informazioni relative all'approvazione dell'elenco definitivo: Relativamente alla pubblicazione dell’elenco provvisorio degli idonei per il profilo restauratori lo scorso 26 luglio 2016, si fa presente che la Commissione Interministeriale Ripam provvederà ad approvare l’elenco definitivo appena perverranno, da parte del MiBACT, gli esiti delle verifiche e valutazioni in merito al conseguimento dell’abilitazione dei candidati che hanno partecipato alla relativa procedura prevista dall’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni. Via Bonifazio Lupi, 31 - 50129 Firenze Tel. 055-4684664 P.IVA 06532240485 C.F. 94246030483 Appare evidente che la lesività immediata ai fini del Concorso Ripam-Mibact 500 funzionari lamentata nel ricorso, risulta infondata e la circostanza del possesso del titolo rilasciato dalle Scuole di Alta Formazione del Ministero come requisito indiscusso di qualifica, fosse chiaro sin dall'inizio, non solo ai fini del concorso per 500 funzionari Ripam-Mibact, ma persino dalle linee guida attuative del Codice del 2004. Tornando dunque al ricorso, ad oggi non c'è né ordinanza di sospensione, né sentenza, pertanto l'elenco è pienamente valido e dispiega i suoi effetti. In altri termini, il giudice non ha riscontrato in sede cautelare una lesività immediata nei confronti di coloro che non sono stati inseriti nell'elenco ed infatti il decreto presidenziale di sospensione è decaduto. La sentenza, che sarà emessa a seguito dell'udienza di merito per la valutazione degli elementi di lesività o meno conseguenti alla pubblicazione dell'elenco parziale, che si terra' il 14 febbraio p.v., deciderà se la pubblicazione parziale dell'elenco ha violato la normativa di riferimento ovvero se tale pubblicazione era legittima. Via Bonifazio Lupi, 31 - 50129 Firenze Tel. 055-4684664 P.IVA 06532240485 C.F. 94246030483