Oscar Signor/Decisione N° 9 Comm. Sport. - Gara 2

Transcript

Oscar Signor/Decisione N° 9 Comm. Sport. - Gara 2
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
UDIENZA:16/05/2007
R.G.: 07/07 Signor Oscar
SENTENZA: 27/07
Il Tribunale, così composto:
Dott. Renato Teresi:
Dr. Claudio Zucchelli
Ing. Giovanni Castagna
Avv. Sergio Lio
Presidente
Componente
Componente (rel.)
Componente
con l’assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,
ha pronunciato la seguente Sentenza sull’appello iscritto al n° 07/07 di Registro
Generale, proposto da Oscar Signor avverso la Dec. n. 9 dei CC.SS. nella gara 2^
Prova Nord-est Cup 2007 svoltasi in Jesolo in data 15/04/2007.
Con la presenza:
per la parte, dell’appellante, Signor Oscar e dell’avv. Daniele Raccanello;
per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci;
CONCLUSIONI:
per la parte: accoglimento dell’appello;
per la Procura Federale: rigetto dell’appello.
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
UDIENZA:16/05/2007
R.G.: 07/07 SIGNOR Oscar
SENTENZA: 27/07
Composto dai Signori:
Renato TERESI
Presidente
Claudio ZUCCHELLI
Componente
Giovanni CASTAGNA
Componente (rel.)
Sergio LIO
Componente,
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Commissari Sportivi della gara kart 60 cc. Baby Kart 2^ Prova Nord-Est
Cup 2007 disputatesi in Jesolo in data 15.04.2007 escludevano dalla classifica il
concorrente Signor Oscar, conduttore Signor Akeem, n° gara 4, essendo stato
riscontrato dai Commissari Tecnici nel corso delle verifiche tecniche post gara
asportazione di materiale dallo zoccolo della candela.
Il Signor presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi
avverso l’adottato provvedimento.
Veniva disposta l’istruzione del procedimento mediante accertamento
tecnico e mediante l’audizione dell’appellante.
Indi si passava alla
discussione ed alla definizione del giudizio del
gravame.
Deduce il ricorrente:
- che la candela utilizzata è di marca libera e ad un solo elettrodo;
- che la radice ha una lunghezza di mm. 18.5 ed il passo M 14 x 1.25;
- che nella testata entra solo l’elettrodo;
- che tutte le prescrizioni imposte dal regolamento sono state rispettate.
DIRITTO
L’ appello non merita accoglimento.
In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regolamenta la
classe 60 cc. Baby Kart
è descritta sull’ art. 9 della Norma Supplementare
Karting n°5 integrata per quanto non previsto dal presente regolamento dalle
norme CSAI, cui la FIK è referente, dal Regolamento Internazionale Karting e
quindi dai regolamenti IA.
All’ art. 9.1 è previsto che la candela è di marca libera del tipo tradizionale
ad un solo elettrodo con il solo vincolo che la parte filettata deve essere di 18.5
mm. con il passo M14x1.25 ed è la sola parte della candela che può fuoriuscire
nella camera di scoppio.
Con riferimento alle censure dell’appellante il Tribunale ha proceduto ad
un accertamento tecnico ricontrollando la candela.
E’ stato accertato che la stessa è di marca Denso tipo IW27 con elettrodi
in iridio.
Detta candela è prodotta dalla stessa Denso con radice 20.5 mm. e 12.5
mm. , ne discende che se un concorrente intende utilizzare questo tipo di
candela su un motore per kart nel rispetto del disposto o acquista una
candela radice 20.5 che non può essere ridotta sino al 18.5 nel rispetto delle
norme, o acquista una candela radi ce 12.5, e prolunga con lavorazioni la
filettatura sino a raggiungere la quota di 18.5 mm. come mposto.
La disposizione dell’art. 9.1 della Norma Supplementare Karting n° 5
è tassativa ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al
fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in
concreto.
Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate a cui è giunto sulla base
della documentazione prodotta e delle risultanze delle testimonianze ascoltate e
dagli elaborati consultati e dai riscontri tecnici effettuati, questo Tribunale
conclude che non vi sono elementi per la riforma della decisione n° 9 dei
Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Signor
Oscar avverso la decisione già citata.
Dà mandato alla
CSAI di disporre gli opportuni conseguenti
provvedimenti in sede di omologazione.
Ordina l’incameramento del deposito cauzionale.
Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 16.05.2007.
Il Presidente TNA
(dr. Renato TERESI)
Depositata in Segreteria il: 12/06/2007
Il Segretario TNA
(dr. Salvatore Zedde)