Oscar Signor/Decisione N° 9 Comm. Sport. - Gara 2
Transcript
Oscar Signor/Decisione N° 9 Comm. Sport. - Gara 2
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO UDIENZA:16/05/2007 R.G.: 07/07 Signor Oscar SENTENZA: 27/07 Il Tribunale, così composto: Dott. Renato Teresi: Dr. Claudio Zucchelli Ing. Giovanni Castagna Avv. Sergio Lio Presidente Componente Componente (rel.) Componente con l’assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde, ha pronunciato la seguente Sentenza sull’appello iscritto al n° 07/07 di Registro Generale, proposto da Oscar Signor avverso la Dec. n. 9 dei CC.SS. nella gara 2^ Prova Nord-est Cup 2007 svoltasi in Jesolo in data 15/04/2007. Con la presenza: per la parte, dell’appellante, Signor Oscar e dell’avv. Daniele Raccanello; per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci; CONCLUSIONI: per la parte: accoglimento dell’appello; per la Procura Federale: rigetto dell’appello. TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO UDIENZA:16/05/2007 R.G.: 07/07 SIGNOR Oscar SENTENZA: 27/07 Composto dai Signori: Renato TERESI Presidente Claudio ZUCCHELLI Componente Giovanni CASTAGNA Componente (rel.) Sergio LIO Componente, Ha pronunciato la seguente DECISIONE MOTIVI DELLA DECISIONE I Commissari Sportivi della gara kart 60 cc. Baby Kart 2^ Prova Nord-Est Cup 2007 disputatesi in Jesolo in data 15.04.2007 escludevano dalla classifica il concorrente Signor Oscar, conduttore Signor Akeem, n° gara 4, essendo stato riscontrato dai Commissari Tecnici nel corso delle verifiche tecniche post gara asportazione di materiale dallo zoccolo della candela. Il Signor presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi avverso l’adottato provvedimento. Veniva disposta l’istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico e mediante l’audizione dell’appellante. Indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame. Deduce il ricorrente: - che la candela utilizzata è di marca libera e ad un solo elettrodo; - che la radice ha una lunghezza di mm. 18.5 ed il passo M 14 x 1.25; - che nella testata entra solo l’elettrodo; - che tutte le prescrizioni imposte dal regolamento sono state rispettate. DIRITTO L’ appello non merita accoglimento. In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regolamenta la classe 60 cc. Baby Kart è descritta sull’ art. 9 della Norma Supplementare Karting n°5 integrata per quanto non previsto dal presente regolamento dalle norme CSAI, cui la FIK è referente, dal Regolamento Internazionale Karting e quindi dai regolamenti IA. All’ art. 9.1 è previsto che la candela è di marca libera del tipo tradizionale ad un solo elettrodo con il solo vincolo che la parte filettata deve essere di 18.5 mm. con il passo M14x1.25 ed è la sola parte della candela che può fuoriuscire nella camera di scoppio. Con riferimento alle censure dell’appellante il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando la candela. E’ stato accertato che la stessa è di marca Denso tipo IW27 con elettrodi in iridio. Detta candela è prodotta dalla stessa Denso con radice 20.5 mm. e 12.5 mm. , ne discende che se un concorrente intende utilizzare questo tipo di candela su un motore per kart nel rispetto del disposto o acquista una candela radice 20.5 che non può essere ridotta sino al 18.5 nel rispetto delle norme, o acquista una candela radi ce 12.5, e prolunga con lavorazioni la filettatura sino a raggiungere la quota di 18.5 mm. come mposto. La disposizione dell’art. 9.1 della Norma Supplementare Karting n° 5 è tassativa ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in concreto. Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate a cui è giunto sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze delle testimonianze ascoltate e dagli elaborati consultati e dai riscontri tecnici effettuati, questo Tribunale conclude che non vi sono elementi per la riforma della decisione n° 9 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso. P.Q.M. Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Signor Oscar avverso la decisione già citata. Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenti provvedimenti in sede di omologazione. Ordina l’incameramento del deposito cauzionale. Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 16.05.2007. Il Presidente TNA (dr. Renato TERESI) Depositata in Segreteria il: 12/06/2007 Il Segretario TNA (dr. Salvatore Zedde)