camera di commercio di grosseto
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UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI Settembre 2010 Presso la Camera di Commercio di Grosseto vengono vidimati i libri ed i registri di imprese o soggetti (professionisti, associazioni, ecc.) aventi sede legale o secondaria nella provincia di Grosseto. E' possibile inoltre effettuare la vidimazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti ed il registro di contabilità dei lavori pubblici anche per le imprese con sede fuori provincia ma unità locale ubicata in provincia di Grosseto. I libri ed i registri possono essere vidimati anche presso i notai. LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI. Dal 25 ottobre 2001 (legge n.383 del 24.10.2001) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di molte scritture contabili, ma è rimasto l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine. Per effetto delle nuove disposizioni, restano fermi tre principi: 1. i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente; 2. ove sia obbligatoria la vidimazione e la bollatura, i libri contabili, oltre ad essere numerati progressivamente, dovranno essere bollati su ogni foglio dal Registro Imprese o da un Notaio, con dichiarazione nell’ultima pagina del numero di fogli che lo compongono. 3. il libro giornale ed il libro inventari non sono più soggetti a bollatura o vidimazione. Devono solo essere numerati progressivamente. Resta invariata la disciplina dell’art. 2421 del c.c., per cui continuano ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli artt. 2421 e 2478 c.c., oltre a quelli che siano soggetti a bollatura per disposizione di leggi speciali. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER S.P.A. E SOC. COOPERATIVE: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) libri previsti dall’art. 2214 c.c. libro dei soci libro delle obbligazioni libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo ( se nominato) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti Libro degli strumenti finanziari LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER S.R.L. : 1) 2) 3) 4) libri previsti dall’art. 2214 c.c. libro delle decisioni dei soci libro delle decisioni degli amministratori libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore (art.2477) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI COLLETTIVA FIDI: 1) 2) 3) 4) 5) PER CONSORZI DI GARANZIA libri previsti dal cod. civ. libro dei consorziati libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale LIBRI I.V.A. : Il nuovo art. 39 del D.P.R. 633/72 prevede l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri tenuti agli effetti dell’IVA. In particolare, per i seguenti registri: registro fatture registro corrispettivi registro acquisti 1) è soppresso l’obbligo di bollatura 2) permane l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine 3) permane l’esenzione dell’imposta di bollo FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI: Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 6 lett. b), la vidimazione è obbligatoria, esente da pagamento di bollo, tasse di concessione governativa e diritti. La competenza è degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Camere di Commercio o degli uffici regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI: Ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, modificativo dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, la vidimazione è obbligatoria, esente da pagamento di bollo e tasse di concessione governativa, ma soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 25,00 (voce 6, tabella allegata alla lett. A del D.M. 29.08.2007). La competenza, in forma esclusiva, è delle Camere di Commercio. REGISTRI DI CONTABILITA’ LAVORI: Ai sensi del D.P.R. 21.12.1999, n.554 regolamento di attuazione della legge 11.02.1994, n.109 in materia di lavori pubblici, sono soggetti a bollatura i documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni di appalto.. Essi sono tenuti a norma dell’art. 2219 del c.c. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati dal responsabile del procedimento in ogni pagina e nel frontespizio. Nel frontespizio devono inoltre essere indicati in modo completo i dati identificativi dell’appaltante e dell’appaltatore. La bollatura facoltativa del libri contabili e quella obbligatoria prevista da leggi speciali, sono di competenza dell’Ufficio Registro Imprese e dei Notai. La richiesta di bollatura al R.I. va effettuata come segue: presentazione del mod. L2, nel quale dovranno essere indicati i dati completi dell’impresa, compreso il numero R.e.a., sottoscritto dal legale rappresentante o titolare o dalla persona dello Studio che presenta la richiesta. presentazione dei libri con pagine numerate progressivamente; qualora si tratti di libri a fogli mobili, devono essere riportati i dati della società nell’intestazione di ogni pagina numerata (denominazione, codice fiscale e tipo di libro) e il retro della pagina, se non numerato, deve essere sbarrato per annullamento. presentazione dell’attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 25,00 (per ogni libro) sul c.c.p. n. 11165586 intestato alla C.C.I.A.A. di Grosseto. presentazione della prova del pagamento della Tassa di Concessione Governativa ( o attestazione di versamento sul c/c postale 6007 o apposite marche o mod. F24 per tassa forfetaria annuale delle soc. di capitali), quando dovuta. apposizione sul libro delle apposite marche da bollo, quando dovute, nella misura di una marca da € 14,62 ogni 100 pagine o frazione inferiore. TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: SOCIETA’ DI CAPITALI (S.P.A., S.A.P.A., S.R.L., S.CONS.R.L., AZIENDE SPECIALI, CONSORZI TRA ENTI TERRITORIALI): E' una tassa annuale, in misura fissa forfetaria di € 309,87, elevata ad € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera alla data del 1° Gennaio l’importo di € 516.456,90, indipendentemente dal numero di libri e registri tenuti. L’obbligo è correlato non sola alla bollatura dei registri ma anche alla numerazione delle pagine degli stessi. Le società di nuova costituzione versano sul c/c n. 6007. Per gli anni successivi versano entro il termine di versamento dell’IVA relativa all’anno precedente (16 Marzo) con modello di delega F24, su cod. tributo 7085. Per le richieste di bollatura precedenti al 16/03 di ogni anno si dovrà esibire l’attestazione dell’anno precedente. Per quelle successive al 16/03, quella dell’anno in corso. SOCIETA’ COOPERATIVE E DI MUTUA ASSICURAZIONE: - sono esentate per il libro giornale ed il libro inventari - sono obbligate per gli altri libri sociali - l’importo è pari ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazione inferiore - le edilizie pagano in misura ridotta ad ¼, cioè € 16,75 - le sociali-onlus sono esenti sempre TUTTE LE ALTRE IMPRESE (IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SOCIETA’ DI PERSONE,CONSORZI): Sono esentate dall’obbligo di versare le concessioni governative in quanto è venuto meno l’obbligo di bollatura. Tuttavia, in caso di richiesta facoltativa di bollatura, dovranno assolvere anche il pagamento della T.C.G. nella misura di € 67,00 ogni 500 pagine o frazione inferiore. IMPOSTA DI BOLLO Per tutti i libri soggetti a numerazione e bollatura obbligatoria l’imposta di bollo è di € 14,62 ogni 100 pagine o frazione inferiore. Per il libro giornale ed inventari tenuti da società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi e imprenditori individuali, soggetti solo a “numerazione” delle pagine, l’imposta di bollo è di € 29,24 ogni 100 pagine o frazione inferiore. Qualora, però, tali soggetti vogliano comunque vidimare tali libri, sono soggetti alle disposizioni generali, cioè applicano il bollo da 14,62 € e pagano le T.C.G. Sono sempre esenti da bollo le cooperative edilizie e le cooperative sociali Onlus. DIRITTI DI SEGRETERIA Per ogni libro o registro di cui si richiede la bollatura all’Ufficio Registro Imprese, indipendentemente dal numero di pagine che lo compongono, è dovuto un diritto di segreteria di € 25,00 da versare con apposito bollettino sul c/c 11165586, intestato alla C.C.I.A.A. di Grosseto. Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria i formulari dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 193, comma 6, lett. b). ART.10 COMMA 7 L. 99/2009. VIDIMAZIONE DEL REGISTRO ART. 38 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, ove ha sede la procedura fallimentare, provvedono alla vidimazione del registro di cui all’ art. 38 della legge fallimentare. In proposito il Ministero ritiene sufficiente l’applicazione di un timbro con data e l’indicazione del numero di pagine del registro, (diritto di segreteria 10 €), Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.