Auto in uso promiscuo: definito il fringe benefit 2007
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Auto in uso promiscuo: definito il fringe benefit 2007
CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Auto in uso promiscuo: definito il fringe benefit 2007 Gabriele Bonati Consulente aziendale L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i costi chilo metrici elaborati dall’Aci per l’individuazione del fringe benefit 2007 derivante dall’utilizzo promi scuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, tenendo conto dell’adeguamento fissato dal Dl n. 262/2006 (legge n. 286/2006) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul supple mento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, le tabelle, elaborate dall’Aci, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell’in dividuazione del reddito in natura convenzionale (art. 51, comma 4, Dpr n. 917/1986) dei vincoli aziendali concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) in uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato). Il valore an nuale del fringe benefit da assoggettare a tassazio ne e (per effetto dell’armonizzazione disposta dal Dlgs n. 314/1997) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi Inail, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall’Aci e riportato nella tabella in esame (ultima colonna). Detti importi avranno valore per tutto l’anno 2007. Per i nuovi veicoli che verranno eventual mente messi in commercio nel 2007, e conse guentemente non compresi nella tabella sopra ri chiamata, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella Aci, quello che per tutte le sue caratteristi che risulti più simile. N. 1 - 1 gennaio 2007 70 La determinazione del reddito imponibile A norma dell’art. 51, comma 4, del Dpr n. 917/ 1986 (come modificato dall’art. 2, comma 71, let tera a), del Dl n. 262/2006 legge n. 286/2006), gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’in dividuazione del reddito imponibile (sia ai fini fisca li sia ai fini contributivi), il 50% dell’importo corri spondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 no vembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e della finanza che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute (o addebitate) al dipen dente. Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessan tacinquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del veicolo. Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso quindi l’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’impo sta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da im poste, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e l’azienda). Se l’azienda fornisce gratuitamente anche il «box» (o posto macchina), il valore di quest’ultimo andrà valutato separatamente e concorrerà a formare reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per il suo valore normale (art. 9 Tuir). Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando, anche in questo caso, il criterio generale del «valore normale». Tfr Si ricorda che la Cassazione (sentenza n. 16129 del 15.11.2002) ha precisato che il controvalore in denaro dell’autovettura concessa contrattual mente dal datore di lavoro al lavoratore deve essere computato nella base di calcolo del tratta mento di fine rapporto. Previdenza complementare Il fringe benefit in questione, che concorre alla formazione della base di calcolo del Tfr, sarà utile anche per determinare la base di calcolo, quando questa coincide con quella del Tfr, per i contributi da versare al fondo di previdenza integrativa di eventuale iscrizione del lavoratore interessato. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Auto in uso promiscuo anno 2006: fringe benefit Si segnala che il testo della legge finanziaria 2007 (conosciuto al momento di andare in stampa) sposta al 1° gennaio 2007 la decorrenza dell’adeguamento (costo chilometrico Aci per 7.500 chilometri anziché per 4.500 - art. 2, comma 71, Dl n. 262/2006 - legge n. 286/2006) del fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Il nuovo valore (che rappresenta un aumento del 66,66%) non sarà più retroattivo; conseguentemente non si rendono più necessarie nel 2006 le operazioni di conguaglio (sia fiscale sia contributivo). Esempio 1 - Confronto con anno precedente Autovettura Mercedes C 240 V6 170 CV elegance (fuori produzione) Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,790724 x 50% = € 5.930,43 (più € 2.370,07 rispetto allo scorso anno, vale a dire più 66,57%): 1. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e non gli viene effettuata alcuna trattenuta: - Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 5.930,43 (€ 494,20 mensili); 2. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 100 (comprensiva di Iva 20%): - Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 4.730,43 (5.930,43 – 1.200,00); il reddito mensile sarà € 394,20; 3. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso Iva) risulta pari al fringe benefit: - Non ci sarà reddito imponibile; 4. Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 28 febbraio 2007 e il datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 400,00 (compresa di Iva 20%): - Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a € 158,62 (5.930,43/365 x 59 – 800,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti altri fringe benefit i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche il valore convenzionale dell’auto (€ 158,62). Esempio 2 N. 1 - 1 gennaio 2007 Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina mod. 2006 (in produzione) Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,622868 x 50% = € 4.671,51 1. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: - Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 4.671,51 (€ 389,29 mensili); 2. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 289,29 (comprensiva di Iva 20%): - Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.471,51 (4.671,51 – 1.200,00); il reddito mensile sarà € 289,29; 3. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso Iva) risulta pari al fringe benefit: - Non ci sarà reddito imponibile; 4. Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 28 febbraio 2007 e il datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 250,00 (compresa di Iva 20%): - Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a € 255,12 (4.671,51/365 x 59 – 500,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti altri fringe benefit i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche il valore convenzionale dell’auto (€ 255,12). 71