AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO
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AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO
AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OLI MINERALI E IN MATERIA DI RIEMPIMENTO, TRAVASO, DEPOSITO E DI ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) La Provincia inoltre, per la L.R. 9/2006, art. 21, ha le seguenti funzioni e compiti: “… 3. Sono attribuiti, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, i seguenti compiti e funzioni:f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a: 1) gruppi elettrogeni; 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt; 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale; 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili; …” Descrizione del procedimento e delle funzioni dell’Osservatorio: Nel caso di istanza presentata direttamente alla Provincia, il procedimento ha durata 90 giorni e viene avviato dietro presentazione di Istanza di autorizzazione; dopo aver verificato la procedibilità e la ammissibilità della domanda, la Provincia: − ove rilevi irregolarità sostanziali nella domanda, interrompe i termini del procedimento entro 15 giorni dalla sua presentazione, comunicando all'interessato le cause di irregolarità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta; − ove invece non si rilevino irregolarità sostanziali nella domanda, trasmette agli interessati la Comunicazione di Avvio del Procedimento; qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata, la Provincia può sospendere il procedimento, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni e richiedere all'interessato la documentazione necessaria per regolarizzare e/o integrare l'istanza. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine assegnato senza valida motivazione, comporta la conclusione del procedimento con l'archiviazione della domanda. La Provincia, preso atto dei pareri favorevoli degli altri enti coinvolti, eventualmente espressi in Conferenza di Servizi, rilascia la propria determinazione di autorizzazione provvisoria alla realizzazione degli impianti. Terminati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo la provincia, su richiesta dell'interessato, autorizza l'esercizio provvisorio. Successivamente, la fase del collaudo consente di verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonché l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività è consentita soltanto in seguito al collaudo, che dovrà essere eseguito al termine dei lavori. Nel caso di istanza presentata tramite lo Sportello SUAP, la Provincia, dopo aver verifica la procedibilità e la ammissibilità della domanda, esprime il proprio parere di competenza, unitamente agli altri enti coinvolti, eventualmente in sede di Conferenza di Servizi. Terminati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo, la provincia, su richiesta dell'interessato inoltrata tramite SUAP, autorizza l'esercizio provvisorio. A seguito di richiesta di collaudo inoltrata al SUAP, si procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato, nonché alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni apposte in sede di autorizzazione, ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Destinatari: − Soggetti pubblici e privati Esclusioni: Soggetti coinvolti: − Provincia; − Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; − Comune; − altre amministrazioni o enti competenti per territorio eventualmente interessati a vario titolo nel procedimento. Note/Informazioni Sono soggetti ad autorizzazione provinciale: − Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali Stabilimenti di lavorazione di oli minerali; Depositi ad uso commerciale con capacità di stoccaggio superiore a mc 10; Depositi ad uso privato o industriale con capacità di stoccaggio superiore a mc 25; − Impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL Impianti di riempimento, travaso e deposito di capacità superiore ai 100 mc in serbatoi fissi (ex art. 4 del D.Lgs. n. 22 febbraio 2006, n. 128); Deposito di GPL ad uso commerciale di qualunque capacità; Deposito di GPL annesso al servizio di reti canalizzate con capacità superiore a 26 mc; Deposito di GPL per usi privati, industriali ed agricoli (non commerciale) con capacità superiore a 26 mc; Depositi GPL in bombole superiore ai 1000 kg. Riferimenti normativi, atti e documenti − L. n. 239 del 23.08.2004 − D.Lgs. n. 128 del 22.02.2006 − D.P.R. n. 420 del 18.04.1994 − L.R. n. 9 del 12.06.2006, art. 21 − Allegato E-12 alla DUAAP