Norme elezione Consulta dello Sport
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Norme elezione Consulta dello Sport
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO Art. 1 Oggetto 1. Il presente atto disciplina l’istituzione ed il funzionamento della “Consulta comunale della Sport”, in esecuzione delle norme, dei principi e dei criteri stabiliti dal “Regolamento per la disciplina dell'albo comunale delle associazioni e per la formazione e funzionamento delle Consulte comunali”, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 12.12.2007 e ss.mm.ii. Art. 2 Finalità e compiti della Consulta 1. La “Consulta comunale dello Sport”: a. svolge funzioni consultive e propositive nei confronti dell’Amministrazione comunale, in armonia con gli obiettivi prioritari di partecipazione e informazione di cui agli artt. 5, 12 e 15 dello Statuto comunale; b. costituisce per l’Amministrazione comunale uno strumento istituzionale di dialogo e confronto con le Associazioni e tra le Associazioni stesse iscritte nella sezione Sport dell’Albo comunale delle Associazioni, stimolando il coordinamento e l’attività dell’associazionismo presente sul territorio; c. promuove e realizza eventi e progetti nelle attività di competenza, sensibilizzando e stimolando la partecipazione dei cittadini, e dei giovani in particolare, nonché recependo le istanze provenienti dal mondo sportivo locale; d. concorre alla definizione dell’attività di programmazione dell’Amministrazione comunale nel settore dello Sport, facendo emergere le esigenze della collettività in tale ambito e promuovendo tutte le iniziative in grado di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura sul territorio. Art. 3 Composizione e organi 1. Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultano iscritte nella sezione Sport dell’Albo comunale n. 63 Associazioni. 2. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sopra citato, i componenti della “Consulta comunale della Sport” sono stabiliti nel numero complessivo di otto, n. 1 di diritto, n. 6 eletti e n. 1 nominato, come di seguito specificati: a. componenti di diritto: n. 1 rappresentante indicato dall’associazione che ha il maggior numero di soci residenti nel Comune; b. componenti eletti: -1- n. 6 rappresentanti eletti a suffragio diretto, con voto libero e segreto, tra quelli indicati dalle Associazioni iscritte nella sezione Sport dell’Albo comunale delle Associazioni e devono essere scelti tra i rappresentanti stessi, salvo che abbiano rinunziato alla candidatura; c. componenti nominati: n. 1 rappresentante nominato dal Sindaco. 3. Sono organi della Consulta il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento. Il Presidente rappresenta la Consulta, adotta i provvedimenti necessari al suo corretto funzionamento e ne assicura il collegamento con l’Amministrazione. 4. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Funzionario del Servizio Sociale Scuola Tempo libero del Comune di Oderzo o ad un suo delegato. 5. La partecipazione alla Consulta è personale, volontaria e gratuita. Non è ammessa possibilità di delega. Art. 4 Elezione 1. L’elezione dei componenti a suffragio diretto viene indetta con provvedimento del Sindaco almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Il provvedimento stabilisce, oltre alla data, anche le modalità di presentazione delle candidature, gli orari di svolgimento delle elezioni, nonché collocazione e costituzione del seggio elettorale. 2. Le operazioni di voto devono assicurare l’identità dell’elettore, la segretezza del voto e svolgersi in un periodo elettorale diverso da quello delle elezioni politiche e/o amministrative. 3. L’elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti legali delle associazioni iscritte nella sezione Sport dell’Albo comunale delle associazioni. 4. Per le elezioni viene utilizzata un’unica scheda nella quale sono riportate tutte le candidature. Ogni elettore può esprimere un’unica preferenza. 5. Il seggio elettorale è allestito in strutture comunali, o nella disponibilità comunale, ed è costituito da un Presidente (Funzionario del Servizio Sociale Scuola Tempo libero Sport), un Segretario (nominato dal Funzionario del Servizio Sociale Scuola Tempo libero Sport) e da almeno 2 scrutatori. Presidente, Segretario e Scrutatori provvedono alla compilazione dei verbali elettorali, allo scrutinio dei voti e alla consegna, al termine delle operazioni di scrutinio, di tutto il materiale all’Ufficio Sport, individuato quale ufficio elettorale per l’elezione dei componenti della “Consulta comunale dello Sport”. 6. Per la validità del voto non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum. 7. Il Presidente del seggio provvede alla stesura di un verbale e alla formazione della graduatoria dei votati. 8. Entrano a fa parte della “Consulta comunale dello Sport” i n. 6 candidati più votati. 9. Il Sindaco, con proprio atto, stabilisce la prima composizione della Consulta comprendente tutti i componenti, quello di diritto, quelli eletti a suffragio diretto e quello nominato. Con atti successivi, provvede alle eventuali surroghe, a seguito di dimissioni e/o decadenza. Art. 5 Insediamento, durata e scioglimento 1. La “Consulta comunale della Cultura” è convocata e insediata dal componente più anziano (colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano d’età) -2- che la presiede fino all’elezione del Presidente e del Vice Presidente, che deve avvenire nella prima riunione successiva a quella di istituzione della Consulta, con votazione palese e a maggioranza. 2. I componenti restano in carica per tre anni e, comunque, sino alla nomina dei nuovi componenti. 3. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui oltre la metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla surroga, nonché nel caso venga accertata la sua continuata inattività o la sua impossibilità di funzionamento. 4. In caso di scioglimento, di cui al comma precedente, le nuove elezioni e le nuove nomine devono svolgersi entro i sei mesi successivi, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 4, punto 2. Art. 6 Casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 1. I componenti della “Consulta comunale dello Sport” non devono aver subito condanne penali né aver procedimenti penali in corso. 2. Non possono essere componenti della Consulta coloro che appartengono ad Enti, organismi e/o Associazioni che perseguono finalità contrastanti con quelle specificate all’art. 2 del presente Regolamento. 3. Non sono eleggibili i Consiglieri ed Assessori Comunali e chi ricopra, a qualsiasi livello, incarichi, comunque denominati, in movimenti politici o partitici. 4. La mancata partecipazione di un componente alla Consulta a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la sua decadenza dall’ufficio. 5. La Consulta stessa provvede, entro 30 giorni dalla designazione dei propri componenti, alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi. Art. 7 Funzionamento 1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, su richiesta dello stesso Presidente, della maggioranza dei componenti o del Sindaco il quale, come gli Assessori, possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni. 2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 3. La Consulta determina le modalità di svolgimento delle attività che ad essa competono. 4. La convocazione viene effettuata, con le modalità all’uopo stabilite, almeno dieci giorni prima della data della riunione e dovrà indicare la data, il luogo, l’orario e il giorno. In caso di motivi gravi o eccezionali, la convocazione può avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. 5. La validità della seduta è data dalla presenza minima, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno due dei componenti, con la condizione, per entrambe le convocazioni, che tra i presenti vi sia il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. 6. Le decisioni sono assunte con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -3- Art. 8 Norme transitori e finali 1. La prima indizione delle elezioni avviene entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente atto. 2. Per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'albo comunale delle associazioni e per la formazione e funzionamento delle Consulte comunali, approvato con delibera consiliare n. 52/2007 e ss.mm.ii. -4-