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Le novità del contenzioso davanti alla Corte dei Conti
e le ripercussioni sui rapporti con l’assicuratore
Anna Masutti
Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il Codice di Giustizia Contabile (Dlgs.
n. 174/2016) adottato ai sensi della c.d. legge Madia.
Lo scopo del Codice è di riordinare la disciplina processuale dei giudizi che si
svolgono dinanzi alla Corte dei Conti relativamente alle materie riguardanti,
tra gli altri, i giudizi di responsabilità amministrativa di pubblici dipendenti (o
incaricati di un pubblico servizio) per danno erariale, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
Gli obiettivi della riforma sono:

rafforzare le garanzie della difesa (al fine di assicurare una partecipazione piena dei presunti responsabili anche nella fase istruttoria e preprocessuale);

introdurre nel giudizio di responsabilità i principi del c.d. “giusto processo”;

prevedere termini certi per la prescrizione;

garantire la trasparenza e la tempestività nella procedura di archiviazione.
Nelle note che seguono saranno esaminate le novità che assumono rilievo nel
rapporto assicurativo tra pubbliche amministrazioni, pubblici dipendenti (o incaricati di un pubblico servizio) e compagnia assicuratrice della responsabilità
amministrativa/contabile; questo nell’eventualità in cui vengano avviate delle
procedure per responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti nei confronti dei soggetti assicurati.
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Poteri del Pubblico Ministero nelle indagini
La fase più rilevante del giudizio contabile si svolge davanti al Pubblico Ministero, soprattutto per ciò che concerne la raccolta delle prove.
Sino ad oggi i poteri istruttori del Pubblico Ministero non erano espressamente
individuati e, di conseguenza, erano pressoché illimitati, potendo egli acquisire tutti gli elementi di prova senza alcun dovere di motivazione nella gestione
della istruttoria e delle istanze difensive del presunto responsabile.
La mancanza di una limitazione di tali poteri ha comportato una compressione
delle garanzie di difesa per il presunto responsabile. Questi, pur avendo la possibilità di produrre documenti, note difensive e essere sentito personalmente
nella fase delle indagini, si è sempre trovato a dover contrastare con difficoltà
gli ampi poteri del Pubblico Ministero che, senza alcun obbligo di motivazione,
poteva non tener conto delle predette istanze difensive.
La riforma introduce dei limiti a tutela delle garanzie del presunto responsabile ed il Pubblico Ministero dovrà rendere conto, motivandole, delle decisioni
che assumerà a conclusione della fase istruttoria (archiviazione o citazione in
giudizio del responsabile). L’insufficiente motivazione determina la nullità delle attività svolte dal PM.
Di conseguenza, poiché il nuovo sistema offre la possibilità di una maggiore
tutela rispetto alla precedente disciplina, è essenziale che già dal momento
dell’avvio delle indagini il presunto responsabile/assicurato attivi tutti gli
strumenti che il Codice ora mette a sua disposizione; questo anche nell’interesse del suo assicuratore, interesse che il primo -nel meccanismo delle assicurazioni RC- è chiamato a tutelare.
Le prove
L’onere probatorio è a carico sia del PM quanto del responsabile chiamato a
difendersi davanti al Giudice contabile. Quest’ultimo tuttavia può richiedere
integrazioni, consulenze tecniche e informazioni alla PA.
Il presunto responsabile avrà dunque la possibilità e l’onere di attivarsi al fine
di fornire al Giudice il maggior numero di prove a suo favore.
Tuttavia, e come si è detto, le prove potranno anche essere acquisite d’ufficio
dal Giudice in modo del tutto analogo a quello previsto dal Codice di procedura civile.
2
La prescrizione
Un ulteriore passo avanti operato dal Codice è rappresentato dalla previsione
di termini certi per la prescrizione la cui conoscenza è di primario interesse
per l’assicuratore.
A questo proposito il Codice stabilisce che il termine di prescrizione è interrotto dai seguenti atti:

l’invito a dedurre inviato dal PM al responsabile

l’atto formale di costituzione in mora (ad es. della PA che si presume
danneggiata).
Il Codice pone però due limiti all’efficacia interruttiva di tali atti:

Il termine di prescrizione non potrà essere interrotto per più di una volta.

Dopo l’interruzione, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine
quinquennale di prescrizione, occorrerà aggiungere un periodo di massimo due anni. La durata massima del termine complessivo di prescrizione
non potrà comunque eccedere i sette anni dall’inizio della sua decorrenza.
In conclusione, occorre evidenziare l’importanza della previsione del nuovo
Codice riguardo alla determinazione certa dei termini e degli atti interruttivi
della prescrizione.
Anna Masutti
[email protected]
tel. 051 232495
LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
Roma Milano Bologna
www.lslex.com
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