CILE guida legale 26 ottobre 2009
Transcript
CILE guida legale 26 ottobre 2009
Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 1 CILE Guida legale per le imp rese italiane a cura dello Studio Legale Rozzi Marin (*) Vicenza, ottobre 2 00 9 Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 2 INDICE GENERALE 1. 2. Quadro generale della normativa sugli investimenti stranieri in Cile 1.1 I riferimenti normativi 1.2 La legge sugli investimenti stranieri (D.L. 600/74) 1.3 Definizioni 1.4 Il Comité de Inversiones Extranjeras 1.5 La procedura 1.6 del Banco Il Compendio de Normas de Cambios Internacionales Central 1.7 18.657) Fondi di Investimento di Capitale Straniero (L. N° 1.8 Le prerogative 1.9 I limiti Le diverse tipologie di società nel diritto cileno 2.1 Normativa societaria 2.2 Aspetti organizzativi e di gestione 2.3 Sociedad de responsabilidad limitada ( società a responsabilità limitata) 2.4 Sociedad anónima (società per azioni) 2.5 Scioglimento e liquidazione della società 2.6 Società unipersonale 2.7 Agenzia 2.8 Joint-venture 3. Agevolazioni e incentivi speciali per gli investimenti stranieri 4. Sistema di tassazione e normativa doganale 4.1 Sistema di tassazione 4.1.1 Imposte principali 4.1.2 Pagamenti 4.1.3 La tassazione sul reddito Il regime ordinario a) Rimessa degli utili b) Rimpatrio del capitale Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 3 4.2 4.1.4 Il calcolo dell’imponibile. L’IVA (D.L. 825 del 1976) 4.1.5 Imposta di bollo (D.L. 3.475 del 1980) 4.1.6 Imposta di successione (L. 16.271 del 1965) 4.1.7 Imposta sulle proprietà immobiliari (L. 17.235 del 1969) 4.1.8 Tassa speciale sulle vendite 4.1.9 La tassa comunale (D.L. 3.063 del 1979) Normativa doganale 4.2.1 L’imposta doganale unica 4.2.2 L’importazione di beni strumentali 4.2.3 Sovvenzioni per l’acquisto di beni strumentali 5. Legge bancaria – Accesso al credito 6. Proprietà industriale e know-how 7. Autonomia negoziale dei partner, problemi da affrontare per le imprese italiane 7.1 Informazione e assistenza 7.2 Quali strumenti per arrivare al mercato cileno oltre all'export/import? 7.3 Garanzie del credito Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 4 1. Quadro generale della normativa sugli investimenti stranieri in Cile 1.1 I riferimenti normativi Gli investimenti stranieri in Cile sono regolati principalmente dal Decreto Legge n. 600 del 13 Luglio 1974, conosciuto come Estatuto de la Inversión Extranjera (Statuto per gli Investimenti Stranieri), oggetto di successive modifiche (D.L. 1748 del 1977; L. 18.065 del 1981; L. 18.474 del 1985; L. 18.682 del 1989; L. 18.904 del 1990; L. 19.207 del 1993). Ulteriore fonte normativa in materia di investimenti stranieri è il Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central e particolarmente i capitoli XIV, e XXVI dello stesso. Deve, infine, farsi menzione della Legge n. 18.657 del 1987 che disciplina i cd. Fondos de Inversión de Capital Extranjero (Fondi di investimento di capitale straniero). 1.2 La legge sugli investimenti stranieri (D.L. 600/74) Il Decreto legge 600 del 1974, denominato Estatuto de la Inversión Extranjera (Statuto per gli investimenti stranieri), è una disciplina di carattere generale che trova spunto nel principio di non discriminazione tra investitori locali e stranieri, garantendo, in particolare, all’investitore straniero accesso al cd. Mercato Cambiario Formale (mercato dove avvengono tutte le operazioni cui partecipa il sistema bancario) per il rimpatrio dei capitali e degli utili, e fornendo speciali franchigie su tasse e imposte doganali. 1.3 Definizioni Ai sensi del Decreto Legge 600, gli investitori stranieri, siano essi persone fisiche, società di persone o di capitali, possono introdurre nel Paese capitali nell’ambito ed in forza di un accordo di investimento estero stipulato con lo Stato del Cile. Sono considerati investitori esteri le persone fisiche o giuridiche straniere ovvero cilene con residenza e domicilio all’estero. I capitali che possono costituire investimento estero ai fini previsti dal D.L. 600/74 sono: - la valuta straniera liberamente convertibile, introdotta tramite una entità operante nel Mercato Valutario Ufficiale; - i beni materiali, in qualunque forma o condizione d’uso, intesi come beni di capitale, macchinari o attrezzature; - la tecnologia capitalizzabile; - i prestiti legati a progetti internazionali di investimento; - le capitalizzazioni di crediti o debiti esteri. 1.4 Il Comité de Inversiones Extranjeras Il D.L. 600/74 prevede che l’unico organismo autorizzato ad accettare i capitali esteri in applicazione del decreto medesimo sia il Comité de Inversiones Extranjeras (acronimo: C.I.E. - Comitato per gli Investimenti Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 5 Esteri), competente a stabilire i termini e le condizioni dei contratti da stipularsi con gli investitori stranieri, contratti che rappresentano la caratteristica più rilevante del sistema creato con il D.L. 600/74. Il Comité è una istituzione con personalità giuridica di diritto pubblico, fortemente decentralizzata, con un proprio patrimonio, e con sede in Santiago del Cile. E’ vincolato alla Presidenza della Repubblica tramite il Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. E’ formato da membri di vari ministeri e dal Presidente della Banca Centrale del Cile. 1.5 La procedura Per beneficiare dei vantaggi previsti dal D.L. 600, l’investitore straniero deve richiedere al Comitato per gli Investimenti Esteri una speciale autorizzazione che consiste nella stipula di un contratto con lo Stato del Cile, in cui vengono specificati i diritti ed i doveri delle parti. Tale contratto autorizza l’introduzione di capitale dall’estero, senza entrare nel merito del progetto di investimento. L’investitore dovrà a tale fine presentare una domanda alla Vicepresidenza Esecutiva del Comitato per gli Investimenti Esteri il quale, a sua volta, riferirà in merito al Comitato. Essendo il C.I.E. una istituzione molto agile, l’intera procedura risulta essere piuttosto semplificata. Il contratto con l’investitore viene sottoscritto, per la parte pubblica, dal Presidente del Comitato ovvero dal Vicepresidente Esecutivo, a seconda dei casi, ed è redatto con atto notarile. L’ordinamento cileno non prevede forme tacite di autorizzazione. 1.6 Il Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central Il Capitolo XIV Il Capitolo XIV del Compendio (intitolato: investimenti, apporti di capitale o crediti provenienti dall’estero) offre un meccanismo di introduzione in Cile di capitali dall’estero alternativo rispetto a quello rappresentato dal D.L. 600/74. Presuppone, inoltre, che il denaro transiti dal Mercado Cambiario Formal nel quale viene registrato l’investimento. Le principali differenze rispetto al D.L. 600/74 sono le seguenti: a) non è prevista la stipula di un contratto di investimento, ma unicamente l’emissione di un Certificato di Investimento del Banco Central; b) gli investimenti, gli apporti di capitale o i crediti provenienti dall’estero possono essere effettuati solo in valuta estera; c) pur consentendo l’accesso al mercato cambiario formale per il rimpatrio dei capitali e degli utili, non sono previste le facoltà di cui al D.L. 600/74 relativamente al regime speciale di tassazione (tassazione invariabile) e quelle contenute nell’art. 11 bis del Decreto Legge medesimo. Il Capitolo XXVI Il Capitolo XXVI (intitolato: ADR - American Depositary Receipts) regola l’acquisizione di partecipazioni in società per azioni (S.A.) cilene e l’emissione di titoli (dai quali trae il proprio nome di ADR) per la trattazione in mercati borsistici esteri. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 6 1.7 Fondi di Investimento di Capitale Straniero (L. N° 18.657) Sono definiti dalla legge N°18.567 del 29 settembre 1987 come patrimoni formati con gli apporti eseguiti dalle persone fisiche o giuridiche fuori del territorio nazionale, al fine di investire in titoli di offerta pubblica, la cui amministrazione nel paese spetta ad una società per azioni cilena per conto ed a rischio dei conferenti. Tali apporti di capitale sono soggetti alle procedure previste dal D.L. 600, il quale, pur novellato nel 1993, non ha modificato il divieto di rimessa all’estero del capitale prima che siano trascorsi cinque anni dall’introduzione. Questo inconveniente è controbilanciato da un trattamento tributario vantaggioso giacché tutte le rimesse degli utili prodotti dagli investimenti del Fondo sono gravate soltanto da un’imposta unica con aliquota del 10%, mentre il rimpatrio del capitale è esente da tasse. 1.8 Le prerogative L’autorizzazione all’investimento (e la sua regolamentazione), essendo contenuta in un contratto non può unilateralmente venire modificata dallo Stato del Cile, neppure con lo strumento normativo; ciò offre all’investitore la massima garanzia di stabilità e durata degli accordi sottoscritti. Il contratto stipulato prevede a favore dell’investitore una serie di prerogative tra le quali: la facoltà di trattenere ovvero reinvestire i profitti ottenuti, il diritto di rimpatriare gli utili ed il capitale investito; il diritto di optare per una tassazione a coefficiente fisso. Sono accordate, inoltre, particolari prerogative per investimenti superiori ai 50 milioni di dollari USA, che abbiano per oggetto lo sviluppo di progetti industriali o di estrazione (incluse le miniere). L’investitore può, successivamente alla stipula, cedere tutti o parte dei diritti acquisiti, previo parere favorevole del Comitato. Il corrispettivo per la cessione può essere versato all’estero se l’acquirente è straniero. 1.9 I limiti Il D.L. 600 prevede specifici limiti temporali per il ritrasferimento all’estero dei capitali investiti (non prima che sia trascorso un anno dalla data dell’investimento). Nessun limite è previsto per gli utili. La valuta estera necessaria per effettuare il ritrasferimento del capitale può essere acquistata esclusivamente utilizzando quanto ricavato dalla cessione delle azioni o dei diritti rappresentativi dell’investimento estero precedentemente effettuato, ovvero dalla cessione, parziale o totale, o dalla liquidazione delle società acquistate con l’investimento medesimo. Pur non essendo richiamati nel D.L. 600, esistono, inoltre, degli ambiti settoriali riservati da cui sono esclusi i privati ovvero gli stranieri, in forza di altre leggi. A titolo esemplificativo, lo Stato è unico proprietario dei depositi di idrocarburi e delle miniere. Lo sfruttamento delle riserve minerarie del Paese può, tuttavia, essere dato in concessione. Il cabotaggio (trasporto marittimo, fluviale o lacustre di merci e/o passeggeri) fra punti diversi del territorio cileno è riservato alle navi cilene. Le terre demaniali fino a 5 Km dalla costa possono essere solamente di proprietà di persone fisiche o giuridiche cilene. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 7 2. Le diverse tipologie di società nel diritto cileno 2.1 Normativa societaria Le varie forme che può assumere l’impresa commerciale trovano la loro disciplina nel Codice di Commercio e in diverse altre fonti normative, tra cui leggi, decreti e regolamenti. Salvo poche eccezioni (banche, assicurazioni, istituzioni finanziarie) non è prescritto un capitale sociale minimo. La costituzione delle società è piuttosto rapida (2-3 settimane dal momento in cui è disponibile la documentazione necessaria) e non è obbligatoria la partecipazione di società o soci locali. 2.2 Aspetti organizzativi e di gestione Per amministrazione o gestione degli affari sociali intendiamo le opere materiali e intellettuali necessarie per il mantenimento degli affari sociali, e per uso della ragione sociale o rappresentanza della società, gli atti in virtù dei quali la società risulta obbligata di fronte a terzi e rispetto ai soci. Il Codice di Commercio cileno distingue e regola separatamente questi concetti. Anche se, ai sensi della disciplina legale, la facoltà di amministrare comporta il diritto di uso della ragione sociale, lo statuto societario può prevedere la nomina di amministratori senza l’uso della ragione sociale, accanto a soggetti muniti della rappresentanza sociale ma sottratti ad obblighi gestionali o amministrativi. Sono anche consentite formule miste tra questi due modelli. Amministratore della società può essere la persona o le persone fisiche o giuridiche cui il contratto sociale, o in subordine la legge, affida il potere di amministrare la società. Secondo quanto previsto dal Codice di Commercio, l’amministrazione della società a responsabilità limitata spetta ai soci, tuttavia lo statuto può disporre diversamente. Nel caso di società per azioni, l’amministrazione deve essere affidata ad un Consiglio d’Amministrazione. Le principali forme societarie in Cile sono le società collettive (società in nome collettivo), le società in accomandita, le società a responsabilità limitata e le società anonime (società per azioni). Di seguito sono trattate alcune di esse. 2.3 Sociedad de responsabilidad limitada La società a responsabilità limitata è une delle forme societaria più semplice e più comune in Cile, e permette grande flessibilità nella redazione dei propri statuti. E’ regolata dalla legge n. 3.918 del 14 marzo 1923, dal Codice di Commercio e dal suo proprio atto costitutivo, che deve essere redatto davanti ad un notaio. Per quanto non previsto dalla legge o dall’atto costitutivo, a questo tipo di società si applicano le norme stabilite per le società collettive. Alcune attività, tra cui quella bancaria e assicurativa, non possono essere svolte attraverso questo tipo di società. L’atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni: Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 8 - il nome e il domicilio dei soci - la denominazione della società (con il nome di uno o più soci ovvero l’indicazione del suo oggetto ed infine la qualifica di Limitada) - la sede sociale - la durata - il tipo di amministrazione adottata - l’attività esercitata - le regole di distribuzione di perdite e utili - le procedure di liquidazione - le clausole arbitrali Responsabilità: L’atto deve inoltre contenere una specifica dichiarazione di limitazione della responsabilità di ciascun socio al capitale sottoscritto dallo stesso (ovvero ad altra somma superiore). Capitale: La legge non richiede un capitale minimo, e la data per il versamento deve essere indicata nel contratto. Aumenti di capitale: tutti i soci possono concordare liberamente aumenti di capitale, sia tramite la capitalizzazione degli utili distribuiti, o di altra riserva, sia con conferimenti addizionali di capitale in denaro o in beni materiali. Riduzioni di capitale: anche le riduzioni di capitali possono essere liberamente convenute. Gestione dell’impresa: la gestione dell’impresa deve essere affidata al socio o ai soci nominati nel contratto. Se questo nulla dice al riguardo, ogni socio è legalmente autorizzato ad amministrare, sia direttamente sia tramite un rappresentante. Il potere di gestione può essere delegato, salvo che lo statuto disponga diversamente. La società a responsabilità limitata può essere amministrata da terzi designati dai soci. Distribuzione degli utili: la distribuzione degli utili è soggetta solamente ai limiti e alle procedure stabilite dal contratto sociale. Libri contabili e bilancio: le s.r.l. cilene non hanno l’obbligo legale di emettere, presentare o pubblicare il proprio bilancio; devono soltanto tenere i libri contabili ai fini fiscali. Formalità: entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà effettuarsi la pubblicazione di un estratto dell’atto stesso nella Gazzetta Ufficiale e la registrazione presso il Registro di Commercio. Ogni successiva modifica deve essere concordata da tutti i soci e seguire le stesse formalità previste per l’atto di costituzione. Controllo: la società non è sottoposta a nessun controllo specifico da parte delle istituzioni governative. 2.4 Sociedad anónima Ai sensi della legge sulle Società, le società anonime (S.A.), equivalenti alle società per azioni italiane, sono classificate come aperte o chiuse. La sociedad anónima è considerata aperta se ha una o più dei seguenti requisiti: - le azioni sono quotate in borsa; - gli azionisti sono più di 500; - almeno il 10% del capitale sottoscritto appartiene ad un minimo di 100 soci, escludendo ogni Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 9 azionista che individualmente o attraverso altre persone fisiche o giuridiche possieda più del 10% del capitale della società; - volontariamente ha scelto di essere regolata dalle disposizioni riguardanti le società anonime aperte. Le società anonime aperte devono essere registrate nel Registro dei Valori. Tutte le altre società anonime sono considerate chiuse. Le S.A. sono regolate, in forza della legge 18.046 del 22 ottobre 1981, da un atto costitutivo il cui estratto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e registrato presso il Registro di Commercio (così come previsto per le Sociedad de Responsabilidad Limitada). La denominazione sociale deve includere le parole sociedad anónima o S.A. I soci devono essere un minimo di due, senza restrizioni di nazionalità o residenza. Controllo: Solo le S.A. aperte sono soggette al controllo pubblico. L’organo di controllo è la Superintendencia de Valores y Seguros. Capitale: Il capitale sociale è diviso in azioni nominative e la responsabilità dei soci è limitata alle azioni possedute. Se l’intero capitale non viene versato entro tre anni, lo stesso viene ridotto sino all’importo effettivamente versato. Non è previsto un capitale minimo di costituzione, ed inoltre nel 1997 è stata abrogata la norma che prevedeva che un terzo del capitale dovesse essere versato al momento della stipula dell’atto costitutivo. Con particolari restrizioni possono anche essere emesse azioni privilegiate. Gestione dell’impresa: L’amministrazione della S.A. è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (Directorio) nominato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione delle S.A. aperte deve essere formato da almeno 5 amministratori, quello delle S.A. chiuse da almeno tre. Gli amministratori possono essere rieletti senza limiti di tempo e possono non essere soci, e neppure avere domicilio o residenza in Cile. Il compenso degli amministratori è stabilito nell’atto costitutivo. Distribuzione degli utili: Le S.A. aperte devono distribuire almeno il 30% dell’utile netto annuale, salvo diversa deliberazione unanime dei soci. Le S.A. chiuse distribuiscono gli utili secondo le modalità previste nell’atto costitutivo. Assemblee dei soci: Le assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie: le prime si tengono almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (al 31 dicembre) per l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili o la nomina degli amministratori. Le seconde devono essere convocate per deliberare su modifiche statutarie, aumenti di capitale, scioglimento della società, emissione di obbligazioni, scissione o fusione della società. Potere della minoranza: Nel caso di fusione della società, di emissione di azioni privilegiate e di altre importanti decisioni, i soci di minoranza hanno il diritto di recedere dalla società e ottenere la restituzione del valore delle proprie azioni. 2.5 Scioglimento e liquidazione della società Lo scioglimento della società comporta, oltre alla cessazione dei vincoli tra i soci, l’obbligo di liquidazione e di divisione del patrimonio sociale. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 10 Lo scioglimento della società può essere determinato dall’accordo dei soci, da cause legali o statutarie, o da sentenza. Lo scioglimento produce per tutti i tipi di società i seguenti effetti: gli amministratori e i mandatari della società perdono la rappresentanza; gli obblighi della società verso i soci e dei soci verso la società sono sostituiti da quelli previsti nello statuto della liquidazione o ripartizione; i diritti dei soci nei confronti della società “in liquidazione” o sulle comunioni risultanti dalla liquidazione, sono liberamente trasferibili; deve essere presentata la dichiarazione di liquidazione della società davanti al Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). Sono effetti particolari prodotti dallo scioglimento della società commerciale la persistenza della personalità giuridica durante la liquidazione, che deve essere compiuta secondo le norme del Codice di Commercio. La legge permette ai soci, con l’osservanza delle disposizioni di ordine pubblico, di inserire negli statuti il sistema di liquidazione che ritengono più adatto. Anche dopo lo scioglimento, i soci possono unanimemente determinare un sistema di liquidazione o modificare, tramite la riforma degli statuti, quello pattuito in precedenza. Nelle sociedades anónimas questa libertà trova maggiori limitazioni derivanti dalle norme di ordine pubblico. Sia il caso della fusione di società, che quello della confusione in capo ad un solo socio di tutti i diritti azionari, configurano delle eccezioni alla regola generale prevista dalla legge, la quale stabilisce che lo scioglimento di una società comporta la liquidazione della stessa. Per quanto riguarda l’opponibilità ai terzi degli effetti conseguenti allo scioglimento di una società commerciale, è richiesta la stesura di un atto pubblico che dia conto dello scioglimento, il quale dovrà essere iscritto nel Registro Civile, e trattandosi di società a responsabilità limitata, pubblicato entro 60 giorni dalla data della stipula. I notai autorizzano lo scioglimento quando constatano che tutti gli obblighi tributiri sono stati assolti. 2.6 Società unipersonale L’11 febbraio 2003 è entrata in vigore la legge n. 19.857, che autorizza la costituzione di imprese individuali a responsabilità limitata (Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada o "E.I.R.L."). Questa nuova disposizione di legge consente alle persone fisiche di costituire una società a responsabilità limitata senza la necessità di fare assegnamento su un socio che concorra nella società solo agli effetti di soddisfare il requisito di legge della sussistenza di almeno due soci. La legge prevede anche che le persone fisiche che fino ad oggi abbiano costituito società a responsabilità limitata o società per azioni con il concorso di un socio “passivo”, possano optare per la trasformazione delle suddette società in società unipersonali. 2.7 Agenzia L’apertura di una filiale di società straniera richiede unicamente la registrazione presso un notaio degli statuti della società madre, la nomina di un legale rappresentante e la prova dell'esistenza e operatività della società straniera. Nello stesso giorno in cui avviene la registrazione dei documenti di cui sopra, l’agente deve dichiarare con Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 11 atto pubblico la denominazione con la quale la società svolgerà la propria attività in Cile, che la società estera riconosce la vigenza della legge cilena, alla quale, pertanto, restano assoggettati i beni della filiale, che la filiale disporrà della liquidità necessaria per fare fronte alle obbligazioni contratte in Cile, aggiungendo l’indicazione dell’ammontare del capitale che verrà introdotto nel Paese, della data e delle modalità di tale trasferimento. La società di origine è pienamente responsabile per le attività della sua filiale, a prescindere dal capitale messo a disposizione della stessa. La legge non prevede alcuna soglia minima per detto capitale. Previo pagamento delle imposte sul reddito prodotto in Cile, non esistono limiti al trasferimento degli utili. 2.8 Joint-venture La legge cilena non regola la joint-venture come entità autonoma, vale a dire che non sono state emanate norme specifiche per la disciplina della materia. Ciò nondimeno, utilizzando gli strumenti offerti dalla normativa societaria generale può essere raggiunto il medesimo scopo che si intende conseguire attraverso la costituzione di una joint-venture Si chiama asociación o cuenta en participación (associazione in partecipazione) quel contratto tra due o più imprese per condividere una o più transazioni commerciali, che saranno realizzate da una di esse in nome proprio. Questa impresa (gestore) dovrà rendere conto agli altri soci e condividere con essi gli utili o le perdite che si siano realizzati. L’associazione crea diritti solo tra i soci. Il socio gestore è l’unico responsabile di fronte ai terzi e nessun requisito particolare è richiesto dalla legge per costituire una tale associazione. 3. Agevolazioni e incentivi speciali per gli investimenti stranieri La legislazione cilena prevede una gran quantità di incentivi di carattere generale a favore degli investitori stranieri sulla base del principio di non discriminazione tra investitore nazionale e straniero. In materia tributaria, c’è un importante incentivo per gli investitori stranieri tutelati dal D.L. 600, poiché si prevede a loro favore la possibilità di pattuire l’invariabilità della pressione fiscale che sarà mantenuta costante per un periodo di dieci anni a partire dall’avviamento della società. In tal caso, il carico impositivo totale sul reddito prodotto è pari al 42%. Garanzie speciali Il Cile concede una garanzia di grande rilevanza agli investitori stranieri, proteggendo con uno strumento giuridico del più alto valore i termini in cui viene effettuato l’investimento. Le autorizzazioni all’investimento straniero devono risultare da contratti sottoscritti dallo Stato del Cile e dall’investitore. Questi contratti hanno il carattere di “Contratto Legge”, e non possono essere modificati unilateralmente dallo Stato nemmeno tramite la successiva emanazione di disposizioni normative. Pur nei limiti della propria sovranità, quindi, lo Stato cileno non può modificare senza l’assenso dell’altra parte quanto pattuito. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 12 Diritti speciali dell’investitore straniero L’investitore straniero in Cile ha una serie di diritti speciali stabiliti dal D.L. 600 e riprodotti sul contratto d’investimento. I più importanti sono i seguenti: - diritto a trasferire all’estero il capitale e gli utili liquidi, in conformità agli articoli 4º, 5º e 6º del D.L. 600. - diritto ad accedere al mercato valutario al tipo di cambio più favorevole, sia per liquidare la valuta straniera costitutiva dall’apporto, sia agli effetti della rimessa del capitale e degli utili, in conformità all’articolo 2º del D.L. 600. - diritto a non essere oggetto di discriminazione di nessun tipo, secondo quanto disposto dagli articoli 9º e 10º del D.L. 600. - diritto all’esenzione da ogni contributo, tassa o gravame sulle risorse nette ottenute dalla cessione delle azioni rappresentative dell’investimento straniero, o dalla cessione o liquidazione della società ricevente, fino all’ammontare effettivamente introdotto nel Paese in virtù del rispettivo contratto d’investimento, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 6º del D.L 600. 4. Sistema di tassazione e normativa doganale 4.1 Sistema di tassazione 4.1.1 Imposte principali Le principali imposte previste dal sistema tributario cileno sono: - imposta sul reddito - imposta sul valore aggiunto - imposta di bollo - imposta sulle donazioni e imposta di successione - imposta sulla proprietà immobiliare - imposte speciali sulle vendite - imposta comunale La legislazione cilena non prevede una tassa sulla salute. 4.1.2 Pagamenti Con l’eccezione della fase conclusiva della vita delle società, i bilanci, che non possono coprire un periodo superiore ai 12 mesi, ai fini fiscali devono essere redatti su base annuale al 31 dicembre e le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate nel mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio. Sono previsti anticipi mensili Pago Provisional Mensual (P.P.M.) delle imposte sui redditi, calcolati applicando un'aliquota fissa al reddito mensile lordo prodotto. L’IVA, le trattenute sugli stipendi dei lavoratori dipendenti e le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi devono essere dichiarate e versate su base mensile. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 13 4.1.3 La tassazione sul reddito Il regime ordinario a. Le società b. Le persone fisiche L’imposta cilena sul reddito riguarda i redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti, cittadini o non cittadini, la cui fonte sia localizzata in Cile e, se residenti, anche all’estero. Gli stranieri che lavorano in Cile devono assolvere all’imposta cilena solo per i redditi prodotti in Cile per un periodo di tre anni dalla data di fissazione del domicilio o residenza nel Paese. La legge distingue varie specie di imposta. La prima categoria si riferisce al reddito delle società, che dal 2004 sconta un’aliquota pari al 17%. Le persone fisiche o società non residenti o non domiciliate sono soggette ad una tassa unica addizionale calcolata, secondo la regola dettata dalla legge sull’imposta sul reddito, in ragione del 35% del reddito. Il reddito di società cilene, S.A., S.r.l. o filiali di società estere, è tassato due volte: l’imposta di prima categoria si applica al momento in cui il reddito è prodotto, in ragione del 17%; l’imposta di seconda categoria colpisce, in misura maggiore, gli utili quando sono distribuiti ai soci, ovvero, nel caso di filiale, quando sono trasferiti all’estero. Il contribuente ha, tuttavia, diritto ad un credito di imposta pari al tributo già versato (17%). Conseguentemente, il carico fiscale complessivo è del 35%, in quanto il credito di imposta deve essere sommato per il calcolo della base imponibile della seconda categoria. Il regime speciale (Legge sugli investimenti stranieri) Gli investitori stranieri hanno la facoltà di stipulare un accordo con lo Stato cileno nel quale possono optare per una tassazione fissa, attualmente con aliquota pari al 42% per un periodo di 10 anni, anziché applicare il regime sopra descritto. L’investitore ha facoltà di recedere da tale accordo ritornando al sistema ordinario ed alla sua potenziale variabilità. a) Rimesse degli utili Gli utili generali dell’impresa possono essere trasferiti all’estero in moneta straniera di libera convertibilità e senza alcun limite di ammontare, immediatamente dopo aver assolto i rispettivi obblighi impositivi. L’aliquota dell’imposta sull’espatrio degli utili è pari al 35%, in cui è inclusa la tassa di “prima categoria” (tassa sui redditi) nella misura del 17%, che diventa un credito d’imposta al momento dell’espatrio degli utili. Il regime valutario applicabile alla rimessa dei capitali e degli utili liquidi non potrà essere più sfavorevole di quello che regoli la copertura delle generalità delle importazioni. Il tipo di cambio applicabile per il trasferimento all’estero sarà quello più favorevole che gli investitori esteri possano ottenere presso qualunque ente autorizzato ad operare nel mercato valutario ufficiale. b) Rimpatrio del capitale Il capitale di un investimento non potrà essere trasferito prima che sia trascorso un anno dal suo ingresso nel Paese. Il rimpatrio del capitale investito è esente da ogni contributo, imposta o tassa fino all’ammontare Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 14 dell’investimento realizzato. Solo l’eccedenza è soggetta alle regole generali della legislazione tributaria. L’investitore straniero, al momento della sottoscrizione del contratto d’investimento, può scegliere tra il regime d’invariabilità tributaria stabilita nel D.L. 600 e il regime tributario comune secondo le disposizioni della legge sul reddito. Credito tributario: l’imposta di prima categoria costituisce un credito al momento della rimessa degli utili. La valuta necessaria per compiere la rimessa del capitale o di una parte di esso potrà essere acquistata con il prodotto della cessione delle azioni o dei diritti rappresentativi dell’investimento straniero, oppure della cessione o liquidazione totale o parziale delle società acquisite o costituite con il suddetto investimento. 4.1.4 Il calcolo dell’imponibile. L’IVA (D.L. 825 del 1976) Unica è l’aliquota, pari attualmente al 19%, con cui viene applicata l’imposta sulle vendite di beni mobili eccezionalmente anche di immobili - che si trovino in Cile, e sui servizi prestati o utilizzati nel territorio nazionale, sia che il prezzo si paghi nel Paese, sia che si paghi all’estero. Nel campo di applicazione di tale imposta rientrano, tra le altre, anche le seguenti operazioni: le importazioni; i conferimenti societari; gli altri trasferimenti della proprietà dei beni mobili materiali effettuati in occasione della costituzione di società, del loro ampliamento o modificazione; la restituzione di detti beni, e l’aggiudicazione dei medesimi nell’ambito della liquidazione della società; la vendita dello stabilimento commerciale e in generale della universalità di beni che comprendano quelli mobili relativi al giro d’affari del venditore; la locazione, l’affitto, il noleggio e qualunque forma di cessione dell’uso o del godimento temporaneo di: beni mobili materiali, locali ammobiliati o immobili dotati di installazioni o macchinari per l’esercizio di una attività commerciale o industriale, ogni tipo di stabilimento commerciale, come pure marchi, brevetti d’invenzione, procedimenti o formule industriali e altre prestazioni simili. Queste ultime, tuttavia, sono esenti da IVA se il pagamento è effettuato a favore di persone fisiche o imprese che non abbiano residenza né domicilio nel Paese. Generalmente, il pagamento di tale imposta deve avvenire con cadenza mensile e ricade sotto la responsabilità del venditore o prestatore del servizio, tenendo tuttavia presente che il suo valore è incluso nel prezzo del bene o del servizio. Dato che l’imposta è applicata sul valore aggiunto a beni e servizi da chi, rispettivamente, li vende o li presta, e deve gravare su chi quegli stessi beni e servizi acquista o riceve, il sistema di credito e debito fiscale, approntato a tale scopo dalla legge, funziona nel modo seguente: per gli acquisti di beni e servizi effettuati dall’impresa nell’ambito del suo giro d’affari è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’IVA pagata, il quale va detratto dall’IVA a debito, dovuta per le vendite realizzate; nel caso rimanga un saldo a favore dell’impresa, questo potrà essere riportato a compensazione di debiti d’imposta futuri. Un beneficio particolare è concesso nel caso di acquisto di nuovi edifici, macchinari, e altri beni che entrano a far parte dell’attivo dell’impresa, nel caso in cui questa non realizzi delle vendite: è possibile chiedere il rimborso in denaro dell’IVA corrisposta per detti acquisti entro 180 giorni dalla data degli stessi. Questa facoltà assume una speciale rilevanza per le imprese in fase di avviamento. Occorre aggiungere che l’IVA Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 15 corrispondente ad acquisizioni di beni e servizi utilizzati dall’impresa in operazioni non soggette ad IVA non genera nessun credito d’imposta. Infine, è necessario riservare una menzione speciale, tra le esenzioni da IVA, alle importazioni di beni di capitale effettivamente ricevuto quale apporto di investimento straniero, in virtù di un contratto di investimento straniero stipulato a norma del DL 600, purché tali beni risultino inclusi in una lista ad hoc contenuta nel decreto supremo del Ministero dell’Economia. L’esenzione spetta tanto all’investitore straniero quanto all’impresa che riceve il conferimento. E’ interessante sottolineare che gli esportatori di ogni classe di prodotti godono del credito fiscale sopra menzionato per i beni e servizi acquisiti o importati, destinati alla propria attività di esportazione, o in sostituzione di detto credito, hanno il diritto di ottenere dal fisco il rimborso dell’IVA corrispondente, in conformità della procedura e dei requisiti stabiliti in un decreto ad hoc del Ministero dell’Economia. 4.1.5 Imposta di bollo (D.L. 3.475 del 1980) Sono soggetti all’imposta di bollo (impuesto de timbres y estampillas) i titoli di credito (tratte, cambiali), le lettere di credito e in generale ogni documento rappresentativo di un prestito o di altra operazione di credito. L’imposta di bollo è calcolata in ragione dello 0,1% mensile del valore nominale indicato sul documento, fino ad un massimo del 1,2%. I titoli pagabili a vista sono soggetti ad un'imposta dello 0,5%. Ciò detto, si segnala che per l’esercizio commerciale 2009 tutte le imposte sono state azzerate e a partire dall’anno 2010 saranno applicate nella misura del 50% delle aliquote sopraindicate. Nel 2011 si tornerà al regime normale. I titoli riferibili a prestiti concessi all’estero sono esenti da imposta di bollo. Gli assegni sono soggetti ad imposta di bollo in misura fissa. I contratti commerciali non sono, in generale, soggetti ad imposta di bollo. I documenti per i quali non è stata corrisposta la prevista imposta di bollo non hanno valore legale fintantoché l’imposta (con una consistente penale) non viene pagata. 4.1.6 Imposta di successione (L. 16.271 del 1965) Sui beni caduti in successione e sulle donazioni inter vivos viene applicata un'imposta progressiva (Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones), detratte le spese, variabile tra l’0% ed il 25% del valore dei beni, secondo il valore dei beni e del grado di parentela degli eredi; oltre ad un certo grado, viene applicata una sovrattassa. Dei beni ereditari deve essere redatto un inventario. L’imposta di successione non si applica ai beni del de cuius straniero situati all’estero, salvo l’ipotesi in cui i beni siano stati acquistati con il reddito prodotto in Cile. La legge indica i soggetti esenti dal pagamento di questa imposta. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 16 4.1.7 Imposta sulle proprietà immobiliari (L. 17.235 del 1969) I beni immobili, per regola generale, sono gravati da un’imposta con aliquota che varia dall’1% e l’1,4% annuo del valore dichiarato a fini fiscali a seconda che si tratti di: a) beni immobili agricoli: 1% annuo b) beni immobili non agricoli: 1,4% annuo c) beni immobili non agricoli destinati ad abitazione: 1,2% annuo per la parte della base imponibile che non ecceda i 37.526.739 pesos cileni al 1 di gennaio 2003; e dell’1,4% annuo per la parte della base imponibile che ecceda la cifra indicata. L’imposta, denominata Impuesto Territorial viene pagata in quattro rate nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre. Il valore fiscale dei beni immobili è determinato dal Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) che provvede a periodiche rivalutazioni, con intervalli che non possono essere inferiori ai cinque anni e superiori ai dieci. Le persone giuridiche hanno la facoltà di portare l’imposta assolta sulle proprietà immobiliari a credito rispetto all’imposta sul reddito di Prima Categoria. 4.1.8 Tassa speciale sulle vendite L’ordinamento cileno prevede tasse speciali sulla vendita di taluni beni, quali gli articoli di “lusso”, le bevande alcoliche e non alcoliche, le auto usate, ecc. 4.1.9 La Tassa Comunale (D.L. 3.063 del 1979) La legge sulle tasse comunali (Ley de Rentas Municipales) prevede che tutte le attività professionali, commerciali, industriali ed artistiche, comunque di natura lucrativa, siano soggette ad una Licenza comunale (Patente Municipal) da richiedersi prima di iniziare le attività medesime. La tassa comunale è calcolata in ragione dello 0,25-0,50% annuo sul capitale investito nell’attività a far data dal 31 dicembre dell’anno precedente, e non può essere inferiore a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) né superiore a 4000 UTM. La UTM è fissata mensilmente dall’autorità finanziaria in riferimento all’inflazione. L’UTM a settembre 2009 era di $ 36.645,00. 4.2 Normativa doganale 4.2.1 L’imposta doganale unica Non vi sono restrizioni sulle importazioni di merci o servizi, per cui qualsiasi tipo di prodotto può essere liberamente importato in Cile. Attualmente, la tassa doganale uniforme è pari al 6% del valore CIF delle merci importate. Eccezionalmente vi possono essere tariffe speciali per determinati beni. Le importazioni sono poi gravate dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 19% del valore calcolato sommando il valore CIF e l’imposta doganale, con alcune eccezioni, tra cui la più importante è quella riguardante i beni strumentali importati da investitori esteri. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 17 4.2.2 L’importazione di beni strumentali Il pagamento delle imposte doganali su beni strumentali può essere differito fino ad un massimo di sette anni a partire dalla data di importazione. Per beni strumentali si intendono i macchinari, gli autoveicoli, le attrezzature e gli strumenti da utilizzarsi direttamente o indirettamente nella produzione o nel commercio di beni e servizi e dotati di una vita utile di almeno tre anni. La tassazione differita è possibile anche per parti di ricambio e accessori che siano stati importati unitamente ai beni strumentali di riferimento, e che non superino il 10% del loro valore, ovvero importati separatamente a condizione che il loro valore minimo sia compatibile con i valori previsti - riportati di seguito - per la differibilità dei pagamenti. Dei beni strumentali che godono di questa agevolazione viene pubblicato da parte del Ministero delle Finanze un elenco, che può essere aggiornato su richiesta. Il differimento può essere applicato anche a beni strumentali presi in affitto all’estero. Il valore di acquisto di ogni singolo bene strumentale importato, ovvero di parti di ricambio e accessori se importati separatamente, non può essere inferiore a 3.475,20 dollari statunitensi, e per i veicoli da trasporto a 4.401,92 dollari statunitensi. Il pagamento differito deve avvenire secondo una rateizzazione scelta dal contribuente tra alcune alternative predefinite ed entro il limite massimo di sette anni dalla data di importazione. E’ peraltro possibile ottenere rateizzazioni particolari per beni con una vita utile inferiore a sette anni. Le rate, che possono maturare interessi, determinati dal Comitato Esecutivo della Banca Centrale, sono espresse in dollari statunitensi, ovvero nella valuta locale al tasso di cambio in vigore al tempo del pagamento. 4.2.3 Sovvenzioni per l’acquisto di beni strumentali I beni strumentali acquistati localmente ed inclusi nella lista di cui al punto precedente, ai quali si applica il differimento di imposta, godono di una sovvenzione temporanea pari all’8% del prezzo di acquisto. Per ottenere la sovvenzione deve farsi apposita richiesta al Ministero del Tesoro; le somme non corrisposte in forza della sovvenzione devono essere restituite a rate secondo modalità simili a quelle previste per il differimento di imposta per beni strumentali acquistati all’estero. 5. Legge bancaria – accesso al credito Dal 1989 il Cile ha una Banca Centrale indipendente, modellata sull’esempio della Bundesbank tedesca e della Federal Reserve statunitense. La Banca Centrale è un’istituzione prevista nella Costituzione della Repubblica del Cile, di carattere tecnico e del tutto indipendente dal potere esecutivo, dotata di patrimonio proprio. La sua competenza riguarda le politiche monetarie e dei cambi; il suo obiettivo primario è la stabilità Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 18 dei prezzi. Il Cile gode di un sistema bancario particolarmente avanzato, certamente il più competitivo e moderno del Sud America, grazie alla sua stabilità economica ed alla normativa in materia bancaria che permette la libera concorrenza, protegge le proprietà industriali e non opera discriminazioni di sorta. Va notato che, con la sola eccezione degli Istituti di Credito, per i quali è necessario acquisire il controllo parziale o totale di un'entità già esistente, vi è assoluta libertà per le nuove società nazionali o estere di accedere al settore finanziario come, ad esempio, brokers di borsa, società di assicurazioni, amministratori di fondi pensione, società di leasing, società di assistenza medica. Per quanto riguarda l’accesso al credito, non esistono allo stato attuale restrizioni per l’investitore estero, o per la società da questo partecipata, relativamente al ricorso al credito sia esterno che interno. L’art. 11 del D.L. 600/74 prevede, peraltro, la possibilità che venga varata una regolamentazione volta a limitare l’accesso al credito interno da parte degli investitori esteri; ad oggi, tuttavia, nessuna legge in tal senso è stata approvata e non vi è alcuna differenza di trattamento a carico dello straniero. 6. Proprietà industriale e know-how La proprietà industriale La Costituzione e la Legge sulla Proprietà Industriale garantiscono protezione ai brevetti industriali, ai marchi, ai diritti d’autore, ai disegni ed ai modelli industriali. Il Cile ha inoltre sottoscritto l’Accordo Internazionale per la protezione della Proprietà Industriale (Paris Agreement). La possibilità di registrare proprietà industriali è aperta a persone fisiche o società, sia cilene che straniere. Le procedure di registrazione sono semplici e chiare. I brevetti industriali hanno validità di 10 anni estensibili a richiesta dell’interessato. I disegni industriali ed i modelli sono validi per un periodo di 10 anni non rinnovabili. La registrazione di marchi deve essere rinnovata ogni 10 anni. La tutela contro eventuali abusi è garantita dai tribunali sia in sede penale che civile. La cessione di know-how I contratti che hanno per oggetto la cessione di know-how non sono generalmente utilizzati nell'ordinamento giuridico cileno interno. Gli stessi trovano impiego solamente quando imprese straniere cedono tecnologia a imprese nazionali. Tuttavia, se la parte che cede la tecnologia è straniera, questa tende ad esigere che si applichi la sua propria forma di contrattazione. In tal caso si impone la massima attenzione all'imprenditore straniero, in quanto - si ribadisce - la cessione di know-how è praticamente sconosciuta dalla legislazione cilena. L'unica norma cilena che si occupa di questa materia è l'art. 59, comma 1, della legge sull'imposta sul reddito. Riferimenti generali si trovano invece nella Costituzione cilena. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 19 7. Autonomia negoziale del partner, problemi da affrontare per le imprese italiane Nelle trattative commerciali tra imprenditori italiani e cileni è importante tenere presente che entrambe le legislazioni recepiscono il principio dell’autonomia della volontà come principio fondante del diritto privato. L’autonomia della volontà nel diritto cileno è sancita dall’art. 12 del Codice Civile che stabilisce che si può rinunciare ai diritti riconosciuti dalla legge, a condizione che essi riguardino soltanto l’interesse individuale del rinunciante, e che non ne sia vietata la rinuncia. Più avanti, l’art. 1445 stabilisce che, perché un soggetto si obblighi con un altro in un atto o in una dichiarazione di volontà, è necessario che dia il proprio consenso in detto atto o dichiarazione, e l’art. 1437 definisce la convenzione come il concorso reale delle volontà di due o più soggetti. Nell’ambito contrattuale, l’art. 1444 del Codice Civile prevede la facoltà delle parti di modificare gli elementi naturali di un contratto o di aggiungere elementi accidentali con delle clausole speciali espressione della volontà dei contraenti. Inoltre, una volta perfezionato, il contratto legalmente stipulato è legge per le parti (art. 1545), e non può essere posto nel nulla se non per consenso mutuo o per le cause previste dalla legge. L’accordo ha l’efficacia di una vera legge per i contraenti. Questo ampio campo che la legge concede alle parti per compiere le loro negoziazioni non è privo di limitazioni, le quali fondamentalmente si riducono a due: l’atto volontario non può essere contrario alla legge come, per esempio, lo è l’atto avente un oggetto illecito, né contrario all’ordine pubblico e al buon costume o ai diritti dei terzi; detto atto non può ledere quei diritti che la legge dichiara irrinunciabili. 7.1 Informazione e assistenza Molti problemi che un’impresa può trovarsi a dover affrontare all’estero possono essere risolti con una adeguata informazione e assistenza. Per le proprie caratteristiche organizzative e dimensionali, molte imprese italiane incontrano difficoltà ad essere aggiornate sulle opportunità di affari in mercati esteri, nonché a raccogliere informazioni sugli incentivi previsti dall’ordinamento giuridico del paese straniero, e sull’assistenza di cui possono usufruire in Italia o all’estero. Di fronte alla sempre crescente competitività a livello globale, le aziende italiane devono abbandonare l’improvvisazione per lasciar spazio ad una vera strategia di internazionalizzazione dell’impresa. Le informazioni generali sul paese straniero si possono ottenere dalle associazioni di categoria, dalle istituzioni dello stato straniero che operano in loco (consolati e uffici commerciali), e ancora possono essere raccolte nei convegni e seminari incentrati sul tema che interessa, o durante le manifestazioni fieristiche, ecc. Oltre a ciò, è sempre opportuno e conveniente farsi un’idea del regime giuridico e fiscale adottato nel paese straniero, nonché della rilevanza di tutti gli altri elementi che possono incidere sullo sviluppo delle attività commerciali. E’ bene valutare il grado di concorrenza, il costo dei fattori di produzione, il peso della burocrazia, il livello dei servizi (banche, assicurazioni, comunicazioni, trasporti, ecc.). Di grande utilità per l’impresa è conoscere la politica di sostegno e di supporto creditizio e finanziario prevista a favore della PMI, con particolare riguardo al suo potenziamento ed espansione sui mercati esteri: agli strumenti previsti dalle leggi statali italiane (la legge n° 100 del 24.4.1990 che ha istituito come società per azioni SIMEST, la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero; la legge n. 394/81 che prevede dei provvedimenti a sostegno della penetrazione commerciale nei paesi extracomunitari, Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 20 ecc.) si affiancano i finanziamenti comunitari ed internazionali per le attività produttive all’estero (per esempio il programma ECIP dell’Unione Europea per la creazione e lo sviluppo di joint ventures tra imprese, specialmente PMI, comunitarie e di alcuni paesi dell'America Latina), la Banca Europea per gli Investimenti, organismo finanziario della Unione Europea, che concede finanziamenti di medio-lungo periodo) e gli incentivi locali. Interessante per gli investitori esteri sono gli incentivi che offre l’istituzione pubblica cilena CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). Corfo incentiva la realizzazione di studi o di consulenze specializzate nella fase di pre-investimento per progetti da sviluppare nelle regioni del Cile. E’ possibile ottenere dei co-finanziamenti degli studi preventivi d’investimento nei settori d’interesse, il cui obiettivo è di accelerare i processi decisionali relativi alla concreta attuazione del progetto. Viene finanziato il costo degli studi di fattibilità dei progetti di investimento nonché altri studi previ e necessari alla realizzazione dell’investimento (esempi: studi di mercato, tecnici, economici, di impatto ambientale, geologici, di architettura, ingegneria, trasferte per cercare la tecnologia adeguata, ecc.). Anche le consulenze specializzate per l’esecuzione del progetto possono essere finanziate. Gli studi e le ricerche sono liberamente affidati a consulenti e professionisti scelti e incaricati dall’impresa investitrice. 7.2 Quali strumenti per arrivare al mercato cileno oltre all'export/import? E’ importante sapere quali strumenti si hanno a disposizione per entrare in un mercato estero, oltre al classico e tradizionale export/import. Le possibilità sono molteplici: - la stipula di un contratto di agenzia; - la sottoscrizione di un contratto di distribuzione, mediante il quale il produttore stabilisce un rapporto di collaborazione con un soggetto terzo cui affida il compito di promuovere la vendita dei propri prodotti in un determinato mercato estero; - la stipula di un contratto di licenza e/o trasferimento di tecnologia, in base al quale i prodotti vengono distribuiti sul mercato estero dal licenziatario; - un contratto di franchising, dove il franchisee acquista e distribuisce i prodotti italiani sul mercato estero utilizzando il marchio e le tecnologie di vendita di un sistema collaudato in cui si incorpora; - la costituzione di una società locale, dove i prodotti italiani vengono distribuiti sul mercato dalla affiliata; - la costituzione di una joint-venture con un partner locale. Per una scelta ponderata risulta preziosa l’assistenza giuridica prestata da uno studio legale in grado di orientare l’imprenditore alla luce della normativa cilena come di quella italiana, che possa consigliare nella scelta del contratto da stipularsi, del diritto applicabile, del tribunale competente a decidere delle eventuali controversie oppure dell’inserimento di una clausola compromissoria per demandarne la soluzione ad un collegio arbitrale, e che possa valutare quale è la migliore scelta ai fini fiscali, che offra informazione e consulenza su marchi e brevetti, su cessione o licenza di tecnologia e, nel caso di ricerca o contatti con partner locali, possa svolgere un’indagine conoscitiva sull’impresa e sui suoi soci (visure camerali, anagrafe protesti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, per citare alcune delle verifiche e dei controlli possibili). Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 21 Si presenta ora una panoramica della normativa e della pratica vigente per i contratti di agenzia e rappresentanza alla luce del diritto cileno. Si deve considerare che l’attuale legislazione non si è assunta l’onere di disciplinare queste figure in modo organico e sistematico, quindi ad esse possono essere applicati i principi generali che regolano la materia. Ciò significa che nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, le parti possono liberamente determinare il contenuto di tali contratti. L’autonomia privata e la libertà economica trovano in questo ambito una grande possibilità di espressione, potendo le parti dare ai loro rapporti commerciali l’assetto che più si adatta agli scopi da raggiungere. Contratto di agenzia L’agente commerciale come ausiliario del commercio svolge una funzione importante. Contare sulla collaborazione di agenti commerciali rende possibile la penetrazione e la commercializzazione di prodotti in mercati stranieri. Non essendo stato normativamente delineato il tipo del contratto di agenzia, diverse sono le nozioni o concetti che si possono enucleare, ma in sostanza si può dire che mediante tale contratto “una persona, fisica o giuridica (agente) è incaricata di promuovere, in modo attivo e continuativo, le vendite di prodotti in cambio di una controprestazione economica, normalmente sotto forma di commissione percentuale; l’agente può svolgere tale lavoro per varie imprese contemporaneamente o per una sola e, a sua volta, in concorrenza con altri agenti oppure in esclusiva per la zona o territorio assegnato”. Secondo un’altra definizione, nel contratto di agenzia una persona, denominata agente, si impegna dinanzi a un’altra, imprenditore, in modo continuativo o stabile, in cambio di una remunerazione, a promuovere azioni o operazioni commerciali per conto dell’imprenditore”. Nella dottrina cilena il contratto di agenzia si è delineato congiuntamente a quello di distribuzione. Così il professor Alvaro Puelma Accorsi definisce l’agente come “quel commerciante che dispone di uno stabilimento per la vendita al pubblico o a commercianti al dettaglio, a cui normalmente si concede di usare il marchio del principale nel suo negozio, per indicare al pubblico la sua qualità di agente”. (PUELMA ACCORSI, Álvaro. Contratación Comercial Moderna. Editorial Jurídica de Chile, 1991. p 68). Inoltre può essere designato come commissionario/broker per vendere e ricoprire il ruolo di agente esclusivo dal punto di vista territoriale. Contratto di distribuzione Come per l’agenzia, così anche per la distribuzione non esiste nell’ordinamento cileno uno schema contrattuale tipico. Normalmente il principale e l’agente sottoscrivono un contratto di concessione, di distribuzione o di franchising, quando i volumi d’affari tra loro sono di una certa portata; subentra allora l’esclusività territoriale e il distributore deve sottostare a maggiori obblighi, ma gode al contempo di maggiori vantaggi commerciali. Ad esempio, gli vengono imposti obblighi di raggiungere un determinato valore di ordini, di disporre di un punto di servizi per i clienti e di mantenere un magazzino di merci. Natura giuridica In Cile l’agenzia può essere considerata come un contratto o affare preparatorio, di carattere permanente, stipulata tra due imprenditori o commercianti, in virtù del quale uno di essi, chiamato il principale, stabilisce Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 22 con l’altro, chiamato agente, le norme che regoleranno i loro affari futuri, che il principale vuole incentivare tramite l’azione svolta dall’agente, obbligandosi altresì a pagargli la commissione per ogni affare o a effettuare le vendite all’agente con uno sconto, secondo quanto pattuito. In questo contratto viene inclusa la modalità della concessione all’agente di usare il marchio del principale nel suo stabilimento. Il contratto di distribuzione è analogo a quello di agenzia, ma al distributore si danno maggiori concessioni rispetto a quelle del semplice agente. Generalmente questo contratto va unito ad un contratto di fornitura obbligatoria per il principale; inoltre si usa la denominazione di franchising quando nel contratto ci si assume anche l’obbligo di trasferire tecnologie, concedendo l’uso dei marchi. In fondo sono entrambi contratti atipici, con fisionomia giuridica propria. Clausole principali a) Clausola del minimo In generale, si conviene che il concessionario o agente, in un determinato periodo, debba fare ordini e/o acquisti per un minimo prestabilito, sia come quantità sia come valore di merce. b) Obbligo di magazzino I contratti di distribuzione possono imporre al concessionario l’obbligo di mantenere uno stock determinato di merci o ricambi e accessori, a disposizione del consumatore. c) Obbligo di prestare servizi ai clienti Di solito in questi contratti il concessionario si obbliga a effettuare prestazioni di servizi ai clienti, come ad esempio gestire i reclami della clientela e disporre di un punto di servizi per revisioni e riparazioni. E’ opportuno sottolineare che l’obiettivo che si ha di mira nello stabilire tali obblighi è comune agli interessi di entrambe le parti, per offrire un miglior servizio al cliente, allo scopo di mantenere nonché aumentare il giro d’affari. Normalmente i servizi che la concessione prevede nei confronti del cliente non sono gratuiti. Il cliente deve concordarli e pagarli secondo le regole generali del diritto. I servizi del concessionario per rispondere della garanzia del prodotto che il principale offre al cliente, se sono imposti al concessionario, sono a carico del principale. d) Obblighi relativi alla pubblicità Generalmente si obbliga il concessionario a non fare pubblicità dei beni oggetto della concessione, senza previa approvazione del principale. Allo stesso modo solitamente si impongono al concessionario certi obblighi di pubblicità, come il fatto di utilizzare il marchio del principale nel suo stabilimento, indicando la sua qualità di concessionario. Di solito si pattuisce che l’eventuale inadempimento di questi obblighi da parte del concessionario dà diritto al principale di risolvere il contratto. e) Diritti del concessionario o agente E’ usuale che in questi contratti si garantiscano espressamente al concessionario i seguenti diritti: e.1. la concessione dell’uso del marchio del principale nel suo stabilimento e nella pubblicità realizzata. A volte ciò costituisce, inoltre, un obbligo che viene imposto al distributore. e.2. si possono stabilire premi a favore del concessionario, consistenti in remunerazioni addizionali, ribassi di prezzo o altri vantaggi commerciali, nel caso in cui le sue vendite superino certi obiettivi stabiliti. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 23 A differenza di quanto avviene nell’ordinamento italiano, la legge cilena non prevede a favore dell’agente un’indennità di fine rapporto. e.3. esclusiva territoriale, che può essere zonale o nazionale. In virtù di tale clausola, il principale si obbliga a non nominare un altro distributore nella zona né a vendere in tale zona, per lo meno non agli stessi prezzi e condizioni accordate al concessionario. e.4. si può anche stabilire che il concessionario debba mantenere un’esposizione al pubblico di beni o prodotti del principale. e.5. possono formare oggetto degli accordi tra le parti i trasferimenti di know-how o di tecnologia. Questa situazione si presenta nei cosiddetti business format franchising, come i casi di Coca-Cola, Burger King e altri, in cui esiste un interesse permanente delle parti a contare su innovazioni tecniche, di mercato e di propaganda, il che richiede un flusso continuo di know-how. Ciò succede anche in quelle concessioni che riguardano tecnologia o computer, in cui è necessario trasmettere al personale del concessionario certe conoscenze tecniche sull’uso dei prodotti, proprio per facilitarne la vendita. Occasionalmente i contratti di concessione contengono altresì clausole che obbligano il principale ad addestrare il personale del concessionario, il che in qualche modo implica trasferimento di tecnologia. Legge applicabile al contratto di agenzia o distribuzione internazionale In conformità a quanto previsto dalle norme del Diritto Internazionale Privato e dall’articolo 16 del Codice Civile e dall’articolo 113 del Codice di Commercio cileni, anche se il contratto è stato sottoscritto in un paese straniero, se deve essere eseguito in Cile, è retto dalla legge cilena, salvo che sia diversamente pattuito. Questo succede proprio con l’agenzia, la rappresentanza o la distribuzione internazionale di aziende straniere o cilene, destinate a operare all’interno del paese. Per cui, al momento della stipula è opportuno stabilire quale sia la legge regolatrice del contratto. In materia di contratti di compravendita internazionale, si segnala che il Cile ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1980. Per quanto concerne la giurisdizione, nelle vertenze civili e commerciali di carattere internazionale sono accolti come criteri di individuazione del tribunale competente a giudicare della causa quelli determinati dal luogo di adempimento dell’obbligazione, dal domicilio o dalla residenza del convenuto. La legge cilena - come quella italiana - ammette la sussistenza della giurisdizione, pur in assenza di altri collegamenti, quando le parti l’abbiano accettata in maniera espressa o tacita. Inoltre, per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i contraenti si può inserire nel contratto una clausola compromissoria per demandarne la decisione ad un arbitro. Normalmente ci si rimette alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Remunerazione dell’agente L’abituale remunerazione dell’agente, sebbene non l’unica, è la commissione. Il diritto a percepire una commissione per un’operazione conclusa durante la validità del contratto di agenzia richiede la sussistenza di una di queste due circostanze: a) che l’operazione sia stata conclusa grazie all’intervento dell’agente Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 24 b) che l’operazione sia stata conclusa per l’intervento di una persona con la quale l’agente abbia promosso e concluso anteriormente operazioni dello stesso tipo. Così si riconosce il diritto alla commissione non solo quando l’agente sia intervenuto direttamente, ma anche quando essa sia il risultato di un’attività precedente grazie alla quale si sia potuto concludere l’affare. In questi casi la commissione è chiamata diretta. Si riconosce altresì la possibilità che l’agente percepisca commissioni indirette provenienti dai casi in cui, non essendo intervenuto in nulla, si conclude un’operazione con un cliente appartenente all’area geografica o al gruppo di persone assegnate all’agente o rispetto ai quali l’agente abbia l’esclusiva. In questo modo si tutela l’agente da eventuali interventi nella sua zona o nel suo ambito di esclusività riconosciuta nel contratto. Inoltre può ricevere commissioni per operazioni concluse dopo la cessazione del suo contratto. 7.3 Garanzie del credito Il diritto cileno, in tema di garanzie del credito, statuisce innanzitutto in via generale la responsabilità patrimoniale del debitore, che risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti o futuri, immobili o mobili, eccettuati quelli non pignorabili, gli unici che i creditori non possono assoggettare ad esecuzione. Per quanto riguarda poi i mezzi concreti per procurare al creditore una sicura soddisfazione del credito in caso di inadempimento, questi si possono suddividere in due grandi gruppi: le garanzie personali e le garanzie reali. Come si sa, le prime si caratterizzano perché il creditore dispone della garanzia offerta, oltre che dal patrimonio del debitore, dai beni del garante al quale può rivolgersi chiedendo il pagamento del debito. La fideiussione è una tipica garanzia di questo tipo, dove il creditore può soddisfare il suo credito nei confronti del debitore principale o del fideiussore, che è un debitore sussidiario. Anche la clausola penale è una garanzia personale, che ha lo scopo di indurre il debitore ad eseguire regolarmente la propria obbligazione per non essere costretto ad assolvere anche alla penale. Più efficaci sono le garanzie reali che gravano su determinati beni, vincolati al soddisfacimento del creditore. Le più importanti tra queste sono il pegno e l’ipoteca, che concedono al creditore due vantaggi: il diritto di seguito e la prelazione. Ciò significa che, come accade nel diritto italiano, i beni ipotecati o dati in pegno non possono essere sottratti all’esecuzione da parte del creditore per il fatto che escono del patrimonio del debitore e vengono trasferiti a terzi. Su tali beni il creditore ha diritto di soddisfarsi a preferenza di altri. Costituiscono anche una garanzia reale il diritto legale di ritenzione e l’anticresi. Il primo conferisce al suo titolare la facoltà di trattenere nella sua disponibilità un bene da restituirsi, finché non siano eseguite determinate prestazioni a suo favore. Il diritto legale di ritenzione, quanto alla sua disciplina, viene assimilato al pegno e all’ipoteca a seconda della natura dei beni su cui ricade. Nell’anticresi si consegna al creditore un bene immobile affinché si soddisfi sui suoi frutti. E’ una garanzia reale sui generis perché concede al creditore i diritti di seguito e di prelazione. Infine, nei contratti di commercio internazionale, specialmente quando deve essere garantita l’esecuzione di un’opera, come nei contratti di appalto, si può prevedere una garanzia di buona esecuzione e di regolare adempimento del contratto o di rispetto di certe scadenze, ricorrendo a una banca fiduciaria dove siano costituiti in deposito gli importi da versarsi alle condizioni prestabilite nel contratto, nel caso in cui l’ordinante non esegua, non esegua ad arte o non esegua nei termini previsti. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 25 Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 26 Lo studio legale Rozzi Marin & partners è stato fondato più di dieci anni fa con l’obiettivo di offrire assistenza legale in particolar modo a quelle imprese o persone che hanno interessi all’estero. In quest’ambito lo studio offre servizi legali principalmente in diritto civile, commerciale e internazionale (negoziazioni e accordi commerciali, investimenti all’estero, società, joint-ventures), con professionisti specializzati che svolgono la loro attività con attenzione personalizzata al fine di soddisfare le esigenze dei clienti. Specialmente in Cile lo studio fa affidamento su un’esperienza e competenza tecnica – unica in Italia – a favore di persone, imprese, associazioni ed istituzioni di diversa tipologia. Questa attività si concretizza con il lavoro di avvocati, consulenti fiscali e contabili locali, esperti nelle loro aree specifiche. In materia di investimenti, lo studio offre i servizi necessari per la costituzione e l’avvio di società italiane in Cile, occupandosi in Italia delle procure e dei documenti richiesti nel paese. Sempre in quest’ambito, lo studio tratta anche ulteriori aspetti, come i sistemi di finanziamento presenti in entrambi i paesi (per studi di fattibilità, linee di credito, ecc.), nonché la consulenza legale alle imprese private presenti a livello internazionale e con piani di espansione globale che vedono nel Cile un’importante piattaforma di affari e trattative commerciali, originate in seguito all’applicazioni di importanti accordi bilaterali e multilaterali che questo paese sudamericano ha sottoscritto. In ambito associativo l’esperienza dello studio legale Rozzi Marin & partners riguarda numerose gestioni, tra cui la convocazione di assemblee e riunioni degli organi societari, la redazione di procure ed atti, nonché la partecipazione all’amministrazione delle imprese assistite. In questo modo lo studio ha preso parte, in qualità di consulente legale, a importanti progetti di investimento concretizzati in Cile, con una clientela che rappresenta la sua migliore presentazione e il suo maggior prestigio. avv. Aldo Rozzi Marin (*) Aldo Rozzi Marin Nato a Santiago del Cile nel 1965. Avvocato in Cile, con studio a Santiago, a 26 anni si è stabilito in Italia, dove, dopo la laurea in giurisprudenza, ha aperto uno studio a Verona. Attualmente è iscritto all’albo degli avvocati di Vicenza, con studio a Camisano Vicentino. Consulente dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata del Cile, ProChile, di Milano, e assessore giuridico del Consolato Generale del Cile in Milano, dell’agenzia della Regione del Veneto Veneto Lavoro per i progetti con l’America Latina e di altri enti e associazioni imprenditoriali. Autore di varie pubblicazioni e articoli sugli investimenti stranieri in Cile, da quasi vent’anni assiste le imprese che investono in Cile, realizza progetti di carattere imprenditoriale tra le due realtà, e organizza e prende parte a missioni in Cile. E’ Console Onorario del Cile in Vicenza. Studio Legale Rozzi Marin & partners FOGLION° 27 Via Brigata Orobica n. 9 int. 1, 36043 Camisano Vicentino (Vicenza), Italia Tel. 39 0444 411105 Fax 39 0444 413280, e-mail: [email protected] P.tta S. Maria in Organo n. 4, 37129 Verona, Italia, Tel. 39 045 8037766 Fax 39 045 8013949 Calle Huérfanos 835, oficinas 801-802, Santiago del Cile, Tel. 56 2 6646330 Fax 56 2 6646377 www.rozzimarinepartners.com