libretto normative oratori
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libretto normative oratori
La documentazione che deve essere presente nei nostri ambienti di aggregazone, se necessaria, è la seguente: - planimetria agibilità e/o collaudo statico conformità impianto elettrico messa a terra conformità impianto termico Certificato Prevenzione Incendi (CPI) autorizzazione sanitaria certificato annuale potabilità acqua verifica impianto di sollevamento 1 PLANIMETRIA ed AGIBILITA’ La planimetria e l’agibilità sono documenti sicuramente presenti nei vostri archivi tra le varie scartoffie. Infatti al momento della costruzione o ampliamento dell’immobile occorre chiedere l’autorizzazione per i lavori presentando appunto il nuovo progetto che, se accolto, diventerà la nuova planimetria a cui far riferimento. Analogamente l’agibilità e/o collaudo statico viene rilasciato nel momento in cui si accerta la sicurezza dell’immobile. 2 CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO La normativa a cui far riferimento è quella relativa alla Legge quadro 46/90. Rientrano nell’applicazione di tale legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, al terziario o ad altri usi: a) gli impianti di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione; d) gli impianti idrosanitari; e) gli impianti di trasporto e utilizzazione di gas; f) gli impianti di sollevamento delle persone e cose; g) gli impianti di protezione antincendio. NB: ricorda che sono abilitati all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti appena elencati, tutte le imprese, singole od associate, iscritte nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane. L’esercizio di tali attività è tuttavia subordinata al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, ovvero: - laurea in materia tecnica specifica; - diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore delle attività; - titolo o attestato in materia di formazione professionale, con un periodo di praticantato di almeno 2 anni alle dipendenze di un’impresa del settore. 3 Progettazione degli impianti: per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti (a,b,c,g) è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti all’albo professionale, nell’ambito delle rispettive competenze. Installazione degli impianti: le imprese installatrici sono tenute ad eseguire i lavori a regola d’arte. Gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. Dichiarazione di conformità: al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente (cliente) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto. NB: il sindaco rilascia il certificato di agibilità o di abitabilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impainti installati. 4 Deposito del progetto della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo: qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita in comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati. Nella relazione, inoltre, dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. Verifica: per eseguire i collaudi e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti. ATTENZIONE: Se dovesse mancare la dichiarazione di conformità per qualsiasi motivo, il responsabile (es. il don) dovrà rivolgersi ad un perito o un ingegnere (entrambi iscitti all’albo), il quale dovrà attestare la conformità dell’impianto, timbrando e firmando sotto la propria responsabilità, una nuova dichiarazione di conformità. La dichiarazione successivamente dovrà essere inviata dal responsabile dell’immobile (es. oratorio - don) all’ASL ed all’ISPESL, oltre che al Comune. 5 MESSA A TERRA Requisiti del richiedente: titolare dell’immobile avente impianti denunciati di potenza fino a 250 Kw. Documenti: possesso della denuncia di impianti di messa a terra. Modalità di erogazione: - esame documentazione inviata dall’ISPESL; - misurazioni e verifiche in azienda. E’ necessaria, durante il sopralluogo, la presenza del manutentore dell’impianto e la documentazione relativa all’impianto elettrico. Documenti rilasciati: verbale di verifica. Frequenza manutenzione: può variare a seconda del grado di pericolosità in termini di sicurezza. La frequenza può quindi essere biennale o quinquennale. Quando controllare la messa a terra: gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. 6 NORME PREVENZIONE INCENDI e CONFORMITA’ IMPIANTO TERMICO Soggetti interessati: chiunque gestisca attività, locali, depositi, impianti soggetti a rischio di incendio: - depositi di legna da ardere, paglia, fieno... (esclusi depositi all’aperto); - attività ricettive, compresi alloggi agrituristici con più di 25 posti letto; - locali adibiti ad esposizione e/o vendite ad ingrosso o al dettaglio con superificie lorda superiore a 400 mq., comprensiva dei servizi e depositi; - locali adibiti al deposito di merci e di materiali vari con superificie lorda di oltre 1000 mq; - impianti per produzione calore (es. caldaie), alimentate a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. ( NB: quindi la dichiarazione di conformità dell’impianto termico è prevista SOLO se quest’ultimo ha una potenza superiore alle 115 Kcal/h ). !! sono esclusi da CPI (Certificatgo Prevenzione Incendio) manifestazioni temporanee di ogni genere da effettuarsi in locali all’aperto, aperti al pubblico. Iter burocratico: gli interessati inviano al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco domanda in bollo per ottenere parere di conformità su progetti per nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti. La domanda deve contenere: - generalità e domicilio; - specificazione attività principale ed eventuale attività secondarie; - ubicazione prevista delle opere da realizzare. 7 Allegare: documentazione tecnico-progettuale sottoscritta da tecnico abilitato, comprendente: - scheda informativa generale su attività svolta; - relazione tecnica su pericoli di incendio; - descrizione delle condizioni ambientali; - valutazioni qualitative del rischio; - strategia antincendio; - gestione emergenza; - elaborati grafici relativi alla planimetria, pianta in scala; - attestato di versamento per istruttoria. !! Qualunque variazione introdotta nella struttura o impianto, che ne pregiudichi condizioni di sicurezza, rende necessaria la richiesta di nuovo certificato. Certificato valido 6 anni, rinnovabili per identica durata, su richiesta in bollo inviata al Comando prima della scadenza, specificando generalità e domicilo richiedente, nonchè attività principale e secondaria. Si deve allegare: - copia certificato di prevenzione in scadenza; - dichiarazione interessato; - perizia giurata attestante efficienza dispositivi di prevenzione incendio; - versamento importo per istruttoria; ATTENZIONE: l’obbligo di avere un CPI per gli oratori non è previsto!!! Eccezione: presenza all’interno dell’oratorio di una sala o locale adibito a spettacoli aperti al pubblico. La legge non fa distinzione tra spettacoli o manifestazioni a fini di lucro o meno. Se la festa viene fatta all’interno del bar dell’oratorio (es. compleanno o una ricorrenza) o in una stanza sprovvista di luci o palchi, cioè non adibita all’uso continuo per tali manifestazioni, allora nessun obbligo! 8 AUTORIZZAZIONE SANITARIA Premessa: la normativa relativa a stabilire i criteri di idoneità igienico-sanitari è raccolta nei seguenti decreti: - legge 283/62; - DPR 327/80; - D.Lgs 152/97. La normativa si sviluppa attravverso la tutela di: - locali, depositi, bar, circoli...; - personale dipendente o volontario; - mezzi di trasporto; Autorizzazione sanitaria: sono soggetti ad autorizzazione sanitaria le attività di produzione, preparazione e confezionamento nonchè i locali destinati a deposito di prodotti alimentari. Per ottenere tale autorizzazione occorre richiedere un modulo da compilare e consegnare all’ASL competente. Sono esclusi dall’autorizzazione i locali adibiti a deposito destinati al commercio al minuto ed i locali in cui non si producono o lavorano alimenti. Requisiti per ottenere l’autorizzazione: gli oratori o circoli, nei quali è presente un servizio o un locale (es. bar) adibito a produzione (es. preparazione caffe...) e/o preparazione (es. panini...), e/o confezionamento, nonchè un deposito (es. magazzino...) all’ingrosso, devono avere i seguenti requisiti: - le pareti ed i pavimenti devono essere in materiale e superificie tale da essere facilmente lavabili; 9 - microclima, areazione ed illuminazione devono essere tali da assicurare condizioni di benessere ambientale (es. evitare la formazione di muffe e contaminazioni...); - è vietato l’uso di acqua non potabile nel ciclo di lavorazione degli alimenti e nella pulizia degli utensili; - i rifiuti devono essere rimossi il più presto dai locali di lavorazione; - i servizi igienici devono avere un numero di gabinetti adeguato al personale addetto; - i lavandini devono avere l’erogatore dell’acqua con comando non manuale (es. fotocellula); - devono essere presenti distributori di sapone; - gli asciugamani devono essere elettrici, monouso oppure asciugamani in tela a rotolo. Vendita al dettaglio: per tutte le attività che non necessitano di autorizzazione sanitaria, come visto in precedenza, non significa che non vi sia controllo da parte delle autorità sanitaria, in quanto tali locali sono comunque tenuti a rispettare i requisiti igienico-sanitari ed essere forniti di idonei mezzi di conservazione degli alimenti: - gli alimenti deperibili vanno conservati a +4°C; - gli alimenti deperibili cotti, da consumarsi caldi, vanno conservati da +60°C a +65°C; - gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi e le paste alimentari fresche con ripieno vanno conservati a max 10°C; - gli alimenti surgelati vanno conservati a -10°C. 10 Libretto sanitario: il libretto sanitario è sostituito da un attesto di frequenza a corsi inerenti gli aspetti igienico-sanitari tenuti dalle ASL o da organizzazioni private (es. Federazione Oratori Cremonesi, NOI Associazione...). Chiunque sia addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti (compreso il titolare dell’esercizio, i famigliari che vi lavorano, anche a titolo gratutito, i volontari.....) destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire a contatto diretto o indiretto con sostanze alimentari e bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria: cioè il libretto sanitario o la partecipazione al corso relativo all’igiene alimentare. 11 ATTENZIONE: Se un oratorio avesse la disponibilità di un ambiente in cui collocare una cucina (secondo le normative vigenti) può richiedere un’autorizzazione sanitaria permanente, rivolgendosi all’ASL competente. Questa autorizzazione consente di somministrare alimenti e/o bevande, preparate e/o confezionate nella cucina per la quale si è chiesta l’autorizzazione, in qualsiasi occasione senza richiesta di ulteriore autorizzazione. Se non si è in possesso dell’autorizzazione permanente, l’utilizzo della cucina per la preparazione di prodotti alimentari e bevande in occasione di feste popolari, manifestazioni e fiere, si deve richiedere un’autorizzazione sanitaria temporanea. Esempi pratici: 1- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando la cucina per la quale si è in possesso dell’autorizzazione sanitaria permanente. Obblighi: rispetto norme igieniche. 2- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando una comunissima griglia. Obblighi: richiesta autorizzazione sanitaria temporanea per feste. 3- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando la cucina per la quale non si è in possesso dell’autorizzazione sanitaria permanente. Obblighi: richiesta dell’autorizzazione sanitaria permanente o temporanea. 12 ASCENSORI Normativa: la normativa a cui si deve far riferimento relativamente alla richiesta di concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè alla licenza di esercizio di questi, è il regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE. NB: la marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile e inoltre apposta su ciascun componente di sicurezza o su un’etichetta se ciò non fosse possibile. Verifiche periodiche: il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni. Chi provvede alla verifica sono tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’ASL competente, ovvero ARPA. 13 Il soggetto che ha effettuato il controllo deve rilasciare al proprietario, nonchè alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale. Manutenzione: il prorietario dello stabile, o il sio legale rappresentante, è tenuti ad affidare la muntenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni 6 mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi: - a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri sistemi di sicurezza; - a verificare le funi, le catene ed i loro attacchi; - verificare l’isolamento dell’impianto eletrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; - ad annotare questi risultati su un libretto; NB: i verbali di verifica periodica e straordinaria debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e strordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia della dichiarazione di conformità e copia delle comunicazioni del proprietario al competente ufficio comunale, nonchè il numero di matricola assegnato all’impianto. 14