libretto normative oratori

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libretto normative oratori
La documentazione che deve essere presente nei
nostri ambienti di aggregazone, se necessaria, è la
seguente:
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planimetria
agibilità e/o collaudo statico
conformità impianto elettrico
messa a terra
conformità impianto termico
Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
autorizzazione sanitaria
certificato annuale potabilità acqua
verifica impianto di sollevamento
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PLANIMETRIA ed AGIBILITA’
La planimetria e l’agibilità sono documenti sicuramente
presenti nei vostri archivi tra le varie scartoffie. Infatti
al momento della costruzione o ampliamento dell’immobile
occorre chiedere l’autorizzazione per i lavori presentando
appunto il nuovo progetto che, se accolto, diventerà la
nuova planimetria a cui far riferimento.
Analogamente l’agibilità e/o collaudo statico viene
rilasciato nel momento in cui si accerta la sicurezza
dell’immobile.
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CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO
La normativa a cui far riferimento è quella relativa alla
Legge quadro 46/90.
Rientrano nell’applicazione di tale legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, al
terziario o ad altri usi:
a) gli impianti di utilizzazione dell’energia elettrica
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia elettrica;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
d) gli impianti idrosanitari;
e) gli impianti di trasporto e utilizzazione di gas;
f) gli impianti di sollevamento delle persone e cose;
g) gli impianti di protezione antincendio.
NB: ricorda che sono abilitati all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione
degli impianti appena elencati, tutte le imprese, singole
od associate, iscritte nel registro delle imprese o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane.
L’esercizio di tali attività è tuttavia subordinata al
possesso di determinati requisiti tecnico-professionali,
ovvero:
- laurea in materia tecnica specifica;
- diploma di scuola secondaria superiore con
specializzazione relativa al settore delle attività;
- titolo o attestato in materia di formazione
professionale, con un periodo di praticantato di almeno
2 anni alle dipendenze di un’impresa del settore.
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Progettazione degli impianti:
per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti (a,b,c,g) è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti all’albo professionale,
nell’ambito delle rispettive competenze.
Installazione degli impianti:
le imprese installatrici sono tenute ad eseguire i lavori a
regola d’arte. Gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
Dichiarazione di conformità:
al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente (cliente) la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il
progetto.
NB: il sindaco rilascia il certificato di agibilità o di
abitabilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impainti
installati.
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Deposito del progetto della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo:
qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità,
l’impresa installatrice deposita in comune, entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati. Nella
relazione, inoltre, dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Verifica:
per eseguire i collaudi e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della
normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e ISPESL hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi
professionisti.
ATTENZIONE:
Se dovesse mancare la dichiarazione di conformità per
qualsiasi motivo, il responsabile (es. il don) dovrà rivolgersi
ad un perito o un ingegnere (entrambi iscitti all’albo), il
quale dovrà attestare la conformità dell’impianto,
timbrando e firmando sotto la propria responsabilità, una
nuova dichiarazione di conformità.
La dichiarazione successivamente dovrà essere inviata
dal responsabile dell’immobile (es. oratorio - don) all’ASL
ed all’ISPESL, oltre che al Comune.
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MESSA A TERRA
Requisiti del richiedente:
titolare dell’immobile avente impianti denunciati di
potenza fino a 250 Kw.
Documenti:
possesso della denuncia di impianti di messa a terra.
Modalità di erogazione:
- esame documentazione inviata dall’ISPESL;
- misurazioni e verifiche in azienda.
E’ necessaria, durante il sopralluogo, la presenza del
manutentore dell’impianto e la documentazione relativa
all’impianto elettrico.
Documenti rilasciati:
verbale di verifica.
Frequenza manutenzione:
può variare a seconda del grado di pericolosità in termini di sicurezza. La frequenza può quindi essere biennale
o quinquennale.
Quando controllare la messa a terra:
gli impianti di messa a terra devono essere verificati
prima della messa in servizio e periodicamente ad
intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di
accertarne lo stato di efficienza.
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NORME PREVENZIONE INCENDI e
CONFORMITA’ IMPIANTO TERMICO
Soggetti interessati:
chiunque gestisca attività, locali, depositi, impianti soggetti
a rischio di incendio:
- depositi di legna da ardere, paglia, fieno... (esclusi depositi
all’aperto);
- attività ricettive, compresi alloggi agrituristici con più di
25 posti letto;
- locali adibiti ad esposizione e/o vendite ad ingrosso o al
dettaglio con superificie lorda superiore a 400 mq.,
comprensiva dei servizi e depositi;
- locali adibiti al deposito di merci e di materiali vari con
superificie lorda di oltre 1000 mq;
- impianti per produzione calore (es. caldaie), alimentate a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h. ( NB: quindi la dichiarazione di
conformità dell’impianto termico è prevista SOLO se
quest’ultimo ha una potenza superiore alle 115 Kcal/h ).
!! sono esclusi da CPI (Certificatgo Prevenzione Incendio)
manifestazioni temporanee di ogni genere da effettuarsi in
locali all’aperto, aperti al pubblico.
Iter burocratico:
gli interessati inviano al Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco domanda in bollo per ottenere parere di conformità
su progetti per nuovi impianti o costruzioni o modifiche di
quelli esistenti. La domanda deve contenere:
- generalità e domicilio;
- specificazione attività principale ed eventuale attività
secondarie;
- ubicazione prevista delle opere da realizzare.
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Allegare:
documentazione tecnico-progettuale sottoscritta da tecnico
abilitato, comprendente:
- scheda informativa generale su attività svolta;
- relazione tecnica su pericoli di incendio;
- descrizione delle condizioni ambientali;
- valutazioni qualitative del rischio;
- strategia antincendio;
- gestione emergenza;
- elaborati grafici relativi alla planimetria, pianta in scala;
- attestato di versamento per istruttoria.
!! Qualunque variazione introdotta
nella struttura o impianto, che ne
pregiudichi condizioni di sicurezza,
rende necessaria la richiesta di nuovo
certificato. Certificato valido 6 anni,
rinnovabili per identica durata, su
richiesta in bollo inviata al Comando
prima della scadenza, specificando
generalità e domicilo richiedente,
nonchè attività principale e secondaria. Si deve allegare:
- copia certificato di prevenzione in scadenza;
- dichiarazione interessato;
- perizia giurata attestante efficienza dispositivi di
prevenzione incendio;
- versamento importo per istruttoria;
ATTENZIONE:
l’obbligo di avere un CPI per gli oratori non è previsto!!!
Eccezione: presenza all’interno dell’oratorio di una sala o locale adibito
a spettacoli aperti al pubblico. La legge non fa distinzione tra spettacoli
o manifestazioni a fini di lucro o meno. Se la festa viene fatta all’interno
del bar dell’oratorio (es. compleanno o una ricorrenza) o in una stanza
sprovvista di luci o palchi, cioè non adibita all’uso continuo per tali
manifestazioni, allora nessun obbligo!
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AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Premessa:
la normativa relativa a stabilire i criteri di idoneità
igienico-sanitari è raccolta nei seguenti decreti:
- legge 283/62;
- DPR 327/80;
- D.Lgs 152/97.
La normativa si sviluppa attravverso la tutela di:
- locali, depositi, bar, circoli...;
- personale dipendente o volontario;
- mezzi di trasporto;
Autorizzazione sanitaria:
sono soggetti ad autorizzazione sanitaria le attività di
produzione, preparazione e confezionamento nonchè i
locali destinati a deposito di prodotti alimentari. Per
ottenere tale autorizzazione occorre richiedere un
modulo da compilare e consegnare all’ASL competente.
Sono esclusi dall’autorizzazione i locali adibiti a deposito
destinati al commercio al minuto ed i locali in cui non si
producono o lavorano alimenti.
Requisiti per ottenere l’autorizzazione:
gli oratori o circoli, nei quali è presente un servizio o un
locale (es. bar) adibito a produzione (es. preparazione
caffe...) e/o preparazione (es. panini...), e/o
confezionamento, nonchè un deposito (es. magazzino...)
all’ingrosso, devono avere i seguenti requisiti:
- le pareti ed i pavimenti devono essere in materiale e
superificie tale da essere facilmente lavabili;
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- microclima, areazione ed illuminazione devono essere
tali da assicurare condizioni di benessere ambientale (es.
evitare la formazione di muffe e contaminazioni...);
- è vietato l’uso di acqua non potabile nel ciclo di
lavorazione degli alimenti e nella pulizia degli utensili;
- i rifiuti devono essere rimossi il più presto dai locali di
lavorazione;
- i servizi igienici devono avere un numero di gabinetti
adeguato al personale addetto;
- i lavandini devono avere l’erogatore dell’acqua con
comando non manuale (es. fotocellula);
- devono essere presenti distributori di sapone;
- gli asciugamani devono essere elettrici, monouso oppure
asciugamani in tela a rotolo.
Vendita al dettaglio:
per tutte le attività che non
necessitano di autorizzazione sanitaria, come visto in precedenza, non
significa che non vi sia controllo da
parte delle autorità sanitaria, in
quanto tali locali sono comunque
tenuti a rispettare i requisiti
igienico-sanitari ed essere forniti di idonei mezzi di
conservazione degli alimenti:
- gli alimenti deperibili vanno conservati a +4°C;
- gli alimenti deperibili cotti, da consumarsi caldi, vanno
conservati da +60°C a +65°C;
- gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi e le
paste alimentari fresche con ripieno vanno conservati a
max 10°C;
- gli alimenti surgelati vanno conservati a -10°C.
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Libretto sanitario:
il libretto sanitario è sostituito da un attesto di
frequenza a corsi inerenti gli aspetti igienico-sanitari
tenuti dalle ASL o da organizzazioni private (es.
Federazione Oratori Cremonesi, NOI Associazione...).
Chiunque sia addetto alla produzione, preparazione,
manipolazione e somministrazione di alimenti (compreso
il titolare dell’esercizio, i famigliari che vi lavorano, anche
a titolo gratutito, i volontari.....) destinato anche
temporaneamente od occasionalmente a venire a
contatto diretto o indiretto con sostanze alimentari e
bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria: cioè
il libretto sanitario o la partecipazione al corso relativo
all’igiene alimentare.
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ATTENZIONE:
Se un oratorio avesse la disponibilità di un ambiente in
cui collocare una cucina (secondo le normative vigenti)
può richiedere un’autorizzazione sanitaria permanente,
rivolgendosi all’ASL competente. Questa autorizzazione
consente di somministrare alimenti e/o bevande,
preparate e/o confezionate nella cucina per la quale si è
chiesta l’autorizzazione, in qualsiasi occasione senza
richiesta di ulteriore autorizzazione.
Se non si è in possesso dell’autorizzazione permanente,
l’utilizzo della cucina per la preparazione di prodotti
alimentari e bevande in occasione di feste popolari,
manifestazioni e fiere, si deve richiedere
un’autorizzazione sanitaria temporanea.
Esempi pratici:
1- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando
la cucina per la quale si è in possesso dell’autorizzazione
sanitaria permanente.
Obblighi: rispetto norme igieniche.
2- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando
una comunissima griglia.
Obblighi: richiesta autorizzazione sanitaria temporanea
per feste.
3- grigliata nel campo da calcio dell’oratorio, utilizzando
la cucina per la quale non si è in possesso
dell’autorizzazione sanitaria permanente.
Obblighi: richiesta dell’autorizzazione sanitaria
permanente o temporanea.
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ASCENSORI
Normativa:
la normativa a cui si deve far
riferimento relativamente alla
richiesta di concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonchè
alla licenza di esercizio di questi, è il
regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 95/16/CE.
NB: la marcatura CE di conformità è
costituita dalle iniziali CE. La marcatura
CE deve essere apposta in ogni cabina
di ascensore in modo chiaro e visibile e
inoltre apposta su ciascun componente
di sicurezza o su un’etichetta se ciò non
fosse possibile.
Verifiche periodiche:
il proprietario dello stabile, o il suo
legale rappresentante, è tenuto ad
effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto ivi installato, nonchè a
sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni 2 anni. Chi provvede alla
verifica sono tecnici forniti di laurea
in ingegneria, l’ASL competente, ovvero
ARPA.
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Il soggetto che ha effettuato il controllo deve rilasciare
al proprietario, nonchè alla ditta incaricata della
manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
comunica l’esito al competente ufficio comunale.
Manutenzione:
il prorietario dello stabile, o il sio legale rappresentante,
è tenuti ad affidare la muntenzione di tutto il sistema
dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di
certificato di abilitazione o a ditta specializzata. Il
manutentore provvede, almeno una volta ogni 6 mesi per
gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
- a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute,
del limitatore di velocità e degli altri sistemi di sicurezza;
- a verificare le funi, le catene ed i loro attacchi;
- verificare l’isolamento dell’impianto eletrico e
l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare questi risultati su un libretto;
NB: i verbali di verifica periodica e straordinaria
debbono essere annotati o allegati in apposito libretto
che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e
strordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve
contenere copia della dichiarazione di conformità e copia
delle comunicazioni del proprietario al competente ufficio
comunale, nonchè il numero di matricola assegnato
all’impianto.
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