Avamprogetto modifica CC - presa di posizione file PDF, 103 KB
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ORDINE DEI NOTAI DEL CANTONE TICINO Recapito: c/o avv. Maria Cristina Bonfio Via G.B. Pioda 14 - casella postale 6409 CH - 6901 Lugano Telefono: 091 913 91 91 Telefax: 091 913 91 99 E-mail: [email protected] Presidente: ALFIO MAZZOLA, Lugano Avvocato e Notaio [email protected] Vice-presidente: CAMILLA GHIRINGHELLI, Bellinzona Avvocato e Notaio RACCOMANDATA Lodevole Ufficio federale di giustizia Bundesrain 20 CH - 300313 Berna Locarno, aprile 2011/mr Segretaria: MARIA CRISTINA BONFIO, Lugano Avvocato e Notaio Membri: ROSELLA CHIESA LEHMANN, Mendrisio Avvocato e Notaio GIOVANNI MERLINI, Minusio Avvocato e Notaio, dott. Lugano, 6 marzo 2013 Modifica del Codice civile svizzero (atti pubblici) On. Consigliera federale Simonetta Sommaruga, Gentili Signore, Egregi Signori, il Consiglio dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino ha preso atto dell’Avamprogetto concernente la modifica del Codice civile svizzero (atti pubblici), che ha sottoposto per esame a una propria commissione speciale. Nel rispetto del termine di consultazione, formuliamo quindi la seguente presa di posizione. Per quanto riguarda l’introduzione di requisiti minimi federali per la celebrazione degli atti pubblici, osserviamo che l'attuale art. 55 del titolo finale del Codice civile svizzero conferisce ai diversi cantoni la facoltà di stabilire per il loro territorio le norme legate alla celebrazione degli atti pubblici. Al cpv. 2, lo stesso articolo dispone che i cantoni stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera. Queste competenze sono in perfetta sintonia con le norme delle costituzioni cantonali e federale. Si consideri infatti, ad esempio, che l'art. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino dispone che il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane. 2 Nella Costituzione federale troviamo parecchie norme che garantiscono questi diritti fondamentali e questa pluralità culturale. Ad esempio l'art. 2 cpv. 2, prevede che la Confederazione Svizzera promuova in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del paese. Questo fra gli scopi della Confederazione. All'art. 4 sono evidenziate le lingue nazionali, mentre l'art. 18 sottolinea che la libertà di lingua è garantita. L'art. 35 dispone che chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli, mentre all'art. 69 cpv. 3, che tratta della cultura, si dispone che nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione tiene conto della pluralità culturale e linguistica del paese. All'art. 70 vengono trattate le lingue ufficiali, dando la competenza ai cantoni di designare le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica, i cantoni rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. L'art. 47 garantisce finalmente l'autonomia dei cantoni da parte della Confederazione. A non avere dubbi, l'avamprogetto sottoposto in consultazione fa uno strame completo delle garanzie concesse ai cantoni nell'adempimento dei loro compiti, come pure della garanzia della pace linguistica e della conservazione e promozione delle lingue, segnatamente minoritarie. E' quindi malvenuto l'abbandono dell'attuale art. 55 tit. fin. per passare a una norma subordinata, all'art. 55a), che va in secondo piano rispetto alle competenze riservate alla soluzione centralizzata, la quale svuota di ogni senso la competenza cantonale. In grandi linee si vuol sottolineare avantutto che le modifiche proposte non rispondono a una necessità sentita dagli utenti, dall'autorità e nemmeno dai notai. La norma basilare attualmente prevista dall'art. 55 tit. fin. pur se ripresa, almeno per quanto concerne il cpv. 1, dall'art. 55a), verrà a perdere ogni ragione d'essere. Si pensi solo all'inutilità per i cantoni di stabilire le esigenze delle formazioni professionali, degli aggiornamenti professionali, degli esami cantonali e di predisporre una vigilanza. La possibilità per notai di altri cantoni, che escono da altre realtà, di esercitare nel nostro Cantone, rimanendo sottoposti ad altre verifiche, ad altre vigilanze e ad altre regole professionali, renderebbe vana l'attuale sorveglianza cantonale e la disciplina esercitata su tutti i notai attivi nella professione sul territorio cantonale, facenti obbligatoriamente parte dell'Ordine, sfuggendo così a tutte le esigenze, ai controlli e alle sanzioni previste dalla Legge notarile. Ciò creerebbe inoltre all’interno di un Cantone prassi e usi divergenti, in particolare in merito alle attività accessorie che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione notarile, creando inutili incertezze e mettendo a repentaglio la sicurezza del diritto. 3 La giustificazione per la libertà di scelta del luogo di stipulazione, con prevalenza rispetto al principio della lex rei sitae sostenuta dal Tribunale federale (DTF 113 II 504), come riportato dal rapporto esplicativo a pag. 28, non convince, appoggiata semplicemente sul fatto che la competenza territoriale renderebbe più complicate le transazioni immobiliari intercantonali, con il paventato pericolo di eludere il diritto federale. Questo tipo di transazioni non è certo frequente nella nostra realtà ed è comunque pacificamente risolvibile dai pubblici ufficiali presenti sui due territori cantonali. Non si intravedono ragioni per aprire simile competenza, estranea ai nostri usi, eludendo la vigilanza cantonale e il controllo sui notai, come pure tutto quanto è previsto per il rispetto delle leggi cantonali (anche fiscali), per la disciplina e per gli obblighi dei notai, con un venir meno dei controlli legati agli archivi notarili e quindi creando una disparità di trattamento fra notai cantonali ed extracantonali, soggetti ad altre tariffe, anche se le nostre sono oramai da considerare unicamente un massimo, per quanto concerne i diversi importi previsti. E sempre in merito alla paventata possibilità di riconoscimento di un atto pubblico indipendentemente dal luogo del suo allestimento, per i motivi esposti si ritiene di particolare importanza garantire il rispetto della lingua ufficiale dei diversi Cantoni, per cui ogni atto pubblico e istanza destinata a un ufficio, registro, eccetera deve essere nella lingua ufficiale di quel Cantone (principio generalmente riconosciuto e, ad esempio, valido in ambito di procedura civile), requisito che il progetto di legge in consultazione non sembra tutelare. Per quanto riguarda l’atto pubblico in forma completamente elettronica, si dà atto che l'evoluzione della nostra tecnica e il futuro delle comunicazioni richiederanno sempre più l'uso di documenti elettronici. Questo uso si è però per ora generalizzato unicamente in Francia, mentre gli altri paesi che ci circondano non lo conoscono ancora. Si reputa quindi importante aspettare l'accumulo di esperienze nei vari sistemi e si ritiene comunque basilare la sicurezza di un originale cartaceo, che potrà facilmente assumere anche la forma elettronica, senza sminuire il valore e l'importanza della forma dell'atto pubblico che deve essere garantita, rispetto alla semplice forma scritta. Basilare sarà pur sempre l'accertamento della concorde volontà delle parti nella forma dell'atto pubblico, che non può essere banalizzata da una celebrazione unicamente elettronica, con manipolazioni che possono sfuggire alla comprensione della maggior parte degli utenti. La garanzia e la sicurezza legate a un atto importante, date anche e soprattutto dalla presenza del pubblico notaio, obbligato a fornire le istruzioni alle parti e a proteggerle, proprio quale 4 giurisdizione volontaria, non potranno essere vanificate da sistemi estranei alle aspettative degli utenti. Ai cantoni dovrà rimanere ogni competenza di stabilire le regole per la celebrazione degli atti pubblici, le esigenze richieste alla formazione dei notai e l'aggiornamento degli stessi, come pure di predisporre un'autorità di vigilanza e ogni controllo che altrimenti sfuggirebbe, se solo si dovesse aprire la possibilità di dare la prevalenza al luogo dell'allestimento dell'atto, rispetto alla competenza territoriale. In definitiva, l'avamprogetto deve essere integralmente respinto, poiché anticostituzionale, dimentico delle prerogative lungamente acquisite nell'ambito di usi e costumi della nostra cultura e delle nostre leggi e finalmente nato non da esigenze volute e sentite dall'utenza e dagli addetti ai lavori, ma scaturite in modo troppo affrettato, senza tener conto delle realtà confederali. Ringraziando anticipatamente e a disposizione per eventuali precisazioni, cogliamo l’occasione per presentare distinti saluti. Ordine dei Notai del Cantone Ticino Il Presidente Notaio Avv. Alfio Mazzola Anche in forma elettronica all’e-mail [email protected] C.p.c. a: - Divisione della giustizia del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona - Federazione Svizzera dei Notai, Tavelweg 2, CH-3074 Muri