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ORDINE DEI NOTAI DEL CANTONE TICINO
Recapito:
c/o avv. Maria Cristina Bonfio
Via G.B. Pioda 14 - casella postale 6409
CH - 6901 Lugano
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Telefax:
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Presidente:
ALFIO MAZZOLA, Lugano
Avvocato e Notaio
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Vice-presidente:
CAMILLA GHIRINGHELLI, Bellinzona
Avvocato e Notaio
RACCOMANDATA
Lodevole
Ufficio federale di giustizia
Bundesrain 20
CH
- 300313
Berna
Locarno,
aprile 2011/mr
Segretaria:
MARIA CRISTINA BONFIO, Lugano
Avvocato e Notaio
Membri:
ROSELLA CHIESA LEHMANN, Mendrisio
Avvocato e Notaio
GIOVANNI MERLINI, Minusio
Avvocato e Notaio, dott.
Lugano, 6 marzo 2013
Modifica del Codice civile svizzero (atti pubblici)
On. Consigliera federale Simonetta Sommaruga, Gentili Signore, Egregi Signori,
il Consiglio dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino ha preso atto dell’Avamprogetto concernente la modifica del Codice civile svizzero (atti pubblici), che ha sottoposto per esame a una propria
commissione speciale.
Nel rispetto del termine di consultazione, formuliamo quindi la seguente presa di posizione.
Per quanto riguarda l’introduzione di requisiti minimi federali per la celebrazione degli atti
pubblici, osserviamo che l'attuale art. 55 del titolo finale del Codice civile svizzero conferisce ai
diversi cantoni la facoltà di stabilire per il loro territorio le norme legate alla celebrazione degli
atti pubblici. Al cpv. 2, lo stesso articolo dispone che i cantoni stabiliscono pure le norme relative
alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.
Queste competenze sono in perfetta sintonia con le norme delle costituzioni cantonali e federale.
Si consideri infatti, ad esempio, che l'art. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
dispone che il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
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Nella Costituzione federale troviamo parecchie norme che garantiscono questi diritti fondamentali
e questa pluralità culturale. Ad esempio l'art. 2 cpv. 2, prevede che la Confederazione Svizzera
promuova in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del
paese. Questo fra gli scopi della Confederazione. All'art. 4 sono evidenziate le lingue nazionali,
mentre l'art. 18 sottolinea che la libertà di lingua è garantita. L'art. 35 dispone che chi svolge un
compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli, mentre all'art. 69
cpv. 3, che tratta della cultura, si dispone che nell'adempimento dei suoi compiti la
Confederazione tiene conto della pluralità culturale e linguistica del paese. All'art. 70 vengono
trattate le lingue ufficiali, dando la competenza ai cantoni di designare le loro lingue ufficiali. Per
garantire la pace linguistica, i cantoni rispettano la composizione linguistica tradizionale delle
regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. L'art. 47 garantisce finalmente
l'autonomia dei cantoni da parte della Confederazione.
A non avere dubbi, l'avamprogetto sottoposto in consultazione fa uno strame completo delle
garanzie concesse ai cantoni nell'adempimento dei loro compiti, come pure della garanzia della
pace linguistica e della conservazione e promozione delle lingue, segnatamente minoritarie.
E' quindi malvenuto l'abbandono dell'attuale art. 55 tit. fin. per passare a una norma subordinata,
all'art. 55a), che va in secondo piano rispetto alle competenze riservate alla soluzione
centralizzata, la quale svuota di ogni senso la competenza cantonale.
In grandi linee si vuol sottolineare avantutto che le modifiche proposte non rispondono a una
necessità sentita dagli utenti, dall'autorità e nemmeno dai notai. La norma basilare attualmente
prevista dall'art. 55 tit. fin. pur se ripresa, almeno per quanto concerne il cpv. 1, dall'art. 55a),
verrà a perdere ogni ragione d'essere. Si pensi solo all'inutilità per i cantoni di stabilire le esigenze
delle formazioni professionali, degli aggiornamenti professionali, degli esami cantonali e di predisporre una vigilanza.
La possibilità per notai di altri cantoni, che escono da altre realtà, di esercitare nel nostro Cantone,
rimanendo sottoposti ad altre verifiche, ad altre vigilanze e ad altre regole professionali,
renderebbe vana l'attuale sorveglianza cantonale e la disciplina esercitata su tutti i notai attivi nella
professione sul territorio cantonale, facenti obbligatoriamente parte dell'Ordine, sfuggendo così a
tutte le esigenze, ai controlli e alle sanzioni previste dalla Legge notarile. Ciò creerebbe inoltre
all’interno di un Cantone prassi e usi divergenti, in particolare in merito alle attività accessorie che
non rientrano strettamente nella mansione di rogazione notarile, creando inutili incertezze e
mettendo a repentaglio la sicurezza del diritto.
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La giustificazione per la libertà di scelta del luogo di stipulazione, con prevalenza rispetto al
principio della lex rei sitae sostenuta dal Tribunale federale (DTF 113 II 504), come riportato dal
rapporto esplicativo a pag. 28, non convince, appoggiata semplicemente sul fatto che la
competenza territoriale renderebbe più complicate le transazioni immobiliari intercantonali, con il
paventato pericolo di eludere il diritto federale. Questo tipo di transazioni non è certo frequente
nella nostra realtà ed è comunque pacificamente risolvibile dai pubblici ufficiali presenti sui due
territori cantonali. Non si intravedono ragioni per aprire simile competenza, estranea ai nostri usi,
eludendo la vigilanza cantonale e il controllo sui notai, come pure tutto quanto è previsto per il
rispetto delle leggi cantonali (anche fiscali), per la disciplina e per gli obblighi dei notai, con un
venir meno dei controlli legati agli archivi notarili e quindi creando una disparità di trattamento
fra notai cantonali ed extracantonali, soggetti ad altre tariffe, anche se le nostre sono oramai da
considerare unicamente un massimo, per quanto concerne i diversi importi previsti.
E sempre in merito alla paventata possibilità di riconoscimento di un atto pubblico indipendentemente dal luogo del suo allestimento, per i motivi esposti si ritiene di particolare importanza
garantire il rispetto della lingua ufficiale dei diversi Cantoni, per cui ogni atto pubblico e istanza
destinata a un ufficio, registro, eccetera deve essere nella lingua ufficiale di quel Cantone
(principio generalmente riconosciuto e, ad esempio, valido in ambito di procedura civile),
requisito che il progetto di legge in consultazione non sembra tutelare.
Per quanto riguarda l’atto pubblico in forma completamente elettronica, si dà atto che l'evoluzione
della nostra tecnica e il futuro delle comunicazioni richiederanno sempre più l'uso di documenti
elettronici. Questo uso si è però per ora generalizzato unicamente in Francia, mentre gli altri paesi
che ci circondano non lo conoscono ancora.
Si reputa quindi importante aspettare l'accumulo di esperienze nei vari sistemi e si ritiene
comunque basilare la sicurezza di un originale cartaceo, che potrà facilmente assumere anche la
forma elettronica, senza sminuire il valore e l'importanza della forma dell'atto pubblico che deve
essere garantita, rispetto alla semplice forma scritta. Basilare sarà pur sempre l'accertamento della
concorde volontà delle parti nella forma dell'atto pubblico, che non può essere banalizzata da una
celebrazione unicamente elettronica, con manipolazioni che possono sfuggire alla comprensione
della maggior parte degli utenti.
La garanzia e la sicurezza legate a un atto importante, date anche e soprattutto dalla presenza del
pubblico notaio, obbligato a fornire le istruzioni alle parti e a proteggerle, proprio quale
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giurisdizione volontaria, non potranno essere vanificate da sistemi estranei alle aspettative degli
utenti.
Ai cantoni dovrà rimanere ogni competenza di stabilire le regole per la celebrazione degli atti
pubblici, le esigenze richieste alla formazione dei notai e l'aggiornamento degli stessi, come pure
di predisporre un'autorità di vigilanza e ogni controllo che altrimenti sfuggirebbe, se solo si
dovesse aprire la possibilità di dare la prevalenza al luogo dell'allestimento dell'atto, rispetto alla
competenza territoriale.
In definitiva, l'avamprogetto deve essere integralmente respinto, poiché anticostituzionale,
dimentico delle prerogative lungamente acquisite nell'ambito di usi e costumi della nostra cultura
e delle nostre leggi e finalmente nato non da esigenze volute e sentite dall'utenza e dagli addetti ai
lavori, ma scaturite in modo troppo affrettato, senza tener conto delle realtà confederali.
Ringraziando anticipatamente e a disposizione per eventuali precisazioni, cogliamo l’occasione
per presentare distinti saluti.
Ordine dei Notai del Cantone Ticino
Il Presidente
Notaio Avv. Alfio Mazzola
Anche in forma elettronica all’e-mail [email protected]
C.p.c. a: - Divisione della giustizia del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona
- Federazione Svizzera dei Notai, Tavelweg 2, CH-3074 Muri