CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO

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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO
Azienda certificata in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2000
Sede Legale : 15121 Alessandria - Via Venezia, n. 16 - C. F. - Partita I.V.A.: 01640560064
S.C. GESTIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO E IMMOBILIARE
Direttore: Arch. Claudio PESCE
Via Santa Caterina da Siena n. 30 - tel. (0131) 206902-206749 - fax (0131) 444505
ALLEGATO 5
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
“SS. ANTONIO E BIAGIO” E “CESARE ARRIGO”
DI ALESSANDRIA
CIG: 34899047E1
Sottoscrizione per accettazione
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
“SS. Antonio e Biagio” e “Cesare Arrigo”
SOMMARIO
Art. 1.
Oggetto dell’appalto......................................................................................................................................3
PARTE TECNICA ..............................................................................................................................................................4
Art. 2.
Descrizione del servizio: generalità ...............................................................................................................4
Art. 3.
Servizio di manutenzione ordinaria – Interventi su chiamata – Presidio – Pronta reperibilità .....................4
Art. 4.
Attività comprese nel Servizio di manutenzione ordinaria............................................................................5
Art. 5.
Manutenzione straordinaria ed elenco prezzi...............................................................................................8
Art. 6.
Modalità di conduzione del servizio ..............................................................................................................9
6.1.
Generalità ......................................................................................................................................................9
6.2.
Procedure per lo svolgimento delle attività ................................................................................................12
6.3.
Attività da eseguire all’inizio ed alla cessazione dell’appalto – Cronoprogrammi – Incontri periodici .......14
6.4.
Verifica degli impianti..................................................................................................................................16
6.5.
Gestione della documentazione tecnica ed amministrativa .......................................................................16
Art. 7.
Descrizione delle sedi ..................................................................................................................................17
Art. 8.
Normativa di riferimento.............................................................................................................................17
Art. 9.
Sicurezza sul lavoro .....................................................................................................................................21
PARTE AMMINISTRATIVA.............................................................................................................................................24
Art. 10. Importo dei servizi – Cauzione definitiva ....................................................................................................24
Art. 11. Contratto – Spese di contratto ed accessorie..............................................................................................24
Art. 12. Durata del contratto – Penali per ritardi – cause di risoluzione del contratto............................................25
12.1.
Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione.....................................................................................25
12.2.
Penali relative a manutenzione ordinaria e interventi su chiamata e di emergenza ..................................25
12.3.
Penali relative alla manutenzione straordinaria..........................................................................................26
12.4.
Penali relative alla consegna e tenuta della documentazione ....................................................................26
12.5.
Cause di risoluzione del contratto ...............................................................................................................29
Art. 13. Termini e tracciabilità dei pagamenti ..........................................................................................................29
13.1.
Modalità di contabilizzazione......................................................................................................................29
13.2.
Servizi “a canone”........................................................................................................................................30
13.3.
Attività “oltre franchigia” ............................................................................................................................31
Art. 14. Integrazioni e variazioni contrattuali...........................................................................................................31
Art. 15. Verifica di conformità ..................................................................................................................................32
15.1.
Verifica conclusiva .......................................................................................................................................32
Art. 16. Allegati.........................................................................................................................................................32
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AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
“SS. Antonio e Biagio” e “Cesare Arrigo”
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è l’effettuazione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori
dell’Azienda Ospedaliera, comprendendo gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi su
chiamata, il servizio di presidio e di pronta reperibilità e il supporto tecnico operativo finalizzati a
mantenere gli impianti nel corretto stato di sicurezza e funzionamento.
Il servizio si espleterà operativamente come segue:
− interventi e forniture occorrenti per le manutenzioni ordinarie,
− interventi e forniture occorrenti per interventi su chiamata,
− interventi e forniture occorrenti per le manutenzione straordinaria entro i limiti della franchigia
di cui all’art. 13 del presente capitolato speciale di appalto;
− servizio di presidio e di pronta reperibilità,
− supporto tecnico/operativo su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare lavori complementari di
manutenzione straordinaria (non rientranti nei limiti della franchigia di cui all’art. 13) nei casi previsti
dall’art. 2 e 5 del presente documento con le modalità indicate nell’art. 6. Tali interventi, correlati a
sopravvenute necessità della stazione appaltante, saranno affidati direttamente all’aggiudicatario del
servizio di manutenzione in oggetto, in quanto strettamente connessi, a procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, con riferimento ai prezzi e con applicazione del medesimo ribasso di
aggiudicazione del contratto principale. I lavori complementari di manutenzione straordinaria potranno
essere affidati fino al concorrere dell’importo indicato nel successivo art. 10 - ex art. 57 c. 5 lettera a)
del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. Agli affidamenti di lavori complementari si applicheranno, in quanto
compatibili, le norme del presente capitolato speciale di appalto.
L’attività svolta comprende la tenuta della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta.
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PARTE TECNICA
Art. 2. Descrizione del servizio: generalità
Premesso che, ai fini del presente capitolato:
1. per servizio di manutenzione si intende, ai sensi della Norma UNI 9910, la combinazione di tutte
le azioni tecniche ed amministrative, incluse le funzioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare l’impianto nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; esso si esplica
attraverso prestazioni di ingegneria di manutenzione (studi di manutenzione migliorativa), di
gestione dei materiali tecnici, di esecuzione dei lavori di manutenzione (progettazione degli
interventi, esecuzione dei lavori), nei controlli e nelle prove, con l’obiettivo di assicurare
l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto.
2. con manutenzione ordinaria si intende l’insieme degli interventi tecnici di manutenzione
programmata e preventiva o intervento estemporaneo su richiesta (c.d. intervento su chiamata
di manutenzione riparativa/correttiva) che non comporta una variazione strutturale all’impianto
ne al suo valore patrimoniale.
Le prestazioni richieste saranno costituite da tutti i servizi, lavori e provviste occorrenti per realizzare il
servizio di manutenzione ordinaria agli impianti elevatori a servizio di tutti i presidi dell’Azienda
Ospedaliera, nonché il servizio di presidio e la pronta reperibilità come meglio descritto di seguito.
E’ altresì facoltà della stazione appaltante affidare eventuali interventi di manutenzione straordinaria con
le modalità indicate nell’art. 1 da intendersi come l’insieme degli interventi tecnici che comportano una
variazione strutturale all’impianto e che ne modificano il valore patrimoniale o la destinazione d’uso o le
caratteristiche peculiari quali ad esempio interventi di potenziamento, rifacimento (anche parziale),
ristrutturazione, ammodernamento sostanziale, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed
efficienza con significativo prolungamento della vita utile dell’impianto.
Art. 3. Servizio di manutenzione ordinaria – Interventi su chiamata – Presidio – Pronta reperibilità
Il servizio di manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni necessarie per assicurare un
corretto e sicuro funzionamento degli impianti per tutto il tempo del servizio. Sono incluse le operazioni
di salvataggio dei passeggeri, le operazioni di settaggio e messa a punto, incluse le operazioni che
richiedono la riparazione o la sostituzione di componenti per usura o danneggiamento, che non alterino le
caratteristiche dell’impianto e non ne prolunghino significativamente la vita utile. Sono comprese le
riparazioni derivanti da atti vandalici che potranno invece assumere, a seconda dei casi in relazione
all’entità e alla natura tecnico-economica dei lavori di ripristino necessari, anche le caratteristiche di
interventi di manutenzione straordinaria, e potranno pertanto essere all’occorrenza trattati come tali.
Per il servizio di manutenzione ordinaria è richiesta la timbratura per l’ingresso e l’uscita.
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Il servizio di presidio prevede la presenza di almeno un tecnico della Società di manutenzione dalle ore
7,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato (compreso) presso i presidi dell’Azienda
ospedaliera, con recapito presso l’Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio”.
E’ richiesto che il presidiante sia raggiungibile da numero telefonico diretto (cellulare di servizio); sarà
cura dell’Impresa fornire per iscritto, con congruo anticipo, al Direttore dell’esecuzione del contratto il
numero telefonico in caso di turnazione o cambiamento del personale.
Per il servizio di presidio è richiesta la timbratura per l’ingresso e l’uscita presso gli apparecchi di
rilevazione presenze dell’Azienda ospedaliera.
Il servizio di pronta reperibilità integra il servizio di presidio, sviluppandosi dalle ore 19,00 alle ore 7,00
del giorno successivo e nei giorni festivi; e dovrà garantire l’intervento a seguito di richiesta nel più breve
tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata.
Per tale servizio è richiesta la disponibilità di un call-center operativo 24h/24 secondo la norma EN 81-28.
Per gli interventi di pronta reperibilità è richiesta:
• la timbratura per l’ingresso e l’uscita presso gli apparecchi di rilevazione presenze dell’Azienda
ospedaliera,
• la compilazione di un rapportino di lavoro che dovrà essere consegnato e vistato dal Direttore
dell’esecuzione del contratto.
Per poter garantire l’intervento entro un massimo di 30 minuti dalla chiamata, dovrà essere garantita
altresì la residenza del personale preposto nella sede di servizio.
Il servizio di presidio non potrà essere svolto dallo stesso personale che effettua le manutenzioni e
viceversa. La ditta avrà cura di indicare in dettaglio per iscritto al Direttore dell’esecuzione del contratto
l’organizzazione del lavoro, il personale che intende destinare a ciascun servizio indicandone le mansioni e
l’abilitazione allo svolgimento del servizio.
L’Impresa dovrà comunque garantire il pronto intervento 24h/24, tutti i giorni (feriali e festivi) per
l’intera durata del contratto; l’Impresa è tenuta ad inviare sul posto il proprio personale (persona
competente alla attività di manutenzione) al verificarsi di qualsiasi guasto dietro semplice richiesta, verbale
o telefonica, del personale della S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare della Stazione
appaltante al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina degli impianti elevatori; l’intervento deve
avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata.
Art. 4. Attività comprese nel Servizio di manutenzione ordinaria
Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo, senza difetti o ritardi, della diligente
manutenzione ordinaria e della conservazione degli impianti al fine del migliore funzionamento degli stessi.
Il servizio di manutenzione ordinaria sarà effettuato sia secondo il criterio della manutenzione preventiva
(o conservativa) programmata a tutte le apparecchiature, sia secondo il criterio della manutenzione
correttiva (o riparativa).
Sono senz'altro parti integranti delle prestazioni di servizio richieste i controlli riportati in Allegato II che è
parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
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L’Assuntore dovrà provvedere con la dovuta cura e perizia, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, almeno
alle seguenti operazioni (interventi minimali):
a)
mensilmente
• pulizia, verifica e registrazione periodica di tutti i circuiti o blocchi di sicurezza;
• verifica e registrazione degli operatori delle porte dei piani e di cabina, compresa ogni opera di
pulizia interna od esterna per l’igiene e il decoro della cabina;
• il controllo delle funi di trazione, di compensazione del dispositivo contro l’eccesso di velocità e
dei cavi flessibili;
• pulizia, verifica e registrazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dei locali macchine
e dei vani corsa, con fornitura di materiali, lampade o tubi fluorescenti per illuminazione cabina,
contatti di cabine, collegamenti flessibili, fusibili, mollette e pulsanti.
b) trimestralmente
• verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza;
• indicazione sulle funi di trazione, con apposita vernice, della posizione della cabina in
corrispondenza dei piani;
• verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra.
c) semestralmente
• verifiche degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge vigenti;
• dette verifiche devono essere eseguite da personale tecnico abilitato che provvederà ad una
revisione generale sull’impianto ed alla annotazione sull’apposito libretto di matricola
(conformemente all’art. 15 del DPR 162/99).
Oltre agli esami e verifiche previste è necessario controllare periodicamente almeno una volta la
settimana:
• corretto funzionamento del dispositivo di allarme locale e di chiamata bidirezionale,
• illuminazione normale e di emergenza di cabina,
• una salita ed una discesa completa per controllare eventuali danni o cambiamenti nella qualità del
percorso,
• porte del piano e binari inferiori delle porte,
• accuratezza del punto di fermata,
• bottoni di piano e di cabina.
Di tutti gli interventi sopra elencati dovrà essere tempestivamente data al Direttore dell’esecuzione del
contratto e rilasciata al Servizio tecnico della stazione appaltante idonea documentazione impianto per
impianto.
I “libretti di matricola” di ciascun impianto e quelli presenti a bordo macchina dovranno sempre essere
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tenuti debitamente aggiornati anche a prescindere dalle ulteriori registrazioni più avanti disposte e
previste.
Sono inoltre compresi:
a) la cura e conservazione dei locali contenenti gli impianti elevatori;
b) la preparazione di una manutenzione programmata che consenta di ridurre i tempi di manutenzione il
più possibile senza ridurre il livello di sicurezza per le persone;
c) l’istituzione ed il mantenimento di un registro degli interventi dovuti ad avarie per verificare la
frequenza e la natura delle stesse, tale registro si affianca a qualunque registro obbligatorio per legge;
la Società di manutenzione modificherà il piano di manutenzione, se necessario, in relazione alla
registrazione sistematica dei tipi di avaria riscontrati nell’impianto e al graduale o sistematico
insorgere di difetti relativi all’operatività e alla sicurezza;
d) la fornitura e posa dei pezzi di ricambio per le riparazioni necessarie a garantire o ripristinare il
corretto e sicuro funzionamento degli impianti in manutenzione;
e) l'esecuzione tempestiva di tutte le opere di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori nonché
tutte le opere di natura elettrica, elettronica, idraulica, strumentale e quant'altro occorrenti per la
perfetta ed efficiente funzionalità degli stessi, tutte le operazioni ritenute necessarie per la vita di
alcuni componenti, determinando le condizioni o i tempi dopo i quali l’integrità dei componenti è
compromessa, nonostante sia sempre stata eseguita una manutenzione corretta;
f) La Ditta assuntrice è responsabile sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi vigenti per
l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre norme in vigore con particolare riguardo a quelle per la
sicurezza, la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute del lavoratore.
g) la pulizia interna ed esterna dei locali,
h) lo sgombero dei materiali di risulta e la rimozione delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte
dall'impianto durante il funzionamento, lo smaltimento sarà effettuato nei modi conformi alle leggi ed
ai regolamenti vigenti in materia;
i) la revisione, riparazione e lubrificazione di tutte le apparecchiature;
j) la costituzione di un magazzino per i pezzi di ricambio e materiali di ogni tipo e marca necessari per
l’espletamento del servizio di manutenzione al fine di minimizzare i tempi di fermo macchina in caso di
guasto,
k) l’aggiornamento delle istruzioni di manutenzione in caso di modifiche a parti dell’impianto
originariamente installate;
l) l’informazione tempestiva al Committente e la immediata messa fuori servizio dell’impianto che,
durante le operazioni di manutenzione, presenti una situazione pericolosa che non può essere
immediatamente eliminata;
m) la tempestiva informazione al Committente di un necessario progressivo ammodernamento
dell’impianto per adeguarlo a nuove norme sulla salute e/o sicurezza;
n) l’assistenza ad ausilio in caso di sopralluoghi da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto
ovvero all’ingegnere addetto durante le operazioni di collaudo/verifica periodica e straordinaria,
o) l’analisi del rischio legato alle operazioni di manutenzione e gli eventuali interventi per ogni impianto
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al fine di effettuare le operazioni di manutenzione in sicurezza con rischio accettabile, è infatti
necessario determinare le diverse procedure di intervento durante le operazioni di manutenzione ed
associarle a misure di sicurezza appropriate,
p) la pulitura/sostituzione delle targhette presenti all’interno della cabina o all’esterno che fossero state
asportate, ovvero in cattivo stato di conservazione, danneggiate o difficilmente leggibili, con altre di
tipo metallico, indelebile ed antivandalo, di idonee dimensioni e di chiara lettura.
Art. 5. Manutenzione straordinaria ed elenco prezzi
La manutenzione straordinaria consiste nella ristrutturazione, rifacimento anche parziale,
ammodernamento, miglioramento significativo, messa a norma, ripristino delle condizioni di sicurezza ed
efficienza con significativo aumento della vita utile del cespite degli impianti esistenti, compresi i
collegamenti elettrici ed idraulici non compresi nel contratto quali:
• la sostituzione di componenti principali come, a titolo di esempio, la macchina, la cabina, il pannello di
controllo, ecc anche se le caratteristiche del componente non sono identiche a quello sostituito (in
quanto irreperibile);
• la sostituzione dell’impianto;
• la modernizzazione dell’impianto;
• le varianti e gli adeguamenti imposti da leggi e regolamenti o richieste dal committente.
• La sostituzione delle funi di trazione quando intesa come intervento necessario al ripristino della
sicurezza ed efficienza dell’impianto con contestuale prolungamento della sua vita utile.
Dal punto di vista economico quindi rientrano nella straordinaria manutenzione esclusivamente quegli
interventi che incrementano il valore patrimoniale del bene (migliorie, interventi di messa a norma
conseguenti a nuove disposizioni legislative, modifiche dell’impianto rispetto alla sua struttura originaria)
mentre non sono considerati interventi di straordinaria manutenzione gli interventi di mera sostituzione di
parti deteriorate con apparecchiature di identiche caratteristiche indipendentemente dal loro valore
economico (come stabilito dal C.C. e dalle vigenti normative contabili-fiscali).
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire eventuali interventi di straordinaria manutenzione il
cui valore sia superiore alla franchigia di cui all’art. 13, preventivamente approvati dalla Stazione
appaltante con affidamento a procedura negoziata ai sensi del quinto comma dell’art. 57 del codice dei
contratti pubblici e sotto la direzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, che in tal caso assume le
funzioni di Direttore dei Lavori che potrà disporre a seguito di verbale d’urgenza, con proprio ordine di
servizio, l’immediata esecuzione anche in pendenza della stipulazione del necessario formale affidamento
e della stipulazione (a mezzo di ordinativo) del contratto complementare. Potranno essere compresi, a
richiesta del Direttore dell’esecuzione del servizio, eventuali interventi di natura edile quali assistenza,
smantellamenti e ripristini.
La procedura per la realizzazione di tali interventi è riportata all’art. 6.2.
Per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria si farà riferimento al “Prezziario
della Regione Piemonte” per l’anno 2011 (ove applicabile) ovvero all’elenco NP di cui all’Allegato III, che si
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intende parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, ribassati
applicata al contratto principale, come meglio specificato all’Art. 13.
con la stessa percentuale
Art. 6. Modalità di conduzione del servizio
6.1. Generalità
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti con la dovuta perizia e tempestività da parte di
personale di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi
assunti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della migliore pratica dell’arte e della tecnica
costruttiva e manutentiva pertinente.
Il personale responsabile degli interventi dovrà comunque essere munito di “patentino di abilitazione”
conseguito a norma degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del DPR 24 dicembre 1951, n. 1767, e dell’art. 15 comma 1 del
DPR 30 aprile 1999, n. 162, ovvero di documentazione dimostrata equivalente se conseguito all’estero.
Il personale dell’Impresa dovrà essere obbligatoriamente munito di tesserino di riconoscimento da
esporre nel luogo in cui effettua l’attività lavorativa, nonché utilizzare abbigliamento da lavoro che ne
consenta l’immediata riconoscibilità.
L’Amministrazione appaltante o il Direttore dell’esecuzione del contratto avranno il diritto, previa
motivata comunicazione all’Affidatario, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità
o grave negligenza, senza che per ciò spetti alcuna indennità. L’Affidatario sarà comunque responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponderà nei confronti del Committente
per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Considerato che l’attività dovrà essere svolta anche in ambienti (come ad esempio reparti di degenza,
ambulatori, ecc.) che hanno particolari esigenze, quali ad esempio la necessità di limitare i rumori, la
volatilizzazione di polveri, ovvero si ha particolare affollamento in determinate fasce orarie, si prescrive
che il Manutentore adotti ogni possibile accorgimento atto a limitare tale disturbo. In particolare si
intende compresa nel canone la necessità (che sarà eventualmente comunicata dal Direttore
dell’esecuzione del contratto o dal referente del Servizio tecnico dell’azienda ospedaliera, in accordo con i
responsabili sanitari), di effettuare determinati interventi in particolari periodi orari o giorni della
settimana (compresi orari notturni e festivi).
In ogni caso gli interventi dovranno essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo ai degenti ed al
personale in servizio, e nel rispetto di esigenze che possano insorgere a causa della contemporanea
esecuzione di altre opere.
Ogni qualvolta l’intervento in atto comporti la fermata di un impianto, si raccomanda il preventivo
posizionamento ad ogni piano servito di apposito cartello di “lavori in corso”, ed eventualmente di cartelli
indicanti percorsi alternativi da concordare con il Direttore dell’esecuzione del contratto, se ritenuto
necessario da quest’ultimo a suo insindacabile giudizio.
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Ciascun intervento dovrà essere tassativamente eseguito in stretta conformità a quanto stabilito dal
Servizio tecnico, dal Direttore dell’esecuzione del contratto e nell'ordine di servizio, nonché alle ulteriori
indicazioni fornite Direttore dell’esecuzione del contratto nel corso dell'esecuzione, al fine di assicurare il
compimento della prestazione secondo le disposizioni del contratto e le regole dell’arte e nel termine
stabilito.
L’Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo del servizio e dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.
Tutte le condizioni di irregolare funzionamento, le avarie e le cause di possibile guasto dovranno essere
tempestivamente segnalate al Direttore dell’esecuzione del contratto ed alla S.C. Gestione patrimonio
tecnologico e immobiliare. Se del caso ovvero se richiesto dal Direttore dell’esecuzione del contratto
sarà cura dell’Impresa predisporre sollecitamente apposita relazione tecnica accompagnata
eventualmente da preventivo di spesa; dovrà anche essere costantemente aggiornato il registro sul quale
vengono annotate le avarie.
L’Affidatario sarà soggetto ai seguenti obblighi, con corrispondenti oneri a suo carico:
1) l’impianto, la manutenzione, illuminazione e la sorveglianza, nonché quant’altro verrà particolarmente
indicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto per assicurare il rispetto del contratto;
2) la messa a disposizione di personale esperto e di attrezzature adeguate per i rilievi, le misurazioni, i
saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo
dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari, fotografie relativi alle opere di Capitolato
nel numero di copie richiesto dal Direttore dell’esecuzione del contratto;
3) quando necessario, la realizzazione delle vie di accesso al cantiere per le operazioni di straordinaria
manutenzione;
4) il trasporto, ricevimento e scarico in cantiere o nei luoghi di deposito dei materiali, nonché la custodia
e buona conservazione degli stessi e delle opere fino al collaudo,
5) la pulizia quotidiana e generale (prima della consegna) del cantiere e delle vie di transito al cantiere,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
6) il libero accesso, in qualsiasi momento, al Direttore dell’esecuzione del contratto o al personale di
assistenza o di sorveglianza;
7) la presentazione al Direttore dell’esecuzione del contratto, per l'approvazione, della campionatura
completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari durante le lavorazioni;
8) in genere tutto quanto previsto nella sezione tecnica per tutte le operazioni correlate al
funzionamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
9) il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e delle norme tecniche vigenti al
momento della realizzazione dell'intervento nonché di quanto previsto da presente Capitolato,
10) la predisposizione e la consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla
normativa o comunque richiesta dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modifica ai locali, alle apparecchiature ed
agli impianti oggetto della gestione e manutenzione, senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione appaltante; tale autorizzazione sarà, di norma, accordata a tutte quelle modifiche,
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proposte dall'Appaltatore, per le quali vengono riconosciuti dall'Azienda ospedaliera i requisiti di miglioria
nel funzionamento degli impianti riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria.
Materiali/apparecchiature da utilizzare
L’Impresa dovrà provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire l’effettuazione di tutte le attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto dei tempi prescritti.
Tutti i materiali/apparecchiature utilizzati dovranno essere della migliore qualità; di norma si darà
preferenza all’utilizzo di materiali/attrezzature e relative installazioni del tipo “a prova di vandalo”
(conformi alla norma EN81-71); questa tipologia di installazione è da considerare obbligatoria per
interventi di sostituzione/rinnovo delle bottoniere interne alla cabina ed esterne e dei display indicatori.
I materiali/apparecchiature sostituiti durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
sono garantiti per tutta la durata del contratto e comunque per 24 mesi dalla data di installazione; la ditta
ha l’obbligo della rimozione e sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi o non conformi alle normative
vigenti, l’intervento dovrà essere eseguito anche su semplice richiesta del Direttore dell’esecuzione del
contratto.
La Direzione dell’esecuzione del contratto potrà richiedere, per determinate forniture (quali, ad esempio,
il quadro di manovra ed i suoi componenti) ulteriori garanzie in merito alla possibilità di reperimento di
pezzi di ricambio per un periodo non inferiore ad anni 10; in ogni caso sarà data preferenza a componenti
non di tipo “monomarca”.
Tutti i materiali/apparecchiature sostituiti dovranno essere immagazzinati e messi a disposizione del
Direttore dell’esecuzione del contratto e del Servizio tecnico per il controllo per almeno tre mesi prima di
essere smaltiti a cura della Società di manutenzione.
Materiali/apparecchiature di scorta
Il manutentore dovrà provvedere al mantenimento costante di un adeguato stock di
materiali/apparecchiature di scorta di ogni tipo e marca al fine di minimizzare i tempi di intervento (specie
di emergenza).
Nel caso in cui le parti da sostituire per la riparazione di un componente non risultassero più in
commercio, è a carico dell’Appaltatore reperire un componente sostitutivo compatibile col sistema
esistente.
Trattamento e tutela dei lavoratori
L'Affidatario dovrà osservare le norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori; in particolare:
• dovrà applicare, per i lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto,
condizioni normative e retributive risultanti dal contratto nazionale di categoria e dagli accordi
integrativi in vigore nella provincia di Alessandria. Il predetto obbligo vincolerà l’appaltatore
anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
• dovrà applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione;
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sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto;
• dovrà trasmettere al Committente ed al Direttore dell’esecuzione del contratto, prima dell'inizio
del servizio la propria documentazione e quella dei subappaltatori di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e successivamente, con
cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, previa intimazione ed
inottemperanza dell’Affidatario, provvederà il Committente d’ufficio con le somme dovute per i lavori
realizzati.
Si applicherà, in questo caso, il procedimento stabilito dall’art. 5 del DPR N. 207 del 05.10.2010 e s.m.i..
In caso di inadempimenti dell’Affidatario derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizione dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere il Committente si avvarrà della cauzione
definitiva per provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto dagli Enti che ne faranno richiesta
nei modi di legge.
Qualora un’eventuale vertenza, relativa al presente appalto, fra l’Affidatario e gli Enti Previdenziali o
Assicurativi sia ancora in corso al momento dello svincolo della cauzione definitiva, per cui non è stato
rilasciato il certificato liberatorio, i pagamenti delle somme richieste dovranno comunque essere garantiti
mediante corrispondente polizza fidejussoria; da utilizzarsi o svincolarsi a seguito della definizione della
controversia.
Per tutto quanto sopra, l’Affidatario non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà titolo a
risarcimento dei danni.
La Ditta assuntrice è responsabile sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi vigenti per
l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre norme in vigore con particolare riguardo a quelle per la
sicurezza, la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute del lavoratore.
6.2.
Procedure per lo svolgimento delle attività
Le attività di manutenzione ordinaria (e, in generale, tutte le attività comprese nel canone di
manutenzione di cui all’Art. 13), si svolgeranno sulla base della organizzazione propria dell’Impresa nel
rispetto dei cronoprogrammi di intervento concordati con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
In riferimento alle suddette attività è comunque prescritto che:
• il tecnico referente nominato dall’Impresa comunichi, all’inizio di ogni giornata lavorativa, al
tecnico incaricato della S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare dell’Azienda
ospedaliera la successione degli interventi di manutenzione ordinaria e delle operazioni previste,
• ogni attività programmata che possa provocare il fermo di un impianto dovrà essere concordata
con adeguato anticipo con il Direttore dell’esecuzione del contratto (considerato il particolare
ambiente nel quale si va ad operare) e da essa esplicitamente autorizzata.
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Per le attività di manutenzione straordinaria (che superano la franchigia di € 2.800,00) si attiverà,
per ciascun intervento, la seguente procedura, precisato ancora che il Direttore dell’esecuzione del
contratto del servizio di manutenzione assumerà, per ciascun lavoro complementare di manutenzione
straordinaria in argomento le funzioni di Direttore dei Lavori.
1. L’Impresa dovrà provvedere anzitutto a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto una
Relazione tecnica descrittiva dell’intervento previsto completa di elaborati grafici ove
necessario, ovvero, in base alla consistenza dell’intervento, il progetto ad esso relativo; in ogni
caso si dovranno sempre evidenziare le eventuali criticità ed un crono programma relativo ai
tempi di intervento. l’Impresa presenterà contestualmente il preventivo di spesa valutato sulla
base del Prezziario Regione Piemonte anno 2011 ovvero sull’elenco NP di cui all’Allegato III
ribassato dell’importo percentuale offerto in sede di gara. La presentazione della suddetta
documentazione avverrà a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori, o di indicazione del
personale tecnico della Stazione appaltante ovvero di propria iniziativa.
2. la Relazione tecnica ovvero il progetto ed il preventivo verrà valutato dal Direttore dei Lavori che
potrà eventualmente richiedere delle modifiche, anche al fine di adeguare gli interventi descritti
a quelli effettivamente necessari in relazione a proprie valutazioni tecniche o a quelle di
organismi di controllo terzi, o per esatta applicazione dei prezzi contrattuali o, ancora, per la
formulazione e approvazione di nuovi prezzi.
Una volta pervenuti al giudizio positivo si
procederà ad acquisire approvazione ed ordine amministrativo da parte della Stazione
appaltante;
3. l’eventuale autorizzazione alla esecuzione dell’intervento sarà data da apposito Ordine di
Servizio scritto del Direttore dei Lavori , che potrà contenere le prescrizioni a cui attenersi
durante l’esecuzione dell’intervento e sarà normalmente accompagnato dall’ordine
amministrativo che terrà luogo di contratto. L’Ordine di Servizio sarà redatto in duplice copia e
sarà trasmesso all’Impresa che provvederà immediatamente a ritornarne una copia al Direttore
dei Lavori firmata per ricevuta dal rappresentante della stessa. Eventuali riserve in merito alla
esecuzione dell’intervento da parte dell’Impresa potranno essere riportate direttamente sulla
copia dell’Ordine di Servizio stesso, senza peraltro che questo possa dare luogo a ritardi o
modifiche nella esecuzione dell’intervento rispetto a quanto prescritto nell’Ordine di Servizio
stesso, salvo la regolarizzazione secondo le procedure previste dal Regolamento appalti pubblici.
Dal punto di vista operativo vale quanto detto per la manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda l’esecuzione di interventi di emergenza su chiamata per riparazioni di guasti, avarie
o malfunzionamenti riconducibili ad interventi di urgenza atti a garantire la corretta funzionalità della
struttura ospedaliera, questi dovranno essere eseguiti senza ritardo come specificato all’Art. 3.
Nel caso in cui l’importo relativo all’intervento in parola superi il valore della franchigia pari a € 2.800,00,
si dovrà procedere ad una regolarizzazione amministrativa attivando la seguente procedura:
1. una volta completato l’intervento l’Impresa provvederà, tempestivamente, a predisporre e
recapitare al Direttore dell’esecuzione del contratto un Rapporto di intervento tecnico, che
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descriva compiutamente le modalità di guasto e l’intervento eseguito, evidenziando eventuali
criticità che dovessero permanere:
2. l’Impresa dovrà presentare altresì il consuntivo di spesa redatto sulla base delle risultanze del
rapporto di intervento tecnico e con l’applicazione dei prezzi contrattuali;
3. detto consuntivo di spesa sarà approvato con regolare ordinativo amministrativo del preposto
Ufficio del Servizio Tecnico della Stazione appaltante, acquisito parere positivo emesso dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di sua presentazione;
4. trascorsi ulteriori 20 giorni senza che sia pervenuta accettazione espressa da parte della Stazione
appaltante, l’Impresa potrà presentare fattura, fermo restando che la medesima, per poter
essere liquidata, dovrà essere vistata per regolare esecuzione ed esatta applicazione dei prezzi
contrattuali dal Direttore dell’esecuzione del contratto, previa verifica.
Dal punto di vista operativo all’atto dell’esecuzione dell’intervento, l’Impresa dovrà fare riferimento a
quanto indicato, di volta in volta, dal personale tecnico dell’Azienda ospedaliera di servizio.
6.3. Attività da eseguire all’inizio ed alla cessazione dell’appalto – Cronoprogrammi – Incontri periodici
All’inizio dell’appalto l’impresa si farà carico di comunicare formalmente al Direttore dell’esecuzione del
contratto ed alla S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare ospedaliera:
• il domicilio legale presso il quale il Committente e il Direttore dell’esecuzione del contratto
indirizzeranno ogni comunicazione relativa all’appalto,
• il nominativo di un tecnico referente per l’Impresa (Direttore tecnico), dotata di idonei requisiti
tecnici e morali per l’esecuzione delle attività previste a norma di contratto; essa rappresenterà il
riferimento primario per ogni aspetto tecnico ed operativo; dovrà essere comunicato il relativo
riferimento telefonico al quale dovrà essere sempre reperibile,
• l’organizzazione aziendale per quanto riguarda il personale impiegato nelle varie attività presso
la Committenza,
• l’elenco dei nominativi e relativa qualifica del personale impiegato nell’appalto, anche ai fini
della predisposizione e del rilascio dei cartellini elettronici per le timbrature in ingresso ed in
uscita da parte della Azienda ospedaliera,
• i numeri telefonici di riferimento per il personale di presidio e di pronta reperibilità o per
interventi di emergenza, compreso il numero telefonico del call center di cui all’Art. 3,
• l’organizzazione aziendale per quanto riguarda la gestione dei materiali/apparecchiature di
scorta (conformemente all’art. 6.1 del presente Capitolato).
Inoltre, si provvederà alla effettuazione di un sopralluogo congiunto con il Direttore dell’esecuzione del
contratto ed un supervisore tecnico dell’Azienda ospedaliera (funzionario designato dalla S.C. Gestione
patrimonio tecnologico e immobiliare), sulla scorta della documentazione tecnica e della relazione finale
emessa dal precedente manutentore sullo stato degli impianti; l’Impresa procederà quindi alla redazione di
una relazione iniziale relativa alla valutazione dello stato degli impianti, nella quale potrà evidenziare le
eventuali criticità rilevate e proposte di risoluzione, sulla base della propria esperienza e dalla buona
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tecnica nonché delle indicazioni normative. E’ richiesto che la relazione contenga una dettagliata scheda
informativa per ciascuno degli impianti oggetto del servizio di manutenzione.
La relazione dovrà inoltre contenere un programma temporale degli interventi di manutenzione ordinaria
che sono previsti.
Sempre all’inizio dell’appalto, l’impresa dovrà provvedere a sostituire tutte le targhette interne alla
cabina ed esterne (ad esempio “ascensore riservato agli operatori” ecc.) nonché sostituire/integrare le
targhe obbligatorie di cui all’art. 16 del DPR 162/99 che, a giudizio del Direttore dell’esecuzione del
contratto, fossero in cattivo stato di conservazione, danneggiate o difficilmente leggibili, ovvero che
fossero state asportate, con altre di tipo metallico, indelebile ed antivandalo di idonee dimensioni e di
chiara lettura.
A cadenza quotidiana il referente dell’Impresa dovrà riferire al referente tecnico della S.C. Gestione
patrimonio tecnologico e immobiliare, ovvero al Direttore dell’esecuzione del contratto, il programma
delle attività previste per la giornata.
Periodicamente, con frequenza da stabilire anche in funzione della rilevanza dei lavori in corso, si
procederà a riunioni atte a stabilire il punto della situazione relativamente alle attività svolte ed a quelle in
programma.
A cadenza trimestrale l’appaltatore redigerà una dettagliata relazione periodica descrittiva delle
operazioni di manutenzione effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate, comprendendo ogni altra
informazione utile attinente l'oggetto dell'appalto, evidenziando in particolare situazioni di degrado che
potrebbero portare a situazioni di potenziale pericolo o che richiedano la messa fuori servizio
dell’impianto, nonché un riepilogo delle ore di indisponibilità degli impianti e le cause dei guasti/fermate.
Anche la relazione periodica dovrà contenere una dettagliata scheda informativa per ciascuno degli
impianti oggetto del servizio di manutenzione, che riporti, fra l’altro, le ore di indisponibilità dell’impianto e
le cause delle fermate, nonché aggiornamenti sui programmi temporali degli interventi programmati per il
successivo trimestre.
Alla conclusione dell’appalto il manutentore dovrà rilasciare una relazione finale sulle attività eseguite,
sullo stato del parco impianti elevatori, sulle eventuali necessità di cui la stazione appaltante dovrà tenere
conto per la programmazione di successivi interventi di manutenzione; anche per questa relazione è
richiesta una dettagliata scheda informativa per ciascuno degli impianti oggetto del servizio di
manutenzione, nonché la presentazione di tabella riportante le scadenze nei programmi di manutenzione e
di verifica successive.
Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione ed i loro accessori, alla fine dell’appalto, dovranno
venire riconsegnati all’Amministrazione appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e
funzionalità in cui vennero consegnati, ovvero nelle situazioni di miglioria realizzate a seguito
dell’affidamento di interventi di manutenzione straordinaria.
Della riconsegna degli impianti e del loro stato di funzionamento dovrà essere redatto verbale alla
presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, di un rappresentante dell’Impresa appaltatrice e di un
funzionario dell'Amministrazione appaltante.
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6.4. Verifica degli impianti
Quando le opere eseguite lo richiedano, dopo l'ultimazione dei lavori e prima del collaudo o in caso
anche di consegna provvisoria degli impianti all'Amministrazione appaltante, l'impresa dovrà controllare
l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, eseguendo le seguenti verifiche richieste dalle norme e
dalle disposizioni di Legge (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37), prendendo tutte le precauzioni per garantire la
sicurezza delle persone e per evitare danni ai beni ed ai componenti elettrici installati:
• rispondenza alle disposizioni di legge,
• rispondenza alle prescrizioni dei VVF,
• rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta,
• rispondenza alle prescrizioni delle norme.
Ad ultimazione lavori e prima della messa in funzione degli impianti, quando necessario sulla scorta della
vigente normativa, l’Affidatario dovrà richiedere il sopralluogo di verifica agli Organismi tecnici preposti ed
ottenere quanto occorrente per la messa in servizio dell’impianto.
Per le verifiche di cui al presente articolo, come per le verifiche eseguite in corso d'opera e per quelle
finali, la Ditta appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione operai, attrezzi, apparecchiature e strumenti
necessari per l'esecuzione delle verifiche, delle misure e degli accertamenti in genere, senza diritto a
maggiori compensi.
6.5. Gestione della documentazione tecnica ed amministrativa
Oltre a quanto indicato negli artt. precedenti, è a carico dell’Impresa:
• la consegna della Dichiarazione di conformità, completa di ogni allegato (in particolare la
relazione sulla tipologia dei materiali) nel caso di attività previste dal Decreto 22 gennaio 2008, n.
37,
• l’aggiornamento ovvero la redazione ex novo, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati
tecnici e progettuali relativi ad ogni intervento condotto su ciascun impianto,
• la tenuta in ordine dei libretti degli impianti e del registro delle avarie,
• la consegna di elaborati di progetto “as built”, di libretti di uso e manutenzione (in lingua italiana)
e Dichiarazione di conformità CE, ove applicabile, per ogni lavoro eseguito o apparecchiatura
installata (duplice copia),
• il reperimento, ove necessario, di libretti di uso e manutenzione di apparecchiature esistenti nel
caso di necessità.
La tenuta e l’aggiornamento della documentazione sarà oggetto di apposita procedura che verrà
concordata e formalizzata all’inizio dell’appalto ed alla quale l’Impresa dovrà attenersi; in caso contrario
l’Impresa potrà incorrere nella applicazione di penali, ovvero nella sospensione dei pagamenti per
irregolarità, secondo quanto indicato, rispettivamente, all’Art. 12 e Art. 13.
Si precisa che nel servizio fornito dalla Società di manutenzione è compresa la verifica delle
documentazioni in possesso della S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare ed il loro
adeguamento alle norme e disposizioni vigenti ed a quelle che saranno emesse durante la vigenza del
contratto.
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E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’acquisizione di libretti di istruzione, di uso e manutenzione ecc.,
presso le varie case costruttrici, ove si rendesse necessario e qualora l’Amministrazione appaltante
dovesse esserne sprovvista.
Art. 7. Descrizione delle sedi
Il presente appalto riguarda tutti gli impianti elevatori presenti presso i presidi dell’Azienda ospedaliera,
compresi gli impianti elevatori per disabili, ed in particolare:
• Ospedale Civile “SS. Antonio e Biagio”,
• Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”,
• Centro Riabilitativo “Teresio Borsalino”,
• Poliambulatorio “Ignazio Gardella”,
• Quadrilatero amministrativo di Via S. Caterina.
e relative pertinenze.
La consistenza attuale degli impianti è quella riportata nell’Allegato I al presente Capitolato.
Durante il periodo di efficacia del contratto l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il
servizio di manutenzione di eventuali nuovi impianti, anche presso altre sedi della Azienda Ospedaliera non
indicate nell’elenco di cui al primo comma, previo aggiornamento del canone di manutenzione come
indicato all’Art. 14, applicando la procedura di seguito indicata:
1. il servizio di manutenzione per tali impianti verrà affidato con apposita comunicazione e previa
constatazione dello stato dell’impianto e della documentazione a corredo,
2. si procederà all’affidamento del servizio di manutenzione al momento di entrata in servizio
dell’impianto stesso, salvo disposizioni ed accordi diversi tra l’installatore e l’Azienda Ospedaliera,
ovvero al termine del periodo di garanzia (in capo alla ditta costruttrice),
3. all’atto della presa in carico del servizio di manutenzione verrà eseguito sopralluogo congiunto del
Direttore dell’esecuzione del contratto e dell’Appaltatore e di un supervisore tecnico dell’Azienda
ospedaliera (funzionario designato dalla S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare) e sarà
redatto verbale di consistenza e presa in carico degli impianti che formano oggetto del servizio di
manutenzione.
Art. 8. Normativa di riferimento
Si riporta di seguito un elenco di carattere indicativo sulle principali normative in materia di impianti
elevatori che si intendono di riferimento per il servizio in oggetto.
Disposizioni generali
• D.P.R. 24/12/1951 n. 1767 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge
24/10/1982, n. 1415 concernente l’impianto e l’esercizio degli ascensori e montacarichi in
servizio privato”
• Nota 1875 del 31 gennaio 1983
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Circolare n. 85/85 del 2 febbraio 1985
Legge 23 dicembre 1978, n.833
D.L. 30 aprile 1981, n.169
D.L. 22 gennaio 1982, n.10
D.M. 23 dicembre 1982 “Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività
omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro”
D.M. 4 febbraio 1984 “Modificazioni all’autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare
alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Circolare Min. Industria 29/05/97 n. 157404
Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 32 e 46
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
D.Lgs. 4/8/1999 n. 345 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani
sul lavoro”
Circolare Ministeriale n. 3/2001 del 8/1/2001 Art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 359/99 “Chiarimenti
sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro”
Lettera Circolare n. 1046 del 31/05/2007/1 registro degli infortuni: art. 403 del D.P.R. 27/4/1955
n. 547 D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 D.Lgs. 19/3/1996, n.242 Organo destinatario del rapporto ex art.
17 legge 689/81 per violazione stabilita dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/94
Decreto Ministeriale del 26/10/2005 “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore
installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE
. G.U. del 14/11/2005 n. 265 ”
Decreto Ministero delle Attività Produttive 16/01/2006 “Regole per il miglioramento della
sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80”
Ascensori e montacarichi installati prima del 1963
• Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600
Ascensori e montacarichi installati prima del 1987
• D.P.R. 29/5/1963 n. 1497 “Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato”
• Circolare n. 17/85 del 7 marzo 1985
Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 9/4/1988
• D.M. 9/12/1987 n. 587 “Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.86/12/CEE e n. 86/312/CEE
relative agli ascensori elettrici”
• Circolare ISPESL 42/90 del 9/4/90
• Circolare ISPESL 123/97 del 12/12/97
Ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera installati dopo il 1979
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D.M. 28/5/1979, n. 1635 “Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a
cremagliera e idraulici”
D.P.R.: 26/3/1994 n. 268 “Regolamento di attuazione delle direttive 84/529/CEE e 90/486/CEE
per gli ascensori elettrici e idraulici”
Ascensori rientranti nel campo di applicazione del Decreto 81/08 (ex D.P.R. 547/55, ad esempio gli
ascensori nei cantieri o negli stabilimenti industriali)
• D.Lgs. n. 81 del 8 aprile 2008, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”
• Decreto del Min. Lavoro 2 aprile 1981 “Riconoscimento di efficacia…”
• Circolare Min. Lav. 28 maggio 1981 prot. 21793/PR – 8
Norme antincendio
• D.P.R. 1497/63 art. 9
• Circolare Min.Interno n. 32 del 26/3/1965
• Lettera Circolare del Min. Interno 16512/4135 del 25/7/1979
• Legge 7 dicembre 1984, n. 818
• Circolare del Min. Interno n. 42 del 17/12/1986
• Lettera Circolare del Min. Interno n. P1208/4135 del 13/7/1995
• Decreto Min. Interno 16/2/1982 attività 94 e 95
• Circolare Min. Interno n. 25 del 6/2/1982
• Decreto del Min. Interno 1/2/1986 articolo 3.10.7 Scale – Ascensori
• D.M. Interno 16/5/1987 n. 246
• D.M. Interno 19/8/1996
• Lettera Circolare n. P1274/4135 del 20/10/1998 “Ascensori elettrici con macchinario installato
all’interno del vano corsa Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi”
• Decreto Ministeriale del 6/10/2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento
delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di
cui al decreto 9 aprile 1994”
• Lettera Circolare n. P. 896/4122/1 del 6/5/2004 Decreto ministeriale 6 ottobre 2003
“Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile
1994 “ – Chiarimenti
• Decreto Ministeriale del 15/9/2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi “ - G.U. del 5/10/2005 n. 232
• Decreto Ministeriale del 22/2/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”
• Decreto Ministeriale del 18/09/2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”
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Norme per il superamento delle barriere architettoniche
• Legge 14 luglio 1993 n. 235
• Legge 9/1/1989, n. 13 e successive modificazioni (testo aggiornato è pubblicato sul supplemento
ordinario n. 47 della gazzetta ufficiale del 23.6.1989 n. 145)
• D.M. 14/6/1989, n. 236 (supplemento ordinario n. 47 della gazzetta ufficiale del 23/6/1989 n.
145)
• Legge 5/2/1992, n. 104
• D.P.R. 24/7/1996, n. 503
Norme urbanistiche per l’installazione di ascensori
• D.P.R 31 luglio 1996 n. 468
• Legge 5 agosto 1978, n. 457 art. 48
• Decreto Legge 23 gennaio 1982, n.9 Art. 7
• Circolare Min. Industria n. 157296 (G.U. 23/4/97 n.94)
• Legge 4/12/93 art. 4
• Legge 4 dicembre 1993 n. 493 come modificato dalla legge 662/96 comma 60 (soltanto Art. 4)
• Deliberazione n. 269 Data 15/10/2003 “Applicazione dell’art. 108, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”
Norme UNI
• UNI ISO 4190/1 “Impianti di ascensori – Ascensori delle classi I,II e III”
• UNI FA 158 “Foglio di aggiornamento alla UNI ISO 4190/1”
• UNI ISO 4190/2 “Impianti di ascensori – ascensori di classe IV”
• UNI ISO 4190/3 “Impianti di ascensori – ascensori di classe V”
• UNI ISO 4190/5 “Impianti di ascensori – Dispositivo di comando e di segnalazione ed accessori
complementari”
• UNI ISO 4190/6 “Impianti di ascensori – Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici
per abitazione”
• UNI 8208/13 “Segni grafici per informazione del pubblico – Ascensore”
• UNI 8725 “Edilizia residenziale – Impianto di ascensore elettrico a fune – Istruzioni per
l’integrazione nell’edificio”
• UNI 8999 “Impianto di ascensori elettrici a fune – Istruzioni per l’integrazione negli edifici per
uffici, alberghi, ospedali”
• UNI 81-1 “Ascensori elettrici – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e dei montacarichi”
• UNI 81-2 “Ascensori oleodinamici – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e dei montacarichi”
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UNI EN 81-3 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei
montacarichi – Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici”
UNI EN 81–28 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori per
il trasporto di persone e merci – Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci”
UNI CEN/TS 81-29 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori
per il trasporto di persone e merci – Parte 29”
UNI EN 81-58 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Controlli e
prove – Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano”
UNI EN 81–70 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Applicazioni
particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Parte 70 : Accessibilità agli ascensori delle
persone, compresi i disabili”
UNI EN 81-71 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori per
il trasporto di persone e merci, Parte 71 : Ascensori resistenti ai vandali”
UNI EN 81-72 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Applicazioni
particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Ascensori antincendio”
UNI EN 81-73 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Applicazioni
particolari per ascensori per trasporto di persone e merci – Parte 73: Comportamento degli
ascensori in caso di incendio”
UNI EN 81-80 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori
esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli
ascensori per merci esistenti”
UNI 10411 “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti”
UNI EN 12015 “Compatibilità elettromagnetica – Norma per famiglia di prodotti per ascensori,
scale mobili e marciapiedi mobili – Emissione”
UNI EN 12016 “Compatibilità elettromagnetica – Norma per famiglia di prodotti per ascensori,
scale mobili e marciapiedi mobili – Immunità”
UNI EN 12159 “Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente”.
UNI EN 12385-5 “Funi di acciaio – Sicurezza – Parte 5: Funi a trefoli per ascensori”
UNI EN 13015 “Manutenzione di ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di
manutenzione”
Art. 9. Sicurezza sul lavoro
I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
Il Committente provvederà a consegnare alla Società di manutenzione, tramite il SPP, il Documento di
valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/08, art. 26, comma 1, punto b) che include anche l’accesso alle
attrezzature degli impianti nonché le sostanze di lavoro ed i materiali utilizzati; avrà inoltre cura di
informare la Società di manutenzione riguardo:
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• le vie di accesso da utilizzarsi e le procedure di evacuazione in caso di incendio dello stabile,
• dove sono custodite le chiavi d’accesso alle aree riservate,
• le persone addette ad accompagnare, se necessario, il personale di manutenzione dell’impianto,
• se necessario, l’equipaggiamento di protezione da utilizzarsi nelle vie di accesso e dove trovarlo,
• l’accesso all’edificio ed all’impianto, ai luoghi ed alle sale di lavoro.
Il Committente provvederà altresì a consegnare alla Società di manutenzione il Documento unico per la
valutazione dei rischi di interferenza (di cui all’art. 26 comma 3 del Testo Unico per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro),
ove sono indicati i rischi associati alla esecuzione di attività che interferiscono fra loro e le modalità per
eliminare o ridurre tali rischi.
A sua volta la Società di manutenzione dovrà fornire un Piano Operativo della Sicurezza basato sulla
analisi del rischio per ogni luogo ed impianto in manutenzione, e delle relative misure protettive,
prendendo in considerazione anche i rischi dovuti ad attività interferenti, dando immediatamente
informazione all’Ufficio tecnico dell’Amministrazione committente (e comunque non oltre 20 giorni
dall’aggiudicazione) di eventuali problematiche e/o proposte che dovessero emergere, in modo da
procedere ad una valutazione congiunta che potrà, fra l’altro comportare eventuali integrazioni da
apportare al citato documento unico di valutazione dei rischi interferenti.
Il POS dovrà essere completo di un elenco del personale impegnato nell’appalto, con relativa qualifica, e
dovrà essere firmato, almeno, da: Legale rappresentante, RSPP, Medico competente, RLS, Direttore
tecnico di cantiere nonché da tutti i lavoratori coinvolti per presa visione. L’impresa dovrà altresì
dimostrare di avere effettuato una corretta azione di formazione e informazione dei lavoratori stessi.
La mancata o incompleta consegna del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Impresa o delle sue
eventuali integrazioni o aggiornamenti comporta l’impossibilità di procedere alla consegna del servizio.
Se possibile la Società di manutenzione utilizzerà sistemi diagnostici di monitoraggio a distanza per un più
immediato riscontro dei guasti evitando così di esporre il personale a rischio di incidenti.
In seguito all’analisi del rischio la Società di manutenzione adotterà tutte le misure necessarie e
provvederà ad informare e formare il personale dando le opportune istruzioni.
La Società di manutenzione dovrà provvedere ad una nuova analisi del rischio se:
• l’uso dell’impianto o dell’edificio è mutato,
• sono state apportate notevoli modifiche all’edificio, o all’impianto,
• dopo un incidente riguardante l’impianto,
• a seguito di richiesta da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
La Stazione appaltante provvederà a promuovere una riunione di coordinamento della sicurezza
preventivamente all’avvio del servizio, alla quale dovranno partecipare tutte le figure chiave relative alla
sicurezza sul lavoro (per l’Impresa: RSPP, Medico competente, RLS, Direttore tecnico di cantiere), nella
quale saranno valutati congiuntamente le modalità i documenti e
Detta riunione potrà essere ripetuta, in caso di necessità, anche con cadenza periodica, a giudizio del
Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di migliorare gli aspetti della sicurezza sul lavoro nell’ambito
dell’appalto.
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Data la natura del presente appalto, caratterizzato anche da una serie di interventi non compiutamente
individuabili a priori, qualora il particolare intervento che andrà a realizzarsi lo richieda, si provvederà alla
applicazione di quanto previsto al Titolo IV del Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro “Cantieri temporanei e
mobili”, secondo la procedura di seguito specificata.
La Committenza provvederà tempestivamente alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.
Spetteranno ad esso, quindi, la redazione di un piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,
contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la tutela della
salute dei lavoratori nonché la quantificazione del relativo onere economico da riconoscere all'Affidatario,
comunque, di norma, compreso nell’importo di cui all’Art. 10 del capitolato. Nel caso di affidamento di
lavori complementari di manutenzione straordinaria, il relativo importò verrà di volta in volta quantificato.
L'Affidatario presa visione degli adempimenti posti a suo carico per garantire la sicurezza in cantiere e del
correlato riconoscimento economico, potrà presentare al Coordinatore una o più proposte motivate di
integrazione al piano per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza.
L'Affidatario avrà quindi diritto che il Coordinatore si pronunci tempestivamente e comunque non oltre
cinque giorni, con atto espresso motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate.
Le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per l'Affidatario.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo salvo il caso di
prescrizioni disattese dal Coordinatore ed attestate come necessarie a garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dagli organi di vigilanza.
L'Affidatario prima dell’inizio di ciascun intervento per il quale verrà adottato il procedimento prima
descritto, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori/Coordinatore della sicurezza, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento. L’Affidatario dovrà adottare, durante l'esecuzione di tutti i lavori, procedimenti e cautele
necessarie atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi.
Il Coordinatore per la sicurezza sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In caso di inosservanza delle disposizioni piano di sicurezza o del piano operativo di sicurezza,
l’Affidatario, previa costituzione in mora, sarà soggetto alle conseguenze previste dal Testo Unico per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.
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PARTE AMMINISTRATIVA
Art. 10. Importo dei servizi – Cauzione definitiva
L’importo presunto dell’appalto (contratto triennale) ammonta complessivamente ad € 1.025.000,00
(Euro unmilioneventicinquemila/00) di cui € 20.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oneri fiscali esclusi, così suddivisi:
A Canone triennale per le
operazioni di manutenzione
ordinaria, presidio, pronta
reperibilità e interventi di
emergenza
€ 925.000,00 Rinnovo canone triennale
onnicomprensivo per le
operazioni di manutenzione
ordinaria, presidio, pronta
reperibilità
B
€ 100.000,00 Interventi di emergenza su
chiamata
Budget contrattuale presuntivo
per interventi di emergenza su
chiamata (manutenzione
correttiva e ripartiva) di valore
superiore alla franchigia
C di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso manutenzione
ordinaria (2% di A + B)
D Totale complessivo IVA 21%
€ 20.500,00 di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso manutenzione
ordinaria (2% di A + B)
€ 1.025.000,00
€ 925.000,00
100.000,00
€ 20.500,00
€ 1.025.000,00
esclusa
Come meglio specificato al successivo Art. 13, si intendono compresi nel canone di manutenzione
ordinaria tutti gli interventi il cui valore economico sia inferiore ad Euro 2.800,00 (Euro
duemilaottocento/00) IVA esclusa; valutati sulla base del Prezziario Regione Piemonte anno 2011 ovvero
dell’elenco NP ribassato dello sconto percentuale offerto in sede di gara; pertanto tale limite rappresenta
una franchigia sui lavori da eseguire anche se di manutenzione straordinaria, con esclusione degli
interventi finalizzati all’ammodernamento ovvero derivanti da prescrizioni normative sopraggiunte. E’
fatto divieto alla ditta di cumulare più lavori sullo stesso impianto al fine di superare la franchigia.
L’impresa dovrà prestare garanzia di esecuzione del contratto ai sensi, per le entità e nelle forme di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che si intende qui interamente trascritto.
L’eventuale affidamento di interventi di manutenzione straordinaria, potrà raggiungere nel triennio
l’importo massimo di € 471.750,00 e sarà rinegoziato nel caso di esercizio dell’opzione di rinnovo.
Art. 11. Contratto – Spese di contratto ed accessorie
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata.
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La stipulazione del contratto avverrà entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, le spese di contratto e quelle inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi.
Art. 12. Durata del contratto – Penali per ritardi – cause di risoluzione del contratto
Il contratto ha la durata di anni tre per cui sono di competenza del medesimo le prestazioni di servizio e
le forniture ordinate durante tale periodo.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante rinnovare il contratto stesso fino ad un ulteriore triennio. L’opzione
di rinnovo potrà essere esercitata entro tre anni dalla stipulazione del contratto ed avverrà a mezzo di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara come previsto dall’art. 57 c. 5 b) del
Codice.
12.1. Avvio dell’esecuzione del contratto e sospensione
L’avvio dell’esecuzione della prestazione avviene, di regola, a seguito della stipulazione del contratto con
apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto in doppio esemplare dal direttore
dell’esecuzione del contratto. Il verbale contiene gli elementi indicati nell’art. 304 del DPR 207/2010 ed è
firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.
Il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata in caso di comprovata urgenza.
L’esecuzione delle prestazioni può essere sospesa nei casi previsti dall’art. 308 del DPR 207/2010.
12.2. Penali relative a manutenzione ordinaria e interventi su chiamata e di emergenza
Nel caso venissero riscontrate irregolarità nella gestione dei servizi di manutenzione ordinaria, presidio,
pronta reperibilità e interventi su chiamata/emergenza, potrà essere addebitato all’Appaltatore una
penalità variabile, a discrezione della Stazione appaltante sulla base della gravità del fatto, da 290,00 € a
1.160,00 € per ogni irregolarità o disservizio riscontrato, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno
subito.
Si precisa che si ritengono irregolarità/disservizi, fra l’altro:
• mancato
rispetto
dei
programmi
relativo
agli
interventi
di
manutenzione
preventiva/programmata (ordinaria) da eseguire sugli impianti;
• ritardi nei tempi di intervento nei casi di chiamata o emergenza,
• ritardi rispetto al tempo medio necessario per l’effettuazioni di riparazioni in caso di guasto su un
impianto che ne pregiudica la funzionalità,
• irregolarità nella attuazione delle attività relative al servizio di presidio,
• irregolarità nella gestione della documentazione tecnica.
Nel caso di applicazione della penale, questa verrà detratta dalla rata di canone corrispondente.
Ove le irregolarità o disservizi nella gestione si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall’Azienda
ospedaliera, questa si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti di propria convenienza per
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migliorare l’andamento del servizio, restando a carico dell’Appaltatore le spese ed i danni conseguenti
senza eccezione alcuna.
12.3. Penali relative alla manutenzione straordinaria
Il Direttore dei Lavori fisserà nella documentazione progettuale e/o nell’ordine di servizio i tempi relativi
alla esecuzione di ciascun intervento di manutenzione straordinaria, ed in particolare la data di inizio e di
fine lavori.
In caso di ritardo nell’inizio dei lavori, non giustificato da situazioni di forza maggiore, sarà applicata una
penale pari al 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell’importo dello specifico intervento, fatto salvo il
risarcimento di ogni maggior danno subito.
La penale di cui al comma precedente verrà detratta sui pagamenti e non sarà applicata nel caso in cui
risulta rispettata la data di scadenza stabilita nel verbale di consegna del singolo intervento, fermo
restando che l’Affidatario dovrà sempre operare con tutte le cautele che esige un ambiente ospedaliero e
fatte salve solo le eventuali proroghe concesse per fatto dell’Amministrazione.
Per ogni giorno di ritardo sul termine di lavori, non giustificato da situazioni di forza maggiore, sarà
applicata una penale pari allo 0,15% (zerovirgolaquindici per cento) dell’importo dello specifico intervento,
che sarà detratta sui relativi pagamenti, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito.
Ove le irregolarità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall’Azienda ospedaliera, questa si
riserva la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti di propria convenienza per migliorare l’andamento
del servizio, restando a carico dell’Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.
La somma delle penali addebitate durante il triennio non potrà superare il valore del 10% dell’importo
complessivo contrattuale. Qualora la somma delle penali relative ad irregolarità, inadempienze, ritardi,
commesse dall’appaltatore in merito al servizio di manutenzione ordinaria appaltato e straordinaria
dovesse assumere un valore superiore al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 298 del
DPR n. 207/2010 e s.m.i., sarà facoltà della Stazione appaltante procedere senz’altro alla risoluzione del
contratto.
Qualora la somma dell’ammontare delle penali relative alla manutenzione straordinaria superino il 10%
dell’importo del singolo intervento affidato, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere senz’altro
alla risoluzione del relativo contratto complementare.
12.4. Penali relative alla consegna e tenuta della documentazione
Documentazione da presentare e
cadenza
1
Rapporto di verifica (check list) per
ciascun impianto completo di
descrizione degli interventi eseguiti e
Verifiche da
condurre
(minimo)
Vedi art. 4 CSA
Consegna
lunedì successivo
alla fine della
settimana alla
Penale per ritardo
nella consegna della
documentazione
10 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
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2
3
4
5
firmato dall’operatore
Settimanale
Rapportini interventi in pronta
reperibilità completo di descrizione
degli interventi eseguiti, con esplicita
indicazione dell’ora di chiamata in
reperibilità, di arrivo sull’impianto
guasto e di risoluzione del guasto
stesso, firmato dall’operatore
Settimanale
Rapporto di verifica (check list) per
ciascun impianto completo di
descrizione degli interventi eseguiti e
firmato dall’operatore
Mensile
Rapporto riepilogativo (registro
avarie) interventi di riparazione su
guasto effettuati nel mese.
Il rapporto dovrà:
• evidenziare le cause del guasto e la
durata dello stesso per ciascun
impianti interessato
• presentare eventuali suggerimenti
di intervento in base ai guasti
rilevati
• contenere una rappresentazione
sintetica dei guasti in modo da
individuare gli impianti
maggiormente critici e le tipologie
di guasto più frequenti
Mensile
Rapporto di verifica (check list) per
ciascun impianto completo di
descrizione degli interventi eseguiti e
firmato dall’operatore
Trimestrale
quale è riferita la
verifica
lunedì successivo
alla fine della
settimana nella
quale è avvenuto
l’intervento
trimestrale
Vedi art. 4 CSA
ultimo giorno del
mese
10 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Vedi art. 4 CSA
ultimo giorno del
mese
10 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Vedi art. 4 CSA
ultimo giorno del
trimestre
50 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Sospensione
autorizzazione
pagamento fattura
canone
Vedi art. 3 CSA
10 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
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6
Aggiornamento libretto di matricola
(conformemente all’art. 15 del DPR
162/99)
Annotazione interventi effettuati nel
rapporto trimestrale.
Semestrale
Vedi art. 4 CSA
ultimo giorno del
trimestre
7
Relazione iniziale relativa alla
valutazione dello stato degli impianti
Inizio appalto
Vedi art. 6.3
CSA
giorno di avvio
del servizio
8
Relazione finale sulle attività eseguite Vedi art. 6.3
e sullo stato del parco impianti
CSA
elevatori
Fine appalto
giorno di
conclusione del
servizio
9
Dichiarazione di Conformità e
documentazione afferente per
interventi di manutenzione ordinaria.
Manuali uso e manutenzione
Vedi artt. 4 e
6.2 CSA
ultimo giorno del
trimestre di
conclusione
intervento
10
Documentazione progettuale per
interventi di manutenzione
straordinaria
Vedi artt. 6.2,
6.5, 12.3 e
13.3 del CSA
11
Dichiarazione di Conformità e
documentazione afferente per
interventi di manutenzione
straordinaria.
Manuali uso e manutenzione
Vedi artt. 6.2,
6.5 e 13.3 del
CSA
data fissata dal
Direttore
esecuzione
servizio
data fine lavori
da Ordine di
Servizio
100 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Sospensione
autorizzazione
pagamento fattura
canone
50 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
50 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Sospensione
autorizzazione
pagamento fattura
canone
20 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sul canone
trimestrale
Sospensione
autorizzazione
pagamento fattura
canone
Vedi art. 12.3 in caso
di ritardo nell’inizio
lavori
20 € per ogni giorno
di ritardo applicata
sulla fattura relativa
all’intervento e
sospensione
autorizzazione
pagamento fattura
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relativa
all’intervento.
Salvo disposizioni contrarie la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 potrà essere inoltrata su
supporto informatico condiviso fra Stazione appaltante e Appaltatore.
12.5. Cause di risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:
• qualora sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli
articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro (art. 135 c. 1 del Codice). La risoluzione avviene di
diritto. All’appaltatore verrà riconosciuto solo il pagamento degli interventi eseguiti decurtati
degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto;
• grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Il contratto verrà risolto qualora
l’ammontare delle penali sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, il contratto potrà essere
risolto anche per il perdurare del mancato rispetto delle modalità di espletamento previste nella
prima parte del capitolato o nel caso in cui nel corso delle verifiche di conformità si accerti la non
collaudabilità delle prestazioni effettuate. Dopo il verificarsi di tre violazioni contrattuali e/o
irregolarità di gestione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Il procedimento volto alla risoluzione è indicato nell’art. 136 del Codice. La risoluzione comporta
l’escussione della cauzione definitiva.
A seguito della risoluzione del contratto la Stazione appaltante potrà procedere conformemente a
quanto previsto dall’art. 140 del Codice.
Art. 13. Termini e tracciabilità dei pagamenti
13.1. Modalità di contabilizzazione
Si intendono completamente compresi nel canone di manutenzione (di cui alla prima riga della tabella
all’Art. 10) i seguenti servizi:
• servizio di presidio,
• servizio di pronta reperibilità,
• interventi di emergenza su chiamata (compresa la riparazione dei guasti immobilizzanti
l’impianto),
• servizio di manutenzione ordinaria (programmata o di riparazione), espletati secondo le modalità
di cui agli Art. 3 e Art. 4.
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Si precisa che si intendono compresi nel canone di manutenzione tutti gli interventi il cui valore
economico (valutato sulla base del Prezziario Regione Piemonte anno 2011 ovvero sull’elenco dei NP
allegato al presente CSA, ribassato della percentuale offerta in sede di gara) risulti inferiore o pari a €
2.800,00 (Euro duemilaottocento) IVA esclusa. Pertanto tale limite rappresenta una franchigia sui lavori
da eseguire, siano essi di manutenzione ordinaria o straordinaria, conseguenti ad interventi di riparazione
guasti anche in emergenza o dovuto a prescrizioni dell’organismo notificato a seguito di verifiche, con la
sola esclusione degli ammodernamenti ovvero di interventi derivanti da prescrizioni normative
sopraggiunte. E’ fatto divieto alla ditta di cumulare più lavori sullo stesso impianto al fine di superare la
franchigia.
13.2. Servizi “a canone”
Il canone di manutenzione sarà fatturato a rate trimestrali posticipate di importo costante.
Il pagamento avrà luogo “entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura”.
Per data di ricevimento della fattura si intenderà quella del protocollo generale (e del protocollo Iva )
della stazione appaltante .
Detto termine si applica nel caso in cui tutte le condizioni contrattuali siano state osservate e le attività
previste positivamente verificate come indicato nel successivo art. 15; in caso contrario il termine si
intende sospeso sino alla loro regolarizzazione/completamento.
Si precisa che fanno parte delle condizioni necessarie per la regolarità contrattuale la tenuta in ordine
dei libretti di manutenzione e delle registrazioni prescritte e la presentazione dei rapporti tecnici di
intervento al Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’ultima rata di canone verrà corrisposta contestualmente allo svincolo della cauzione definitiva
successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.
Il pagamento avrà luogo, a mezzo di mandato diretto su conto corrente dedicato.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro i predetti termini, per causa imputabile al
Committente, spetteranno all’Affidatario gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo
pagamento saranno dovutigli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora sarà quello fissato ogni anno da decreto ministeriale.
Tale misura sarà comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del
codice civile.
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( eventuale
subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna altresì
a comunicare al Committente, entro sette giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in merito
all’identificazione dei propri conto correnti dedicati e/o delle persone autorizzate ad operare sui
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medesimi, così come la cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare.
Per la cessione del credito da corrispettivo di appalto si applicherà l’art. 117 del D.L.gs 12 aprile
2006 n. 163.
13.3. Attività “oltre franchigia”
Per tutte le attività che superano l’importo della franchigia di 2.800,00 €, l’Appaltatore potrà emettere
fattura una volta completati i lavori e consegnata la relativa documentazione.
La fattura dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi dell’ordinativo emesso dal Direttore
dell’esecuzione del contratto e di quello amministrativo emesso dall’ufficio competente della Stazione
appaltante. Per i lavori complementari di manutenzione straordinaria la fattura dovrà essere emessa ad
avvenuta positiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Il pagamento avrà luogo “entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura”, previo rilascio di verbale
di conformità di cui all’art. 16.2 del presente documento
Le fatture presentate in mancanza di uno dei requisiti legittimanti (tra cui: Ordine regolare, verbale di
conformità, Dichiarazione di conformità degli impianti, Certificato di Regolare Esecuzione, ove previsti)
saranno considerate, ai fini del decorrere dei termini di pagamento contrattuali, come mai pervenute fino
al momento in cui saranno maturate le condizioni che, ai sensi del presente documento contrattuale,
autorizzano l’emissione della fattura.
I termini di pagamento si intenderanno comunque sospesi, nel caso della mancanza di uno degli elementi
essenziali per la liquidazione della spesa (ivi compresa l’osservanza delle norme di tracciabilità e il
mantenimento nel tempo dei doveri di regolarità contributiva verso i propri dipendenti e collaboratori) ,
sino a trenta giorni dalla data del completamento della documentazione comprovante l’esatta osservanza
delle norme di legge nonché delle disposizioni contrattuali che regolano il servizio di manutenzione in
oggetto.
Nulla sarà dovuto al manutentore per interventi non ordinati regolarmente ai sensi di quanto disposto dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14. Integrazioni e variazioni contrattuali
Durante il periodo di efficacia del contratto, qualora si verificasse una variazione del parco degli impianti
elevatori, si procederà ad un adeguamento del canone di manutenzione del periodo residuo come di
seguito indicato.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal
Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
Fatto salvo quanto previsto per gli interventi di emergenza, le modifiche non previamente autorizzate
come prescritto nel presente documento non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
“SS. Antonio e Biagio” e “Cesare Arrigo”
Nel caso in cui si dovesse procedere alla dismissione (anche non definitiva, purché per un periodo
prevedibilmente superiore a 365 giorni naturali consecutivi), ovvero all’inserimento di nuovi impianti
(trascorso il periodo di garanzia in capo alla ditta costruttrice, e previa applicazione della procedura
descritta all’Art. 7), si procederà all’integrazione del canone di manutenzione alle stesse condizioni
contrattuali, tenendo presente il prezzo esistente, la sua composizione, e la tipologia dell’impianto da
dimettere o inserire, nonché la sua ubicazione.
Nel caso che, per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su
impianto elevatore, il medesimo dovesse essere posto fuori servizio per un periodo superiore ai 180 giorni
naturali consecutivi (contati tutti quelli di fermo-impianto dal momento della rilevazione del problema che
ha portato al fermo stesso al momento della rimessa in funzione post-collaudo) il canone trimestrale
successivo sarà decurtato, per ciascun impianto, dell’importo forfetario di € 1.680,00 più IVA.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Art. 15. Verifica di conformità
15.1. Verifica conclusiva
La corretta esecuzione del servizio è accertata attraverso la verifica di conformità, avente ad oggetto le
attività indicate nell’art. 312 del DPR n. 207/2010.
La verifica e posta in essere dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed è effettuata a spese del
manutentore.
La verifica è volta ad accertare il buon esito dei servizi di manutenzione ordinaria, presidio fisso,
interventi di emergenza e pronta reperibilità, indicati negli art. 2,3 e 4 del presente capitolato nel rispetto
delle modalità di conduzione di cui all’art. 7.
La verifica è avviata entro trenta giorni dal termine di conclusione del contratto e si conclude entro i
successivi sessanta giorni.
Della verifica è redatto processo verbale, contenente gli elementi indicati nell’art. 319 del DPR n.
207/2010.
Il buon esito della verifica porta alla redazione del certificato di verifica di conformità previsto dall’art.
322 del DPR n. 207/2010.
Analogo procedimento sarà posto in essere per ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria.
Art. 16. Allegati
Sono allegati, e si intendono parte integrante del presente contratto:
- Allegato I: Elenco degli impianti elevatori,
- Allegato II: Principali attività da effettuare per la manutenzione degli impianti elevatori.
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
“SS. Antonio e Biagio” e “Cesare Arrigo”
- Allegato III: Elenco prezzi per manutenzione straordinaria.
Il DIRETTORE DELLA
STRUTTURA
Arch. Claudio Pesce
OR/PFB/TO/SM
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