La previdenza del settore privato e del settore pubblico

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La previdenza del settore privato e del settore pubblico
La previdenza
del settore privato e
del settore pubblico
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Presentazione
Indice
Introduzione
Pag.
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“
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La posizione contributiva dei lavoratori
dipendenti iscritti all’INPS
La contribuzione volontaria
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AS
La contribuzione da riscatto
“
La contribuzione per i pubblici dipendenti
La posizione contributiva dei commercianti
e degli artigiani iscritti alle Gestioni Speciali dell’INPS
La posizione contributiva dei lavoratori
parasubordinati
Le prestazioni pensionistiche
Pensione di vecchiaia e anzianità: salvaguardia
dei lavoratori con requisiti maturati nel 2012
IN
I sistemi di calcolo della pensione
Trattamento di fine servizio (TFS)
per i pubblici dipendenti
Trattamento di fine rapporto (TFR)
per i pubblici dipendenti
Forze Armate e forze di Polizia ad
ordinamento Civile e Militare
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Presentazione
uesta pubblicazione fa parte della collana “Le Guide”, con la quale
l’INAS CISL intende proporre uno strumento divulgativo indirizzato
a tutti i lavoratori ed alle persone che vogliono essere informate in materia di
previdenza, assistenza, assicurazione, infortuni e malattie professionali.
In Italia, infatti, la quantità e la complessità delle leggi che regolano lo stato
sociale è spesso un ostacolo alla conoscenza adeguata dei propri diritti.
L’informazione è, tuttavia, il primo passo per l’accesso ai diritti e ad una
tutela adeguata degli stessi.
Leggendo “Le Guide” del Patronato INAS CISL sarà, quindi, facile
orientarsi nella riforma delle pensioni e nella verifica dei propri contributi, si capirà l’importanza di iscriversi ad un fondo di previdenza complementare, si saprà cosa fare in caso di infortunio sul lavoro, malattia
professionale o mobbing, si conosceranno le regole per la tutela della maternità sul posto di lavoro, si avranno informazioni per l’assistenza in
caso di handicap e per la richiesta di prestazioni economiche di invalidità
civile. E anche sulle nuove prestazioni a favore degli immigrati, come il
rilascio o rinnovo dei titolo di soggiorno in Italia o la richiesta di ricongiungimento familiare.
Accanto alla prima informazione proposta con questa collana,
il Patronato INAS CISL offre gratuitamente a tutti
i cittadini, lavoratori e pensionati, da più di
60 anni, il servizio di assistenza, consulenza
e tutela attraverso l’impegno di oltre 1000
operatori e la presenza di più di 800
uffici in Italia e all’estero.
Per sempre al fianco delle persone.
IN
AS
Q
Antonino Sorgi
Presidente INAS CISL
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INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Introduzione
AS
La posizione contributiva di ogni lavoratore è l’espressione di un
vero e proprio bene patrimoniale; essa, infatti, è idonea a produrre effetti economici fondamentali, al verificarsi di determinate
condizioni, espressamente previste dalla legge.
Ovviamente deve essere “arricchita” anno per anno dei contributi accreditati via via nei confronti dell’interessato, non solo rispetto al rapporto di lavoro, ma anche con riguardo a tutti gli
eventi che sono ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore.
La presente pubblicazione potrà risultare un utile strumento di tutela, in quanto vi sono evidenziate alcune delle principali fattispecie contributive, previste nell’ordinamento previdenziale del
settore privato.
IN
La posizione contributiva dei lavoratori
dipendenti iscritti all’INPS
La contribuzione obbligatoria
La contribuzione obbligatoria è quella che deve essere versata dal
datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa e della conseguente corresponsione della retribuzione; essa è dovuta indipendentemente dal numero dei dipendenti impiegati.
Per l’accredito di un contributo settimanale, basta che il dipendente lavori una sola giornata della settimana, purché sia soddisfatto il minimale retributivo.
Il datore di lavoro, inoltre, è responsabile del versamento dell’intero ammontare dei contributi previsti e, quindi, anche della
quota a carico del lavoratore; l’aliquota media del 33% risulta, in4
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
fatti, per il 23,81% a carico del datore di lavoro, mentre il restante
9,19% in linea generale è posto a carico del lavoratore.
Voci retributive escluse
AS
Non tutta la retribuzione percepita è assoggettata a contribuzione
obbligatoria.
Infatti, determinate voci espressamente indicate dalla legge vanno
escluse (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, i rimborsi a piè di lista, ecc...).
Minimale
IN
La retribuzione percepita, da assumere come base per il calcolo
dei contributi previdenziali (quindi per il diritto e la misura
delle prestazioni pensionistiche), non può, però, risultare inferiore ad un determinato importo, che viene denominato “minimale retributivo”.
In sostanza, a decorrere dal 01/01/1984, l’accredito contributivo settimanale è consentito ove il lavoratore percepisca una retribuzione
minima non inferiore ad un dato importo (fino al 1988 pari al 30%
del trattamento minimo, e dal 1989 elevato al 40%).
Questo significa che, se un soggetto presta attività dipendente per
l’intero anno civile (gennaio - dicembre) con una retribuzione
molto bassa, il relativo accredito sulla propria posizione previdenziale risulterà inferiore alle 52 settimane.
Prescrizione
Con la prescrizione, in generale, si intende l’estinzione di un
diritto soggettivo quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. La prescrizione contributiva non fa
eccezione.
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INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
AS
A decorrere dal 01/01/1996, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) si prescrivono,
cioè non possono essere più versati, nel termine di cinque anni;
tale termine decorre dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati (entro il 16 del mese successivo a quello di
paga).
Nei casi di omissione contributiva da parte del datore di lavoro,
il termine diventa decennale ove la relativa denuncia del lavoratore venga effettuata entro i 5 anni. Per effetto della corretta
interruzione dei termini entro i 5 anni, quindi, l’INPS viene
messo nella condizione di effettuare gli accertamenti (mediante
i propri servizi ispettivi e di vigilanza), utili per il riconoscimento della contribuzione omessa.
La contribuzione figurativa
IN
Per figurativa si intende quella contribuzione che viene riconosciuta (a domanda o d’ufficio) per determinati eventi durante i
quali il lavoratore ha interrotto l’attività.
I contributi figurativi non possono essere accreditati quando i periodi di riferimento risultino coperti da qualsivoglia altro tipo di
contribuzione.
Vediamo, di seguito, quali sono le tipologie di contribuzione figurativa ammesse dalla legge.
Servizio militare o civile
Sono riconosciuti utili - se non utilizzati presso altre forme previdenziali - a domanda, tutti i periodi di servizio militare obbligatorio o volontario, senza limiti di durata.
I periodi di detenzione, trascorsi dai militari di leva, non danno
titolo al relativo riconoscimento.
Il servizio civile volontario è accreditabile dal 15/07/1998 al
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
31/12/2005, mentre i periodi dal 01/01/2006 al 31/12/2008 sono stati
accreditati alla Gestione Separata INPS. Per i periodi decorrenti
dal 01/01/2009, il servizio civile può essere riscattato onerosamente
dal lavoratore.
Non è invece riconoscibile il periodo di volontariato civile nei
Paesi in via di sviluppo.
Malattia e infortunio
IN
AS
I periodi di malattia o infortunio indennizzati, di durata superiore ai 7 giorni, sono riconosciuti figurativamente, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.
In tutta la vita assicurativa del soggetto sono accreditabili, a domanda, 52 settimane fino al 1996 e, con elevazione graduale di 2
mesi ogni 3 anni, 95 settimane a decorrere dal 2009.
È possibile richiedere l’accredito della malattia non indennizzata,
tempestivamente accertata, a condizione che vengano presentati
all’INPS il certificato medico di denuncia malattia entro 60 gg dal
suo inizio, ed il certificato medico di denuncia guarigione entro 15
giorni dal suo termine.
Periodi di fruizione della pensione di inabilità
Al pensionato di inabilità ex L.222/84, che abbia recuperato in
tutto o in parte la capacità lavorativa, venendo quindi a cessare il
diritto alla prestazione, spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha fruito
della stessa.
Quanto sopra nel solo caso in cui la cessazione della pensione sia imputabile al venir meno dello stato inabilitante (esclusa altra causa).
L’accreditamento viene disposto d’ufficio, al momento della revoca della prestazione.
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Maternità
I periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio, riconoscibili a domanda sotto il profilo previdenziale, sono quelli:
IN
AS
• di congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) nei 2
mesi prima della data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto effettivo oppure il diverso periodo in caso di “flessibilità” autorizzata dal medico, nel mese prima della data
presunta del parto e nei 4 mesi successivi;
• di congedo parentale (ex astensione facoltativa) fino al 3° anno
di età del bambino, per un massimo di 6 mesi, o periodi di prolungamento del congedo fino al 3° anno di vita per assistere
figli con handicap grave;
• di congedo parentale, successivi al 3° anno di vita e fino all’8°
nel limite complessivo c.d. “esterno” di 10-11 mesi con possibile integrazione della contribuzione figurativa mediante riscatto o versamenti volontari;
• di riposo giornaliero per l’allattamento, fino al compimento
del 1° anno di vita del bambino, nel limite di 2 ore al giorno,
per un orario di lavoro pari ad almeno 6 ore (altrimenti 1 ora),
con raddoppio delle ore in caso di parto plurimo;
• di assenza per malattia del bambino fino al compimento del 3°
anno di vita;
• di assenza per malattia del bambino dal 3° all’8° anno, limitatamente a 5 giorni all’anno per ogni genitore, con possibilità
di integrazione della contribuzione figurativa mediante riscatto
o versamenti volontari.
I periodi corrispondenti al congedo per maternità, intervenuti al di
fuori del rapporto di lavoro, possono essere accreditati figurativamente in favore degli iscritti all’INPS alla data del 27/04/2001,
che all’atto della domanda possono far valere almeno 5 anni di contribuzione versata nel FPLD in costanza di attività lavorativa.
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Disoccupazione indennizzata
Vengono accreditati, d’ufficio, i periodi di percezione:
AS
• dell’indennità ordinaria di disoccupazione (agricola e non agricola);
• del trattamento di disoccupazione previsto per i rimpatriati;
• del trattamento speciale di disoccupazione per i dipendenti di
aziende industriali non edili;
• del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell’edilizia e settori affini.
Cassa integrazione guadagni
IN
Uno dei principali strumenti di sostegno al reddito, nel nostro
Paese, è la Cassa integrazione guadagni; la stessa ha lo scopo di
integrare, ed in alcuni casi sostituire, il salario di determinate categorie di lavoratori.
Detto ammortizzatore sociale, quindi, presuppone la sussistenza e
la permanenza del rapporto di lavoro, che viene soltanto sospeso.
Sono riconosciuti figurativamente i periodi di Cig ad orario ridotto
e quelli a zero ore.
Il riconoscimento avviene d’ufficio.
Indennità di mobilità
Altro importante ammortizzatore sociale è l’indennità di mobilità
che, a differenza della Cig, presuppone l’avvio delle relative procedure di licenziamento collettivo dei soggetti interessati.
I periodi figurativi sono riconosciuti in presenza del godimento
della prestazione economica.
Non è quindi possibile accreditare i periodi per i quali è stata chiesta la corresponsione anticipata della mobilità, quando i soggetti
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vogliano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa.
L’accredito della contribuzione figurativa è assicurato d’ufficio.
Lavori socialmente utili
IN
AS
I soggetti sprovvisti di trattamento previdenziale o assistenziale,
avviati a progetti di lavoro socialmente utile e titolari del particolare sussidio, hanno riconosciuta d’ufficio la relativa contribuzione figurativa (utile per il diritto e la misura della pensione fino
al 31/07/1995; i periodi successivi sono utili solo per il diritto: quest’ultimi possono essere oggetto di riscatto ai fini della misura
della pensione).
La relativa contribuzione figurativa spetta qualora i soggetti non
fruiscano dell’indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale.
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Aspettativa sindacale e politica
AS
I periodi di aspettativa, durante i quali i lavoratori sono chiamati allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, vengono coperti da contribuzione figurativa (a
domanda). Per ciò che concerne l’accreditamento figurativo, si
deve prendere in considerazione la retribuzione della categoria e
la qualifica professionale posseduta dall’interessato all’atto dell’aspettativa, di volta in volta adeguata, in relazione alla dinamica
salariale e di carriera della medesima categoria e qualifica (sono
esclusi gli emolumenti collegati alla produttività o collegati alla
effettiva prestazione lavorativa).
L’accredito può avvenire qualora l’interessato possa far valere almeno un contributo settimanale obbligatorio, precedente il periodo
da accreditare.
È inoltre necessario che:
IN
• il rapporto di lavoro venga sospeso;
• la carica pubblica o sindacale non costituisca un’attività lavorativa vera e propria;
• l’atto di nomina risulti scritto;
• il periodo di prova ex CCNL sia espletato (minimo 6 mesi);
• l’aspettativa sussista per tutta la durata della carica.
A pena di decadenza, la domanda di accredito figurativo deve
essere presentata, per ogni anno solare o frazione di esso, entro e
non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha
avuto corso l’aspettativa.
Per ciò che attiene l’aspettativa sindacale, inoltre, può essere versata facoltativamente - dall’organismo sindacale - una contribuzione c.d. “aggiuntiva”, determinata sulle differenze esistenti
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AS
tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione contrattuale di riferimento, utilizzata per la
determinazione del valore figurativo.
La contribuzione aggiuntiva va versata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa.
Bisogna ricordare, per ciò che attiene alle funzioni pubbliche elettive (che sono quelle riconducibili all’elezione presso il Parlamento
nazionale ed europeo, le Assemblee regionali, i consigli provinciali
e comunali), che a decorrere dal 01/01/2000 i soggetti interessati
sono tenuti al versamento di una quota contributiva pari a quella
prevista a carico dei dipendenti (ove maturino un vitalizio).
La contribuzione volontaria
IN
L’istituto della prosecuzione volontaria consente al soggetto che ha
cessato l’attività lavorativa di continuare a versare contributi per
raggiungere il requisito alle varie prestazioni pensionistiche.
La stessa possibilità è offerta al lavoratore che, pur avendo raggiunto il numero di contributi utili al diritto, intenda aumentare
gli anni di contribuzione.
La prosecuzione volontaria, pertanto, permette di collocare la
contribuzione solo per il futuro, non potendo quindi essere utilizzata per coprire vuoti contributivi riferiti ad anni passati,
anche se è data facoltà di coprire i 6 mesi antecedenti
alla domanda di autorizzazione (se privi di altra
copertura).
Una volta concessa la relativa autorizzazione è
sempre valida; ovviamente, a distanza di anni
ed in presenza di successiva contribuzione obbligatoria, bisognerà chiedere la rideterminazione del versamento.
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Requisiti
Vengono autorizzati i soli lavoratori in possesso dei seguenti requisiti (alternativi):
AS
• 5 anni di contributi, a qualunque epoca riferiti (anche non continuativi ed accreditati in diverse Gestioni Ago);
• 3 anni di contributi, nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione (accreditati anche in diverse Gestioni
Ago).
A tal fine, sono validi tutti i contributi (compresi quelli per Cig,
Tbc, aspettativa ex L.300/70), mentre vengono considerati come
“periodo neutro” solo quelli riferiti al servizio militare, alla maternità, alla disoccupazione indennizzata, ecc...
Esclusioni
L’autorizzazione viene negata ove l’assicurato, alla data della domanda, risulti:
IN
• lavoratore dipendente, iscritto all’INPS o ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, anticipata), a
carico dell’INPS o di altra forma obbligatoria (ex INPDAP, ex
INPDAI, ex ENPALS, Casse professionali ecc...);
• lavoratore autonomo (coltivatore diretto, mezzadro, colono,
artigiano, commerciante) o libero professionista.
Inoltre, i versamenti volontari non possono essere effettuati per i
periodi in cui dovrebbero essere versati i contributi obbligatori e
per i periodi coperti da contribuzione figurativa.
Sono invece ammessi per i titolari di assegno ordinario triennale
di invalidità (che non prestino attività lavorativa).
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Importo
Il contributo, da versare all’INPS, è determinato applicando l’aliquota di finanziamento per l’IVS all’importo medio della retribuzione imponibile, percepita nell’anno precedente la data di
presentazione della domanda.
Versamento
AS
Il pagamento deve essere effettuato dagli interessati a mezzo dei
bollettini di c/c postale (inviati dall’INPS) entro il trimestre successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Le scadenze sono le seguenti:
•
•
•
•
entro il 30 giugno per il I trimestre (gennaio - marzo);
entro il 30 settembre per il II trimestre (aprile - giugno);
entro il 31 dicembre per il III trimestre (luglio - settembre);
entro il 31 marzo per il IV trimestre (ottobre - dicembre).
IN
Qualora il versamento venga effettuato in ritardo, o in contrasto
con le disposizioni di legge, i contributi risultano indebiti e vengono rimborsati d’ufficio (il corrispondente trimestre rimarrà,
quindi, scoperto da contribuzione).
Versamenti volontari alternativi al riscatto
Per i periodi decorrenti dal 01/01/1997 è data facoltà di proseguire
volontariamente, in alternativa al riscatto, nei seguenti casi:
• interruzione o sospensione del rapporto di lavoro prevista da
specifiche disposizioni di legge o contrattuali, risultando i relativi periodi privi di copertura assicurativa, nella misura massima di tre anni;
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
AS
• periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso
di lavori discontinui, stagionali e temporanei, a condizione che
il richiedente possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio;
• periodi non coperti da contribuzione, intercorrenti nel lavoro a
tempo parziale, a condizione che il richiedente possa far valere
almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio.
La contribuzione da riscatto
I contributi da riscatto sono quelli versati in relazione a particolari periodi non coperti da contribuzione, e si collocano temporalmente nel periodo cui si riferisce l’evento. L’onere del riscatto
è a carico del lavoratore o, in certi casi, del datore di lavoro.
I periodi per i quali è previsto il riscatto sono i seguenti:
a) Corso legale di laurea
IN
Il periodo corrispondente al corso legale di laurea è riscattabile
a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni lavorative svolte.
Il diritto a tale riscatto è riconosciuto a tutti i lavoratori iscritti
all’Ago (compresi gli autonomi) ed ai loro superstiti, presentando la dichiarazione rilasciata dalla competente Università,
nella quale siano indicati gli anni accademici di corso legale.
È possibile effettuare anche un riscatto parziale.
Non sono riscattabili gli anni fuori corso, i corsi post-universitari,
gli anni accademici cui non abbia fatto seguito il conseguimento
del diploma di laurea, né gli anni accademici di eventuali successive lauree.
È anche possibile riscattare i periodi di studio compiuti al15
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l’estero purché la laurea, conseguita in altro Paese, venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia.
Dal 01/01/2008 il riscatto della laurea può essere effettuato anche
da soggetti che non abbiano ancora intrapreso alcuna attività lavorativa.
b) Corsi diversi dalla laurea
AS
A seguito di una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, l’INPS riconosce la facoltà di esercizio di riscatto
per una serie di corsi di studio (assistente sociale, tecnico di
audiometria, ex Isef ecc...), sempreché tali titoli risultino indispensabili per l’assunzione o la progressione di carriera.
A tal fine, il datore di lavoro dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità.
c) Contribuzione omessa e prescritta
IN
Il datore di lavoro che abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l’assicurazione generale obbligatoria, e che
non possa più versarli per avvenuta prescrizione, può chiedere
all’INPS di costituire, mediante riscatto oneroso, la cosiddetta
“rendita vitalizia”.
Il riscatto dei periodi omessi può essere chiesto anche dal lavoratore interessato e dai suoi superstiti.
Per effettuare tale procedura, è necessario provare l’esistenza
del rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione percepita. L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata,
necessariamente, con documentazione cartacea redatta all’epoca e di data certa (contratto, libro paga, libretto di lavoro,
buste paga, lettera di assunzione o di licenziamento ecc...).
Possono essere considerate utili anche altre prove (quali quelle
testimoniali di colleghi in servizio al momento dell’omissione)
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
solo per la durata del rapporto di lavoro e l’accertamento della
retribuzione percepita.
d) Periodi vari non coperti da contribuzione
Dal 01/01/1997 possono essere riscattati i periodi:
IN
AS
• corrispondenti a interruzione o sospensione del rapporto
di lavoro prevista dal contratto o da disposizioni di legge,
nella misura massima di 3 anni, qualora non sia chiesta la
prosecuzione volontaria;
• di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, se finalizzati all’acquisizione
di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione
al lavoro o per la progressione di carriera qualora, quando
previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato;
• intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori
discontinui, stagionali e temporanei, a condizione che gli interessati per gli stessi periodi non richiedano l’autorizzazione ai
versamenti volontari (V.V.), possano far valere almeno un
anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio e possano provare lo stato di disoccupazione per tutto il periodo oggetto del riscatto;
• intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di qualsiasi tipo (per
quello orizzontale deve
mancare la retribuzione) a
condizione che gli interessati per gli stessi periodi non richiedano
l’autorizzazione ai V.V.,
possano far valere almeno
un anno di contribuzione
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nell’ultimo quinquennio e provino lo stato di occupazione
a tempo parziale per il periodo oggetto del riscatto.
e) Periodi di lavoro svolti all’estero
AS
Possono risultare oggetto di riscatto solo se i periodi di lavoro
sono stati svolti in Stati non legati all’Italia da convenzioni, o
in Stati convenzionati che però non riconoscono alcuna copertura assicurativa per determinate tipologie di attività lavorativa, quando sia dimostrata la relativa omissione.
f) Periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del
rapporto di lavoro
IN
Per gli iscritti al FPLD alla data del 27/04/2001 i periodi non coperti da contribuzione, corrispondenti a quelli che danno luogo
al congedo parentale per maternità (compresi quelli di malattia
del bambino), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di
lavoro, possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni,
a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della
domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione,
versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Tale riscatto è incompatibile con quello del corso legale di laurea (secondo l’INPS, bisogna tener conto della collocazione
temporale dei 2 periodi, incumulabili se entrambi successivi al
01/01/1994).
g) Diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica
e Musicale
Possono essere oggetto di riscatto i titoli rilasciati dagli Istituti
di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.), conseguiti
a decorrere dall’anno accademico 2005-2006.
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
La contribuzione per i pubblici dipendenti
è quella dovuta per:
La contribuzione obbligatoria
servizi effettivamente prestati;
totalizzazione;
servizi computabili o ricongiungibili gratuitamente;
servizi ricongiunti con il pagamento di un onere;
servizi o periodi riscattati;
periodi di aspettativa retribuita;
periodi simultanei;
maggiorazioni o aumenti di servizio;
servizi prestati dopo il pensionamento.
AS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
costituisce la copertura assicurativa per periodi:
La contribuzione figurativa
IN
• di maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro;
• di aspettativa non retribuita (onere a carico dell’ente previdenziale) per cariche pubbliche, elettive e sindacali.
Per i pubblici dipendenti la malattia, la maternità, i congedi parentali e il servizio militare di leva costituiscono contribuzione
obbligatoria a tutti gli effetti, anche in presenza di retribuzione
ridotta.
Computo
Riconoscimento senza onere dei periodi svolti presso altre amministrazioni pubbliche prima dell’entrata in ruolo.
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Riscatto
Tale istituto permette al lavoratore di utilizzare, mediante il
pagamento di un onere, servizi o periodi non altrimenti valutabili.
a) Iscritti alla Cassa dello Stato
IN
AS
• servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo
senza iscrizione all’Inps;
• durata legale dei corsi universitari (dal 12/07/1997 anche se
non richiesti per il posto ricoperto);
• diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a
due anni e non superiore a tre);
• diploma di laurea;
• diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) a partire dall’anno accademico 2005/2006;
• diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un
corso non inferiore a due anni);
• dottorato di ricerca;
• lauree brevi;
• corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media
superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
• periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
• periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
• periodi di iscrizione ad Albi professionali o praticantato richiesto per l’ammissione in servizio;
• servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
b) Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
AS
• i servizi svolti presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
• i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
• i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
• i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all’iscrizione.
I periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono
ammessi a riscatto, a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi:
IN
• i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente
per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per
l’ammissione al posto;
• i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
• i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;
• i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
• i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale,
seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle
Province autonome di Trento e Bolzano;
• i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle
università;
• i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario
ospedaliero da parte di iscritto Cps (limitatamente a 2 anni);
• i periodi di tempo coperti da borse di studio, a condizione
che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e l’assegnatario della borsa di studio si sia svolto con
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modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre possono essere riscattati i corsi per diplomi di:
tecnico fisioterapista
infermiera professionale
ostetrica
assistente sociale
tecnico della riabilitazione
tecnico in logopedia
vigilatrice d’infanzia
educatore professionale
•
•
•
•
diploma di laurea
diploma universitario
diploma di specializzazione
dottorato di ricerca.
AS
•
•
•
•
•
•
•
•
IN
e i seguenti periodi:
La posizione contributiva dei
Commercianti e degli Artigiani iscritti
alle Gestioni Speciali dell’Inps
Commercianti
Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS:
• i titolari dell’impresa commerciale;
• gli agenti e i rappresentanti di commercio;
• i promotori finanziari;
22
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
• tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la
propria attività con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale.
Artigiani
Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale Artigiani
dell’Inps:
AS
• i titolari dell’impresa artigiana che svolgono con carattere di professionalità, prevalenza e con assunzione piena di responsabilità, il loro lavoro - anche manuale - nel processo produttivo;
• i familiari coadiuvanti, cioè i parenti ed affini entro il terzo
grado che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana.
La contribuzione obbligatoria
IN
Per gli iscritti alle Gestioni Speciali la contribuzione obbligatoria
viene determinata in misura percentuale sul reddito derivante da
attività autonoma.
È previsto un livello di reddito imponibile minimo ed un livello
massimo annui cui applicare l’aliquota contributiva.
Nel caso in cui il reddito di impresa sia inferiore
al minimale è comunque dovuta la contribuzione calcolata sul reddito imponibile
minimo.
Qualora il reddito annuo dell’impresa
risulti essere di importo superiore al
massimale, l’aliquota contributiva
dovrà essere applicata su detto limite
massimo. Nessuna contribuzione è,
cioè, dovuta per la parte di reddito eccedente il suddetto massimale.
23
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
La contribuzione figurativa
AS
Per quanto concerne la contribuzione figurativa per i commercianti e gli artigiani si rinvia a quanto già esposto per i lavoratori
dipendenti, limitatamente a ciò che concerne il servizio militare,
la malattia tempestivamente accertata, nonché i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge da parte di qualsiasi Ente.
La contribuzione da riscatto e da ricongiunzione
In merito alla contribuzione da riscatto e da ricongiunzione, si rimanda a quanto detto in precedenza per i lavoratori dipendenti.
La contribuzione volontaria
IN
Per gli esercenti attività commerciali, come per gli artigiani, le
norme che regolano la contribuzione volontaria sono parzialmente differenti da quelle generali per i lavoratori dipendenti di
cui si è detto in precedenza, in particolare per quanto attiene all’identificazione dell’entità del contributo da versare.
L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato
dall’Inps, in base alla media del reddito d’impresa dichiarato ai
fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione (3 anni).
La decorrenza dell’autorizzazione ha effetto dal primo giorno del
mese nel corso del quale è stata presentata la domanda.
La posizione contributiva
dei lavoratori parasubordinati
Sono iscritti in una apposita Gestione Separata, istituita presso
l’INPS a decorrere dal 1996, le seguenti categorie di lavoratori,
c.d. “parasubordinati”:
24
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
• coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo così come regolata dal T.u.i.r.;
• i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto;
• gli incaricati alla vendita a domicilio;
• gli associati in partecipazione;
• i collaboratori occasionali.
IN
AS
L’iscrizione alla Gestione Separata prevede l’obbligo di versamento all’INPS derivante dal contributo calcolato in percentuale
sul reddito da attività lavorativa.
Per il 2012 tale percentuale, per i soggetti non iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria, è pari al 27,72%, ed al 18% per i pensionati e gli assicurati ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Per tutti i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria la percentuale è comprensiva dello 0,72%, previsto per la
tutela della maternità, della malattia e degli assegni familiari.
Il contributo è posto per un terzo a carico dell’iscritto e per due
terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
Minimale
Hanno diritto all’accredito di tutti i contributi mensili, relativi a
ciascun anno cui si riferisce il versamento, solo i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello
calcolato (nella percentuale di versamento) sul minimale di reddito stabilito per i lavoratori autonomi.
In sostanza, ove la contribuzione annua risulti di importo inferiore,
il numero di mesi da accreditare sarà ridotto in proporzione.
Come già avviene per i lavoratori autonomi, il “meccanismo” di
accredito contributivo prescinde dalle modalità di prestazione
dell’attività lavorativa.
25
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Le prestazioni pensionistiche
Pensione di vecchiaia
Viene erogata in favore dei lavoratori che compiono una determinata età, avendo perfezionato un requisito contributivo meno
gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata.
AS
La pensione di vecchiaia - sia nel sistema misto che nel sistema contributivo – dall’anno 2012 si consegue, in presenza di almeno 20
anni di contributi, alle seguenti età:
1) lavoratrici dipendenti AGO e forme sostitutive: 62 anni dal 2012,
63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 2016, 66 anni dal 2018;
2) lavoratori dipendenti AGO, forme esclusive e sostitutive e lavoratrici dipendenti delle forme esclusive: 66 anni dal 2012;
3) lavoratrici autonome AGO e Gestione Separata: 63 anni e 6
mesi dal 2012, 64 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni e sei mesi dal
2016, 66 anni dal 2018;
4) lavoratori autonomi e della Gestione Separata: 66 anni dal 2012.
IN
A partire dal 2013, i suddetti requisiti anagrafici dovranno essere
aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita.
L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con cadenza
triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale.
Il primo adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre
mesi
Ad ogni modo, a partire dall’anno 2021, dovrà essere garantita
un’età minima di accesso alla pensione, per tutti i lavoratori e lavoratrici, non inferiore a 67 anni.
26
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Per i soli soggetti destinatari del sistema contributivo puro, l’accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai
suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta
anche la condizione dell’importo della pensione pari ad almeno
1,5 volte l’assegno sociale: si prescinde da tale condizione al
compimento del 70° anno di età, in presenza di almeno 5 anni di
contributi effettivi.
AS
Per chi matura i requisiti a partire dal 2012 la pensione di vecchiaia ha decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i dipendenti di Poste Italiane SpA che maturano i requisiti dal 2012 la
pensione ha decorrenza dal primo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Deroghe
IN
I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già
maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per
la pensione di vecchiaia (vedi di seguito), continuano ad accedere alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e
possono richiedere all’Ente di previdenza la certificazione del
diritto.
Requisiti richiesti fino al 2011
Nel sistema retributivo e misto:
• il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le
donne (dal 2010 per le donne dipendenti della pubblica amministrazione sono richiesti 61 anni);
• il possesso di almeno 20 anni di contribuzione.
27
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Nel sistema contributivo:
• il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le
donne (dal 2010 per le donne dipendenti della pubblica amministrazione sono richiesti 61 anni);
AS
• il possesso di almeno 5 anni di contribuzione (per le donne
con meno di 65 anni l’importo di pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale);
oppure
• il possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica;
oppure
• il compimento dell’età prevista per le pensioni di anzianità ed
il possesso di 35 anni di contributi, con il sistema delle quote
a partire dal 01/07/2009.
Coloro che hanno perfezionato i requisiti nel 2011, accedono alla
pensione con le finestre mobili:
IN
• trascorsi 12 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori dipendenti);
• trascorsi 18 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori autonomi).
Deroghe al requisito anagrafico per le donne dipendenti della
pubblica amministrazione:
•
•
•
•
Donne Magistrato (70 anni)
Donne Ambasciatori (70 anni)
Professoresse universitarie (70 anni)
Personale femminile delle Forze Armate e Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare (requisito anagrafico inferiore a
seconda del ruolo e del grado)
28
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
• Donne dipendenti di Poste Italiane e Ferrovie accedono alla
pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti per le lavoratrici del settore privato.
Pensione anticipata nel sistema misto e contributivo
A partire dal 01/01/2012, la pensione di anzianità non esiste più.
È stata invece introdotta la “pensione anticipata”.
AS
I requisiti contributivi richiesti sono:
• dal 2012 - 41 anni e 1 mese per le donne/42 anni e 1 mese per
gli uomini
• dal 2013 - 41 anni e 2 mesi per le donne/42 anni e 2 mesi per gli
uomini
• dal 2014 - 41 anni e 3 mesi per le donne/42 anni e 3 mesi per gli
uomini
IN
Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà interamente attribuito.
Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita prima
del 62° anno di età, sulla quota di pensione calcolata con il sistema
retributivo verrà effettuata una riduzione:
• dell’1%, per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età;
• del 2%, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
La riduzione non si applica ai soli soggetti che matureranno,
entro il 31/12/2017, il requisito contributivo richiesto prima di
compiere i 62 anni di età.*
* A tal fine, l’anzianità contributiva deve derivare da effettiva prestazione di lavoro o da
contribuzione figurativa relativa ai seguenti periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o
malattia, CIG ordinaria.
29
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
A partire dal 2013, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita
sarà applicato con cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo
adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi.
Pensione anticipata nel sistema contributivo
AS
I soggetti assicurati a partire dal 01/01/1996, che rientrano nel
sistema contributivo puro, possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata (indipendentemente dal sesso) con i seguenti
requisiti:
• 20 anni di contribuzione effettiva;
• 63 anni di età;
• un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno
sociale, rivalutato annualmente in base alla variazione del PIL,
determinato dall’ISTAT.
IN
A partire dal 2013, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita
sarà applicato con cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo
adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi.
La pensione anticipata, per chi matura i requisiti a partire dal
2012, ha decorrenza dal mese successivo alla presentazione
della domanda.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i dipendenti di Poste Italiane SpA che maturano i requisiti dal 2012 la
pensione ha decorrenza dal primo giorno successivo alla maturazione del diritto.
30
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Deroghe
I lavoratori che, alla data del 31/12/2011, avevano già maturato i
requisiti contributivi ed anagrafici previsti per la pensione di anzianità (vedi di seguito), continuano ad accedere alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere
all’Ente di previdenza la certificazione del diritto.
AS
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 i lavoratori dipendenti dovevano raggiungere quota 96 con età minima di 60 anni, mentre gli autonomi dovevano raggiungere quota 97 con un’età minima di 61 anni
Coloro che hanno perfezionato i requisiti nel 2011, accedono alla pensione con le finestre mobili:
• trascorsi 12 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti
(per i lavoratori dipendenti);
• trascorsi 18 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti
(per i lavoratori autonomi).
Limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici (65 anni)
IN
I dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto a pensione
a qualsiasi titolo (vecchiaia, quota o 40 anni) entro il 31/12/2011
accedono alla pensione secondo i requisiti previgenti e non
sono soggetti, neanche su opzione, al nuovo regime pensionistico.
Pertanto, l’Amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi, deve collocare a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni
(fatto salvo eventuale trattenimento in servizio già disposto) quei
dipendenti che al 31/12/2011 hanno maturato il diritto a pensione
secondo la previgente normativa.
31
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Norma eccezionale
Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato è prevista, in via
eccezionale, la possibilità di accedere alla pensione anticipata o
alla pensione di vecchiaia (se donna) al compimento di almeno
64 anni di età, alle seguenti condizioni:
AS
• possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31/12/2012, e
maturazione, sempre entro l’anno 2012, dei vecchi requisiti
della pensione di anzianità con le quote;
• per le sole lavoratrici, maturazione dei 20 anni di contributi e
compimento dei 60 anni di età entro il 31/12/2012.
L’Amministrazione tuttavia, una volta raggiunto il limite di età
ordinamentale di 65 anni, è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione.
IN
Pensione di vecchiaia e anzianità:
salvaguardia dei lavoratori con requisiti
maturati dal 2012
Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di
accesso e decorrenze, anche se i requisiti sono maturati successivamente al 31/12/2011, nei confronti:
a) delle cosidette “donne optanti” per il sistema contributivo ex art.
1, c. 9, della L. 243/04 - che accedono alla pensione con 35 anni di
contributi e 57 anni di età, se dipendenti, o 58 anni se autonome
- purché la decorrenza della pensione si collochi entro il 2015.
b) di 65.000 soggetti, come stabilito dal DM del 01/06/2012.
32
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Costoro riceveranno dall’INPS la certificazione per accedere alla
pensione secondo i requisiti e le condizioni vigenti al 2011.
Si tratta di:
IN
AS
• lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 04/12/2011, che maturano
i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità;
• lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011;
• titolari, alla data del 04/12/2011, di prestazioni straordinarie a
carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali,
postali, ecc.), nonché lavoratori per i quali sia stato previsto
da accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011 il diritto di accesso ai predetti Fondi;
• autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al
04/12/2011;
• dipendenti delle amministrazioni pubbliche in esonero dal
servizio alla data del 04/12/2011;*
• soggetti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il
31/12/2011 a seguito di accordi individuali, o accordi individuali per cui sia stato attivato un tentativo di conciliazione, o
accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle OO.SS.
più rappresentative;*
• lavoratori che, al 31/10/2011, risultavano essere in congedo per
assistere figli con disabilità grave, e che maturino, entro 24 mesi
dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica
(vale a dire, la pensione di anzianità con i 40 anni).*
* Costoro devono presentare, a pena decandenza, apposita domanda di accesso al beneficio entro il 21/11/2012 alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
33
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Sarà emanato un successivo DM, riguardante un ulteriore contingente di 55.000 soggetti derogati, con altre condizioni rispetto
a quelle sopra riportate.
I suddetti lavoratori, derogati dall’applicazione delle nuove norme,
sono soggetti comunque all’adeguamento alla speranza di vita.
Assegno di invalidità
Viene erogato al lavoratore in presenza dei seguenti requisiti:
AS
• riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai due
terzi (67%), a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi cinque.
Pensione di inabilità
Viene erogata al lavoratore in possesso dei seguenti requisiti:
IN
• il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
• cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati
nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
• la cessazione del rapporto di lavoro.
Pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione ai superstiti si consegue quando il dante
causa al momento del decesso si trovava in una delle seguenti
condizioni:
• ero titolare di una pensione diretta (pensione di reversibilità);
oppure
• aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa
(pensione indiretta);
34
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
oppure
• aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta)
Beneficiari
Possono ottenere la pensione ai superstiti, a determinate condizioni:
AS
• il coniuge e i figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili);
• in assenza di coniuge e figli aventi diritto, i genitori;
• in assenza di genitori aventi diritto, i fratelli o le sorelle.
Misura
La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari nella seguente misura:
60% coniuge
70% figlio minore, studente o inabile, unico superstite
20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge
40% per ciascun figlio in assenza di coniuge avente diritto
15% per ciascuno se viene liquidata a genitori o fratelli e sorelle
IN
•
•
•
•
•
Dal 01/01/2012, se il dante causa ha contratto matrimonio ad un’età
superiore ai 70 anni e se la differenza di età tra i coniugi è superiore ai
20 anni, l’aliquota percentuale di cui sopra è ridotta del 10% per ogni
anno di matrimonio mancante ai 10. La riduzione non si applica in
presenza di figli minori, studenti od inabili.
Decorrenza
La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o pensionato.
35
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
I sistemi di calcolo della pensione
Sistemi di calcolo fino al 2011
• Retributivo
• Misto
• Contributivo
Retributivo
AS
Si applica ai lavoratori che possono far valere almeno 18 anni di
contribuzione entro la data del 31/12/1995.
Il calcolo della pensione annua lorda è ottenuto dalla somma di
una quota A e di una quota B.
Lavoratori dipendenti:
• Quota A - per le anzianità contributive fino al 31/12/1992:
media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni.
• Quota B - per le anzianità contributive successive al
31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.
IN
Lavoratori autonomi:
• Quota A - per le anzianità contributive fino al 31/12/1992:
media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.
• Quota B - per le anzianità contributive successive al
31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 15 anni.
Misto
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi maturati
fino al 31/12/1995.
36
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Il calcolo della pensione annua lorda è ottenuto dalla somma di
una quota A, una quota B e una quota C. La quota A e la quota B
sono calcolate con il sistema retributivo, in relazione all’anzianità maturata al 31/12/1995. La quota C viene calcolata con il sistema contributivo, e si riferisce all’anzianità maturata dal 01/01/1996
alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Contributivo
AS
Si applica ai lavoratori che hanno contribuzione versata o accreditata dal 01/01/1996 ed a coloro che optano per tale sistema.
La pensione annua lorda viene determinata moltiplicando il montante contributivo, costituito dalla somma dei contributi, versati
durante tutta la vita lavorativa e rivalutati, per il coefficiente di
trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.
Sistemi di calcolo dal 2012
IN
A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene esteso il sistema contributivo in pro-rata alle anzianità contributive maturate da tale data.
Tale previsione interessa coloro che rientrano nel sistema retributivo puro (cioè, i soggetti con almeno 18 anni di contributi al
31/12/1995). Gli stessi avranno:
• la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2011 calcolata con il sistema retributivo;
• la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata dall’01/01/2012 calcolata con il sistema contributivo.
Ne consegue che coloro i quali rientravano nel sistema retributivo e che non sono cessati entro il 31/12/2011, dal 2012 sono destinatari di un sistema di calcolo misto.
37
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Nulla cambia, quindi, per i soggetti in possesso di meno di 18
anni di contributi al 31/12/1995, ai quali continua ad applicarsi il
sistema di calcolo misto, nonché per i soggetti che hanno contribuzione versata o accreditata dal 01/01/1996 in poi, ai quali continua ad applicarsi il sistema di calcolo contributivo, come
illustrato nel precedente paragrafo.
AS
Trattamenti di fine servizio (TFS)
per i pubblici dipendenti
√ Indennità di buonuscita
√ Indennità premio di servizio
√ Indennità di anzianità
Sono destinati a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato ed in servizio alla data del 31/12/2000.
Indennità di buonuscita
IN
Spetta al personale civile e militare dello Stato.
Il diritto si acquisisce con almeno un anno di servizio anche non
continuativo.
La misura è costituita da 1/12 dell’80% della retribuzione complessiva all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro (comprensiva dell’I.I.S.), più la 13’ mensilità, moltiplicato per il
numero di anni di iscrizione.
Indennità premio servizio
Spetta al personale delle Amministrazioni locali (Comuni, Province, ASL).
38
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Il diritto si acquisisce dopo un anno di iscrizione, ancorché non
continuativa.
La misura è costituita da 1/15 dell’80% della retribuzione (comprensiva della I.I.S.) all’atto della cessazione del servizio, più la
13’ mensilità, moltiplicato per il numero di anni di iscrizione al
fondo.
Indennità di anzianità
AS
Spetta al personale dipendente degli Enti Pubblici non economici
(c.d. “Parastato”).
La misura è costituita da 1/12 della retribuzione all’atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, moltiplicato per il numero
degli anni di servizio.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
per i pubblici dipendenti
IN
Spetta a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso
un’Amministrazione Pubblica a decorrere dal 01/01/2001, ed a tutto
il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato già in essere al 30/05/2000, o nato successivamente.
Esclusioni:
√ magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
√ avvocati e procuratori dello
Stato;
√ personale militare e Forze armate di polizia (Polizia e CC);
39
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
√ personale di carriera diplomatica e prefettizia;
√ professori e ricercatori universitari;
√ dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica.
AS
La misura è data da un montante costituito dall’accantonamento
annuo del 6,91% della retribuzione utile rivalutato in misura pari
all’1,5% più il 75% dell’indice ISTAT annuale dei prezzi di consumo.
Dal 1° gennaio 2011
L’indennità di buonuscita maturata dal 01/01/2001 viene calcolata
secondo le norme previste per il TFR, che consiste in un accantonamento dell’aliquota del 6,91% sull’80% della retribuzione annua.
Pertanto, i dipendenti pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto
della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro-rata):
IN
1. la prima relativa all’anzianità maturata fino al 31/12/2010 (a seconda che di tratti di buonuscita o IPS) sarà calcolata prendendo
a base la retribuzione contributiva annua percepita al momento
del collocamento a riposo;
2. la seconda relativa all’anzianità maturata a partire dal
01/01/2011 fino alla data di cessazione dal servizio sarà calcolata secondo le regole del TFR e quindi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva
utile a fini TFS per ciascun anno di servizio.
Le nuove regole per il calcolo non modificano la natura delle prestazioni, che rimangono comunque trattamenti di fine servizio.
40
La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Per tale motivo, le voci retributive considerate utili ai fini del TFS
restano le stesse anche per il calcolo della quota di TFR; resta confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del
datore di lavoro.
Termini di pagamento del TFS o TFR
dal 1° DICEMBRE 2010
AS
Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti
(indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal
servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 01/12/2010:
Un unico importo
annuale
Prestazione superiore a € 90.000
ma inferiore a
€ 150.000
√ primo importo
annuale
pari a € 90.000
√ secondo importo
annuale
pari al residuo
IN
Prestazione pari o
inferiore a € 90.000
Due importi
annuali
41
Tre importi
annuali
Prestazione pari o
superiore a
€ 150.000
√ primo importo
annuale
pari a € 90.000
√ secondo importo
annuale
pari a € 60.000
√ terzo importo
annuale
pari al residuo
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Termini di pagamento dei Tfs e
con cessazione a par
Termini a regime
AS
Motivo della cessazione
Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età
ordinamentali
6 mesi
Pensione anticipata
24 mesi
Limiti di servizio: risoluzione unilaterale
Pensione anzianità con anz. contr. max (p.e. 40 anni) maturata entro il 31/12/2011 e che cessano dal servizio successivamente
IN
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione
Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione
Decesso e Inabilità
Termine del contratto di lavoro a tempo determinato
(fine incarico)
6 mesi
6 mesi
24 mesi
24 mesi
entro 105 gg
6 mesi
* riguarda lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per
il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13/08/2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del com-
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
dei Tfr per rapporti di lavoro
tire dal 13/08/2011
Termine con deroga
L. 148/2011*
Termine con deroga
L. 148/2011*
AS
requisiti per la pensione per limiti di età o requisiti per la pensione di anzianità con
anzianità contributiva massima maturati
“quota” maturati entro il 12/08/2011
entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011
ovvero entro il 31/12/2011
entro 105 gg
6 mesi
entro 105 gg
6 mesi
6 mesi
6 mesi
IN
entro 105 gg
entro 105 gg
entro 105 gg
entro 105 gg
6 mesi
parto scuola, dell’Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti
le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
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INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Forze Armate e forze di Polizia
ad ordinamento Civile e Militare
In tale comparto sono compresi:
AS
• il personale militare appartenente alle tre Armi (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare);
• le Forze di Polizia a ordinamento militare, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri;
• le Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato).
Pensione di vecchiaia
Requisiti per il diritto:
• Anzianità contributiva (almeno 20 anni);
• Età anagrafica (60 - 65 anni a seconda del corpo, del ruolo,
della qualifica o del grado).
Pensione di anzianità
IN
Requisiti per il diritto:
• Almeno 57 anni età e 35 anni di contribuzione (L. 449/97);
• Almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
anagrafica (L. 449/97);
• Massima aliquota contributiva (80%) ed età anagrafica (53
anni) (D.lgs. 165/97).
Pensione di anzianità con la massima aliquota
contributiva
Tutto il personale delle Forze Armate, Guardia di Finanza, Arma
dei Carabinieri, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare,
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
Vigili del Fuoco, può accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima congiuntamente all’età stabilita (53 anni).
IN
AS
Per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento (dal
3,6% al 2%) vengono rideterminati gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva (arrotondati per eccesso,
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INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale
ai soli fini di una lettura più agevole), e ottenere, di conseguenza,
l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80%).
Il meccanismo che permetteva ai militari e alle forze di polizia di
accedere alla pensione con la massima anzianità contributiva
(80%) ed un’età pari a 53 anni è abolito dal 01/01/2012.
Si potranno avvalere della possibilità di andare in pensione e non
incorrono nei nuovi requisiti coloro che:
AS
• hanno raggiunto l’anzianità massima ed i 53 anni di età entro
il 31/12/2011;
• hanno raggiunto l’anzianità massima entro il 31/12/2011 e l’età
sarà maturata successivamente (pensione differita).
IN
Dal 01/01/2011
Anche per tale personale la decorrenza della pensione, sia di anzianità che di vecchiaia, avviene trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Armonizzazione
La L. 214/11 ha previsto l’armonizzazione dei requisiti minimi
di
accesso
al
pensionamento ai regimi
pensionistici per i quali
sono previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell’AGO. Tra questi è
compreso anche il personale
(compresi i dirigenti) appartenente alle Forze di armate e
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La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico
IN
AS
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo dei Vigili del Fuoco.
Dovrà essere emanato un apposito regolamento volto ad attuare
tali disposizioni.
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