fallimento

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fallimento
FALLIMENTO
Chi può chiedere il fallimento
debitore – > art. 217, 1° comma, n. 4
Creditore/i
Pubblico ministero (art. 7) casi tassativi
* insolvenza risultante processo penale
* segnalazione giudice civile
Non più di ufficio
Competenza
tribunale sede principale dell’impresa (art. 9)
Composizione collegiale
Trasferimento della sede > 1 anno > non rilievo
Incompetenza
* tribunale con decreto trasmette al trib. competente
trib. dichiarato competente > regolamento di ufficio
> prosecuzione
* trib. dichiara il fallimento
Corte d’appello riforma, dichiara l’incompetenza e rinvia al trib.
Trib. con decreto trasmette gli atti al trib. competente
trib. dichiarato competente > regolamento di ufficio
> prosecuzione, nomina g.d.
curatore
salvi atti precedenti
* conflitto positivo (art. 9-ter) – va avanti il primo
Rito
camerale ex art. 737 c.p.c.
Istruttoria prefallimentare
* ricorso
* nomina giudice relatore
* decreto di convocazione del debitore e creditore/pm
* notifica a mezzo pec cancelleria / se no ricorrente
* udienza entro 45 gg
* previsione di termini anche a difesa (15 giorni)
* ampia attività difensiva – 7 giorni prima udienza memorie
* deposito bilanci ultimi tre esercizi
* abbreviazione termini > ragioni di urgenza
* mezzi istruttori / nomina consulenti tecnici
* provvedimenti cautelari – collegio
* no fallimento se debiti scaduti inferiori a € 30.000,00.
(art. 15)
* sentenza dichiarativa di fallimento
* decreto di rigetto
- condanna alle spese
- al risarcimento danni
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SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 16)
* nomina g.d. e curatore
* fissa l’udienza per l’esame delle domande
* ordina il deposito delle scritture contabili
* fissa adunanza entro 120 gg // 180 gg procedure complesse
* assegna di creditori il termine perentorio di 30 giorni per il deposito della domanda
Effetti dalla data di pubblicazione
Verso i terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO (ART. 18)
* ricorso
contenuto
indicazione corte
dell’impugnante ed elezione domicilio
esposizione fatti ed elementi di diritto
indicazione mezzi di prova
* 30 giorni o sei mesi
* decreto di convocazione e nomina relatore
* termini – termine a difesa 30 giorni
* costituzione delle altre parti – no preclusioni
* udienza – assunzione prove ritenute necessarie.
Sentenza
rigetto
Accoglimento > revoca il fallimento
> salvi gli atti compiuti
Sospensione della liquidazione dell’attivo (art. 19)
RICORSO PER CASSAZIONE 30 giorni
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DECRETO DI RIGETTO (ART. 22)
Decreto di rigetto deve provvedere sulle spese del debitore e sul risarcimento danni
No giudizio separato
Reclamo alla Corte di appello > creditore istante
p.m.
entro 30 giorni
Corte di appello
* rigetta il reclamo > ricorso in cassazione no sul fallimento
Si su spese e risarcimento danni
* accoglie il reclamo > rinvia al tribunale che dichiara il fallimento
a meno che sia venuto meno uno dei presupposti
Ricorso in cassazione
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ORGANI DEL FALLIMENTO
Nuova impostazione - Ridisegnato i ruoli
> ridimensionato il ruolo del giudice delegato > «esclusivamente indirizzato ad una funzione
di controllo sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei
conflitti endoconcorsuali»
> accentuato il ruolo del curatore > «divenuto il vero organo motore della procedura»
> rivitalizzato il ruolo del comitato dei creditori > compito di «effettuare le valutazioni sulla
convenienza economica delle operazioni liquidatorie» con pareri, spesso vincolanti,
ed autorizzazioni.
TRIBUNALE COLLEGIALE
investito dell’intera procedura
nomina, revoca, sostituisce il Curatore
sente curatore, fallito, comitato
decide sul reclamo c/ decreto G.D.
competente sulle azioni che derivano dal fallimento (art. 24)
GIUDICE DELEGATO
vigilanza e controllo
autorizza il curatore a stare in giudizio
accerta i crediti
decide sui reclami c/ curatore e comitato dei creditori
non fa parte del collegio sui reclami c/ suoi decreti
CURATORE
avvocato, commercialista, ragioniere, ecc. art. 28
nominato con la sentenza
pubblico ufficiale
gestisce la procedura
appone i sigilli
fa l’inventario dei beni
redige il programma di liquidazione
relazione al G.D. (art. 33)
deposita progetto stato passivo
liquida i beni
responsabile
atti reclamabili al G.D.
COMITATO DEI CREDITORI
nominato dal G.D. entro 30 giorni
3/5 membri tra i creditori
vigila sull’operato del curatore
autorizza gli atti / esprime pareri
atti reclamabili al G.D.
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EFFETTI DEL FALLIMENTO
Debitore
privato dell’amministrazione / disponibilità dei beni > eccezioni art. 46
controversie / rapporti patrimoniali in corso sta in giudizio il curatore
inefficacia degli atti / pagamenti dopo il fallimento
corrispondenza
Creditori
divieto di azioni esecutive e cautelari art. 51
il fallimento apre il concorso tra i creditori art. 52
blocco degli interessi, art. 55; tranne i crediti privilegiati art. 54
Rapporti giuridici pendenti possibilità per il curatore di subentrare art. 72
FASCICOLO PROCEDURA
art. 90
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ACCERTAMENTO PASSIVO
Curatore
art. 92
avviso ai creditori
udienza
domanda entro 30 giorni prima
Creditore
art. 93
domanda di ammissione
contenuto
indicazione procedura
determinazione somma / bene di cui si chiede la restituzione
esposizione fatti / elementi diritto
eventuale prelazione
indicazione pec
inammissibilità omissione/incertezza 1) – 2) – 3)
chirografo
omissione 4)
documenti
effetti domanda art. 94
Curatore
progetto di stato passivo per i creditori e per i titolari di diritti sui beni
15 giorni prima dell’udienza
Creditori
osservazioni e documenti integrativi 5 giorni prima dell’udienza
Udienza
anche in via telematica
G.D. decide su ogni domanda
fallito può chiedere di essere sentito
Giudice Delegato
con decreto rende esecutivo lo stato passivo
efficacia interna
Curatore comunica ai creditori art. 97
Domande tardive
Art. 101
oltre il termine di 30 giorni prima ma entro 12 mesi dal decreto di esecutività
18 mesi nei fallimenti complessi indicato nella sentenza
Giudice fissa udienza ogni 4 mesi per l’esame
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IMPUGNAZIONI STATO PASSIVO
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO creditore non accolto in tutto o in parte
anche per i privilegi
IMPUGNAZIONE CREDITI AMMESSI
curatore, creditore contesta la domanda di altro creditore
ammesso
REVOCAZIONE
curatore, creditore per falsità dolo errore essenziale di fatto
mancata conoscenza di documenti decisivi
Unico Procedimento
ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione stato passivo
contenuto
indicazione trib. g.d. e fallimento
generalità
esposizione fatti e elementi diritto
eccezioni processuali e di merito, mezzi di prova, documenti
Tribunale composizione collegiale
presidente fissa l’udienza entro 60 giorni e nomina il relatore
ricorso notificato entro 10 giorni
termine a difesa 30 giorni
le parti resistenti costituirsi 10 giorni prima udienza
memoria difensive con eccezioni, prove e documenti
il g.d. non fa parte del collegio
il collegio provvede con decreto entro 60 giorni
decreto solo ricorribile per cassazione 30 gg
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LIQUIDAZIONE
Esercizio provvisorio - art. 104
* Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento > danno grave
> pregiudizio ai creditori
* G.D. autorizza su proposta del curatore e parere del Comitato
* G.D. ordina la cessazione su istanza del Comitato che non ravvisa l’opportunità continuazione
* Tribunale può ordinare la cessazione
* Curatore
> rendiconto
> informare il GD e il Comitato
Affitto di azienda o rami di azienda art. 104-bis
* G.D. autorizza su proposta del curatore e parere favorevole del Comitato > utile per la vendita
adeguate forme di pubblicità > scelta dell’affittuario
> ammontare canone, garanzie, conservazione livelli occupazione
Programma di liquidazione art. 104 ter
Curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario / entro 180 gg dalla sentenza di fallimento
Comitato dei creditori approvazione
Contenuto:
esercizio provvisorio, affitto di azienda
proposte di concordato fallimentare
azioni revocatorie, recuperatorie, risarcitorie
cessione azienda e singoli rami, beni ecc.
condizioni vendita dei singoli cespiti
termine entro cui sarà completata la liquidazione, non superiore a 2 anni
se oltre motivare le ragioni
Modifiche al programma da parte del Comitato
Supplemento del programma
Il programma comunicato al G.D. che autorizza l’esecuzione degli atti conformi
Possibilità di non acquisire beni al fallimento
Possibilità di vendere beni prima del programma
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Vendita dell’azienda / beni in blocco art. 105
Vendita di crediti, diritti, azioni revocatorie art. 106
Vendita dei diritti di ingegno art. 108 ter
Modalità delle vendite art. 107
Procedure competitive con forme di pubblicità adeguate
Secondo le norme del c.p.c. in quanto compatibili
Sospensione della vendita > offerta migliorativa + 10%
Il Curatore deve informare delle vendite il GD e il Comitato
Poteri del GD art. 108
Sospensione della vendita
> su istanza del fallito, Comitato, interessati
> no ufficio
Parere del Comitato
Gravi e giustificati motivi
Potere di impedire il perfezionamento
> prezzo notevolmente inferiore
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RIPARTIZIONE ATTIVO
Curatore
ogni 4 mesi
prospetto somme disponibili + progetto di ripartizione
con riserva somme occorrenti per la procedura
Giudice
ordina il deposito e la comunicazione ai creditori
Creditori
entro 15 giorni reclamo ex art 36
Giudice
decorso il termine di 15 giorni dichiara esecutivo il progetto di riparto con decreto
se vi è reclamo accantonamento delle somme relative ai crediti contestati
Ordine di distribuzione
(a) crediti prededucibili
(b) crediti privilegiati secondo l’ordine dei privilegi
(c) crediti chirografari in proporzione
Conti speciale art. 111 ter
massa liquida attiva immobiliare
massa liquida attiva mobiliare
conti autonomi delle vendite dei beni gravati da privilegio
Creditori tardivi
solo sui riparti successivi
Ripartizioni parziali
massimo 80% delle somme da ripartire
Rendiconto del curatore
art. 116
compiuta la liquidazione dell’attivo
prima del riparto finale
curatore deposita in cancelleria il conto della attività
giudice fissa l’udienza
rendiconto comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima
osservazioni/contestazioni 5 giorni prima
udienza il GD approva il conto con decreto
se contestazioni > tribunale che provvede in Camera di
consiglio
Ripartizione finale
art. 117
approvato il rendiconto
il GD ordina il riaperto finale
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CHIUSURA DEL FALLIMENTO
quando
art. 118
nessuna domanda di ammissione
pagamento di tutti i creditori
ripartizione finale
nessun attivo e impossibilità di pagare i creditori
provvedimento
art. 119
decreto del Tribunale
reclamabile alla Corte di appello
effetti
art. 120
decadono organi del fallimento
cessano gli effetti sul patrimonio
cessano le incapacità personali del fallito
le azioni in corso vengono meno
creditori liberi di agire per la parte insoddisfatta
riapertura
art. 121
quando nel patrimonio del fallito esitono attività
offerta del debitore ai creditori di pagare il 10%
ESDEBITAZIONE
Fallito persona fisica
quando
liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti
cooperato con gli organi della procedura
non ritardato lo svolgimento della procedura
non violato le disposizioni sulla corrispondenza
nessuna esdebitazione nei dieci anni precedenti
non avere distratto l’attivo esposto passività insussistenti
non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta
devono essere stati soddisfatti sia pure in parte i creditori concorsuali
il tribunale con il decreto di chiusura o con successivo decreto
comunicazione ai creditori e al curatore
p.m. e interessati reclamo
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CONCORDATO FALLIMENTARE
Proposta (art. 124)
chi può presentarla
creditori
terzo
debitore
contenuto
dopo lo stato passivo esecutivo
prima se vi è elenco crediti
dopo 1 anno dal fallimento ed entro 2
anni dalla esecutività stato passivo
suddivisione creditori in classi / interessi omogenei
trattamento differenziato dei crediti
ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti
in qualsiasi forma
creditori privilegiati non soddisfatti integralmente
> relazione professionista
cessione delle azioni di massa (azioni revocatorie) autorizzate GD
limitazione degli impegni ai creditori ammessi/opposizione/tardivi
Ricorso al G.D.
parere del curatore sui risultati della liquidazione e sulle garanzie
parere favorevole del Comitato
se più proposte il Comitato indica quella da mandare in votazione
GD ordina la comunicazione ai creditori della proposta e dei pareri
fissa termine per la dichiarazione di dissenso tra 20/30 giorni
se la proposta contiene più classi il Tribunale verifica il corretto utilizzo dei criteri
Votazione
i creditori indicati nello stato passivo esecutivo se dopo
i creditori indicati nell’elenco provvisorio se prima dello stato passivo
i creditori privilegiati non votano altrimenti rinunciano alla prelazione
silenzio assenso (art. 128)
Approvazione
maggioranza dei crediti e maggioranza delle classi
Omologazione
relazione del curatore sulla votazione
se approvata il proponente chiede l’omologazione
GD con decreto fissa un termine tra 15/30 giorni per la proposizione delle opposizioni
deposito parere del Comitato dei creditor
Tribunale omologa il concordato se non ci sono opposizione con decreto
se vi sono opposizioni vi è una fase istruttoria e il tribunale provvede con decreto
reclamabile alla corte di appello e ricorribile in cassazione
l’omologazione del concordato comporta la chiusura del fallimento
Effetto obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 135)
Esecuzione (art. 136)
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Risoluzione > riapre il fallimento
reclamo (art. 137)
Annullamento > esagerato il passivo
> sottratto l’attivo
riapre il fallimento (art. 138)
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