REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ORARIO DI LAVORO

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ORARIO DI LAVORO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL COMUNE DI
GIULIANOVA
Articolo 1- (definizioni)
1.
l’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario
d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito
dell’orario di servizio.
2.
nell’ambito dell’orario di lavoro, si distingue tra:
a) Lavoro Ordinario – è il complesso di ore di lavoro relative ad un dato periodo,
contrattualmente settimanale, durante il quale ciascun dipendente assicura la effettiva
prestazione lavorative, nel rispetto dei contratti collettivi e di quello individuale. Esso è
rappresentato dalla effettiva prestazione lavorativa resa nell’ambito dell’orario di servizio.
b) Lavoro Straordinario – è il complesso delle ore prestate al di fuori dell’orario dovuto, non
in sostituzione di lavoro ordinario non reso, ma per fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionale. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato.
3.
Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare la fruizione
dei servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture.
4.
l’orario di apertura al pubblico deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero
che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di
accesso ai servizi da parte dell’utenza.
Articolo 2 – (Rilevazione delle presenze)
1. il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve
essere registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico
personale (cd. Badge).
2. la registrazione dell’entrate e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal
dipendente. Nel caso di mancata rilevazione automatizzata deve essere prodotta apposita
giustificazione sottoscritta e valicata dal responsabile della struttura di appartenenza. Il
dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura, oltre che al momento dell’entrata e
dell’ufficio, anche in ogni caso di allontanamento dal servizio, che deve essere, nei casi
previsti, preventivamente autorizzato dal responsabile dell’ufficio.
3. la rilevazione automatizzata dell’entrata in servizio, in orario antecedente a quello fissato per
il dipendente, provvede automaticamente, a valorizzare la presenza dall’ora di ingresso
fissata.
4. in caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica, la
presenza dei dipendenti deve essere dichiarata su appositi moduli di “entrata”ed “uscita”
realizzati dall’ufficio Risorse Umane che devono essere sottoscritti dagli interessati e vidimati
dal Dirigente dell’Area di competenza.
5. il personale deve apporre le timbrature nei terminali collocati nella struttura ove prestano
servizio (assegnati). La possibilità di eventuali timbrature in terminale diversi da quelli
assegnati, consentita per giustificati motivi inerenti al servizio, deve essere autorizzata dal
Dirigente dell’Area di competenza.
6. in caso di smarrimento, malfunzionamento o rottura del badge il dipendente interessato deve
tempestivamente farne formale denuncia al Dirigente di appartenenza ed all’Ufficio Risorse
Umane che provvederà alla sostituzione. Al momento delle cessazione dal servizio la tessera
deve essere restituita all’Ufficio Risorse Umane.
Articolo 3 – (Orario di lavoro ordinario ed articolazione dell’orario)
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel modo seguente:
a) orario su cinque giorni per il personale amministrativo;
b) orario a turni su sei giorni per determinati servizi;
c) orario con programmazione stagionale;
d) orario con flessibilità operativa ordinaria per il personale amministrativo.
L’orario su cinque giorni settimanali comprende due rientri pomeridiani nei giorni di martedì
e giovedì, fatta eccezione per i servizi per i quali l’Amministrazione preveda un orario diverso.
2. particolari esigenze degli Organi dell’Amministrazione possono dar luogo alla previsione di
un’articolazione del lavoro su 6 giorni alla settimana per 6 ore di lavoro giornaliero.
3. l’entrata in servizio oltre le 8.30, o nei giorni di rientro pomeridiano , oltre le ore 15.30, può
avvenire esclusivamente in base a giustificazione del ritardo, da parte del dipendente,
accettata dal Dirigente di appartenenza.
4. l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico,
quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di lavoro. Sono fatte salve le
esigenze dei servizi da erogarsi con continuità o che richiedono prestazioni lavorative da
effettuarsi tutti i giorni della settimana tramite turnazioni specifiche.
Articolo 4 – (personale turnista)
1. Ai sensi dell’art. 22 del CCNL 14.09.2000 il Comune di Giulianova, in relazione alle proprie
esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno
consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa
indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le
eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno
notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come
segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del
10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c);
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di
servizio in turno.
Articolo 5 – (articolazione oraria 7 ore e 12)
1.
E’prevista la possibilità di accordare ad alcune categorie particolari di dipendenti, ad
esclusione del personale turnista, un orario di lavoro prolungato articolato su cinque giorni
settimanali, consistente in 36 ore dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 12 minuti al giorno, con
l’obbligo di effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti e non superiore a 30 minuti – non
retribuita – nell’arco della giornata, così come previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 66/2003. per poter
accedere all’orario di lavoro prolungato, il dipendente deve rientrare in una delle casistiche
sotto indicate, nell’ordine prestabilito, che costituiscono anche ordine di priorità:
a) dipendenti assoggettati, per gravi patologie certificate, a terapie mediche quotidiane
che ne impediscono la presenza pomeridiana in servizio ( ad es. terapia “salvavita”);
b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
c) dipendenti, padre o madre in alternativa, con figli di età compresa tra 0 e 12 anni,
dando preferenza ai dipendenti con figli di età minore;
d) dipendenti che assistono parenti, sino al 2° grado, o affini, sino al 1° grado, affetti da
handicap in situazione di gravità o dichiarati non autosufficienti dalle competenti
strutture sanitarie pubbliche (invalidità al 100% con accompagnamento e, comunque,
con necessità di assistenza continua certificata da strutture sanitarie pubbliche).
Il dipendente che usufruisce dell’orario prolungato non matura il diritto al buono pasto, salvo
il caso in cui effettui, oltre il normale orario di lavoro, almeno due ore di lavoro nel
pomeriggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente competente, in tal
caso la pausa non potrà essere inferiore a 30 minuti.
In relazione alle esigenze di servizio, la suddetta possibilità può essere riconosciuta fino alla
concorrenza del 5% del personale in servizio .
Articolo 6 – Flessibilità
1.
L’istituto della flessibilità è applicabile alla sola tipologia di orario di lavoro ordinario. Essa
consiste nella possibilità di anticipare/posticipare l’orario di inizio o di anticipare/posticipare
l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le possibilità, limitando al nucleo centrale
dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima
struttura.
2.
la flessibilità è attuata secondo i seguenti criteri:
a) presenza obbligatoria in servizio dalle ore 8.30 alle 13.00, nei due giorni di rientro ,
dalle ore 15.30 alle 17.00;
b) flessibilità in entrata mattutina dalle ore 07.45 alle 8.30;
c) flessibilità in uscita mattutina dalle ore 13.45 alle 14.30;
d) flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.15 alle 15.30;
e) flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17.15 alle 18.30.
Il dipendente che utilizza la flessibilità oraria in entrata può prolungare l’attività lavorativa,
nelle giornate di non rientro, fino alle ore 14.30 senza obbligo di alcuna autorizzazione scritta.
3.
Tutti i dipendenti che prolunghino l’orario di lavoro oltre le 6 ore, sono tenuti ad
effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti e non superiore a 30 – non retribuita- , così
come previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 66/2003;
4. Le ore in eccesso derivanti dall’utilizzo della flessibilità oraria oltre il completamento
dell’orario di servizio possono essere esclusivamente recuperate. L’utilizzo della flessibilità in
positivo non può, comunque, dar luogo a recuperi superiori a 2 ore giornaliere, con presenza
nella fascia obbligatoria di servizio di almeno tre ore. Il surplus orario accumulato a seguito
dell’applicazione dell’istituto della flessibilità deve essere fruito entro l’anno in cui viene
maturato e viene automaticamente azzerato all’inizio dell’anno successivo ad eccezione di
quello maturato a dicembre che potrà essere fruito entro gennaio dell’anno successivo.
5. le ore di flessibilità in negativo devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di
fruizione. Le ore non recuperate entro tale termine saranno detratte dal trattamento
economico. Di norma il recupero avrà luogo il lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il
venerdì pomeriggio previa autorizzazione del Dirigente;
6. All’interno di quanto sopra previsto, spetta al Dirigente di Area individuare per il personale
assegnato, specifici casi di esclusione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, dal
godimento del beneficio di cui ai commi precedenti, per particolari esigenze di servizio. Il
Dirigente dovrà in tal caso adottare apposito atto motivato.
Articolo 7 - (Orario di servizio delle P.O.)
1. i titolari di posizioni organizzative dovranno assicurare la propria presenza in misura non
inferiore all’orario minimo previsto contrattualmente di 36 ore ed organizzare il proprio
tempo di lavoro, anche su specifica richiesta del Dirigente, correlandolo in modo flessibile alle
esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi da
realizzare, comunque nel rispetto dell’orario di servizio dell’ufficio di riferimento.
2.
la contabilizzazione mensile delle presenze deve verificare la sussistenza del minimo
contrattuale di ore di servizio prestate. Per le ore di presenza eccedenti le 36 ore settimanali,
rese necessarie da motivi di straordinarie esigenze di servizio, non è prevista, in alcun caso, la
corresponsione di compensi per straordinari; parimenti non essendo previsto un regime di
orario straordinario, non si può dar luogo a recupero.
3. l’eventuale eccedenza oraria deve essere azzerata all’inizio di ogni anno.
Articolo 8 – (Pausa pranzo e fruizione buono pasto)
1. la pausa per il pasto dovrà aver luogo necessariamente tra le 13,45 e le 15,30. l’interruzione
per la pausa dovrà, in tutti i casi, essere non inferiore a 30 minuti durante i quali non sarà
possibile procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale.
2. al personale che effettua rientri pomeridiani verrà erogato un buono pasto; per aver diritto al
buono pasto il dipendente dovrà uscire per effettuare la pausa pranzo tra le 13.45 e 14.30 e
dovrà rientrare in servizio, effettuata la pausa pranzo , tra le 14.15 e 15.30.
Il buono pasto viene erogato secondo le seguenti modalità:
a) nei giorni di rientro obbligatorio il diritto al buono pasto matura con una
prosecuzione pomeridiana dell’attività lavorativa di almeno 2 ore;
b) in caso di lavoro straordinario e di recupero orario effettuati nei giorni di non
rientro, previa obbligatoria autorizzazione del dirigente competente, e con
orario effettivo di lavoro non inferiore alle 8 ore;
3. agli appartenenti alla Polizia Municipale spetta l’erogazione del buono pasto, nei casi di
attività per prestazione di lavoro straordinario o per recupero, a condizione che la
prestazione lavorativa antimeridiana prosegua nelle ore pomeridiane per almeno un’ora con
una pausa determinata in dieci minuti e collocata alla fine del turno di servizio. La pausa non
può essere computata ai fini del completamento dell’orario di lavoro.
Articolo 9 – (Straordinario)
1. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al
di fuori dell’ordinario orario di lavoro autorizzato dal Responsabile del Servizio che dal
Responsabile del Personale.
2. L’istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti.
3. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Responsabile del
Servizio e del Responsabile del Personale che potranno autorizzare le ore straordinarie
unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali.
4. La retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una
formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio:
detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione
dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della
Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.
5. L’indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce
eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio, ma, nel rispetto dei principi
costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti;
6. Nel caso in cui il dipendente effettui lavoro straordinario senza la necessaria preventiva
autorizzazione dal parte del Responsabile del Servizio, le stesse saranno liquidate dall’Ufficio
Risorse Umane, solo a seguito della trasmissione all’Ufficio Risorse Umane, da parte del citato
responsabile, di un’apposita relazione scritta che certifichi l’indifferibile ed urgente esigenza
del ricorso a tali prestazioni;
7. Il Responsabile del Servizio e il Responsabile del Personale non possono autorizzare
l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore
complessivo autorizzato all’inizio dell’anno. Il suddetto monte ore è assegnato sotto forma di
budget finanziario entro il mese di febbraio di ogni anno e di esso ne viene contestualmente
data informazione alla RSU dell’Ente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
8. L’Ufficio Risorse Umane, durante l’anno, provvede, con cadenza mensile, alla liquidazione
delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi dai dipendenti opportunamente e
preventivamente autorizzati e previa corrispondenza con la presenza in servizio risultante dal
sistema automatizzato e nel limite del fondo assegnato ad ogni singolo servizio.
Articolo 10 – (Permessi)
1. Il dipendente, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali, può usufruire:
a)
di un massimo di 36 ore annue di permessi brevi (art. 20 – C.C.N.L. 6-7-1995) da
utilizzare per non più della metà delle ore di lavoro giornaliero. Il recupero dei
permessi deve essere effettuato entro il mese successivo;
b)
permessi retribuiti da documentare debitamente (art. 19 C.C.N.L. 6-6-1979); i
permessi di cui al comma 2 dell’art. 19, possono essere concessi, nel limite di 3 giorni
all’anno, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; questi
permessi possono essere richiesti nei seguenti casi: nascita di figli, ricovero
ospedaliero di un componente del nucleo familiare o parente di primo grado, visite
specialistiche, esami di laboratorio del dipendente, citazioni in Tribunale quale teste a
titolo personale e non in qualità di dipendente (causa del Comune);
c)
otto giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove;
d)
tre giorni consecutivi per ogni evento per lutti del coniuge, parenti entro il
secondo grado ed affini entro il primo grado;
2. Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute, prima dell’orario
di scadenza dell’orario di lavoro, qualora presenti certificazione medica, nei termini previsti
dal CCNL, decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l’intera giornata
di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno in alcun modo computabili né ai fini
retributivi né ai fini di eventuali recuperi.
3. Sono salvi i permessi esplicitamente previsti da norme di legge valevoli per la generalità dei
lavoratori (maternità – assistenza disabili – incarichi o mandati elettorali etc.).
4. Qualsiasi interruzione della propria attività lavorativa durante il normale attività lavorativa
dovrà essere comunque sempre registrata tramite il rilevatore delle presenze e recuperata in
coda all’orario di lavoro. In caso contrario il Responsabile del Servizio sentito il Responsabile
del Personale può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla
decurtazione dello stipendio.
Articolo 11 – (Ferie)
1. Per le ferie si applica la normativa di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 6-7-1995. I giorni di ferie
maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
2. Solo per casi eccezionali i giorni maturati e non consumati entro il termine di cui al comma
precedente, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile di Servizio, possono
essere usufruiti entro il 30 aprile dell’anno successivo nel caso di esigenze personali ed entro
il 30 giugno dell’anno successivo nel casi di esigenze di servizio.
3. Tale termine viene ritenuto inderogabile e può essere prorogato solo ed esclusivamente in
caso di assenza prolungata per altro motivo (malattia, maternità, infortunio).
4. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre, compatibilmente con le oggettive
esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi.
5. Qualora un dipendente non proceda alla programmazione delle ferie per l’anno, è il
Responsabile di Servizio o il Responsabile del Personale, per i titolari di posizione
organizzativa, a programmare le ferie con comunicazione scritta al dipendente interessato.
6. Durante il periodo di ferie non possono essere inserite giornate di recupero a qualsiasi titolo.
7. Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a tre
giorni debitamente certificata.
8. Resta comunque fermo il principio della non monetizzazione delle ferie, salvi i casi di
cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o
riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;
Articolo 12 – (Asili nido)
1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede
l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di
concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione
per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti.
Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a
livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da
utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di
verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a)
del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di
contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL.
2. Nel caso in cui in sede di concertazione, per i periodi di interruzione (Natale, Pasqua ed
eventuale chiusura Estiva) non siano state definite attività di formazione ed aggiornamento o
attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, il personale appartenente agli asili
nido comunali, dovrà coprire detti periodi tramite la fruizione delle ferie e/o di eventuali
recuperi del maggior orario, autorizzato e maturato nelle 4 settimane precedenti i periodi di
chiusura.
Articolo 13 (Norma transitoria ed entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2015 ;
Articolo 14 - (Disposizioni finali)
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e del CCNL
previste in materia.