REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ORARIO DI LAVORO
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ORARIO DI LAVORO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL COMUNE DI GIULIANOVA Articolo 1- (definizioni) 1. l’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. 2. nell’ambito dell’orario di lavoro, si distingue tra: a) Lavoro Ordinario – è il complesso di ore di lavoro relative ad un dato periodo, contrattualmente settimanale, durante il quale ciascun dipendente assicura la effettiva prestazione lavorative, nel rispetto dei contratti collettivi e di quello individuale. Esso è rappresentato dalla effettiva prestazione lavorativa resa nell’ambito dell’orario di servizio. b) Lavoro Straordinario – è il complesso delle ore prestate al di fuori dell’orario dovuto, non in sostituzione di lavoro ordinario non reso, ma per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato. 3. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare la fruizione dei servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture. 4. l’orario di apertura al pubblico deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell’utenza. Articolo 2 – (Rilevazione delle presenze) 1. il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve essere registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico personale (cd. Badge). 2. la registrazione dell’entrate e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. Nel caso di mancata rilevazione automatizzata deve essere prodotta apposita giustificazione sottoscritta e valicata dal responsabile della struttura di appartenenza. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura, oltre che al momento dell’entrata e dell’ufficio, anche in ogni caso di allontanamento dal servizio, che deve essere, nei casi previsti, preventivamente autorizzato dal responsabile dell’ufficio. 3. la rilevazione automatizzata dell’entrata in servizio, in orario antecedente a quello fissato per il dipendente, provvede automaticamente, a valorizzare la presenza dall’ora di ingresso fissata. 4. in caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica, la presenza dei dipendenti deve essere dichiarata su appositi moduli di “entrata”ed “uscita” realizzati dall’ufficio Risorse Umane che devono essere sottoscritti dagli interessati e vidimati dal Dirigente dell’Area di competenza. 5. il personale deve apporre le timbrature nei terminali collocati nella struttura ove prestano servizio (assegnati). La possibilità di eventuali timbrature in terminale diversi da quelli assegnati, consentita per giustificati motivi inerenti al servizio, deve essere autorizzata dal Dirigente dell’Area di competenza. 6. in caso di smarrimento, malfunzionamento o rottura del badge il dipendente interessato deve tempestivamente farne formale denuncia al Dirigente di appartenenza ed all’Ufficio Risorse Umane che provvederà alla sostituzione. Al momento delle cessazione dal servizio la tessera deve essere restituita all’Ufficio Risorse Umane. Articolo 3 – (Orario di lavoro ordinario ed articolazione dell’orario) 1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel modo seguente: a) orario su cinque giorni per il personale amministrativo; b) orario a turni su sei giorni per determinati servizi; c) orario con programmazione stagionale; d) orario con flessibilità operativa ordinaria per il personale amministrativo. L’orario su cinque giorni settimanali comprende due rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, fatta eccezione per i servizi per i quali l’Amministrazione preveda un orario diverso. 2. particolari esigenze degli Organi dell’Amministrazione possono dar luogo alla previsione di un’articolazione del lavoro su 6 giorni alla settimana per 6 ore di lavoro giornaliero. 3. l’entrata in servizio oltre le 8.30, o nei giorni di rientro pomeridiano , oltre le ore 15.30, può avvenire esclusivamente in base a giustificazione del ritardo, da parte del dipendente, accettata dal Dirigente di appartenenza. 4. l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di lavoro. Sono fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con continuità o che richiedono prestazioni lavorative da effettuarsi tutti i giorni della settimana tramite turnazioni specifiche. Articolo 4 – (personale turnista) 1. Ai sensi dell’art. 22 del CCNL 14.09.2000 il Comune di Giulianova, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino; 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c); - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c); - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c). 6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. Articolo 5 – (articolazione oraria 7 ore e 12) 1. E’prevista la possibilità di accordare ad alcune categorie particolari di dipendenti, ad esclusione del personale turnista, un orario di lavoro prolungato articolato su cinque giorni settimanali, consistente in 36 ore dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 12 minuti al giorno, con l’obbligo di effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti e non superiore a 30 minuti – non retribuita – nell’arco della giornata, così come previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 66/2003. per poter accedere all’orario di lavoro prolungato, il dipendente deve rientrare in una delle casistiche sotto indicate, nell’ordine prestabilito, che costituiscono anche ordine di priorità: a) dipendenti assoggettati, per gravi patologie certificate, a terapie mediche quotidiane che ne impediscono la presenza pomeridiana in servizio ( ad es. terapia “salvavita”); b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità; c) dipendenti, padre o madre in alternativa, con figli di età compresa tra 0 e 12 anni, dando preferenza ai dipendenti con figli di età minore; d) dipendenti che assistono parenti, sino al 2° grado, o affini, sino al 1° grado, affetti da handicap in situazione di gravità o dichiarati non autosufficienti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (invalidità al 100% con accompagnamento e, comunque, con necessità di assistenza continua certificata da strutture sanitarie pubbliche). Il dipendente che usufruisce dell’orario prolungato non matura il diritto al buono pasto, salvo il caso in cui effettui, oltre il normale orario di lavoro, almeno due ore di lavoro nel pomeriggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente competente, in tal caso la pausa non potrà essere inferiore a 30 minuti. In relazione alle esigenze di servizio, la suddetta possibilità può essere riconosciuta fino alla concorrenza del 5% del personale in servizio . Articolo 6 – Flessibilità 1. L’istituto della flessibilità è applicabile alla sola tipologia di orario di lavoro ordinario. Essa consiste nella possibilità di anticipare/posticipare l’orario di inizio o di anticipare/posticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le possibilità, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. 2. la flessibilità è attuata secondo i seguenti criteri: a) presenza obbligatoria in servizio dalle ore 8.30 alle 13.00, nei due giorni di rientro , dalle ore 15.30 alle 17.00; b) flessibilità in entrata mattutina dalle ore 07.45 alle 8.30; c) flessibilità in uscita mattutina dalle ore 13.45 alle 14.30; d) flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.15 alle 15.30; e) flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17.15 alle 18.30. Il dipendente che utilizza la flessibilità oraria in entrata può prolungare l’attività lavorativa, nelle giornate di non rientro, fino alle ore 14.30 senza obbligo di alcuna autorizzazione scritta. 3. Tutti i dipendenti che prolunghino l’orario di lavoro oltre le 6 ore, sono tenuti ad effettuare una pausa non inferiore a 10 minuti e non superiore a 30 – non retribuita- , così come previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 66/2003; 4. Le ore in eccesso derivanti dall’utilizzo della flessibilità oraria oltre il completamento dell’orario di servizio possono essere esclusivamente recuperate. L’utilizzo della flessibilità in positivo non può, comunque, dar luogo a recuperi superiori a 2 ore giornaliere, con presenza nella fascia obbligatoria di servizio di almeno tre ore. Il surplus orario accumulato a seguito dell’applicazione dell’istituto della flessibilità deve essere fruito entro l’anno in cui viene maturato e viene automaticamente azzerato all’inizio dell’anno successivo ad eccezione di quello maturato a dicembre che potrà essere fruito entro gennaio dell’anno successivo. 5. le ore di flessibilità in negativo devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione. Le ore non recuperate entro tale termine saranno detratte dal trattamento economico. Di norma il recupero avrà luogo il lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio previa autorizzazione del Dirigente; 6. All’interno di quanto sopra previsto, spetta al Dirigente di Area individuare per il personale assegnato, specifici casi di esclusione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, dal godimento del beneficio di cui ai commi precedenti, per particolari esigenze di servizio. Il Dirigente dovrà in tal caso adottare apposito atto motivato. Articolo 7 - (Orario di servizio delle P.O.) 1. i titolari di posizioni organizzative dovranno assicurare la propria presenza in misura non inferiore all’orario minimo previsto contrattualmente di 36 ore ed organizzare il proprio tempo di lavoro, anche su specifica richiesta del Dirigente, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi da realizzare, comunque nel rispetto dell’orario di servizio dell’ufficio di riferimento. 2. la contabilizzazione mensile delle presenze deve verificare la sussistenza del minimo contrattuale di ore di servizio prestate. Per le ore di presenza eccedenti le 36 ore settimanali, rese necessarie da motivi di straordinarie esigenze di servizio, non è prevista, in alcun caso, la corresponsione di compensi per straordinari; parimenti non essendo previsto un regime di orario straordinario, non si può dar luogo a recupero. 3. l’eventuale eccedenza oraria deve essere azzerata all’inizio di ogni anno. Articolo 8 – (Pausa pranzo e fruizione buono pasto) 1. la pausa per il pasto dovrà aver luogo necessariamente tra le 13,45 e le 15,30. l’interruzione per la pausa dovrà, in tutti i casi, essere non inferiore a 30 minuti durante i quali non sarà possibile procedere ad alcuna valorizzazione prestazionale. 2. al personale che effettua rientri pomeridiani verrà erogato un buono pasto; per aver diritto al buono pasto il dipendente dovrà uscire per effettuare la pausa pranzo tra le 13.45 e 14.30 e dovrà rientrare in servizio, effettuata la pausa pranzo , tra le 14.15 e 15.30. Il buono pasto viene erogato secondo le seguenti modalità: a) nei giorni di rientro obbligatorio il diritto al buono pasto matura con una prosecuzione pomeridiana dell’attività lavorativa di almeno 2 ore; b) in caso di lavoro straordinario e di recupero orario effettuati nei giorni di non rientro, previa obbligatoria autorizzazione del dirigente competente, e con orario effettivo di lavoro non inferiore alle 8 ore; 3. agli appartenenti alla Polizia Municipale spetta l’erogazione del buono pasto, nei casi di attività per prestazione di lavoro straordinario o per recupero, a condizione che la prestazione lavorativa antimeridiana prosegua nelle ore pomeridiane per almeno un’ora con una pausa determinata in dieci minuti e collocata alla fine del turno di servizio. La pausa non può essere computata ai fini del completamento dell’orario di lavoro. Articolo 9 – (Straordinario) 1. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell’ordinario orario di lavoro autorizzato dal Responsabile del Servizio che dal Responsabile del Personale. 2. L’istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti. 3. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Personale che potranno autorizzare le ore straordinarie unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. 4. La retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione. 5. L’indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio, ma, nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti; 6. Nel caso in cui il dipendente effettui lavoro straordinario senza la necessaria preventiva autorizzazione dal parte del Responsabile del Servizio, le stesse saranno liquidate dall’Ufficio Risorse Umane, solo a seguito della trasmissione all’Ufficio Risorse Umane, da parte del citato responsabile, di un’apposita relazione scritta che certifichi l’indifferibile ed urgente esigenza del ricorso a tali prestazioni; 7. Il Responsabile del Servizio e il Responsabile del Personale non possono autorizzare l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all’inizio dell’anno. Il suddetto monte ore è assegnato sotto forma di budget finanziario entro il mese di febbraio di ogni anno e di esso ne viene contestualmente data informazione alla RSU dell’Ente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 8. L’Ufficio Risorse Umane, durante l’anno, provvede, con cadenza mensile, alla liquidazione delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi dai dipendenti opportunamente e preventivamente autorizzati e previa corrispondenza con la presenza in servizio risultante dal sistema automatizzato e nel limite del fondo assegnato ad ogni singolo servizio. Articolo 10 – (Permessi) 1. Il dipendente, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali, può usufruire: a) di un massimo di 36 ore annue di permessi brevi (art. 20 – C.C.N.L. 6-7-1995) da utilizzare per non più della metà delle ore di lavoro giornaliero. Il recupero dei permessi deve essere effettuato entro il mese successivo; b) permessi retribuiti da documentare debitamente (art. 19 C.C.N.L. 6-6-1979); i permessi di cui al comma 2 dell’art. 19, possono essere concessi, nel limite di 3 giorni all’anno, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; questi permessi possono essere richiesti nei seguenti casi: nascita di figli, ricovero ospedaliero di un componente del nucleo familiare o parente di primo grado, visite specialistiche, esami di laboratorio del dipendente, citazioni in Tribunale quale teste a titolo personale e non in qualità di dipendente (causa del Comune); c) otto giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; d) tre giorni consecutivi per ogni evento per lutti del coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado; 2. Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute, prima dell’orario di scadenza dell’orario di lavoro, qualora presenti certificazione medica, nei termini previsti dal CCNL, decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l’intera giornata di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno in alcun modo computabili né ai fini retributivi né ai fini di eventuali recuperi. 3. Sono salvi i permessi esplicitamente previsti da norme di legge valevoli per la generalità dei lavoratori (maternità – assistenza disabili – incarichi o mandati elettorali etc.). 4. Qualsiasi interruzione della propria attività lavorativa durante il normale attività lavorativa dovrà essere comunque sempre registrata tramite il rilevatore delle presenze e recuperata in coda all’orario di lavoro. In caso contrario il Responsabile del Servizio sentito il Responsabile del Personale può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio. Articolo 11 – (Ferie) 1. Per le ferie si applica la normativa di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 6-7-1995. I giorni di ferie maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono. 2. Solo per casi eccezionali i giorni maturati e non consumati entro il termine di cui al comma precedente, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile di Servizio, possono essere usufruiti entro il 30 aprile dell’anno successivo nel caso di esigenze personali ed entro il 30 giugno dell’anno successivo nel casi di esigenze di servizio. 3. Tale termine viene ritenuto inderogabile e può essere prorogato solo ed esclusivamente in caso di assenza prolungata per altro motivo (malattia, maternità, infortunio). 4. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. 5. Qualora un dipendente non proceda alla programmazione delle ferie per l’anno, è il Responsabile di Servizio o il Responsabile del Personale, per i titolari di posizione organizzativa, a programmare le ferie con comunicazione scritta al dipendente interessato. 6. Durante il periodo di ferie non possono essere inserite giornate di recupero a qualsiasi titolo. 7. Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a tre giorni debitamente certificata. 8. Resta comunque fermo il principio della non monetizzazione delle ferie, salvi i casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità; Articolo 12 – (Asili nido) 1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL. 2. Nel caso in cui in sede di concertazione, per i periodi di interruzione (Natale, Pasqua ed eventuale chiusura Estiva) non siano state definite attività di formazione ed aggiornamento o attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, il personale appartenente agli asili nido comunali, dovrà coprire detti periodi tramite la fruizione delle ferie e/o di eventuali recuperi del maggior orario, autorizzato e maturato nelle 4 settimane precedenti i periodi di chiusura. Articolo 13 (Norma transitoria ed entrata in vigore) Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2015 ; Articolo 14 - (Disposizioni finali) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e del CCNL previste in materia.