4 Settembre 2008 Meridiana
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4 Settembre 2008 Meridiana
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI In qualità di professionista: - Meridiana S.p.A. (di seguito Meridiana), società per Azioni con sede legale ad Olbia (SS), attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci. La società ha realizzato, in base all’ultimo bilancio disponibile (31 dicembre 2006), ricavi per oltre 400 milioni di euro registrando un utile pari a circa 4,7 milioni di euro. In qualità di segnalante: - un consumatore. II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO L’oggetto del procedimento riguarda la presunta scorrettezza di talune pratiche commerciali poste in essere dalla Compagnia di navigazione aerea Meridiana, in relazione alle quali si è ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, nelle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, le modalità di scomposizione del prezzo complessivo del servizio di trasporto aereo laddove indicano, nel “dettaglio delle tasse ed oneri aeroportuali”, anche voci relative ai costi tipici del servizio stesso, quali il “fuel surcharge” (supplemento carburante) e la “crisis surcharge”, lasciano intendere che tali elementi siano avulsi dalla tariffa e che, in quanto tali, in caso di rinuncia al volo, siano soggetti al rimborso previsto per le tasse e gli oneri aeroportuali qualora richiesti dai consumatori nei termini e con le modalità pubblicizzate sul sito medesimo. Nelle medesime pagine web, la proposta di adesione alla polizza assicurativa facoltativa (opzionale) risulta già predefinita e comporta un’attività di opt out da parte del consumatore che non voglia usufruirne attraverso la rimozione dell’apposito segno grafico (flag). L’analisi del sito internet della Compagnia aerea ha riguardato, inoltre, le modalità di pubblicizzazione dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o volo ritardato di almeno due ore, così come definiti dal Regolamento CE n. 261/2004, nonché le informative proposte, in materia, per i voli cosiddetti in “continuità territoriale”, soggetti al particolare regime previsto dalla convenzione in essere tra lo Stato ed il vettore Meridiana. Tali informazioni vengono parzialmente fornite nell’ambito della sezione “Assistenza clienti”, all’interno del riquadro intitolato “Overbooking – Mancato imbarco”, in quanto si limitano a rimandare attraverso un link ipertestuale alla pagina del citato Regolamento, nulla accennando in relazione ai diversi oneri imposti alla Compagnia sulla base del particolare regime previsto per i voli dal continente per la Sardegna e viceversa (cd. continuità territoriale), in relazione al verificarsi di ritardi prolungati. Ulteriori profili riguardano il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli e le loro modalità di pubblicizzazione, con riferimento alle somme da corrispondere a carico dei passeggeri per ogni chilogrammo in eccesso rispetto alla franchigia stabilita, nonché la possibilità di cumulare il peso dei bagagli con quello degli altri passeggeri inclusi nella medesima 2 prenotazione. Infine, si è esaminato il programma di fidelizzazione denominato “HI-FLY 2007/2009”, con riferimento sia alla pratica di subordinare l’adesione alla sottoscrizione di una carta di credito cobranded Meridiana-BpERCard, sia alla scarsa fruibilità delle informazioni concernenti gli oneri ed i costi relativi a detta operazione, sia avuto riguardo alla correttezza della condotta tenuta dalla società che, in caso di scelta di biglietti aerei premio, richiede al consumatore il pagamento delle tasse aeroportuali, degli oneri accessori nonché dei diritti di emissione con carta di credito, senza chiaramente specificare quali siano tali elementi di costo né la loro incidenza sul “premio” riservato al cliente partecipante al programma di fidelizzazione. III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) L’iter procedimentale In data 30 gennaio 2008, un consumatore ha segnalato la presunta scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Meridiana S.p.A. che, in sede di rimborso di biglietti aerei non fruiti, non ha incluso il corrispettivo richiesto per “fuel surcharge” all’atto della prenotazione/acquisto del biglietto (avvenuta in data 17 novembre 2007), pur avendo inserito tale voce di costo nella categoria “tasse ed oneri aeroportuali”. Il consumatore lamenta la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ritenendo che detta voce, qualora non soggetta a rimborso, andrebbe quanto meno accorpata, sin dall’inizio, alla tariffa richiesta, permettendo in tal modo di individuare con precisione i costi ai quali si va incontro nel caso di annullamento o modifica di un viaggio. In data 3 aprile 2008, sono state acquisite d’ufficio 116 pagine web stampate dal sito http://www.meridiana.it/IG/pages/home_it.aspx, nel periodo 17 marzo 2008 – 2 aprile 2008. Tale documentazione concerne, tra l’altro, alcune simulazioni di acquisti di biglietti aerei on line con tariffa promo e flexi, le caratteristiche principali della polizza assicurativa offerta ai consumatori che procedono all’acquisto di un volo, le informazioni rinvenibili relativamente all’overbooking – mancato imbarco, al sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli, alle diverse tipologie di tariffe applicate - incluse quelle agevolate previste per i voli cosiddetti in “continuità territoriale” - ed al riconoscimento dell’eventuale rimborso delle stesse e/o 3 delle tasse e oneri aeroportuali, nonché al programma di fidelizzazione denominato “HI-FLY 2007/2009”. In data 4 aprile 2008, è stata acquisita taluna corrispondenza intercorsa tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), nel periodo 16 gennaio 2008 – 1 febbraio 2008, concernente lo stato di avanzamento della procedura di attribuzione di crediti ai passeggeri di viaggi aerei, in seguito a ritardi, riguardante, tra l’altro, le rotte in continuità territoriale per la Sardegna. In data 7 aprile 2008, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio alla società Meridiana ed al consumatore segnalante. Nella comunicazione di avvio si è richiesto alla Compagnia aerea di fornire una serie di informazioni concernenti la natura di ciascuno degli oneri che compongono gli elementi di costo “tasse e oneri aeroportuali”, in particolare di quelli denominati “fuel surcharge” e “crisis surcharge”, specificando tra l’altro i motivi per i quali entrambe le voci non vengono considerate quali elementi di costo ricompresi nella “tariffa netta” ma tra le “tasse e oneri aeroportuali”, nonché di precisare se dette voci sono soggette o meno al rimborso. Con riferimento alla polizza assicurativa si è chiesto di specificare le motivazioni in base alle quali essa si realizza attraverso un meccanismo di silenzio assenso, mentre, avuto riguardo alla disciplina recata dal Regolamento (CE) n. 261/2004 ovvero a quella derivante dalla convenzione con lo Stato per i voli in “continuità territoriale” - in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si sono richieste informazioni circa le modalità di implementazione ed applicazione delle rispettive discipline. Infine, la Compagnia aerea è stata chiamata a chiarire le modalità di calcolo delle eccedenze di peso dei bagagli imbarcati, nonché a fornire informazioni riguardo al programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”, con riferimento agli oneri relativi alla sottoscrizione della carta di credito cobranded Meridiana-BpERCard, al numero di consumatori eventualmente esclusi, nonché agli oneri e tasse aeroportuali da sostenere nel caso di attribuzione di biglietti aerei premio. Meridiana S.p.A., in data 20 maggio 2008, ha risposto fornendo parte delle informazioni richieste dall’Autorità e depositando alcuni documenti. Ritenendo non esaustiva tale risposta, in data 16 giugno 2008 si è inviato un ulteriore richiesta invitando Meridiana ad integrare le informazioni contenute nella precedente memoria, circa le modalità di implementazione ed 4 applicazione della disciplina relativa ai diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o volo ritardato - anche nel caso di voli in “continuità territoriale” - nonché a precisare quali siano, nel caso in cui si verifichi una rinuncia al volo da parte di un utente, le tipologie tariffarie che prevedono il rimborso del Fuel Surcharge (supplemento carburante) e quelle per le quali, al contrario, esso non sia previsto e, infine, se la voce denominata Crisis surcharge sia sempre rimborsabile al pari delle altre tasse, per qualunque tipo di tariffa, precisando altresì se essa sia configurabile quale “tassa” ovvero rivesta altra natura. Meridiana, in data 2 luglio 2008, ha reso le ulteriori informazioni richieste dall’Autorità depositando una seconda memoria e relativa documentazione. Il 4 luglio 2008 è stata inviata alle parti la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, fissato alla data del 20 luglio 2008, successivamente alla quale, in data 14 luglio 2008, l’operatore ha effettuato accesso agli atti del procedimento. Infine, considerato che le condotte oggetto del procedimento sono state diffuse a mezzo Internet, in data 23 luglio 2008 è stato chiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento. Il predetto parere è pervenuto in data 12 agosto 2008. b) Le pratiche commerciali Le pratiche commerciali in atto si compongono di diverse condotte concernenti altrettanti profili di presunta scorrettezza imputabili alla società. I comportamenti contestati all’operatore nella comunicazione di avvio del procedimento sono stati rilevati attraverso le pagine web del sito internet www.meridiana.it a partire, per alcuni di essi 1 , dal mese di gennaio 2008 e, nel loro complesso, almeno fino al mese di aprile dello stesso anno. Le condotte, seppure il sito internet abbia assunto una diversa veste grafica e procedurale in conseguenza delle sinergie commerciali attuate tra le società Meridiana ed Eurofly, erano ancora rilevabili dalla rete almeno sino al mese di luglio 2008. 1 Il riferimento è, in particolare, alle omissioni informative circa le voci non soggette al rimborso delle tasse e degli oneri aeroportuali di un titolo di viaggio non fruito (fuel surcharge o supplemento carburante). 5 1) La scomposizione della tariffa e gli elementi di costo rimborsabili Dalle informazioni acquisite dal professionista, nonché da quanto risulta sul sito internet www.meridiana.it, specificamente nelle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, Meridiana effettua una scomposizione del prezzo complessivo di un biglietto aereo secondo diverse e distinte voci di costo, raggruppate in due diverse categorie, quella definita “tariffa” del servizio di trasporto, quella denominata “tasse ed oneri aeroportuali”. Tale ultima categoria si compone delle seguenti voci di costo: EX – controllo bagagli; FN - IVA su tasse di imbarco; HB - tassa comunale; IT - tassa di imbarco; Q – supplemento carburante; VT - tassa di sicurezza; YQ – crisis surcharge. A tale proposito, Meridiana ha ulteriormente precisato che: - i) rientrano fra le tasse: la tassa comunale (HB), la tassa d'imbarco (IT), l'IVA sulle tasse (FN), la tassa di sicurezza (VT), la crisis surcharge (YQ); - ii) corrispondono ad oneri dovuti agli aeroporti: il controllo bagagli (EX); - iii) rientrano fra gli oneri supplementari alla tariffa base: la fuel surcharge (Q). Nello specifico, la YQ (crisis surcharge) costituisce un supplemento aggiuntivo di sicurezza e viene inserita tra le tasse in quanto definita "tax code" dall'organismo internazionale IATA (International Air Transport Association). Essa, al pari delle tasse governative e degli oneri aeroportuali, è sempre rimborsabile, a prescindere dalla tariffa acquistata. La voce Q (Fuel Surcharge – supplemento carburante), rappresenta un onere supplementare alla tariffa base, concorre a formare la componente tariffaria, e segue le regole della tariffa acquistata 2 : pertanto è rimborsabile nell’ipotesi in cui il passeggero acquisti la tariffa denominata FLEX e, successivamente, rinunci al volo. La somma dei citati elementi (tariffa + tasse + oneri aeroportuali) costituisce il prezzo complessivo a carico del consumatore al quale si aggiungono, ove previsti, i diritti di emissione. Durante tutto il processo di prenotazione dei voli Meridiana, compresi quelli cosiddetti in continuità territoriale, l’utente ha contezza, in tempo reale, del prezzo complessivo del biglietto ed è in grado di visionare nel dettaglio l’ammontare delle singole voci di costo agendo sull’apposito link ipertestuale 2 Al momento le tipologie tariffarie proposte sul sito della Compagnia sono le seguenti: 1) le tariffe "FLEX" che possono essere modificate o rimborsate; 2) le tariffe "PROMO" che possono essere modificate ma non sono rimborsabili; 3) le tariffe "WEB" che non possono essere né variate né rimborsate. 6 posto in corrispondenza dell’indicazione relativa al prezzo complessivo del biglietto. Con riferimento alle regole di rimborso delle tariffe, nelle pagine web ove si effettua la prenotazione è rinvenibile l’informazione in forma sintetica di “rimborso” – per la tariffa flexi/“non rimborso” – per le tariffe promozionali, senza alcuna ulteriore specificazione relativamente ai singoli elementi di costo oggetto o meno di rimborso in caso di rinuncia alla fruizione del servizio di trasporto qualora richiesto. In altre sezioni del sito, specificamente nelle Faq (acronimo di Frequent Asked Questions), si trovano informazioni maggiormente dettagliate. Si precisa, infatti, che “Il rimborso di un volo [...] è possibile a seconda del tipo di tariffa acquistata: le tariffe flessibili sono sempre rimborsabili ma possono avere delle penali, le tariffe promozionali non sono rimborsabili. Tasse e oneri aeroportuali sono sempre rimborsabili”. Di seguito, nella medesima sezione, con riferimento alla domanda di quali siano le tasse e gli altri diritti a carico del passeggero, si indica che fra le tasse dovute e non incluse nella tariffa rientra anche la voce fuel surcharge. 2) La proposta di adesione alla polizza assicurativa Meridiana, sempre nelle pagine web dedicate alla prenotazione/acquisto del servizio di trasporto aereo, dopo la definizione del costo totale del volo e subito prima della sezione “Dati per il pagamento”, propone all’utente “[…] di sottoscrivere una adeguata polizza assicurativa prima del viaggio”. Si tratta di un servizio supplementare, abbinato a quello del trasporto aereo, che copre: a) in caso di acquisto di volo A/R, l’eventuale annullamento dei voli e, per le garanzie assistenza sanitaria e bagaglio, il soggiorno compreso fra i voli di andata e ritorno; b) in caso di acquisto del volo di sola andata, anche il soggiorno nella destinazione prescelta fino ad un massimo di 31 gg. L’assicurazione, valida per viaggi della durata massima di 31 giorni, presuppone una prenotazione effettuata tramite Meridiana (oggi Meridiana/Eurofly). La proposta viene effettuata attraverso un meccanismo automatico e già preselezionato per l’acquisto che impone al consumatore, qualora non sia interessato alla sottoscrizione di detto servizio accessorio, di rimuovere l’apposito segno di spunta (flag), predefinito all’interno di una casella, dietro avvertimento della necessità di dover compiere tale azione per manifestare la sua rinuncia. Nel caso in cui il consumatore proceda all’acquisto della 7 polizza, deve provvedere all’inserimento, negli appositi spazi, del proprio nome, cognome e codice fiscale. Il costo della polizza assicurativa offerta è pari a 10 euro e viene indicato accanto al flag. 3) Overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore. La pratica e l'informativa al passeggero Nelle informazioni trasmesse, Meridiana ha precisato di osservare la disciplina recata dal Regolamento CE 261/2004, in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato, su ogni rotta operata, senza alcuna distinzione tra voli onerati e non onerati. Sul sito internet Meridiana, tali informazioni sono fornite nell’ambito della sezione “Assistenza clienti – Prima di partire”, all’interno del riquadro intitolato “Overbooking – Mancato imbarco”. In tale sezione, infatti, si informano i consumatori non solo dell’attento controllo effettuato dalla compagnia sull’adozione della pratica dell’overbooking e dei diritti quindi esercitabili in caso di negato imbarco e/o di volo cancellato, ma anche di quelli relativi alla diversa situazione di volo ritardato di almeno due ore. In tali circostanze, si informa, che è possibile rivolgersi ai banchi accettazione o alle uscite di imbarco della compagnia per richiedere il testo che elenca i diritti di compensazione pecuniaria e di assistenza spettanti al passeggero, come da Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 14. Anche in relazione ai voli onerati, Meridiana ha precisato di applicare il citato Reg. 261/2004. Tali voli risultano disciplinati da una convenzione tra l’ENAC ed il vettore Meridiana che ha per oggetto l’affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea su alcune rotte che collegano la Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità all’imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata sulla GUCE C/72 del 24 marzo 2006 e al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 29 dicembre 2005, disposizioni che fanno parte integrante della citata convenzione. Detto decreto - così come quello assunto in pari data relativamente ad ulteriori rotte da e per la Sardegna - prevede che i vettori accettanti gli oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi, tra le altre, di overbooking, ritardo e cancellazione dei voli, ed in particolare alle disposizioni in materia dettate 8 dal Reg. (CE) n. 261/2004 (punto 1.9 dell’allegato). Al punto 5.1 e 5.2 dell’allegato, ad integrazione di tali obblighi, è inoltre previsto che, al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano, tra l’altro, ad attribuire al passeggero, per ogni ritardo superiore ai 20 minuti, un credito di 15 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo – ad esclusione dei voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore. 4) Il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli Sui voli nazionali è consentito il trasporto di valigie aventi dimensioni complessive non superiori a cm. 160 (altezza+lunghezza+larghezza) e con peso complessivo di 20 kg per passeggero adulto, 10 kg per infant, 30 kg per passeggeri Fly-pass. Sui voli internazionali è consentita una franchigia sul peso dei bagagli trasportati variabile a seconda della classe prescelta (Kg. 30 in classe business, 20 Kg in classe economica) o se si tratti di passeggeri FlyPass. Ogni collo non deve superare i 30 Kg. Sia per i voli nazionali che internazionali, l'eventuale eccedenza comporterà un onere aggiuntivo per ogni chilogrammo in eccesso. Meridiana applica la regola del cumulo delle franchigie. I componenti della stessa famiglia o un numero di passeggeri che viaggiano insieme sullo stesso volo, per la stessa destinazione, e che si presentano contemporaneamente con i propri bagagli allo stesso punto di accettazione, hanno diritto ad una franchigia totale uguale alla somma delle franchigie spettanti a ciascuno dei componenti del gruppo. Il cumulo delle franchigie è ammesso sia per la combinazione a peso che a prezzo. 5) Il programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”. Carta di credito e biglietti aerei premio Il programma di fidelizzazione promosso da Meridiana, denominato HI-FLY 2007-2009, è valido dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009. Possono partecipare le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, purché residenti sul territorio italiano e titolari della Carta di Credito Meridiana BperCard. Dalle pagine internet del sito di Meridiana, si rileva che trattasi di “una vera carta di credito del circuito Mastercard, nata in collaborazione con la 9 Divisione Consumer della Banca di Sassari, offerta gratuitamente, senza alcun canone, purché la si utilizzi anche solo una volta all’anno e che non necessita dell’apertura di un nuovo conto corrente bancario perché sarà possibile utilizzare quello di cui già eventualmente dispone”. La carta nasce con l’obiettivo principale di far cumulare ai clienti più punti HI-FLY; i punti, infatti, non si ottengono più solo tramite i voli Meridiana, ma anche con i voli Eurofly, tramite i servizi offerti dai partner e, in particolare, con qualsiasi acquisto effettuato con la carta: quattro euro spesi valgono un punto HI-FLY. Il diritto ai punti, inoltre, si matura solo dopo l’effettuazione dei servizi acquistati, siano essi voli o soggiorni, e solo se l’utilizzatore dei servizi è il titolare del conto HI-FLY 3 . La partecipazione al programma è, dunque, subordinata al rilascio della carta da parte dell’istituto di credito che si riserva di verificare i requisiti personali del richiedente prima dell’emissione: infatti, si precisa che “in caso di mancato rilascio da parte della banca della carta cobranded, il richiedente non potrà essere iscritto al programma Hi-Fly”. Alla data del 20 maggio 2008, il numero delle richieste web pervenute all’istituto di credito era di oltre 2000, di cui circa la metà attivate con riconoscimento della carta di credito, circa un centinaio rifiutate dalla Banca e, quindi, i consumatori esclusi dal Programma di fidelizzazione, mentre le restanti sono ancora in valutazione. La carta di credito Meridiana-Bpercard è gratuita al primo anno. La gratuità permane anche negli anni successivi al primo a condizione che venga utilizzata per almeno una transazione senza limite di importo minimo nel corso dell’anno precedente. In caso contrario, dal secondo anno la quota di rinnovo annuale sarà di 15 euro. Il limite massimo di utilizzi della carta (fido) viene concordato al momento della richiesta. Le condizioni economiche della carta sono riassunte nella seguente tabella, rinvenuta nella sezione Hi-Fly credit card del sito internet Meridiana: 3 Cfr. sezione frequent flyer – Programma – del sito internet Meridiana. 10 Quota di emissione Gratuita Quota annuale a partire dal 2° anno Gratuita* Quota di rinnovo Gratuita* Quota annuale eventuale carta aggiuntiva (emissione gratuita) Non Prevista Carta Aggiuntiva Quota di rinnovo eventuale carta aggiuntiva Non Prevista Carta Aggiuntiva Spese invio estratto conto mensile € 1,50 Imposta di bollo su estratto conto € 1,81** Spese per duplicato Carta in caso di furto/smarrimento € 10,00 Condizioni di tasso Commissioni per acquisto carburante Non Applicate Commissioni anticipo contante ATM/sportello 4% con un minimo di € 3,00 Commissioni per operazioni in valuta diversa dall’Euro determinate 1,50% dai Circuiti Internazionali e maggiorate di: Prelievo giornaliero nell’anticipo contante su ATM/sportello min € 50,00 – max € 300,00 Spese ricerca documentazione annua € 15,00 Riproduzione di ogni documento € 1,00 Invio altre comunicazioni al Titolare € 2,00 Penale per mancato pagamento € 25,00 Commissione mensile in % dell’importo del pagamento stornato 1% Valuta di addebito della rata mensile 12 gg dalla data dell’estratto conto Tasso annuo nominale (TAN) Fisso 13,000% Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Massimo Applicato 15,904% *A condizione che nell’anno precedente si sia speso almeno € 1,00, diversamente la quota è di € 15. ** Applicata per saldi superiori ad € 77,47. Non applicata se il conto di appoggio della carta è acceso presso l’Emittente. I punti accumulati danno diritto a ricevere dei premi, illustrati in un catalogo disponibile all’interno della sezione dedicata al programma frequent flyer, tra i quali figurano anche biglietti aerei premio per voli nazionali e internazionali, a medio e lungo raggio, in business ed economy class. Nel caso di rilascio dei biglietti premio, risulta che Meridiana richieda al consumatore il pagamento delle tasse aeroportuali e degli oneri accessori (variabili a seconda del tipo di volo, nazionale o internazionale, e degli aeroporti di partenza e destinazione), nonché della tassa di emissione, pari a 4 euro. In particolare, il professionista ha indicato di richiedere sui biglietti premio HI-FLY il pagamento degli oneri accessori corrispondenti alla fuel surcharge, crisis surcharge e ad un diritto di emissione, ovvero di voci di costo che non appaiono effettivamente riconducibili a tasse e oneri, ma propriamente ad elementi del servizio del trasporto aereo. Come già detto, lo stesso professionista indica che la fuel surcharge “concorre a formare la componente tariffaria […] e segue le condizioni previste per la tariffa acquistata”. 11 IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLE PARTI Nelle memorie depositate in data 20 maggio e 2 luglio 2008, Meridiana, in via preliminare, ha precisato che la veste grafica e procedurale del proprio sito internet è completamente mutata in conseguenza delle sinergie commerciali attuate tra la società stessa ed Eurofly, che hanno dato vita al sito unico "Meridiana-Eurofly". a) La scomposizione della tariffa e gli elementi di costo rimborsabili Meridiana ha specificato che in tutte le fasi del processo di prenotazione presenti nel sito, per una maggiore identificazione da parte del cliente dell'intera quotazione tariffaria offerta, la Compagnia scompone nelle singole voci il “totale tutto compreso” tra tariffa e oneri accessori. In proposito, l’operatore ha allegato una specifica pagina web, esemplificativa del dettaglio delle tasse ed oneri aeroportuali inclusi nel costo del biglietto aereo. 4 b) La proposta di adesione alla polizza assicurativa L’operatore commerciale, in relazione alle modalità di formulazione della proposta di adesione alla polizza assicurativa ai consumatori, precisa che la pagina dedicata a tale opzione è separata dalla pagina dì acquisto del titolo di trasporto scelto. Inoltre, tale proposta non si realizza attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, in quanto la libera volontà del consumatore viene garantita sia dalla possibilità di rimuovere direttamente il segno di spunta (già inserito solo per maggiore snellimento e velocità dell'intera procedura di informazione e prenotazione), sia dal necessario e successivo non assenso/assenso all'acquisto e accettazione delle condizioni della polizza stessa, senza il quale non si passa alla visualizzazione della pagina di acquisto. Il consumatore dunque è costretto alla scelta di adesione o non adesione della polizza (inserendo nel primo caso il secondo segno di spunta della pagina ovvero, nel secondo caso, rimuovendo il primo segno di spunta) per poter procedere all'acquisto del biglietto elettronico. Un'ulteriore elemento che consente di garantire la libera volontà del consumatore di aderire/non aderire alla polizza, si ha quando per l'adesione alla stessa viene 4 Vedi punto III, lettera b), n. 1), del presente provvedimento. 12 altresì richiesto di inserire il proprio codice fiscale, in quanto appare una finestra con l'avvertimento "Al fine di sottoscrivere la polizza assicurativa si prega di inserire il proprio codice fiscale. Se non si desidera acquistare le polizza, rimuovere il segno di spunta sulla casella accanto al nome facendo clic su di essa". c) Overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore. La pratica e l'informativa al passeggero Meridiana afferma di garantire in maniera oggettiva l'informativa al passeggero sulla normativa applicabile in caso di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore. Da un lato infatti il passeggero viene informato dell'applicazione da parte della Compagnia di un diritto di compensazione monetaria nel caso della pratica dell'overbooking, dall'altro lato si rimanda direttamente al Regolamento comunitario applicabile in tali situazioni - senza dunque dare un'interpretazione unilaterale della normativa applicabile - rendendo edotto il consumatore di essere titolare di specifici diritti in materia di trasporto aereo. Tale informativa è distante un clic dalla home page del sito. L’operatore dichiara, altresì, che la disciplina recata dal Regolamento CE 261/2004, recante regole comuni in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato, viene applicata dalla Compagnia su ogni rotta operata, senza alcuna distinzione tra voli onerati e non onerati ed allega, a tal proposito, copia della convenzione sulle rotte onerate. d) Il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle eccedenze di peso dei bagagli imbarcati, le informazioni contenute nel sito www.meridiana.it esplicano la regola base, cioè l'eccedenza bagaglio riferita al singolo passeggero. Questa regola viene utilizzata anche in caso di accettazione di più componenti della stessa famiglia o di passeggeri che viaggiano insieme sullo stesso volo, per la stessa destinazione e che si presentano contemporaneamente allo stesso banco di accettazione; la procedura di scalo garantisce infatti il cumulo delle franchigie per cui, nei suddetti casi, si ha diritto ad una franchigia totale uguale alla somma delle franchigie spettanti a ciascuno dei componenti del gruppo. 13 e) Il programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”. Carta di credito e biglietti aerei premio In merito al Programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009", la cui validità decorre dal 1° ottobre 2007, Meridiana precisa che esso è subordinato all'attivazione della carta di credito cobranded MeridianaBpERCard. L’operatore allega alle memorie un prospetto parziale delle "Condizioni Economiche del Servizio" di attivazione della carta, precisando che la quota di emissione e la prima quota annuale sono gratuite, così pure la quota annuale, a partire dal 2° anno, se viene effettuata almeno un'operazione. Meridiana allega, altresì, diversi prospetti contenenti la specificazione e natura delle tasse aeroportuali e degli oneri accessori (fuel surcharge + oneri accessori) applicati sui biglietti premio HI-FLY, suddivisi per aeroporto di partenza, con indicazione delle voci applicate per tratta (comprese quelle servite da Eurofly in quanto il Programma è congiunto e prevede voli-premio di entrambi i vettori) e delle voci applicate per passeggero/viaggio, nonché eventuali costi diversificati per classe economy o business, laddove previste. V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa a mezzo internet, in data 23 luglio 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 12 agosto 2008 la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali descritte al punto III, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 5 siano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e che la pratica di cui al punto II, lettera b), numero 4 non sia scorretta, sulla base delle seguenti considerazioni: non si può considerare corretto l’inserimento della voce di costo “fuel surcharge” tra le tasse anche in ragione della sua non rimborsabilità, con eccezione dei biglietti tariffa flex, in caso di mancata partenza, consistendo la stessa in un onere supplementare alla tariffa base; la procedura di adesione alla polizza facoltativa, consistendo in un percorso prespuntato, ossia con opzioni già selezionate con mera facoltà di 14 deselezionare, non risponde ai requisiti di trasparenza e consapevole attiva manifestazione della scelta di aderire promossa a livello europeo, in quanto induce i consumatori ad aderire ad una serie di opzioni che gli stessi non “spunterebbero” volontariamente; le informazioni sui diritti dei passeggeri riguardo ai ritardi dei voli, per i quali Meridiana ha oneri specifici per tratte onerate, non sono poste nella dovuta evidenza, trovandosi nella sezione “overbooking-Mancato imbarco” e, in ogni caso, non risulta chiaramente se e con quali modalità venga effettuato il rimborso in caso di ritardo superiore alle due ore; appare dalla documentazione in atti la correttezza della pratica, relativa all’eccedenza bagaglio, di cumulare le franchigie, per cui nei casi di componenti della stessa famiglia o passeggeri che viaggiano insieme sullo stesso volo, per la stessa destinazione e che si presentino contemporaneamente al banco di accettazione, viene riconosciuto il diritto alla franchigia totale; non appare corretta la pratica relativa all’obbligo di acquisire la carta di credito co-branded per ottenere l’iscrizione al programma di fidelizzazione, la quale, oltre a discriminare chi non può o non vuole ottenere la il prodotto finanziario, costituisce l’imposizione di un onere accessorio e non giustificato da alcuna connessione con i servizi resi. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE a) Autonomia delle singole pratiche commerciali Preliminarmente si osserva come le fattispecie descritte nel precedente punto III, lettera b), numeri da 1) a 5), costituiscano una pluralità di condotte ciascuna delle quali individua una distinta pratica commerciale scorretta, singolarmente ed autonomamente valutabile come contraria agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Fa eccezione il comportamento di cui al punto 4), che deve ritenersi non scorretto per le ragioni meglio illustrate nel prosieguo. Gli illeciti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), per ognuno dei quali, per i motivi di seguito esposti, sussistono l’ingannevolezza e la contrarietà alla diligenza professionale, sono stati posti in essere con condotte distinte, hanno autonomia strutturale, sono riconducibili a differenti pratiche commerciali scorrette. 15 Tali connotati di autonomia emergono palesemente da un semplice esame delle condotte medesime sotto un profilo puramente oggettivo. L’omissione di informazioni rilevanti relative alla scomposizione della tariffa in diversi elementi di costo, alcuni soltanto dei quali rimborsabili (punto 1), incide sulla scelta dei consumatori in merito all’acquisto o meno dei biglietti per il trasporto aereo. L’utente, in particolare, da un esame delle pagine web di Meridiana dedicate alle prenotazioni non è posto in condizione di comprendere che la fuel surcharge, inserita dallo stesso vettore nella categoria tasse e oneri aeroportuali, in caso di insorgenza di diritto al rimborso non venga restituita. Diversità di modalità di realizzazione della condotta, nonché di ambito oggettivo, sono riscontrabili nella fattispecie di cui al punto 2). Al riguardo della quale si rileva come l’utente, nella configurazione tecnica delle modalità di prenotazione del biglietto, venga automaticamente indirizzato (salvo opting out da esercitarsi mediante spunta), alla sottoscrizione di un diverso servizio, aggiuntivo rispetto all’acquisto del titolo di viaggio. Qui il comportamento del consumatore è influenzato con riguardo alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione, ossia di un distinto ed ulteriore prodotto rispetto a quello di acquisto del biglietto aereo. Le pratiche in esame, infatti, sono sì realizzate entrambe mediante la predisposizione del sito internet di Meridiana, ma tale elemento, di per sé eccessivamente generico e labile, non può certamente fungere da momento di collegamento e riconduzione ad unitarietà.. rappresentando, a ben vedere, la rete telematica esclusivamente il mezzo attraverso il quale il professionista ha offerto tutti i propri prodotti. Né la riconduzione ad unità delle fattispecie descritte nei punti 1) e 2) potrebbe derivare dal mero rapporto di occasionalità che lega la polizza all’acquisto del biglietto aereo. In proposito, infatti, è agevole osservare che, se è vero che l’assicurazione in oggetto copre taluni rischi connessi al viaggio, così accedendo al contratto di trasporto, non di meno é indubbio come la polizza rappresenti un contratto ulteriore, che il consumatore potrebbe decidere di non stipulare – senza perciò stesso essergli precluso l’acquisto del titolo di viaggio – e che il professionista, con la pratica in esame, tenta di collocare in aggiunta al rapporto principale (peraltro al professionista il guadagno deriva, in caso di stipulazione del contratto di assicurazione, dai suoi rapporti con l’assicuratore, al quale è pagato il premio, mentre per l’acquisto del biglietto aereo il ricavo gli proviene direttamente dal consumatore). 16 Anche la condotta descritta nel punto 3) si presenta con chiari connotati di autonomia strutturale. L’omissione di adeguate informazioni in merito al contenuto del diritto di rimborso, nonché, per i voli in continuità territoriale, la mancata applicazione del regime del rimborso previsto nei decreti che affidano il servizio di trasporto aereo su alcune rotte che collegano la Sardegna ed i principali aeroporti nazionali attiene ad una fase successiva e ben distinta da quella dell’acquisto del biglietto di trasporto aereo. Qui, l’ingannevolezza influisce sulle scelte del consumatore non rispetto all’acquisto del prodotto ma riguardo alla scelta se esercitare o meno un diritto contrattuale in relazione al prodotto stesso, scelta che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo, è suscettibile di incidere su una “decisione di natura commerciale del consumatore”. Né, per i motivi già illustrati, l’unitarietà della condotta potrebbe farsi derivare dalla circostanza che la pratica (peraltro solo in parte) si realizza a mezzo internet. Considerazioni del tutto analoghe a quelle appena svolte valgono con riguardo al programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”. La pratica descritta nel punto 5) del paragrafo III, infatti, si risolve da un lato nell’omissione di informazioni rilevanti relative ad un diverso ed ulteriore contratto di natura finanziaria che viene proposto per partecipare al programma di fidelizzazione, dall’altro nel richiedere al momento dell’emissione dei biglietti premio alcune voci di costo proprie del servizio di trasporto sulla base della loro erronea qualificazione come tasse e oneri. b) La violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo Premesso quindi che le pratiche commerciali oggetto di valutazione consistono nell'adozione delle diverse condotte descritte al punto III, lettera b), numeri da 1 a 5) del presente provvedimento, di seguito, sarà analizzata la violazione da parte di ciascuna di esse degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. 1) La scomposizione della tariffa e gli elementi di costo rimborsabili. Il fuel surcharge Le peculiarità che caratterizzano il servizio di trasporto aereo, sia in relazione all’offerta, sia in relazione alla domanda, hanno condizionato, negli ultimi anni, la definizione delle politiche di prezzo attuate dalle compagnie. I 17 recenti interventi normativi nel settore5 hanno poi avviato una sorta di regolamentazione delle modalità di presentazione al pubblico del prezzo complessivo del biglietto aereo al fine di favorirne la trasparenza, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato. Tale contesto, ha portato ad una scomposizione in diversi elementi del costo del servizio di trasporto aereo, raggruppabili in due macrocategorie: tariffa e tasse ed oneri aeroportuali. A queste si aggiungono i costi relativi ai servizi amministrativi e/o diritti di emissione applicati dalle compagnie, in particolare nel caso di prenotazione/acquisto on line del biglietto aereo tramite internet. Una delle prime frammentazioni del prezzo complessivo del servizio di trasporto, al di là delle tasse aeroportuali, è stata adottata proprio mediante l’adozione del supplemento denominato fuel surcharge (supplemento carburante), a seguito del quale i vettori aerei hanno inserito altre poste integrative, quali la crisis surcharge, il supplemento per la gestione e sicurezza dei bagagli, le spese amministrative e/o di processamento degli acquisti on line. L’aumento dei costi del carburante avio, legato all’andamento del prezzo del greggio, ha comportato nel tempo un considerevole aggravio dei costi di esercizio dei servizi di trasporto aereo e la conseguente introduzione da parte delle compagnie aeree del fuel surcharge quale componente che concorre al computo della tariffa 6 . Con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle varie voci di costo del biglietto aereo durante la procedura di prenotazione on line dei voli, Meridiana inserisce il fuel surcharge all’interno della categoria tasse e oneri aeroportuali, pur avendo essa stessa affermato nelle proprie memorie che tale voce sia da intendersi “quale onere supplementare alla tariffa base”. Tale collocazione è in grado, da un lato, di celare la reale natura del supplemento carburante, dall’altro, ad ingenerare nel consumatore false aspettative di rimborso del relativo ammontare in caso di rinuncia successiva al volo. In effetti, come rilevato nel corso del procedimento istruttorio, in altre sezioni del sito internet della compagnia (ad es. Faq), si precisa che “Il 5 Il riferimento è, in particolare, all’articolo 3 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cd. decreto Bersani), recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40. 6 Cfr provvedimento AGCM n.11038, I/446 Compagnie Aeree – Fuel Surcharge del 1 agosto 2002, in Boll. 31/2002. 18 rimborso di un volo […] è possibile a seconda del tipo di tariffa acquistata […]” e che “(..) le tariffe promozionali non sono rimborsabili” mentre le tasse e oneri aeroportuali sono sempre rimborsabili” (sottolineatura aggiunta). Allo stesso tempo, sempre nella medesima sezione, nel rappresentare quali siano i diritti e le tasse dovute dal passeggero e non incluse nella tariffa si inserisce, tra gli altri, il fuel surcharge 7 , fornendo in tal modo un informazione ambigua e poco trasparente relativamente all’assoggettamento o meno a rimborso di tale voce. L’operatore commerciale ha chiarito in corso di istruttoria che il fuel surcharge (Q), concorre a formare la componente tariffaria, segue le regole della tariffa acquistata ed è rimborsabile nell’ipotesi in cui il passeggero acquisti quella denominata FLEX e, successivamente, rinunci al volo. In proposito, appare condivisibile quanto sostenuto dal consumatore segnalante nella propria richiesta di intervento laddove ritiene che, “se il fuel surcharge è parte integrante del costo del biglietto, allora per trasparenza esso andrebbe accorpato alla tariffa sin dall’atto dell’acquisto del biglietto, e non scorporato dalla tariffa stessa […]. Alla luce di quanto esposto, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica adottata da Meridiana, non permettendo di individuare con precisione i costi ai quali il consumatore va incontro nel caso di annullamento di un viaggio, deve ritenersi scorretta, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere b e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto appare suscettibile, nella sua presentazione complessiva, di indurre in errore il consumatore medio riguardo ai diritti di rimborso allo stesso riconosciuti ed omette di rendere informazioni rilevanti, nel contesto in cui esse sono necessarie, per permettergli di assumere una decisione consapevole di natura commerciale. Il consumatore, infatti, sulla base delle modalità di presentazione delle informazioni presenti sul sito internet Meridiana, è portato a ritenere che il fuel surcharge, al pari degli altri elementi di costo inclusi nella categoria tasse ed oneri aeroportuali, sia una voce del prezzo complessivo del biglietto aereo soggetta a rimborso, in relazione a qualsiasi tipologia di tariffa acquistata (flex, promo, web), risultandone condizionato, in tal modo, il comportamento economico. Come affermato dallo stesso operatore commerciale, invece, il supplemento carburante è da intendersi “quale onere supplementare alla tariffa base” ed è 7 Oltre a: Tassa d’imbarco, Tassa per il controllo passeggeri e bagaglio, YQ Charge (onere aggiuntivo di sicurezza), diritti di emissione. 19 rimborsabile soltanto nell’ipotesi in cui il passeggero acquisti una determinata tipologia tariffaria (flex). Dagli elementi disponibili in atti, risulta, al contrario, che la voce denominata crisis surcharge, viene regolarmente rimborsata dalla compagnia a prescindere dalla tipologia di tariffa acquistata dal consumatore. Anche se l’inserimento di tale voce all’interno della categoria tasse ed oneri aeroportuali, sulla base della classificazione proposta dallo IATA (International Air Transport Association), non appare del tutto pertinente attesa l’incertezza circa la sua natura, la circostanza che la compagnia restituisca al consumatore che rinunci al volo il relativo ammontare, non fa emergere, con specifico riferimento a tale voce, profili di scorrettezza nella pratica realizzata. 2) La proposta di adesione alla polizza assicurativa La polizza assicurativa facoltativa (opzionale) rappresenta un servizio accessorio supplementare e distinto rispetto al prodotto principale (il servizio di trasporto aereo). Le modalità di adesione alla proposta, riportate nelle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, si articolano in modo tale che il consumatore, non interessato all’acquisto di tale servizio accessorio, è chiamato a rinunciare alla clausola assicurativa mediante la rimozione dell’apposito segno grafico. Egli si trova costretto, pertanto, a svolgere un’attività di opt out ed a deselezionare il simbolo di spunta (v) già predisposto nella casella dedicata, posta immediatamente prima della sezione Dati per il pagamento. L’adesione non si realizza, pertanto, mediante una “scelta positiva” (opt in) dell’utente, come avviene per tutte le altre operazioni che il consumatore è chiamato a compiere nel corso della procedura di prenotazione, bensì attraverso un meccanismo automatico di silenzio assenso. In tal modo, quindi, i consumatori sono indotti dallo stesso meccanismo di prenotazione ad acquistare un servizio accessorio e facoltativo proprio in ragione della selezione automatica e già predefinita dal professionista. Tale modalità risulta scorretta in considerazione non soltanto dell’accessorietà del servizio di cui trattasi, ma anche, e soprattutto, dell’apprezzabile incidenza di tale voce di costo (pari a 10 euro) sulla tariffa finale che risulta sensibilmente incrementata, specialmente nei casi in cui il consumatore sia price sensitive e la tipologia tariffaria dallo stesso prescelta sia la promo. 20 Non possono essere condivise, in proposito, le argomentazioni sostenute dall’operatore quando afferma che tale pratica rappresenta un modo per rendere più snella e veloce la procedura di informazione e prenotazione e che la libera volontà del consumatore è garantita quando, per l'adesione alla polizza, viene altresì richiesto di inserire il proprio codice fiscale. Tale pratica, infatti, non solo appesantisce il processo di prenotazione, di per sé già complesso e articolato data la particolare tipologia del servizio di cui trattasi, ma appare idoneo ad ingenerare confusione nel consumatore che non sia intenzionato all’acquisto di detto servizio, inducendolo erroneamente a ritenere che esso sia indispensabile per poter procedere all'acquisto del biglietto elettronico o comunque a procedere all’acquisto di un servizio senza aver pienamente compreso la sua natura accessoria e, conseguentemente, aver effettuato una scelta consapevole al riguardo. Sulla base delle suindicate considerazioni, pertanto, anche sotto questo profilo ed in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica in esame deve ritenersi scorretta ai sensi dell’articolo 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, con riferimento alle caratteristiche principali del prodotto ed al suo prezzo, essendo idonea a fuorviare le scelte economiche del consumatore inducendolo ad acquistare un servizio che egli non avrebbe altrimenti scelto. 3) Overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore Il quadro normativo - Le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 261/2004 Il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La disciplina mira, tra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e dei consumatori in generale assumendo che il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri. 8 La norma comunitaria riconosce ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato 8 Cfr. considerando (1) e (2) del Reg. CE 261/04. 21 membro 9 una serie di misure compensative pecuniarie o di assistenza nei casi in cui venga loro negato l’imbarco o cancellato il volo o questo subisca un ritardo di durata definita 10 . In tali casi, il vettore aereo deve provvedere o a versare una compensazione pecuniaria 11 ai passeggeri interessati o a prestare l’assistenza prevista dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento comunitario. 12 Inoltre, a norma dell’articolo 14 del Regolamento CE, il vettore aereo deve provvedere affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, 9 La norma riguarda anche i passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario. 10 Con specifico riferimento all’ipotesi di ritardo prolungato, si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo 6: Ritardo 1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). 2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza. 11 L’articolo 7 del Reg. CE 261/04, rubricato Diritto a compensazione pecuniaria, stabilisce, tra l’altro, al comma 1, che “Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 12 Si riporta di seguito il testo integrale dei due articoli: Articolo 8 - Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: — un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. 2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE. 3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo. Articolo 9 - Diritto ad assistenza 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). 2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. 3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati. 22 rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza» (comma 1). Infine, se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato quale responsabile dell’applicazione del regolamento comunitario (comma 2). - Le disposizioni previste in materia di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore per i voli in continuità territoriale per la Sardegna L'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, 13 al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga, con proprio decreto, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità al contenuto del Regolamento (CEE) n. 2408/92 14 ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999. Attualmente, i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 sottopongono ad oneri di servizio pubblico i servizi aerei di linea relativi ad alcune rotte dalla Sardegna ai principali aeroporti italiani e viceversa, secondo le modalità indicate in allegato e pubblicate sulle GUCE nn. C72/4 e C93/13, rispettivamente del 24 marzo e 21 aprile 2006. Detti decreti prevedono, al punto 1.9 dell’allegato, che i vettori accettanti gli oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi, tra le altre, di overbooking, ritardo e cancellazione dei voli; si impegnano altresì ad 13 Recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. 14 Concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. 23 applicare le regole comunitarie del Regolamento (CE) n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. In particolare, al punto 5.1 e 5.2 dell’allegato, al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano, tra l’altro, ad attribuire al passeggero, per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo. Sono esclusi dall'applicazione delle descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore. Le modalità di pubblicizzazione dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o volo ritardato di almeno due ore sono riportate sul sito internet www.meridiana.it. nella sezione “Assistenza clienti – Prima di partire”, all’interno del riquadro intitolato “Overbooking – Mancato imbarco”. La formulazione del titolo del paragrafo (“Overbooking – Mancato imbarco”), se appare corretta con riferimento alle ipotesi di negato imbarco e/o di cancellazione del volo, non lo è avuto riguardo ai diritti riconosciuti ai passeggeri in caso di ritardo, in quanto idonea a fuorviare il consumatore inducendolo a ritenere che solo il caso di mancato imbarco contempli una specifica disciplina a suo favore. Inoltre, alla luce dell’obbligo a carico del vettore di fornire al passeggero, presso i banchi di accettazione o alla porta di imbarco, il testo che enumera i suoi diritti al verificarsi delle circostanze sopra descritte, le informazioni fornite sul sito internet al riguardo non appaiono esaustive né facilmente accessibili, in quanto si limitano a rimandare alla pagina del Regolamento CE n. 261/2004 non fornendo un elenco sintetico di tali diritti in modo da renderli conoscibili ai consumatori e, conseguentemente, permettere loro un pieno esercizio degli stessi. Dalle pagine web del sito internet Meridiana, nonché da quanto affermato dallo stesso operatore pubblicitario, si rileva, altresì, che la società, in caso di ritardo dei voli, non riconosce né informa il consumatore circa gli specifici e diversi diritti dei passeggeri sulla base del particolare regime previsto per i voli cosiddetti in “continuità territoriale”. Alla luce del descritto quadro normativo, nonché dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento (in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra l’Autorità e l’ENAC e dalla stessa convenzione in essere tra quest’ultimo e Meridiana), è emerso che gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di linea effettuati fra gli scali 24 aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, sanciti attraverso i decreti del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 29 dicembre 2005, impongono, tra l’altro, ai vettori che accettino i citati oneri di servizio pubblico, di impegnarsi ad attribuire al passeggero, per ogni ritardo superiore ai 20 minuti, qualora imputabili alla responsabilità e/o al controllo del vettore, un credito di 15 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo. 15 Alla luce dell’articolo 1 della convenzione tra ENAC e Meridiana, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Olbia-Roma e v.v. e per Olbia-Milano e v.v., prodotta agli atti dallo stesso operatore, tale affidamento deve esercitarsi in conformità all’imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata sulla G.U.C.E. C72 del 24 marzo 2006 ed al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 35 del 29 dicembre 1995 e successive modificazioni che formano parte integrante della convenzione medesima ed ai quali interamente ed integralmente si rinvia. Sul punto, Meridiana non ha fornito, pur richiesta con due distinte e specifiche richieste di informazioni, un quadro chiaro e preciso in merito alle modalità adottate per implementare la speciale disciplina, ma si è limitata ad indicare l’applicazione del citato Regolamento CE 261/04, sia con riferimento ai voli onerati che a quelli non onerati, la cui tutela nei confronti dei passeggeri che subiscono ritardi dei voli è inferiore rispetto a quella riconosciuta dai decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico per i voli in continuità territoriale. In proposito, si osservi che l’articolo 9 del Regolamento CE 261/04, richiamato dall’articolo 6 (Ritardo) del medesimo Regolamento, prevede compensazioni pecuniarie per i passeggeri soltanto quando il ritardo sia pari ad almeno 5 ore. Per i ritardi compresi tra le due e le cinque ore, per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km, si riconosce ai passeggeri solo il diritto a pasti e bevande e ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi fax o posta elettronica. Nessuna compensazione è prevista, invece, per ritardi inferiori alle due ore. Sulla base di quanto rappresentato, pertanto, risulta che Meridiana non applichi, per questo specifico aspetto, le previsioni recate dalla convenzione con lo Stato (ENAC) dalla stessa sottoscritta, non riconoscendo ai consumatori alcun indennizzo in caso di ritardo sulle rotte onerate superiore 15 Dalla corrispondenza intercorsa tra l’Autorità e l’ENAC risulta, tra l’altro, che alla data del 1° febbraio 2008, era un corso, da parte di ENAC, un tentativo di unificazione della procedura per l’attribuzione del bonus di 15 euro sia per i collegamenti della Sardegna che per quelli della Sicilia. 25 ai 20 minuti. Alla luce di quanto esposto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale posta in essere da Meridiana deve ritenersi scorretta in riferimento tanto all’omissione informativa circa i diritti dei consumatori in materia di ritardo dei voli in continuità territoriale, quanto all’effettiva applicazione della relativa disciplina, atteso che, come confermato dallo stesso operatore, egli non riconosce, allo stato, la tutela rafforzata prevista dai decreti di imposizione di oneri del servizio pubblico, bensì quella inferiore recata dal Regolamento CE 261/04. Detti comportamenti, pertanto, configurano la violazione degli articoli 20, comma 2, e 22, commi 1, 2 e 5, del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla normale diligenza che si richiede nell’opera di un professionista ed omissive riguardo ad informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto, inducendolo in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 4) Il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli Avuto riguardo al sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli, il profilo contestato al vettore aereo concerneva le informazioni non sufficientemente chiare riportate sul sito internet della compagnia laddove non specificavano se la somma da corrispondere a carico dei passeggeri per ogni chilogrammo in eccesso rispetto alla franchigia stabilita fosse riferita ad ogni collo per singolo passeggero oppure fosse prevista la possibilità di cumularne il peso con quello dei bagagli degli altri passeggeri inclusi nella medesima prenotazione. Meridiana ha dimostrato, nel corso del procedimento istruttorio, che le modalità di calcolo delle eccedenze di peso dei bagagli imbarcati vengono riferite al singolo passeggero ovvero, in caso di accettazione di più componenti della stessa famiglia o di passeggeri che viaggiano insieme sullo stesso volo, per la stessa destinazione e che si presentano contemporaneamente allo stesso banco di accettazione, viene garantito il cumulo delle franchigie. Il manuale delle procedure di scalo, un estratto del quale è stato depositato in allegato alle memorie dell’operatore commerciale, evidenzia, infatti, che, nei suddetti casi, si ha diritto ad una franchigia totale uguale alla somma delle franchigie spettanti a ciascuno dei componenti del gruppo. Il cumulo delle franchigie è ammesso sia per la combinazione a peso 26 che a pezzo. Sulla base di quanto precede, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nessuna violazione delle disposizioni recate dal Codice del Consumo è, pertanto, riscontrabile con riferimento a questo particolare profilo. 5) Il programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”. Carta di credito e biglietti aerei premio Un programma di fidelizzazione (cd. frequent flyer) è un servizio offerto dalla maggior parte delle compagnie aeree per premiare la fedeltà dei propri clienti. I viaggiatori iscritti al programma accumulano punti che gli consentono di ottenere premi (tra i quali anche voli gratuiti), oltre a permettere ai passeggeri di godere di benefici addizionali (ad es. priorità nelle prenotazioni). Molti programmi attribuiscono ai viaggiatori un numero di punti proporzionale alla distanza percorsa (ad esempio un punto per miglio), altri offrono un numero fisso di punti per volo, a prescindere dalla distanza, altri prevedono l’attribuzione di punti addizionali per viaggi in business class o in numero inferiore nel caso di biglietti promozionali. Con l'introduzione delle alleanze tra compagnie e degli accordi code sharing, i benefici di un programma frequent flyer sono spesso estesi alle compagnie partner, nonché ad alcune catene alberghiere, anch’esse attive nei programmi di fidelizzazione 16 . Il programma frequent flyer di Meridiana rientra proprio in tale ultima categoria in quanto prevede la possibilità di ottenere punti sia volando sia attraverso l’utilizzo di altri servizi resi da società partner (ad es. soggiorni in hotel, noleggio di veicoli, ecc.) nonché, nel caso che qui rileva, mediante l'impiego della carta di credito cobranded Meridiana-BpERCard che assegna un punto ogni 4 euro spesi con tale strumento. L’iscrizione al programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”, è però subordinata all'attivazione di tale carta di credito cobranded, il cui rilascio è soggetto a valutazione dell’istituto di credito e senza la quale non si acquisisce il diritto a partecipare al programma e, conseguentemente, ad accumulare punti premio. Tale meccanismo, come emerso dalle informazioni acquisite, ha comportato in primo luogo l’esclusione di un numero apprezzabile di viaggiatori che non hanno superato il test di ammissibilità; tali passeggeri, pur usufruendo 16 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_frequent_flyer. 27 frequentemente del servizio di trasporto aereo offerto dalla compagnia, non matureranno il diritto ad accumulare i punti secondo il regolamento del programma e non potranno ottenere i relativi premi previsti per motivi estranei e diversi dal servizio di cui trattasi. In secondo luogo, coloro i quali hanno invece ottenuto il rilascio della carta di credito, sono soggetti a costi ed oneri, (quali, ad esempio, quelli relativi alle quote associative annuali - nel caso la carta non venga utilizzata nel corso dell’anno precedente - e quelli inerenti ad operazioni di anticipo contante ATM/sportello). Al riguardo, peraltro, si osserva che la consistenza complessiva di tali costi ed oneri non è chiaramente resa nota al consumatore all’interno della sezione frequent flyer dove, invece, è possibile procedere all’attivazione della carta compilando il modulo di richiesta posto all’interno della sezione Iscrizione. Le condizioni economiche applicate sono rinvenibili nel loro complesso in altre sezioni del sito (ad es. hi-fly credit card). L’adozione della condotta sopradescritta si configura come scorretta nel momento in cui impone ai consumatori la stipula di un contratto, con relativi oneri, concernente un servizio diverso e con un diverso operatore commerciale, al fine di partecipare al programma di fidelizzazione di un vettore che, come ampiamente descritto, riguarda l’attribuzione di premi legati al frequente utilizzo del servizio di trasporto aereo. Tale condotta, inoltre, appare ingiustificatamente discriminatoria nel momento in cui priva una categoria di passeggeri – quelli che non detengono i requisiti richiesti per il rilascio dello strumento creditizio - dei benefici legati alla partecipazione al programma di fidelizzazione. Sempre con riferimento ai premi previsti nel programma di fidelizzazione “HI-FLY 2007/2009”, sul sito internet www.meridiana.it, nella sezione Regolamento, si prevede, in base al numero di punti accumulati, la possibilità di richiedere biglietti aerei premio per voli nazionali e internazionali, a medio e lungo raggio, in business ed economy class. In particolare, sul sito si rileva che “L’avente diritto dovrà richiedere il biglietto aereo premio nel formato elettronico pagando le tasse aeroportuali, gli oneri accessori e i diritti di emissione con carta di credito. Le tasse aeroportuali e gli oneri accessori in caso di non utilizzo del biglietto o utilizzo parziale potranno essere rimborsati solo nel caso la richiesta venga fatta al massimo entro il periodo di validità del biglietto (12 mesi dalla data di emissione), i diritti di emissione non potranno in nessun caso essere rimborsati”. L’operatore ha poi specificato, nelle memorie depositate, la natura delle tasse aeroportuali e degli oneri accessori (fuel surcharge, crisis 28 surcharge + tassa di emissione) applicati sui biglietti premio HI-FLY. Tali elementi evidenziano l’esistenza di una serie di oneri che vengono posti a carico del consumatore che mal si conciliano con la definizione di biglietto premio attribuito al passeggero in virtù della partecipazione al programma frequent flyer. In particolare, l’informativa data al consumatore sul sito internet della compagnia, oltre a non specificare chiaramente la natura dei singoli elementi di costo a lui imputati (se si riferiscano, cioè, soltanto a tasse ed oneri ovvero ad altri costi tipici del servizio di trasporto aereo), non precisa, in particolare, l’incidenza di tali oneri sul “biglietto premio” riservato al cliente, rendendone poco trasparente l’effettiva consistenza. In ogni caso, nell’ambito di un programma di frequent flyer proposto ai consumatori per il rilascio di biglietti premio, non appare giustificabile che il professionista proceda poi all’addebito a questi di costi propri e tipici del servizio di trasporto aereo, quali appunto il servizio di emissione del biglietto aereo, la fuel surcharge che, come in precedenza evidenziato, concorre a formare la componente tariffaria, e la crisis surcharge, quale supplemento aggiuntivo di sicurezza, sulla base di una non corretta e impropria qualificazione di tali voci quali tasse e oneri. In relazione ai profili evidenziati, pertanto, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le pratiche adottate da Meridiana, consistenti, da un lato, nell’imporre ai consumatori la sottoscrizione di una carta di credito cobranded quale presupposto necessario all’iscrizione al programma di fidelizzazione HI-FLY, dall’altro, nell’indebita attribuzione ai passeggeri di alcuni costi tipici del servizio di trasporto aereo nel caso di emissione di biglietti aereo premio, sono da ritenersi scorrette, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla normale diligenza che si richiede nell’opera di un professionista e perché omettono di fornire, nelle pagine web dedicate al programma di fidelizzazione, un’adeguata informativa circa il complesso delle condizioni ed oneri applicati all’attivazione della carta di credito, risultando idonee ad indurre in errore il consumatore ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. c) La violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo In merito alla contrarietà alla diligenza professionale di ciascuna delle pratiche di cui al punto III, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 5, non si riscontra nel 29 caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento appunto sia alle modalità di offerta di alcuni servizi nonché alla chiarezza e completezza dei contenuti informativi relativi ai servizi stessi o ai diritti dei consumatori. Nel caso di specie l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori delle pratiche oggetto di valutazione deriva dalla riscontrata natura ingannevole delle stesse ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Si tratta, per i motivi di seguito indicati, di pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, in quanto attengono ad aspetti essenziali o a informazioni relative ai servizi offerti, inducendo i consumatori in errore nelle loro scelte ovvero in quanto impediscono l’adozione di una decisione commerciale consapevole. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, avuto riguardo alla gravità e durata della violazione. Inoltre, in caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, enunciando principi generali in materia di sanzioni amministrative, sia pienamente applicabile anche alle materie di competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze 26 del 2007 e 1271 del 2006). In proposito, la sentenza n. 1271 del 2006 ha precisato che: “[…] l’art. 8, l. n. 689/1981, consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di <<concorso formale>> di illeciti amministrativi (unica condotta con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative), e non anche nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi (più condotte con cui si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative)” e che “[…] L’art. 8, co. 2, l. n. 689/1981 consente di tener conto 30 della <<continuazione>> (identità del disegno criminoso), nel caso di <<concorso materiale>> di illeciti amministrativi, solo se si tratta di violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza. L’intento del legislatore è stato quello di non estendere il regime del cumulo giuridico delle sanzioni ad altre tipologie di illeciti amministrativi”. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riferimento alla gravità della prima condotta descritta al punto III, lettera b), n. 1), viene in rilievo, preliminarmente, l’importanza del professionista e la dimensione economica da questi evidenziata, trattandosi di una compagnia aerea di navigazione che può vantare, come si rileva dal comunicato stampa pubblicato sul sito della stessa compagnia in data 28 giugno 2008, ricavi negli ultimi due esercizi finanziari (2006 e 2007) pari ad oltre 400 milioni di euro ed utili superiori al milione di euro. Meridiana, pertanto, può considerarsi impresa leader nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci e conseguentemente impresa che ha acquisito credibilità e notorietà presso il pubblico, ingenerando maggiore affidamento nei consumatori. La condotta deve inoltre considerarsi grave in ragione della sua natura, in quanto si riferisce alle procedure di rimborso del prezzo del servizio di trasporto aereo. In particolare, la qualificazione da parte del vettore di alcune voci del prezzo del biglietto come tasse e successivamente il mancato rimborso delle stesse ai consumatori appare una condotta particolarmente grave, in considerazione del mezzo utilizzato, internet e, in aggiunta, del pregiudizio economico concreto al quale espone i consumatori. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la pratica posta in essere da Meridiana deve ritenersi lunga, 31 essendosi protratta almeno da novembre 2007 a luglio 2008. Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Meridiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 220.000 € (duecentoventimila euro). Con riferimento alla gravità della condotta sub punto III, lettera b), n. 2), deve in primo luogo ribadirsi l’importanza del professionista, per le motivazioni di cui al paragrafo precedente. La pratica deve inoltre considerarsi grave in quanto induce il consumatore all’acquisto di un servizio accessorio, la polizza di assicurazione, dallo stesso ragionevolmente non preventivato e dal quale deriva una spesa aggiuntiva. Tale pratica, in quanto realizzata attraverso il sistema di prenotazione/acquisto del predetto servizio sul sito internet del professionista, è suscettibile di interessare un gran numero di consumatori. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che anche tale pratica posta in essere da Meridiana deve ritenersi lunga, essendosi protratta almeno da gennaio a luglio 2008. Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Meridiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 270.000 € (duecentosettantamila euro). Con riferimento alla gravità della condotta sub punto III, lettera b), n. 3), deve in primo luogo ribadirsi l’importanza del professionista, per le medesime motivazioni già espresse nei paragrafi precedenti. Tale pratica deve considerarsi grave in quanto il professionista non ha riconosciuto, né ha operato per garantire ai consumatori la tutela assicurata dalla speciale disciplina dei ritardi per i voli effettuati in continuità territoriale, prevista dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2005, nonché dalla convenzione stipulata tra ENAC e Meridiana, contenente la regolazione dei reciproci impegni in materia di rotte che collegano la Sardegna con i principali aeroporti nazionali. La mancata applicazione di tali misure ha comportato un concreto pregiudizio economico per i consumatori interessati dalla pratica. Si consideri, anche, che l’impresa risulta assegnataria dell’espletamento di servizi pubblici legati alla convenzione in essere con lo Stato per il compimento di voli in continuità territoriale, condizione che impone alla compagnia aerea una maggiore diligenza rispetto alle pratiche commerciali attuate nei confronti dei consumatori. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che anche tale pratica posta in essere da Meridiana deve ritenersi 32 lunga, essendosi protratta almeno da gennaio a luglio 2008. Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Meridiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300.000 € (trecentomila euro). Con riferimento alla gravità della condotta sub punto III, lettera b), n. 5), deve in primo luogo ribadirsi la rilevanza del professionista, per le medesime motivazioni già espresse nei paragrafi precedenti. Tale pratica risulta grave, non solo perché diffusa attraverso internet, ma anche perché, subordinando la partecipazione al programma di fidelizzazione della compagnia alla sottoscrizione di una carta di credito, espone i consumatori ad un pregiudizio economico, commisurato all’onerosità del prodotto finanziario. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che anche tale pratica posta in essere da Meridiana deve ritenersi lunga, essendosi protratta almeno da gennaio a luglio 2008. Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Meridiana S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 180.000 € (centoottantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto III, lettera b), numero 1, del presente provvedimento risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale, descritta al punto III, lettera b), numero 2, del presente provvedimento risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale, descritta al punto III, lettera b), numero 3, del presente provvedimento risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2 e 22, commi 1, 2 e 5, del Codice del Consumo; 33 RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale, descritta al punto III, lettera b), numero 5, del presente provvedimento risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo; RITENUTO, infine, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che la pratica commerciale descritta al punto III, lettera b), numero 4, del presente provvedimento non risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del Codice del Consumo; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto III, lettera b), n. 1, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Meridiana S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; b) che la pratica descritta al punto III, lettera b, n. 2 del presente provvedimento, posta in essere dalla società Meridiana S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; c) che la pratica descritta al punto III, lettera b, n. 3 del presente provvedimento, posta in essere dalla società Meridiana S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22, commi 1, 2 e 5, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; d) che la pratica descritta al punto III, lettera b, n. 5 del presente provvedimento, posta in essere dalla società Meridiana S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale 34 scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; e) che la pratica descritta al punto III, lettera b, n. 4 del presente provvedimento, posta in essere dalla società Meridiana S.p.A., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo; f) che a Meridiana S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a: - 220.000 € (duecentoventimila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta sub punto III, lettera b), n. 1); - 270.000 € (duecentosettantamila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta sub punto III, lettera b), n. 2); - 300.000 € (trecentomila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta sub punto III, lettera b), n. 3); - 180.000 € (centottantamila euro), con riferimento alla pratica scorretta descritta sub punto III, lettera b), n. 5). Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera f), devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 35 Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 36