Art. 474 Falso grossolano si reato cass pen 21787-2008
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Art. 474 Falso grossolano si reato cass pen 21787-2008
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE - Sentenza 12 marzo - 29 maggio 2008, n. 21787 Il Tribunale di Napoli ha assolto F. C. dai reati ex artt. 474 e 648 c.p. perché il fatto non sussiste. L’imputato fu sorpreso da personale della GdF mentre deteneva per ve ndere numerosi capi di abbigliamento recanti il falso marchio della Walt Disney. Lo stesso non fu in grado di esibire le fatture di acquisto né di indicare la provenienza della merce. Il Tribunale partenopeo, ritenendo la grossolanità del falso, in quanto riconoscibile da un compratore di media diligenza, è pervenuto alla sentenza di assoluzione sopra indicata. Ha rivorso per cassazione il Procuratore generale sostenendo che, trattandosi di delitto contro la fede pubblica, il "punto di vista" da assumere per la valutazione della eventuale grossolanità della imputazione, non è quello del compratore, ma quello, per cd., della intera collettività, tratta in inganno - dopo la vendita circa la genuinità del prodotto posto in circolazione. Trattasi di reato di pericolo per la cui perfezione non è necessaria la avvenuta realizzazione dell'inganno. La Cassazione ha accolto il ricorso con le seguenti argomentazioni. Invero, la norma che incrimina l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione (ASN 200534652-RV 232501; ASN 200013031-RV 217506). La norma insomma è volta a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (ASN 200139863-RV 220236).