COMITATO REGIONALE MOLISE Stagione

Transcript

COMITATO REGIONALE MOLISE Stagione
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE MOLISE
VIA CAMPANIA 209 - 86100 CAMPOBASSO
CENTRALINO: 0874 49531 FAX: 0874 495322
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2015 - 2016
COMUNICATO UFFICIALE N. 110
Del 01 Giugno 2016
(Comunicazioni – Variazioni Programmi Gare)
(Playoff Prima e Seconda Categoria)
(Tribunale Federale Territoriale)
1.
COMUNICAZIONI DELLA CONI SERVIZI S.P.A
A.
NUOVI MODELLI DI MARKETING SPORTIVO: TRA LA RESPONSABILITÀ E
L’ENGAGEMENT
(ROMA – SCUOLA DELLO SPORT - CENTRO
MERCOLEDI 15 GIUGNO 2016)
DI
PREPARAZIONE OLIMPICA “G. ONESTI” – ACQUA ACETOSA –
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si
trasmette copia della Comunicazione della C.O.N.I. Servizi S.P.A., Scuola dello Sport, Area
Comunicazione e Marketing, edita in data odierna ed avente ad oggetto il Corso “NUOVI
MODELLI DI MARKETING SPORTIVO: TRA LA RESPONSABILITÀ E
L’ENGAGEMENT” indicato in epigrafe, che si svolgerà a Roma presso la Scuola dello
Sport del CONI, Mercoledì 15 Giugno 2016 e per il quale è stato fissato a Lunedì 13
Giugno 2016 il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.
2.
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
NESSUNA COMUNICAZIONE
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3748
3.
A.
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
CAMPAGNA “SOLO PER LA MAGLIA”
(INDETTA DALLA LND IN COLLABORAZIONE CON UNIPOL SAI)
Si comunica che la LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in collaborazione con la Società
UNIPOL SAI ha indetto la campagna “SOLO PER LA MAGLIA”.
L’iniziativa consentirà di regalare una divisa da gioco completa alle società
dilettantistiche più votate attraverso il sito internet della UNIPOL SAI. Sul sito della società
assicurativa è disponibile anche il regolamento dell’iniziativa.
B.
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA – VARIAZIONI GARE SECONDO TURNO
(STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 30 MAGGIO 2016)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si trasmette il
Comunicato Ufficiale n. 351 del 30 Maggio 2016 della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’importante argomento indicato in epigrafe.
C.
PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
(STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 31 MAGGIO 2016)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si trasmette il
Comunicato Ufficiale n. 352 del 31 Maggio 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, riportante i
Comunicati Ufficiali n. 398/A, 399/A, 400/A, 401/A, 402/A e 403/A tutti pubblicati in data 26
Maggio 2016 dalla F.I.G.C. ed avente ad oggetto l’importante argomento indicato in epigrafe.
4.
A.
COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE
REGIONALE DEL MOLISE – SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO DELLA F.I.G.C.
“SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO” EDIZIONE 2016 LA A.S.D. SAN LEUCIO ALL’8° GRASSROOTS FESTIVAL
Si comunica che La Società A.S.D. SAN LEUCIO di Isernia, vincitrice della finale regionale del
“Sei Bravo a……2016”, disputatasi mercoledì 25 maggio u.s., rappresenterà il Molise all' 8°
Grassroots Festival che si terrà sabato 11 e domenica 12 Giugno presso il Centro Tecnico
Federale di Coverciano.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3749
B.
TROFEO CONI 2016 – FINALE REGIONALE
(FINALE REGIONALE – MERCOLEDÌ 01 GIUGNO – ORE 17.00 – CAMPO “CIVITELLE” DI AGNONE:
OLIMPIC ISERNIA - OLYMPIA AGNONESE - SAN LEUCIO)
Si comunica che la finale regionale del “TROFEO CONI 2016” verrà disputata mercoledì
01 Giugno con inizio alle ore 17.00 sul campo sportivo “Civitelle” di Agnone
ed alla
quale parteciperanno le società A.S.D. OLIMPIC ISERNIA, POL. OLYMPIA AGNONESE
A.S.D. e A.S.D. SAN LEUCIO.
Le società finaliste, prima dell’inizio della Manifestazione, onde consentirne il
riconoscimento ed autorizzarne l’accesso alla struttura sportiva, sono tenute a presentare, su
carta intestata e debitamente firmata dal presidente, l’elenco di tutti i giovani calciatori
comprensivo dei dati anagrafici e del numero di cartellino FIGC; nell’elenco dovranno essere
inseriti anche i nominativi dei dirigenti e dei tecnici, indicandone il numero della tessera FIGC.
Si ricorda, infine che la società vincente rappresenterà il Molise nella Fase Nazionale, il cui
svolgimento è previsto nel mese di settembre.
Il regolamento e le modalità di svolgimento della Fase Nazionale e la località destinata ad
ospitarla verranno resi noti con specifico Comunicato Ufficiale del CONI.
5.
COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE
5.1. Consiglio Direttivo
A.
“FUN FOOTBALL 2016 – FESTA DEL GIOVANE CALCIATORE”
(SABATO 04 GIUGNO 2016 – ORE 17.00 – STADIO “A.COLALILLO “ DI BOJANO )
(SABATO 1° GIUGN
O 2013 – ORE 16.00 – STADIO “– ISERNIA)
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise, in collaborazione con
il Coordinamento Regionale Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Molise ha indetto
la manifestazione “FUN FOOTBALL 2016 – Festa del Giovane Calciatore” per SABATO
04 GIUGNO 2016, con inizio alle ore 17.00.
L’edizione 2016 del FUN FOOTBALL si terrà presso lo stadio “A.Colalillo” di
BOJANO.
Si ricorda che la partecipazione è riservata alla categoria “Piccoli Amici”, bambini/e nati
negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 che sono regolarmente tesserati con società affiliate
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Al riguardo appare opportuno precisare, che la partecipazione al FUN FOOTBALL per
i Giovani Calciatori nati nell’anno 2007 sarà consentita solo nel caso che siano tesserati
con la categoria “PICCOLI AMICI”; mentre i Giovani Calciatori nati nel 2010, potranno
prendervi parte solo se avranno già compiuto il quinto anno di età.
SI comunica inoltre che è in corso, a cura della Segreteria, l’invio di una comunicazione a
tutte le società di Settore Giovanile e Scolastico sulla quale saranno riportate sia le modalità di
partecipazione sia le modalità per prenotare l’adesione al Fun Football 2016.
Ad ogni buon fine, al presente Comunicato Ufficiale si allega copia della lettera trasmessa
alle società che potrà essere utilizzata in sostituzione della comunicazione che è in corso di
spedizione.
O 2013
– ORE 16.00 – STADIO “– ISERNIA)
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3750
5.2. Segreteria
A.
CHIUSURA
UFFICIALE
UFFICI
E
PUBBLICAZIONE
PROSSIMO
COMUNICATO
(IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEL 2 GIUGNO)
Si ritiene opportuno comunicare alle Società dipendenti dallo scrivente Comitato che
giovedì 2 giugno p.v., Festa della Repubblica, gli Uffici del C.R.Molise e delle Delegazioni
Provinciali di Campobasso e di Isernia, resteranno chiusi al pubblico.
La pubblicazione del Comunicato Ufficiale, riportante i risultati delle gare disputate sabato
e venerdì scorso, e i relativi provvedimenti disciplinari, viene rinviata a venerdì 3 giugno
p.v., dando modo così di includervi anche i provvedimenti disciplinari delle due gare in
programma giovedì 2 giugno (Finale Playoff girone “C” e Semifinale Molise Cup).
B.
CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2015/2016 –
SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI TRE GIRONI DOPO I
PLAYOFF – REGOLAMENTO
CALENDARIO DELLE GARE
Si comunica che il sorteggio effettuato presso la sede del C.R. Molise F.I.G.C. alla
presenza dei dirigenti delle società seconde classificate nei rispettivi gironi del
Campionato di Prima Categoria s.s. 2015/2016 al fine di definire gli abbinamenti ed il
calendario delle gare degli “spareggi intergironi” che dovranno designare la quarta
squadra promossa al Campionato di PROMOZIONE ha stabilito gli abbinamenti che
vengono trascritti nello specchietto riportato al termine del presente paragrafo che
ricordiamo, si disputeranno, domenica 5, domenica 12 e domenica 19 giugno pp.vv..
Ovviamente anche in questa fase saranno rispettati i normali orari e giorno di gioco
delle gare interne di ciascuna società.
Alle operazioni di sorteggio hanno presenziato le Società vincenti le finali playoff del
girone “A” (DONKEYS AGNONE) e del
girone “B” (MOLISE); per il girone “C”, la cui finale playoff è in calendario giovedì 2 giugno
p.v., era presente la società CAMPOMARINO, mentre era assente l’altra finalista URURI
CALCIO.
Prima di procedere alle operazioni di sorteggio, il Segretario del C.R.Molise ha ritenuto
necessario avvisare le società della possibilità che si avveri l’ipotesi di dover apportare due
variazioni al calendario delle date del triangolare di qualificazione ed entrambe potrebbero
interessare le società che devono affrontare la vincente del Girone “C” del Campionato di
Prima Categoria:
1^ ipotesi: qualora si avveri l’ipotesi che il sorteggio designi come gara della prima giornata
DONKEYS AGNONE contro la seconda classificata del Girone “C”, la stessa sarà disputata
domenica 5 giugno e non sabato 4 (sabato normale giorno di giuoco della società Donkeys
Agnone) tenuto presente che la finale Playoff del Girone “C” sarà disputata giovedì 2 giugno,
tenuta presente l’importanza della posta in palio e necessitando assicurare alla seconda
classificata del girone “C” almeno 48 ore di riposo tra i due impegni calcistici;
2^ ipotesi: il calendario del triangolare di qualificazione potrebbe subire una ulteriore
variazione relativamente alla seconda giornata di gara (domenica 12 giugno) che dovrà essere
posticipata a mercoledì 15 giugno, qualora la gara dovesse essere disputata dalla società
CAMPOMARINO che nella stessa data sarà impegnata nella finale della MOLISE CUP per la
quale già risulta qualificata.
Successivamente alle due ipotesi ventilate dal Segretario del C.R.Molise, le società presenti
hanno valutato l’opportunità di apportare una modifica al Regolamento della Manifestazione
proposta dal Presidente della Società Donkeys Agnone, sig.ra Annalisa Melloni che suggeriva
la disputa di un torneo a svolgimento rapido da tenere in una sola giornata con gare da 45
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3751
minuti (tipo il triangolare Del Rosso), proposta che, comunque, non ha trovato consenzienti le
altre società.
Pertanto, nel rispetto del Regolamento, e lasciando invariata la formula della competizione
elaborata dal C.R.Molise, si è proceduto alle operazioni di sorteggio per stabilire la prima
giornata di gara che ha dato il seguente risultato:
1^ società estratta, che quindi disputerà la prima gara sul proprio campo: F.C.D. MOLISE;
2^ seconda estratta la società vincente il Playoff del “Girone “C” che disputerà la prima
gara fuori casa sul campo della società F.C.D. MOLISE;
3^ terza estratta la società DONKES AGNONE, che pertanto osserverà il turno di riposo
nella prima giornata del triangolare.
Si ricorda che lo sviluppo del calendario delle seconda e della terza giornata sarà dettato dal
risultato della prima gara, così come viene di seguito specificato:
- Le tre squadre qualificate al secondo posto di ciascun girone al termine dei Playoff
accederanno ad un triangolare finale che prevede la disputa di gare, di sola andata, da
disputare (in data 05, 12 e 19 giugno) sui rispettivi impianti di giuoco, tra tutte le squadre
qualificate e che dovrà sancire la quarta squadra promossa al Campionato di
Promozione;
- La squadra che si qualificherà al PRIMO POSTO nella graduatoria del mini torneo che
sarà compilata al termine dei tre incontri che vedranno opposte le tre squadre di cui
sopra, infatti accede direttamente al Campionato di Promozione;
- si precisa che la prima gara del triangolare sarà disputata, tra le prime due squadre
sorteggiate sul campo della società prima estratta. La seconda gara sarà disputata dalla
squadra soccombente nella prima giornata e dalla la squadra che avrà riposato il primo
turno. La gara della seconda giornata sarà disputata sul campo della società
soccombente nella prima giornata. Ovviamente qualora a soccombere nella prima gara
sia la società di casa, la seconda gara sarà disputata sul campo della società riposante
nella prima giornata.
La terza gara, ovviamente, vedrà di fronte, le squadre che hanno osservato il proprio
turno di riposo nella prima e nella seconda giornata di gara; il campo destinato ad
ospitare la stessa sarà quello della società che ancora non ha disputato gare sul proprio
impianto di giuoco
- Si precisa che, stante la necessità di determinare la squadra vincente, qualora le tre gare
al 90° dovessero finire sul risultato di parità, saranno disputati due tempi supplementari
di 15 minuti ciascuno Qualora dovesse persistere la situazione di parità anche al termine
dei due tempi supplementari saranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto della vigente
normativa in materia.
- Al termine degli incontri sarà stilata la classifica con l’assegnazione dei seguenti
punteggi:
3
(tre)
punti per la vittoria al termine dei 90’ e/o dei 120’ minuti;
2
(due)
punti per la vittoria ai calci di rigore;
1
(uno)
punto per la sconfitta dopo i calci di rigore;
0
(zero)
punti per la sconfitta al termine dei 90’ e/o dei 120’ minuti.
- Ovviamente la prima qualificata nella graduatoria del mini girone che sarà compilata al
termine dei tre incontri conquisterà l’ammissione diretta al Campionato di Promozione
della s.s. 2016/2017;
- Le squadre classificate al secondo ed al terzo posto della classifica del mini girone
godranno, in ordine di classifica, delle priorità qualora si rendesse necessario dover
ricorrere ai ripescaggi per l’integrazione dell’organico del campionato di Promozione
2016/2017;
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3752
- In caso di parità di punteggio tra due squadre o più squadre, per la determinazione della
graduatoria finale si terrà conto, nell’ordine esposto, dei seguenti parametri:
vincente scontro diretto (qualsiasi esito);
migliore differenza reti conteggiata al termine dei 90’ /120’ minuti di giuoco effettivi;
maggior numero di reti segnate nel corso delle due gare (ovviamente si terrà conto
delle reti realizzate nell’arco dei minuti effettivi di giuoco delle gare (tempi
regolamentari e/o supplementari) e non anche di eventuali conclusioni ai tiri di rigore.
migliore differenza reti conteggiata al termine della regular season nel girone di
competenza ***;
maggior numero di reti segnate al termine della regular season nel girone di
competenza***;
minor numero di reti subite al termine della regular season nel girone di competenza***;
sorteggio.
***
tenuto presente la anomala composizione dei gironi del Campionato di Prima Categoria
che risulta essere numericamente differente (gironi “A” e “B” da 15 squadre; girone “C”
da 14), cosa questa che comporta, ovviamente, un numero di gare diverso per ciascuna
società (28 per quelle dei gironi “A” e “B”; 26 per quelle del girone “C”;
- necessitando garantire gli stessi diritti e le medesime condizioni a tutte le società
partecipanti ai vari campionati, adottando un criterio unico che possa garantire quanto
sopra specificato
HA STABILITO che
- sia la migliore differenza reti sia il maggior numero di reti segnate saranno ricavate dal
risultato conseguito diviso per il numero delle partite disputate nella regular season;
- ovviamente anche il minor numero di reti subite sarà ricavato dal risultato conseguito
diviso per il numero totale delle partite disputate nella regular season.
Si precisa infine che, relativamente ai provvedimenti disciplinari, essendo le predette gare
diretta prosecuzione dei PLAYOFF, anche le ammonizioni che saranno irrogate nelle
summenzionate saranno sommate a quelle eventualmente subite nel corso dei Playoff di
ciascun girone di Prima Categoria.
Questo il calendario del Triangolare:
SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE
DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A”
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B”
A.S. D. DONKEYS AGNONE
F.C.D. MOLISE
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C”
A.S.D. URURI CALCIO /
A.S.D. CAMPOMARINO
CALENDARIO GARE: 1^ IPOTESI IN CASO DI SUCCESSO DEL MOLISE
MOLISE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
RIPOSA
DONKEYS AGNONE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
DONKEYS AGNONE
RIPOSA
MOLISE
DONKEYS AGNONE
MOLISE
RIPOSA
SECONDA GIRONE C
URURI/CAMPOMARINO)
1°
Gara
2°
Gara
3°
Gara
NUOVO ANTISTADIO
C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO
DOMENICA 5/06/2016
ORE 16.30
“M.FIORILLI DI URURI
O
S.CRISTINA - CAMPOMARINO
DOMENICA 12/06/2016
O ****
SABATO 11/06/2016
CIVITELLE – AGNONE
SABATO 18/06/2016
ORE 16.30
**** gara che potrebbe subire lo slittamento a mercoledì 15 giugno se a qualificarsi come
seconda del girone “C” sarà il Campomarino.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3753
SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE
DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A”
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B”
A.S. D. DONKEYS AGNONE
F.C.D. MOLISE
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C”
A.S.D. URURI CALCIO /
A.S.D. CAMPOMARINO
CALENDARIO GARE: 2^ IPOTESI IN CASO DI INSUCCESSO DEL MOLISE
MOLISE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
RIPOSA
DONKEYS AGNONE
NUOVO ANTISTADIO
C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO
DOMENICA 5/06/2016
ORE 16.30
CIVITELLE – AGNONE
SABATO 11/06/2016
ORE 16.30
“M.FIORILLI DI URURI
O
S.CRISTINA - CAMPOMARINO
DOMENICA 19/06/2016
O
SABATO 18/06/2016
1°
Gara
3°
Gara
DONKEYS AGNONE
MOLISE
RIPOSA
SECONDA GIRONE C
URURI/CAMPOMARINO)
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
DONKEYS AGNONE
RIPOSA
MOLISE
5.3. Autorizzazioni Tornei Giovanili
A.
TORNEO NAZIONALE “AGNONE L’ATENE DEL SANNIO”
(GIOVEDI 2 GIUGNO 2016 – ORARI DIVERSI - CAMPO DI GIUOCO: STADIO COMUNALE AGNONE - SOC. ORGANIZZATRICE:
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. – CATEGORIA “ALLIEVI”.
Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa del
Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “AGNONE L’ATENE DEL SANNIO”,
giunto alla 7^ edizione, riservato alla categoria ALLIEVI, che viene organizzato dalla società
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., e che si terrà Giovedì 2 Giugno 2016, presso lo Stadio
Comunale “Civitelle” di AGNONE, con inizio alle ore 09,30.
B.
TORNEO NAZIONALE “7° JUNIOR FEST”
(DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 05 GIUGNO 2016 – CAMPI SPORTIVI PETACCIATO E TERMOLI – SOC.
ORGANIZZATRICE: A.S.D. ATLETICO BISACCIA – CATEGORIE “ESORDIENTI 2 ° ANNO” E “PULCINI MISTI”)
Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa della 7^
edizione del Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “JUNIOR FEST” riservato alle
categorie ESORDIENTI 2° ANNO (nati nel 2013) e “PULCINI MISTI” che viene organizzato dalla
società A.S.D. ATLETICO BISACCIA e che si disputerà, presso i campi sportivi di
PETACCIATO e TERMOLI, da Venerdì 3 a Domenica 5 Giugno 2016.
C.
TORNEO NAZIONALE “NUOVE SPERANZE”
(DOMENICA 12 GIUGNO 2016 – ORARI DIVERSI - CAMPO DI GIUOCO: STADIO COMUNALE AGNONE - SOC. ORGANIZZATRICE:
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. – CATEGORIA “ESORDIENTI 2° ANNO”.
Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa del
Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “NUOVE SPERANZE”, giunto alla 14^
edizione, riservato alla categoria ESORDIENTI, 2° ANNO che viene organizzato dalla società
POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., e che si terrà Domenica 12 Giugno 2016 presso lo
Stadio Comunale “Civitelle” di AGNONE, con inizio alle ore 09,30.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3754
5.4.
LE SOCIETA’ CALCISTICHE
NORME GENERALI
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
DOMANDE DI AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C.
DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
DOMANDE PER CAMBIO SEDE
DOMANDE PER CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
DOMANDE PER FUSIONE TRA SOCIETA’
DOMANDE PER SCISSIONI
DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
PER LE SOCIETA’ CHE HANNO GIA’ ADEGUATO LO
STATUTO ALLE NUOVE NORMATIVE
5.4.8. SCISSIONI
5.4.9. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ
DI PERSONE
5.4.10. TRASFORMAZIONE
DA
SOCIETÀ
DI
PERSONE,
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON, A SOCIETÀ DI
CAPITALI
5.4.11. CONFERIMENTI D’AZIENDA
Si ritiene opportuno, nell’approssimarsi della nuova stagione sportiva e delle scadenze
annualmente fissate per le varie operazioni sopra indicate,
ricordare le principali
indicazioni ed istruzioni utili alle società ad inoltrare la prescritta documentazione nel pieno
rispetto delle normative federali vigenti in materia.
Tutte le indicazioni di cui sopra sono state dettagliatamente riportate nel Comunicato
Ufficiale n. 104 del 16 maggio u.s.
5.5.
A.
REGISTRO CONI
ISCRIZIONE AL REGISTRO
PRESSO IL CONI
(ADEMPIMENTO DA ASSOLVERE
NAZIONALE
DELLE
SOCIETA’
ISTITUITO
ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALL’ISCRIZIONE ALLA F.I.G.C.)
Al fine di evitare i disguidi e le inadempienze verificatesi nel recente passato, si ritiene
utile ricordare a tutte le società che l’iscrizione al Registro Nazionale delle Società, istituito
presso il CONI, che viene trasmesso ogni anno all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei
legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo, va
necessariamente effettuata entro il termine tassativo di 90 (NOVANTA) GIORNI dalla data di
iscrizione ai campionati della F.I.G.C. di ciascuna stagione sportiva.
Contestualmente si ricorda anche che qualsiasi variazione intervenuta dopo l’iscrizione al
campionato (censimento societario, rappresentante legale, atto costitutivo, statuto sociale,
codice fiscale, partita iva), va modificata telematicamente e tempestivamente nella propria
area societaria attraverso la pagina web di ogni Società dove sono stati predisposti appositi
programmi in merito sul sito www.lnd.it mediante la procedura “on line”.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3755
5.6. PROGRAMMA GARE DI GIOVEDI 02 SABATO 04
E
DOMENICA 05 GIUGNO 2016
Si ritiene opportuno riportare di seguito una parte del programma delle gare di
02, SABATO 04 e DOMENICA 05 GIUGNO 2016 e valide per:
•
•
•
•
•
GIOVEDI
Spareggi Intergirone tra le tre seconde del Campionato Regionale di PRIMA Categoria
Finale Playoff del Campionato Regionale di PRIMA Categoria (Girone “C”);
Ritorno Playoff del Campionato Regionale di SECONDA Categoria (Girone “C”);
Ritorno semifinale della MOLISE CUP A 11;
Finale della MOLISE CUP A 11:
CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE "C"
GARA DI FINALE DEI PLAYOFF DEL 29/05/2016
ABB.
2–3
INCONTRO
►► URURI CALCIO
CAMPO ED ORARIO DI GIOCO
M. FIORILLI, CORSO
MATTEOTTI - URURI
CAMPOMARINO
GIOVEDÌ 2/06/2016
ORE 16.30
CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA - GIRONE "C"
GARA DI RITORNO DEI PLAYOFF DEL 29/05/2016
ABB.
2– 5
INCONTRO
R.AND.
►► CAMPOBASSO
CALCIO
MONTAGANO
PETRELLA
(1 – 0)
CAMPO ED ORARIO DI GIOCO
ANTISTADIO ACLI SELVA
PIANA, CAMPOBASSO
SABATO 04/06/2016
ORE 16.00
MOLISE CUP A 11
GARE DEL 02/06/2016 - RITORNO DELLE SEMIFINALI
RIS.
AND.
INCONTRO
S2
(3-4)
ATLETICO
LIMOSANO (3)
VULCANIA (4)
(1 – 4)
CAMPO ED ORARIO DI GIOCO
M. PULLA, VIA VIGNA DEL
SIGNORE - LIMOSANO
GIOVEDÌ 2/06/2016
ORE 16.30
MOLISE CUP A 11
GARE DEL 12/06/2016 - FINALE
INCONTRO
VULCANIA / ATLETICO
LIMOSANO
CAMPOMARINO
CAMPO ED ORARIO DI GIOCO
CAMPO NEUTRO CASTELMAURO
S. LORENZO, C.DA FONTICELLA
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
GIOVEDÌ 2/06/2016
ORE 16.30
2016
PAGINA
3756
SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE
DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A”
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B”
A.S. D. DONKEYS AGNONE
F.C.D. MOLISE
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C”
A.S.D. URURI CALCIO /
A.S.D. CAMPOMARINO
CALENDARIO GARE: 1^ IPOTESI IN CASO DI SUCCESSO DEL MOLISE
MOLISE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
RIPOSA
DONKEYS AGNONE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
DONKEYS AGNONE
RIPOSA
MOLISE
DONKEYS AGNONE
MOLISE
RIPOSA
SECONDA GIRONE C
URURI/CAMPOMARINO)
1°
Gara
2°
Gara
3°
Gara
NUOVO ANTISTADIO
C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO
DOMENICA 5/06/2016
ORE 16.30
“M.FIORILLI DI URURI
O
S.CRISTINA - CAMPOMARINO
DOMENICA 12/06/2016
O ****
SABATO 11/06/2016
SABATO 18/06/2016
ORE 16.30
CIVITELLE – AGNONE
**** gara che potrebbe subire lo slittamento a mercoledì 15 giugno se a qualificarsi come
seconda del girone “C” sarà il Campomarino.
SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE
DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A”
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B”
A.S. D. DONKEYS AGNONE
F.C.D. MOLISE
SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C”
A.S.D. URURI CALCIO /
A.S.D. CAMPOMARINO
CALENDARIO GARE: 2^ IPOTESI IN CASO DI INSUCCESSO DEL MOLISE
MOLISE
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
RIPOSA
DONKEYS AGNONE
NUOVO ANTISTADIO
C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO
DOMENICA 5/06/2016
ORE 16.30
CIVITELLE – AGNONE
SABATO 11/06/2016
ORE 16.30
“M.FIORILLI DI URURI
O
S.CRISTINA - CAMPOMARINO
DOMENICA 19/06/2016
O
SABATO 18/06/2016
1°
Gara
3°
Gara
DONKEYS AGNONE
MOLISE
RIPOSA
SECONDA GIRONE C
URURI/CAMPOMARINO)
SECONDA GIRONE C
(URURI/CAMPOMARINO)
DONKEYS AGNONE
RIPOSA
MOLISE
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3757
6.
GIUSTIZIA SPORTIVA
6.1. Delibera del Tribunale Federale Territoriale
6.1.1.
DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI TODARO VINCENZO, DINISI
GIUSEPPE, CAPACCIONE GIUSEPPE, RONCONE ALESSANDRO,
VALLONE NICANDRO, VELARDI ENRICO E DELLE SOCIETA’
POLISPORTIVA G.C. DAUNA E U.S. VENAFRO
*
*
*
Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C.
Avv. Campopiano Oreste
Presidente
Avv. Serafino Giovanni
Componente
Avv. Siciliano Gabriele
Componente
con l’assistenza del Segretario Sig. Scarpitti Mario
*
*
*
DEFERIMENTO di TODARO Vincenzo, DINISI Giuseppe, CAPACCIONE Giuseppe,
RONCONE Alessandro, VALLONE Nicandro, VELARDI Enrico, SOC. POLISPORTIVA
GIOVENTU’ CALCIO DAUNA e U.S. VENAFRO
*
*
*
Svolgimento del processo
Con atto prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us del 21 aprile 2016 la Procura Federale deferiva
dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. TODARO Vincenzo, nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante della soc. Polisportiva Gioventù Calcio
Dauna, ed il sig. DINISI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente Onorario della stessa
società, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per
avere, in concorso tra loro e nell’interesse della società rappresentata, posto in essere
comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015, del Campionato di Eccellenza Molisano, promettendo, il
13/12/2015, nei locali La Vecchia Fornace di Cantalupo del Sannio, alle ore 18, ai
calciatori della U.S. Venafro presenti ed all’allenatore della medesima compagine, “… un
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3758
premio alla squadra in caso di vittoria con il Vastogirardi”; tentativo che non raggiungeva lo
scopo per il diniego opposto dai tesserati dell’U.S. Venafro.
Deferiva altresì il sig. CAPACCIONE Vincenzo, allenatore della U.S. Venafro, il sig.
RONCONE Alessandro, il sig. VALLONE Nicandro, il sig. VELARDI Enrico, questi ultimi
tre, calciatori dell’U.S. Venafro, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, comma
7, del C.G.S., per avere, in occasione dell’incontro tenutosi con i dirigenti della Polisportiva
Gioventù Calcio Dauna, nei locali dell’esercizio commerciale “La Vecchia Fornace”, sito in
Cantalupo del Sannio, in data 13/12/2015, alle ore 18, in prossimità della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015 valevole per il Campionato di Eccellenza Molisano, omesso di
denunciare alla Procura Federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a
prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara stessa.
Deferiva, infine, la società Polisportiva GIOVENTU’ CALCIO DAUNA, a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le
condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, nonché la società U.S.
VENAFRO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per
quanto ascritto ai propri tesserati.
Per la trattazione del predetto deferimento veniva fissata l’udienza del 6 maggio 2016.
La società Tre Pini Matese depositava atto di intervento, quale terza portatrice di
interesse, di cui chiedeva l’ammissione.
Ritenuta fondata da parte del Tribunale l’eccezione preliminare relativa alla mancata
concessione del termine minimo a comparire, sollevata dai deferiti Todaro Vincenzo, Dinisi
Giuseppe e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, con ordinanza del 6 maggio 2016 le parti
venivano rimesse in termini al fine di spiegare compiutamente le proprie difese e veniva
fissata la nuova udienza di trattazione del 19 maggio 2016, alla quale risultavano presenti:
l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, i deferiti Sigg. Todaro Vincenzo, in
proprio ed in qualità di Presidente della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, Dinisi
Giuseppe, Capaccione Giuseppe, Patriciello Nicandro, in qualità di Presidente della
società U.S. Venafro, nonché l’Avvocato Mattia Grassani per i deferiti Todaro Vincenzo e
Dinisi Giuseppe, il Dott. Giuseppe Tampone per la deferita Polisportiva Gioventu’ Calcio
Dauna, l’Avv. Michele Cozzone per i deferiti Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro,
Vallone Nicandro e Velardi Enrico, l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il Sig. Marcellino Pepe per
la società interveniente A.S.D. Tre Pini Matese.
L’Avv. Chiacchio illustrava l’istanza di intervento della società Tre Pini Matese, quale terza
portatrice di interesse, reiterando la richiesta di ammissione, che veniva accolta dal
Tribunale, il quale, su conforme richiesta, concedeva alla intervenuta breve termine per
l’esame degli atti del procedimento.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3759
Ripreso il dibattimento, i deferiti Todaro, Dinisi e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna
insistevano per l’accoglimento della sollevata eccezione preliminare di inutilizzabilità della
dichiarazione resa dal Todaro in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura
Federale, per non aver ricevuto l’avvertimento in ordine al diritto di farsi assistere da un
difensore, nonché per l’accoglimento delle richieste istruttorie di ammissione di perizia
tecnica, volta a verificare la genuinità ed attendibilità di una registrazione video/audio e di
prova testimoniale con il sig. De Cosmo Francesco.
In merito a tali eccezioni e richieste il Tribunale emetteva la seguente ordinanza:
“IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE,
Sentiti le parti deferite ed il rappresentante della Procura federale;
Letti gli atti e le memorie difensive,
OSSERVA
in merito alla eccezione preliminare della inammissibilità, inattendibilità e genuinità della
registrazione video/audio, che la stessa non fa parte degli atti e delle fonti di prova poste a
fondamento del deferimento, come emerge a pagina 3 del cennato deferimento, per cui
RIGETTA
la richiesta di perizia tecnica sulla stessa;
quanto alla eccezione di inutilizzabilità e/o di inammissibilità della dichiarazione rilasciata
dal Presidente Avv. Todaro Vincenzo in sede di audizione davanti all’avv. Lucarelli,
collaboratore dell’Ufficio della procura Federale, salva più approfondita valutazione
unitamente al merito, che nessuna norma del C.G.S. dispone l’obbligo che al soggetto
escusso debba essere formalizzato, a pena di nullità e/o inutilizzabilità della deposizione
davanti ad un Organo Federale, l’invito a munirsi di difensore o di soggetto che possa
assisterlo durante l’espletamento della audizione, tanto a prescindere dal rilievo sollevato
dalla difesa della società Tre Pini Matese circa le specifiche competenze tecnicoprofessionali dell’Avv. Todaro Vincenzo, presidente della deferita Polisportiva Gioventù
Calcio Dauna, per cui
RIGETTA
la eccezione;
in ordine alla richiesta di escussione del dott. De Cosma, relativamente alle circostanze
dedotte e sottoscritte dal medesimo in data 13 maggio 2016, indicato quale teste
(circostanze richiamate per relationem nell’istanza di ammissione della prova orale
formulata dall’avv. Grassani per conto dell’avv. Todaro e del sig. Dinisi ), le stesse si
evidenziano irrilevanti e, comunque, già costituenti allegato alla memoria difensiva dei
predetti deferiti del 16 maggio 2016, per cui
RIGETTA
l’istanza di ammissione”.
All’esito della discussione le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3760
Per la Procura Federale:
- penalizzazione di 20 punti da scontarsi nel campionato di competenza per la società
Polisportiva Gioventù Calcio Dauna,
- inibizione di anni uno e ammenda di € 30.000,00 ciascuno per i Sigg. Todaro Vincenzo e
Dinisi Giuseppe;
- squalifica di anni uno e ammenda di € 20.000,00 ciascuno per i Sigg. Roncone
Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, calciatori della società U.S. Venafro, e
Capaccione Giuseppe, allenatore della medesima società;
- ammenda di € 20.000,00 per la società U.S. Venafro.
Per la società Tre Pini Matese:
- applicazione a carico della società Gioventù Calcio Dauna di una delle sanzioni previste
dall’art. 18, comma 1, lettere h, i e l, del C.G.S.
Per i Sigg. Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe:
- rigetto del deferimento e proscioglimento pieno dei deferiti Todaro e Dinisi.
Per la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna:
- rigetto del deferimento con proscioglimento della società Polisportiva Gioventù Calcio
Dauna.
Per la società U.S. Venafro e per i Sigg. Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro,
Vallone Nicandro e Velardi Enrico:
- integrale ed incondizionato proscioglimento dei detti deferiti.
Motivi della decisione
Dall’esame delle prove raccolte, i fatti oggetto del deferimento sono risultati dimostrati nei
limiti di cui in motivazione.
Ai fini dell’accertamento dei fatti assume fondamentale rilevanza la deposizione del teste
sig. Sacco Manolo, tesserato per la A.P.D. Ripalimosani, il quale, in sede di audizione
innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha riferito che in data 13.12.15 era
presente nel locale “La Vecchia Fornace” in Cantalupo nel Sannio, dove assisteva ad una
promessa rivolta da due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - dei quali
riconosceva il solo sig. Dinisi Giuseppe – a quattro calciatori tesserati per la U.S. Venafro
– dei quali riconosceva i soli sigg. Roncone Alessandro e Pettrone Marco – relativa alla
elargizione della somma di € 1.500,00 qualora la U.S Venafro avesse vinto la gara contro
la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi in programma per il sabato successivo. Il testimone
riferiva altresì che “i giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe
stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3761
Quanto affermato dal Sacco trova riscontro nelle risultanze delle audizioni dei Sigg.ri Dinisi
Giuseppe, Presidente Onorario della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, espressamente
indicato dal Sacco nella sua deposizione e Todaro Vincenzo, Presidente della Polisportiva
Gioventù Calcio Dauna, il quale pur non identificato dal predetto Sacco, ha ammesso di
essere l’altro tesserato della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, che insieme al Dinisi
(come peraltro riferito anche da quest’ultimo) aveva promesso, sia pure precisando: “in
modo scherzoso”, un premio in favore dei calciatori del Venafro, in caso di vittoria contro il
Vastogirardi.
Va osservato, inoltre, come in realtà la promessa di premio non fosse stata effettuata in
maniera scherzosa, sia perché la circostanza è stata espressamente esclusa dal teste
Sacco (secondo il quale “il tono era serio”), sia perché in definitiva la serietà della proposta
è stata ammessa dallo stesso Todaro, laddove ha testualmente riferito: “il premio offerto
era stato promesso principalmente in virtù delle festività natalizie e poi per fare in modo
che i ragazzi si impegnassero di più”.
Per quanto esposto non v’è dubbio che le condotte ascritte ai Sigg.ri Todaro e Dinisi siano
risultate ampiamente provate.
Sul punto, alla luce delle contestazioni mosse nella propria memoria difensiva dalla
deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo la quale il Sacco (definito nella citata
memoria “longa manus del Vastogirardi” e “portatore di interessi specifici rispetto alle
conseguenze
della
sua
azione
testimoniale”)
sarebbe
inattendibile,
in
quanto
“palesemente coinvolto con le vicende del Vastogirardi, vale a dire il club che, oltre ad
estendere l’esposto-denuncia, sarebbe stato quello che maggiormente si sarebbe
avvantaggiato degli eventuali guai con la giustizia sportiva dei due competitor Gioventù
Dauna e Venafro”, giova puntualizzare che la denuncia di macchinazioni attribuite a terzi
(comunque interessati) dedotta per contrastare un addebito di illecito sportivo, in tanto ha
efficacia scriminante, in quanto non si tratti di semplice prospettazione o di mero assunto.
Ma nella fattispecie la denuncia della deferita è priva di riscontri obiettivi, non avendo
fornito dati probatori, diretti e concludenti, che diano certezza del fatto allegato, essendosi
limitata a dedurre il rapporto di parentela tra il tesserato (per la A.P.D. Ripalimosani)
Sacco ed il Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, ovvero una circostanza
insuscettibile di assurgere a prova di fatti, che rimangono pertanto mere ipotesi o
convinzioni unilaterali.
Né può ritenersi minata l’attendibilità del teste Sacco e conseguentemente inutilizzabile la
sua deposizione ai fini dell’accertamento dei fatti contestati, in quanto al Sacco - come
ritenuto dalla deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - mancherebbe “la legittimazione
del suo dire, quella conferma di un altro testimone”, la cui mancanza, anzi, costituirebbe,
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3762
sempre secondo l’assunto difensivo della deferita, una vera e propria smentita in ordine
“all’attendibilità dei contributi testimoniali raccolti sul fronte accusatorio”.
Infatti, da un lato, in tema di illecito sportivo non può trovare applicazione il principio
dell’“unus testis, nullus testis”, per evidenti ragioni connesse alle obiettive difficoltà di
reperimento della prova; dall’altro, come già in precedenza accennato, la circostanza
denunciata è stata confermata dallo stesso Presidente della Polisportiva Gioventù Calcio
Dauna, Sig. Todaro, il quale ha ammesso che il premio a vincere era stato offerto anche
“per fare in modo che i ragazzi si impegnassero di più”.
Quanto ai fatti contestati agli altri deferiti, in particolare ai Sigg.ri Capaccione, Roncone,
Vallone e Velardi, tutti tesserati per la U.S. Venafro, occorre verificare anzi tutto se essi,
sulla scorta delle prove raccolte, effettivamente erano stati resi edotti della “promessa di
premio”, in ordine alla quale, secondo il deferimento, avrebbero omesso la denuncia alla
Procura Federale (la medesima circostanza è invece irrilevante, ai fini dell’illecito sportivo
contestato ai deferiti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, trattandosi in tal caso di
illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il
semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad
alterare il fisiologico svolgimento della gara).
Orbene, tutti i suddetti deferiti hanno ammesso la loro presenza nel locale “La Vecchia
Fornace” in data 13.12.15, negando però la presunta offerta di premio da parte dei
dirigenti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, i quali – da parte loro – non sono stati
in grado di identificare i destinatari della promessa. Né potrebbero trarsi elementi di prova,
al fine di dimostrare la conoscenza della proposta, dalla documentazione fotografica
acquisita, che riproduce alcuni tesserati della U.S. Venafro seduti a tavola, ma che di per
sé è inidonea a provare che fossero i destinatari dell’offerta, tanto più che, per quanto
emerso dalle audizioni acquisite agli atti, nel locale era presente l’intera squadra della U.S.
Venafro e che dalla predetta riproduzione fotografica si evidenziano almeno sette persone.
Ciò posto, gli unici tesserati, relativamente ai quali risulta accertato che abbiano recepito la
promessa di premio, sono i Sigg.ri Roncone e Pettrone, atteso che il teste Sacco ha così
riferito: “… Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro (Roncone, Pettrone ed altri
due che non riconosco) sabato vengo alla partita con € 1.500,00 se vincete la partita con il
Vastogirardi per farvi un regalo, ce la potete fare perché ci abbiamo giocato oggi e non
sono un granché. I giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe
stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”.
Ai suddetti fini non rileva, invece, quanto contenuto nella denuncia a firma del Presidente
della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, il quale ha indicato tra i
tesserati del Venafro a conoscenza dei fatti in parola anche l’allenatore Capaccione ed i
calciatori Vallone, Fascia e Velardi (oltre ai citati Roncone e Pettrone), atteso che lo stesso
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3763
Di Lucente, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha
confermato di non essere stato presente ai fatti oggetto della denuncia, in quanto tali fatti
gli erano stati riferiti dal Sacco. Orbene, è pur vero che nei giudizi di illecito sportivo i criteri
di valutazione della prova sono meno rigidi di quelli adottati nell’ordinamento statuale;
tuttavia non possono in alcun modo prescindere da alcune regole fondamentali: tra queste
è certamente compresa quella relativa ai limiti di utilizzabilità della deposizione de relato,
che è fatto processuale da esaminarsi con particolare attenzione e cautela. E nella
fattispecie le presunte illegittime condotte attribuite all’allenatore Capaccione ed ai
calciatori Vallone, Fascia e Velardi nella denuncia a firma del Presidente della A.S.D.
Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, che le avrebbe apprese direttamente dal
Sacco, non trovano riscontro nella deposizione resa da quest’ultimo, il quale, oltre ad aver
identificato i soli Roncone e Pettrone, come già accennato, ha espressamente escluso la
presenza
dell’allenatore
Capaccione,
testualmente
affermando:
“Subito
dopo
l’allontanamento dell’allenatore ho sentito i due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio
Dauna, in particolare il sig. Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro … omissis”.
Per quanto appena esposto, non risultando provati i fatti addebitati ai Sigg. Capaccione,
Vallone e Velardi, questi ultimi devono essere mandati assolti dalle violazioni a loro
ascritte.
Resta quindi da valutare se l’accertata condotta posta in essere dai Sigg. Todaro, Dinisi e
Roncone costituisca violazione di norme del C.G.S.
Non v’è dubbio che nell’ambito dell’ordinamento sportivo sussista un generalizzato divieto
di alterazione del normale svolgimento della competizione, nel caso di specie sancito
dall’art. 7 comma 1 C.G.S., per il quale “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti
ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad
assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”
Il bene tutelato dalla citata norma è quindi costituito dalla regolarità fisiologica delle gare,
rispetto alla quale l’incentivazione a vincere, pur non configurando il reato di frode
sportiva, è comunque idonea ad integrare un illecito sportivo, essendo un quid pluris
rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico, in quanto agisce come stimolo
potenzialmente capace di determinare esasperazioni ed eccessi innaturali nello
svolgimento dell’attività di gioco.
L’attività di un terzo estraneo alla gara, il quale, coltivando suoi interessi di classifica e
perseguendo, nella sostanza, un nocumento per il sodalizio concorrente, offra denaro o
altre utilità ai calciatori di diversa società per incentivarli a vincere l’incontro, o meglio, a
sconfiggere l’avversario è fatto all’evidenza concretamente ed oggettivamente inquinante il
normale svolgimento della partita stessa perché al di fuori della sua tipologia
regolamentare.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3764
La condotta perseguita, infatti, non ha caratteri di omologia e perequabilità con quella di
conferimento dei premi-partita che si svolge ed esaurisce nell’ambito societario e trova
lecita ragion d’essere in accordi contrattuali preesistenti. Del resto sarebbe ugualmente
errato ritenere la liceità dell’incentivazione sul presupposto che la stessa sia indirizzata ad
ottenere dai destinatari una prestazione dovuta, atteso che nella realtà il fine perseguito
attraverso il suddetto mezzo non è l’impegno agonistico, ma la sconfitta dell’avversario.
Alla luce delle argomentazioni che precedono ai Sigg.ri Todaro Vincenzo e Dinisi
Giuseppe è ascrivibile la violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 C.G.S., risultando acclarato
l’illecito sportivo perpetrato ai danni della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, nonché la
violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., poiché la suddetta condotta implica anche la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che regolano ogni rapporto dei
tesserati riferibile all’attività sportiva.
Dell’operato del Sig. Todaro, presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna,
risponde direttamente la società ex art. 4 comma 1 C.G.S., così come la medesima
società risponde oggettivamente della condotta del dirigente, Sig. Dinisi, ai sensi del
secondo comma dell’articolo citato.
In punto di sanzione si rileva che per l’art. 7 comma 5 C.G.S. “I soggetti di cui all’art. 1 bis,
commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione
non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con
l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”.
Pur tuttavia, il rigido impianto sanzionatorio del C.G.S., così come emerge a seguito della
recente riforma, può essere attenuato in applicazione della disposizione di cui all’art. 16
comma 1 C.G.S., per il quale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la
misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti
commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
Ritiene invero questo collegio che all’applicazione acritica e meramente meccanica delle
sanzioni conseguirebbero risultati abnormi e non conformi non solo a giustizia, ma anche
a criteri di equità e di gradualità in relazione alle singole condotte ed alle responsabilità
delle società.
Ciò posto, considerati complessivamente i fatti e le responsabilità riscontrate, per i
tesserati Todaro e Dinisi è da ritenersi sufficientemente afflittiva la sanzione di anni uno di
inibizione e di € 10.000,00 di ammenda per ciascuno dei due suddetti tesserati.
Quanto alla responsabilità della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo l’art.
7, commi 3 e 4, CGS:
«3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18,
comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3765
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art.
4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere
g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. ».
L’art. 18 comma 1 cit. contempla alle indicate lettere g), h), i), l) ed m) rispettivamente le
seguenti sanzioni:
“g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si
appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi
altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della
sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria
inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di
categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente
del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”.
Nella fattispecie, poiché la deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna è risultata vincitrice
del Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-2016, appare equa e
comunque commisurata alla gravità dei fatti accertati, la sanzione della revoca del titolo di
vincente del campionato, piuttosto che la retrocessione all’ultimo posto della classifica, che
si tradurrebbe in una penalizzazione eccessiva della citata società, la quale pur promossa
sul campo al campionato di serie D, ove venisse sanzionata secondo la previsione della
citata lett. h), si vedrebbe costretta a disputare nella prossima stagione il campionato di
Promozione, così retrocedendo di fatto di due categorie. Peraltro in analoga fattispecie la
Corte d’Appello Federale ha ritenuto di comminare la sanzione di cui alla lett. l) del comma
1 dell’art. 18 C.G.S. (Proc. n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.07.15 in C.U. 016/CFA).
Infine, a carico del Sig. Roncone Alessandro, tesserato per la U.S. Venafro, è riscontrabile
la violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S., per non avere ottemperato all’obbligo di
informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC, pur essendo a conoscenza, per
quanto in precedenza argomentato, dei fatti su esposti integranti illecito sportivo, oltre che
la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà,
correttezza e probità e conseguentemente la società di appartenenza, U.S. Venafro,
risponde oggettivamente della condotta del proprio tesserato ex art. 4 comma 2 C.G.S.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3766
Anche in tal caso, in armonia con i criteri sopra dettati circa la scelta e la quantificazione
delle sanzioni, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi quattro di squalifica ed €
5.000,00 di ammenda a carico del Sig. Roncone Alessandro per l’omessa denuncia e la
sanzione di € 4.000,00 di ammenda a carico della U.S. Venafro per responsabilità
oggettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C.,
pronunciando sul deferimento in epigrafe, infligge:
- al Sig. Todaro Vincenzo la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di
ammenda;
- al Sig. Dinisi Giuseppe la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di
ammenda;
- alla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna la sanzione della revoca del titolo di vincente del
Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-1016;
- al Sig. Roncone Alessandro la sanzione di mesi quattro di squalifica ed € 5.000,00 di
ammenda;
- alla U.S. Venafro la sanzione di € 4.000,00 di ammenda.
Così deciso in Campobasso il 30 maggio 2016.
Comunicato Ufficiale n. 110 della stagione sportiva 2015/2016
pubblicato in Campobasso, affisso all’albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (www.lnd.it), Mercoledì 01 Giugno 2016
Il Segretario
(Cesare BARBATI)
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N.
Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)
110 DEL 01 GIUGNO
2016
PAGINA
3767