COMITATO REGIONALE MOLISE Stagione
Transcript
COMITATO REGIONALE MOLISE Stagione
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE MOLISE VIA CAMPANIA 209 - 86100 CAMPOBASSO CENTRALINO: 0874 49531 FAX: 0874 495322 Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2015 - 2016 COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 01 Giugno 2016 (Comunicazioni – Variazioni Programmi Gare) (Playoff Prima e Seconda Categoria) (Tribunale Federale Territoriale) 1. COMUNICAZIONI DELLA CONI SERVIZI S.P.A A. NUOVI MODELLI DI MARKETING SPORTIVO: TRA LA RESPONSABILITÀ E L’ENGAGEMENT (ROMA – SCUOLA DELLO SPORT - CENTRO MERCOLEDI 15 GIUGNO 2016) DI PREPARAZIONE OLIMPICA “G. ONESTI” – ACQUA ACETOSA – In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si trasmette copia della Comunicazione della C.O.N.I. Servizi S.P.A., Scuola dello Sport, Area Comunicazione e Marketing, edita in data odierna ed avente ad oggetto il Corso “NUOVI MODELLI DI MARKETING SPORTIVO: TRA LA RESPONSABILITÀ E L’ENGAGEMENT” indicato in epigrafe, che si svolgerà a Roma presso la Scuola dello Sport del CONI, Mercoledì 15 Giugno 2016 e per il quale è stato fissato a Lunedì 13 Giugno 2016 il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione. 2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. NESSUNA COMUNICAZIONE F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3748 3. A. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. CAMPAGNA “SOLO PER LA MAGLIA” (INDETTA DALLA LND IN COLLABORAZIONE CON UNIPOL SAI) Si comunica che la LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in collaborazione con la Società UNIPOL SAI ha indetto la campagna “SOLO PER LA MAGLIA”. L’iniziativa consentirà di regalare una divisa da gioco completa alle società dilettantistiche più votate attraverso il sito internet della UNIPOL SAI. Sul sito della società assicurativa è disponibile anche il regolamento dell’iniziativa. B. GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – VARIAZIONI GARE SECONDO TURNO (STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 30 MAGGIO 2016) In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 351 del 30 Maggio 2016 della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’importante argomento indicato in epigrafe. C. PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 31 MAGGIO 2016) In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 352 del 31 Maggio 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, riportante i Comunicati Ufficiali n. 398/A, 399/A, 400/A, 401/A, 402/A e 403/A tutti pubblicati in data 26 Maggio 2016 dalla F.I.G.C. ed avente ad oggetto l’importante argomento indicato in epigrafe. 4. A. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE DEL MOLISE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. “SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO” EDIZIONE 2016 LA A.S.D. SAN LEUCIO ALL’8° GRASSROOTS FESTIVAL Si comunica che La Società A.S.D. SAN LEUCIO di Isernia, vincitrice della finale regionale del “Sei Bravo a……2016”, disputatasi mercoledì 25 maggio u.s., rappresenterà il Molise all' 8° Grassroots Festival che si terrà sabato 11 e domenica 12 Giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3749 B. TROFEO CONI 2016 – FINALE REGIONALE (FINALE REGIONALE – MERCOLEDÌ 01 GIUGNO – ORE 17.00 – CAMPO “CIVITELLE” DI AGNONE: OLIMPIC ISERNIA - OLYMPIA AGNONESE - SAN LEUCIO) Si comunica che la finale regionale del “TROFEO CONI 2016” verrà disputata mercoledì 01 Giugno con inizio alle ore 17.00 sul campo sportivo “Civitelle” di Agnone ed alla quale parteciperanno le società A.S.D. OLIMPIC ISERNIA, POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. e A.S.D. SAN LEUCIO. Le società finaliste, prima dell’inizio della Manifestazione, onde consentirne il riconoscimento ed autorizzarne l’accesso alla struttura sportiva, sono tenute a presentare, su carta intestata e debitamente firmata dal presidente, l’elenco di tutti i giovani calciatori comprensivo dei dati anagrafici e del numero di cartellino FIGC; nell’elenco dovranno essere inseriti anche i nominativi dei dirigenti e dei tecnici, indicandone il numero della tessera FIGC. Si ricorda, infine che la società vincente rappresenterà il Molise nella Fase Nazionale, il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre. Il regolamento e le modalità di svolgimento della Fase Nazionale e la località destinata ad ospitarla verranno resi noti con specifico Comunicato Ufficiale del CONI. 5. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE 5.1. Consiglio Direttivo A. “FUN FOOTBALL 2016 – FESTA DEL GIOVANE CALCIATORE” (SABATO 04 GIUGNO 2016 – ORE 17.00 – STADIO “A.COLALILLO “ DI BOJANO ) (SABATO 1° GIUGN O 2013 – ORE 16.00 – STADIO “– ISERNIA) Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Molise ha indetto la manifestazione “FUN FOOTBALL 2016 – Festa del Giovane Calciatore” per SABATO 04 GIUGNO 2016, con inizio alle ore 17.00. L’edizione 2016 del FUN FOOTBALL si terrà presso lo stadio “A.Colalillo” di BOJANO. Si ricorda che la partecipazione è riservata alla categoria “Piccoli Amici”, bambini/e nati negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 che sono regolarmente tesserati con società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Al riguardo appare opportuno precisare, che la partecipazione al FUN FOOTBALL per i Giovani Calciatori nati nell’anno 2007 sarà consentita solo nel caso che siano tesserati con la categoria “PICCOLI AMICI”; mentre i Giovani Calciatori nati nel 2010, potranno prendervi parte solo se avranno già compiuto il quinto anno di età. SI comunica inoltre che è in corso, a cura della Segreteria, l’invio di una comunicazione a tutte le società di Settore Giovanile e Scolastico sulla quale saranno riportate sia le modalità di partecipazione sia le modalità per prenotare l’adesione al Fun Football 2016. Ad ogni buon fine, al presente Comunicato Ufficiale si allega copia della lettera trasmessa alle società che potrà essere utilizzata in sostituzione della comunicazione che è in corso di spedizione. O 2013 – ORE 16.00 – STADIO “– ISERNIA) F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3750 5.2. Segreteria A. CHIUSURA UFFICIALE UFFICI E PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO (IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEL 2 GIUGNO) Si ritiene opportuno comunicare alle Società dipendenti dallo scrivente Comitato che giovedì 2 giugno p.v., Festa della Repubblica, gli Uffici del C.R.Molise e delle Delegazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia, resteranno chiusi al pubblico. La pubblicazione del Comunicato Ufficiale, riportante i risultati delle gare disputate sabato e venerdì scorso, e i relativi provvedimenti disciplinari, viene rinviata a venerdì 3 giugno p.v., dando modo così di includervi anche i provvedimenti disciplinari delle due gare in programma giovedì 2 giugno (Finale Playoff girone “C” e Semifinale Molise Cup). B. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2015/2016 – SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI TRE GIRONI DOPO I PLAYOFF – REGOLAMENTO CALENDARIO DELLE GARE Si comunica che il sorteggio effettuato presso la sede del C.R. Molise F.I.G.C. alla presenza dei dirigenti delle società seconde classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Prima Categoria s.s. 2015/2016 al fine di definire gli abbinamenti ed il calendario delle gare degli “spareggi intergironi” che dovranno designare la quarta squadra promossa al Campionato di PROMOZIONE ha stabilito gli abbinamenti che vengono trascritti nello specchietto riportato al termine del presente paragrafo che ricordiamo, si disputeranno, domenica 5, domenica 12 e domenica 19 giugno pp.vv.. Ovviamente anche in questa fase saranno rispettati i normali orari e giorno di gioco delle gare interne di ciascuna società. Alle operazioni di sorteggio hanno presenziato le Società vincenti le finali playoff del girone “A” (DONKEYS AGNONE) e del girone “B” (MOLISE); per il girone “C”, la cui finale playoff è in calendario giovedì 2 giugno p.v., era presente la società CAMPOMARINO, mentre era assente l’altra finalista URURI CALCIO. Prima di procedere alle operazioni di sorteggio, il Segretario del C.R.Molise ha ritenuto necessario avvisare le società della possibilità che si avveri l’ipotesi di dover apportare due variazioni al calendario delle date del triangolare di qualificazione ed entrambe potrebbero interessare le società che devono affrontare la vincente del Girone “C” del Campionato di Prima Categoria: 1^ ipotesi: qualora si avveri l’ipotesi che il sorteggio designi come gara della prima giornata DONKEYS AGNONE contro la seconda classificata del Girone “C”, la stessa sarà disputata domenica 5 giugno e non sabato 4 (sabato normale giorno di giuoco della società Donkeys Agnone) tenuto presente che la finale Playoff del Girone “C” sarà disputata giovedì 2 giugno, tenuta presente l’importanza della posta in palio e necessitando assicurare alla seconda classificata del girone “C” almeno 48 ore di riposo tra i due impegni calcistici; 2^ ipotesi: il calendario del triangolare di qualificazione potrebbe subire una ulteriore variazione relativamente alla seconda giornata di gara (domenica 12 giugno) che dovrà essere posticipata a mercoledì 15 giugno, qualora la gara dovesse essere disputata dalla società CAMPOMARINO che nella stessa data sarà impegnata nella finale della MOLISE CUP per la quale già risulta qualificata. Successivamente alle due ipotesi ventilate dal Segretario del C.R.Molise, le società presenti hanno valutato l’opportunità di apportare una modifica al Regolamento della Manifestazione proposta dal Presidente della Società Donkeys Agnone, sig.ra Annalisa Melloni che suggeriva la disputa di un torneo a svolgimento rapido da tenere in una sola giornata con gare da 45 F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3751 minuti (tipo il triangolare Del Rosso), proposta che, comunque, non ha trovato consenzienti le altre società. Pertanto, nel rispetto del Regolamento, e lasciando invariata la formula della competizione elaborata dal C.R.Molise, si è proceduto alle operazioni di sorteggio per stabilire la prima giornata di gara che ha dato il seguente risultato: 1^ società estratta, che quindi disputerà la prima gara sul proprio campo: F.C.D. MOLISE; 2^ seconda estratta la società vincente il Playoff del “Girone “C” che disputerà la prima gara fuori casa sul campo della società F.C.D. MOLISE; 3^ terza estratta la società DONKES AGNONE, che pertanto osserverà il turno di riposo nella prima giornata del triangolare. Si ricorda che lo sviluppo del calendario delle seconda e della terza giornata sarà dettato dal risultato della prima gara, così come viene di seguito specificato: - Le tre squadre qualificate al secondo posto di ciascun girone al termine dei Playoff accederanno ad un triangolare finale che prevede la disputa di gare, di sola andata, da disputare (in data 05, 12 e 19 giugno) sui rispettivi impianti di giuoco, tra tutte le squadre qualificate e che dovrà sancire la quarta squadra promossa al Campionato di Promozione; - La squadra che si qualificherà al PRIMO POSTO nella graduatoria del mini torneo che sarà compilata al termine dei tre incontri che vedranno opposte le tre squadre di cui sopra, infatti accede direttamente al Campionato di Promozione; - si precisa che la prima gara del triangolare sarà disputata, tra le prime due squadre sorteggiate sul campo della società prima estratta. La seconda gara sarà disputata dalla squadra soccombente nella prima giornata e dalla la squadra che avrà riposato il primo turno. La gara della seconda giornata sarà disputata sul campo della società soccombente nella prima giornata. Ovviamente qualora a soccombere nella prima gara sia la società di casa, la seconda gara sarà disputata sul campo della società riposante nella prima giornata. La terza gara, ovviamente, vedrà di fronte, le squadre che hanno osservato il proprio turno di riposo nella prima e nella seconda giornata di gara; il campo destinato ad ospitare la stessa sarà quello della società che ancora non ha disputato gare sul proprio impianto di giuoco - Si precisa che, stante la necessità di determinare la squadra vincente, qualora le tre gare al 90° dovessero finire sul risultato di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno Qualora dovesse persistere la situazione di parità anche al termine dei due tempi supplementari saranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto della vigente normativa in materia. - Al termine degli incontri sarà stilata la classifica con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei 90’ e/o dei 120’ minuti; 2 (due) punti per la vittoria ai calci di rigore; 1 (uno) punto per la sconfitta dopo i calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei 90’ e/o dei 120’ minuti. - Ovviamente la prima qualificata nella graduatoria del mini girone che sarà compilata al termine dei tre incontri conquisterà l’ammissione diretta al Campionato di Promozione della s.s. 2016/2017; - Le squadre classificate al secondo ed al terzo posto della classifica del mini girone godranno, in ordine di classifica, delle priorità qualora si rendesse necessario dover ricorrere ai ripescaggi per l’integrazione dell’organico del campionato di Promozione 2016/2017; F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3752 - In caso di parità di punteggio tra due squadre o più squadre, per la determinazione della graduatoria finale si terrà conto, nell’ordine esposto, dei seguenti parametri: vincente scontro diretto (qualsiasi esito); migliore differenza reti conteggiata al termine dei 90’ /120’ minuti di giuoco effettivi; maggior numero di reti segnate nel corso delle due gare (ovviamente si terrà conto delle reti realizzate nell’arco dei minuti effettivi di giuoco delle gare (tempi regolamentari e/o supplementari) e non anche di eventuali conclusioni ai tiri di rigore. migliore differenza reti conteggiata al termine della regular season nel girone di competenza ***; maggior numero di reti segnate al termine della regular season nel girone di competenza***; minor numero di reti subite al termine della regular season nel girone di competenza***; sorteggio. *** tenuto presente la anomala composizione dei gironi del Campionato di Prima Categoria che risulta essere numericamente differente (gironi “A” e “B” da 15 squadre; girone “C” da 14), cosa questa che comporta, ovviamente, un numero di gare diverso per ciascuna società (28 per quelle dei gironi “A” e “B”; 26 per quelle del girone “C”; - necessitando garantire gli stessi diritti e le medesime condizioni a tutte le società partecipanti ai vari campionati, adottando un criterio unico che possa garantire quanto sopra specificato HA STABILITO che - sia la migliore differenza reti sia il maggior numero di reti segnate saranno ricavate dal risultato conseguito diviso per il numero delle partite disputate nella regular season; - ovviamente anche il minor numero di reti subite sarà ricavato dal risultato conseguito diviso per il numero totale delle partite disputate nella regular season. Si precisa infine che, relativamente ai provvedimenti disciplinari, essendo le predette gare diretta prosecuzione dei PLAYOFF, anche le ammonizioni che saranno irrogate nelle summenzionate saranno sommate a quelle eventualmente subite nel corso dei Playoff di ciascun girone di Prima Categoria. Questo il calendario del Triangolare: SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A” SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B” A.S. D. DONKEYS AGNONE F.C.D. MOLISE SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C” A.S.D. URURI CALCIO / A.S.D. CAMPOMARINO CALENDARIO GARE: 1^ IPOTESI IN CASO DI SUCCESSO DEL MOLISE MOLISE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) RIPOSA DONKEYS AGNONE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) DONKEYS AGNONE RIPOSA MOLISE DONKEYS AGNONE MOLISE RIPOSA SECONDA GIRONE C URURI/CAMPOMARINO) 1° Gara 2° Gara 3° Gara NUOVO ANTISTADIO C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO DOMENICA 5/06/2016 ORE 16.30 “M.FIORILLI DI URURI O S.CRISTINA - CAMPOMARINO DOMENICA 12/06/2016 O **** SABATO 11/06/2016 CIVITELLE – AGNONE SABATO 18/06/2016 ORE 16.30 **** gara che potrebbe subire lo slittamento a mercoledì 15 giugno se a qualificarsi come seconda del girone “C” sarà il Campomarino. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3753 SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A” SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B” A.S. D. DONKEYS AGNONE F.C.D. MOLISE SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C” A.S.D. URURI CALCIO / A.S.D. CAMPOMARINO CALENDARIO GARE: 2^ IPOTESI IN CASO DI INSUCCESSO DEL MOLISE MOLISE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) RIPOSA DONKEYS AGNONE NUOVO ANTISTADIO C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO DOMENICA 5/06/2016 ORE 16.30 CIVITELLE – AGNONE SABATO 11/06/2016 ORE 16.30 “M.FIORILLI DI URURI O S.CRISTINA - CAMPOMARINO DOMENICA 19/06/2016 O SABATO 18/06/2016 1° Gara 3° Gara DONKEYS AGNONE MOLISE RIPOSA SECONDA GIRONE C URURI/CAMPOMARINO) SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) DONKEYS AGNONE RIPOSA MOLISE 5.3. Autorizzazioni Tornei Giovanili A. TORNEO NAZIONALE “AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” (GIOVEDI 2 GIUGNO 2016 – ORARI DIVERSI - CAMPO DI GIUOCO: STADIO COMUNALE AGNONE - SOC. ORGANIZZATRICE: POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. – CATEGORIA “ALLIEVI”. Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa del Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “AGNONE L’ATENE DEL SANNIO”, giunto alla 7^ edizione, riservato alla categoria ALLIEVI, che viene organizzato dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., e che si terrà Giovedì 2 Giugno 2016, presso lo Stadio Comunale “Civitelle” di AGNONE, con inizio alle ore 09,30. B. TORNEO NAZIONALE “7° JUNIOR FEST” (DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 05 GIUGNO 2016 – CAMPI SPORTIVI PETACCIATO E TERMOLI – SOC. ORGANIZZATRICE: A.S.D. ATLETICO BISACCIA – CATEGORIE “ESORDIENTI 2 ° ANNO” E “PULCINI MISTI”) Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa della 7^ edizione del Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “JUNIOR FEST” riservato alle categorie ESORDIENTI 2° ANNO (nati nel 2013) e “PULCINI MISTI” che viene organizzato dalla società A.S.D. ATLETICO BISACCIA e che si disputerà, presso i campi sportivi di PETACCIATO e TERMOLI, da Venerdì 3 a Domenica 5 Giugno 2016. C. TORNEO NAZIONALE “NUOVE SPERANZE” (DOMENICA 12 GIUGNO 2016 – ORARI DIVERSI - CAMPO DI GIUOCO: STADIO COMUNALE AGNONE - SOC. ORGANIZZATRICE: POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. – CATEGORIA “ESORDIENTI 2° ANNO”. Si comunica che la F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico ha autorizzato la disputa del Torneo NAZIONALE di Calcio Giovanile denominato “NUOVE SPERANZE”, giunto alla 14^ edizione, riservato alla categoria ESORDIENTI, 2° ANNO che viene organizzato dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., e che si terrà Domenica 12 Giugno 2016 presso lo Stadio Comunale “Civitelle” di AGNONE, con inizio alle ore 09,30. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3754 5.4. LE SOCIETA’ CALCISTICHE NORME GENERALI 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. DOMANDE DI AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C. DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DOMANDE PER CAMBIO SEDE DOMANDE PER CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DOMANDE PER FUSIONE TRA SOCIETA’ DOMANDE PER SCISSIONI DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE PER LE SOCIETA’ CHE HANNO GIA’ ADEGUATO LO STATUTO ALLE NUOVE NORMATIVE 5.4.8. SCISSIONI 5.4.9. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE 5.4.10. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON, A SOCIETÀ DI CAPITALI 5.4.11. CONFERIMENTI D’AZIENDA Si ritiene opportuno, nell’approssimarsi della nuova stagione sportiva e delle scadenze annualmente fissate per le varie operazioni sopra indicate, ricordare le principali indicazioni ed istruzioni utili alle società ad inoltrare la prescritta documentazione nel pieno rispetto delle normative federali vigenti in materia. Tutte le indicazioni di cui sopra sono state dettagliatamente riportate nel Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 maggio u.s. 5.5. A. REGISTRO CONI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRESSO IL CONI (ADEMPIMENTO DA ASSOLVERE NAZIONALE DELLE SOCIETA’ ISTITUITO ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALL’ISCRIZIONE ALLA F.I.G.C.) Al fine di evitare i disguidi e le inadempienze verificatesi nel recente passato, si ritiene utile ricordare a tutte le società che l’iscrizione al Registro Nazionale delle Società, istituito presso il CONI, che viene trasmesso ogni anno all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo, va necessariamente effettuata entro il termine tassativo di 90 (NOVANTA) GIORNI dalla data di iscrizione ai campionati della F.I.G.C. di ciascuna stagione sportiva. Contestualmente si ricorda anche che qualsiasi variazione intervenuta dopo l’iscrizione al campionato (censimento societario, rappresentante legale, atto costitutivo, statuto sociale, codice fiscale, partita iva), va modificata telematicamente e tempestivamente nella propria area societaria attraverso la pagina web di ogni Società dove sono stati predisposti appositi programmi in merito sul sito www.lnd.it mediante la procedura “on line”. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3755 5.6. PROGRAMMA GARE DI GIOVEDI 02 SABATO 04 E DOMENICA 05 GIUGNO 2016 Si ritiene opportuno riportare di seguito una parte del programma delle gare di 02, SABATO 04 e DOMENICA 05 GIUGNO 2016 e valide per: • • • • • GIOVEDI Spareggi Intergirone tra le tre seconde del Campionato Regionale di PRIMA Categoria Finale Playoff del Campionato Regionale di PRIMA Categoria (Girone “C”); Ritorno Playoff del Campionato Regionale di SECONDA Categoria (Girone “C”); Ritorno semifinale della MOLISE CUP A 11; Finale della MOLISE CUP A 11: CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE "C" GARA DI FINALE DEI PLAYOFF DEL 29/05/2016 ABB. 2–3 INCONTRO ►► URURI CALCIO CAMPO ED ORARIO DI GIOCO M. FIORILLI, CORSO MATTEOTTI - URURI CAMPOMARINO GIOVEDÌ 2/06/2016 ORE 16.30 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA - GIRONE "C" GARA DI RITORNO DEI PLAYOFF DEL 29/05/2016 ABB. 2– 5 INCONTRO R.AND. ►► CAMPOBASSO CALCIO MONTAGANO PETRELLA (1 – 0) CAMPO ED ORARIO DI GIOCO ANTISTADIO ACLI SELVA PIANA, CAMPOBASSO SABATO 04/06/2016 ORE 16.00 MOLISE CUP A 11 GARE DEL 02/06/2016 - RITORNO DELLE SEMIFINALI RIS. AND. INCONTRO S2 (3-4) ATLETICO LIMOSANO (3) VULCANIA (4) (1 – 4) CAMPO ED ORARIO DI GIOCO M. PULLA, VIA VIGNA DEL SIGNORE - LIMOSANO GIOVEDÌ 2/06/2016 ORE 16.30 MOLISE CUP A 11 GARE DEL 12/06/2016 - FINALE INCONTRO VULCANIA / ATLETICO LIMOSANO CAMPOMARINO CAMPO ED ORARIO DI GIOCO CAMPO NEUTRO CASTELMAURO S. LORENZO, C.DA FONTICELLA F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO GIOVEDÌ 2/06/2016 ORE 16.30 2016 PAGINA 3756 SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A” SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B” A.S. D. DONKEYS AGNONE F.C.D. MOLISE SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C” A.S.D. URURI CALCIO / A.S.D. CAMPOMARINO CALENDARIO GARE: 1^ IPOTESI IN CASO DI SUCCESSO DEL MOLISE MOLISE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) RIPOSA DONKEYS AGNONE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) DONKEYS AGNONE RIPOSA MOLISE DONKEYS AGNONE MOLISE RIPOSA SECONDA GIRONE C URURI/CAMPOMARINO) 1° Gara 2° Gara 3° Gara NUOVO ANTISTADIO C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO DOMENICA 5/06/2016 ORE 16.30 “M.FIORILLI DI URURI O S.CRISTINA - CAMPOMARINO DOMENICA 12/06/2016 O **** SABATO 11/06/2016 SABATO 18/06/2016 ORE 16.30 CIVITELLE – AGNONE **** gara che potrebbe subire lo slittamento a mercoledì 15 giugno se a qualificarsi come seconda del girone “C” sarà il Campomarino. SPAREGGI INTERGIRONI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DOPO I PLAYOFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA SECONDA CLASSIFICA GIRONE “A” SECONDA CLASSIFICA GIRONE “B” A.S. D. DONKEYS AGNONE F.C.D. MOLISE SECONDA CLASSIFICA GIRONE “C” A.S.D. URURI CALCIO / A.S.D. CAMPOMARINO CALENDARIO GARE: 2^ IPOTESI IN CASO DI INSUCCESSO DEL MOLISE MOLISE SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) RIPOSA DONKEYS AGNONE NUOVO ANTISTADIO C.DA SELVA PIANA - CAMPOBASSO DOMENICA 5/06/2016 ORE 16.30 CIVITELLE – AGNONE SABATO 11/06/2016 ORE 16.30 “M.FIORILLI DI URURI O S.CRISTINA - CAMPOMARINO DOMENICA 19/06/2016 O SABATO 18/06/2016 1° Gara 3° Gara DONKEYS AGNONE MOLISE RIPOSA SECONDA GIRONE C URURI/CAMPOMARINO) SECONDA GIRONE C (URURI/CAMPOMARINO) DONKEYS AGNONE RIPOSA MOLISE F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3757 6. GIUSTIZIA SPORTIVA 6.1. Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.1.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI TODARO VINCENZO, DINISI GIUSEPPE, CAPACCIONE GIUSEPPE, RONCONE ALESSANDRO, VALLONE NICANDRO, VELARDI ENRICO E DELLE SOCIETA’ POLISPORTIVA G.C. DAUNA E U.S. VENAFRO * * * Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C. Avv. Campopiano Oreste Presidente Avv. Serafino Giovanni Componente Avv. Siciliano Gabriele Componente con l’assistenza del Segretario Sig. Scarpitti Mario * * * DEFERIMENTO di TODARO Vincenzo, DINISI Giuseppe, CAPACCIONE Giuseppe, RONCONE Alessandro, VALLONE Nicandro, VELARDI Enrico, SOC. POLISPORTIVA GIOVENTU’ CALCIO DAUNA e U.S. VENAFRO * * * Svolgimento del processo Con atto prot. n. 11582/583pf15-16 AM/us del 21 aprile 2016 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. TODARO Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della soc. Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, ed il sig. DINISI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente Onorario della stessa società, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, in concorso tra loro e nell’interesse della società rappresentata, posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015, del Campionato di Eccellenza Molisano, promettendo, il 13/12/2015, nei locali La Vecchia Fornace di Cantalupo del Sannio, alle ore 18, ai calciatori della U.S. Venafro presenti ed all’allenatore della medesima compagine, “… un F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3758 premio alla squadra in caso di vittoria con il Vastogirardi”; tentativo che non raggiungeva lo scopo per il diniego opposto dai tesserati dell’U.S. Venafro. Deferiva altresì il sig. CAPACCIONE Vincenzo, allenatore della U.S. Venafro, il sig. RONCONE Alessandro, il sig. VALLONE Nicandro, il sig. VELARDI Enrico, questi ultimi tre, calciatori dell’U.S. Venafro, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere, in occasione dell’incontro tenutosi con i dirigenti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, nei locali dell’esercizio commerciale “La Vecchia Fornace”, sito in Cantalupo del Sannio, in data 13/12/2015, alle ore 18, in prossimità della gara VenafroVastogirardi del 19/12/2015 valevole per il Campionato di Eccellenza Molisano, omesso di denunciare alla Procura Federale della FIGC l’avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara stessa. Deferiva, infine, la società Polisportiva GIOVENTU’ CALCIO DAUNA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, nonché la società U.S. VENAFRO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto ai propri tesserati. Per la trattazione del predetto deferimento veniva fissata l’udienza del 6 maggio 2016. La società Tre Pini Matese depositava atto di intervento, quale terza portatrice di interesse, di cui chiedeva l’ammissione. Ritenuta fondata da parte del Tribunale l’eccezione preliminare relativa alla mancata concessione del termine minimo a comparire, sollevata dai deferiti Todaro Vincenzo, Dinisi Giuseppe e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, con ordinanza del 6 maggio 2016 le parti venivano rimesse in termini al fine di spiegare compiutamente le proprie difese e veniva fissata la nuova udienza di trattazione del 19 maggio 2016, alla quale risultavano presenti: l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, i deferiti Sigg. Todaro Vincenzo, in proprio ed in qualità di Presidente della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, Dinisi Giuseppe, Capaccione Giuseppe, Patriciello Nicandro, in qualità di Presidente della società U.S. Venafro, nonché l’Avvocato Mattia Grassani per i deferiti Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe, il Dott. Giuseppe Tampone per la deferita Polisportiva Gioventu’ Calcio Dauna, l’Avv. Michele Cozzone per i deferiti Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il Sig. Marcellino Pepe per la società interveniente A.S.D. Tre Pini Matese. L’Avv. Chiacchio illustrava l’istanza di intervento della società Tre Pini Matese, quale terza portatrice di interesse, reiterando la richiesta di ammissione, che veniva accolta dal Tribunale, il quale, su conforme richiesta, concedeva alla intervenuta breve termine per l’esame degli atti del procedimento. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3759 Ripreso il dibattimento, i deferiti Todaro, Dinisi e Polisportiva Gioventù Calcio Dauna insistevano per l’accoglimento della sollevata eccezione preliminare di inutilizzabilità della dichiarazione resa dal Todaro in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, per non aver ricevuto l’avvertimento in ordine al diritto di farsi assistere da un difensore, nonché per l’accoglimento delle richieste istruttorie di ammissione di perizia tecnica, volta a verificare la genuinità ed attendibilità di una registrazione video/audio e di prova testimoniale con il sig. De Cosmo Francesco. In merito a tali eccezioni e richieste il Tribunale emetteva la seguente ordinanza: “IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, Sentiti le parti deferite ed il rappresentante della Procura federale; Letti gli atti e le memorie difensive, OSSERVA in merito alla eccezione preliminare della inammissibilità, inattendibilità e genuinità della registrazione video/audio, che la stessa non fa parte degli atti e delle fonti di prova poste a fondamento del deferimento, come emerge a pagina 3 del cennato deferimento, per cui RIGETTA la richiesta di perizia tecnica sulla stessa; quanto alla eccezione di inutilizzabilità e/o di inammissibilità della dichiarazione rilasciata dal Presidente Avv. Todaro Vincenzo in sede di audizione davanti all’avv. Lucarelli, collaboratore dell’Ufficio della procura Federale, salva più approfondita valutazione unitamente al merito, che nessuna norma del C.G.S. dispone l’obbligo che al soggetto escusso debba essere formalizzato, a pena di nullità e/o inutilizzabilità della deposizione davanti ad un Organo Federale, l’invito a munirsi di difensore o di soggetto che possa assisterlo durante l’espletamento della audizione, tanto a prescindere dal rilievo sollevato dalla difesa della società Tre Pini Matese circa le specifiche competenze tecnicoprofessionali dell’Avv. Todaro Vincenzo, presidente della deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, per cui RIGETTA la eccezione; in ordine alla richiesta di escussione del dott. De Cosma, relativamente alle circostanze dedotte e sottoscritte dal medesimo in data 13 maggio 2016, indicato quale teste (circostanze richiamate per relationem nell’istanza di ammissione della prova orale formulata dall’avv. Grassani per conto dell’avv. Todaro e del sig. Dinisi ), le stesse si evidenziano irrilevanti e, comunque, già costituenti allegato alla memoria difensiva dei predetti deferiti del 16 maggio 2016, per cui RIGETTA l’istanza di ammissione”. All’esito della discussione le parti rassegnavano le seguenti conclusioni: F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3760 Per la Procura Federale: - penalizzazione di 20 punti da scontarsi nel campionato di competenza per la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, - inibizione di anni uno e ammenda di € 30.000,00 ciascuno per i Sigg. Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe; - squalifica di anni uno e ammenda di € 20.000,00 ciascuno per i Sigg. Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico, calciatori della società U.S. Venafro, e Capaccione Giuseppe, allenatore della medesima società; - ammenda di € 20.000,00 per la società U.S. Venafro. Per la società Tre Pini Matese: - applicazione a carico della società Gioventù Calcio Dauna di una delle sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lettere h, i e l, del C.G.S. Per i Sigg. Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe: - rigetto del deferimento e proscioglimento pieno dei deferiti Todaro e Dinisi. Per la società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna: - rigetto del deferimento con proscioglimento della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna. Per la società U.S. Venafro e per i Sigg. Capaccione Giuseppe, Roncone Alessandro, Vallone Nicandro e Velardi Enrico: - integrale ed incondizionato proscioglimento dei detti deferiti. Motivi della decisione Dall’esame delle prove raccolte, i fatti oggetto del deferimento sono risultati dimostrati nei limiti di cui in motivazione. Ai fini dell’accertamento dei fatti assume fondamentale rilevanza la deposizione del teste sig. Sacco Manolo, tesserato per la A.P.D. Ripalimosani, il quale, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha riferito che in data 13.12.15 era presente nel locale “La Vecchia Fornace” in Cantalupo nel Sannio, dove assisteva ad una promessa rivolta da due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - dei quali riconosceva il solo sig. Dinisi Giuseppe – a quattro calciatori tesserati per la U.S. Venafro – dei quali riconosceva i soli sigg. Roncone Alessandro e Pettrone Marco – relativa alla elargizione della somma di € 1.500,00 qualora la U.S Venafro avesse vinto la gara contro la A.S.D. Polisportiva Vastogirardi in programma per il sabato successivo. Il testimone riferiva altresì che “i giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3761 Quanto affermato dal Sacco trova riscontro nelle risultanze delle audizioni dei Sigg.ri Dinisi Giuseppe, Presidente Onorario della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, espressamente indicato dal Sacco nella sua deposizione e Todaro Vincenzo, Presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, il quale pur non identificato dal predetto Sacco, ha ammesso di essere l’altro tesserato della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, che insieme al Dinisi (come peraltro riferito anche da quest’ultimo) aveva promesso, sia pure precisando: “in modo scherzoso”, un premio in favore dei calciatori del Venafro, in caso di vittoria contro il Vastogirardi. Va osservato, inoltre, come in realtà la promessa di premio non fosse stata effettuata in maniera scherzosa, sia perché la circostanza è stata espressamente esclusa dal teste Sacco (secondo il quale “il tono era serio”), sia perché in definitiva la serietà della proposta è stata ammessa dallo stesso Todaro, laddove ha testualmente riferito: “il premio offerto era stato promesso principalmente in virtù delle festività natalizie e poi per fare in modo che i ragazzi si impegnassero di più”. Per quanto esposto non v’è dubbio che le condotte ascritte ai Sigg.ri Todaro e Dinisi siano risultate ampiamente provate. Sul punto, alla luce delle contestazioni mosse nella propria memoria difensiva dalla deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo la quale il Sacco (definito nella citata memoria “longa manus del Vastogirardi” e “portatore di interessi specifici rispetto alle conseguenze della sua azione testimoniale”) sarebbe inattendibile, in quanto “palesemente coinvolto con le vicende del Vastogirardi, vale a dire il club che, oltre ad estendere l’esposto-denuncia, sarebbe stato quello che maggiormente si sarebbe avvantaggiato degli eventuali guai con la giustizia sportiva dei due competitor Gioventù Dauna e Venafro”, giova puntualizzare che la denuncia di macchinazioni attribuite a terzi (comunque interessati) dedotta per contrastare un addebito di illecito sportivo, in tanto ha efficacia scriminante, in quanto non si tratti di semplice prospettazione o di mero assunto. Ma nella fattispecie la denuncia della deferita è priva di riscontri obiettivi, non avendo fornito dati probatori, diretti e concludenti, che diano certezza del fatto allegato, essendosi limitata a dedurre il rapporto di parentela tra il tesserato (per la A.P.D. Ripalimosani) Sacco ed il Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, ovvero una circostanza insuscettibile di assurgere a prova di fatti, che rimangono pertanto mere ipotesi o convinzioni unilaterali. Né può ritenersi minata l’attendibilità del teste Sacco e conseguentemente inutilizzabile la sua deposizione ai fini dell’accertamento dei fatti contestati, in quanto al Sacco - come ritenuto dalla deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna - mancherebbe “la legittimazione del suo dire, quella conferma di un altro testimone”, la cui mancanza, anzi, costituirebbe, F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3762 sempre secondo l’assunto difensivo della deferita, una vera e propria smentita in ordine “all’attendibilità dei contributi testimoniali raccolti sul fronte accusatorio”. Infatti, da un lato, in tema di illecito sportivo non può trovare applicazione il principio dell’“unus testis, nullus testis”, per evidenti ragioni connesse alle obiettive difficoltà di reperimento della prova; dall’altro, come già in precedenza accennato, la circostanza denunciata è stata confermata dallo stesso Presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, Sig. Todaro, il quale ha ammesso che il premio a vincere era stato offerto anche “per fare in modo che i ragazzi si impegnassero di più”. Quanto ai fatti contestati agli altri deferiti, in particolare ai Sigg.ri Capaccione, Roncone, Vallone e Velardi, tutti tesserati per la U.S. Venafro, occorre verificare anzi tutto se essi, sulla scorta delle prove raccolte, effettivamente erano stati resi edotti della “promessa di premio”, in ordine alla quale, secondo il deferimento, avrebbero omesso la denuncia alla Procura Federale (la medesima circostanza è invece irrilevante, ai fini dell’illecito sportivo contestato ai deferiti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, trattandosi in tal caso di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara). Orbene, tutti i suddetti deferiti hanno ammesso la loro presenza nel locale “La Vecchia Fornace” in data 13.12.15, negando però la presunta offerta di premio da parte dei dirigenti della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, i quali – da parte loro – non sono stati in grado di identificare i destinatari della promessa. Né potrebbero trarsi elementi di prova, al fine di dimostrare la conoscenza della proposta, dalla documentazione fotografica acquisita, che riproduce alcuni tesserati della U.S. Venafro seduti a tavola, ma che di per sé è inidonea a provare che fossero i destinatari dell’offerta, tanto più che, per quanto emerso dalle audizioni acquisite agli atti, nel locale era presente l’intera squadra della U.S. Venafro e che dalla predetta riproduzione fotografica si evidenziano almeno sette persone. Ciò posto, gli unici tesserati, relativamente ai quali risulta accertato che abbiano recepito la promessa di premio, sono i Sigg.ri Roncone e Pettrone, atteso che il teste Sacco ha così riferito: “… Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro (Roncone, Pettrone ed altri due che non riconosco) sabato vengo alla partita con € 1.500,00 se vincete la partita con il Vastogirardi per farvi un regalo, ce la potete fare perché ci abbiamo giocato oggi e non sono un granché. I giocatori del Venafro acconsentivano dicendo che il premio sarebbe stato uno stimolo in più perché avrebbero cercato comunque di vincere”. Ai suddetti fini non rileva, invece, quanto contenuto nella denuncia a firma del Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, il quale ha indicato tra i tesserati del Venafro a conoscenza dei fatti in parola anche l’allenatore Capaccione ed i calciatori Vallone, Fascia e Velardi (oltre ai citati Roncone e Pettrone), atteso che lo stesso F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3763 Di Lucente, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, ha confermato di non essere stato presente ai fatti oggetto della denuncia, in quanto tali fatti gli erano stati riferiti dal Sacco. Orbene, è pur vero che nei giudizi di illecito sportivo i criteri di valutazione della prova sono meno rigidi di quelli adottati nell’ordinamento statuale; tuttavia non possono in alcun modo prescindere da alcune regole fondamentali: tra queste è certamente compresa quella relativa ai limiti di utilizzabilità della deposizione de relato, che è fatto processuale da esaminarsi con particolare attenzione e cautela. E nella fattispecie le presunte illegittime condotte attribuite all’allenatore Capaccione ed ai calciatori Vallone, Fascia e Velardi nella denuncia a firma del Presidente della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, Sig. Andrea Di Lucente, che le avrebbe apprese direttamente dal Sacco, non trovano riscontro nella deposizione resa da quest’ultimo, il quale, oltre ad aver identificato i soli Roncone e Pettrone, come già accennato, ha espressamente escluso la presenza dell’allenatore Capaccione, testualmente affermando: “Subito dopo l’allontanamento dell’allenatore ho sentito i due tesserati della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, in particolare il sig. Dinisi Giuseppe … diceva ai giocatori del Venafro … omissis”. Per quanto appena esposto, non risultando provati i fatti addebitati ai Sigg. Capaccione, Vallone e Velardi, questi ultimi devono essere mandati assolti dalle violazioni a loro ascritte. Resta quindi da valutare se l’accertata condotta posta in essere dai Sigg. Todaro, Dinisi e Roncone costituisca violazione di norme del C.G.S. Non v’è dubbio che nell’ambito dell’ordinamento sportivo sussista un generalizzato divieto di alterazione del normale svolgimento della competizione, nel caso di specie sancito dall’art. 7 comma 1 C.G.S., per il quale “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo” Il bene tutelato dalla citata norma è quindi costituito dalla regolarità fisiologica delle gare, rispetto alla quale l’incentivazione a vincere, pur non configurando il reato di frode sportiva, è comunque idonea ad integrare un illecito sportivo, essendo un quid pluris rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico, in quanto agisce come stimolo potenzialmente capace di determinare esasperazioni ed eccessi innaturali nello svolgimento dell’attività di gioco. L’attività di un terzo estraneo alla gara, il quale, coltivando suoi interessi di classifica e perseguendo, nella sostanza, un nocumento per il sodalizio concorrente, offra denaro o altre utilità ai calciatori di diversa società per incentivarli a vincere l’incontro, o meglio, a sconfiggere l’avversario è fatto all’evidenza concretamente ed oggettivamente inquinante il normale svolgimento della partita stessa perché al di fuori della sua tipologia regolamentare. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3764 La condotta perseguita, infatti, non ha caratteri di omologia e perequabilità con quella di conferimento dei premi-partita che si svolge ed esaurisce nell’ambito societario e trova lecita ragion d’essere in accordi contrattuali preesistenti. Del resto sarebbe ugualmente errato ritenere la liceità dell’incentivazione sul presupposto che la stessa sia indirizzata ad ottenere dai destinatari una prestazione dovuta, atteso che nella realtà il fine perseguito attraverso il suddetto mezzo non è l’impegno agonistico, ma la sconfitta dell’avversario. Alla luce delle argomentazioni che precedono ai Sigg.ri Todaro Vincenzo e Dinisi Giuseppe è ascrivibile la violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 C.G.S., risultando acclarato l’illecito sportivo perpetrato ai danni della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, nonché la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., poiché la suddetta condotta implica anche la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che regolano ogni rapporto dei tesserati riferibile all’attività sportiva. Dell’operato del Sig. Todaro, presidente della Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, risponde direttamente la società ex art. 4 comma 1 C.G.S., così come la medesima società risponde oggettivamente della condotta del dirigente, Sig. Dinisi, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato. In punto di sanzione si rileva che per l’art. 7 comma 5 C.G.S. “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”. Pur tuttavia, il rigido impianto sanzionatorio del C.G.S., così come emerge a seguito della recente riforma, può essere attenuato in applicazione della disposizione di cui all’art. 16 comma 1 C.G.S., per il quale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Ritiene invero questo collegio che all’applicazione acritica e meramente meccanica delle sanzioni conseguirebbero risultati abnormi e non conformi non solo a giustizia, ma anche a criteri di equità e di gradualità in relazione alle singole condotte ed alle responsabilità delle società. Ciò posto, considerati complessivamente i fatti e le responsabilità riscontrate, per i tesserati Todaro e Dinisi è da ritenersi sufficientemente afflittiva la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda per ciascuno dei due suddetti tesserati. Quanto alla responsabilità della società Polisportiva Gioventù Calcio Dauna, secondo l’art. 7, commi 3 e 4, CGS: «3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3765 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1. ». L’art. 18 comma 1 cit. contempla alle indicate lettere g), h), i), l) ed m) rispettivamente le seguenti sanzioni: “g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”. Nella fattispecie, poiché la deferita Polisportiva Gioventù Calcio Dauna è risultata vincitrice del Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-2016, appare equa e comunque commisurata alla gravità dei fatti accertati, la sanzione della revoca del titolo di vincente del campionato, piuttosto che la retrocessione all’ultimo posto della classifica, che si tradurrebbe in una penalizzazione eccessiva della citata società, la quale pur promossa sul campo al campionato di serie D, ove venisse sanzionata secondo la previsione della citata lett. h), si vedrebbe costretta a disputare nella prossima stagione il campionato di Promozione, così retrocedendo di fatto di due categorie. Peraltro in analoga fattispecie la Corte d’Appello Federale ha ritenuto di comminare la sanzione di cui alla lett. l) del comma 1 dell’art. 18 C.G.S. (Proc. n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.07.15 in C.U. 016/CFA). Infine, a carico del Sig. Roncone Alessandro, tesserato per la U.S. Venafro, è riscontrabile la violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S., per non avere ottemperato all’obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC, pur essendo a conoscenza, per quanto in precedenza argomentato, dei fatti su esposti integranti illecito sportivo, oltre che la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e conseguentemente la società di appartenenza, U.S. Venafro, risponde oggettivamente della condotta del proprio tesserato ex art. 4 comma 2 C.G.S. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3766 Anche in tal caso, in armonia con i criteri sopra dettati circa la scelta e la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi quattro di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda a carico del Sig. Roncone Alessandro per l’omessa denuncia e la sanzione di € 4.000,00 di ammenda a carico della U.S. Venafro per responsabilità oggettiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D.-F.I.G.C., pronunciando sul deferimento in epigrafe, infligge: - al Sig. Todaro Vincenzo la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda; - al Sig. Dinisi Giuseppe la sanzione di anni uno di inibizione e di € 10.000,00 di ammenda; - alla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna la sanzione della revoca del titolo di vincente del Campionato di Eccellenza disputato nella stagione 2015-1016; - al Sig. Roncone Alessandro la sanzione di mesi quattro di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda; - alla U.S. Venafro la sanzione di € 4.000,00 di ammenda. Così deciso in Campobasso il 30 maggio 2016. Comunicato Ufficiale n. 110 della stagione sportiva 2015/2016 pubblicato in Campobasso, affisso all’albo del C.R. Molise ed inserito sul suo Sito Internet (www.lnd.it), Mercoledì 01 Giugno 2016 Il Segretario (Cesare BARBATI) F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - COMUNICATO UFFICIALE N. Il Presidente (Piero DI CRISTINZI) 110 DEL 01 GIUGNO 2016 PAGINA 3767