regolamento per la raccolta del prestito da soci
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regolamento per la raccolta del prestito da soci
SOCIETA’ COOPERATIVA BIOANCH’IO Sede legale: Curtatone (MN), via Francia 17 C.F. - P.I. 02354680205 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO DA SOCI Art.1 - Il presente Regolamento disciplina la raccolta del prestito da soci in conformità dell’art. 4 (Oggetto Sociale) dello Statuto sociale. Tale raccolta è da impiegarsi esclusivamente per il raggiungimento dell’Oggetto Sociale della Cooperativa, è limitata ai soci ammessi e in regola col versamento delle quote sociali. E’ tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993, n° 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci. Art. 2- Al socio che intende finanziare con il prestito la Cooperativa, verrà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato “libretto di prestito sociale nominativo”, che non costituisce titolo di credito ma semplicemente un pro- memoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa, che sarà aggiornato in occasione di ogni operazione dall’operatore abilitato. All’apertura del libretto di prestito sociale , la cooperativa stipula e sottoscrive col socio depositante un contratto di prestito sociale redatto in duplice esemplare, di cui uno viene consegnato al socio. Art. 3 – La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa qualora si superino i 50 soci non può superare i limiti stabiliti dal par. 1 della Deliberazione CICR 3 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4 – Ad ogni Socio che aderisce al prestito sociale sarà associato un numero di deposito utilizzato per registrare tutte le operazioni di versamento e di prelevamento. E' facoltà del socio richiedere l'estratto conto riassuntivo di tutte le operazioni da lui effettuate. Art. 5 – I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n° 601, ex Art. 10, 21 legge 31 gennaio 1992 n° 59 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere ammesse operazioni di deposito o di prelievo di importo inferiore a 500 Euro. Comunque per i primi 5 anni il tasso sarà fisso e pari al 2% lordo. Successivamente il CDA ha la facoltà di modificare il tasso di interesse e introdurre nuove aliquote, dandone comunicazione ai Soci. Art. 6 – Le somme versate dai Soci a titolo di prestito maturano al tasso di interesse stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I depositi sono da intendersi vincolati, tuttavia in caso di necessità motivata il CDA valuterà la possibilità di restituzione del prestito prima del tempo definito. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la durata del vincolo minimo e massimo. Eventuali modifiche in merito alla durata hanno efficacia soltanto per i prestiti contratti successivamente. I tassi fissati, che sono da intendersi al lordo della ritenuta fiscale a titolo di imposta, dovranno rimanere entro il limite massimo consentito in materia di agevolazioni fiscali ai finanziamenti dei Soci alle proprie Cooperative. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare il tasso di interesse e introdurre nuove aliquote; in caso di variazione sfavorevole al Socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la Cooperativa provvede a darne comunicazione ai Soci. salvo casi eccezionali autorizzati dal CDA, Tale periodo potrà essere ridotto dal CDA in ragione dell’andamento economico della Cooperativa. Le richieste di prelievo dovranno essere redatte in forma scritta. Art. 7 – In caso di contestazione faranno fede le registrazioni esistenti presso il luogo in cui sono conservate le scritture contabili della Cooperativa. Art. 8 – I versamenti possono avvenire tramite assegni non trasferibili e/o bonifici bancari. Le richieste di prelievo dovranno essere fatte in forma scritta anche per via telematica e saranno rimborsate come indicato dal socio nella domanda tramite versamento sul conto corrente oppure tramite assegno bancario entro 30 giorni dall’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 – Le somme depositate producono interessi con valuta a partire dal 01/01/2012. Gli interessi sui prestiti sono liquidati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene accreditata entro il 31/01 dell’anno successivo, al netto della vigente ritenuta fiscale. Il CDA si riserva di decidere di deliberare di corrispondere l'interesse maturato sotto forma di equivalente in buoni spesa. La prima liquidazione degli interessi viene calcolata al 31/12/2012. Art. 10 – Le condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal CDA e comunicati ai Soci prestatori mediante fogli informativi analitici presenti nei locali della Cooperativa e sono rese note al Socio al momento della stipula del contratto. Art. 11 – Il Presidente della Cooperativa o suo delegato ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili, anche ai fini della propria revisione contabile e della certificazione di bilancio Art. 12 – In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue con la data di cessazione del rapporto Sociale; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito relativo si applicheranno le disposizioni statutarie nonché quelle civilistiche e fiscali vigenti in materia di successione. Art. 12 – Per qualunque controversia, che dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Regolamento, si ricorrerà alle clausole compromissorie del vigente Statuto Sociale; la relativa decisione sarà inappellabile. Art. 13 – Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 16/12/2011.