regolamento per la raccolta del prestito da soci

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regolamento per la raccolta del prestito da soci
SOCIETA’ COOPERATIVA BIOANCH’IO
Sede legale: Curtatone (MN), via Francia 17 C.F. - P.I. 02354680205
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO DA SOCI
Art.1 - Il presente Regolamento disciplina la raccolta del prestito da soci in conformità dell’art. 4
(Oggetto Sociale) dello Statuto sociale. Tale raccolta è da impiegarsi esclusivamente per il
raggiungimento dell’Oggetto Sociale della Cooperativa, è limitata ai soci ammessi e in regola col
versamento delle quote sociali. E’ tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai
precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993, n° 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente
a tutti i soci.
Art. 2- Al socio che intende finanziare con il prestito la Cooperativa, verrà rilasciato un documento
nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato “libretto di prestito sociale nominativo”, che non
costituisce titolo di credito ma semplicemente un pro- memoria delle operazioni di prestito intercorse
tra socio e Cooperativa, che sarà aggiornato in occasione di ogni operazione dall’operatore abilitato.
All’apertura del libretto di prestito sociale , la cooperativa stipula e sottoscrive col socio depositante un
contratto di prestito sociale redatto in duplice esemplare, di cui uno viene consegnato al socio.
Art. 3 – La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa qualora si superino i 50 soci non può
superare i limiti stabiliti dal par. 1 della Deliberazione CICR 3 marzo 1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 4 – Ad ogni Socio che aderisce al prestito sociale sarà associato un numero di deposito utilizzato
per registrare tutte le operazioni di versamento e di prelevamento. E' facoltà del socio richiedere
l'estratto conto riassuntivo di tutte le operazioni da lui effettuate.
Art. 5 – I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi ed i
limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n° 601, ex Art. 10, 21 legge 31
gennaio 1992 n° 59 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere ammesse operazioni di
deposito o di prelievo di importo inferiore a 500 Euro. Comunque per i primi 5 anni il tasso sarà fisso e
pari al 2% lordo. Successivamente il CDA ha la facoltà di modificare il tasso di interesse e introdurre
nuove aliquote, dandone comunicazione ai Soci.
Art. 6 – Le somme versate dai Soci a titolo di prestito maturano al tasso di interesse stabilito dal
Consiglio di Amministrazione. I depositi sono da intendersi vincolati, tuttavia in caso di necessità
motivata il CDA valuterà la possibilità di restituzione del prestito prima del tempo definito. Il Consiglio
di Amministrazione determina annualmente la durata del vincolo minimo e massimo. Eventuali
modifiche in merito alla durata hanno efficacia soltanto per i prestiti contratti successivamente.
I tassi fissati, che sono da intendersi al lordo della ritenuta fiscale a titolo di imposta, dovranno
rimanere entro il limite massimo consentito in materia di agevolazioni fiscali ai finanziamenti dei Soci
alle proprie Cooperative. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare il tasso di
interesse e introdurre nuove aliquote; in caso di variazione sfavorevole al Socio del tasso di
remunerazione o di ogni altra condizione, la Cooperativa provvede a darne comunicazione ai Soci.
salvo casi eccezionali autorizzati dal CDA, Tale periodo potrà essere ridotto dal CDA in ragione
dell’andamento economico della Cooperativa. Le richieste di prelievo dovranno essere redatte in forma
scritta.
Art. 7 – In caso di contestazione faranno fede le registrazioni esistenti presso il luogo in cui sono
conservate le scritture contabili della Cooperativa.
Art. 8 – I versamenti possono avvenire tramite assegni non trasferibili e/o bonifici bancari. Le richieste
di prelievo dovranno essere fatte in forma scritta anche per via telematica e saranno rimborsate come
indicato dal socio nella domanda tramite versamento sul conto corrente oppure tramite assegno
bancario entro 30 giorni dall’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Le somme depositate producono interessi con valuta a partire dal 01/01/2012. Gli interessi sui
prestiti sono liquidati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene accreditata entro il
31/01 dell’anno successivo, al netto della vigente ritenuta fiscale. Il CDA si riserva di decidere di
deliberare di corrispondere l'interesse maturato sotto forma di equivalente in buoni spesa. La prima
liquidazione degli interessi viene calcolata al 31/12/2012.
Art. 10 – Le condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal CDA
e comunicati ai Soci prestatori mediante fogli informativi analitici presenti nei locali della Cooperativa
e sono rese note al Socio al momento della stipula del contratto.
Art. 11 – Il Presidente della Cooperativa o suo delegato ha il diritto di chiedere in visione al Socio il
libretto, in qualsiasi momento, per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili, anche ai fini della
propria revisione contabile e della certificazione di bilancio
Art. 12 – In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue
con la data di cessazione del rapporto Sociale; da tale data le somme prestate cessano di produrre
interessi. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la
liquidazione del credito relativo si applicheranno le disposizioni statutarie nonché quelle civilistiche e
fiscali vigenti in materia di successione.
Art. 12 – Per qualunque controversia, che dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’applicazione
del presente Regolamento, si ricorrerà alle clausole compromissorie del vigente Statuto Sociale; la
relativa decisione sarà inappellabile.
Art. 13 – Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 16/12/2011.