FOGLIO INFORMATIVO relativo agli INCASSI E

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FOGLIO INFORMATIVO relativo agli INCASSI E
Aggiornamento 14/05/2009
SCHEDA E.09
FOGLIO INFORMATIVO relativo agli INCASSI E PAGAMENTI ESTERO:
INCASSO EFFETTI E DOCUMENTI IN VALUTA E IN EURO DI CONTO ESTERO
Sezione I – Informazioni sulla Banca
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Coop.
Sede Legale: Civitanova Marche, Viale Matteotti n. 8
Sede AmministrativaÀ
e-mail: [email protected]
sito internet: www.bcccivitanova.it
Codice ABI: 08491.3
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4719.1.0
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I.: 00096960430
REA Macerata n.3729
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008 € 42.974.473,00.
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici del servizio
Struttura e funzione economica
Il servizio consente al cliente di incassare o pagare documenti di natura finanziaria (cambiali,
pagherò, ricevute bancarie, assegni), nonché documenti di natura commerciale (fatture, documenti
di spedizione, documenti rappresentativi della merce, ecc.) domiciliati presso propri sportelli o
presso sportelli di altre banche italiane o estere; l’importo è riconosciuto dalla banca ad incasso
avvenuto (dopo incasso).
L’incasso contro documenti a seconda della prestazione che il debitore deve effettuare per ritirare i
documenti, può assumere le seguenti due forme:
- Documenti contro pagamento (documents against payment – D/P): i documenti vengono
rilasciati al debitore solo dopo pagamento
- Documenti contro accettazione (documents against acceptance- D/A): i documenti vengono
rilasciati al debitore contro accettazione di una tratta ad una determinata scadenza.
Principali rischi (generici e specifici)
 Rischio insolvenza debitore: i documenti sono negoziati al dopo incasso, quindi in caso di
mancato pagamento da parte del debitore, il cedente non sarà accreditato, inoltre dovrà sostenere le
spese e commissioni per gli insoluti.
 Rischio di smarrimento: i documenti viaggiano con rischio a carico del cedente, pertanto in
caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei
trasferimenti interni alla Banca ed esterni tra le banche coinvolte nelle fasi dell’incasso, la Banca
non assume alcuna responsabilità.
 Rischi operativi: il venditore non è certo che la controparte ritiri i documenti e pertanto corre il
rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che questa rimanga giacente
per inadempienza della controparte; il compratore corre il rischio di ritirare documenti irregolari o
contraffatti.
À
indicare solo se diversa dalla Sede legale
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 Rischio Paese: il cliente a causa delle difficoltà economiche o dell’insolvenza del Paese trassato
può trovarsi nell’impossibilità di incassare i documenti, anche se il debitore è solvibile.
 Rischio di cambio: gli incassi documentari denominati in divisa presentano un “rischio di
cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa di
riferimento; un apprezzamento di tale divisa può comportare un aggravio di costi nel caso
documentate da estero, un deprezzamento una riduzione di ricavi in caso di documentate verso
estero.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
Effetti all'incasso e/o accettazione
a) a carico estero (effetti inviati all’estero per l’incasso)
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fissa di incasso
euro 8,00
- commissioni incasso, accettazione, richiamati, insoluti 0,20% con un minimo di euro 12,00
- recupero spese protesto: quelle reclamate da banca estera
- recupero spese per invio effetti a mezzo corriere
euro 36,15
- commissioni varie per eventuali attività accessorie richieste dal cliente
euro 20,00
- valuta accredito: 1 gg lavorativo forex successivo alla valuta riconosciuta alla bcc
E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di
natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta,
corriere celere, spese telefoniche, ecc..
b) a carico Italia (effetti ricevuti dall’estero per il pagamento)
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fissa di pagamento
euro 15,00
- commissioni incasso, accettazione, richiamati, insoluti 0,20% con un minimo di euro 12,00
- commissione di protesto (reclamata alla banca estera cedente): 1,50% con un minimo di euro
12,00
- commissioni varie per eventuali attività accessorie richieste dal cliente
euro 20,00
- valuta di addebito: data operazione
E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di
natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta,
corriere celere, spese telefoniche, ecc..
Documenti all'incasso e/o accettazione
a ) a carico estero (documenti inviati all’estero per l’incasso)
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fissa di incasso
euro 8,00
- commissioni incasso, accettazione, richiamati, insoluti 0,30% con un minimo di euro 12,00
- recupero spese protesto: quelle reclamate da banca estera
- recupero spese per invio effetti a mezzo corriere
euro 36,15
- commissioni varie per eventuali attività accessorie richieste dal cliente
euro 20,00
- valuta accredito: 1 gg lavorativo forex successivo alla valuta riconosciuta alla bcc
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E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di
natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta,
corriere celere, spese telefoniche, ecc..
b) a carico Italia (documenti ricevuti dall’estero per il pagamento)
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fissa di pagamento
euro 15,00
- commissioni incasso, accettazione, richiamati, insoluti 0,30% con un minimo di euro 12,00
- commissione di protesto (reclamata alla banca estera cedente):
1,50% con un minimo di euro 12,00
- commissioni varie per eventuali attività accessorie richieste dal cliente
euro 20,00
- valuta di addebito: data operazione
E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di
natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta,
corriere celere, spese telefoniche, ecc..
Incassi automatizzati
FRANCIA – CIRCUITO LCR
Il servizio LCR viene offerto alla nostra clientela in collaborazione con la Caisse Centrale des
Banques Populaires al seguente costo:
- commissioni fisse per effetto: euro 15,00
- commissioni insoluto: euro 25,00
- commissioni accettazione: euro 25,00
- commissione per eventuale rifiuto dell’accettazione: euro 25,00
- commissioni di richiamo e/o proroga: euro 25,00
- comunicazione di insoluto: l’insoluto può pervenire al massimo entro 10 gg lavorativi dalla
data scadenza
- valuta di accredito in conto corrente: data scadenza + 3 giorni lavorativi.
SPAGNA - CIRCUITO IEF
Il servizio è offerto ai nostri clienti in collaborazione con il Banco Sabadell ed ha il seguente
costo:
- commissioni per effetto: euro 15,00
- commissioni insoluto: euro 25,00
- spese eventuali per attività accessorie: euro 25,00
- comunicazione di insoluto: l’insoluto può pervenire entro 17 giorni lavorativi successivi alla
scadenza
- valuta di accredito su conto corrente: data scadenza + 3 giorni lavorativi.
Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali
diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente
Il servizio incassi e pagamenti da e per estero è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al
Rapporto Banca-Cliente per contratti di conto corrente e collegati e dalle “Norme e usi uniformi
relativi agli incassi” Pubbl. 522 della C.C.I di Parigi, Le principali norme del contratto di conto
corrente sono di seguito sintetizzate:
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Sezione I – Norme di Conto Corrente
Art. 5. - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed
altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di
verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o
l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza
conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse eccezionalmente al cliente di utilizzare, in tutto o in parte,
tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza
degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati
anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di
utilizzare anticipatamente l’importo medesimo.
5. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi
Sezione III- Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti
ed assegni sull’Italia e sull’Estero.
Art. 1 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per
conto del cedente sulla base delle norme di seguito previste: per le operazioni di incasso e di
accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le norme della Camera di Commercio
internazionale vigenti in materia.
Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla
banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:
1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di
scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte
di accompagnamento;
2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;
4) cause di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti ed ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti,
documenti, e assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità
nazionali o estere, anche di fatto o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri,
pignoramenti) o da fatti di terzi;
Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da
presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le
incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il
pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.
La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono
vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti
richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del
servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi
provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 6- Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in Euro o in divisa
estera, la banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto
se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della
lettera di rimessa.
Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di
mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non
è responsabile qualora il protesto non venga levato.
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Art. 7- Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del
debitore, nessun obbligo incombe alla banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del
mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere
ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il
ritiro o l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro, a suo insindacabile giudizio
e secondo le circostanze.
Art. 8- I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti
dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni
sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o
l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e le prassi dei Paesi esteri .
Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente
prevedibile la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata
presentazione o protesto in tempo utile
Art. 9– La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni scontati
o negoziati o sui quali sia stato fatto in qualunque forma un anticipo, è eseguita dalla banca direttamente o a mezzo corrispondente bancario o non – secondo le norme di cui innanzi.
Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o
circostanze non imputabili alla stessa: 1)la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei
termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati
sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l’esito, o in caso di avvenuta riscossione, non sia
in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Principali norme che regolano gli incassi elettronici sull’estero:
FRANCIA – LCR:
- la presentazione degli effetti deve essere effettuata presso le filiali della Banca almeno 15
giorni lavorativi antecedenti la scadenza (25 gg lavorativi per gli effetti da inviare per
l’accettazione):
- eventuali modifiche devono essere richieste almeno 15 gg lavorativi antecedenti la
scadenza;
- l’accredito può essere considerato definitivo alla fine del 12° giorno lavorativo successivo
alla valuta di accredito, salvo ritardi nella comunicazione di insoluto dovuti a causa di forza
maggiore o ad altre motivazioni ammesse dalla legge sia in Italia che in Francia, come
scioperi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, falso, truffa ecc…
SPAGNA – IEF
- la presentazione degli effetti deve essere effettuata presso le filiali della Banca almeno 25
giorni lavorativi antecedenti la scadenza ,
- eventuali modifiche devono essere richieste almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la
scadenza ;
- l’accredito può essere considerato definitivo alla fine del 12° giorno lavorativo successivo
alla valuta di accredito, salvo ritardi nella comunicazione di insoluto dovuti a causa di forza
maggiore o ad altre motivazioni ammesse dalla legge sia in Italia che in Francia, come
scioperi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, falso, truffa ecc
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Cambio: Prezzo della divisa di un paese estero espresso in rapporto al valore dell’euro o di altra
divisa.
Commissioni di servizio: Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni
da e per l’estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l’euro, in
un’altra divisa.
Divisa/Valuta: Unità di misura monetaria diversa dall’euro
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Documenti al dopo incasso: documenti per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente
all'effettivo incasso.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): organizzazione non statale
rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la
facilitazione dei commerci internazionali. A tale fine, nell’ambito degli incassi documentari con
l’estero, ha elaborato delle “Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi documentari”,
Pubblicazione 522, che è il fondamentale riferimento di tutte le operazioni di incasso
documenti/effetti su estero.
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, lì 14 maggio 2009.
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