OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO
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OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO (posto in data 11 marzo 2015) La Regione Marche ha organizzato per la prima volta un corso di formazione manageriale, con l’indicazione che tutti i direttori di struttura complessa sono obbligati a parteciparvi. La mia posizione, simile a quella di altri, è la seguente: direttore di struttura complessa dal 1 agosto 2000 verifica e rinnovo nel 2005 verifica e rinnovo nel 2010. Il mio incarico quindi scade ad agosto del 2015. Può l’Amministrazione obbligarmi a frequentare il corso e potrebbe, visto e considerato che per la data di scadenza del contratto non sono più in tempo ad iscrivermi al primo, che è già iniziato da due mesi, prendere il pretesto per non rinnovarmi l’incarico? Faccio presente che nel passato di corsi di formazione manageriale ne ho frequentati tre ai quali si deve aggiungere un corso di aggiornamento universitario e uno di economia sanitaria. Li elenco solo per dimostrare che non mi sottrarrei mai a studi che ritenga utili al mio ruolo. Il primo corso di formazione manageriale lo frequentai a Roma nel 1990, tutti con spese a mio carico. A due anni circa dalla cessazione dal servizio (sono nata nel 1952) mi sembra un ulteriore onere economico e di impegno di giorni di ferie, poiché andrebbe effettuato fuori orario di servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 21 marzo 2015) La Regione Marche, se pur con notevole ritardo rispetto ad altre, ha attivato finalmente i corsi di formazione manageriale abilitati al rilascio dell’attestato di formazione manageriale esplicitamente previsto quale requisito per l’accesso alla direzione di struttura complessa già nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Si tratta di un adempimento obbligatorio per tutti coloro che sono titolari di un incarico di direzione di struttura complessa, che in via teorica potrebbero addirittura essere sollevati dall’incarico stesso laddove non conseguissero l’attestato di formazione manageriale previsto all’esito positivo del primo corso di formazione manageriale organizzato dalla regione di appartenenza. Il comma 8 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 precisa infatti che il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso. Circa la obbligatorietà del conseguimento dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 non sussistono pertanto dubbi. Tale obbligo dovrebbe essere stato ribadito nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa sia nello stesso contratto individuale di lavoro che deve essere stata sottoscritto al conferimento dell’incarico, con la formula “fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato al primo corso utile”. In termini di stretta osservanza della norma il fatto di non aver presentato domanda di ammissione al primo corso organizzato in applicazione della convenzione sottoscritta tra la regione Marche e le quattro università marchigiane costituisce di per sé inadempimento rispetto ad un obbligo formale. I corsi frequentati ai quali si fa riferimento nel quesito possono avere consentito di conseguire conoscenze e competenze tecniche addirittura superiori a quelle che potranno costituire ricaduta del corso di formazione di cui si parla, ma l’attestato di formazione manageriale indicato come requisito dall’articolo 5 del D.P.R. 484 è esclusivamente quello rilasciato al termine di un corso specificamente organizzato dalla regione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Tale corso è proprio quello sopra richiamato, così pubblicizzato nel sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche: Corso di perfezionamento in Management delle organizzazioni sanitarie a rete – I livello pari a 12 CFU e a 144 ore di didattica, destinato prioritariamente ai Dirigenti di struttura complessa, all’esito del quale la Regione rilascerà, a quanti hanno concluso positivamente il Corso, il certificato di formazione manageriale di 1° livello per i Dirigenti di struttura complessa. Dei 30 posti messi a bando, 5 sono riservati a coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni per l’incarico di Dirigente di struttura complessa che al momento della domanda non siano titolari dei predetti incarichi presso la Regione Marche o altre Regioni. La durata del Corso è prevista in 10/12 mesi .attraverso moduli di 8 e/o 4 ore. La quota di iscrizione è pari a € 1.700, suddivisa in due rate. Lo stesso corso è presentato nel sito web del consorzio per l’alta formazione costituito tra le quattro Università marchigiane e del quale è stata data notizia nel comunicato pubblicato il 24 luglio 2014 nel sito web della regione Marche. Il 23 luglio 2014, il Presidente della Regione Marche ed i Rettori delle Università marchigiane: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino, hanno sottoscritto la Convenzione per la realizzazione della Scuola di formazione manageriale del personale delle strutture sanitarie. Tra l’altro la Convenzione prevede che le quattro Università marchigiane, singolarmente o di intesa tra loro, attivino Master universitari e Corsi di formazione manageriale per almeno tre anni accademici, con priorità di iscrizione per il personale in servizio presso le strutture sanitarie del territorio regionale ed obbligato all’acquisizione della formazione manageriale, in quanto già titolare di incarico dirigenziale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 La Convenzione prevede tre tipologie di certificazione e, per la sua attuazione, l’Università degli Studi di Camerino d’intesa con l’Università degli Studi di Macerata e con la collaborazione del Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN), del quale sono soci anche la Regione e l’ASUR Marche, ha organizzato: 1. un master universitario di secondo livello in diritto sanitario e management delle aziende sanitarie per i direttori generali, pari a 60 CFU e a 350 ore di didattica 2. un corso di formazione manageriale in diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, per i direttori sanitari, amministrativi e dirigenti delle professioni sanitarie, pari a 24 CFU e a 214 ore di didattica 3. un corso di formazione manageriale in diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, pari a 12 CFU e a 114 ore di didattica, per i dirigenti di struttura complessa. Per quanto concerne l’impegno richiesto per la frequenza del corso si legge nello stesso sito web che: Sia per il Master, sia per i due Corsi di formazione manageriale, l’inizio delle lezioni è previsto venerdì 9 gennaio 2015 e le lezioni, di regola, si svolgeranno il venerdì dalle 9,30 alle 13, 30 del mattino e dalle 14,30 alle 18,30 del pomeriggio. Si tratta oggettivamente di un impegno non indifferente, peraltro allineato con quello previsto in analoghi corsi organizzati da altre istituzioni universitarie. Il corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza da anni per la Regione Tosca prevede ad esempio un impegno complessivo di 124 ore di didattica, a fronte peraltro di un costo di 3.200 anziché 1.700 euro. Anche se per certi versi opinabile la norma nazionale (comma 4 dell’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) prevede che gli oneri di questi corsi di formazione siano a totale carico degli interessati. Per quanto concerne l’impegno orario per la partecipazione al corso (quantificato in 114 ore) appare invece possibile inserire nel regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro una clausola che consenta l’utilizzo della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali destinate ad attività non assistenziali, nonché dei permessi retribuiti previsti dall’articolo 23 del CCNL 1994_1997. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI Il comma 1 dell’articolo 29 del CCNL 1998_2001, avente per oggetto le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, che rinvia al DPR 10 dicembre 1997, n. 484 per quanto concerne la definizione dei requisiti per l’accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) l’articolo 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che fissa i requisiti per l’accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario l’articolo 7 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che disciplinava i corsi di formazione manageriale previsti per l’accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario, normativa poi riformulata dall’articolo 16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 l’articolo 15, comma 8) del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale entro un anno dal conferimento dell’incarico laddove non siano stati attivati dalla Regione i corsi previsti alla data dell’avviso pubblico; l’articolo 16 quinquies del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la materia della formazione manageriale il decreto del Ministro della Sanità in data 1 agosto 2000 che disciplina la formazione manageriale dei direttori generali l’accordo interregionale 10 luglio 2003 in materia di formazione manageriale CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 29 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo riformulato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, apporta significative modifiche alle procedure di selezione dei direttori di struttura complessa, procedure che devono essere ulteriormente disciplinate in ambito regionale, fermi restando peraltro i riferimenti al D.P.R. 484 del 1997, che stabilisce i requisiti necessari per accedere a quello che allora era definito secondo livello dirigenziale, e che sono qui di seguito riportati. Tra questi già nel 1997 era indicato l’attestato di formazione manageriale, inteso non come attestato di un qualsiasi corso di formazione manageriale, ma del corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione e disciplinato dall’articolo 7 dello stesso D.P.R. 484 e successivamente dall’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 articolo 5 Requisiti 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente; b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; c) curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza d) attestato di formazione manageriale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484 articolo 7. Corsi di formazione manageriale 1. modalità di conseguimento dell’attestato di formazione manageriale L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio. 2. destinatari dei corsi di formazione manageriale I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e successive modificazioni e degli istituti zoo profilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni. 3. finalità dei corsi di formazione manageriale I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella parte-cipazione attiva a seminari. 4. contenuti dei corsi di formazione manageriale I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484 articolo 7. Corsi di formazione manageriale 5. periodicità dei corsi di formazione manageriale I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6. organizzazione dei corsi Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità sentita la conferenza Stato Regioni, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica. 7. ambiti territoriali di organizzazione dei corsi I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica. 8. contenuti dei bandi di indizione dei corsi Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484 articolo 7. Corsi di formazione manageriale 9. esclusività dei corsi ai quali è possibile partecipare In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso. 10. obbligo di frequenza dei corsi La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione. 11. colloquio finale di valutazione Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. 12. istituzioni che possono collaborare alla realizzazione dei corsi Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo profilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione nazionale per la formazione, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15 comma 8 8. obbligatorietà dell’attestato di formazione manageriale L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 16 quinquies Formazione manageriale 1. modalità di conseguimento dell’attesto di formazione manageriale La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi organizzati ed attivati dalle Regioni secondo quanto previsto al comma 2. 2. modalità di organizzazione dei corsi di formazione manageriale Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità sentita la Conferenza Stato Regioni, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi di direzione sanitaria aziendale e di direzione di strutture complesse, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale. 3. rinvio al decreto del Ministro della Sanità Con decreto del Ministro della Sanità, su proposta della commissione nazionale per la formazione continua, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 16 quinquies Formazione manageriale 4. oneri dei corsi di formazione manageriale Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato. 5. ambito di applicazione dell’articolo 16-quinquies Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo profilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche alle quali sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 1 agosto 2000 Disciplina dei corsi di formazione manageriale dei direttori generali delle aziende sanitarie. Articolo. 1. Organizzazione dei corsi 1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono attivati ed organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale. 2. Le regioni e le province autonome, per la realizzazione dei corsi, possono anche avvalersi della collaborazione delle università o di altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale. Articolo. 2. Durata dei corsi 1. La durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, é programmata in un periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilità. 2. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le tematiche ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria. Articolo 3. Contenuto dei corsi 1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 1 agosto 2000 Articolo 3. Contenuto dei corsi 2. I programmi dei corsi sviluppano le tematiche riferite alle aree di sanità pubblica; organizzazione e gestione dei servizi sanitari; gestione economico-finanziaria; risorse umane e organizzazione del lavoro. Le predette aree devono essere articolate con riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 1, come indicato nell'allegato al presente decreto. 3. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico, pratico od operativo ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali. Articolo 4. Metodologia didattica 1. L'attività didattica é di tipo teorico, pratico e seminariale. 2. La metodologia é di tipo prevalentemente attivo, privilegiando tecniche di formazione che prevedano il lavoro di gruppo, analisi di esperienze particolarmente significative, sviluppo di progetti applicativi. 3. La metodologia didattica prevede l'acquisizione di materiale didattico ed audiovisivo, anche con sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali. 4. Il sistema di formazione a distanza, che può incidere per non oltre il cinquanta per cento delle ore di durata del corso di cui all'articolo 2, assicura il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle esercitazioni svolte, nonché adeguati sistemi di controllo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 1 agosto 2000 Articolo 5. Certificato di formazione 1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano seguito il numero totale delle ore previste ricevono una certificazione di frequenza del corso di formazione, comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La certificazione di frequenza del corso di formazione é rilasciata da ciascuna regione o provincia autonoma sulla base delle attestazioni dei responsabili delle regioni e delle province autonome e dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i corsi. I legali rappresentanti delle predette strutture e istituzioni, immediatamente dopo l'espletamento del colloquio finale, trasmettono, per ciascun candidato, alle regioni o province autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l'attestazione del grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, e una dichiarazione sui giorni di effettiva frequenza al corso. Roma, 1 agosto 2000 Il Ministro: Veronesi CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 1 (Formazione manageriale) 1.1. I corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sono attivati ed organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle università o di altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo della formazione accreditati e/o appositamente qualificati dalle medesime Regioni e Province auto-nome. Le stesse non potranno attivare i suddetti corsi al di fuori del proprio territorio se non attraverso reciproci accordi. 1.2. Della attivazione dei predetti corsi di formazione, le Regioni e le Province autonome danno notizia al Ministero della Salute comunicandone i relativi contenuti. Ai corsi organizzati presso le Regioni e le Province autonome hanno diritto di precedenza di iscrizione i dirigenti sanitari in servizio presso le strutture sanitarie delle singole realtà. 1.3. Le Regioni e le Province autonome organizzano parallelamente ai corsi oggetto del presente accordo, iniziative di formazione continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale riservate ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione di cui al successivo punto 3.4. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 2 (Durata, aree formative e metodologia didattica) 2.1. La durata dei corsi non deve essere inferiore a 100 ore di frequenza certificata. Le Regioni e le Province autonome programmano corsi di durata superiore al fine di concedere un massimo di assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate. Il superamento di tale limite comporta l’esclusione dal colloquio finale. Il periodo di formazione potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l’intera sua durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà essere recuperato nell’ambito di altro corso secondo modalità definite dalla Regione o Provincia Autonoma. 2.2. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale e quindi riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei Servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento ed agli elementi di bilancio e controllo, così come definite nell’allegato A) che è parte integrante del presente atto. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti, in aggiunta al monte ore utile per il conseguimento del certificato, ulteriori contenuti ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali. 2.3. La metodologia didattica è, in via principale, di tipo prevalentemente attivo; le lezioni tradizionali (lezioni frontali) sono affiancate da strumenti quali analisi e discussione di casi didattici, incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi, finalizzati a favorire, tramite la discussione in piccoli gruppi di lavoro, l’apprendimento dei contenuti oggetto del corso. Le discussioni guidate, gli incident e, più in generale, tutti gli strumenti didattici sono focalizzati specificamente sulle tematiche inerenti la gestione dell’ambito socio - sanitario. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 2 (Durata, aree formative e metodologia didattica) 2.4. È in ogni caso possibile prevedere l’utilizzo della formazione a distanza che non dovrà comunque eccedere il 30% del monte ore di formazione previsto e non potrà esaurire nessuna delle aree considerate nell’allegato A. Le ore di formazione erogate a distanza saranno considerate ore equivalenti ai fini della certificazione di frequenza sotto la responsabilità del Direttore del Corso. Comunque l’erogazione della formazione a distanza dovrà prevedere meccanismi di autovalutazione e sistemi di interazione con il docente responsabile dell’attività e con il resto della classe in modo sincrono e/o differito. 2.5. Al fine di garantire l’effettiva possibilità di utilizzo delle metodologie didattiche attive, il numero di partecipanti per ogni singola classe non potrà essere superiore a 30 unità. Punto 3 (Certificato di formazione e sua validità) 3.1. Il periodo di formazione si conclude con l’espletamento di un colloquio finale, tramite anche la presentazione e discussione di un elaborato davanti ad una apposita Commissione costituita secondo modalità disciplinate dalle Regioni e Province autonome. Della stessa dovranno comunque far parte docenti del corso. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio, in copia unica, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del certificato di formazione, secondo il modello definito nell’allegato B) che è parte integrante del presente atto. In caso di più sessioni dello stesso corso il certificato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell’ultima sessione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 3 (Certificato di formazione e sua validità) 3.2. I legali rappresentanti delle strutture e istituzioni che hanno realizzato i corsi di formazione manageriale, ad avvenuto superamento del colloquio finale trasmettono alle Regioni e alle Province autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l’elenco dei dirigenti che hanno superato il colloquio con evidenziata l’effettiva frequenza al corso nonché il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui al punto 2.2. 3.3. Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede a costituire e mantenere un apposito albo pubblico ove iscrivere i dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale di cui al punto 1. 3.4. Ferma restando, per i fini di cui all’articolo. 16 - quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la validità del certificato di formazione conseguito secondo i criteri di cui al presente accordo, il dirigente sanitario è comunque tenuto a partecipare con esito positivo ai corsi di formazione continua di cui al precedente punto 1.3., organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome nei trienni successivi alla data di conseguimento del certificato medesimo. 3.5. I dirigenti sanitari che conseguono il certificato di formazione manageriale di cui al presente accordo sono esclusi dall’obbligo di conseguire i crediti formativi dell’ECM di cui all’articolo 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nell’anno nel quale si conclude l’attività formativa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 4 (Aspetti finanziari) 4.1. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte del dirigente sanitario, di una quota di iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione e Provincia autonoma in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi. 4.2. Le Regioni e le Province autonome possono definire in sede di contrattazione locale, modalità e criteri per la compartecipazione alle predette quote di iscrizione. La compartecipazione verrà riconosciuta al dirigente a certificazione ottenuta. 4.3. Ove ai corsi di formazione manageriale siano ammessi anche dirigenti sanitari in servizio presso strutture sanitarie di altre Regioni e Province autonome, la partecipazione finanziaria degli stessi segue la disciplina in vigore presso la Regione o Provincia autonoma di appartenenza. A tal fine ciascuna Regione o Provincia autonoma provvede a dare comunicazione all’altra dell’elenco dei dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7 del DPR 30 dicembre 1997, n. 484. Punto 5 (Norma transitoria) 5.1. I certificati di formazione manageriale rilasciati da ciascuna Regione o Provincia autonoma, o che siano in via di conseguimento, a seguito di corsi organizzati con le modalità di cui all’articolo. 7 – commi 3, 4 e 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e per i fini previsti dall'articolo 16 - quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono riconosciuti validi per i fini di cui al presente accordo. 5.2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma provvede a comunicare ai dirigenti che abbiano già conseguito il certificato, il riconoscimento di cui al presente accordo. 5.3. Ai dirigenti sanitari che abbiano già conseguito il certificato di formazione manageriale a seguito dei corsi organizzati dalle Regioni e Province autonome, si estendono le norme finanziarie che saranno stabilite nelle Regioni e Province autonome di appartenenza. Roma, 10 luglio 2003 CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it