OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO

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OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE
QUESITO
(posto in data 11 marzo 2015)
La Regione Marche ha organizzato per la prima volta un corso
di formazione manageriale, con l’indicazione che tutti i direttori
di struttura complessa sono obbligati a parteciparvi.
La mia posizione, simile a quella di altri, è la seguente:
direttore di struttura complessa dal 1 agosto 2000
verifica e rinnovo nel 2005
verifica e rinnovo nel 2010.
Il mio incarico quindi scade ad agosto del 2015.
Può l’Amministrazione obbligarmi a frequentare il corso e potrebbe,
visto e considerato che per la data di scadenza del contratto non sono
più in tempo ad iscrivermi al primo, che è già iniziato da due mesi,
prendere il pretesto per non rinnovarmi l’incarico?
Faccio presente che nel passato di corsi di formazione manageriale ne
ho frequentati tre ai quali si deve aggiungere un corso di aggiornamento
universitario e uno di economia sanitaria.
Li elenco solo per dimostrare che non mi sottrarrei mai a studi che
ritenga utili al mio ruolo. Il primo corso di formazione manageriale
lo frequentai a Roma nel 1990, tutti con spese a mio carico.
A due anni circa dalla cessazione dal servizio (sono nata nel 1952) mi
sembra un ulteriore onere economico e di impegno di giorni di ferie,
poiché andrebbe effettuato fuori orario di servizio.
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RISPOSTA
(inviata in data 21 marzo 2015)
La Regione Marche, se pur con notevole ritardo rispetto ad altre, ha
attivato finalmente i corsi di formazione manageriale abilitati al
rilascio dell’attestato di formazione manageriale esplicitamente
previsto quale requisito per l’accesso alla direzione di struttura
complessa già nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Si tratta di un
adempimento obbligatorio per tutti coloro che sono titolari di un
incarico di direzione di struttura complessa, che in via teorica
potrebbero addirittura essere sollevati dall’incarico stesso laddove non
conseguissero l’attestato di formazione manageriale previsto all’esito
positivo del primo corso di formazione manageriale organizzato
dalla regione di appartenenza. Il comma 8 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 precisa infatti che il mancato
superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente
al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico
stesso.
Circa la obbligatorietà del conseguimento dell’attestato di formazione
manageriale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
non sussistono pertanto dubbi. Tale obbligo dovrebbe essere stato
ribadito nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa sia nello stesso contratto
individuale di lavoro che deve essere stata sottoscritto al conferimento
dell’incarico, con la formula “fermo restando l’obbligo di conseguire
l’attestato al primo corso utile”.
In termini di stretta osservanza della norma il fatto di non aver
presentato domanda di ammissione al primo corso organizzato
in applicazione della convenzione sottoscritta tra la regione Marche e
le quattro università marchigiane costituisce di per sé inadempimento
rispetto ad un obbligo formale. I corsi frequentati ai quali si fa
riferimento nel quesito possono avere consentito di conseguire
conoscenze e competenze tecniche addirittura superiori a quelle che
potranno costituire ricaduta del corso di formazione di cui si parla,
ma l’attestato di formazione manageriale indicato come requisito
dall’articolo 5 del D.P.R. 484 è esclusivamente quello rilasciato al
termine di un corso specificamente organizzato dalla regione.
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Tale corso è proprio quello sopra richiamato, così pubblicizzato nel
sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche:
Corso di perfezionamento in Management delle organizzazioni sanitarie
a rete – I livello pari a 12 CFU e a 144 ore di didattica, destinato
prioritariamente ai Dirigenti di struttura complessa, all’esito del quale
la Regione rilascerà, a quanti hanno concluso positivamente il Corso,
il certificato di formazione manageriale di 1° livello per i Dirigenti
di struttura complessa. Dei 30 posti messi a bando, 5 sono riservati
a coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione
alle selezioni per l’incarico di Dirigente di struttura complessa che al
momento della domanda non siano titolari dei predetti incarichi presso
la Regione Marche o altre Regioni. La durata del Corso è prevista
in 10/12 mesi .attraverso moduli di 8 e/o 4 ore. La quota di iscrizione è
pari a € 1.700, suddivisa in due rate.
Lo stesso corso è presentato nel sito web del consorzio per l’alta
formazione costituito tra le quattro Università marchigiane e del quale
è stata data notizia nel comunicato pubblicato il 24 luglio 2014 nel
sito web della regione Marche.
Il 23 luglio 2014, il Presidente della Regione Marche ed i Rettori
delle Università marchigiane: Università Politecnica delle Marche,
Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata,
Università degli Studi di Urbino, hanno sottoscritto la Convenzione per
la realizzazione della Scuola di formazione manageriale del personale
delle strutture sanitarie.
Tra l’altro la Convenzione prevede che le quattro Università
marchigiane, singolarmente o di intesa tra loro, attivino Master
universitari e Corsi di formazione manageriale per almeno tre anni
accademici, con priorità di iscrizione per il personale in servizio presso
le strutture sanitarie del territorio regionale ed obbligato all’acquisizione
della formazione manageriale, in quanto già titolare di incarico
dirigenziale.
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La Convenzione prevede tre tipologie di certificazione e, per la sua
attuazione, l’Università degli Studi di Camerino d’intesa con
l’Università degli Studi di Macerata e con la collaborazione del
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica
in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN), del quale sono soci
anche la Regione e l’ASUR Marche, ha organizzato:
1. un master universitario di secondo livello in diritto sanitario e
management delle aziende sanitarie per i direttori generali, pari
a 60 CFU e a 350 ore di didattica
2. un corso di formazione manageriale in diritto sanitario e
management delle aziende sanitarie, per i direttori sanitari,
amministrativi e dirigenti delle professioni sanitarie, pari a 24 CFU
e a 214 ore di didattica
3. un corso di formazione manageriale in diritto sanitario e
management delle aziende sanitarie, pari a 12 CFU e a 114 ore
di didattica, per i dirigenti di struttura complessa.
Per quanto concerne l’impegno richiesto per la frequenza del corso si
legge nello stesso sito web che: Sia per il Master, sia per i due Corsi
di formazione manageriale, l’inizio delle lezioni è previsto venerdì 9
gennaio 2015 e le lezioni, di regola, si svolgeranno il venerdì dalle 9,30
alle 13, 30 del mattino e dalle 14,30 alle 18,30 del pomeriggio.
Si tratta oggettivamente di un impegno non indifferente, peraltro
allineato con quello previsto in analoghi corsi organizzati da altre
istituzioni universitarie. Il corso di formazione manageriale per
direttori di struttura complessa che la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa organizza da anni per la Regione Tosca prevede ad esempio un
impegno complessivo di 124 ore di didattica, a fronte peraltro di un
costo di 3.200 anziché 1.700 euro. Anche se per certi versi opinabile
la norma nazionale (comma 4 dell’articolo 16-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) prevede che gli oneri di questi
corsi di formazione siano a totale carico degli interessati. Per quanto
concerne l’impegno orario per la partecipazione al corso (quantificato
in 114 ore) appare invece possibile inserire nel regolamento aziendale
che disciplina l’orario di lavoro una clausola che consenta l’utilizzo
della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali destinate ad
attività non assistenziali, nonché dei permessi retribuiti previsti
dall’articolo 23 del CCNL 1994_1997.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Il comma 1 dell’articolo 29 del CCNL 1998_2001, avente per oggetto
le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura
complessa, che rinvia al DPR 10 dicembre 1997, n. 484 per quanto
concerne la definizione dei requisiti per l’accesso alla dirigenza
apicale del ruolo sanitario (Regolamento recante la determinazione
dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale)
l’articolo 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che fissa i requisiti
per l’accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario
l’articolo 7 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che disciplinava
i corsi di formazione manageriale previsti per l’accesso alla dirigenza
apicale del ruolo sanitario, normativa poi riformulata dall’articolo
16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
l’articolo 15, comma 8) del decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n. 502, che dispone l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione
manageriale entro un anno dal conferimento dell’incarico laddove
non siano stati attivati dalla Regione i corsi previsti alla data
dell’avviso pubblico;
l’articolo 16 quinquies del decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n. 502, che disciplina la materia della formazione manageriale
il decreto del Ministro della Sanità in data 1 agosto 2000 che
disciplina la formazione manageriale dei direttori generali
l’accordo interregionale 10 luglio 2003 in materia di formazione
manageriale
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
articolo 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti
con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero
stabilito dall'atto aziendale.
Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo riformulato dal decreto legge 13 settembre 2012,
n. 158, apporta significative modifiche alle procedure di selezione
dei direttori di struttura complessa, procedure che devono essere
ulteriormente disciplinate in ambito regionale, fermi restando peraltro
i riferimenti al D.P.R. 484 del 1997, che stabilisce i requisiti necessari
per accedere a quello che allora era definito secondo livello
dirigenziale, e che sono qui di seguito riportati. Tra questi già nel
1997 era indicato l’attestato di formazione manageriale, inteso non
come attestato di un qualsiasi corso di formazione manageriale, ma
del corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione e
disciplinato dall’articolo 7 dello stesso D.P.R. 484 e successivamente
dall’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
articolo 5
Requisiti
1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda
le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina;
c) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza
d) attestato di formazione manageriale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484
articolo 7.
Corsi di formazione manageriale
1. modalità di conseguimento dell’attestato di formazione manageriale
L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza
ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento.
L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.
2. destinatari dei corsi di formazione manageriale
I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario
delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, e successive modificazioni
e degli istituti zoo profilattici sperimentali; il personale deve
possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno
cinque anni.
3. finalità dei corsi di formazione manageriale
I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del
ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e
pratiche e nella parte-cipazione attiva a seminari.
4. contenuti dei corsi di formazione manageriale
I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione
dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro,
agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni
corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi
sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore
di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica
di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività
didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484
articolo 7.
Corsi di formazione manageriale
5. periodicità dei corsi di formazione manageriale
I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero
della sanità, previa programmazione nazionale sulla base
delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. organizzazione dei corsi
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo
accordo con il Ministero della sanità sentita la conferenza Stato
Regioni, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo
l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area
di sanità pubblica.
7. ambiti territoriali di organizzazione dei corsi
I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale,
in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati
al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si
svolge l'attività didattica.
8. contenuti dei bandi di indizione dei corsi
Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti,
la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché
le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono
specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita.
Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori
alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere
assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o
alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al
criterio della precedenza in relazione all'età.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 484
articolo 7.
Corsi di formazione manageriale
9. esclusività dei corsi ai quali è possibile partecipare
In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione
per un solo corso.
10. obbligo di frequenza dei corsi
La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore
ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta
l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione
può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e
malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere
ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato
nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
11. colloquio finale di valutazione
Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono
sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai
docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo,
il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato
di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso
corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati
al termine dell'ultima sessione.
12. istituzioni che possono collaborare alla realizzazione dei corsi
Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e
l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo
profilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati
accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini
della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione
nazionale per la formazione, in relazione alla documentata
rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa
in tutto il territorio nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15 comma 8
8. obbligatorietà dell’attestato di formazione manageriale
L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve
essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione
manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 16 quinquies
Formazione manageriale
1. modalità di conseguimento dell’attesto di formazione manageriale
La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per
lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione
sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse
per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo
l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento
dei corsi organizzati ed attivati dalle Regioni secondo quanto
previsto al comma 2.
2. modalità di organizzazione dei corsi di formazione manageriale
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanità sentita la Conferenza Stato
Regioni, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale
avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati
accreditati dalla Commissione Nazionale per la formazione
continua i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli
incarichi di direzione sanitaria aziendale e di direzione di strutture
complesse, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e
i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità
pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. rinvio al decreto del Ministro della Sanità
Con decreto del Ministro della Sanità, su proposta della commissione nazionale per la formazione continua, sono definiti i criteri
per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale con particolare
riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ai criteri
di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche,
alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare
i risultati ottenuti dai partecipanti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 16 quinquies
Formazione manageriale
4. oneri dei corsi di formazione manageriale
Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. ambito di applicazione dell’articolo 16-quinquies
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli istituti zoo profilattici sperimentali. Le disposizioni
si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche
alle quali sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di
struttura complessa di cui al presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 1 agosto 2000
Disciplina dei corsi di formazione manageriale
dei direttori generali delle aziende sanitarie.
Articolo. 1.
Organizzazione dei corsi
1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti dall'art. 3-bis,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono attivati ed organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale.
2. Le regioni e le province autonome, per la realizzazione dei corsi,
possono anche avvalersi della collaborazione delle università o
di altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti
nel campo nella formazione manageriale.
Articolo. 2.
Durata dei corsi
1. La durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, é programmata
in un periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilità.
2. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le tematiche
ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione
sanitaria.
Articolo 3.
Contenuto dei corsi
1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche
propri del processo manageriale, quali l'analisi e la diagnosi
organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo
di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse
umane.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 1 agosto 2000
Articolo 3.
Contenuto dei corsi
2. I programmi dei corsi sviluppano le tematiche riferite alle aree
di sanità pubblica; organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
gestione economico-finanziaria; risorse umane e organizzazione
del lavoro. Le predette aree devono essere articolate con riferimento
agli obiettivi formativi di cui al comma 1, come indicato nell'allegato al presente decreto.
3. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi
possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico, pratico od
operativo ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni
sanitarie, sociali ed ambientali locali.
Articolo 4.
Metodologia didattica
1. L'attività didattica é di tipo teorico, pratico e seminariale.
2. La metodologia é di tipo prevalentemente attivo, privilegiando
tecniche di formazione che prevedano il lavoro di gruppo, analisi
di esperienze particolarmente significative, sviluppo di progetti
applicativi.
3. La metodologia didattica prevede l'acquisizione di materiale
didattico ed audiovisivo, anche con sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili
didattici multimediali.
4. Il sistema di formazione a distanza, che può incidere per non oltre
il cinquanta per cento delle ore di durata del corso di cui all'articolo
2, assicura il monitoraggio del processo di formazione dei singoli
partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati
delle esercitazioni svolte, nonché adeguati sistemi di controllo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 1 agosto 2000
Articolo 5.
Certificato di formazione
1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano
seguito il numero totale delle ore previste ricevono una certificazione di frequenza del corso di formazione, comprovante il grado
di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'articolo 3,
comma 1.
2. La certificazione di frequenza del corso di formazione é rilasciata da
ciascuna regione o provincia autonoma sulla base delle attestazioni
dei responsabili delle regioni e delle province autonome e dei legali
rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che
hanno tenuto i corsi. I legali rappresentanti delle predette strutture
e istituzioni, immediatamente dopo l'espletamento del colloquio
finale, trasmettono, per ciascun candidato, alle regioni o province
autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l'attestazione del grado
di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui
all'articolo 3, comma 1, e una dichiarazione sui giorni di effettiva
frequenza al corso.
Roma, 1 agosto 2000 Il Ministro: Veronesi
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Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 1
(Formazione manageriale)
1.1. I corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici,
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi) sono attivati ed organizzati dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali si
avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione
delle università o di altri soggetti pubblici o privati operanti nel
campo della formazione accreditati e/o appositamente qualificati
dalle medesime Regioni e Province auto-nome. Le stesse non
potranno attivare i suddetti corsi al di fuori del proprio territorio
se non attraverso reciproci accordi.
1.2. Della attivazione dei predetti corsi di formazione, le Regioni e le
Province autonome danno notizia al Ministero della Salute
comunicandone i relativi contenuti. Ai corsi organizzati presso le
Regioni e le Province autonome hanno diritto di precedenza di
iscrizione i dirigenti sanitari in servizio presso le strutture
sanitarie delle singole realtà.
1.3. Le Regioni e le Province autonome organizzano parallelamente
ai corsi oggetto del presente accordo, iniziative di formazione
continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale
riservate ai dirigenti sanitari in possesso del certificato
di formazione di cui al successivo punto 3.4.
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Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 2
(Durata, aree formative e metodologia didattica)
2.1. La durata dei corsi non deve essere inferiore a 100 ore di frequenza certificata. Le Regioni e le Province autonome programmano corsi di durata superiore al fine di concedere un massimo
di assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate.
Il superamento di tale limite comporta l’esclusione dal colloquio
finale. Il periodo di formazione potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l’intera sua
durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà
essere recuperato nell’ambito di altro corso secondo modalità
definite dalla Regione o Provincia Autonoma.
2.2. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e
tecniche propri del processo manageriale e quindi riferiti
prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei Servizi
sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica,
alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento ed
agli elementi di bilancio e controllo, così come definite
nell’allegato A) che è parte integrante del presente atto.
Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione
dei corsi possono essere previsti, in aggiunta al monte ore utile
per il conseguimento del certificato, ulteriori contenuti ritenuti
necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali
ed ambientali locali.
2.3. La metodologia didattica è, in via principale, di tipo prevalentemente attivo; le lezioni tradizionali (lezioni frontali) sono
affiancate da strumenti quali analisi e discussione di casi
didattici, incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi,
finalizzati a favorire, tramite la discussione in piccoli gruppi
di lavoro, l’apprendimento dei contenuti oggetto del corso.
Le discussioni guidate, gli incident e, più in generale, tutti
gli strumenti didattici sono focalizzati specificamente sulle
tematiche inerenti la gestione dell’ambito socio - sanitario.
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Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 2
(Durata, aree formative e metodologia didattica)
2.4. È in ogni caso possibile prevedere l’utilizzo della formazione
a distanza che non dovrà comunque eccedere il 30% del monte
ore di formazione previsto e non potrà esaurire nessuna
delle aree considerate nell’allegato A. Le ore di formazione
erogate a distanza saranno considerate ore equivalenti ai fini
della certificazione di frequenza sotto la responsabilità
del Direttore del Corso. Comunque l’erogazione della formazione
a distanza dovrà prevedere meccanismi di autovalutazione
e sistemi di interazione con il docente responsabile dell’attività
e con il resto della classe in modo sincrono e/o differito.
2.5. Al fine di garantire l’effettiva possibilità di utilizzo delle metodologie didattiche attive, il numero di partecipanti per ogni singola
classe non potrà essere superiore a 30 unità.
Punto 3
(Certificato di formazione e sua validità)
3.1. Il periodo di formazione si conclude con l’espletamento di un
colloquio finale, tramite anche la presentazione e discussione
di un elaborato davanti ad una apposita Commissione costituita
secondo modalità disciplinate dalle Regioni e Province autonome. Della stessa dovranno comunque far parte docenti
del corso. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio,
in copia unica, da parte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, del certificato di formazione, secondo
il modello definito nell’allegato B) che è parte integrante del presente atto. In caso di più sessioni dello stesso corso il certificato
viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine
dell’ultima sessione.
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Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 3
(Certificato di formazione e sua validità)
3.2. I legali rappresentanti delle strutture e istituzioni che hanno
realizzato i corsi di formazione manageriale, ad avvenuto
superamento del colloquio finale trasmettono alle Regioni e
alle Province autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l’elenco
dei dirigenti che hanno superato il colloquio con evidenziata
l’effettiva frequenza al corso nonché il grado di acquisizione degli
strumenti e delle tecniche di cui al punto 2.2.
3.3. Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede a costituire e
mantenere un apposito albo pubblico ove iscrivere i dirigenti
sanitari cui è stato rilasciato il certificato di formazione
manageriale di cui al punto 1.
3.4. Ferma restando, per i fini di cui all’articolo. 16 - quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la validità
del certificato di formazione conseguito secondo i criteri di cui
al presente accordo, il dirigente sanitario è comunque tenuto
a partecipare con esito positivo ai corsi di formazione continua
di cui al precedente punto 1.3., organizzati dalle Regioni e
dalle Province autonome nei trienni successivi alla data di conseguimento del certificato medesimo.
3.5. I dirigenti sanitari che conseguono il certificato di formazione
manageriale di cui al presente accordo sono esclusi dall’obbligo
di conseguire i crediti formativi dell’ECM di cui all’articolo 16
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nell’anno
nel quale si conclude l’attività formativa.
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Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 4
(Aspetti finanziari)
4.1. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte del dirigente sanitario, di una
quota di iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione e
Provincia autonoma in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi.
4.2. Le Regioni e le Province autonome possono definire in sede
di contrattazione locale, modalità e criteri per la compartecipazione alle predette quote di iscrizione. La compartecipazione
verrà riconosciuta al dirigente a certificazione ottenuta.
4.3. Ove ai corsi di formazione manageriale siano ammessi anche
dirigenti sanitari in servizio presso strutture sanitarie di altre
Regioni e Province autonome, la partecipazione finanziaria degli
stessi segue la disciplina in vigore presso la Regione o Provincia
autonoma di appartenenza. A tal fine ciascuna Regione o
Provincia autonoma provvede a dare comunicazione all’altra
dell’elenco dei dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato.
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autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi
necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi
di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e all’articolo 7
del DPR 30 dicembre 1997, n. 484.
Punto 5
(Norma transitoria)
5.1. I certificati di formazione manageriale rilasciati da ciascuna
Regione o Provincia autonoma, o che siano in via di conseguimento, a seguito di corsi organizzati con le modalità di cui
all’articolo. 7 – commi 3, 4 e 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 484 e per i fini previsti dall'articolo 16 - quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con
il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono riconosciuti
validi per i fini di cui al presente accordo.
5.2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma provvede a comunicare
ai dirigenti che abbiano già conseguito il certificato, il riconoscimento di cui al presente accordo.
5.3. Ai dirigenti sanitari che abbiano già conseguito il certificato
di formazione manageriale a seguito dei corsi organizzati
dalle Regioni e Province autonome, si estendono le norme
finanziarie che saranno stabilite nelle Regioni e Province
autonome di appartenenza.
Roma, 10 luglio 2003
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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