La legge LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

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La legge LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Abolizione del catalogo per le armi - Prime note
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Il Calogo delle armi è abolito! Prime conseguenze (ver. 5)
La legge LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2012). Suppl.
Ordinario n. 234 (Gazzetta Ufficiale N. 265 del 14 Novembre 2011) ha abolito il
Catalogo nazionale delle armi, senza nulla aggiungere. Le norme di collegamento
previste nel decreto legge sviluppo di ottobre sono state tolte perché ritenute non
strettamente pertinenti al tema del risparmio (una sciocchezza perché quando si
abolisce una norma è necessario pensare alle conseguenze sulle norme che
restano).
La norna sul catalogo entrà in vigore il 1º gennaio 2012.
Alcune conseguenze sono chiare, altre richiedono un po’ di sforzo interpretativo.
1) Dal 1° gennaio 2012 le armi di nuova produzione o importazione possono
essere prodotte e importate senza previa catalogazione e non dovranno più recare
alcun numero di catalogo.
2) Il numero di catalogo non è più un segno distintivo la cui mancanza rende
l’arma clandestina.
3) La qualità di arma da guerra o tipo guerra viene stabilita in base alle norme di
legge contenute negli artt. 1 e 2 della legge 110/1975 e della legge sull’armamento
n. 185/1990 integrata con il DM 13 giugno 2003.
Se si toglie la massa incredibile di bischerate che si è inventata la Commissione
nell’ultimo decennio per correre dietro alle fisime di qualche ministeriale sciocco,
la soluzione è semplice e lineare e riconosciuta dallo stesso legislatore nel Decreto
Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 in cui ha ammesso che il cal, 9 para non rende
un’arma da guerra, ma che, in via eccezionale ed essendo un calibro destinato alla
forze di polizia, può essere assoggettato ad un regine analogo a quello previsto per
le cose in dotazione ad esse.
Non mi dilungo perché il problema delle armi da guerra è stato sviscerato nel
modo più ampio ed esaustivo possibile nella poderosa sentenza del magistrato dr.
Claudio Lo Curto che ha fatto piazza pulita di tutte le approssimazioni giuridiche e
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tecniche sull’argomento. Si veda il testo al link
http://www.archiviogiuridico.it/collane/Lo_Curto.pdf
oppure, per chi si accontenta di un riassunto (la sentenza è di 300 pagine a
stampa), al link
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guerra.htm
La normativa è lineare: fra i fucili e le pistole di piccolo calibro (inferiore a 12,7
mm) sono da guerra solo quelle a raffica; quindi tutti i calibri inferiori a 12,7 mm.
sono calibri comuni anche se impiegati in armi a raffica. Armi tipo guerra possono
essere solo quelle armi che pur non essendo destinabili all’armamento, sono a
raffica (ad es. una carabina cal. 22, una pistola, un fucile a canna liscia che sparano
a raffica). Ogni altra soluzione significa arrampicarsi sugli specchi come fa da 80
anni chi non sa neppure di che cosa sta parlando!
Ricordiamoci che il problema di distinguere i fucili e le pistole da guerra in realtà
non esiste più. Tutta la catalogazione è derivata dallo stupido tentativo della
burocrazia di sostenere che le armi in calibro 9 para erano da guerra. Ora che
anch’essa, stabilendo che il cal. 9 para è solo vietato ai civili per ragioni di PS, è si
è dovuta arrendere all’evidenza che tutti i fucili e le pistole sono in calibri non
riservati ai militari, è certo che non vi sono più pistole e rivoltelle che possano
essere ritenute da guerra ed è certo che non vi sono più fucili salvo quelli
automatici, che siano da guerra. La distinzione non è formale, ma sostanziale e non
esistono armi corte e fucili semiautomatici che raggiungano la potenzialità
offensiva richiesta per le armi da guerra. Anche le munizioni usate dai militari non
sono da guerra in relazione ai marchi che recano, ma esclusivamente in relazione
alla loro natura speciale (nucleo perforante, esplosive, incendiarie, traccianti).
È chiaro che inizialmente vi saranno problemi in fase applicativa, specialmente
con le dogane e questure poste di fronte a domande di importazione di armi di
nuova tipologia: si dovrà far loro comprendere che la legge è stata fatta proprio per
eliminare burocrazia inutile e che l’ipotesi che un fucile o una pistola siano da
guerra o tipo guerra è quasi solo teorica.
4) Viene meno la prassi assurda ed illegittima della Commissione di ritenere che i
dati tecnici e dimensionali di un’arma siano un dato immutabile! Se un’arma è
comune, poco importa che la canna sia un centimetro più corta o più lunga, poco
importa di che calibro sia e di come siano fatti strozzatori, rompi fiamma e tutto
ciò che in tutto il mondo si usa nel costruire fucili e pistole. Quindi viene meno
l’obbligo di indicare la lunghezza della canna e altre simili amenità che non
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riguardano minimamente la sicurezza pubblica e che solo in Italia c’eravamo
inventati.
5) La nuova precisa distinzione fra parte d’arma ed accessorio introdotta dal D.
L.vo 204/2010, fa cadere tutta la serie di bischerate dette dalla Commissione in
materia di freni di bocca e simili.
Un’arma può essere alterata solo modificando le parti essenziali e non
aggiungendovi accessori; la modifica deve essere intrinseca e non estrinseca.
Quindi cannocchiali, freni di bocca, rompi fiamma, strozzatori, treppiedi, mirini,
possono essere applicati senza bisogno di un controllo.
E perciò sull’arma uno ci può fare tutte le filettature, mettere tutti gli attacchi che
vuole, perché essi non aumentano certo la potenza dell’arma o la sua facilità d’uso.
Attenzione: rispetto al silenziatore è meglio evitarlo sempre e, se proprio si deve
usare per certi usi leciti, deve essere amovibile. Forse non lo dice la legge, ma lo
dice il buon senso.
6) Il limite al numero di colpi contenibili nel caricatore di armi demilitarizzate
rimane valido perché si tratta di regole relative alla demilitarizzazione di una parte
di arma da guerra.
La limitazione al numero di colpi di versioni civili di armi militari, o di armi civili
in genere, viene meno, sempre che il caricatore non sia utilizzabile sul modello
militare. Si trattava di limitazione inventata dalla Commissione in sede di
catalogazione e che viene meno. Non è infatti pensabile che vi siano delle armi
prodotte fina ad oggi che possono montare solo un caricatore limitato e che
l’identica arma prodotta domani possa montare il caricatore che le pare.
7) L’acquisto di conversioni in calibro diverso e di canne, anche se di misura e
calibro diverso, è consentito senza formalità, salvo ovviamente la denunzia.
ATTENZIONE: è da stupidi voler risparmiare sulla denunzia di parti di armi;
siccome non costa nulla, conviene inserire tutto in denunzia, anche se in certi casi
l’obbligo è dubbio.
8) La classificazione delle armi ad aria compressa liberalizzate rimane in vigore. Si
pone solo il problema di come pubblicizzare l’elenco delle armi classificate; ma
nell’era di Internet questo non dovrebbe essere un problema neppure per il
Ministero, visto che basta fare una pagina con l’elenco alfabetico di dette armi.
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9) La Commissione non è stata abolita ma le rimane solo il compito di classificare
le armi ad aria compressa liberalizzate; siccome questo compiti è stato una
invenzione del Regolamento ministeriale ricollegato al fatto che la Commissione
classificava le armi, ora il collegamento è venuto meno e il compito di classificare
l’aria compressa può essere tranquillamente affidato la Banco di Prova, come
avviene negli altri stati e come previsto in via generale per le armi giocattolo dal
D. L.vo 204/2010. È contrario ad ogni principio di risparmio che venga convocata
la Commissione da ogni parte d’Italia, con missione, voli aerei e pernottamenti,
per dire che un giocattolo non supera i 7,5 J di potenza! Basta un usciere con
misuratore di velocità dei pallini!
La Commissione rimane anche con il compito di esprimere pareri a richiesta del
Ministero; vista la qualità dei pareri espressi in passato, il Ministero potrebbe
tranquillamente farne a meno (ricordo che questo parere era stato introdotto come
obbligatorio e vincolante per porre un freno alle bischerate del Ministero; poi
questo è riuscito a far togliere il termine “vincolante” e la Commissione è divenuta
solo la reggicoda del ministero!).
La Commissione ha ereditato anche le competenze della vecchia commissione
esplosivi; siccome in Italia gli esperti si contano sulla punta delle dita, potrebbe
essere largamente ridimensionata così da costare meno e da avere le idee più
chiare di adesso.
10) All'interno della catalogazione la Commissione aveva anche il compito di
classificare alcune delle armi comuni come armi sportive. Ora questa possibilità
viene meno e la categoria delle armi sportive si blocca; non ve ne potrebbero
essere di nuove. Ed è un bene perché la categoria era assolutamente inutile, ignota
ad ogni altro paese e fonte solo di confusione. Essa era stata escogitata dal solito
pasticcione per rimediare all'errore del legislatore che aveva limitato il numero di
armi non da caccia detenibili fuori collezione; era sufficiente ritoccare questo
numero senza creare una nuova categoria di armi. Ed invece hanno creato una
abnorme categoria che spesso distingue armi eguali in base a criteri di fantasia
Non so come si possa rimediare. Ci vorrebbe un articoletto di legge in cui si dice
che la licenza di collezione riguarda solo le armi corte (come di fatto è, salvo che
per carabine cal. 22) e che fra le armi corte sono sportive solo quelle prodotte dal
produttore come modello da tiro sportivo; armi dotate di particolare calciatura, o
maggior lunghezza di canna o particolari congegni di mira, che le rendono
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inidonee all’uso per difesa; oppure si potrebbe demandare all’UITS di attribuire il
riconoscimento di arma utilizzabile in gare di tiro sportivo in base a caratteristiche
che la fanno distinguere dal modello per difesa.
Nulla vieta di comperare un'arma ipoteticamente sportiva e di denunziarla come
arma comune; fino a nuove disposizioni sarà necessario ritenere che non possono
essere riconosciute nuove armi sportive.
Nulla cambia per le armi già dichiarate sportive. Il catalogo non riguarda la
nozione di arma da caccia.
11) Viene meno la possibilità di limitare ad un esemplare per modello le armi in
collezione, visto che non vi è più la nozione di modello di arma catalogata. A voler
essere più realisti del re, si può sostenere che la limitazione rimane per le armi già
catalogate, con la possibilità di aggiungere un esemplare non catalogato. Ma
qualcuno arriverà anche a sostenere che in mancanza del modello catalogato, si
deve far comunque riferimento al modello indicato sull’arma dal produttore
(conclusione non ricavabile dalla norma).
12) L’applicazione ed interpretazione delle norme sulle armi viene ricondotta nel
suo ambito naturale, affidata ai giudici e non ai burocrati del ministero o delle
questure; occorre che tutti vigilino affinché i giudici vengano bene informati e che
non siano vittima dei troppi incompetenti che fanno i periti.
(Bolzano, 14 novembre 2011)
PS:
- Sono assillato da domande sui caricatori per armi da guerra: è un problema del
tutto sciocco, perché una persona normale neppure se lo pone: li lascia stare e
dorme tramquillo. E' ovvio che se è vietato un mitra, è vietato anche il suo
caricatore. Ed è una perdita di tempo cavillare sul come si possa aggirarare il
divieto. Quindi non risposnderò più a domande su di essi.
- Credevo di essere stato chiaro, ma troppi lettori credono di capire che armi da
guerra diventano comuni e che non si sa più come computare armi da caccia e armi
sportive fuori collezione.
Sarò ancora più chiaro:
1) Non è vero che cambi qualche cosa per le armi da guerra e tipo guerra.
2) Non cambia nulla nel numero di armi detenibili; solamente non si sa come
individuare NUOVE armi sportive.
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email - Edoardo Mori
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