19_07 (Adifinanza)

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19_07 (Adifinanza)
Coordinato da Fabio Picciolini
Agenzia Adiconsum - anno XIX - n. 19 - 4 aprile 2007
Stampato in proprio in aprile 2007
In questo numero:
Frodi nel credito al consumo
Class-action contro Parmalat
Come cambiare il conto corrente
Ultim'ora
- Frodi nel credito al consumo
Approfondimenti
- Class-action contro Parmalat
- Come cambiare il conto corrente
Flash
- Abitazione
- Argentina
- Cirio
- Finpart
- Investimenti
- Mutui 1
- Mutui 2
- Money transfer
- Privacy
- Servizi di pagamento
- Spese bancarie
- Usura
- Prodotti
- Tassi di usura
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
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ULTIM'ORA
Frodi nel credito al consumo
Assenso del Consiglio di Stato allo schema di regolamento
contro le frodi sulle carte di pagamento.
I
l Consiglio di Stato ha dato il proprio assenso allo schema di regolamento attuativo della legge 166/05 per prevenire le frodi su carte
di credito, debito e revolving.
Una banca dati centralizzata, gestita dall’Ufficio centrale antifrode dei
mezzi di pagamento-UCAMP, costituito presso il ministero dell’Economia,
raccoglierà i dati relativi alle transizioni non riconosciute dai titolari, ai punti
vendita a cui è stata revocata o rinnovata la concessione che regola la negoziazione di carte, e agli sportelli automatici manomessi e le informazioni
sui punti vendita e sulle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio
perché è stato raggiunto il rischio frode. Le segnalazioni dovranno essere
inviate, da società, banche e intermediari finanziari che emettono carte
di pagamento e gestiscono le reti commerciali di accettazione.
L’Uncamp sulla base dei dati ricevuti crea una lista dei nominativi
delle società che sono tenute a far pervenire dati e informazioni nell’archivio. L’archivio conterrà i nominativi delle società intermediarie, la
descrizione delle principali tipologie di carte di pagamento e le norme di
riferimento, le possibilità di accesso da parte di società intermediarie o a
altri soggetti, per conoscere, in maniera del tutto anonima i dati statistici
sulle frodi, le operazioni non riconosciute dai titolari, ai punti vendita a cui
è stata revocata o rinnovata la convenzione che regola la negoziazione
di carte, e quelli sugli sportelli automatici manomessi, le informazioni sui
punti vendita e sulle carte di pagamento sottoposti a monitoraggio.
Gli intermediari, se in regola con la trasmissione dei dati, potranno
accedere, a pagamento, alla banca dati.
Il regolamento fissa il momento in cui prima si stabilisce poi si definisce
il rischio di frode: 5 o più richieste di autorizzazione con carte diverse,
rifiutate nelle 24 ore, tre o più richieste di autorizzazioni con la stessa
carta, sempre rifiutate nelle 24 ore, una richiesta di autorizzazione, approvata e rifiutata, superi del 150% l’importo medio delle operazioni
effettuate nei tre mesi precedenti. Il “rischio frode” scatta per le carte
di pagamento nel caso di 7 o più richieste di autorizzazione arrivino in
24 ore per una stessa carta, una o più richieste in 24 ore esauriscono il
plafond disponibile, due o più richieste di autorizzazione provenienti da
stati diversi, effettuate con la stessa carta nell’arco di 60 minuti.
Il monitoraggio per i punti vendita non potrà superare i 15 giorni e
per le carte di pagamento le 72 ore. Sulla base dei dati l’emittente potrà
revocare la convenzione con l’esercizio ovvero l’operazione non riconosciuta dal titolare della carta, comunicandolo anche all’Ucamp.
I dati saranno disponibili anche al dipartimento di pubblica sicurezza e
le Forze di polizia avranno accesso ai dati contenuti nell’archivio.
In tema di frodi è, rilevante, quanto emerso nella discussione sul ddl n.
806 relativo alla Rete centralizzata antifrode a tutela. Durante le audizioni
le Compagnie assicurative, attraverso l’associazione di categoria, Ania, ha
chiesto di ampliare l’attività dell’Ucamp anche al settore assicurativo.
Secondo l’Ania, le polizze assicurative riguardano anche settori del credito, come la cessione del quinto e le garanzie per danni legati alle carte di
credito, ma una struttura pubblica di controllo consentirebbe di ridurre le
frodi assicurative e quindi i costi riversati sulla generalità degli assicurati.
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APPROFONDIMENTI
Class-action contro Parmalat
Avviata dal Tribunale del distretto Sud di New York
l'azione legale collettiva contro Parmalat
I
l Tribunale del distretto sud di New York ha notificato ad investitori,
broker, istituti finanziari ed altri rappresentanti che abbiano acquistato azioni ordinarie e/o obbligazioni di Parmalat Finanziaria S.p.A.
e sue controllate ed affiliate, un accordo parziale per 50 milioni di dollari
nell’ambito di un’azione legale collettiva avviata contro Parmalat relativa
ai prezzi pagati per le azioni ordinarie e le obbligazioni Parmalat.
L’udienza della class action (riferimento Parmalat Securities Litigation,
No. 04 Civ. 0030 - LAK) si terrà a New York il 19 luglio 2007, quando il
Tribunale deciderà se approvare o meno l’accordo. Secondo la class action
Parmalat ha agito fraudolentemente fornendo notizie scorrette sull’indebitamento della società e sul suo patrimonio netto.
L’accordo, raggiunto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Credit Suisse Group, Credit Suisse, Credit Suisse International, and Credit
Suisse Securities Europe Ltd, è destinato al rimborso delle richieste di
risarcimento valide, delle spese legali e amministrative.
Secondo il Tribunale sono “partecipanti all’azione legale collettiva” pertanto possono accedere all’azione collettiva, tutti i soggetti che hanno
acquistato azioni ordinarie e/o obbligazioni Parmalat dal 5 gennaio 1999
al 18 dicembre 2003, ricevendo un danno per il comportamento scorretto
ella Parmalat.
Rappresentanti dell’azione sono gli studi legali Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, P.L.L.C, di Washington, D.C. Grant & Eisenhofer, P.A., di
Wilmington (Delaware) e Spector Roseman & Kodroff, P.C., of Filadelfia
(Pennsylvania).
I soggetti interessati potranno chiedere il modulo per la richiesta di
risarcimento peraltro con ancora pronto e se non riceveranno direttamente
la notifica via e mail provvedere alla registrazione. Dopo dovranno solo
attendere la decisione del Tribunale e restare in attesa delle modalità
di pagamento; in alternativa possono non accettare l’accordo ovvero
avanzare obiezioni sullo stesso, entro il 19 giugno 2007.
Non è ancora stabilito la ripartizione del rimborso tra i vari aventi
diritto. Né sono noti i costi eventualmente da sostenere ovvero la quota
da riconoscere agli studi legali, che sembra abbiano già anticipato oltre
sei milioni di dollari.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito
www.ParmalatSettlement.com
nel quale è possibile accedere alle notifiche e alle Condizioni dell’Accordo. I soggetti coinvolti nell’azione dovranno rivolgersi a:
Parmalat Notice Administrator
PO Box 4068, Portland, Oregon 97208-4068, USA
http://www.ParmalatSettlement.com
Parmalat: i rischi di insolvenza erano già noti dal 1997
Una perizia dimostra che il dissesto della Parmalat era noto già nel 1997, quando una relazione
tecnica (Mario Valla) relativa agli anni 1993-1995 mise in luce l’elevato rischio di insolvenza del
gruppo, a causa dell’esposizione nei confronti delle banche e la mancanza della cassa per necessaria
a rimborsare i debiti a breve termine e la conseguente necessità di accendere nuovi prestiti, creando
un circolo vizioso. La relazione non fu presa in considerazione dalla Procura di Parma.
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APPROFONDIMENTI
Come cambiare
il conto corrente
I consigli dell'iniziativa "PattiChiari".
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iniziativa PattiChiari “Cambio conto – come cambiare il conto corrente” offre informazioni chiare e strumenti semplici per chiudere il
proprio conto corrente e trasferire i servizi su uno nuovo. Ecco alcuni
suggerimenti utili per cambiare conto in modo consapevole:
Scegliere attentamente il nuovo c/c, in base alle proprie esigenze e
ai servizi utilizzati abitualmente e confrontare i prodotti offerti dalle
singole banche (il sito web PattiChiari, offre una sezione dedicata all’iniziativa “Conti correnti a confronto”, con la quale si può valutare
il conto corrente più adatto alle proprie esigenze, confrontando più
di 500 prodotti presenti sul mercato, con l’utilizzo di diversi criteri di
ricerca).
Individuare i servizi da trasferire sul nuovo conto corrente:
- Verificare le modalità per l’estinzione o il mantenimento di un eventuale finanziamento.
- Verificare il trasferimento degli addebiti o l’eventuale mantenimento
della carta di credito.
- Se si intende trasferire dei titoli attivare preventivamente un conto
titoli presso la nuova banca.
Trasferire i pagamenti (addebiti o accrediti) periodici:
- Sospendere gli addebiti periodici precedentemente domiciliati e ripristinarli sul nuovo conto (per le domiciliazioni RID si può richiedere
il trasferimento automatico).
- Comunicare gli estremi del nuovo conto ai soggetti da cui si ricevono
pagamenti periodici (stipendio, pensione, ecc.)
Individuare gli assegni emessi e non ancora contabilizzati, in modo da
assicurarne il pagamento al beneficiario e restituire quelli non utilizzati.
Richiedere in forma scritta la chiusura del conto corrente presso la
propria filiale, unitamente alla consegna delle carte di pagamento
(Bancomat, Carta di credito) e degli assegni non utilizzati, verificando
il saldo del conto che, qualora passivo, va integrato.
Per il cambio conto in banca si avranno a disposizione:
• L’elenco dei servizi regolati sul conto, che permette di ricevere informazioni aggiornate sui servizi utilizzati.
• Il trasferimento automatico delle domiciliazioni, che consente di trasferire automaticamente presso la nuova banca i pagamenti periodici RID
(Rapporti Interbancari Diretti), sottoscrivendo un apposito modulo.
• Il monitoraggio dei tempi medi di chiusura dei conti correnti, in base
ad un prospetto di 4 tipologie di conti.
Dossier titoli – Chiusura, trasferimento
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare esplicativa dell’art. 10 del Decreto Bersani dello scorso luglio. Il Ministero ha
condiviso tutte le posizioni espresse da Adiconsum circa l’applicazione del
giustificato motivo nelle modifiche contrattuali e soprattutto il divieto di
penalità in caso di estinzione o trasferimento del conto titoli.
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Più in particolare il Ministero ha condiviso:
• che le norme del decreto si applichino a tutti gli intermediari (banche,
finanziarie, emittenti di carte di credito e bancoposta;
• che per giustificato motivo il cliente debba ricevere una comunicazione
precisa e tale da far comprendere la congruità della modifica contrattuale;
• che la modifica dei tassi d’interesse derivante da operazioni di politica
monetaria deve essere contestuale sui tassi attivi e passivi e comunque
non deve creare squilibri per il cliente.
Infine, importante anche come interpretazione del decreto Bersani bis,
non devono esserci spese di chiusura per: il deposito titoli, i conti correnti, le aperture di credito, il bancomat e le carte di credito. Non solo. Il
divieto si applica, soprattutto a qualsiasi voce contrattuale indicata come
“costo di chiusura”.
I chiarimenti del Ministero proseguono su una linea di riequilibrio dei
rapporti banca-cliente che Adiconsum sta chiedendo da tempo, come
dimostrano gli emendamenti al Bersani-bis relativi a:
• l’ampliamento dell’esenzione della penale per estinzione anticipata
prima casa nel comune di residenza e non solo se è abitata;
• la cancellazione gratuita dell’ipoteca non solo per i mutui futuri, ma
anche per quelli già estinti per i quali ancora non sia intervenuta la
cancellazione dell’ipoteca.
Adiconsum continuerà a monitorare le norme relative al settore bancario,
in particolare quelle che rientrano (commissione di massimo scoperto)
nel DDL Bersani in corso di presentazione al Parlamento.
Marina Turella
FLASH
Abitazione
Detrazione interessi passivi su mutuo
L’agenzia delle entrate con la circolare 147/e ha stabilito che per godere delle
detrazioni fiscali relative agli interessi del mutuo fondiario acceso per l’acquisto
della prima casa può essere sufficiente anche l’autocertificazione (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) del mutuatario nel caso di mancato rilascio dell’apposita dichiarazione da parte della banca mutuante.
Ricorso ICSID
Argentina
Il 12 maggio 2006 si è chiuso il periodo per avanzare il ricorso all’ICSID per
un arbitrato tra obbligazionisti e Repubblica Argentina.
Gli obbligazionisti in titoli argentini che hanno aderito alla proposta di della
Task force di ricorrere all’ICSID per l’arbitrato internazionale, sono circa 100.000,
per un controvalore di circa 6,5 miliardi di dollari.
La presentazione del ricorso è avvenuta il 14 settembre 2006.
Gli studi legali di cui si serve la Task Force Argentina (White & Case e Grimaldi e
Associati, ai primi di agosto hanno depositato la richiesta di registrazione (request
of arbitration) per l’avvio della procedura nei confronti dell’argentina.
La richiesta per gli obbligazionisti è la restituzione integrale del capitale e degli
interessi maturati e non pagati.
L’ICSID il 9 febbraio 2006 ha ammesso i ricorsi dei risparmiatori contro la
Repubblica Argentina, per il default del 2001.
Le richieste italiane, diverse al numero previsto inizialmente è di poco meno
di 200.000 per 4,4 miliardi di dollari.
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La proceduta ora prevede il deposito delle memorie e lo svolgimento delle
udienze; ultimo passo, inappellabile l’emissione del lodo arbitrale da parte dell’Organismo.
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Chi non ha aderito alla ristrutturazione delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e neppure alla procedura presso l’ICSID promossa dalla Task Force
creata dall’ABI, può ora aderire ad un’identica iniziativa della società finanziaria
Northatlantic Sam, che ha registrato la sua richiesta di arbitrato internazionale
presso lo stesso ICSID.
***
Il 1° marzo il Tribunale di New York ha ammesso due richieste di Class Action per il rimborso del capitale ed interessi, sia contrattuali che legali da parte
della Repubblica Argentina per promosse dall’associazione dei consumatori
Aduc. Le due azioni di classe sono relative alle obbligazioni contrassegnate dai
codici ISIN XS0086333472 (2008, Euro, 8,125%) e US040114FC91 (2010, Usd,
11,375%).
Cirio
I commissari Cirio alla scadenza del mandato, il 31 marzo 2007, potrebbero
essere sostituiti dal Ministro dello Sviluppo Economico. L’ultimo lavoro potrebbe
essere la vendita di un ulteriore immobile per oltre 11 milioni di euro e l’annuncio
di due ulteriori riparti, per circa 92 milioni di euro, per gli obbligazionisti Cirio Del
Monte Nv e Cirio Immobiliare.
Finpart
Il commissario liquidatore di Finpart, Piero Canevelli, potrebbe avviare i primi
rimborsi agli obbligazionisti del gruppo. I fondi derivano dalla transazione conclusa con la Banca Popolare di Intra (58,5 milioni e per alcune pulizie nei bilanci
del gruppo (41%). La possibilità di rimborso si aggira intorno al 35% dei singoli
investimenti. Per la decisione definitiva sarà comunque necessari attendere il
pronunciamento del Tribunale competente.
Investimenti
La Consob, in applicazione delle modifiche apportate alla legge sul risparmio,
ha emesso due provvedimenti che modificano il regolamento emittenti e quello
intermediari, che obbligano le compagnie assicurative attive sul Ramo terzo (polizze
unit linked e index linked) e Ramo quinto (polizze a capitalizzazione finanziaria)
ad emettere obbligatoriamente il prospetto e fornire maggiore trasparenza agli
investitori. Sino ad oggi la vigilanza spettava solo all’Isvap, anche se offerti e
venduti attraverso banche, Sim e Sgr. La nuova normativa entrerà in vigore il
31 marzo 2007. Il prospetto informativo sarà più semplice di quelli previsti per
le informative standard realizzate per le Ipo o per le Opa, fermo restando che
deve essere comprensibile e costantemente aggiornato; inoltre l’emittente dovrà
predisporre una scheda sintetica con le caratteristiche del prodotto, l’investimento finanziario, il rimborso, le coperture assicurative, i costi del contratto, il
diritto di ripensamento. Per la trasparenza dovrà essere verificata l’adeguatezza
dell’investimento, il profilo di rischio per ogni singolo risparmiatore, l’eventuale
conflitto di interessi.
Mutui 1
Il Decreto 7/07 (cd. Bersani 2) è importante fin dall’art. 6 che prevede la
cancellazione automatica dell’ipoteca, dopo 30 giorni dall’estinzione del rapporto
con la banca. La conseguenza della nuova normativa è l’abolizione dell’autentica notarile. L’art. 8 introduce la cd. portabilità del mutuo, in altre parole la
possibilità per il mutuatario di trasferire il contratto di mutuo ad un’altra banca
attraverso l’istituto della “surrogazione” (art. 1202 c.c.). La norma prevede che
il cliente possa mantenere le stesse condizioni del mutuo precedente e, conseguentemente, la nullità di accordi e clausole che rendessero impossibile l’utilizzo
o l’onerosità della surrogazione. È l’innovazione tecnicamente e normativamente
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più complicata, come dimostra che la nuova normativa non ha, di fatto, trovato
applicazione e i pochi casi di adozione sono diversi tra loro. È da definire se la
surrogazione riguarda solo l’ipoteca, su cui non può esserci discussione o anche
i costi, totali o parziali, per l’accensione del nuovo mutuo: istruttoria del nuovo
mutuante, validità o meno della perizia originaria, necessità di un nuovo rogito
notarile o scambio di lettere commerciali.
Mutui 2
L’articolo7 del decreto 7/07 è il punto nodale in materia di mutui, eliminando,
dal 2 febbraio 2007 le penali per l’estinzione anticipata per la prima casa di abitazione nei nuovi mutui. È aperta la questione sui mutui già in essere, per i quali le
Associazioni dei consumatori e l’associazione bancaria italiana, entro il prossimo
3 maggio, dovranno trovare un accordo per riportarle ad equità (in mancanza di
accordo la decisione finale spetterà alla Banca d’Italia). Le penali attualmente sono
circa dell’1,20% per i mutui a tasso fisso e al 2,53 per quelli variabili. In riguardo
ai mutui è importante anche l’art. 6 concernente la cancellazione automatica dell’ipoteca, dopo 30 giorni dall’estinzione del rapporto con la banca. La conseguenza
della nuova normativa è l’abolizione dell’autentica notarile. L’art. 8 introduce la cd.
portabilità del mutuo, in altre parole la possibilità per il mutuatario di trasferire il
contratto di mutuo a un’altra banca attraverso l’istituto della “surrogazione” (art.
1202 c.c.). La norma prevede che il cliente possa mantenere le stesse condizioni
del mutuo precedente e, conseguentemente, la nullità di accordi e clausole che
rendessero impossibile l’utilizzo o l’onerosità della surrogazione. È l’innovazione
tecnicamente e normativamente più complicata, come dimostra che la nuova
normativa non ha, di fatto, trovato applicazione e i pochi casi di adozione sono
diversi tra loro. È da definire se la surrogazione riguarda solo l’ipoteca, su cui non
può esserci discussione o anche i costi, totali o parziali, per l’accensione del nuovo
mutuo: istruttoria del nuovo mutuante, validità o meno della perizia originaria,
necessità di un nuovo rogito notarile o scambio di lettere commerciali.
Money transfer
Nel 2001 e nel avevamo denunciato alle autorità di controllo i comportamenti
delle agenzie di trasferimento di denaro (cd. money transfer), in materia di costi, di regolarità dei contratti, di abusivismo finanziario. “Ovviamente” nessuna
risposta. Nel 2007 la Guardia di Finanza ha finalmente effettuato controlli su
questo settore e in una sola notte ha sequestrato oltre 400 agenzie, operanti
abusivamente. La Magistratura ha definito il money transfer “un sistema bancario
parallelo che movimenta flussi imponenti di denaro che sfuggono ad ogni controllo
e con il fondato pericolo che finanzino attività criminali, compreso il terrorismo
internazionale”. I money transfer in Italia solo oltre 25.000, di cui 10.000 collegati
alla Western Union. Secondo i magistrati oltre un terzo svolge attività illegale.
Le rimesse all’estero sono oltre due miliari l’anno, di cui meno del 30,00% passa
attraverso il sistema bancario e postale. L’attività delle Forze dell’ordine e della
magistratura sono indispensabili e, se possibile, dovrà essere rafforzata, ma è
necessario anche modificare la normativa, attualmente molto permissiva, e la
vigilanza, di fatto assente. È sufficiente ricordare la possibilità, normativamente
prevista, di aprire un money transfer in un tabaccaio o in un negozio di articoli
per turisti o in un Internet point.
Privacy
Il Garante della Privacy, il 21 dicembre 2006, ha stabilito che la Banca d’Italia
deve intervenire sui registri pubblici. Il soggetto protestato può chiedere alla B.I.
la propria documentazione per la successiva richiesta di cancellazione dal bollettino
dei protesti che aveva provocato varie difficoltà tra cui l’iscrizione alla CAI e la
contestuale impossibile di avere convenzioni di assegno. Il pronunciamento deriva
dalla richiesta di una società r.l. cui erano stati rubati due assegni; furto regolarmente denunciato alla banca che aveva provveduto a trasmettere l’informazione
alla Banca d’Italia. La Banca aveva successivamente smentito di avere ricevuto la
comunicazione dal cliente e aveva levato protesto. La Banca d’Italia interessata
aveva confermato la ricezione della comunicazione da parte della Banca per cui
la posizione della srl che sosteneva di essere iscritta nel bollettino dei protesti
per errore. Banca d’Italia aveva sostenuto che solo le banche possono accedere
all’archivio CAI, ma con l’obbligo e la responsabilità di trasmissione di dati esatti.
Test noi consumatori
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Adiconsum News
Il Garante ha stabilito che non solo le banche ma anche la Banca d’Italia ha titolo
cancellare l’iscrizione dal registro dei protesti quale titolare del trattamento dei
dati. Ulteriore decisione del garante è il diritto per l’interessato di accedere alle
informazioni contenute nell’archivio dei protesti ed anche di esercitare gli altri
diritti per la revoca di questa iscrizione.
Servizi di pagamento
La direttiva Ue sui servizi di pagamento è ormai prossima all’emanazione e
dovrà essere recepita entro il 2009. La direttiva prevede l’istituzione di un’area
unica di pagamento, per cui in tutta la Ue saranno applicate le stesse regole, i
pagamenti transfrontaliere saranno armonizzate e entreranno nel mercato dei
pagamenti nuovi intermediari. La Direttiva dovrebbe facilitare i rapporti bancari
di consumatori e imprese e cittadini, ma l’attenzione dei media si è concentrata
soprattutto sulla possibilità di utilizzare, dal 1° gennaio 2008, i nuovi intermediari
per pagare le bollette (luce, gas, affitto), effettuare bonifici, rimborsare il mutuo,
dal 1° gennaio 2008 bollette. Operatori quali supermarket e-money providers,
gestori telefoni. La Direttiva affronta problematica molto più importanti, ma restando ai nuovi operatori è necessario sapere che questi dovranno sottostare a
specifici criteri di patrimonializzazione, affidabilità ed efficienza, essere vigilati
dall’Autorità di controllo del settore, rispettare le norme sull’antiriciclaggio, e,
soprattutto, i consumatori devono avere le stesse tutele, prima fra tutte la trasparenza, previste nei rapporti con banche e finanziarie. I nuovi operatori non
bancari potranno accettare solo i fondi necessari per svolgere i servizi di pagamento, peraltro separati da quelli derivanti da altre attività commerciali, mentre
non potranno raccogliere depositi. Le possibilità offerte dalla Direttiva sono, però,
molto più ampie. Quando sarà pienamente applicata, sarà possibile effettuare
pagamenti da qualsiasi parte dell’Europa anche attraverso il proprio telefonino o la
propria carta di credito o bancomat. Carte che a differenza delle attuali, a banda
magnetica, dovranno avere chip e codice personale. Ugualmente, sarà sufficiente
un unico conto corrente bancario, in qualsiasi paese uno si trovi in quanto sarà
possibile, senza ulteriori costi, domiciliare tutte le proprie operazioni, attive e
passive, su una qualsiasi banca del Paese aderente al sistema unico di pagamento.
La Direttiva consentirà di superare la separazione esistente nei servizi pagamento
che, in termini di costo, rappresenta il 23% del Pil europeo e avviare uno spazio
unico di pagamenti (Sepa), coinvolgendo anche Svizzera, Liechtenstein, Islanda
e Norvegia, salvo possibili proroghe, entro il 2010.
Spese bancarie
Oltre 500.000 consumatori inglesi si sono rivoltati contro le banche per l’elevatezza delle commissioni richieste in caso di inadempienze contrattuali, inviando
altrettanti reclami chiedendo la compensazione dei costi. Le penali sono valutate
in circa 1,2 miliardi di sterline l’anno. Sulle commissioni ha aperto una indagine
l’Office of Fair Trading (Oft), l’organismo che sorveglia la concorrenza, che aveva
imposto nel 2005 un importo massimo delle commissioni di 12 sterline (18 euro)
di penale per chi supera il tetto imposto dalla carta di credito, mentre le penali
per inadempienze contrattuali sono mediamente di 3040 sterline (4560 euro) per
operazione. Le banche inoltre chiedono una commissione anche per la duplicazione
del saldo di varie centinaia di sterline, rispetto ad un massimo consentito di 10
sterline, attraverso alcuni trucchi, come l’interpretazione di far pagare l’importo
per ogni pagina pagata e non sul documento nella sua interezza.
Riapertura dei Termini
Usura
La Camera dei Deputati ha approvato la norma per la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime
dell’estorsione e dell’usura. È un segnale di attenzione da parte del governo, verso
le vittime dei due reati che si unisce al rifinanziamento del Fondo di prevenzione
dell’usura, già deciso nei mesi scorsi. Due misure concrete sollecitate da tutti gli
organismi da ani attivi nell’antiracket e nell’antiusura. Sono necessari ulteriori
interventi alcuni di snellimento della burocrazia, altri di sistemi, come la riforma
della legge antiusura (108/96), di revisione della modalità di distribuzione dei
fondi, di controlli sui soggetti che gestiscono i fondi.
Test noi consumatori
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La Commissione Giustizia del Senato ha dato mandato al Sen. Centaro redigere
un testo per la riforma della legge 108/96 (antiusura). È possibile che venga stilato
un testo unico che raggruppi tutte le normative su mafie, antiracket e usura.
Tra gli aspetti da affrontare l’ampliamento dei finanziamenti previsti dal fondo
di solidarietà anche a chi non svolge una attività economica,
La Commissione ha anche avviato delle audizioni con le associazioni impegnate
nella lotta all’usura.
Prodotti
• Unicredit ha aperto agenzie per gli immigrati: Agenzie Tu. Gli sportelli
aperti sono a Torino (viale Giulio Cesare), Milano (via Jenner), Bologna (Via
Caracci 7), Treviso; nel prossimo futuro saranno aperte altre dieci agenzie (Verona, Milano, Roma, Brescia, Firenze). L’idea di Agenzia Tu è costruita non solo
per gli immigrati, ma per tutte le fasce deboli della popolazioni, recuperando
un principio di social banking scarsamente conosciuto in Italia. Nelle agenzie
Tu, sarà possibile aprire un conto corrente, con un costo fisso di cinque euro,
speciali programmi assicurativi per i cittadini non italiani, effettuare gratuitamente sei bonifici all’estero, sottoscrivere prestiti personali fino a 15.000 euro,
aprire mutui anche da parte di lavoratori a tempo determinato, finanziamenti
specifici fino ad un massimo di 30.000,00 euro per avviare piccole attività imprenditoriali con un finanziamento fino a 30mila euro. Il personale addetto alle
agenzie è multilingue, l’attività è indirizzata alla consulenza piuttosto che alle
classiche operazioni di banca, gli orari sono diversi da quelli normali, in quanto
basati sulle esigenze della clientela (10,20-14,20 e 15,45-18,15), possibile
l’utilizzo di Internet attraverso specifiche postazioni. Predisposto un manuale
sul funzionamento delle banche e su prodotti mirati alle comunità immigrate.
I clienti Rumeni potranno aprire un conto utilizzabile anche in Romania presso
l’Unicredit Romania.
• Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (gruppo BPI) ha avviato una
attività a favore degli immigrati di lingua spagnola. È stato immesso
sul mercato un prodotto denominato sotto il nome di “Cuenta Con migo”. Il
conto che ha un costo di tre euro al mese prevede operazioni illimitate, una
carta ricaricabile gratuita per ritiro contante e acquisti, il PagoBancomat, la
domiciliazione utenze, una copertura assicurativa gratuita, con diaria in caso
di infortunio e biglietti aerei per rientro al Paese di origine per causa di lutto
o ricovero ospedaliero. Il prodotto è indirizzato ad oltre trentamila immigrati
da Ecuador, Repubblica Dominicana e Perù.
• Bancoposta ha immesso sul mercato un nuovo prodotto: “Creo
Famiglia”, destinato a sostenere concretamente i bisogni delle famiglie in
uno de momenti più importanti, matrimonio, o nascita di un figlio. Il prestito,
distribuito fino al 31 luglio 2007, prevede un tasso nominale del 7,00% e un
TAEG massimo del 7,24%, può essere richiesto da lavoratori dipendenti con
accredito dello stipendio su un conto BancoPosta e da liberi professionisti, correntisti BancoPosta da almeno sei mesi. L’ammontare finanziabile è compreso
tra 1.500 e 15.000 euro, per un durata compresa tra 5 e 7 anni; Non sono
previste altre spese.
Test noi consumatori
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Tassi di usura
1.4.07-30.6.07
Categoria
Classi
di importo
in euro
Tasso medio
%
Tasso di soglia
%
fino a 5.000
13,09
19,635
oltre 5.000
9,90
14,850
fino a 5.000
7,41
11,115
oltre 5.000
6,43
9,645
fino a 5.000
6,79
10,185
oltre 5.000
6,06
9,090
10,23
15,345
fino a 5.000
17,19
25,785
oltre 5.000
12,78
19,170
fino a 5.000
16,48
24,720
oltre 5.000
10,26
15,390
fino a 5.000
11,56
17,340
9,11
13,665
7,94
11,910
oltre 50.000
6,34
9,510
fino a 1.500
16,39
24,585
da 1.501 a a
5.000
16,84
25,260
oltre 5.000
10,58
15,870
Tasso fisso
5,72
8,580
Tasso variabile
5,31
7,965
Apertura di credito in conto corrente
Anticipi, sconti commerciali e altri
finanziamenti alle imprese effettuati da
banche
Factoring
Crediti personali e altri finanziamenti alle
famiglie effettuati dalle banche
Anticipi, sconti commerciali, crediti
personali e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dagli intermediari non
bancari
Prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio
da 5.001 a
25.000
da 25.001 a
50.000
Leasing
Credito finalizzato all’acquisto rateale
Mutui
Commissione massimo scoperto
0,80
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