Diapositiva 1 - Comune di San Gregorio d` Ippona
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Diapositiva 1 - Comune di San Gregorio d` Ippona
Autentiche degli atti trascrivibili al P.R.A. AUTENTICHE DI FIRMA ex L. 248/2006 L’autentica di firma, sugli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia, può essere richiesta gratuitamente ai titolari e ai dipendenti da questi delegati degli STA, oltre che ai Comuni che riscuotono i diritti di segreteria. Per tutte le formalità rimane possibile rivolgersi al notaio per l’autentica. SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICA DI FIRMA Uffici provinciali ACI Uffici provinciali DT Uffici comunali titolari di studi di consulenza automobilistica STA dipendenti delegati dal titolare dello STA e a questi legati da un rapporto di lavoro subordinato (artt. 2094 e 2095 c.c.) institore, nominato in base a procura institoria conferita ex art. 2203 c.c. 7 MODALITA’ DI AUTENTICA DI FIRMA L’autenticatore dovrà: accertare l’identità del sottoscrittore (con documento di identità/riconoscimento, passaporto estero, permesso di soggiorno CE lungo periodo) ed il potere rappresentativo per le persone giuridiche; indicare data e luogo in cui avviene l’autentica; indicare il proprio nome e cognome e apporre la firma in modo leggibile; indicare il numero di repertorio. IMPOSTA DI BOLLO In base all’art.19 DPR 642/72, il contrassegno telematico, che può essere anche rilasciato in data anteriore, va applicato contestualmente all’autentica di firma e va annullato. Se viene applicato con data successiva a quella dell’autentica, l’irregolarità va segnalata all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg. dal ricevimento della formalità. Non è possibile assolvere l’imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale ma mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate con apposizione del contrassegno telematico (Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008). Pertanto, qualora vengano presentati al PRA atti autenticati con assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, la formalità non sarà ricusata, ma dovrà essere segnalata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. REPERTORIO Gli UU.PP. ACI utilizzano un repertorio informatizzato via web, mentre gli STA esterni dovranno adottare un repertorio con i requisiti minimi ossia numero progressivo, data e targa del veicolo. Nel repertorio vanno annotati gli estremi dell’atto (tipo atto,venditore e autenticatore). Dal 2 febbraio 2009 presso gli Uffici Provinciali ACI è attiva la procedura RAV (Repertorio Atti di Vendita) che consente la gestione in forma automatizzata, con modalità WEB, del repertorio delle autentiche. Autentica di firma sul certificato di proprietà Se il venditore è in possesso del certificato di proprietà, si utilizza il riquadro T presente sul retro del documento con i necessari adattamenti . La parte superiore deve essere sempre compilata dagli interessati con le indicazioni previste (dati acquirente, codice fiscale, prezzo di vendita). Nella parte inferiore, il funzionario incaricato eseguirà unicamente l’autentica della firma del /i venditore/i . xxxxxx proprietà xxxxxxxxxxxxxxXX di XXXXXX Certificato X X X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti - MAGGIO 2008 9 Certificato di proprietà Riquadro T ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti - MAGGIO 2008 10 Foglio complementare Il foglio complementare è il ‘vecchio’ documento di proprietà sostituito dal 1992 dal certificato di proprietà (CdP). Chi ha ancora il foglio complementare, non potrà utilizzarlo per redigere l’atto di vendita, ma dovrà utilizzare un atto a parte (in unica copia e su carta bollata). N.B. Dopo l’autentica di firma del venditore che può essere effettuata anche presso un Comune, l’acquirente deve rivolgersi ad uno STA per la registrazione dell’atto al PRA, altrimenti la vendita non ha valore. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate senza che siano stati indicati i dati dell’acquirente nello spazio del certificato di proprietà dedicato alla dichiarazione di vendita. L’autentica è parte integrante della dichiarazione di vendita con la quale forma un unico corpo, quindi, se è assente tale dichiarazione, l’atto è nullo e inidoneo a essere trascritto nei pubblici registri. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate senza la contestuale apposizione della marca da bollo In questi casi l’Ufficio Provinciale ACI esegue la trascrizione ma, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR n. 642/1972 sull’imposta di bollo, segnala l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate che provvederà a irrogare le sanzioni di legge. Al riguardo, per tale irregolarità, giova precisare che l’art. 22 DPR n. 642/1972, prevede una responsabilità solidale tra il sottoscrittore e l’autenticatore . CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate senza la preventiva sottoscrizione del venditore In questo caso l’autentica di fatto è inesistente e l’atto in questione non può che essere considerato alla stregua di una scrittura privata semplice, non idonea, ai sensi dell’art. 2657 c.c.,alla trascrizione al PRA. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate su foglio a parte, spillato all’atto di vendita presente sul certificato di proprietà Per garantire che la dichiarazione di vendita, la sottoscrizione e l’autentica della sottoscrizione siano riferibili, senza incontrovertibile dubbio, alla medesima persona, è necessario che questi tre elementi siano presenti nello stesso foglio; per questo motivo l’autentica deve essere redatta nell’apposito spazio dedicato sul certificato di proprietà. In alternativa, è ammessa la possibilità di integrare l’atto redatto sul certificato di proprietà con un foglio di continuazione (art. 10 comma 3 DM n. 514/1992) che però deve essere “legato” al CDP con timbro e firma dell’autenticatore. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche di sottoscrizioni non apposte contestualmente alla presenza dell’ufficiale autenticante Su un medesimo atto di vendita è stata effettuata un’ autentica, successivamente ad una precedente autentica effettuata da soggetto non legittimato ex lege n. 248/2006, senza che sia stata autenticata di nuovo la sottoscrizione del venditore. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Atti di vendita e relative autentiche effettuate sul foglio complementare :In questi casi, l’atto di vendita, non essendo presente il certificato di proprietà, deve essere redatto su un foglio a parte. Il foglio complementare non costituisce supporto idoneo per la redazione della dichiarazione di vendita, che ex DM n. 514/1992 va redatto sul CDP. In altri casi, sul foglio complementare è stata effettuata la sola autentica in assenza della dichiarazione di vendita. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Atti di vendita redatti e autenticati con il modello della dichiarazione sostitutiva di notorietà L’atto da trascrivere al PRA ha natura negoziale e trova i suoi fondamenti giuridici oltre che nella normativa speciale del PRA, nei principi generali in materia di trascrizione sanciti dal codice civile. L’atto di vendita, pertanto, non può essere assimilato, né nella forma né nella sostanza, ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche prive dei requisiti minimi previsti dalla legge Le autentiche sono prive dell’indicazione delle modalità di identificazione, degli estremi del documento di identità, dei dati del soggetto autenticante. Oppure autentiche che, invece di fare riferimento all’art. 7 L. n. 248/2006, fanno riferimento al DPR n. 445/2000. L’autentica ex art. 7 non può essere assimilata a quella “amministrativa” prevista dal DPR n. 445/2000, dal momento che l’art. 7 stesso non fa alcun richiamo a tale normativa. Pertanto, nell’ambito dell’art. 7, i principi richiamabili, per quanto riguarda le modalità di autentica, sono quelli generali sanciti dall’art. 2703 c.c.. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche di soggetti impossibilitati alla firma eseguite applicando l’ art. 4 DPR n. 445/2000 Il Ministero di Giustizia, al quale la legge ha attribuito poteri di vigilanza sul PRA, ha ritenuto doversi applicare in caso di vendita di veicoli sottoscritta da soggetti impossibilitati alla firma, non l’art. 4 del DPR n.445/00 ma la L. n. 18/1975 (recante provvedimenti a favore dei ciechi). • La sottoscrizione dell’atto in questo caso,va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell’autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità). CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate apponendo nello spazio del certificato di proprietà riservato all’autentica un’etichetta adesiva E’ necessario che l’autentica venga effettuata compilando gli spazi appositamente destinati, è vietata dal DM 514/92 l’apposizione di etichette. La formalità viene respinta. CASISTICA ERRORI RISCONTRATI Autentiche effettuate su atti di accettazione di eredità non redatti correttamente Manca la manifestazione espressa dell’erede della volontà di accettare il veicolo in eredità. 1905-1927 1946-1959 1927-1933 1960-1975 Grazie dell’attenzione! 1975-1995 1933-1945 1995-2005 2005…….. 36