Diapositiva 1 - Comune di San Gregorio d` Ippona

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Diapositiva 1 - Comune di San Gregorio d` Ippona
Autentiche degli atti
trascrivibili al P.R.A.
AUTENTICHE DI FIRMA
ex L. 248/2006
L’autentica di firma, sugli
atti di alienazione e di
costituzione di diritti reali di
garanzia, può essere
richiesta gratuitamente ai
titolari e ai dipendenti da
questi delegati degli STA,
oltre che ai Comuni che
riscuotono i diritti di
segreteria.
Per tutte le formalità rimane possibile rivolgersi al notaio per
l’autentica.
SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICA
DI FIRMA
Uffici provinciali ACI
Uffici provinciali DT
Uffici comunali
titolari di studi di consulenza automobilistica STA
dipendenti delegati dal titolare dello STA e a questi legati
da un rapporto di lavoro subordinato (artt. 2094 e 2095 c.c.)
institore, nominato in base a procura institoria conferita
ex art. 2203 c.c.
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MODALITA’ DI AUTENTICA DI FIRMA
L’autenticatore dovrà:
accertare l’identità del sottoscrittore (con documento di
identità/riconoscimento, passaporto estero, permesso di
soggiorno CE lungo periodo) ed il potere rappresentativo per le
persone giuridiche;
indicare data e luogo in cui avviene l’autentica;
indicare il proprio nome e cognome e apporre la firma in modo
leggibile;
indicare il numero di repertorio.
IMPOSTA DI BOLLO

In base all’art.19 DPR 642/72, il contrassegno telematico, che può essere anche
rilasciato in data anteriore, va applicato contestualmente all’autentica di firma e
va annullato.

Se viene applicato con data successiva a quella dell’autentica, l’irregolarità va
segnalata all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg. dal ricevimento della formalità.

Non è possibile assolvere l’imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale
ma mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
Entrate con apposizione del contrassegno telematico (Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008). 
Pertanto, qualora vengano presentati al PRA atti autenticati con assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale, la formalità non sarà ricusata, ma dovrà
essere segnalata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
REPERTORIO

Gli UU.PP. ACI utilizzano un repertorio informatizzato via web,
mentre gli STA esterni dovranno adottare un repertorio con i
requisiti minimi ossia numero progressivo, data e targa del veicolo.

Nel repertorio vanno annotati gli estremi dell’atto (tipo atto,venditore
e autenticatore).

Dal 2 febbraio 2009 presso gli Uffici Provinciali ACI è attiva la
procedura RAV (Repertorio Atti di Vendita) che consente la gestione
in forma automatizzata, con modalità WEB, del repertorio delle
autentiche. Autentica di firma sul certificato
di proprietà
Se il venditore è in possesso del certificato di
proprietà, si utilizza il riquadro T presente sul retro del
documento con i necessari adattamenti .
La parte superiore deve essere sempre compilata
dagli interessati con le indicazioni previste (dati
acquirente, codice fiscale, prezzo di vendita). Nella
parte inferiore, il funzionario incaricato eseguirà
unicamente l’autentica della firma del /i venditore/i .
xxxxxx
proprietà
xxxxxxxxxxxxxxXX
di
XXXXXX
Certificato
X
X
X
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
ACI DSD Ufficio Normativa e
Contratti - MAGGIO 2008
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Certificato
di proprietà
Riquadro
T
ACI DSD Ufficio Normativa e
Contratti - MAGGIO 2008
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Foglio complementare
Il foglio complementare è il ‘vecchio’ documento di
proprietà
sostituito dal 1992 dal certificato di proprietà (CdP).
Chi ha ancora il foglio complementare,
non potrà utilizzarlo per redigere l’atto di vendita,
ma dovrà utilizzare un atto a parte (in unica copia e su
carta bollata).
N.B. Dopo l’autentica di firma del
venditore che può essere effettuata
anche presso un Comune,
l’acquirente deve rivolgersi ad uno STA
per la registrazione dell’atto al PRA,
altrimenti la vendita non ha valore.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate senza che siano stati
indicati i dati dell’acquirente nello spazio del
certificato di proprietà dedicato alla
dichiarazione di vendita.
L’autentica è parte integrante della dichiarazione di vendita con la
quale forma un unico corpo, quindi, se è assente tale
dichiarazione, l’atto è nullo e inidoneo a essere trascritto nei
pubblici registri.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate senza la contestuale
apposizione della marca da bollo
In questi casi l’Ufficio Provinciale ACI esegue la trascrizione ma, nel
rispetto delle disposizioni previste dal DPR n. 642/1972 sull’imposta
di bollo, segnala l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate che
provvederà a irrogare le sanzioni di legge.
Al riguardo, per tale irregolarità, giova precisare che l’art. 22 DPR n.
642/1972, prevede una responsabilità solidale tra il sottoscrittore e
l’autenticatore .
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate senza la preventiva
sottoscrizione del venditore
In questo caso l’autentica di fatto è inesistente e
l’atto in questione non può che essere considerato
alla stregua di una scrittura privata semplice, non
idonea, ai sensi dell’art. 2657 c.c.,alla trascrizione al
PRA.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate su foglio a parte,
spillato all’atto di vendita presente sul
certificato di proprietà
Per garantire che la dichiarazione di vendita, la sottoscrizione e
l’autentica della sottoscrizione siano riferibili, senza
incontrovertibile dubbio, alla medesima persona, è necessario che
questi tre elementi siano presenti nello stesso foglio; per questo
motivo l’autentica deve essere redatta nell’apposito spazio
dedicato sul certificato di proprietà.
In alternativa, è ammessa la possibilità di integrare l’atto redatto sul
certificato di proprietà con un foglio di continuazione (art. 10 comma 3 DM
n. 514/1992) che però deve essere “legato” al CDP con timbro e firma
dell’autenticatore.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche di sottoscrizioni non
apposte contestualmente alla
presenza dell’ufficiale autenticante
Su un medesimo atto di vendita è stata effettuata un’
autentica, successivamente ad una precedente autentica
effettuata da soggetto non legittimato ex lege n.
248/2006, senza che sia stata autenticata di nuovo la
sottoscrizione del venditore.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Atti di vendita e relative autentiche effettuate
sul foglio complementare
:In
questi casi, l’atto di vendita, non essendo presente il certificato di
proprietà, deve essere redatto su un foglio a parte.
Il foglio complementare non costituisce supporto idoneo per la
redazione della dichiarazione di vendita, che ex DM n. 514/1992 va
redatto sul CDP.
In altri casi, sul foglio complementare è stata effettuata la sola
autentica in assenza della dichiarazione di vendita.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Atti di vendita redatti e autenticati con il modello
della dichiarazione sostitutiva di notorietà
L’atto da trascrivere al PRA ha natura negoziale e
trova i suoi fondamenti giuridici oltre che nella
normativa speciale del PRA, nei principi generali in
materia di trascrizione sanciti dal codice civile.
L’atto di vendita, pertanto, non può essere assimilato,
né nella forma né nella sostanza, ad una
dichiarazione sostitutiva di notorietà.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche prive dei requisiti minimi previsti dalla
legge
Le autentiche sono prive dell’indicazione delle modalità di identificazione,
degli estremi del documento di identità, dei dati del soggetto autenticante.
Oppure autentiche che, invece di fare riferimento all’art. 7 L. n. 248/2006,
fanno riferimento al DPR n. 445/2000.
L’autentica ex art. 7 non può essere assimilata a quella “amministrativa”
prevista dal DPR n. 445/2000, dal momento che l’art. 7 stesso non fa alcun
richiamo a tale normativa.
Pertanto, nell’ambito dell’art. 7, i principi richiamabili, per quanto riguarda le
modalità di autentica, sono quelli generali sanciti dall’art. 2703 c.c..
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche di soggetti impossibilitati alla firma eseguite
applicando l’ art. 4 DPR n. 445/2000
Il Ministero di Giustizia, al quale la legge ha attribuito poteri di vigilanza sul PRA, ha
ritenuto doversi applicare in caso di vendita di veicoli sottoscritta da soggetti
impossibilitati alla firma, non l’art. 4 del DPR n.445/00 ma la L. n. 18/1975 (recante
provvedimenti a favore dei ciechi).
• La sottoscrizione dell’atto in questo caso,va effettuata con un
segno di croce.
Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere
riportata la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dalla
sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere,
identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui
estremi vanno riportati nel testo dell’autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del
documento di identità).
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate apponendo nello
spazio del certificato di proprietà riservato
all’autentica un’etichetta adesiva
E’ necessario che l’autentica venga effettuata compilando gli
spazi appositamente destinati, è vietata dal DM 514/92
l’apposizione di etichette. La formalità viene respinta.
CASISTICA ERRORI RISCONTRATI
Autentiche effettuate su atti di
accettazione di eredità non
redatti correttamente
Manca la manifestazione espressa dell’erede
della volontà di accettare il veicolo in eredità.
1905-1927
1946-1959
1927-1933
1960-1975
Grazie dell’attenzione!
1975-1995
1933-1945
1995-2005
2005……..
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