Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l`applicazione dell`aliquota

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Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l`applicazione dell`aliquota
CHIARIMENTO N. 3
Domanda:
Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta (10% lavori) sui
beni oggetto della fornitura (art. 10 del Disciplinare di gara).
Risposta:
Si richiama anzitutto il contenuto del Disciplinare di Gara – art.10 (paragrafo “I.v.a. ridotta”)
Nel quesito si citano due fattispecie, nuove costruzioni e ristrutturazioni; come riportato
all’art.10 del Disciplinare (“nuova costruzione”) trattasi evidentemente della prima fattispecie,
regolata quindi dal D.P.R. n.633/1972 (Istituzione e disciplina dell’Iva), tabella A, art.127
quinquies (opere) e sexies (fornitura di beni finiti) della parte III (aliquota 10%).
Sull’interpretazione di questi articoli e del significato di “beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere”vi è una ampia giurisprudenza, pressochè
costante ed univoca, nei seguenti termini:
- beni (oggetto dell’installazione chiavi in mano con lavori) che ricadono nella definizione di
componenti impiantistiche o apparecchiature “che non perdendo la propria individualità (beni
finiti, smontabili e riutilizzabili in qualsiasi momento), sono destinate ad essere
strutturalmente incorporate nell’edificio”.
Questa Stazione Appaltante non nutre alcun dubbio in merito al fatto che le apparecchiature in
oggetto possano essere definite come:
Beni finiti – quindi non materie prime (es. cemento) o semilavorati (es. mattoni) - beni che
non perdono la propria individualità e possano essere successivamente smontati; i pensili sono
certamente beni finiti (né materiali, né semilavorati) non perdono la propria individualità dopo
il montaggio, dal punto di vista merceologico, inventariale o tecnico-normativo; possono infine
essere utilmente smontati;
Beni strutturalmente incorporati nell’edificio (non arredi mobili) – “l’incorporazione” dei
pensili con l’edificio pare del tutto evidente; tanto è vero che necessitano per l’installazione
appositi lavori, predisposizioni, coordinamenti con il cantiere e con il resto delle opere; tanto
più che si richiede una progettazione/relazione “strutturale”, per le azioni statiche e dinamiche,
ed in connessione con le strutture dell’edificio coinvolte.
Le ditte concorrenti hanno naturalmente facoltà di smentire tali argomentazioni, se
ravvisassero nei propri prodotti, elementi non corrispondenti con quanto sopra esposto.
Altrimenti, se non vi sono elementi in tal senso, valgono gli obblighi riportati nel citato
Disciplinare.
In merito, infine, alle note risoluzioni ministeriali (Direzione Generale Tasse) queste
contengono esattamente quanto riportato (definizione di apparecchiature che “rientrano
espressamente nella categoria di quante, pur non perdendo la propria individualità, sono
destinate ad essere strutturalmente incorporate nell’edificio”);
partendo da questo principio, ed in base ai quesiti allora presentati, la Direzione in oggetto ha
individuato come apparecchiature incorporate nell’edificio TAC e MR (definite “apparecchi
radiologici per diagnostica e terapia (TAC) apparecchi a risonanza magnetica nucleare (RMN)”,
non invece altre (quali le lampade scialitiche: definite come “tavoli e unita' scialitiche per sale
operatorie”) con la motivazione che “sono da considerare attrezzature sanitarie autonome che,
al pari di altri beni (letti, tavoli, armadi) non costituiscono elementi strutturali degli
immobili (gli esempi di tavoli, armadi, letti, non a caso riguardano solo beni “mobili” – le
lampade scialitiche sono state trattate con i letti, in quanto erroneamente inserite in tal guisa
dal richiedente.
Va pertanto osservato che le dette risoluzioni:
• valgono con riferimento ai principi generali ed alle “massime” di prassi (“rientrano
espressamente nella categoria di quante, pur non perdendo la propria individualità, sono
destinate ad essere strutturalmente incorporate nell’edificio”)
• il valore della risoluzione riferita alla singola tipologia di apparecchiatura è da verificare
sempre e comunque con riferimento a quanto sopra; esattamente come una TAC mobile
(che è una TAC a tutti gli effetti) non può rientrare nella definizione di “apparecchiatura
strutturalmente incorporata nell’edificio” (e dunque non si può applicare l’aliquota ridotta),
si può facilmente ritenere una lampada scialitica (non portatile) come una fattispecie che
non può essere equiparata come i citati beni mobili, bensì nella definizione di
apparecchiatura strutturalmente incorporata (per la quale si può applicare l’aliquota
ridotta)
• IN NESSUN CASO SI PUO’ ESCLUDERE DALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA UNA
TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA PER IL SOLO MOTIVO CHE NON SIA MAI STATA PRESA
INCONSIDERAZIONE NELLE RISOLUZIONI (che debbono essere comunque sempre
considerate in relazione all’istanza presentata); esattamente come è consentito tutto ciò
che non è espressamente vietato.
• Pertanto la legge può e deve essere applicata, senza attendere le risoluzioni del Ministero o
dell’attuale Agenzia delle Entrate.
• In ultimo le risoluzioni ministeriali (o dell’Agenzia delle Entrate) rientrano esattamente nelle
norme di rango inferiore, gerarchicamente secondarie, rispetto alle leggi e decreti nazionali
(primarie).
Ai sensi del Disciplinare di Gara alla ditta aggiudicatrice si richiede l’applicazione della norma
di legge già citata, “senza pertanto richiedere all’A.O.U. ulteriori formalità (es. pareri
dell’Agenzia delle Entrate, copia certificati, ecc.)”, in quanto non necessari.
Pare infine evidente che i costi eventualmente derivanti da una istruttoria non richiesta,
debbano necessariamente ricadere su chi decidesse di intraprenderla. Sempre tenendo conto
della necessità di spiegare nel dettaglio aspetti di ingegneria biomedica a strutture di
competenza giuridico - amministrativa, evidentemente prive di tali informazioni (il vocabolo
pensile, nella vita quotidiana, ha ben altri significati).
Orbassano, 23/05/2012