scheda vino bianco

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scheda vino bianco
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL
VINO “BIANCO DI LAZISE” o “LAZISE”
A DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.)
Articolo 1
Denominazione Comunale di Origine.
Il Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali per
l’istituzione della DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), approvato con deliberazione
consigliare nr. 78 del 30/11/2009, stabilisce i passaggi per l’assegnazione di suddetto marchio ai
prodotti locali per l’iscrizione al Registro Ufficiale DE.C.O..
Una valutazione iniziale della documentazione relativa ai prodotti segnalati viene effettuata dalla
Commissione DE.C.O., che deposita la propria relazione alla Giunta comunale per l’approvazione
delle schede identificative. Con la presente scheda identificativa, la Giunta comunale di Lazise
intende promuovere la produzione di vino “Bianco di Lazise “ o “Lazise” a Denominazione
Comunale di Origine, ricavato esclusivamente dalla varietà Uva d’Oro di Verona, detta anche
Dorona veneziana o Durona veneziana, tipica della tradizione locale. Attualmente l’Uva d’Oro a
bacca bianca, autoctona del territorio di Lazise è in fase di iscrizione al catalogo nazionale.
La Denominazione Comunale di Origine del vino «Bianco di Lazise» o «Lazise» e' riservata ai
vini «Bianco di Lazise» o «Lazise» e ai vini «Bianco di Lazise» passito o «Lazise» passito, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella presente scheda identificativa. Le
disposizioni di questa scheda identificativa, entrano in vigore a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2011/2012.
Articolo 2 Zona di produzione dell’ uva.
Il Vino “Bianco di Lazise” DE.C.O. o vino “Lazise” DE.C.O. è vino prodotto da uve coltivate
esclusivamente nel territorio del Comune di Lazise in provincia di Verona. Quest’uva a bacca
bianca è attualmente presente in zone limitate del territorio di Lazise ed è oggetto di un progetto di
recupero, salvaguardia e valorizzazione da parte della Commissione DE.C.O. e
dell’Amministrazione comunale di Lazise. Attualmente l’Uva d’Oro a bacca bianca, autoctona del
territorio di Lazise, è coltivata in filari e vigneti del territorio comunale.Il Vino Bianco di Lazise
DE.C.O. dovrà essere prodotto esclusivamente da uve della varietà Uva d’oro di Verona (sinonimi
Dorona di Venezia o Durona di Venezia). Il rilascio del marchio di Denominazione Comunale di
Origine implica che sia la vinificazione che l’imbottigliamento avvengano nel territorio
amministrativo del comune di Lazise.
Articolo 3
Condizioni ambientali e coltivazione.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione
comunale di origine «Bianco di Lazise» o «Lazise» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerarsi idonei unicamente i
vigneti collinari e pedocollinari, esposti
prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura
prevalentemente calcarea, argilloso - calcarea, ghiaioso - calcarea e ghiaioso - sabbiosa con
esclusione dei terreni umidi. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l'irrigazione di soccorso.
Articolo 4
Resa.
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La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione Comunale di
Origine «Bianco di Lazise» o «Lazise» non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a
coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi
di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a Denominazione Comunale di Origine
«Bianco di Lazise» o «Lazise», deve essere riportata nel limite di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla
Denominazione Comunale di Origine per tutto il prodotto. Fermo restando il limite sopra indicato,
la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La tipologia «passito» e' ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla
Denominazione Comunale di Origine «Bianco di Lazise» o «Lazise» ed aventi le
caratteristiche per essere designate con detta denominazione. Il quantitativo massimo di uve da
destinare alla produzione del vino «passito» non deve superare le 6 t/ha: il rimanente quantitativo
di uva fino alle rese massime consentite pari a 7 t/ha per il «Bianco di Lazie» o «Lazise» può
essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione del vino di cui al presente disciplinare di
produzione.
Articolo 5
Raccolta dell’uva.
Determinare l’epoca di raccolta delle uve rappresenta uno dei punti fondamentali nel percorso di
produzione, solo con uve al giusto grado di maturazione ed in perfetto equilibrio è possibile esaltare
al meglio le peculiarità del vitigno, pertanto la raccolta dell'uva deve avvenire a giusta maturazione,
ovvero nel momento in cui l’acino prende il colore tipico della varietà, si stacca facilmente non
lasciando tracce alcune di polpa sul raspo e i semi si separano facilmente dalla polpa, cosa che, a
maturazione incompleta è molto difficile fare. La raccolta dell’uva può avvenire in più fasi.
Articolo 6
Norme per la vinificazione.
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento dei vini della Denominazione Comunale di
Origine «Bianco di Lazise» o «Lazise» devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'art. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di
conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Lazise» passito o «Lazise»
passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di
produzione di cui all'art. 2.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione Comunale di
Origine «Bianco di Lazise» passito o «Lazise» passito può avvenire solo dopo che le stesse
siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie
che
comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
La resa massima delle uve in Vino, atte alla produzione del vino «Bianco di Lazise» o
«Lazise» non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione Comunale d'Origine. Oltre detto limite
invece decade il diritto alla Denominazione Comunale di Origine per tutta la partita. La resa
massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Lazise»
passito o «Lazise» passito. Il vino a denominazione comunale di origine «Bianco di Lazise» o
«Lazise» o «Bianco di Lazise» passito o «Lazise» passito deve essere sottoposto ad un
periodo di maturazione minimo. L'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di
vinificazione di cui alla presente scheda identificativa.
Articolo 7
Refrigerazione e filtrazione.
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Al termine del periodo di affinamento il Vino “Bianco di Lazise” o “Lazise” DE.C.O. può essere
oggetto di refrigerazione, metodo diffuso per portare il vino ad una temperatura prossima al
congelamento per permetter ai sali di precipitare e poter essere eliminati tramite la successiva
filtrazione. La fase successiva è l’imbottigliamento.
Articolo 8
Imbottigliamento ed etichettatura.
I vini a Denominazione di Origine Comunale «Bianco di Lazise» o «Lazise» devono essere immessi
al consumo unicamente in bottiglie di vetro della capacità di litri 0,75 e chiuse con tappo raso
bocca in sughero o altri materiali consentiti. I vini «Bianco di Lazise» passito o «Lazise»
passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro della capacità massima
di litri 0,75 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.
Le bottiglie dovranno essere numerate progressivamente nel Registro Ufficiale DE.C.O. conservato
presso l’ufficio che segue il procedimento, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dovranno essere
altresì identificate e numerate progressivamente da un’apposita fascetta fornita dal Comune di
Lazise Ufficio Relazioni con il Pubblico. Dovrà essere indicata obbligatoriamente in etichetta
l’annata di produzione delle uve. L’etichetta potrà riportare il luogo di coltura della vite (foglio
mappale e particella).
L’immissione al consumo non può essere precedente alla vigilia della domenica delle Palme
dell’anno successivo a quello della vendemmia. Il marchio del Vino Bianco di Lazise a
Denominazione Comunale (De.C.O.), viene allegato al presente disciplinare (vedi articolo 10). Il
marchio del Vino Bianco di Lazise è formato da un collarino rettangolare 18X107 di colore crema e
nocciola. Al centro del collarino e posizionata un’ellisse avente l’assse maggiore orizzontale. Nella
parte superiore dell’ellisse compare la dicitura Denominazione Comunale di Origine di Lazise in
caratteri di fantasia in colore nocciola. Nella parte centrale i torrioni merlati del castello di Lazise in
colore nocciola e crema e nella parte inferiore compare la scritta Lazise in colore nocciola.
All’esterno dell’ellisse, sulla destra si sviluppa un rettangolo che per la prima metà vicino all’ovale,
è di color nocciola dove compare la scrittura Bottiglia n°. Per la seconda metà esterna di color
panna sulla sinistra si sviluppa un rettangolo che per la metà interna vicino all’ovale è di colo
nocciola con la scritta “Lazise”, nella seconda metà esterna di color panna.
Sono ammesse indicazioni con riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati che non traggano
in inganno o non lodino arbitrariamente il consumatore. Le disposizioni comunitarie relative ad
indicazioni dell’attività agricola dell’imbottigliatore come “viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina” ed altri termini analoghi regolano il loro utilizzo. Sono consentite indicazioni geografiche
e toponomastiche che si riferiscano a frazione, località, aree, fattorie e vigneti dove vengono
prodotte le uve da cui si produce il Vino Bianco di Lazise DE.C.O.
Sono vietate aggiunte di qualificazione aggiuntiva diversa da quella contemplata nel presente
disciplinare di produzione tra cui gli aggettivi “ superiore, selezionato, fine, riserva, extra, naturale,
scelto” e simili.
Articolo 9
Procedure di rilascio del marchio.
Il marchio Vino Bianco di Lazise a Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O) è di proprietà
del comune e verrà rilasciato ai richiedenti che presenteranno domanda e risponderanno su
autocertificazione ai requisiti contenuti nel presente disciplinare, a garanzia dell’origine del
prodotto e dei segni di riconoscimento. Il nome “Lazise DE.C.O.” verrà rilasciato dal Comune di
Lazise, previa iscrizione dell’azienda al Registro ufficiale DE.C.O., come da art. 13 del
Regolamento di Istituzione della DE.C.O..
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I richiedenti devono depositare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico gli estremi catastali dei
terreni coltivati a vigna con le caratteristiche riportate nel presente disciplinare.
La documentazione dovrà contenere la specificazione del proprietario del terreno, della località e
della superficie dedicata alla coltivazione di uve per varietà delle stesse per ciascun lotto per il quale
si richiede la DE.C.O.. Il Regolamento di Istituzione prevede inoltre all’art. 12 che vengano
effettuati controlli a persone fisiche o giuridiche iscritte nel relativo elenco, per verificare
l’osservanza del presente disciplinare di produzione.
Verrà effettuata per ciascun lotto di imbottigliamento analisi statistica multivariata applicata a una
serie di tracciati di risonanza magnetica nucleare.
La Commissione DE.CO. si avvale di un’analisi statistica multivariata applicata ad una serie di
tracciati di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) al fine controllare l’origine (geografica, del
vitigno ecc.) e la qualità del prodotto (uve, mosti, vini, lieviti, additivi, ecc.) impiegati nel processo.
Tale controllo di verifica viene effettuato per ciascun lotto di imbottigliamento. I controlli di
verifica entrano a far parte del database di riferimento del prodotto vino bianco di Lazise DE.CO.
Con la NMR viene effettuata un’indagine esplorativa di origine che consente di definire
l’appartenenza genetica, l’area geografica, il contesto pedoclimatico, la produzione intensiva o
biologica ecc. a tutela del consumatore ed a garanzia della qualità del prodotto.
Articolo 10 Marchio DE.C.O. di Lazise
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