p - Consiglio Regionale della Puglia

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p - Consiglio Regionale della Puglia
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLTA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
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DBLEGATA DAL DIRBTTORB
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del registro delle determinazioni
OGGETTO: MATARRESE PIETRO c/ RTI S'p'a'
Definizione della controversia (GUl4 n. 98/5153-1I12012/Sce) ai sensi
della delibera Agcom 173l07lcoNs e successive modifiche ed
ORIGINALB
Attesto che copia del presente
atto. ai scnsi e per gli etTetti
dell'art. ó-comrna 5-dellaL.R.N. 7
è stato atlìsso all'albo del Segretat
Cenerale del Consiglio Per 5 giom
Consectrtivi:
integrazioni.
L,anno 2014 addì ZO del rnese di Fè136À4lo nella sede del Comitato
Regionale delle comunicazioni, sito in via Lernbo,40lf -Bari;
vista la determinazione n. 4 del 09 gennaio 2013, con la quale il
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Direttore del Comitato regionale delle Comunicazioni, ai sensi dell'art'
cornpiti
della L.R. 161412007, tt.t$, ha conferito delega di alcuni
dirigenziali al titolare della Posizione Professionale "Conciliazioni e
Definizioni delle controversie" dott. Nicola Scelsi;
vista la legge 31 luglio lgg7, n.249 ed in pafticolare, I'alt 1,
quali
colnma 13, che definisce i Cómitati Regio'ali per le Comunicazio'i
per
le
orlani funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio'i
esigenze di decentramento sul territorio;
Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000 n. 3 recante
"L' i stitttzio ne, or gani z zazione e funzi onatne nto del Cornitato regionale Per
le comunicazioni (Co.re.com.)";
Visto I'art 50, commi 1 e 2 lettera c), dello Statuto della Regione
Puglia;
Visto I'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la
e la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
delle
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e
I'esercizio
Province autonorne che individua i principi generali concernenti
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto
delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organisrni competenti
come individuati dalle leggi regionali;
iottoscritta in data 2l uovembre 2006 dal
Vista la
"onu",rrìòne
Presidente clell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente
del consiglio regionate e dat Presidente del co.Re.com. Puglia;
Vùta la Delibera n.666l0blCONS con cui I'Autorità, sciogliendo la
riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase
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Bari,
Raccordo Frrnzionale e Organizzr
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sperimentale, ha sancito il passaggio al legirne ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;
Rilevato che con atto n. 01 del 12 gemraio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4
dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Confelenza delle Regioni e delle
Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle
Province Autonorne" il Co.Re.Corn. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori
funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione;
Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Corn.
Puglia con cui, tra I'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori
materie oggetto della delega;
Visto il Regolarnento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di
unicazioni
elettroniche ed utenti, approvato con delibera l73l07lCons (Testo coordinato con le
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apportate
dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502l08lCONS e dalla Delibera
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coNS);
Vista I'istanzaístanza GUl4 (prot. n. 20120007081) con la quale il sig. Matarrese Pietro titolare
contratto avente codice cliente 1-396983501, chiedeva I'intervento del Co.Re.Corn per la
definizione della controversia in essere con la società RTI relativa all'addebito di somlne non
riconosciute;
Vista la nota (prot. n. 20120007809) questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'ar1. 15 della
Delibera Agcom l73l07lCons, l'avvio del procedimento e convocava le parti per la discussione della
controversia, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, documenti e repliche;
Vista la nota (prot. n. 20120008872) con la quale il gestore, pel il tramite del suo legale
costituito, inviava una comunicazione contenente una ploposta transattiva, trasmessa da questo
Corecom all'utente in data 3.5.2012;
Considerato che all'udienza 4.5.2012 (prot. 20120009713), esaurita la fase istruttoria. la
controversia veniva definita;
Udita la parte istante;
Visti gli atti e i documenti del procedimento;
Vista la relazione del funzionario istruttore Dott. Nicola Scelsi;
Considerato che sulla base della documentazione acquisita agli atti è risultato che:
l. Oggetto della controversia
Il sig. MATARRESE PIETRO, intestatario del contratto avente codice cliente
1-396983501,
rappresenta che in data 17.7.2011 aderiva ad una proposta commerciale che prevedeva la riattivazione
di un contratto, intestato all'odierno istante la cui tessera era disattiva per scadenza naturale della stessa.
L'utente evidenzia colne, in tale occasione, avesse fatto presente all'operatore del servizio clienti di
di altra tessera per la visione dei servizi Mediaset Prernium.
Sta di fatto che, nonostante le rassicurazioni ricevute, non riusciva ad usufruire dei servizi acquistati,
per mancanza del segnale.
Segnalata la problematica al servizio clienti, appurava che la mancanza di segnale era dovuta al fatto
che il gestore aveva riattivato la precedente tessera, non piu in possesso dell'utente. in luogo di quella
nuova. Seguivano vari colloqui con il servizio clienti a seguito dei quali gli operatori promettevano
l'invio di una nuova tessera, senza pero che a tali promesse fosse dato seguito.
L'utente, stante il perdurare di tale situazione, dopo aver disdetto tale abbonamento, decideva di
attivarne un nuovo abbonamento, onde poter usufruire dei servizi.
Per tali rnotivi I'istante provvedeva ad avviare presso il Co.Re.Com Puglia la procedura di
conciliazione, che si concludeva in data 23.2.2012 con un verbale di esito negativo (n. 890/2012) per
mancata adesione del gestore. Successivamente, presentava a questa Autorità, istanza per la definizione
della controversia insorta, chiedendo un provvedimento che obbligasse la società RTI S.p.A. n
rirnborsare la somntct di €39,00 indebitanxente prelevctta dalla propria cqrta Poste Pay; a rirnborsare
la sontnta di €120,00 contprensiva dell'inclebito prelievo e del rístor"o per tele.fonate al call center,.)
essere titolare
7r
tentpo sprecato -almeno 20 ore per teleJbnate, tentqtivi e reclami- f'ttstrazioni
all'indennizzo per il ntancqto servizio dal I7/7/2012 al 30/10/2012.
All'udienza di discussione non compariva nessuna delle parti.
varíe;
il
lutlo oltre
2. Risultanze istruttorie
Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti è emerso che:
a)il gestore, per il tramite del suo legale costituito avv. Pillitteri inviava all'utente e, per conoscenza al
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Co.Re.Corn una proposta transattiva con la quale la Società ; ".. al solo.fine di addivenire al bonario
componimento della vertenza de qua, riferisce di essere disponibile a corrisponderLe la somma di
€160,00 ct titolo clirintborso ornnicotttprensit,o delle spese sostenute e di ristoro per idisagi so/ferti..";
b)tale proposta veniva trasmessa dal responsabile della presente istruttoria al Sig. Matarrese senza
ricevere riscontro alcuno.
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/3.
Valutazioni in ordine al caso in esame
Preliminarmente si precisa che non può tlovare accoglimento la domanda relativa alla liquidazione di
solnme: "...per telefonate al call cenlet', tempo sprecalo -almeno 20 ore per telefonate, tentativi e
reclami- fi.ustrazioni vcn"ie.. ..", atteso che la relativa liquidazione esula dalle competenze dell'Autorità,
la quale, in sede di definizione delle controversie "ove riscontri la.fondatezza dell'istattza (...) pt'rò
con-dannare l'operatore acl ffittuare rirnborsi di sontnte risultate non dovr,tte o al pagamento di
indennizzi nei casi previsti clctl contratto, o dcrlle carte dei servizi, nonché rtei casi individuati dalle
clí,yposizioni nolnatíve o cla clelibere dell'Atttorilà", come previsto espressamente dall'articolo 19,
cornma 4, della delibera 173/07/CONS.
Dalle suddette disposizioni si evince che I'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria,
essendo lirnitato agli inderutizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle
disposizioni normative e delibere AGCOM.
11 ogni caso, resta salvo il diritto dell'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell'èventuale ulteliore damo subito, come previsto dall'art. 1 1, comma 4, della delibera 179/03/CSP'
Invece, con riferimento alla res controttersct,vaprecisato che I'utente lamenta I'indebito prelievo, dalla
pr.opria cafta prepagata Poste Pay, della somma di €39,00 e produce n. 4 fatture, due relative al contratto
mai attivato e altre due relative al nuovo contratto in essere per il quale egli stesso dichiara di ricevere e
corrispondere regolarmente gli importi fatturati.
11 realtà, dall'esame delle predette fatture (relative al vecchio contratto), emerge che nessuna somma è
stata addebitata, posto che dal prospetto riepilogativo delle stesse si evincono una serie di addebiti
interamente compensati da accrediti per promozioni; non a caso entrambe le fatture sono pari a zero'
Dal canto proprio, I'utente non ha dirnostrato in alcun modo di aver corrisposto la somma di €39,00, né
che questa sia stata indebitamente prelevata dalla propria Poste Pay.
Per tali ragioni la richiesta di rirnborso dovrà essere rigettata.
Per cio che concerne la richiesta di indemizzo per mancata fi'r.rizione del servizio dal ll '7 -2011 al
30.10.201
l,
la domanda è parzialmente fondata.
In conseguenza di quanto innanzi, si ritiene che I'istante abbia altresi diritto alla corresponsione di un
indennizzo per mancata fruizione del servizio.
Col riferirnento alla liquidazione degli indennizzi, appare opportturo richiamare il dettato dell'art.
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del Codice delle Cornunicazioni Elettroniche a nonna del quale gli indennizzi riconosciuti all'esito della
procedura devono soddisfare il requisito dell'equità e tenere indenne I'istante dal decorso del tempo
necessario alla definizione della procedura.
Peltanto, considerato che la previsione dell'indennizzo deve rispondere al principio di proporzionalità,
inteso in termini di adeguatezza dell'indennizzo rispetto al pregiudizio subito, da calcolarsi sulla base
dei criteri della qualità e quantità del servizio, il tipo di servizio fornito (nel caso di specie tv a
pagamento) il vaiore del canone corrisposto, la durata del dissen izio; visto il valore esiguo della
presente controversia, si ritiene equo valutare l'indennizzo sulla scorta dei parametri indicati dall'art. 21
-rubricato "Assistenza e rimborsi"- della Carta dei Servizi Mediaset Pretnium il cui cornrna 5 prevede.
clre: "i/ Servizio Clienti, clualora verifichi la sussistenzct clel diritto al rintborso e dell,ffittivo
clisservizio, provvederà a riconoscere sul Conispeltivo clotturo dal Contraente tm
ctccreclito'pari at
valore del/i Paccltettrt/i non.fi"uito/i rapportali al perioclo cli mctnccttct.fi"uizione clel
Sert,izto...,,.
Considerato che il periodo di disservizio larnentato è compreso tra il 17 .7 .2011 e il 3 I
. 10.201 I ; che da
quanto dichiarato dall'utente il canone sarebbe pari a ciròa €39,00 (anche
se non viene specificato se
I'importo sia mensile o bimestrale); che il gestoie aveva formulato ,ìnu proporta transattiva
che questa
Autorità reputa confacente alla natura e al valore della controversia; tuttó quanto innanzi
considerato si
ritiene equo liquidare l'indennizzo ornnicomprensivo di €160,00
c".
i,,'I
In considerazione di quanto esposto in premessa, si ritiene di dover parzialmente accogliere
le richieste
fot'rnulate dall'utente e di non liquidare alcuna solnma a titolo di rirnborso spese
cli procedura, in
considerazione del fatto che I'utente non ha partecipato né alla fase di
conciliazion. ,r" a quella di
definizione della presente procedura.
-/
Adempimenti Contabili di cui alla l.r. no2812001 e al Regolamento di Amrniuistr?zio,le
Contabilità del Consislio
La presente determinazione uon com
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio
Regionale.
e
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e succ. rnod. ed int.;
Vista la L.R. n. 6/2007;
Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 32g d,ei-29.r2.200g.
DETERMINA
in parziale accoglimento dell'istanza presentata dall'istante, R.T.l. S.p.u., con sede legale in Roma
al
Largo del Nazaleno n. 8, è tenuta u.otrirpondere al sig. MATARRESÉ pIETRo
cor-rispondere, a titolo
di
indennizzo per rnalfunzionamento
del serviziJ voce, la complessiva somma di € 160,00
(centosessanta/00).
La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom I'avvenuto
adempimento della presente
determina entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.
La somma corrisposta relativa all'indennizzo d,ovrà essere maggiorata nella
misura corrispondente
all'importo degli interessi legali calcolati a decorrele dalla data di scadenza
del suddetto te'nine di
sessanta giorni.
E' fatta salva la possibilità per I'utente di
richiedere in sede giurisdizio'ale il risarcimento
dell'eventuale ulteriore danno subito come previsto dall'art. 19,
conma 5, della delibera n.
173l07lCONS.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07|CONS, il provvedimento di clefinizione
della
controversia costitLlisce un ordine dell,Autorità ai sensi dell'art.
98, comma l l, del decreto legislativo I
agosto 2003 n.259.
La presente determina è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettilo
Ufficiale dell,Autorità ed è
resa disponibile sul sito web dell'Autorità.
Ai sensi dell'art. 135, comma l, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato
con
D'Lgs' 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere irnpugnato davanti al
Tribupale Arnrninistrativo
Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai
sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il tennine per ricorrere avverso
il presente
provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
Di dare infine atto che il presente provvedimento, costituito da n. 05 (cinque) facciate
sarà
trasmesso in copia alla Segreteria Generale del Consiglio per la
raccolta e la pubbli.urion. per cinque,
giorni all'Albo e che I'originale sarà consel'vato presso questo Servizio.
Di dare atto che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le Direttive dell'Ufficio di Presideriza e che il
presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.
Bari,
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Scelsi
sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La preselte. coPia comPosta
di no I ( dt{,lve' pagine
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