Delibera trasporti feretro aperto

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Delibera trasporti feretro aperto
COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)
DELIBERA N. 99/2014
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Procedura per il trasporto di cadavere in feretro non sigillato durante i periodi di chiusura
dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che la Legge Regionale Emilia-Romagna 04/05/1982 n. 19, recante “Norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e
farmaceutica” attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria;
− che la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 4693 del 29/05/2009 integra
le modalità tecniche per il trasporto di salme, cadaveri e resti mortali di cui alla
precedente Determinazione n. 13871/2004;
Considerato che la normativa regionale ha stabilito criteri e limiti differenti per il trasporto di
salma e di cadavere:
− per quanto attiene al trasporto di salma, questo può avvenire con procedura
semplificata, con certificazione medica che attesti che la morte non sia dovuta a reato
e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio della salute pubblica, senza
autorizzazione del Comune, solo verso luoghi dove sia possibile effettuare
l’osservazione, così come previsto dalla disciplina in materia. Tali luoghi sono
rappresentati esclusivamente dal servizio mortuario delle strutture sanitarie, dal
deposito di osservazione delle salme e dalle strutture per il commiato, dove può essere
portato a termine il prescritto periodo di osservazione ed effettuato l’accertamento della
morte da parte del medico necroscopo;
− per quanto riguarda il trasporto di cadavere, esso può avvenire solo con autorizzazione
del Comune e a cassa chiusa e comprende, tra i luoghi di destinazione, anche
l’abitazione o strutture private;
Dato atto che, con successiva determinazione, la Regione Emilia-Romagna ha previsto la
possibilità del trasporto a feretro aperto nelle ipotesi di effettuazione del tanatogramma, ai
fini dell’accertamento della morte, per consentire l’esposizione del defunto prima delle
esequie, che altrimenti non sarebbe possibile;
Dato atto che il trasporto a feretro aperto deve avvenire:
− entro le 24 ore dal decesso;
− per una distanza non superiore ai 300 Km;
− dopo aver accertato la morte mediante tanatogramma;
− con autorizzazione del Comune secondo la normativa vigente (Legge Regionale
n.19/2004 e successive modificazioni);
Preso atto che la normativa regionale non consente di effettuare il trasporto del cadavere
con il solo certificato del medico, in analogia a quanto previsto per il trasporto di salma
dall’articolo 10 della Legge Regionale n.19/2004;
Deliberazione della Giunta Comunale nr.
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Dato atto che ciascun trasporto funebre implica pertanto il rilascio dell’autorizzazione,
prevista anche dal D.P.R. n.285/90, all'impresa che effettua il trasporto stesso;
Considerato che l'ufficio comunale di Polizia Mortuaria, ufficio deputato a rilasciare tali
autorizzazioni, resta chiuso al pubblico nelle giornate festive ed in tutti i pomeriggi della
settimana, escluso il giovedì;
Rilevato che, come ribadito nella risposta all'interrogazione n.1622 prot. gen. n.
2011/0182941 del 27.07.2001 della Regione Emilia Romagna, fornita dall’Assessore alle
politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Carlo Lusenti, al consigliere
regionale Marco Carini (allegato 1), spetta al Comune, nell’ambito della propria autonomia,
individuare forme idonee sul piano organizzativo alla regolazione del servizio in questione
in tali circostanze, quali ad esempio la formalizzazione di una procedura che preveda
l’immediato inoltro da parte dell’impresa funebre di una comunicazione in cui la stessa
dichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa
regionale, con successiva presa d’atto da parte del Comune;
Considerato che rendere possibile l’esposizione di defunti anche in luoghi diversi dalle
strutture sanitarie appare in linea con le nuove esigenze emergenti a livello sociale;
Valutato pertanto opportuno formalizzare, all’interno del territorio del Comune di
Mirandola, la procedura per il trasporto di cadavere a bara aperta durante i periodi di
chiusura dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, a condizione che ciò avvenga entro le 24 ore dal
decesso e per una distanza non superiore a 300 Km, previo invio al Comune da parte
dell’impresa di trasporto di apposta autodichiarazione, redatta su modello da predisporsi
da parte del competente ufficio di Polizia Mortuaria in base alle indicazioni contenute nella
presente deliberazione;
Dato atto che il Comune di Modena, da quest'anno, ha attivato sul proprio territorio
un'analoga procedura di trasporto di cadavere (delibera di Giunta n.1 del 8/01/2014) e che
l’Azienda Ospedaliera e l’Azienda USL, condividendo le necessità dei familiari dei defunti
di potere vegliare ed onorare i propri cari secondo forme e tempi a loro più favorevoli,
hanno condiviso con il Comune di Modena tale percorso, al fine di creare i presupposti
necessari per dare corso a tale modalità di trasporto, in particolare per quanto riguarda
l’accertamento della morte;
Considerato che tale organizzazione consente ai familiari dei defunti di celebrare il
commiato del proprio caro nella forma che meglio ritengono e che procura loro maggior
conforto;
Valutato che tale percorso si configura come un miglioramento dell’efficienza delle
prestazioni fornite al cittadino, sia in ambito comunale che in ambito sanitario;
Visti :
− il D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in
particolare il capo IV che disciplina il trasporto di cadaveri;
− la Legge Regionale n. 19 del 2004;
− il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ;
− Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Deliberazione della Giunta Comunale nr.
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Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Domiziano
Battaglia;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, incaricato di
posizione organizzativa o Dirigente di Settore, dott. Domiziano Battaglia, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non ha espresso alcun parere sulla proposta, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato;
Con voti unanimi reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, la seguente procedura per il trasporto di
cadavere in feretro non sigillato durante i periodi di chiusura dell'Ufficio di Polizia Mortuaria:
• preventivo inoltro all’ufficio di Polizia Mortuaria, da parte dell’impresa funebre,
dell'autodichiarazione relativa al trasporto di cadavere in feretro non sigillato, mediante
apposta autodichiarazione in cui l’impresa attesta la conformità del trasporto alle regole, alle
garanzie ed alle modalità indicate dalla normativa regionale;
• formale e successiva presa d'atto di tale dichiarazione da parte del Comune, in cui si attesti
l'effettivo rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente;
2. di precisare che le imprese funebri potranno avvalersi della comunicazione di cui sopra:
• soltanto quando non sia possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto previsto dalle Legge
Regionale n.19/2004, ovvero in corrispondenza dei periodi di chiusura dell’ufficio di Polizia
Mortuaria;
• per il trasporto di cadavere a bara aperta, a condizione che ciò avvenga entro le 24 ore dal
decesso, per una distanza non superiore a 300 Km, a seguito di accertamento del decesso
tramite tanatogramma;
3. di stabilire che l’autodichiarazione deve essere inviata al Comune in via anticipata rispetto
all’effettuazione del trasporto e che, nel primo giorno lavorativo utile, l’impresa dovrà fornire
all’ufficio di Polizia Mortuaria tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle
condizioni di legge;
4. di dare atto che la presente procedura rispecchia le indicazioni fornite in risposta
all'interrogazione n.1622 (prot. gen. n. 2011/0182941 del 27.07.2001) dall’Assessore alle
politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Carlo Lusenti, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato al competente ufficio di Polizia Mortuaria di predisporre il modello di
autodichiarazione in base alle indicazioni contenute nella presente deliberazione e di
provvedere ad ogni adempimento necessario al corretto funzionamento della procedura in
parola.
Con voti unanimi, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente, delibera altresì di
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, al fine di consentire lì'immediata applicazione della procedura in
oggetto, in modo da accogliere le richieste che dovessero pervenire dai congiunti dei deceduti che
intendano avvalersene.
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