Progetto di legge della XIII legislatura
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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3690 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI TARADASH, ALEFFI, BAIAMONTE, BRANCATI, BUFFO, CENTO, COLLETTI, FURIO COLOMBO, DIVELLA, FRAGALÀ, FRATTINI, GAGLIARDI, GARDIOL, GIANNATTASIO, GUARINO, LORUSSO, MALGIERI, MASIERO, MASELLI, ORLANDO, PAGLIUZZI, PANATTONI, PISCITELLO, PRESTAMBURGO, REBUFFA, SANZA, SERRA, VALPIANA Abolizione dell’uccellagione, della caccia da appostamento fisso e dell’uso degli uccelli vivi come richiami Presentata il 13 maggio 1997 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La caccia da appostamento con l’utilizzo come richiami di uccelli vivi rappresenta una delle forme più crudeli dell’attività venatoria. La specie tuttora più usata è il tordo bottaccio, ma l’attuale legislazione consente di utilizzare anche allodole, cesene, tordi sassello, storni, merli, passeri, passere mattugia, pavoncelle, colombacci. Le norme regionali ampliano poi queste possibilità. In Lombardia è consentito l’uso anche di fringuelli e peppole. Come si prepara un volatile da richiamo? È un sistema raccapricciante. Poiché canta solo il tordo maschio e i sessi della specie non presentano esteriormente evidente dismorfismo è necessario individuare il maschio attraverso una esplorazione interna. Dice un manuale per cacciatori: « Si prende il tordo e dopo avergli tolto un po’ di penne dal ventre si fa con un bisturi un taglio trasversale al termine delle costole, appena al di sotto del peritoneo. Con una spatola di legno si scostano Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 3690 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI gli intestini per poter esplorare il fondo del torace. Proprio contro la schiena, al di sotto dei reni, se l’animale è maschio, si scorgeranno due ghiandole nere che sono gli organi genitali. Compiuta l’operazione si ricuce il ventre con filo di seta ». La preparazione non finisce qui. Individuato il soggetto maschio gli si provoca una muta indotta per farlo cantare. Viene cioè spennato vivo in modo che durante la stagione venatoria il sopravvissuto si trovi un piumaggio nuovo e creda erroneamente di trovarsi nella stagione degli amori. Per rifornire i cacciatori « capannisti » di richiami (la legge consente la detenzione per ogni cacciatore fino a dieci esemplari per specie fino a un massimo totale di quaranta) sono attivi in diverse regioni d’Italia gli impianti di cattura con le reti, i famigerati « roccoli ». E questo nonostante l’uso delle reti, strumenti per eccellenza non selettivi, sia vietato dalle norme internazionali già dalla convenzione di Parigi del 1950, recepita in Italia con la legge 24 novembre 1978, n. 812, dalla convenzione di Berna del 1979, divenuta esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché — DOCUMENTI dalla direttiva 79/409/CEE, recepita (si fa per dire) dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. In effetti la legge n. 157 del 1992 vieta l’uso delle reti; tuttavia diverse province del Nord Italia, avvalendosi di un testo legislativo non chiaro, autorizzano gli impianti di cattura con le reti. L’articolo 3 della legge n. 157 del 1992 vieta l’uccellagione, ma a partire dall’articolo 4 vengono consentite deroghe. L’uccellagione sopravvive ancora in Lombardia, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna. Una ultima considerazione sui capanni fissi, i quali, quasi sempre realizzati in mattoni e cemento armato, costituiscono strutture, per loro stessa natura, realizzate in ambienti naturali spesso di grande valore naturalistico (laghi e aree umide, rotte di migrazione, valichi alpini, margini di radure dei boschi di montagna, eccetera). Nella grande maggioranza dei casi sono realizzati in deroga o in violazione della cosiddetta legge « legge Galasso ». Sono strutture che deturpano il paesaggio e stridono con le norme urbanistiche. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 3690 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Dell’uccellagione). 1. L’uccellagione è vietata in tutte le sue forme su tutto il territorio nazionale. 2. Ai fini della presente legge si intende per uccellagione la cattura di uccelli vivi, compresi nidiacei e uova, effettuata con qualsiasi modalità. 3. La cattura per fini scientifici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è consentita solo se temporanea e se non è causa di sofferenza o morte per gli esemplari catturati. ART. 2. (Dei richiami vivi). 1. Su tutto il territorio nazionale è vietato utilizzare per fini venatori richiami vivi e zimbelli vivi. 2. Coloro che siano in possesso di richiami o zimbelli vivi devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnarli all’organo provinciale competente che provvede a liberarli, ove possibile, o ad affidarli a strutture di recupero. ART. 3. (Degli appostamenti fissi). 1. La caccia da appostamento fisso è vietata su tutto il territorio nazionale. 2. Per appostamento fisso si intende qualsiasi struttura permanente realizzata con qualsiasi materiale. 3. Le strutture utilizzate come appostamento fisso esistenti devono essere demolite e rimosse entro sessanta giorni dalla — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 3690 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI data di entrata in vigore della presente legge a cura del proprietario. 4. In caso di inadempienza provvedono i comuni entro i successivi sessanta giorni e, ove individuato il proprietario, le spese per la demolizione e la rimozione sono a questi addebitate. 5. I proprietari di appostamenti fissi inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono altresı̀ soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). 6. L’appostamento temporaneo di cui all’articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere smontato e rimosso dal cacciatore prima che questi si allontani dal posto. ART. 4. (Delle sanzioni). 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni penali: a) l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi esercita l’uccellagione; b) l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi detiene, trasporta, utilizza uccelli come richiami vivi o zimbelli vivi; c) l’ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia da appostamento fisso. 2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 60.000.000 per i proprietari degli appostamenti fissi che non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3; b) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi si allon- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 3690 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI tana dall’appostamento temporaneo senza averlo smontato e rimosso. 3. Si applicano altresı̀ le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. ART. 5. (Della vigilanza). 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. ART. 6. (Abrogazioni). 1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge, ed in particolare i seguenti articoli e commi della legge 11 febbraio 1992, n. 157: a) i commi 3 e 4 dell’articolo 4; b) l’articolo 5; c) la lettera h) del comma 8 dell’articolo 10; d) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 12; e) il comma 12 dell’articolo 14; f) il comma 6 dell’articolo 18; g) la lettera q) del comma 1 dell’articolo 21; h) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 30; i) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 31. 2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 della citata legge n. 157 del 1992 le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 6 — Camera dei Deputati — 3690 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. All’articolo 21, comma 1, della citata legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p) le parole: « , al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5 » sono soppresse; b) alla lettera r) le parole: « uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e » sono soppresse; c) alla lettera ee) le parole: « , acquistare e vendere » e « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse. 4. Al comma 5 dell’articolo 23 della citata legge n. 157 del 1992 le parole: « Gli appostamenti fissi, » sono soppresse. 5. Al comma 2 dell’articolo 28 della citata legge n. 157 del 1992 le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse. — DOCUMENTI PAGINA BIANCA DDL13-3690 Lire 500