FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R

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FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R
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scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18
SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA
SENTENZA N. 826 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDIA
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20321#20321
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM
CLASSIFICAZIONE
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO
MATERIA: RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO-REQUISITI
REDDITUALI - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO- ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE
SENTENZA N. 826 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDIA
N^ ricorso: 2594/2010
Provvedimento decreto del16/09/2010 emesso da Questura Di Milano
Oggetto del ricorso: Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato -Requisiti reddituali Insussistenza del rapporto di lavoro- Esercizio della prostituzione Numerosi precedenti penali
Esito: RESPINGE
Ricorrente: AAAAA/FFFFF
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO
Resistente: QUESTURA DI MILANO
Difensore: GAETANO BOSCO MARIA GRAZIA BOSCO
Ordinanza cautelare n. 1409 del 13/12/2010
Riferimenti normativi citati in sentenza:
articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo
amministrativo“
articolo 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo
articolo 21 octies – Annullabilità del provvedimento – Legge 241/1990
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SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA
SENTENZA N. 826 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDIA
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TESTO INTEGALE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2010, proposto da:
AAAAA/FFFFF, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Bosco e Maria Grazia Bosco, con domicilio eletto
presso il loro studio in Milano, Corso 22 Marzo, 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati
presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
adottato in data 16 settembre 2010 e successivamente notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno motivato sulla base
dell’assenza di un valido lavoro e della presenza di numerosi precedenti penali.
Avverso il provvedimento formulava tre motivi di ricorso.
Il primo denuncia l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione adottata poiché l’istanza era corredata da
una documentazione che attestava un lavoro domestico mentre gli accertamenti circa l’insussistenza del
rapporto di lavoro fanno riferimento ad una società di servizi.
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Il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 4,comma 3, D.lgs 286\98 perché il contenuto della norma
riguarda lo straniero che deve fare ingresso sul territorio italiano e non quello che vi si trova già come ad
esempio nel caso del ricorrente da ben undici anni.
In ogni caso è stato prodotto un contratto di soggiorno ed un’autocertificazione da parte del datore di lavoro circa
la sussistenza di un idoneo alloggio e quindi sussistevano le condizioni per concedere il rinnovo richiesto.
Il terzo motivo contesta il contenuto della motivazione laddove fa riferimento all’esistenza di numerosi precedenti
penali che però in realtà non sono ostativi alla concessione del rinnovo del permesso né hanno permesso al
Questore di formulare un giudizio di pericolosità sociale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9.12.2010 fu emessa un’ordinanza istruttoria per verificare la sussistenza del
rapporto di lavoro dichiarato dal ricorrente e dei requisiti di reddito, accogliendo provvisoriamente l’istanza
cautelare.
Alla successiva camera di consiglio del 22.2.2011 fu chiesto un rinvio da parte del difensore del ricorrente per
acquisire copia dei documenti prodotti dall’amministrazione ed alla successiva camera di consiglio del 8.3.2011 il
ricorso andava in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Il datore di lavoro del ricorrente è persona che non risulta avere redditi propri con cui corrispondere gli
emolumenti dovuti secondo il contratto di lavoro.
Il ricorrente è stato più volte sorpreso ad esercitare la prostituzione in questi anni di permanenza in Italia
cosicché si può ragionevolmente supporre che l’attività lavorativa per la quale è stato richiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno sia meramente di copertura.
Infatti secondo la comune esperienza le persone che esercitano attività di collaborazione domestica non
riescono a mantenersi lavorando solo 26 ore al mese come risulta dalle busta paga prodotte.
Peraltro il corrispettivo corrisposto al lavoratore per tali ore è esageratamente alto rispetto alle tariffe che
usualmente vigono in tale settore lavorativo, se solo si raffrontano con quelle previste contrattualmente per tale
tipo di attività dove al massimo la paga oraria per le categorie più retribuite non supera i 7,39 euro all’ora.
Dividendo infatti la somma corrisposta mensilmente per il numero delle ore lavorate, risulta che per ognuna di
esse il ricorrente riceve oltre venti euro, cifra assolutamente inverosimile, ma che è calcolata artatamente per
poter far risultare un reddito annuale superiore all’assegno sociale e quindi da poter considerare sufficiente a
garantire il mantenimento.
Nessun rilievo riveste la circostanza che vengano regolarmente pagati i contributi previdenziali poiché con i
guadagni notoriamente elevati che derivano dall’esercizio della prostituzione il ricorrente ben può provvedere al
loro pagamento.
Il provvedimento non è correttamente motivato poiché fonda il rigetto soprattutto sull’inesistenza dell’attività
lavorativa, circostanza che, però, è frutto di un difetto di istruttoria poiché si è andato a verificare un rapporto di
lavoro con una ditta individuale ormai cessata, mentre il ricorrente aveva basato la sua domanda sull’esistenza
di un rapporto di collaborazione domestica.
Ma considerando che all’esito dell’istruttoria effettuata è risultato che il lavoro per il quale è stato richiesto il
rinnovo del permesso di soggiorno è fittizio, poiché la reale fonte di mantenimento per il ricorrente è l’esercizio
dell’attività di prostituzione, anche laddove fosse annullato il provvedimento per difetto di motivazione, il nuovo
esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione non potrebbe portare ad un diverso contenuto del
provvedimento.
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Per tale ragione ai sensi dell’articolo 21 octies,comma 2, L. 241\90 non si ritiene di dover annullare il
provvedimento nonostante la presenza del vizio di eccesso di potere per travisamento del fatto.
Tenendo conto che la motivazione del provvedimento, pur corretto nelle conclusioni, era affetta da vizi, appare
equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/03/2011
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)
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GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA
SENTENZA N. 826 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDIA
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ORDINANZA CAUTELARE N. 1409 DEL 13/12/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2010, proposto da:
AAAAA/FFFFF, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Bosco, Maria Grazia Bosco, con domicilio eletto
presso Maria Grazia Bosco in Milano, corso 22 Marzo, 4;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Milano,
domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato in
data 16 settembre 2010 e successivamente notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2010; nonchè di ogni altro
atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione una dettagliata relazione in merito:
- alla sussistenza del rapporto di lavoro con Bottelli Guido mediante accesso diretto al luogo di lavoro e raccolta
di informazioni dal datore di lavoro al fine di accertare se sussista effettivamente tale rapporto di lavoro;
- alla sussistenza o meno dei requisiti di reddito previsti dalla normativa in vigore;
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Ritenuto che nelle more sussistano gli estremi di cui all’art. 55 del 02/07/2010 n. 104 per la concessione della
misura cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione da espletarsi entro 60 giorni dal ricevimento della presente
ordinanza;
c) rinvia la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA
SENTENZA N. 826 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDIA
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RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA
articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce
l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1)
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo
amministrativo“
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto
le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che
una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di
giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,
ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il
prosieguo della trattazione.
articolo 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo “
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita'
o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La
motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
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articolo 21 octies – Annullabilità del provvedimento – Legge 241/1990
1. É annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o
da incompetenza.
2. Non é annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non é comunque
annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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