Condizioni generali di noleggio

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Condizioni generali di noleggio
Condizioni generali di noleggio
Il noleggio di veicoli da parte di D’ADAMO FRANCO (di seguito "il Locatore") è regolato dalle presenti condizioni generali e dalla Lettera di Noleggio, che vengono consegnate in
copia al Locatario (cioè all’utilizzatore / firmatario della lettera di noleggio, di seguito anche il "Cliente"). Nel sottoscrivere la Lettera di Noleggio il Cliente accetta le presenti condizioni
generali e si impegna ad osservarle strettamente.
1. CONSEGNA VEICOLO
Il Locatore consegna al Cliente il veicolo specificato nella lettera di noleggio. Il veicolo, se non diversamente indicato nella lettera di noleggio, ha il serbatoio pieno di carburante ed è
dotato del triangolo, della gomma di scorta (ove previsto dalla casa costruttrice), del tagliando assicurativo RCA e di tutti i documenti necessari per la circolazione. Le tariffe di
noleggio sono calcolate su base giornaliera, intesa come durata di 24 ore dal momento di ritiro del veicolo e, salvo diversa richiesta del cliente e disponibilità della tariffa
comprendono la copertura assicurativa RCA (con franchigia per danni a terzi per un importo massimo pari a quello riportato nella lettera di noleggio), la limitazione di responsabilità
per danni al veicolo noleggiato (per un importo massimo pari a quello riportato nella lettera di noleggio), la limitazione di responsabilità per furto al veicolo noleggiato (per un importo
massimo pari a quello riportato nella lettera di noleggio).
Su richiesta, laddove disponibili e a fronte di uno specifico corrispettivo, sono a disposizione del Cliente ulteriori prodotti e servizi accessori per il veicolo (per es. seggiolini bimbi,
catene neve, guide aggiuntive, ulteriori limitazioni/esclusioni di responsabilità per danni e furto, ecc.)
Il Cliente, prendendo in consegna il veicolo, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione, così come descritto dal Locatore nella lettera di noleggio,
dotato di tutti gli accessori in essa indicati e perfettamente idoneo all’uso pattuito.
2. GUIDA DEL VEICOLO E OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il veicolo può essere condotto solo dal Cliente o da altra persona espressamente autorizzata dal Locatore.
Il noleggio e la guida del veicolo oggetto di locazione è consentita solo a persone in possesso di valida patente di
guida rilasciata almeno da 12 mesi. Il Locatore si riserva di richiedere un supplemento per abilitare alla guida persone con età inferiore a 25 anni.
Il Cliente si impegna a non condurre o utilizzare il veicolo, e a non consentire che il veicolo sia condotto o utilizzato:
i. per trasportare passeggeri contro corrispettivo e per sub noleggio
ii. per trainare o spingere altri veicoli, rimorchi od altre cose;
iii. fuori strada, su strade bianche o su strade inadatte al veicolo;
iv. quando è sovraccarico o con i carichi non correttamente assicurati;
v. per partecipare a gare, prove, corse od altre competizioni;
vi. da persona che abbia fornito informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo;
vii. in violazione del codice della strada od altri regolamenti e per qualsiasi finalità illegale;
viii. per circolazione in aree vietate e per scuola guida..
Il Cliente si obbliga inoltre:
a)
a fornire informazioni corrette sulle proprie generalità, la propria età, indirizzo di residenza e possesso dei requisiti per l’abilitazione alla guida;
b)
a condurre il veicolo e a custodirlo, assieme agli accessori forniti, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge;
c)
ad assicurarsi che, nel periodo di locazione, il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali atte a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dello stesso e delle
persone trasportate, ponendo in essere ogni attività necessaria per tale finalità e restando inteso che intervento sul veicolo dovrà preventivamente essere approvato
per iscritto dal Locatore;
d)
a provvedere direttamente al pagamento di qualsiasi contravvenzione elevata nel periodo di locazione verso il Cliente o il veicolo noleggiato, ovvero a rimborsare il
Locatore di ogni eventuale spesa sostenuta in merito;
e)
a manlevare il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, per danni da questi subiti ai beni trasportati sul veicolo noleggiato
f)
a pagare il corrispettivo del noleggio e delle prestazioni accessorie determinato in applicazione della tariffa pattuita al momento della sottoscrizione della lettera di
noleggio ovvero come eventualmente rideterminato al momento della riconsegna del veicolo, in considerazione delle successive variazioni della durata effettiva di
noleggio, degli accessori e del luogo di effettiva riconsegna del veicolo;
g)
a risarcire il Locatore per le conseguenze di ogni danno cagionato al veicolo o ad accessori dello stesso, incluso l’eventuale trasporto del veicolo e danno da fermo e le
spese legali, fino alla concorrenza degli importi di cui all’art. 1 come indicati nella lettera di noleggio;
h)
a risarcire il Locatore per le spese che lo stesso dovesse sostenere per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti, direttamente o indirettamente,
dal contratto di noleggio, ivi comprese le spese dovute per pedaggi autostradali non corrisposti;
i)
non sublocare il veicolo locato nè cedere il contratto di noleggio e i relativi obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle condizioni generali e della lettera di noleggio..
3. SINISTRI E FURTI
Qualora si verifichi un sinistro, il Cliente si obbliga a
a)
informare immediatamente per telefono il Locatore e trasmettergli entro un giorno una relazione dettagliata completa debitamente sottoscritta;
b)
prendere nota delle targhe dei veicoli e dei nomi e indirizzi delle parti coinvolte nel sinistro;
c)
seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e riparazione del veicolo.
L’inadempimento dei suddetti obblighi comporterà il venire meno delle limitazioni di responsabilità per danni al veicolo noleggiato, con addebito integrale del danno al Cliente.
In caso di furto o tentato furto del veicolo noleggiato, il Cliente si obbliga a denunciare immediatamente il fatto alle Autorità competenti ed a consegnare originale della denuncia al
Locatore entro 24 ore dall’evento, congiuntamente alle chiavi originali del veicolo. In caso di mancata consegna della denuncia e delle chiavi, non opereranno le limitazioni di
responsabilità previste in caso di furto e il Cliente è tenuto a risarcire il Locatore dell’intero valore di mercato del veicolo noleggiato, come riportato sulla pubblicazione ‘Eurotax Blu’
alla data del furto. Le previsioni in caso di furto, ad eccezione della denuncia alle Autorità, si applicano per quanto compatibili anche in caso di incendio.
In caso di smarrimento o furto della sola chiave del veicolo, il Cliente dovrà risarcire al Locatore un importo pari a Euro 250,00 più il corrispettivo di noleggio per tutti i giorni di
causato mancato utilizzo del veicolo.
4. PRENOTAZIONE E RITIRO DEL VEICOLO
Il veicolo, qualora prenotato, deve essere ritirato entro due ore dall’orario concordato in fase di prenotazione; trascorso tale termine il Locatore non ne garantisce più la disponibilità
5. RICONSEGNA
Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data e l’ora indicati sulla lettera di noleggio o, in ogni caso, appena il Locatore gliene faccia richiesta, con i
medesimi accessori e nel medesimo stato nel quale l’ha ricevuto, salvo la normale usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato al Locatore entro la data e ora contrattualmente
prevista, quest’ultimo potrà risolvere il contratto di noleggio e riacquistare il possesso materiale del veicolo. In ogni caso il corrispettivo di noleggio sarà dovuto anche per i giorni in
cui il veicolo è stato trattenuto oltre i termini pattuiti.
All’atto della riconsegna il Cliente ha l’onere di verificare in contraddittorio con il personale dell’Agenzia lo stato del veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a
quanto indicato nella lettera di noleggio ad inizio nolo. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza sin da adesso il Locatore ad addebitare l’onere di eventuali danni
riscontrati sul veicolo.
In caso di riconsegna del veicolo in orario di chiusura degli uffici di noleggio, ove essa sia consentita dal Locatore, il Cliente è obbligato al pagamento del corrispettivo di noleggio fino
alla normale riapertura degli uffici, restando responsabile fino a tale momento degli eventi relativi al veicolo.
Il Cliente si obbliga inoltre a riconsegnare il veicolo con la stessa quantità di carburante indicata sulla lettera di noleggio; in caso contrario il Locatore potrà addebitare, oltre al
carburante mancante, un corrispettivo per il servizio rifornimento.
6. RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara di riconoscere ed accettare espressamente che, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché nel caso di
danni/furti procurati con dolo o colpa grave da parte del Cliente stesso (a titolo meramente semplificativo e non esaustivo: errato rifornimento, bruciatura frizione, danni al motore per
mancanza di olio o liquido refrigerante) non opererà nessuna limitazione di responsabilità, pertanto il Cliente sarà integralmente responsabile dei relativi danni procurati.
Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo, neanche a titolo
temporaneo.
Il Cliente è responsabile dei danni del veicolo. Il Locatore provvederà ad addebitare, a titolo di penale per il risarcimento del danno subito, gli importi, sino alla concorrenza della
Responsabilità Economica indicata nelle presenti condizioni generali e/o sulla lettera di noleggio.
7. RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Locatore potrà risolvere anticipatamente il contratto di noleggio ai sensi dell’art 1456 c.c. previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o telegramma: 1) in caso di mancato
pagamento, alla data di esigibilità, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente in forza del contratto di noleggio; 2) in caso di diniego o mancato riscontro del Cliente alla richiesta di
restituzione del veicolo formulata dal Locatore di cui al precedente articolo 5; 3) in caso di sublocazione del veicolo noleggiato; 4) in caso siano state fornite informazioni non corrette
sulle generalità e sui titoli di abilitazione alla guida.
8. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali saranno devolute all’esclusiva
competenza del Foro di VITERBO .
9. DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni Generali senza il consenso scritto del Locatore. La nullità di una qualsiasi disposizione non comporterà l’invalidità
delle Condizioni Generali né della lettera di noleggio nella loro interezza.