TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza 08/07/2014, n. 1766
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TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza 08/07/2014, n. 1766
N. 01766/2014 REG.PROV.COLL. N. 01153/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2013, proposto da: Tiger Bingo Srl e Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Silvia Terradura, con domicilio eletto presso lo “Studio Legale e Tributario Constantia”, in Milano via Olona 25; contro Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1; per l'annullamento - della nota Cat. 11E/p.A.5. resa il 15 marzo 2013 dalla Questura di Pavia Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione Ufficio Polizia Amministrativa 2° Sez. Licenze -notificata il 27 marzo 2013, avente ad oggetto il diniego del nulla osta all'organizzazione di tornei di poker Texas Hold'em sportivo non a distanza presso la struttura denominata "Millionaire"; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Pavia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) I ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e ne chiedono l’annullamento. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto, di cui ha chiesto il rigetto. Con ordinanza depositata in data 07.06.2013, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso e la decisione è stata confermata dal giudice di secondo grado, adito con l’appello cautelare, mediante ordinanza depositata in data 30.08.2013. All’udienza del 12.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione. 2) Premesso che l’infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dall’amministrazione resistente, il Tribunale osserva che: a) con atto negoziale del 15.12.2012, Tiger Bingo Srl ha assegnato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland l’incarico di organizzare eventi ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas hold'em sportivo non a distanza; b) a tale fine Tiger Bingo Srl e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland hanno presentato alla Questura di Pavia una richiesta di nulla osta all’organizzazione di tornei dal vivo di poker texas hold'em sportivo; c) con provvedimento datato 15 marzo 2013, la Questura di Pavia ha respinto la domanda di nulla osta, evidenziando che, in base al dato normativo vigente e ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il tipo di gioco oggetto della richiesta non può essere consentito, atteso che, prima dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 2009 n. 88, possono essere intrapresi solo giochi di carte “a distanza”, ossia quelli gestiti per via telematica – “on line”- e non quelli che hanno luogo tra persone fisiche presenti. Le ricorrenti lamentano – con più censure che possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico – che il tipo di gioco cui si riferisce il nulla osta non è illecito e che il provvedimento impugnato si basa su un’erronea interpretazione del quadro normativo. Le censure non possono essere condivise. Le ricorrenti sostengono che, siccome il poker sportivo (o da torneo) cui si riferisce la domanda di nulla osta è un gioco di abilità e non di azzardo, allora sarebbe sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 38, comma 1, del d.l. 2006 n. 223, da intendere, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione con l’atto impugnato, come riferibile non solo ai giochi a distanza, ma anche a quelli svolti inter presentes. Tale impostazione non riflette la lettera e la ratio della disciplina di riferimento, come più volte evidenziato dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Tribunale. Non è dubitabile, in primo luogo, che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, siano riservati allo Stato, come emerge espressamente dall’art. 1 del d.l.vo 1948, n. 496, dall’art. 1 del D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dall'art. 4 del d.l. 2002, n. 138, fermo restando che lo Stato può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593). Inoltre, il comma 1 lett. b) dell'art. 38 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 - dispone che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006 "i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità". Secondo la prospettazione delle ricorrenti proprio la norma appena citata consentirebbe di ritenere che il gioco del poker, nella variante denominata "texas hold'em" o "poker sportivo", perda la connotazione illecita che gli è propria, divenendo un gioco di abilità, ogni qual volta venga praticato con le modalità indicate nel menzionato art. 38, anche se realizzato dal vivo. Al contrario, la giurisprudenza evidenzia come proprio la collocazione sistematica e la natura eminentemente finanziaria della norma non consentano di accedere a tale interpretazione ed anzi palesano che le misure di cui all’art. 38 riguardano la disciplina pubblicistica dei giochi on-line, rimanendo esclusi i tornei di carte realizzati tra persone fisiche "dal vivo". In particolare, la ratio complessiva dell’art. 38, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 è normativamente espressa sia nella rubrica dell’articolo, “Misure di contrasto del gioco illegale”, sia nell’alinea “contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore”. Ciò conduce a ritenere che la ragione giustificatrice di tali disposizioni si sostanzia nella disciplina normativa dei cd. “skill games”, cioè dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro gestiti dallo Stato, al fine di consentire a taluni soggetti di gestirli tramite la rete Internet. Tale conclusione è avvalorata dalla previsione di regolamenti per contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, dalla determinazione oggettiva dell’ambito della disciplina regolamentare, riferita espressamente “ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori”e, infine, dall’assimilazione a tali giochi di abilità a distanza, normativamente sancita ma solo ai fini previsti dalla norma, dei giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione. Vale ribadire, in relazione a quest’ultimo aspetto, che l’ambito della norma è limitato alla disciplina dei giochi a distanza e l’assimilazione della specifica tipologia di giochi di carte ai giochi di abilità avviene ai soli fini di tale disciplina. Del resto, l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008 – prevede al comma 27 che con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, “sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo”, precisando che con il medesimo regolamento sono altresì determinati “l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”. Il successivo comma 28 precisa che l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nondimeno, le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di "abilità" non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27 dell’art. 24 della legge 2009, n. 88. Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237). Ecco, allora, che il provvedimento impugnato, che ha negato il nulla osta evidenziando, da un lato, la mancanza del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 2009 n. 88, dall’altro, la non applicabilità al caso concreto dell’art. 38, comma 1, del d.l.2006 n. 223, siccome riferibile solo ai giochi di carte “a distanza” e non a quelli che, come nel caso di specie, hanno luogo tra presenti, si basa su una coerente ricognizione del quadro normativo e su una esatta percezione della fattispecie concreta complessiva, con conseguente infondatezza delle censure in esame. 3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della lite, liquidandole in Euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Elena Quadri, Consigliere Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)