Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005
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Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005
Ministero degli Affari Esteri Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005 Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale di concerto con l'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, in particolare l'art. 45 comma V, che cosi recita: "Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, per i servizi che prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinate limitatamente ai periodi di servizio prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente del1a Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli Affari Esteri; VISTO, pertanto, il dPR n. 18 del 5 gennaio 1967 ed in particolare la nota esplicativa dell'art. 58 che indica quale norma pertinente al personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero il dPR 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni: VISTO il T.U. delle leggi della scuola approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, che al Capo III, intitolato: "Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali", definisce all'art. 27 la costituzione dell'assegno di sede per detto personale, differenziandolo dall'indennità di servizio all'estero prevista, al Capo I, art. 5, per il personale diplomatico-consolare tenendo conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico - consolare; ACCERTATO, pertanto, che il precitato decreto legislativo n. 6211998, nel riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero, ha mantenuto netta sia sul piano formale sia su quello sostanziale la separazione tra il personale appartenente al Ministero degli Affari esteri e il personale appartenente ad altre Amministrazioni che, a vario titolo, presti servizio all’estero, per periodi più o meno lunghi; CONSIDERATO, pertanto, che l'assegno di sede spettante al personale scolastico e l'indennità di servizio spettante al personale dipendente dal MAE sono diversi non solo nella definizione letterale ma, corrispondono alla diversa posizione giuridica, alle diverse funzioni e responsabilità delle due categorie di personale in servizio all'estero PRESO ATTO, che, invece, quando il legislatore ha voluto equiparare le posizioni tra le due categorie di personale, lo ha espressamente manifestato, come risulta dal comma 3 dell'art. 27 del citato D.L.vo 62/98 che cos1 recita: "Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri"; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; CONSIDERATO il Regolamento C.E. n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione della moneta unica europea dallo gennaio 2002; 1 VISTO il D.M. 15 giugno 2001 n. 033/1705, con il quale è stato definito il controvalore in Euro delle indennità base mensili da utilizzare per il calcolo degli assegni di sede per il personale scolastico in servizio all'estero dal 1° gennaio 2002; VISTO il D. I. n. 260/6214 del 23 dicembre 2004, in corso di perfezionamento, con il quale sono stati fissati i coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di molo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero, con decorrenza 1° gennaio 2005; VISTO il D.I. n. 260/6588 del 15 dicembre 2005, in corso di perfezionamento, con il quale è stato istituito, per la sede di Astana, il coefficiente di sede e la percentuale di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero; TENUTO CONTO delle variazioni dei coefficienti di sede e/o delle percentuali di . maggiorazione per rischio e disagio proposte nei confronti del personale M.A.E. da parte della D.G.P.E.; RITENUTO di dover adeguare i coefficienti di sede e/o delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio anche al personale scolastico di molo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero sulla base delle medesime variazioni percentuali proposte per il predetto personale M.A.E.; ACQUISITO, nei predetti termini, il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente di Finanziamento di cui all'art. 172 del D.P.R. 5 gennaio 1967, nella seduta del 14 dicembre 2005; RAVVISATA inoltre l'opportunità di avere una visione globale dei coefficienti di sede e delle percentuali di maggiorazione per rischio e disagio attualmente. in vigore, nel presente Decreto Interministeriale vengono evidenziati in grassetto solo quelli modificati a seguito del parere espresso dalla predetta Commissione Permanente di Finanziamento; DECRETA Art. 1 Con decorrenza 1° gennaio 2006 le competenze, indennità, contributi e rimborsi di cui all'art. 209, primo comma. del dPR. n. 18/67 spettanti al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero saranno corrisposte interamente in Euro. Art. 2 l coefficienti di sede e le percentuale di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’estero sono fissati come segue. con decorrenza 1° gennaio 2006: 2 PAESE ALBANIA ALGERIA ARABIA SAUDIT A (Riad) ARABIA SAUDITA (Gedda) ARGENTINA ARMENIA AUSTRALIA AUSTRIA (Resto) AUSTRIA (Vienna) BANGLADESH BELGIO BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA ERZEGOVINA BRASILE (Brasilia) BRASILE (Resto) BULGARIA CAMEROUN CANADA CILE CINA CIPRO COLOMBIA CONGO COREA COSTA D'AVORIO COST ARICA CROAZIA CUBA DANIMARCA ECUADOR EGITTO EL SALVADOR EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ESTONIA ETIOPIA FEDERAZIONE JUGOSLAVA FEDERAZIONE RUSSA FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA (Parigi) FRANCIA (Resto) GABON GEORGIA GERMANIA Coefficiente di sede Percentuale maggiorazione rischio e disagio 4,420 4,839 6,623 6,187 6.755 5,567 5,116 4,639 5,254 5,833 4,928 4,806 4,927 5,077 6,045 6,402 5,412 6,107 5,648 5,595 6,384 5,511 5,192 6,073 7,769 3,862 5.671 5,682 5,650 5,890 6,320 5,066 4,726 4,573 5.887 5,594 5,887 5,348 5,693 5,396 7,146 5,366 4,358 3.939 5,567 5,292 55 67 50 50 25 55 20 0 0 77 0 52 55 48 30 25 25 55 10 30 45 10 55 74 30 63 30 20 45 0 35 40 45 30 47 17 45 30 38 40 0 0 0 45 55 0 3 PAESE GERUSALEMME GHANA GIAPPONE GIORDANIA GRAN BRETAGNA (Londra) GRAN BRET AGNA (Resto) GRECIA (Atene) GRECIA (Resto) GUA TEMALA HONDURAS HONG KONG (Cons. Gen.) INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRLANDA ISLANDA ISRAELE KAZAKIST AN KENIA LETTONIA LIBANO LIBIA (Tripoli) LIBIA (Bengasi) LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALAYSIA MALTA MAROCCO MESSICO MOLDOVA MOZAMBICO NAMIBIA NEPAL NICARAGUA NIGERIA (Abuja) NIGERIA (Lagos) NORVEGIA NUOVA ZELANDA PAESI BASSI PAKISTAN PARAGUAY PERU' POLONIA PORTOGALLO REP. DEM. CONGO (Ex Zaire) Coefficiente di sede Percentuale maggiorazione rischio e disagio 5.565 6,309 9,501 5,273 7,376 5,438 5,476 4,917 5,597 5,093 6,898 5,460 5,890 6,006 5,531 5,558 6,317 5,705 6,110 5,304 5,666 7,167 5,722 6.080 5,960 4,806 5,539 5,483 5,048 4,914 5,409 4,936 5,714 5,501 6,104 4,989 7,090 6,584 7,483 5,546 5,262 5.260 5,708 4,839 5,513 4.647 6,152 54 45 30 35 0 0 0 0 45 45 25 55 47 47 80 0 0 54 68 45 17 40 45 45 17 0 30 35 0 20 45 37 55 35 55 45 70 70 0 20 0 61 30 55 12 0 77 4 PAESE Coefficiente di sede Percentuale maggiorazione rischio e disagio 6,082 5,687 4,997 5,012 5,515 6,671 5,949 4,698 5,185 5,671 5,430 8,538 7,213 4.990 5,044 4,994 6,568 6,816 5,640 6,596 5,586 5,392 4,622 5,415 5,504 5,199 6,363 5,636 5,991 5,951 5,910 4,695 6,190 5,823 30 0 7 28 35 30 35 0 7 70 0 10 10 48 7 0 0 0 0 0 45 45 20 37 33 45 50 0 25 55 55 55 55 45 REPUBBLICA. DOMINICANA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SENEGAL SINGAPORE SIRIA SLOVENIA C.G. Capodistria) SLOVENIA (Lubiana) SOMALIA SPAGNA STATI UNITI (CG New York) STATI UNITI (Washington/Resto) SUD AFRICA SUDAN SVEZIA SVIZZERA Berna/Resto) SVIZZERA (CG Ginevra) SVIZZERA (Ticino) SVIZZERA (Zurigo} TANZANlA THAILANDIA TUNISIA TURCHIA (Ankara) TU RCHIA (Resto) UCRAINA UGANDA UNGHERIA URUGUAY UZBEKIST AN VENEZUELA VIETNAM YEMEN ZAMBIA Art. 3 Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza. Roma, 20 dicembre 2005 Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale L'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale del M.E.F. Ufficio Centrale del Bilancio presso il MAE – Uff. II Visto n. 430 del 30 maggio 2006 5