Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005

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Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005
Ministero degli Affari Esteri
Decreto Interministeriale n. 260/6630 del 20.12.2005
Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
di concerto con
l'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale
del Ministero dell'Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, in particolare l'art. 45 comma V, che cosi
recita: "Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del
Ministero degli Affari Esteri, per i servizi che prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinate limitatamente ai periodi di servizio
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente del1a Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero
degli Affari Esteri;
VISTO, pertanto, il dPR n. 18 del 5 gennaio 1967 ed in particolare la nota esplicativa dell'art. 58
che indica quale norma pertinente al personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche
all'estero il dPR 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni:
VISTO il T.U. delle leggi della scuola approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, che al Capo III, intitolato: "Disposizioni
concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali", definisce
all'art. 27 la costituzione dell'assegno di sede per detto personale, differenziandolo dall'indennità di
servizio all'estero prevista, al Capo I, art. 5, per il personale diplomatico-consolare tenendo conto della
peculiarità della prestazione lavorativa all'estero in relazione alle specifiche esigenze del servizio
diplomatico - consolare;
ACCERTATO, pertanto, che il precitato decreto legislativo n. 6211998, nel riordinare la disciplina
del trattamento economico spettante ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero,
ha mantenuto netta sia sul piano formale sia su quello sostanziale la separazione tra il personale
appartenente al Ministero degli Affari esteri e il personale appartenente ad altre Amministrazioni che, a
vario titolo, presti servizio all’estero, per periodi più o meno lunghi;
CONSIDERATO, pertanto, che l'assegno di sede spettante al personale scolastico e l'indennità di
servizio spettante al personale dipendente dal MAE sono diversi non solo nella definizione letterale ma,
corrispondono alla diversa posizione giuridica, alle diverse funzioni e responsabilità delle due categorie di
personale in servizio all'estero
PRESO ATTO, che, invece, quando il legislatore ha voluto equiparare le posizioni tra le due
categorie di personale, lo ha espressamente manifestato, come risulta dal comma 3 dell'art. 27 del citato
D.L.vo 62/98 che cos1 recita: "Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di
rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
CONSIDERATO il Regolamento C.E. n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione della
moneta unica europea dallo gennaio 2002;
1
VISTO il D.M. 15 giugno 2001 n. 033/1705, con il quale è stato definito il controvalore in Euro
delle indennità base mensili da utilizzare per il calcolo degli assegni di sede per il personale scolastico in
servizio all'estero dal 1° gennaio 2002;
VISTO il D. I. n. 260/6214 del 23 dicembre 2004, in corso di perfezionamento, con il quale sono
stati fissati i coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la
determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di molo in servizio presso le Istituzioni
scolastiche e culturali all'estero, con decorrenza 1° gennaio 2005;
VISTO il D.I. n. 260/6588 del 15 dicembre 2005, in corso di perfezionamento, con il quale è stato
istituito, per la sede di Astana, il coefficiente di sede e la percentuale di maggiorazione per rischio e
disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di ruolo in servizio presso le
Istituzioni scolastiche e culturali all'estero;
TENUTO CONTO delle variazioni dei coefficienti di sede e/o delle percentuali di . maggiorazione
per rischio e disagio proposte nei confronti del personale M.A.E. da parte della D.G.P.E.;
RITENUTO di dover adeguare i coefficienti di sede e/o delle percentuali di maggiorazione per
rischio e disagio anche al personale scolastico di molo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e
culturali all'estero sulla base delle medesime variazioni percentuali proposte per il predetto personale
M.A.E.;
ACQUISITO, nei predetti termini, il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente di
Finanziamento di cui all'art. 172 del D.P.R. 5 gennaio 1967, nella seduta del 14 dicembre 2005;
RAVVISATA inoltre l'opportunità di avere una visione globale dei coefficienti di sede e delle
percentuali di maggiorazione per rischio e disagio attualmente. in vigore, nel presente Decreto
Interministeriale vengono evidenziati in grassetto solo quelli modificati a seguito del parere espresso dalla
predetta Commissione Permanente di Finanziamento;
DECRETA
Art. 1
Con decorrenza 1° gennaio 2006 le competenze, indennità, contributi e rimborsi di cui all'art.
209, primo comma. del dPR. n. 18/67 spettanti al personale scolastico in servizio presso le
Istituzioni scolastiche e culturali all'estero saranno corrisposte interamente in Euro.
Art. 2
l coefficienti di sede e le percentuale di maggiorazione per rischio e disagio per la
determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni
scolastiche e culturali all’estero sono fissati come segue. con decorrenza 1° gennaio 2006:
2
PAESE
ALBANIA
ALGERIA
ARABIA SAUDIT A (Riad)
ARABIA SAUDITA (Gedda)
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA (Resto)
AUSTRIA (Vienna)
BANGLADESH
BELGIO
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BRASILE (Brasilia)
BRASILE (Resto)
BULGARIA
CAMEROUN
CANADA
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
CONGO
COREA
COSTA D'AVORIO
COST ARICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE JUGOSLAVA
FEDERAZIONE RUSSA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA (Parigi)
FRANCIA (Resto)
GABON
GEORGIA
GERMANIA
Coefficiente di sede
Percentuale maggiorazione
rischio e disagio
4,420
4,839
6,623
6,187
6.755
5,567
5,116
4,639
5,254
5,833
4,928
4,806
4,927
5,077
6,045
6,402
5,412
6,107
5,648
5,595
6,384
5,511
5,192
6,073
7,769
3,862
5.671
5,682
5,650
5,890
6,320
5,066
4,726
4,573
5.887
5,594
5,887
5,348
5,693
5,396
7,146
5,366
4,358
3.939
5,567
5,292
55
67
50
50
25
55
20
0
0
77
0
52
55
48
30
25
25
55
10
30
45
10
55
74
30
63
30
20
45
0
35
40
45
30
47
17
45
30
38
40
0
0
0
45
55
0
3
PAESE
GERUSALEMME
GHANA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA (Londra)
GRAN BRET AGNA (Resto)
GRECIA (Atene)
GRECIA (Resto)
GUA TEMALA
HONDURAS
HONG KONG (Cons. Gen.)
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE
KAZAKIST AN
KENIA
LETTONIA
LIBANO
LIBIA (Tripoli)
LIBIA (Bengasi)
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALAYSIA
MALTA
MAROCCO
MESSICO
MOLDOVA
MOZAMBICO
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGERIA (Abuja)
NIGERIA (Lagos)
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU'
POLONIA
PORTOGALLO
REP. DEM. CONGO (Ex Zaire)
Coefficiente di sede
Percentuale maggiorazione
rischio e disagio
5.565
6,309
9,501
5,273
7,376
5,438
5,476
4,917
5,597
5,093
6,898
5,460
5,890
6,006
5,531
5,558
6,317
5,705
6,110
5,304
5,666
7,167
5,722
6.080
5,960
4,806
5,539
5,483
5,048
4,914
5,409
4,936
5,714
5,501
6,104
4,989
7,090
6,584
7,483
5,546
5,262
5.260
5,708
4,839
5,513
4.647
6,152
54
45
30
35
0
0
0
0
45
45
25
55
47
47
80
0
0
54
68
45
17
40
45
45
17
0
30
35
0
20
45
37
55
35
55
45
70
70
0
20
0
61
30
55
12
0
77
4
PAESE
Coefficiente di sede
Percentuale maggiorazione
rischio e disagio
6,082
5,687
4,997
5,012
5,515
6,671
5,949
4,698
5,185
5,671
5,430
8,538
7,213
4.990
5,044
4,994
6,568
6,816
5,640
6,596
5,586
5,392
4,622
5,415
5,504
5,199
6,363
5,636
5,991
5,951
5,910
4,695
6,190
5,823
30
0
7
28
35
30
35
0
7
70
0
10
10
48
7
0
0
0
0
0
45
45
20
37
33
45
50
0
25
55
55
55
55
45
REPUBBLICA. DOMINICANA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SENEGAL
SINGAPORE
SIRIA
SLOVENIA C.G. Capodistria)
SLOVENIA (Lubiana)
SOMALIA
SPAGNA
STATI UNITI (CG New York)
STATI UNITI (Washington/Resto)
SUD AFRICA
SUDAN
SVEZIA
SVIZZERA Berna/Resto)
SVIZZERA (CG Ginevra)
SVIZZERA (Ticino)
SVIZZERA (Zurigo}
TANZANlA
THAILANDIA
TUNISIA
TURCHIA (Ankara)
TU RCHIA (Resto)
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKIST AN
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
Art. 3
Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
L'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale del M.E.F.
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MAE – Uff. II
Visto n. 430 del 30 maggio 2006
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