capitolato speciale per l`affidamento in noleggio di un bisturi ad

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capitolato speciale per l`affidamento in noleggio di un bisturi ad
SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano
S.C. Provveditorato/Economato
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO
DI UN BISTURI AD ULTRASUONI
E LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO
OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO
DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
PERIODO CONTRATTUALE MESI 36
S.C. Responsabile:
Dirigente Responsabile
S.C. Provveditorato/Economato
A.O.U. San Luigi di Orbassano
Responsabile Procedimento amministrativo
Provveditorato/Economato
Sito Internet: www.sanluigi.piemonte.it
Avv. Gabriella MAZZEI
Sig.ra Giuseppina ACCOLLA
Tel. 011/9026.424
Fax 011/9026.541
e-mail: [email protected]
Azienda Ospedaliero Universitaria San. Luigi Gonzaga
Affidamento in noleggio di un bisturi ad ultrasuoni e fornitura dei materiale di consumo per mesi 36
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI, NORMATIVA
ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI
ART. 1
(Definizioni)
Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Ospedaliero Universitaria. Per Azienda Ospedaliero Universitaria si intende l’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano, amministrazione aggiudicatrice.
b) Soggetto candidato. Per soggetto candidato si intende l’operatore economico che partecipa alle
procedure di gara avviate dall’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano.
c) Operatore economico. Per operatore economico si intende l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
d) Soggetto imprenditore. Per soggetto imprenditore si intende una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra
sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
e) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende una persona fisica, o una persona giuridica,
o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato la
fornitura di prodotti.
f) Soggetto prestatore di servizi. Per soggetto prestatore di servizi si intende una persona fisica, o
una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
che offra sul mercato la prestazione di servizi.
g) Raggruppamento temporaneo. Per raggruppamento temporaneo si intende un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta.
h) Consorzio. Per consorzio si intende un consorzio previsto dall'ordinamento, con o senza
personalità giuridica.
i) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato
aggiudicatario di procedure di gara, ai sensi della normativa regolante le procedure di
affidamento di servizi e/o forniture.
j) Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla
partecipazione alla procedura di gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che
abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma
del capitolato speciale di gara, l’esclusione dalla gara.
k) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi
persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto stesso.
l) Struttura Complessa – S.C. Per Struttura Complessa si intende ogni struttura organizzativa
complessa che aggrega al suo interno risorse umane di tipo amministrativo, tecnico e
professionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano.
m) Struttura Semplice – S.S. Per Struttura Semplice si intende ogni struttura organizzativa della
struttura complessa o del dipartimento alla quale è demandato il compito di assicurare l’attività
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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di una precisa linea di produzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di
Orbassano.
ART. 2
(Normativa di riferimento)
La presente procedura di gara è regolata, oltre che dal presente Capitolato Speciale e dal Bando di
gara, anche dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia, nonché
dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate relativamente a contratti di diritto
privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni richiamate.
La presentazione dell’offerta, nell’ambito della partecipazione alla procedura di gara, implica per i
soggetti candidati l’accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel
presente capitolato.
ART. 3
(I termini ed il loro computo)
I termini indicati nei contratti, sia per l’Azienda Ospedaliero Universitaria che per il soggetto
aggiudicatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o
prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
I termini scadono con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo, o comunque lavorativo.
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e
consecutivi.
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese
iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il
termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
ART. 4
(Comunicazioni)
Le comunicazioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, a cui l’amministrazione intenda dare
data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al soggetto candidato, o al soggetto aggiudicatario,
nel domicilio legale indicato in contratto.
Tali comunicazioni possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al legale
rappresentante del soggetto candidato, o del soggetto aggiudicatario, od ad altro suo incaricato che
deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
Anche le comunicazioni all’Azienda Ospedaliero Universitaria alle quali il soggetto candidato, o il
soggetto aggiudicatario, intenda dare data certa sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all’Azienda Ospedaliero Universitaria (di
norma all’Ufficio protocollo) contro il rilascio di regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno
fede, ad ogni effetto, dell’avvenuta comunicazione.
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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Per la decorrenza dei termini di cui al precedente articolo 3 si fa riferimento, rispettivamente, alla
data di ricevimento della lettera raccomandata o a quella apposta sulla ricevuta nelle comunicazioni
in forma diretta.
ART. 5
(Consorzi stabili)
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., dei requisiti previsti dall'art. 40 del decreto stesso, formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
La regolamentazione della partecipazione di tali soggetti è contenuta nell’art. 36 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
ART. 6
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le
prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353
c.p.. Per i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora le stazioni
appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’art. 122, co. 9 e all’art. 124, co. 8, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p..
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, co. 1, lett. d) ed e), del
D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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E' vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto all’art. 37, commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
dell’amministrazione aggiudicatrice per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.
L’amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione aggiudicatrice può
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei
modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione
aggiudicatrice può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
In caso di raggruppamento temporaneo tutti i documenti e le dichiarazioni richieste per la
partecipazione alla gara devono essere presentate da tutti gli operatori economici raggruppati.
Nel caso in cui, nella specifica procedura di aggiudicazione di servizi e/o forniture, si rendesse
necessario prevedere la possibilità di costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo “verticale”,
non sarà necessario che tutti i documenti e le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara
debbano essere presentati da tutti gli operatori economici raggruppati e nel bando di gara verranno
dettagliati i documenti che potranno essere presentati dalla sola capogruppo,quelli che dovranno,
invece, essere presentati dalle società mandanti ed, altresì, quelli che dovranno essere presentati da
tutti gli operatori economici.
In casi specifici, evidenziando tale previsione nel bando di gara, è possibile altresì limitare
l’applicazione dell’istituto del raggruppamento temporaneo, conformemente alla segnalazione
dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 31 gennaio 2003 (Bollettino
n. 5/2003) ed in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del raggruppamento temporaneo da
individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, al solo scopo di consentire un
più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici, non ammettendo la partecipazione
in raggruppamento temporaneo di due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare
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singolarmente i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa
del raggruppamento temporaneo così composto.
ART. 7
(Avvalimento e Subappalto)
L’Avvalimento è ammesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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CAPO II – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
ART. 8
(Oggetto della procedura di gara)
(CIG 0271882C1C)
Oggetto della procedura è l’affidamento in noleggio di n. 1 Bisturi ad ultrasuoni e la fornitura del
relativo materiale di consumo, occorrente al Blocco Operatorio dell’Azienda.
Si precisa che sono dunque comprese le seguenti prestazioni:
- il noleggio delle apparecchiature, e dei relativi accessori, di seguito elencate e descritte
- la relativa installazione chiavi in mano
- la fornitura dei materiali monopaziente o monouso o soggetti a consumo, nelle varie tipologie
disponibili
- la fornitura di specifico servizio di manutenzione (preventiva e su chiamata) delle
apparecchiature onnicomprensivo di tutti i pezzi di ricambio, nonché pezzi di ricambio
eventualmente soggetti a consumo (all-inclusive); per ciascuna apparecchiatura, in caso di fermo
macchina che si prolunghi oltre 5 gg lavorativi, il servizio deve comprendere la cessione in uso
di strumenti sostitutivi sino al ripristino della funzionalità degli originali
Per semplicità di esposizione sarà nei paragrafi successivi utilizzato il termine generico di
fornitura, pur riferendosi in generale alle prestazioni sopradescritte.
E’ prevista come unica forma di pagamento la corresponsione delle spettanze relative ai canoni
delle attrezzature (quota noleggio + quota manutenzione), e dei materiali di consumo
(strumenti monouso e/o quant’altro) senza pertanto costi installativi suppletivi o quant’altro.
Sono a carico della ditta fornitrice (in contratto di noleggio) le spese derivanti dall’art. 1575,
1576 e segg. del C.C. (comprese nel servizio di manutenzione di cui sopra); a carico
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria solo la manutenzione ordinaria giornaliera (pulizia,
sostituzione parti di consumo); si stabilisce a carico della ditta fornitrice la stipula di polizza
assicurativa per furto, incendio e danni; tale copertura dev’essere obbligatoriamente stipulata per
valore uguale alla stima, allo scopo di sollevare da ogni responsabilità il conduttore, ai sensi
dell’art. 1588/9 del C.C.
SOSTITUZIONE
Tutte gli strumenti e le apparecchiature noleggiate dovranno garantire un funzionamento regolare
e costante per tutta la durata contrattuale. Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per
motivi tecnici vari, quali anche la necessità di aggiornamento tecnologico, dette attrezzature
presentassero dei problemi di funzionamento, tali da compromettere la funzionalità del servizio,
dovranno essere sostituite con altre in perfetto stato di funzionamento, su segnalazione
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Il limite di disservizio stabilito per sostituire ognuna delle apparecchiature è pari al limite
massimo stabilito per i fermi macchina manutentivi (v. app. paragrafo – art. 38).
CESSIONE A TERZI
Non è in alcun modo ammesso che la proprietà delle attrezzature sia trasferita dalla ditta
aggiudicataria a terzi (società di intermediazione o leasing) per tutta la durata della fornitura.
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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ART. 9
(Importo presunto)
L’importo presunto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria intende spendere per
l’affidamento della presente fornitura è il seguente:
€ 600.000,00 (oneri fiscali esclusi) per un periodo di mesi 36
L’Azienda Ospedaliera Universitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi
Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto
non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività del soggetto
aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell’ultimo capoverso
del comma 3° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza
espressi nei capitolati speciali di gara di riferimento.
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari ad Euro zero.
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione previsto nell’ambito della procedura di selezione del
soggetto contraente sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o quando emerga la
necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato, ove individuasse oneri per la
sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi
propri dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo
analitico, voce per voce; questi, purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori
dell’eventuale valutazione del ribasso d’asta e dell’elemento di prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma
3 ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il Documento aziendale di Valutazione dei rischi è a disposizione presso la S.C. Prevenzione e
Protezione. E’, inoltre, possibile effettuare eventuali sopralluoghi ove ritenuto necessario dal
soggetto candidato.
Successivamente alla fase di scelta del contraente, la Stazione appaltante dovrà eventualmente
recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto
aggiudicatario, in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.
Art. 10
(Durata della fornitura)
La durata del noleggio è stabilita in mesi trentasei, al lordo del periodo di consegna ed
installazione: il contratto ha cioè efficacia a partire dal ricevimento dell’atto di aggiudicazione
ma la durata (mesi trentasei) ed i relativi pagamenti decorrono a partire dalla data di collaudo
(unico per il set delle apparecchiature e dei relativi materiali).
L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal
contratto, per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice
preavviso di giorni 30, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta,
ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare. Il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Ad aggiudicazione avvenuta, le condizioni economiche pattuite s’intendono fisse ed invariabili per
tutta la durata della fornitura, sino alla conclusione del contratto, salvo quanto previsto all’art. 40
(Revisione prezzi) del presente capitolato.
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
Azienda Ospedaliero Universitaria San. Luigi Gonzaga
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Art. 11
(Proroga tecnica)
Il soggetto aggiudicatario al termine della scadenza contrattuale, decorsi i 3 anni, sarà tenuto,
qualora preteso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, a prorogare il contratto di ulteriori mesi 12
agli stessi patti e condizioni del contratto in essere (cosiddetta “proroga tecnica”) al fine di
consentire all’Azienda Ospedaliero Universitaria di indire una nuova gara di appalto.
ART. 12
(Conformità a norme vigenti)
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative in vigore.
Il soggetto aggiudicatario dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti.
Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all’Ente appaltante le eventuali
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.
ART. 13
(Clausola di accollo)
Il produttore del materiale fornito di cui al presente capitolato dovrà essere adeguatamente
assicurato per eventuali danni a pazienti derivanti da difetti di produzione e/o di progettazione
(rottura dei componenti per difetto di materiale o usura ingiustificata).
ART. 14
(Prescrizioni generali riguardanti la sicurezza)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e
prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici
per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri
dell’attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche
ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di
riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal
direttore dell’esecuzione dell’appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al
coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dalla
Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.
Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate
sia dal personale del soggetto aggiudicatario, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo
esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto
aggiudicatario sarà comunque responsabile “in toto”.
In particolare:
A) Eliminazione rischi da sovrapposizione
Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il
coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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Ospedaliero Universitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari
in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti il soggetto
aggiudicatario non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non
specificamente autorizzato.
B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni
Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro
previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo
esemplificativo le sanificazioni/disinfezioni).
C) Rischi presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e non previsti nelle valutazioni
del datore di lavoro della ditta appaltatrice
Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nei capitolati speciali di gara di riferimento non vi
sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta
di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il
soggetto candidato conferma tale fatto con l’accettazione del capitolato speciale di gara e la
sottoscrizione dell’offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio
documento di valutazione dei rischi per quanto necessario. Questa Azienda Ospedaliero
Universitaria e, corrispondentemente, il soggetto aggiudicatario si impegnano a comunicare
l’eventuale insorgenza di rischi specifici non previsti e di dare accesso ai propri documenti di
valutazione rischi per le verifiche di competenza.
CAPO III – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
ART. 15
(Caratteristiche generali)
Oltre a quanto già indicato all’art. 8, si intende che i quantitativi e gli importi presunti, indicati nel
presente capitolato, hanno carattere informativo e non vincolante per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria (i soggetti candidati hanno facoltà di indicare particolari sconti per differenti
quantitativi).
Si richiede, infine, consegna e messa in funzione delle apparecchiature la più sollecita possibile.
ART. 16
(SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI)
La configurazione e le caratteristiche richieste sono le seguenti (eventuali scostamenti saranno
valutati in termini di prestazioni e rispondenza alle esigenze del servizio), qualora non quantitativi
si intendono preferenziali:
• Sistema chirurgico basato sulla vibrazione di uno strumento, a frequenza ultrasonica, per
l’emostasi, il taglio e la dissezione, con minima escara e carbonizzazione dei tessuti e minimo
danno ai tessuti circostanti
• Assenza di fumo, perfetta visibilità nell’area di lavoro
• Completo di generatore, comando a pedale, carrello
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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• Ampia disponibilità di strumenti adatti alla laparoscopia, chirurgia toracica, intestinale, ecc., in
varie tipologie e profili e dimensioni
Previsione di utilizzo:
strumento – forbice x chirurgia toracica:
strumento – forbice x tiroidectomia:
strumento – forbice x laparo generica:
strumento – forbice x laparo intestinale:
strumento – forbice coagulante:
n. 550 procedure/anno
n. 300 procedure/anno
n. 190 procedure/anno
n. 35 procedure/anno
n. 60 procedure/anno
La fornitura deve comprendere strumenti e manipoli in numero adeguato per il numero di
procedure come sopra indicato.
Le parti multiuso dovranno essere garantite per l’utilizzo sicuro per il numero di procedure
stabilito, e fornite in numero adeguato per la usuale gestione della pulizia e sterilizzazione.
Devono comunque essere separatamente quotati e descritti: listino strumenti e manipoli, altri
accessori o materiali monouso/pluriuso
La fornitura deve comprendere:
• Ogni eventuale altro accessorio/materiale di consumo necessario al funzionamento e collaudo
(kit iniziale
• Istruzione del personale (al collaudo, per quanto necessario).
• Fornitura della versione originale, e relativa traduzione in italiano (se l’originale è scritto in
altra lingua), dei manuali per operatore e dei manuali completi di assistenza con i disegni
schematici e la lista dei componenti.
ART. 17
(SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI PREFERENZIALI)
La configurazione e le specifiche preferenziali sono di seguito elencate (le eventuali differenze
saranno valutate in base alle prestazioni sostanziali, alle esigenze della Struttura Complessa
destinataria ed alle specifiche generali):
•
•
•
•
•
•
Massima efficacia di taglio, dissezione e coagulo, a fronte di minimo danno tissutale
Massima manovrabilità dei manipoli ed efficacia delle lame (a fronte della relativa disponibilità
di differenti profili e dimensioni), possibilità di comandi ad attivazione manuale
Efficace regolazione ed erogazione della potenza
Centralina intelligente, con autodiagnostica completa
Semplicità di utilizzo, messaggi e serigrafie di chiara lettura, preferibilmente in lingua italiana
Congruità ingombri e pesi
ART. 18
(SPECIFICHE GENERALI - ove applicabili)
Le specifiche generali sono le seguenti:
- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata
dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di
utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed
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Azienda Ospedaliero Universitaria San. Luigi Gonzaga
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acustici, non a scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate;
infine, intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;
- massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni
all’operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve
essere garantito scevro da errori che compromettano l’analisi ed il corretto riconoscimento degli
eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a
microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e
sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti
o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di
tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall’uso contemporaneo
nella S.C. di altre attrezzature o di condizionamento dell’aria.
ART. 19
(VERSIONE DI CONSEGNA)
Il soggetto fornitore deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di
fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il
soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Ospedaliero
Universitaria e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri. L’Azienda Ospedaliero
Universitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le
innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le
stesse caratteristiche dell’offerta (o comunque caratteristiche non inferiori).
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Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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PARTE II
DISCIPLINARE DI GARA
CAPO I – FORMULAZIONE E VALIDITA’ DELLE OFFERTE
ART. 20
(Documentazione amministrativa)
I soggetti candidati dovranno, pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione:
A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando l’allegato modello amministrativo
(Allegato “1”), con cui il soggetto istante attesti:
ƒ
di aver preso piena conoscenza del capitolato speciale di gara che regola i rapporti contrattuali
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano e di tutti i documenti di gara,
ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di
affidamento di servizi e/o forniture e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in
caso di affidamento, ad osservarli in ogni loro parte;
ƒ
di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara,
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del
contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale
quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la il
servizio e/o la fornitura devono essere effettuati;
ƒ
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione
e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente
all’Azienda Ospedaliero Universitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di
cui sopra;
ƒ
che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea e artt. 2 e seguenti della Legge n.
287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
ƒ
di non trovarsi in alcuna delle fattispecie che comportano ex se l’esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, espressamente previste dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ƒ
che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso il soggetto candidato sarà
eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE, e comunque in Stati che abbiano attuato la
Convenzione di Strasburgo del 28/01/1981 in materia di protezione delle persone rispetto al
trattamento dei dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
ƒ
che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua
italiana;
ƒ
che non presenterà offerta per la gara in oggetto singolarmente (oppure in R.T.I. o in Consorzio),
altra Impresa partecipante, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con la quale esistono
rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;
ƒ
che non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente
di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi;
ƒ
di essere iscritto nel registro professionale (analogo al registro C.C.I.AA.) di Stato Europeo per i
non residenti;
13
Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma)
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ƒ
di essere iscritto nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura italiana o dal
competente Ufficio straniero, limitatamente a questo tipo di società;
ƒ
quali sono i soggetti dotati del potere di rappresentanza;
ƒ
quale è l’Ufficio II.DD. presso il quale la ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi;
ƒ
quale è la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori
competente ai fini del presente appalto;
ƒ
quale è la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori
competente ai fini del presente appalto;
ƒ
quale è la sede dell’Ufficio Provinciale, competente per i necessari accertamenti in tema di
obblighi derivanti dalla Legge relativa al diritto al lavoro dei disabili;
ƒ
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ƒ
di essere a conoscenza che l’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di procedere d’ufficio
a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
ƒ
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato affidatario,
decadrà dall’affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta
presentata da questo soggetto candidato fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
ƒ
quale è il domicilio eletto per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata;
ƒ
che ai sensi dell’art. 1341 del c.c. si intendono specificamente approvate le seguenti clausole del
presente capitolato:
Art. 2 (Normativa di riferimento), Art. 9 (Importo presunto), Art. 11 (Proroga tecnica), Art. 13
(Clausola di accollo), Art. 19 (Versione di consegna), Art. 20 (Documentazione amministrativa),
Art. 22 (Prove), Art. 23 (Compilazione dell’offerta economica), Art. 40 (Revisione prezzi), Art.
42 (Modalità di fatturazione e pagamenti), Art. 46 (Inadempienze e penalità), Art. 45 (Clausola
risolutiva espressa), Art. 46 (Risoluzione del contratto), Art. 47 (Clausola limitativa della
proponibilità di eccezioni), Art. 58 (Controversie);
B. Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., utilizzando l’allegato
modello (allegato “2”);
C. Almeno due dichiarazioni bancarie, in originale, rese ai sensi dell’articolo 41, co. 1, lett. a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per attestare la capacità economica e finanziaria del soggetto
candidato. Nell’impossibilità a presentare tali dichiarazioni il soggetto candidato dovrà fare
richiesta scritta all’Azienda Ospedaliero Universitaria per conoscere la documentazione
alternativa da presentare a norma dell’articolo sopra citato;
D. Certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999 o dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000;
E. Documento comprovante la garanzia pari al due per cento dell’importo presunto al netto degli
oneri fiscali indicato all’art. 9 del presente Capitolato, ovvero pari ad € 12.000,00 costituita ai
sensi dell’art. 33 di seguito riportato;
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F. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora il soggetto candidato
risultasse aggiudicatario;
G. Elenco di n. 3 principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse (in caso di sorteggio
ex art. 48, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto candidato dovrà produrre entro dieci
giorni dalla data della richiesta i certificati rilasciati e vistati dalle Pubbliche Amministrazioni
indicate);
H. Dichiarazione della quota d’appalto che il soggetto candidato intende eventualmente
subappaltare;
I. Copia dell’avvenuto pagamento del tributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
pubblici – CIG 0271882C1C.
Le modalità di versamento sono indicate sul sito dell’Autorità www.autoritalavoripubblici.it.
L’importo dovuto dai soggetti candidati ammonta ad € 40,00.
Tale documentazione dovrà essere inserita in un plico, debitamente sigillato e non contenente altro,
recante all’esterno la dicitura «Documentazione Amministrativa».
ART. 21
(Documentazione tecnica)
Il soggetto candidato dovrà produrre una relazione tecnica così composta (per tutte le attrezzature
offerte, alternative comprese):
• una relazione tecnica libera, nella quale si descrivano e dichiarino le scelte tecniche, le
prestazioni, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento che si ritengano più
rilevanti ai fini del confronto e dell’aggiudicazione
• una dichiarazione con la quale si descriva la corrispondenza delle apparecchiature offerte
alle specifiche obbligatorie e preferenziali (art. 12 e 13), punto per punto e nello stesso ordine
di capitolato, previo indicazione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni
corrispondenti
• elenco generale, puntuale ed accurato, ma sintetico, delle caratteristiche tecniche, le modalità di
funzionamento, le prestazioni dei modelli offerti, nelle varie eventuali configurazioni o
alternative.
• Copia delle pubblicazioni più significative e recenti in merito all’utilizzo del sistema (con
indicazione degli autori, della rivista, della data di pubblicazione).
A corredo di tale documentazione, si richiede di allegare il materiale illustrativo fotografico,
preferibilmente in originale (non in fotocopia), relativo ai modelli proposti; tale materiale non
sostituisce, né può fare le veci, della relazione circa le caratteristiche tecniche sopra richieste.
Il nome adottato per ogni modello deve essere lo stesso riportato nella documentazione allegata
(depliant), nell’allegato n. 3 «Dichiarazione di conformità...» e nelle quotazioni economiche; se ciò
non è possibile, (esistenza di sinonimi) devono essere espressamente riportati in questa parte
dell’offerta tutti i nomi commerciali altrove adottati uniti da un simbolo di identicità («=»).
Per ogni modello descritto e quotato devono essere riportate le informazioni richieste da questo
articolo; se vi sono descrizioni/condizioni comuni è possibile indicare in calce tutti i nomi dei
modelli a cui queste fanno riferimento o una dicitura equivalente («..per tutti i modelli..»).
La documentazione tecnica dovrà pertanto contenere obbligatoriamente:
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a) relazione tecnica, ed in particolare:
• corrispondenza alle specifiche obbligatorie e preferenziali;
b) dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza dell’apparecchiatura offerta – compilazione
modulo Allegato 3, debitamente sottoscritto e compilato; adeguata documentazione tecnica
necessaria alla valutazione della classificazione normativa dell'apparecchiatura offerta,
corredata dalla dichiarazione sulla CLASSE (I,II,III, alimentazione interna) sul TIPO
(B,BF,CF,); nel caso si tratti di apparecchiatura elettromedicale (radiologia e laboratorio
compresi) è obbligatorio e sufficiente compilare ed allegare il modulo apposito (allegato 3), che
dovrà essere restituito all’Azienda Ospedaliero Universitaria compilato in ogni parte e
sottoscritto, se le attrezzature offerte rientrano nella categoria soggetta a tali normative. Deve,
inoltre, essere allegata la dichiarazione di conformità alle normative concernenti la
Compatibilità Elettromagnetica e del possesso del marchio CE (specificare se per la sola
Compatibilità Elettromagnetica o per la conformità M.D.D. - DL 476/92, Direttive 93/42/EEC e
89/336/EEC, con l’indicazione della classe);
c) materiale illustrativo/fotografico dei modelli offerti;
g) elenco delle principali installazioni di riferimento nella Regione Piemonte ed aree limitrofe;
h) data di immissione in commercio dei modelli offerti.
i) Copia dell’offerta priva di prezzi (priva di qualsiasi indicazione dei prezzi ma identica e
perfettamente corrispondente), ove ogni prezzo deve essere mascherato con la notazione
XXXX o equivalente (deve essere cioè possibile comprendere quali voci siano state
singolarmente quotate e quali solo elencate).
Il soggetto candidato dovrà indicare se i dati riportati fanno riferimento al modello della
configurazione offerta o sono relativi ad ampliamenti o a parti opzionali; infatti, fatte salve le parti
opzionali non ordinate, ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere obbligatoriamente, in caso
di aggiudicazione, a quanto dovrà essere consegnato e installato; poiché la tecnologia è tuttavia in
continuo progresso è ammessa la possibilità che alcune caratteristiche tecniche ed alcune
prestazioni possano variare, nel tempo intercorso dalla compilazione dell’offerta sino alla
installazione: in tal caso il fornitore dovrà darne comunicazione scritta, con la descrizione
appropriata e dettagliata delle modificazioni, che comunque devono essere migliorative in termini
di prestazioni generali e non devono comportare aggravi di costi per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria; l’Azienda Ospedaliero Universitaria stessa, a tutela dei propri interessi e della
regolarità dell’appalto, dovrà valutare tali modificazioni e resterà libera di accettarle o respingerle,
pretendendo la consegna di quanto descritto nell’offerta.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le
offerte di attrezzature che risultino inadempienti alle richieste sopra indicate.
La documentazione tecnica dovrà essere inserita in un plico separato recante all’esterno la dicitura
«Documentazione Tecnica».
ART. 22
(Prove)
Il soggetto candidato si impegna, su richiesta dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, a far
pervenire in visione quanto offerto in sede di gara o ad indicare una o più installazioni limitrofe, in
configurazione identica o similare, per la visione e la valutazione di quanto offerto in sede di gara.
In caso contrario non sarà possibile procedere alla valutazione qualitativa.
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ART. 23
(Compilazione dell’offerta economica)
L’offerta economica, sottoscritta da un legale rappresentante o da persona munita dei necessari
poteri, dovrà indicare la ragione a denominazione sociale del soggetto candidato, domicilio legale e
fiscale, partita IVA e codice fiscale. L’offerta stessa dovrà essere articolata in:
A0) la quotazione nominale per fornitura ed installazione delle apparecchiature (ipotetica vendita)
– tali quotazioni si intendono di riferimento (es. per polizze danni) ma non direttamente per
tale fornitura, (eventualmente nelle differenti versioni ), espresse con il totale complessivo
unitario, suddiviso in tutte le eventuali voci componenti accessorie (eventualmente
scorporabili), ed inoltre nelle quote aggiuntive relative a tutte le parti opzionali; per acquisti di
più di una unità è prevista la facoltà di indicare sconti a scaglioni in base al quantitativo di
aggiudicazione;
A1) la quotazione unitaria del canone annuale di locazione delle apparecchiature, non comprensivi
del contratto di assistenza tecnica (v. sotto), con le medesime modalità e suddivisioni di cui al
punto A0);
A2) termini di consegna;
B) canone annuale del servizio di manutenzione FR, con le clausole e le modalità prefissate di
cui allo specifico paragrafo di seguito riportato; poiché acquisizione in locazione si applica da
subito.
C)
le quotazioni unitarie dei set (monouso o monopaziente o soggetti a consumo), nelle varie
eventuali tipologie (listino con sconto di offerta unico); le quotazioni dei kit si intendono
così come descritti e con le previsioni non impegnative di cui ai precedenti articoli; il costo
(oltre ai canoni sopradescritti) si intende comprensivo di qualsivoglia altra fornitura
necessaria, nessuna esclusa (sola eccezione: energia elettrica ed altre alimentazioni;
qualunque materiale e/o parte anche se qui omessa dovrà essere fornita gratuitamente per tutta
la durata della vita utile dell’attrezzatura);
I canoni sopra indicati si intendono fatturati e dovuti con cadenza trimestrale posticipata, con
decorrenza dalla data di collaudo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 86, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta
economica deve essere corredata dell’Analisi Giustificativa delle voci di prezzo, che dovrà
contenere, per ciascuna quotazione indicata nell’offerta, compilata come richiesto dal presente
capitolato, tutte le voci componenti (dettaglio forniture, dettaglio servizi, costo del denaro), e
quant’altro il soggetto candidato ritenga opportuno evidenziare.
Tale Analisi potrà essere oggetto delle valutazioni di cui agli art. 87, 88, 89 del Codice degli appalti
pubblici (procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse).
Tale Analisi è fornita al solo scopo di consentire le operazioni di verifica dell’anomalia
dell’offerta e non ai fini della valutazione delle offerte presentate. Tuttavia, la scomposizione e
le giustificazioni dovranno obbligatoriamente far riferimento al contenuto tecnico dell’offerta delle
forniture e dei servizi, in conformità alle clausole del capitolato speciale. Le eventuali incongruenze
saranno valutate nel complessivo giudizio di inaffidabilità di cui all’art. 88 co. 6 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. La presentazione dell’Analisi Giustificativa a corredo dell’offerta non esclude
che la Stazione appaltante richieda ulteriori chiarimenti per iscritto o di persona, in apposita
convocazione, ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di verificare la congruità dei prezzi,
unitamente all’offerta economica formulata come sopra descritto, il soggetto candidato deve
presentare, pena esclusione dalla procedura di gara, i cinque migliori prezzi praticati negli
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ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio
nazionale, relativamente a forniture analoghe di cui è risultato affidatario. Nel caso in cui il
soggetto candidato non sia risultato affidatario di alcuna fornitura analoga negli ultimi 12
mesi, deve espressamente dichiararlo, pena esclusione dalla procedura di gara.
Tale elencazione di prezzi è fornita a scopo di indagine di mercato e non ai fini della
valutazione delle offerte presentate.
L’offerta sarà immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria che s’impegna, per il solo fatto
di aver presentato offerta, ad accettare il contratto.
Il soggetto candidato dovrà presentare la propria migliore offerta secondo quanto contenuto nel
presente articolo, inserendo la stessa e l’elenco dei cinque migliori prezzi in un plico
debitamente sigillato riportante all’esterno la dicitura “Offerta economica”.
ART. 24
(Requisiti dell’offerta)
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del presente
capitolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Ciascun soggetto candidato non può presentare più di una offerta. Sono ammesse alternative di
prodotto, purchè offerte allo stesso prezzo.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo la traccia di cui al precedente articolo.
ART. 25
(Modalità di presentazione delle offerte)
I soggetti candidati devono far pervenire, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara, la
propria migliore offerta.
L’offerta economica, redatta seguendo lo schema proposto dall’art. 23 del presente capitolato, dovrà
essere inserita in un plico chiuso, debitamente sigillato e non contenente altro, recante all’esterno la
dicitura «Offerta Economica».
La busta sigillata contenente a sua volta i plichi anch’essi singolarmente sigillati (Documentazione
amministrativa, Documentazione tecnica ed Offerta economica) indirizzata a:
“AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI
–Regione Gonzole n. 10 – 10043 ORBASSANO (TO)”
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio sopra riportato:
• a mezzo Raccomandata del servizio postale
• a mezzo corriere
• a mano.
Sulla busta dovrà essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento in noleggio di un Bisturi ad ultrasuoni e la fornitura dei materiali di consumo
per mesi 36 » e gli estremi del mittente (nome o ragione sociale del soggetto candidato).
Le espressioni “busta sigillata” e “plico sigillato”, contenute nel presente capitolato, comportano
che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante
l’applicazione sui lembi di chiusura di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno, atto ad
assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso tempo a confermare la chiusura originaria.
SI PREGA DI NON USARE CERALACCA.
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ART. 26
(Validità dell’offerta)
Il soggetto candidato è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di
gg.180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine
senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta,
da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta
stessa.
ART. 27
(Procedura e criterio di aggiudicazione)
Il tipo di procedura per l’affidamento di quanto indicato all’art. 8 del presente capitolato è la
“procedura aperta”, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutata in base al parametro qualità/prezzo con l’attribuzione di
punteggio espresso in numeri interi, per totali 100 punti massimi; ed i punti disponibili sono così
suddivisi:
- qualità dei prodotti
il punteggio relativo sarà espresso in numeri interi da 0 a 60, con la seguente suddivisione:
• operatività ed efficacia dei sistemi, come rilevabile da elementi oggettivi: 0 – 35
• caratteristiche tecniche e prestazioni dei sistemi: 0 - 25
I punteggi relativi alla qualità del prodotto, tenuto conto dei criteri su indicati, saranno assegnati in
base alla valutazione delle prestazioni e delle caratteristiche tecniche delle attrezzature, con
particolare riferimento alle esigenze della Struttura sanitaria interessata, descritte in questo
capitolato, effettuata verificando la corrispondenza alle specifiche obbligatorie, preferenziali e
generali, indicate all’art. 16-17-18, e comparando le prestazioni e le caratteristiche richieste dai
medesimi articoli, nonché in base alle eventuali prove tecniche.
Le offerte non rispondenti alle specifiche obbligatorie indicate, dopo le verifiche ivi previste,
saranno considerate non idonee e pertanto escluse dalla graduatoria; in modo equipollente saranno
ritenute non idonee le offerte non rispondenti alle specifiche preferenziali ed ai requisiti generali
qualitativamente o quantitativamente, al punto da essere giudicate tecnicamente inidonee o non
corrispondenti all’oggetto dell’appalto. Le offerte che non raggiungeranno la sufficienza
(rispettivamente punti 21/35 e 15/25) saranno parimenti escluse dalla graduatoria.
In base a queste valutazioni verranno assegnati i punteggi definitivi, assegnando il massimo
punteggio disponibile (60) al modello con la somma più elevata (come risultante dai due
sottopunteggi), ed agli altri modelli punteggi equivalentemente rapportati (p.definitivo = voto *
punt. max dispon. / voto più elevato)
La valutazione qualitativa avviene ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
- prezzo complessivo di fornitura nell’intero periodo contrattuale:
il punteggio relativo sarà espresso in numeri interi da 0 a 40.
Il punteggio prezzo sarà assegnato confrontando gli importi complessivi contrattuali, calcolati
sommando i singoli elementi contrattuali (a configurazione equivalente, in base all’ipotesi di
utilizzo sopra indicate, per tutto il periodo contrattuale)
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Al minor costo complessivo risultante sarà assegnato il punteggio massimo disponibile, e punteggi
inversamente proporzionali agli altri modelli (p. definitivo=punt.max dispon. * costo minore/costo).
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima
soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato e i prezzi richiesti vengano
valutati equi.
Qualora due o più candidati conseguissero uguale punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata
al soggetto candidato che abbia offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo fosse paritario,
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Sarà cura dell’amministrazione aggiudicatrice procedere alla valutazione della congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi alla
qualità, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel
presente articolo. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. L’individuazione ed il
trattamento delle offerte anormalmente basse sono normate dagli artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e
convenienza, di non procedere all’aggiudicazione.
I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre
l’amministrazione aggiudicatrice è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che i soggetti
candidati possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
ART. 28
(Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate in fase di partecipazione)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria accerta la veridicità delle dichiarazioni autocertificate ai sensi
dell’art. 48, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’amministrazione aggiudicatrice, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte
presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di tecnico-organizzativa, richiesti nel
capitolato di gara all’art. 20 lett. G). Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice procede all’esclusione del
soggetto candidato, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, co. 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale Autorità
dispone altresì la sospensione del soggetto candidato da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento.
ART. 29
(Aggiudicazione provvisoria e definitiva)
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione della procedura di gara ha una
configurazione bifasica e si distingue in aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.
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L’aggiudicazione provvisoria è pronunciata dalla commissione di gara, mentre l’aggiudicazione
definitiva viene approvata con deliberazione della Direzione aziendale.
ART. 30
(Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate in fase di aggiudicazione)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria accerta la veridicità delle dichiarazioni autocertificate dal
soggetto aggiudicatario e dal soggetto candidato che segue in graduatoria, ai sensi dell’art. 48, co. 2,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora questi non siano già stati sorteggiati come previsto all’art. 23
del presente capitolato.
Il soggetto aggiudicatario ed il soggetto candidato che segue in graduatoria dovranno comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di tecnicoorganizzativa, richiesti nel capitolato di gara all’art. 20 lett. G). Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice
procede all’esclusione del soggetto candidato, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed
alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, co. 11, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Tale Autorità dispone altresì la sospensione del soggetto candidato da uno a
dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
L’amministrazione aggiudicatrice procede, inoltre, alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
ART. 31
(Comunicazioni di ufficio)
Ai sensi dell’art. 79, co. 5, del D.Lgs. 165/2006, l’amministrazione aggiudicatrice comunica di
ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al soggetto candidato che segue nella graduatoria, a tutti i soggetti candidati
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai soggetti candidati esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall'esclusione.
ART. 32
(Stipulazione del contratto)
Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il soggetto aggiudicatario.
La stipulazione del contratto ha come presupposti:
- la verifica antimafia, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 252/1998;
- la costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cui mancata costituzione comporta la revoca dell’affidamento.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12,
co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non avviene nel termine ivi previsto, il soggetto aggiudicatario
può, mediante atto notificato all’amministrazione aggiudicatrice, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. Al soggetto aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate.
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Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'amministrazione
aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.
Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a
cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata,
nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti.
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PARTE III
CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
ART. 33
(Garanzie a corredo dell’offerta)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 per
cento dell’importo presunto, indicato all’art. 9 del presente capitolato, ovvero pari ad € 12.000,00
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del soggetto candidato.
La cauzione può essere costituita, a scelta del soggetto candidato, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta del soggetto candidato, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata nella parte relativa alla documentazione amministrativa di cui all’art. 20
del presente capitolato, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora
l'offerente risultasse affidatario.
L’amministrazione aggiudicatrice, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
ART. 34
(Garanzie di esecuzione e coperture assicurative)
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. L’importo contrattuale è da
considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 7 del 11/09/2007. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria di cui
all’art. 75 del Codice degli appalti, richiamato nell’articolo precedente, o il passaggio al soggetto
candidato che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 40, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come confermato dalla Determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 7 del 11/09/2007,
è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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PARTE IV
GESTIONE CONTRATTUALE
ART. 35
(Consegna)
Tempistica della consegna (gg solari)
La consegna e l’installazione delle apparecchiature deve essere la più sollecita possibile:
come già dettagliato all’art. 15 del presente capitolato.
Non saranno, comunque, accettati tempi di consegna superiori a 60 gg a decorrere dalla data di
emissione dell’ordine.
La consegna dei materiali devono essere effettuate entro 10 gg dall’invio dell’ordine.
In casi eccezionali, qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria rimanga sprovvista di materiale, la
consegna dovrà avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine ed il materiale dovrà essere
consegnato presso la sede indicata nell'ordinativo.
E' facoltà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria addebitare, in caso di ritardo nelle consegne oltre
il termine dichiarato in sede di offerta, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza,
nonché le penalità previste.
Le consegne saranno concordate con il soggetto fornitore e ripartite a discrezione dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria con cadenza programmata, anche mensile.
Modalità della consegna
La consegna si intende porto franco.
Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo
il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei
materiali a piè d’opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.
Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel
caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi
eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo
restando la facoltà di prevedere in offerta un’apposita quotazione.
Salvo diversamente indicato nell’ordinativo, la consegna deve essere effettuata tramite passaggio
presso il Punto Unico di ricevimento merci (c/o Magazzino competente dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria, cortile interno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 da lunedì a venerdì), per il controllo di
ingresso, ma è responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni presso i locali di
destinazione; l’eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non
esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del codice
civile.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di non consentire l’appoggio presso il proprio
magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi
espressamente autorizzare, in caso di necessità.
Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli
con quanto indicato sul documento di trasporto.
Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto
fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Ospedaliero Universitaria, ai
fini della necessaria autorizzazione.
Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l’ora di consegna, i
riferimenti del buono d’ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria e le relative quantità (in caso contrario la consegna non può essere
accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo
certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale
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non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto fornitore si
impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la
descrizione dei colli e dell’oggetto.
Il soggetto fornitore è responsabile “in toto” per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte
di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere
diversamente, per problemi di tempo, con consegne in portineria, il materiale sarà respinto al
mittente.
Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell’ambito dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.
Sino al superamento del collaudo, non essendo stato certificata la presenza o il funzionamento di
tutte le componenti, l’Azienda Ospedaliero Universitaria non risponde di furti o smarrimenti, fatte
salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.
La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all’Azienda Ospedaliero Universitaria:
‰ dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a
collaudo;
‰ dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non
soggetti a collaudo.
ART. 36
(Acquisti sul libero mercato)
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di
particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità
del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se
ne assumerà l’onere dell’eventuale maggiore spesa.
ART. 37
(Collaudo)
Relativamente alle acquisizioni di beni da collaudare, al termine del montaggio e delle prove
tecniche di funzionamento da eseguirsi a cura del soggetto fornitore, questo deve dare
comunicazione all’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Ogni costo derivante dalle operazioni di messa in opera e collaudo è a carico del soggetto fornitore.
Le verbalizzazioni della messa in opera e collaudo possono essere contestuali.
Nel caso di fornitura di apparecchiature, qualunque operazione «consigliata» nei manuali di
installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l’installazione a cura del soggetto fornitore. I
manuali dovranno comunque essere forniti in italiano, o in subordine dovrà esserne consegnata una
traduzione anche sintetica in italiano, purché contenga le prescrizioni di sicurezza e le principali
modalità di funzionamento; in caso di consegna di una traduzione (manuale non originale) dovrà
essere consegnata comunque una copia del manuale originale.
Entro 20 giorni dalla comunicazione da parte del soggetto fornitore della conclusione delle
operazioni relative al montaggio ed alle prove tecniche di funzionamento, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria deve effettuare e verbalizzare la messa in funzione e presa in consegna dei beni da
collaudare in presenza del personale utilizzatore e collaudatore.
La firma dello specifico verbale da parte dei funzionari del soggetto fornitore certifica che
l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento,
e che ne consente formalmente l’utilizzo.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere
specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche
all’installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto
ed ordinato ed alle normative vigenti. Il soggetto fornitore dovrà consegnare a titolo gratuito quelle
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parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione
complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento di tutta
l’apparecchiatura o di sottoparti.
Il verbale di collaudo, da eseguirsi non prima di 30 gg dopo la messa in funzione, con la
certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà essere redatto e firmato dal soggetto
fornitore e controfirmato dai funzionari incaricati dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, a
testimonianza dell’effettuazione delle verifiche di competenza.
Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui le prescrizioni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria sono state eseguite dal soggetto fornitore ed in cui i funzionari
collaudatori, appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell’ultima consegna;
se, per esempio, il soggetto fornitore consegna in data successiva al collaudo (messa in funzione) la
traduzione in italiano dei manuali e/o alcuni accessori indispensabili o previsti in fornitura, la data
valida per il conteggio della garanzia e dei pagamenti è quella alla quale i funzionari collaudatori,
appositamente convocati, accertano la presenza e la conformità dell’ultima consegna.
Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario
non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del
collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile. Solo nel caso in
cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria non sia in grado di consegnare i locali di destinazione per
l’installazione ed il soggetto fornitore non possa provvedere ad installare e mettere in funzione una
parte o la totalità della fornitura, per cause ad esso non imputabili, è previsto il riconoscimento di
una parte delle spettanze (70%), con liquidazione della quota residua di garanzia (30%) ad
installazione avvenuta e collaudo finale superato.
In particolare, le attrezzature dovranno essere fornite con spine corrispondenti agli impianti dei
locali di destinazione, in base agli standard dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; pertanto, se
l’apparecchiatura è dotata di cavo intercambiabile, dovrà essere fornito il corrispondente cavo con
la spina richiesta (presso fusa); altrimenti (cavo inamovibile) dovrà essere sostituita la spina (non
fornita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria). Se nel manuale di installazione è consigliata la
presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o
di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel
prezzo, se tali forniture o installazioni non sono state quotate a parte).
In caso di fornitura di attrezzature di particolare complessità o con specifiche problematiche di
sicurezza, la fornitura deve comprendere uno specifico corso di istruzione del personale, da
concordarsi in fase di offerta, o in subordine al collaudo, con i funzionari collaudatori ed il
Responsabili del Servizio.
Salvo casi particolari ed espressamente accettati, la fornitura deve comprendere il manuale di
manutenzione (in lingua italiana o inglese) ed i principali schemi di montaggio, partlist, schemi
elettrici.
E’ inoltre richiesto per il superamento delle verifiche di collaudo la consegna su scheda vidimata
delle misure di dispersione elettrica ai sensi delle norme CEI 62.5 (relative alle attrezzature che
sono a contatto con il paziente) o CEI 66-5 (relative alle attrezzature che non sono a contatto con il
paziente), in quanto applicabili.
Non saranno di norma accettate le misurazioni effettuate in fabbrica, se non come documentazione
ulteriore consegnabile per completezza, in quanto ogni verifica deve essere effettuata nella sede
definitiva di installazione e con gli impianti relativi.
ART. 38
(Assistenza e manutenzione - Garanzia)
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Durante tutto il periodo di vigenza del contratto la ditta aggiudicataria dovrà garantire il
mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura
tramite servizio di manutenzione di tipo full risk con intervento garantito in 8 ore feriali
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lavorative, tutto incluso (compresa la fornitura di pezzi di ricambio) ad eccezione dei materiali di
consumo, comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in modo da garantire adeguata
sicurezza ed efficienza funzionale), comprendente almeno una visita annuale, e del servizio di
assistenza ed upgrade (onnicomprensivo, anche di parti di ricambio soggette a consumo, es. batterie
di accumulatori).
Si stabilisce un limite massimo ai tempi di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno
(compresi i fermo macchina per manutenzione programmata) nel valore di 16 giorni lavorativi; per
fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non
sono garantiti per malfunzionamenti delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola
parte.
A tutela dell'osservanza di tali condizioni l'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di stabilire
ed applicare, salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull'intervento e di
prolungamento del fermo macchina totalizzato, penali ai sensi del presente capitolato.
GARANZIA
Durante tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria si impegna a riparare o sostituire le parti
che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, viaggi e
trasferte, parti di ricambio) senza alcuna franchigia; sono esclusi i guasti provatamente provocati
con dolo o con colpa dagli utilizzatori o da terzi e quelli derivanti da calamità naturali (onere della
prova a carico della ditta). Tuttavia, trattandosi di contratto d’uso non deve essere previsto uno
specifico periodo di garanzia (il costo del contratto di manutenzione si computa dal collaudo).
Quanto sopra si intende valido sia nel caso in cui il soggetto che fornirà assistenza durante il
periodo contrattuale e postcontrattuale coincida con il soggetto fornitore, sia nel caso in cui sia
distinto; in tal caso il soggetto fornitore rimane comunque responsabile dell’adempimento delle
condizioni contrattuali di seguito stabilite, fermo restando l’eventualità che i futuri contratti siano
definiti con il differente soggetto di assistenza competente.
ART. 39
(Controlli quali – quantitativi sulle forniture)
Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti
in materia di commercio relativi alle merci da fornire.
Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni
ed alle caratteristiche previste dal presente capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di
offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria che respingerà,
motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.
I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto;
2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo
di 8 giorni solari;
3. il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente del
servizio Magazzino Generale o da persona da questi delegata. L'Azienda Ospedaliero
Universitaria si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di
propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di
legge, a quelle previste dal capitolato speciale di gara ed alle caratteristiche dichiarate dal
soggetto fornitore in sede di offerta.
In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti
dalla legge, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria la medesima si riserva la facoltà di
sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale;
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4.
agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà il soggetto
fornitore dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto
dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto
consegnato;
5. nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda Ospedaliero
Universitaria avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a
distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il
controllo;
6. nell'eventualità di discordanze qualitative, quest'Azienda Ospedaliero Universitaria respingerà
la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto
della quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto
altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.
Tale procedura potrà essere adottata per le partite di merce richieste e non consegnate nei
termini stabiliti.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il Magazzino
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria senza alcuna responsabilità da parte della stessa per
ulteriori danni subiti;
7. quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti risulti non rispondente
ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda Ospedaliero Universitaria ne
darà comunicazione al soggetto fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione
pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle
fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento.
ART. 40
(Revisione prezzi)
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
prevedono la revisione periodica del prezzo. La stessa viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art.
7, co. 4, lett. c), e co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I prezzi indicati per gli accessori, i pezzi di ricambio o i materiali di consumo si intendono
comunque impegnativi, per tutta la vita utile dell’attrezzatura, in termini assoluti o in termini di
mantenimento dello sconto percentuale rispetto ai listini depositati.
Il soggetto fornitore deve provvedere all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel
caso in cui, successivamente all’affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato,
vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.
ART. 41
(Aumento o diminuzione della fornitura)
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda Ospedaliero Universitaria può chiedere, ed il
soggetto fornitore ha l’obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una
diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste nel presente capitolato, e normalmente
fino ad un quinto del valore del contratto stesso.
ART. 42
(Modalità di fatturazione e pagamenti)
I pagamenti sono disposti entro 60 gg. dalla data fine mese di ricevimento della fattura, redatta
secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d’ordine. Il pagamento avverrà a
mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Nell’eventuale mancato rispetto
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dei termini stabiliti, il saggio degli interessi moratori che verrà riconosciuto è pari a quello vigente
ai sensi di legge. Nel caso in cui fosse necessaria l’applicazione di penali per inadempienze
contrattuali, verrà applicata la sospensione dei termini di pagamento delle fatture in sospeso.
ART. 43
(Cessione di crediti derivanti da contratto)
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cessione di crediti da corrispettivo di appalto è
efficace e opponibile all’amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della
cessione.
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PARTE V
INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 44
(Inadempienze e penalità)
In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà
applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale. Il Dirigente Responsabile della
S.C. Provveditorato/Economato ha facoltà di addebitare una penale, in relazione alla natura
dell’oggetto di gara, ed il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno subito.
L’ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non
bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere
alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria.
Per quanto riguarda la parte delle attrezzature in noleggio, salvo causa di forza maggiore, si
applicano, per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:
- nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini dichiarati in offerta:
0,1% dell’importo della fornitura dal 1° al 10° giorno;
1% dell’importo della fornitura dall’11° giorno in avanti;
- in caso di mancato intervento:
155 EURO dal 2° al 5° giorno dalla chiamata;
260 EURO dal 6° giorno in avanti;
- in caso di fermo macchina superiore ai 16 giorni lavorativi nell’arco dell’anno:
una percentuale sul valore globale del contratto ( sino a un massimo del 5%).
Per quanto riguarda la parte della fornitura del materiale di consumo:
in caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l’Azienda Ospedaliero Universitaria avrà
diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del
termine di appalto con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla
rinuncia.
Nel caso in cui il soggetto fornitore:
• non consegni la merce richiesta nel rispetto e nei termini previsti;
• non provveda al ritiro ed alla sostituzione, entro 48 ore dei prodotti di cui sia stata accertata la non
rispondenza ai requisiti richiesti;
• non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non
comportando tale inadempimento per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto,
si applicano le penalità commisurate alla gravità dell’inadempienza contestata, da un minimo di €
260,00 ad un massimo di € 2.600,00.
L’importo per ritardi è definito in € 52,00 giornaliere.
ART. 45
(Clausola risolutiva espressa)
In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità
ed il termine di consegna, l’Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di dichiarare risolto il
contratto con proprio atto, senza d’uopo di diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio
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crederà per la continuazione della fornitura con obbligo del soggetto fornitore decaduto di risarcire i
danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si
devolverà a beneficio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
ART. 46
(Risoluzione del contratto)
Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento
stesso nei seguenti casi:
a) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate;
b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o
di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto fornitore;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata
perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di
tutti i danni, diretti ed indiretti che l’Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà sopportare per il
rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad
altro soggetto fornitore.
Nelle ipotesi sopra elencate l’Azienda Ospedaliero Universitaria dichiarerà di avvalersi della
risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto fornitore.
ART. 47
(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o
ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliero Universitaria e documentate con l’analisi
dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall’emissione del documento
contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal
diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini
sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda Ospedaliero Universitaria che emanerà gli
opportuni provvedimenti.
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PARTE VI
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO
ART. 48
(Riconoscimento del diritto di accesso)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria in applicazione delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.
241 ed all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati
portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.
ART. 49
(Forma per l’esercizio del diritto di accesso)
In considerazione degli elementi di riservatezza relativi alla libera concorrenza, il diritto di accesso
per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato solo in modo formale.
ART. 50
(Ufficio competente)
Le domande, in carta libera, per l’esercizio del diritto di accesso devono essere inoltrate al seguente
indirizzo:
Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
S.C. Provveditorato/Economato
Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)
ART. 51
(Irregolarità o incompletezza della domanda)
Nel caso in cui la domanda di accesso sia irregolare o incompleta l’Azienda Ospedaliero
Universitaria ne darà, entro dieci giorni lavorativi, tempestiva comunicazione al richiedente a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo atto ad accertare la ricezione.
ART. 52
(Accoglimento della domanda)
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso riporterà l’indicazione dell’ufficio e della sede
presso cui rivolgersi, dei giorni e dell’orario dello stesso nonché il termine, non inferiore a quindici
giorni, entro il quale esercitare lo stesso.
L’accoglimento della domanda di accesso ad un documento amministrativo comporta anche la
facoltà di accesso agli altri documenti amministrativi nello stesso richiamato ed appartenenti al
medesimo procedimento.
ART. 53
(Costi dell’accesso e modalità di pagamento)
L’esame dei documenti è gratuito.
Le copie degli stessi sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, relativi ai
costi di riproduzione determinati nella seguente misura:
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• € 0,15 per ogni facciata per formato UNIA4
• € 0,21 per ogni facciata per formato UNIA3.
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento presso la Tesoreria dell’Azienda situata all’interno della stessa;
• assegno circolare;
• bonifico bancario a favore di
Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
codice IBAN IT11Y0200830689000002224255
• versamento sul c/c postale n. 12447108, intestato alla tesoreria Azienda Ospedaliero
Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, specificando come causale “Rimborso diritti di
fotocopiatura per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990”.
ART. 54
(Rilascio di copie autenticate)
Su richiesta dell’interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate
previo versamento dell’imposta di bollo. La certificazione di conformità all’originale viene
effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
ART. 55
(Differimento dell’accesso)
Sono temporaneamente sottratti all’accesso:
a) l’elenco dei soggetti candidati che hanno fatto richiesta d’invito sino alla scadenza dei termini per
la presentazione delle offerte;
b) l’elenco dei soggetti candidati che hanno presentato offerta sino alla scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte;
c) le offerte, fino alla approvazione dell’aggiudicazione.
ART. 56
(Limitazione dell’accesso)
I documenti di seguito indicati possono essere visionati, in contraddittorio con le parti interessate se
le stesse lo ritengono opportuno, ma degli stessi non può essere estratta copia, né fatta trascrizione
alcuna:
a) i documenti allegati alle domande di partecipazione e alle offerte economiche, consistenti in
certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla pubblica amministrazione o da soggetti
privati ed ogni altro documento comprovante qualità morali o professionali attinenti alle persone
ovvero atto a fornire informazioni a carattere commerciale o finanziario sulle imprese
partecipanti;
b) la documentazione a carattere tecnico unita all’offerta economica riguardante le soluzioni
tecnico-progettuali proposte da ciascun soggetto candidato (relazioni, progetti, planimetrie,
disegni, prototipi, ecc.);
c) le Informazioni prefettizie rilasciate ai sensi della normativa antimafia, il casellario giudiziale ed
il modello GAP;
d) composizione societaria delle imprese partecipanti.
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ART. 57
(Esclusione dell’accesso)
Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione
di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto.
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PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 58
(Controversie)
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs.163/06, sono devolute
esclusivamente al tribunale civile di Pinerolo (Torino).
ART. 59
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 (informativa) e 23 (consenso) del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e
della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In
particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità
di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause
ostative.
ART. 60
(Richiamo a norme generali)
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia.
Il presente capitolato è formato da n. 60 articoli su 36 pagine; costituiscono altresì parte integrante e
sostanziale dello stesso:
a) Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato “1”)
b) Modello per la dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Allegato
“2”)
c) Modulo per le dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza (Allegato “ 3”)
per il soggetto aggiudicatario
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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