Diapositiva 1 - Mappa Project

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Diapositiva 1 - Mappa Project
Open Data:
una rivoluzione per
l’archeologia italiana?
Andrea D’ANDREA
(Università di Napoli “L’Orientale”)
09/06/2012
[email protected]
Lex sed dura lex!
Il Ministero non può considerare il bene, che è chiamato per legge
a tutelare, come un oggetto privato caratterizzato da uno ius
excludendi omnes alios.
E’ palese la contraddizione di uno Stato che, in forza di una
garanzia sull’interesse pubblico da custodire, finisca con il vietarne
l’accesso.
Il principio di riserva di pubblicazione (qualcuno ne ha traccia!!!) ,
sia essa temporanea o indefinita, è l’esatto contrario del concetto
di valorizzazione menzionato nel Codice sui Beni Culturali
Il punto più cogente riguarda la pretesa invocazione di presunti
diritti d’autore. Qui la materia diviene più intricata e di non
semplice lettura per una sovrapposizione di privative e diritti
connessi.
09/06/2012
L. 22/4/1941, n. 633
L’art. 5 della legge sul diritto d’autore esclude dalla
protezione i testi degli atti ufficiali dello stato e delle
amministrazioni pubbliche. Sembrerebbe quindi che
qualsiasi atto prodotto da un funzionario dello Stato
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali sia escluso
dalla protezione del diritto d’autore (i cd dati semplici).
L’art. 11 stabilisce che: Alle amministrazioni dello stato, alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
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L. 22/4/1941, n. 633
Il combinato disposto dei due articoli sembra escludere che esista
un diritto di utilizzo in capo al funzionario o collaboratore di una
opera (sia essa pubblicata o redatta in forma di relazione) creata e
pubblicata sotto il nome dell’amministrazione ed a loro conto e
spese. Tali diritti appartengono alla Amministrazione e nessun
diritto può quindi essere riconosciuto a chi ha scritto o ha
collaborato alla realizzazione dell’opera.
La normativa lascia fuori da una specifica fattispecie di privativa le
informazioni semplici, mentre tutela le raccolte ordinate di dati che
rivelano creatività nella selezione e organizzazione del contenuto
come ad esempio le banche dati e le cartografie tematiche.
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Legge Ronchey
La riproduzione (fotografica o in forma di rilievi) di alcuni
particolari dati di natura archeologica è soggetta alla legge
Ronchey, la cui efficacia non è stata messa in discussione
dalle più recenti normative nazionali ed europee.
La riproduzione dei beni culturali di proprietà statale è
autorizzata da parte del Soprintendente ed è soggetta al
pagamento di un canone, tranne per i motivi di studio e l'uso
personale. Gli artt. 108 e 109 del Codice dei Beni Culturali
non hanno modificato nella sostanza la norma precedente.
Il potere autorizzativo non appare discrezionale. In ciò la PA
si limiterebbe a regolare e tutelare generici diritti soggettivi
(sentenza Cassazione Sezioni Unite del 9 Gennaio 1997, n.
93).
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Codice Beni Culturali
Lo stesso procedimento regola l’accesso agli archivi in base
all’art. 124 del Codice sui Beni Culturali e alla più generale
norma sull’accesso agli atti amministrativi.
Per i documenti redatti da oltre 40 anni la norma prevede
che le PP.AA. siano tenute a consegnare ogni incartamento
all’Archivio di Stato dove i documenti diventano liberamente
consultabili.
Per gli atti prodotti entro il limite temporale in precedenza
osservato, il Codice prevede che gli Enti adottino particolari
regolamenti per l’accesso ai propri archivi.
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Archivio di Documentazione Archeologica
Regolamento interno
 L'accesso alla consultazione dei documenti è aperto agli studenti
universitari, agli specializzandi, i dottorandi che siano in possesso di lettera
di presentazione del Docente o dell'Ente di appartenenza con chiara
indicazione dell'argomento della ricerca e dovrà essere preventivamente
consultato il Funzionario della Soprintendenza Responsabile di zona per
l'assenso.
 Nel caso in cui la consultazione dei documenti sia effettuata da parte di
soggetti privati (liberi professionisti, imprese, società, studi professionali...)
per progettazioni di interventi urbani, dovrà essere preventivamente
consultato il Funzionario della Soprintendenza Responsabile di zona per
l'assenso.
 I fondi non riordinati o non provvisti di sufficienti mezzi di corredo, e i
documenti di particolarissimo pregio o che presentano problemi di
conservazione, sono esclusi dalla consultazione.
 La Direzione potrà sottrarre alla consultazione o alla fotoriproduzione
documenti per motivi di conservazione o di studio.
 Per poter pubblicare un documento in fac-simile è necessario richiedere
l'autorizzazione e corrispondere i relativi diritti secondo quanto indicato nel
D.M. 4 aprile 1994 G.U. n. 104 del 6 maggio 1994, il cui testo può essere
fornito su richiesta.
 In caso di pubblicazione, deve essere accreditata la fonte
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D.M. 4/4/94 (G.U. n.104 6/5/94)
TARIFFARIO
1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni
culturali … e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti …, la facoltà di
riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi,
diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai
medesimi, sono oggetto di concessione.
2. La riproduzione …. per uso strettamente personale o per motivi di studio è
soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non
sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le
riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere
tecnico scientifico.
3. … Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi
di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non
divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute.
5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale
(stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimili,
calchi, rilievi e altro) … non può essere riprodotto e comunque duplicato con
qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza
preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni
e corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente tariffario, o negli
accordi particolari.
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MONOPOLIO DEL MINISTERO
O DEI MINISTERIALI??
I diritti e le prerogative dello Stato si trasferiscono
magicamente sui funzionari che agiscono in modo
monopolistico sulle ricerche e sui dati. I cittadini e gli studiosi
vengono espropriati dai loro diritti
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Direttive Comunitarie
Gli aspetti menzionati (non solo di tipo legale!) incidono su una
possibile natura aperta e quindi riutilizzabile del dato in campo
archeologico.
Se si esclude la direttiva INSPIRE, che tra le informazioni da
condividere elenca al punto 9 i dati spaziali relativi ai siti protetti, la
legislazione comunitaria si limita a fornire indicazioni generiche sui
dati di altra natura quando non ne vieti il riuso.
La Direttiva 2003/98/CE, recepita a livello italiano dal D. Lgs 36/2006,
nel dettare le norme in materia di dati e loro riutilizzo, esclude
all’art. 1 i documenti in possesso di diverse istituzioni tra cui le
università e gli enti di ricerca, i musei, le biblioteche e gli archivi. Il
quadro che emerge dalla lettura delle norme nazionali prefigura un
atteggiamento di tipo protezionistico nel campo dei beni
culturali e quindi dell’uso e dei riuso dei dati.
09/06/2012
Nel 1997 G.P. Brogiolo affermava che il 90% degli
scavi di emergenza era destinato a rimanere
inedito o pubblicato in modo inadeguato proprio a
causa di un atteggiamento monopolistico e
“discriminatorio” del Ministero e delle
Soprintendenze
=
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DATI
Consultabili
Machine Readble
Formati
RIUSO
USO
ESCLUSIONE
Licenza
ACCESSO
Art. 124 BBCC
L. 241/90
09/06/2012
Legge Diritto
D’Autore
Direttiva
2003/98/CE
D.Lgsvo 36/2006
Art.1
esclusione documenti
su cui terzi hanno
diritti di proprietà
intellettuale, dati
università, enti
culturali, archivi e
biblioteche
DATI
Consultabili
Machine Readble
Formati
RIUSO
USO
ESCLUSIONE
Licenza
Atto approvato
12.12.2011 COM
(2011) 877
ACCESSO
Art. 124 BBCC
L. 241/90
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Indirizzo per
una modifica
della Direttiva
2003/98/CE
Legge Diritto
D’Autore
Verso nuovi strumenti
Il movimento degli Open Data sta promuovendo una nuova
visione dei contenuti digitali reclamando nuovi interventi in
materia di accesso e riuso dell’informazione culturale.
Nello stesso tempo numerosi atti adottati a livello europeo
spingono verso una sostanziale revisione e modifica della
direttiva sul riutilizzo dei dati digitali estendendone il campo di
applicazione anche al settore del patrimonio culturale.
In attesa che venga approvata e recepita una nuova Direttiva
Europea dobbiamo registrare in Italia l’adozione del Codice
dell'amministrazione digitale e il Vademecum per l’Open Data
pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione.
09/06/2012
Verso nuovi strumenti
Proposta modifica direttiva 2003/98/CE approvata 12.12.2011
COM (2011) 877 definitivo. 2011/0430 (COD)
L’obiettivo è in linea con le strategie trasversali dell’Unione (Europa 2020) per “trasformare
l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di
occupazione, produttività e coesione sociale”
1.3.6. Politica in materia di informazione del settore pubblico e politica in materia di
digitalizzazione e patrimonio culturale
La digitalizzazione di collezioni culturali promuove l'accesso alla cultura rendendo più
accessibile a tutti, per motivi di lavoro, studio e svago, il patrimonio culturale europeo
detenuto dalle istituzioni culturali europee, come libri, mappe, materiale audio, filmati,
manoscritti, oggetti di museo ecc. Nello stesso tempo la digitalizzazione trasforma queste
risorse in un valore duraturo per l'economia digitale, creando molte opportunità di
innovazione, anche se il pieno sfruttamento dei beni culturali digitali è ancora ai primi passi.
Si stanno esplorando modelli commerciali e le attività in questo campo sono solo all'inizio.
Gli obiettivi di garantire un'ampia disponibilità dell'informazione del settore pubblico
(direttiva PSI) e di porre i beni culturali digitalizzanti a disposizione di imprese creative e
innovative (politica della digitalizzazione) sono del tutto coerenti, si rafforzano l'un l'altro e
rispettano pienamente l'Agenda europea per la cultura e il Piano di lavoro per
la cultura adottato dal Consiglio.
09/06/2012
Qualche segnale positivo...
Par. 4.2 Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche Delibera 105/2010
Target – Performance – Valutazione (stakeholder)
Regione Lombardia – Giunta
DELIBERAZIONE N° IX / 2904 Seduta del 11/01/2012
…La Regione Lombardia promuove il riutilizzo di tutte le categorie di dati
aggregati e anonimi e di tutti quei dati la cui diffusione non comporti alcuna
violazione di norme di leggi vigenti (in particolare la
normativa in materia di diritto d’autore, privativa industriale, segreto statistico
e commerciale, riservatezza dei dati personali) e/o di interessi pubblici
prevalenti.
09/06/2012
Qualche segnale positivo...
Nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e D. Lgs.
n. 235/2010) è stato introdotto l’importante principio di
“disponibilità dei dati pubblici che consiste nella possibilità, per
soggetti pubblici e privati, di accedere ai dati senza restrizioni non
riconducibili a esplicite norme di legge ” (art.1, lett. o).
“accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”,
Vademecum Open Data
Versione Beta 2011
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Verso una comunità aperta?
Quali possano essere le implicazioni e gli sviluppi di questi atti in
Archeologia non sono allo stato prevedibili.
C’è solo da augurarsi che in un processo di trasformazione
complessivo sulla natura del dato e della sua possibile riutilizzazione
per fini culturali e anche economici anche la mentalità degli
archeologi cambi profondamente consentendo di avviare forme
innovative di condivisione che includano la letteratura ufficiale,
quella grigia e soprattutto i dati semplici
Un primo step: rendiamo aperti i dati sull’archeologia
preventiva per un controllo sull’esattezza dei modelli di rischio
09/06/2012
Un pò di bibliografia
MAZZOLENI M., BALDO Z. , Libertà di accesso e ricerca e riserva
di pubblicazione nelle scoperte archeologiche, in Open Source, Free
Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, III
Workshop (Padova, 8-9 maggio 2008).
SAPPA C. 2011, Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici
nell’ordinamento italiano, in TISCORNIA D. (a cura di), Open Data e
riuso dei dati pubblici, in «Informatica e Diritto», Fascicolo No. 1-2, pp.
185-197 .
DI DONATO F. 2010, Lo stato trasparente. Linked open data e
cittadinanza attiva, ETS, Pisa 2010.
TRABUCCO M. 2009, Pubblico ma non pubblico: prospettive
normative sulla proprietà intellettuale dei dati archeologici, in
«Archeologia e Calcolatori», supplemento 2, pp. 65-70 .
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