Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015
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Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015
- ALLE AZIENDE INTERESSATE - AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROF. AGRICOLE E CAA - AI CONSULENTI Loro sedi Oggetto: Circolare n° 5/2015 – 30 ottobre 2015 Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 1. CERTIFICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE VINI D.O. ED I.G. ANNATA 2015 DICHIARAZIONE PREVENTIVA (Rif. D.M. n° 5811 del 26/10/2015) L’articolo 7 del Decreto Ministeriale sopra indicato, prevede che al fine di consentire la rivendicazione della produzione di vini D.O. e I.G. che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una “dichiarazione preventiva” la quale è compilata anteriormente alla dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante. Quindi vi informo che per ottenere la certificazione dei vini a D.O.C./D.O.C.G., oltre alla comunicazione del vino ottenuto utilizzando la funzione “Dichiarazione carichi 2015”, disponibile sulla home page della piattaforma telematica (GEREM), nel periodo antecedente alla dichiarazione di produzione in sede di prelievo presso le vostre aziende, la "dichiarazione ufficiale attestante il carico", deve essere completa di attestato di dichiarazione preventiva da esibirsi in aggiunta ai registri di cantina correttamente compilati. Inoltre in caso di commercializzazione di vini I.G.T. è previsto che le aziende, predispongano la stessa dichiarazione sopra menzionata la quale potrà oggetto di verifica nel corso di controlli ispettivi. In ogni caso, vi informo che AGEA ha previsto che per la campagna 2015/2016 le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il termine ultimo del 15 dicembre 2015. 2. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (UVA, VINO, OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, ECC.). Sono lieto di comunicarvi che CEVIQ è stata autorizzata alla certificazione dei prodotti biologici per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati (prodotti vegetali freschi: uva, frutta, sementi, cereali, orticoli, ecc.) e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (prodotti trasformati: vino, olio, latte, carne, uova, miele, salumi, ecc.). Il codice assegnato è "IT BIO 017". Per ogni ulteriore informazione (procedure, preventivi) non esitate a contattare i nostri uffici. 3. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA “INTEGRATA” Il PSR 2014 – 2020 da poco approvato, prevede alcune misure che concedono interessanti contributi alle imprese che aderiscono a pratiche di agricoltura integrata, le quali nella Regione FVG sono definiti da disciplinari di produzione predisposti e gestiti dall’ERSA (http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzioneintegrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-di-produzione-integratafvg-per-lanno-2015/). A differenza dal passato quinquennio, la domanda iniziale deve essere completa dell’indicazione dell’Organismo di certificazione il quale sarà tenuto a certificare annualmente il rispetto dei Disciplinari ERSA (DPI Produzione Integrata, Aqua, ecc.). Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattare i nostri uffici. 1 4. ETICHETTATURA Nonostante i continui aggiornamenti (corsi, circolari, convegni, ecc.) notiamo il perseverare di errori sull’etichettatura dei vostri prodotti. Vi ricordo che le sanzioni relative alla presentazione dei prodotti (etichette, imballi, siti, depliant) sono “severe”. Considerando la complicata normativa il rischio di errore è sempre presente, in questi termini al fine di prevenire irregolarità vi ricordo che i nostri uffici sono sempre a disposizione per risolvere eventuali dubbi ed incertezze. A tal fine vi ripropongo la tabella già inviatavi nelle circolari n° 1 e 2/2015. Argomento Indicazione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie Vini generici (compresi i “varietali”) Ragione sociale ed indirizzo imbottigliatore Allergeni note Le indicazioni obbligatorie, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm (ad eccezione del titolo alcolometrico effettivo che rimane disciplinato come prima: Reg. CE 607/09) In etichetta deve essere utilizzato il termine “vino” Attenzione in particolare ai numeri di lotto, annate ed indicazione degli allergeni (es. contiene solfiti) La definizione di “parte mediana” della parola, viene illustrata di seguito nella tabella Esempio: Vino Bianco Prodotto in Italia Per questa categoria non è regolare riportare la dicitura “imbottigliato all’origine” (i vini generici non hanno origine) Nel caso in cui il [nome] dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o [Comune] contiene, anche parzialmente, il nome di una DOP o IGP, Il [nome] e la [sede] devono avere dimensioni inferiori a • 3 mm altezza • 2 mm larghezza e comunque non superiori a ¼ delle dimensioni riferite alla designazione che compare sull’etichetta L’indicazione degli allergeni include il termine «contiene...» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II (tra cui solfiti, latte, uova e loro derivati). visibilità e leggibilità: le dichiarazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte (art. 13/1): - in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, - chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non possono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. In altre parole debbono figurare nello stesso campo visivo in cui sono stampate le altre indicazioni obbligatorie; altezza caratteri: le dichiarazioni obbligatorie predette, inoltre, debbono: - apparire sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurarne la chiara leggibilità, - debbono essere in caratteri la cui parte “mediana” non sia inferiore a mm 1,2. Ad esempio per la parola “Schioppettino” a tali fini si tiene conto solo dell’altezza delle lettere, dette “mediane”, c-o-e-i-n-o, mentre non si conta l’altezza dell’iniziale (S), ne quelle ascendenti (h-ti) o discendenti (p). Definizione di altezza della X (illustrazione seguente): Recipienti diversi dalle bottiglie. Le regole sopra citate valgono per qualsiasi tipo di recipiente, 2 di capienza non superiore a 60 litri, contenente vini destinati al consumo e, quindi, per i brik, bag in box, ecc. E’ facoltativo l’utilizzo dei relativi pittogrammi Termine “Rubino” Rif. Circolare ICQRF prot. 31713 del 04/05/2015 Utilizzo in etichettatura dei nome geografici più ampi o più piccoli in cui ricade la zona di produzione DOP/IGP (Provincie o Regioni) Rif. Circolare ICQRF prot. 93871 del 31/12/14 Secondo la circolare citata, il termine rubino può essere utilizzato ma solamente a condizione che venga riportato nel contesto delle informazioni descrittive del prodotto, in caratteri significativamente inferiori a quelli utilizzati per indicare varietà, denominazioni, tipologie e nettamente separato dalle indicazioni obbligatorie. In particolare è necessario che le indicazioni obbligatorie siano distinguibili chiaramente e che non venga creata alcuna confusione con tale termine ed eventuali menzioni aggiuntive/tipologie, ecc. L’uso del nome geografico più ampio (es. regione Friuli su tutte DOC/DOCG del F.V.G.) o più piccolo (es. nome di località, comuni, frazioni all’interno di DOC) nella presentazione dei vini (etichette, imballaggi, siti WEB, ecc.), è consentito alle seguenti condizioni: - sia riportato nel contesto delle descrizione degli elementi storico-tecnici-tradizionali e delle caratteristiche del prodotto, ma nettamente separato dalle indicazioni obbligatorie; - il carattere deve avere le stesse dimensioni delle indicazioni di cui al trattino precedente e comunque non superiore a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza. In ogni caso il rapporto rispetto ai caratteri usati per le DOP/IGP non può superare l’¼ . - il territorio più ampio/piccolo può essere indicato con disegni o rappresentazioni grafiche intese a rappresentare la zona di produzione del vino o la località dell’azienda, purchè completate dalla scritta: Regione Friuli Venezia Giulia o Provincia di … esempio: Regione Friuli Venezia Giulia Denominazione società in forma abbreviata Rif. Circolare ICQRF prot. 97 del 03/02/2015 Nell’ambito dell’indicazione dell’imbottigliatore in etichetta, è ritenuto lecito l’utilizzo di abbreviazioni o sigle, documentate nella visura camerale (sotto la voce “denominazione”), ivi comprese quelle che non figurano sotto la voce “denominazione”, a condizione che tali abbreviazioni o sigle corrispondano a quelle identificative della ragione/denominazione sociale. Nel caso dell’utilizzo delle sigle (stringhe di poche righe), l’indicazione della forma giuridica può essere omessa. Resta esclusa, invece, la possibilità di indicare qualsiasi altra dicitura o sigla (sinonimi, marchi, abbreviazioni, denominazioni di prodotti e similari), che non corrisponda alla sigla della denominazione/ragione sociale. 5. MODIFICA RAGIONE SOCIALE La ragione sociale dell’Ente di certificazione, è stata modificata in "Certificazione vini e prodotti italiani di qualità" con acronimo "CEVIQ". La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it Cordiali saluti 3