ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
AZIONE NAZIONALE
ARTICOLO 1
Denominazione
E’ costituita tra i comparenti un’Associazione sotto la denominazione: “AZIONE NAZIONALE”
ARTICOLO 2
Sede
L’Associazione ha sede legale in Roma (Rm) via San Godenzo n. 52
ARTICOLO 3
Scopi associativi
L’Associazione ha il fine di attuare un programma politico, sociale e culturale che, sulla base dei
valori della Destra politica italiana e dello Statuto del partito politico Alleanza Nazionale, vuole
promuovere l’identità, l’unità e la sovranità nazionale e i diritti del popolo italiano, nel rispetto della
comune appartenenza europea.
L’Associazione si riconosce pertanto nei seguenti principi:
1. La centralità della Nazione. L’Associazione mette l’identità, l’unità e l’interesse nazionale, al
centro della sovranità politica. Tutte le alleanze e le appartenenze sovranazionali, compresa
l’Unione Europea, devono rispettare questo principio di sovranità, su cui si organizza la
democrazia, la cittadinanza e la coesione sociale. Per L’Associazione l’Italia fa parte dell’Unione
Europea se e perché corrisponde al nostro interesse nazionale, questa sovranità si basa su una
comunità di destino superiore ad ogni appartenenza locale o regionale e quindi su un’Unità
nazionale intesa non solo come integrità territoriale ma come integrazione socioeconomica tra Nord
e Sud. Per l’Associazione ha poco senso parlare di cultura e di educazione se non si parte dalla
Nazione, dalla sua lingua e dalla sua civiltà, soprattutto quando questa Nazione si chiama Italia.
2. Il senso dello Stato. Il significato fondante dello Stato, di fronte alle degenerazioni dello
statalismo, è stato messo pesantemente in discussione all’interno del centrodestra, al punto quasi da
consegnarlo come bandiera politica alla Sinistra, che invece era, è e sarà sempre fazione. Per
l’Associazione lo Stato è l’espressione vitale ed operativa della Nazione e quindi uno strumento
fondamentale per individuare democraticamente e per realizzare concretamente i grandi obiettivi di
civiltà e di sviluppo della comunità nazionale. L’Associazione vede nello statalismo l’esatta
negazione del vero principio dello Stato, non semplicemente la sua crescita abnorme.
L’Associazione sa che la delegittimazione e il depotenziamento dello Stato-nazione è spesso
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funzionale al dilagare di poteri forti ed irresponsabili (nel senso che non rispondono del loro agire),
ad interessi particolari, all’illegalità e quindi alla sopraffazione delle persone, delle famiglie, delle
comunità e delle imprese. Dalla forza e dall’autorevolezza dello Stato dipende la tutela di valori resi
ancora più importanti nei tempi che viviamo, segnati dalla minaccia fondamentalista e dal dilagare
della criminalità: la sicurezza interna ed internazionale, la legalità, la legge e l’ordine, il diritto al
giusto processo e la certezza della pena. Proprio per dare piena legittimità allo Stato-Nazione,
l’Associazione vuole da sempre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e una democrazia
partecipativa, mentre difende la dignità del pubblico impiego, a cominciare dalle Forze armate e
dalle Forze dell’Ordine.
3. La Solidarietà comunitaria. La Destra politica italiana è sempre stata, più o meno
consapevolmente, una Destra sociale, per il suo radicamento nella Dottrina sociale cattolica, per il
suo sentimento nazionale e popolare, per il suo pensiero economico interclassista e attento al ceto
medio, per l’idea di Mezzogiorno nazionale, il cui effettivo e completo recupero alla storia e
all’interesse dello Stato è ragione costitutiva e fondante della propria azione politica. Appartiene
alla Destra non un’astratta “socialità” fondata su apparati burocratici assistenziali, retoriche
umanitarie e ideologie egualitarie, ma una solidarietà attiva e comunitaria che parta dal valore
sociale della famiglia, dalla funzione aggregatrice dei corpi intermedi, dalla sussidiarietà sociale
rappresentata dal volontariato e dall’associazionismo, dalla diffusione popolare della proprietà (a
cominciare da quella della casa). Una solidarietà che è comunitaria perché riconosce il valore del
prossimo e delle appartenenze, che ha il coraggio di tutelare prima gli italiani che hanno bisogno di
aiuto, contrastando l’immigrazione incontrollata, senza per questo cadere nell’egoismo e
nell’indifferenza rispetto ai drammi degli altri popoli e di tutto il genere umano. Una solidarietà che
diventa politica economica nel difendere il reddito, il potere d’acquisto e il diritto alla proprietà del
ceto medio e dei ceti popolari.
4. Il Made in Italy e il lavoro italiano. L’Associazione crede nella libertà d’impresa, ma sottolinea
che anche in economia esiste l’interesse nazionale, che deve essere tutelato con strumenti forti,
utilizzabili dalla politica attraverso l’intervento pubblico e dalla società civile attraverso i corpi
intermedi. Senza questi strumenti le piccole e medie imprese vengono delocalizzate e travolte dalle
multinazionali, i marchi del Made in Italy vengono comprati da capitali stranieri, l’economia reale
radicata nel territorio cede il posto a quella finanziaria e speculativa, il lavoro italiano non può
essere tutelato nei suoi diritti e nel suo reddito. Lo sviluppo dell’economia nazionale impone di
promuovere il Made in Italy, la cultura d’impresa, la piena occupazione e la partecipazione dei
lavoratori, valori che devono essere preservati dagli effetti perversi della globalizzazione e dalle
asimmetrie che esistono nell’Unione Europea, aggravate dalle politiche di rigore di Bruxelles che
strangolano i consumi e alimentano la piaga della disoccupazione.
5. La partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. L’Associazione considera i valori della
democrazia, delle libertà individuali e del pluralismo politico e sociale come fondanti della vita
della nostra comunità nazionale. Per questo ritiene che la partecipazione dei cittadini alla vita
politica e la partecipazione dei lavoratori e dei produttori alla vita sociale ed economica siano
indispensabili per la crescita civile della nostra Nazione. L’Associazione si impegna a promuovere
la riforma della Costituzione per associare le forme della democrazia rappresentativa con quelle
della democrazia diretta, come l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, e quelle della
democrazia partecipativa, che garantiscono attraverso i corpi intermedi il potere decisionale dei
cittadini nei rispettivi campi di interesse. L’Associazione si impegna altresì a promuovere la
partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e quella delle categorie produttive alle decisioni
relative allo sviluppo economico e sociale della Nazione.
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6. I Valori non negoziabili della persona. La Dottrina sociale cristiana, il diritto naturale e la cultura
umanistica ci consegnano i primi valori non negoziabili: la vita dal concepimento fino alla morte
naturale, la libertà e la dignità della persona umana, la natalità, la famiglia fondata sul matrimonio,
l’educazione, l’onestà e la verità. Da questi l’Associazione deriva gli altri valori civili – come il
merito, il rispetto, il pubblico decoro, il coraggio, l’onore e la fedeltà – e grandi battaglie di civiltà
come quella contro l’ideologia gender e il dilagare delle droghe. L’Associazione non fa sconti su
tutti questi valori, né a chi vuole imporre mediazioni politiche di comodo, né a chi suggerisce di
“modernizzarsi” in nome del relativismo, né a chi confonde l’umana solidarietà con il buonismo e il
perdonismo, né a chi chiama omofobia e discriminazione il naturale rispetto delle differenze di
genere e il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre. Derive di questo genere hanno
trovato spesso spazio all’interno del centrodestra, non a caso proprio quando la Destra ha rinunciato
a svolgere il proprio ruolo.
ARTICOLO 4
Organi associativi
Sono organi dell’Associazione:
- il Portavoce;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Promotori;
- il Tesoriere;
- il Comitato Etico;
- l’Assemblea degli iscritti.
Per unanime volontà dei comparenti il Signor ORSOMARSO Fausto è chiamato a svolgere la
funzione di Portavoce e il Signor RASTELLI Alessio, nato a Roma (Rm) il 7 aprile 1967, residente
in Paliano (FR), via La Cona n. 19/a, codice fiscale RSTLSS67DO7H501R è chiamato a svolgere la
funzione di Tesoriere.
Sono chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a comporre inizialmente il Consiglio Direttivo
i Signori BONELLI Sabina, CIAMPI Mario, CERRETO Marco, FACCI Michele, ORSOMARSO
Fausto, PELUSO Gabriella, RIGONI Veronica, SANTORO Andrea, URZI’ Alessandro e
VIGNALE Gian Luca i quali tutti depositeranno presso la Sede la relativa accettazione della carica.
Il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo provvisorio e a quelli
del Comitato dei Promotori.
Sono chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a comporre inizialmente il Comitato dei
Promotori tutti i Soci fondatori dell’Associazione.
ARTICOLO 5
Compiti degli organi associativi
Al Comitato dei Promotori, come costituito a norma dell’articolo 5), è assegnato il compito di
redigere lo Statuto definitivo dell’Associazione e ogni altra regola associativa, che saranno
sottoposti per l’approvazione all’Assemblea degli iscritti.
Lo Statuto proposto risulterà definitivamente adottato, ove consegua il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei partecipanti all’Assemblea.
Il Portavoce, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo provvisorio, nominati con il presente atto, durano
in carica sino alla data dell’Assemblea di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvisorio provvederà
agli adempimenti occorrenti per procedere alla nomina dei previsti organi statutari, centrali e
periferici, curando che siano rispettati i principi riguardanti la parità di genere, oltre che per ogni
altro adempimento che sarà ad esso assegnato in tale sede.
Lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello stesso
sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 6 luglio 2012 n.96 in
materia (fra altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno informati ai principi
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democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati per l’elezione o la
nomina in cariche esterne all’Associazione, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così
come espressamente prescritto nell’articolo 5) della Legge citata.
ARTICOLO 6
Adesione all’Associazione
La partecipazione all’Associazione è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi
valori fondanti, anche come esemplificati all’articolo 4) che precede e che ne condivideranno i
programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.
Tutti coloro che saranno ammessi a partecipare all’Associazione dal Consiglio Direttivo entro il 31
dicembre 2015 assumeranno la qualifica di Soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede all’attivazione di un “sito internet”, contenente ogni
utile indicazione per procedere all’adesione all’associazione, parimenti da esso stabilita.
Provvede altresì all’approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, oltre che
all’adesione dell’Associazione ai correnti “social network”, con lo scopo di favorire la
partecipazione diffusa dei cittadini all’attuazione del suo programma politico, procurando
soprattutto che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e determinata, fondata su
dibattito e permanente possibilità di scambio d’opinioni.
ARTICOLO 7
Comitato Etico
E’ costituito, in via transitoria e provvisoria, sino a quando l’Assemblea di cui all’articolo 6) non
avrà approvato il definitivo Statuto, un Comitato Etico, costituito da tre componenti che eleggono al
loro interno il Presidente, cui è affidato il compito di esaminare i requisiti morali e politici di coloro
che vogliono aderire a qualunque titolo all’associazione, proponendone – se del caso – l’esclusione
su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo.
I componenti del Comitato Etico, che rimangono in carica così come previsto per i componenti del
Consiglio Direttivo provvisorio nell’articolo 6) che precede, sono inizialmente indicati dal Comitato
dei Promotori, con decisione unanime dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla stipula del
presente atto. I componenti del Comitato Etico non possono assumere nessun’altra carica all’interno
dell’Associazione, salvo quella di componente del Comitato dei Promotori.
ARTICOLO 8
Organizzazione territoriale
In via provvisoria e sino a che non sarà provveduto, con l’approvazione del definitivo Statuto
dell’Associazione, alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei
rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza, i comparenti stabiliscono che l’azione
politica dell’associazione sia promossa e coordinata su base regionale da Consigli Direttivi
Regionali provvisori, alla cui nomina provvede il Consiglio Direttivo d’intesa con il Comitato dei
Promotori. I Consigli Direttivi regionali provvedono autonomamente alla nomina del relativo
Coordinatore provvisorio.
I Consigli Direttivi Regionali provvisori svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di
aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel
programma politico dell’Associazione vorranno concorrerne all’attuazione.
Tali aggregazioni, costituiti nella forma di Comitati locali, potranno formarsi e costituirsi senza
particolari formalità secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvisorio determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione e del
simbolo dell’Associazione, che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria
e comunque in qualunque momento insindacabilmente revocata.
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ARTICOLO 9
Patrimonio e funzionamento
L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese
connesse al proprio funzionamento.
Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai membri del
Consiglio Direttivo provvisorio e da coloro che abbiano voluto sostenere il progetto associativo fin
dal suo avviamento.
Il Comitato dei Promotori stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.
ARTICOLO 10
Il Simbolo
Costituisce altresì patrimonio comune dell’associazione, il Simbolo della stessa.
Il Simbolo è quello ben noto a tutti i comparenti ed è quello che indicativamente è rappresentato
graficamente nel documento depositato presso la Sede.
A tale riguardo i comparenti CERRETO Marco, MENIA Roberto e SCOPELLITI Giuseppe
dichiarano di autorizzare gratuitamente a tempo indeterminato l’utilizzo del relativo simbolo dal
medesimo depositato per la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il Consiglio Direttivo potrà, di volta in volta, stabilire che il medesimo sia integrato a seconda
dell’utilizzo, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all’interno di esso, senza che la nuova
parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del Simbolo stesso.
A seguito dello scioglimento dell’associazione, per effetto di decisione assunta a norma di Statuto,
il Simbolo non potrà essere oggetto di uso per il termine di cinque anni da parte degli odierni
comparenti, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti. Compete al
Consiglio Direttivo provvisorio e al soggetto che sarà successivamente statutariamente individuato,
oltre che ai rappresentanti di cui al successivo articolo 11), la capacità di agire nei confronti di
eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via
cautelare o d’urgenza, per la tutela della denominazione e del Simbolo in ogni sua parte.
ARTICOLO 11
Tesoriere e Rappresentanza Legale
La Rappresentanza Legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, compete a colui che
svolge la funzione di Tesoriere.
Ai soli fini di cui al II comma dell’art.36 C.C., l’Associazione potrà stare in giudizio nella persona
del Tesoriere al quale, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita – solo a tale limitato fine – la
Direzione dell’Associazione.
Il Tesoriere ha facoltà e, su indicazione del Consiglio Direttivo, obbligo di assegnare deleghe, anche
a terzi non aderenti all’associazione, per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.
Il Tesoriere potrà essere scelto anche tra professionisti non iscritti all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire a uno o più componenti dello stesso, o anche a persone
estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo
i relativi occorrenti poteri.
ARTICOLO 12
Rendiconto
Al termine di ciascun anno è redatto a cura del Tesoriere rendiconto economico dell’esercizio con le
modalità previste nell’articolo 8) della legge 2 gennaio 1997, n. 2 come modificato dall’articolo 9)
comma 23 della legge 6 luglio 2012 n.96.
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Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, sarà sottoposto per la relativa approvazione,
previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 9) comma 1 della legge 6
luglio 2012 n.96, all’organo che risulterà all’uopo individuato nello Statuto definitivo.
ARTICOLO 13
Autorizzazioni “una tantum”
I comparenti autorizzano i Legali Rappresentanti a compiere tutte le necessarie pratiche per il
conseguimento dell’eventuale riconoscimento dell’associazione da parte e presso le competenti
Autorità e ad apportare al presente atto, ivi compresa la parte del medesimo in cui è stabilito il
primo Statuto provvisorio, tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.
ARTICOLO 14
Durata
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato, per unanime volontà dei comparenti.
ARTICOLO 15
Statuto
I comparenti stabiliscono di adottare, quale primo Statuto provvisorio dell’associazione lo
“STATUTO PROVVISORIO DELL’ASSOCIAZIONE” che si allega al presente atto sotto la
lettera “A”
ARTICOLO 16
Spese
Le spese del presente atto sono a carico dell’associazione.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto unitamente a quanto allegato,
ai comparenti i quali, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me
Notaio.
STATUTO PROVVISORIO DELL’ASSOCIAZIONE
“AZIONE NAZIONALE”
Articolo 1
(Denominazione e simbolo)
La denominazione dell’Associazione è “AZIONE NAZIONALE”
Costituisce Simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all’articolo 10) dell’atto
costitutivo e del relativo allegato “A”, del quale fa parte il presente Statuto provvisorio.
Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell’utilizzo, su
proposta del Consiglio Direttivo, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all’interno di esso,
senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del
Simbolo stesso.
Articolo 2
(Finalità Associative)
“AZIONE NAZIONALE” è un’associazione che ha il fine di attuare un programma politico, sociale
e culturale che, sulla base dei valori della Destra politica italiana rappresentati dallo Statuto del
partito politico Alleanza Nazionale, vuole promuovere l’identità, l’unità e la sovranità nazionale e i
diritti del popolo italiano, nel rispetto della comune appartenenza europea.
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L’Associazione si riconosce pertanto nei seguenti principi: la centralità della Nazione; il senso dello
Stato; la Solidarietà comunitaria; la promozione del Made in Italy e del lavoro italiano; i Valori non
negoziabili della persona.
Articolo 3
(Sede Associativa)
L’Associazione ha sede legale in Roma all’indirizzo che risulterà a seguito di determinazione che
sarà pubblicata sul “sito internet”.
Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altra città, nonché di
istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all’Estero.
Articolo 4
(Aderenti)
Aderiscono all’associazione i fondatori comparenti all’atto costitutivo, i componenti del Consiglio
Direttivo provvisorio e del Comitato dei Promotori, il Tesoriere, i componenti del Comitato Etico o
altri soggetti, a seguito di unanime decisione di cooptazione assunta dal Comitato dei Promotori
provvisorio previo parere favorevole del Comitato Etico.
Partecipano infine all’Associazione, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, coloro che
riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all’articolo 2) che
precede, e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta
elaborati e condivisi.
Costituisce dovere degli aderenti all’Associazione il rispetto del presente Statuto e di ogni altra
decisione assunta in conformità ad esso, all’atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per
il funzionamento dell’Associazione e per l’attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti
gli eventuali accordi da questo stipulati con altri movimenti o formazioni politici o altri terzi. Il
mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti può costituire ragione di estromissione dal Movimento,
deliberata dal Comitato dei Promotori, su proposta del Comitato Etico.
Articolo 5
(Organi Associativi)
Sono organi dell’Associazione:
- il Portavoce;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Promotori;
- il Tesoriere;
- l’Assemblea degli iscritti.
Articolo 6
(Consiglio Direttivo provvisorio)
In via transitoria e sino a quando l’Assemblea di cui all’articolo 8), non avrà approvato il definitivo
Statuto pure comprendente l’indicazione degli Organi di direzione, di funzionamento e di
amministrazione dell’Associazione, e le relative modalità di elezione e di nomina, l’associazione
sarà retta da un Consiglio Direttivo provvisorio, composto da un minimo di sei ad un massimo di
venti membri, cui sono conferiti i poteri e i compiti più avanti precisati.
Il Consiglio Direttivo provvisorio e il Tesoriere nominati in sede di costituzione dell’Associazione,
durano in carica sino alla data che sarà stabilita nel corso dell’Assemblea di cui sopra. Il Consiglio
direttivo provvisorio può essere esteso a nuovi membri con una decisione congiunta del Consiglio
stesso e del Comitato dei Promotori
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Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede agli adempimenti occorrenti per procedere alla nomina
e all’elezione dei previsti organi statutari, centrali e periferici, oltre che per ogni altro adempimento
che sarà ad esso assegnato in tale sede.
Il Consiglio Direttivo provvisorio ha facoltà di delegare, ad uno o più dei loro componenti, o anche
a persone loro estranee, specifici compiti o assegnare funzioni, da eseguirsi disgiuntamente o
congiuntamente, in materie determinate di rispettiva competenza, attribuendo i relativi occorrenti
poteri.
Articolo 7
(Portavoce)
Il Portavoce è eletto dal Consiglio direttivo all’interno dei suoi membri e può essere sostituito in
qualsiasi momento con le stesse modalità.
Il Portavoce ha il compito di rappresentare l’Associazione in tutti i contesti politici e presso tutti gli
organi di informazione, convoca e preside il Consiglio direttivo, riferisce dei lavori di questo al
Comitato dei Promotori e a tutti gli organi dell’Associazione.
Articolo 8
(Comitato dei Promotori)
Il Comitato dei Promotori ha il compito di determinare l’indirizzo politico e culturale
dell’Associazione, la cui attuazione viene affidata al Consiglio direttivo.
Oltre che dai soci fondatori è composto da tutte le persone che vengono cooptate dal Comitato
stesso con maggioranza dei due terzi.
Il Comitato dei Promotori elegge al suo interno un Presidente e più vice-presidenti, che hanno
congiuntamente il compito di convocare e dirigere i lavori del Comitato stesso.
Il Presidente del Comitato dei Promotori o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del
Consiglio Direttivo per rappresentare in quella sede gli indirizzi del Comitato dei Promotori.
Il Comitato dei Promotori può promuovere la costituzione di Consulte tematiche che hanno il
compito di elaborare proposte programmatiche da sottoporre all’approvazione del Comitato stesso.
Al Comitato dei Promotori, come formato a norma dell’articolo 3) dell’atto costitutivo, è assegnato
il compito di redigere lo Statuto definitivo del Movimento e di ogni altra regola associativa, che
sono sottoposti per l’approvazione dell’Assemblea degli iscritti.
Lo Statuto definitivo dell’Associazione e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello
stesso sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella Legge 6 luglio 2012
n.96 in materia (fra l’altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno informati ai principi
democratici nella vita interna, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così come
espressamente prescritto nell’articolo 5) della legge citata.
Articolo 9
(Tesoriere)
Il Tesoriere svolge le funzioni ad esso attribuite dall’atto costitutivo e allo stesso compete la
rappresentanza legale dell’Associazione, con le connesse attribuzioni e i connessi oneri; può essere
nominato anche tra i non associati.
Il tesoriere può istituire o assegnare deleghe anche a terzi per lo svolgimento di singole operazioni o
di gruppi di esse.
La rappresentanza dell’Associazione ai sensi dell’articolo 36) e seguenti del Codice Civile, di fronte
ai terzi ed in giudizio, spetta al Tesoriere.
Ai soli fini di cui al II comma dell’art.36 C.C., l’Associazione potrà stare in giudizio nella persona
del Tesoriere al quale, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita – solo a tale limitato fine – la
Direzione dell’Associazione.
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Fatto salvo quanto previsto nell’Atto costitutivo, il Rappresentante Legale è nominato dal Consiglio
Direttivo con voto unanime dei relativi componenti, e può essere revocato e sostituito in ogni tempo
con le stesse modalità.
Il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
(Assemblea degli Iscritti)
L’Assemblea è composta dagli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea si riunisce di norma ogni due anni, oppure in via straordinaria per iniziativa assunta a
maggioranza dai suoi componenti, ovvero su convocazione del Comitato dei Promotori.
L’Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai
suoi lavori partecipano i componenti del Consiglio Direttivo, il Comitato dei Promotori e il
Tesoriere.
Articolo 10
(Patrimonio di funzionamento e rendiconto)
L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese
connesse al suo funzionamento.
Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai membri del
Consiglio Direttivo provvisorio, dai membri del Comitato dei Promotori e da coloro che abbiano
voluto sostenere il progetto associativo fin dal suo avviamento.
Il Comitato dei Promotori, all’unanimità, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del
patrimonio.
Al termine di ciascun anno è redatto a cura del Tesoriere un rendiconto economico dell’esercizio
con le modalità previste nell’articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato
dall’articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96.
Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione,
previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 9) comma 1 della legge 6
luglio 2012 n.96, all’organo che risulterà all’uopo individuato nello Statuto definitivo.
Articolo 11
(Durata)
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione può essere sciolta, durante il primo periodo del suo funzionamento, per decisione
unanime dei componenti del Comitato dei Promotori.
Successivamente può essere sciolta per volontà degli aderenti con decisione assunta dalla
maggioranza dei quattro quinti degli stessi, ovvero con quella diversa maggioranza, secondo le
procedure stabilite dallo Statuto definitivo. Dalla decisione di scioglimento discende l’interruzione
anche immediata dell’azione politica comune e resta comunque fermo l’obbligo di dare luogo a
tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere
amministrativo e contabile.
A seguito dello scioglimento dell’associazione, per effetto della decisione di cui sopra il Simbolo
non potrà essere oggetto di uso ulteriore per il termine di cinque anni da parte dei Fondatori, salvo
loro unanime espresso accordo scritto.
Compete al Tesoriere e al soggetto che sarà successivamente statutariamente individuato la capacità
di agire nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via
ordinaria sia in via cautelare o d’urgenza, per la tutela della Denominazione e del Simbolo in ogni
sua parte.
Articolo 13
(Modifica dello Statuto)
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Le norme del presente Statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo con decisione unanime
dei componenti del Comitato dei Promotori, da ratificarsi entro i successivi sessanta giorni
dall’Assemblea indicata nell’articolo 5) che precede, all’uopo contestualmente convocata.
Articolo 14
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, e all’occorrenza, si osservano le norme del Codice
Civile, delle specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai Partiti, ai
movimenti e alle formazioni politiche, oltre che, in quanto applicabili e in principalità, le norme dei
Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
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