Consulta il testo - Il diritto amministrativo.it
Transcript
Consulta il testo - Il diritto amministrativo.it
www.ildirittoamministrativo.it Un nuovo soggetto dell'ordinamento giuridico: "l'Artigiano digitale" e le difficoltà di inquadramento. La realtà del movimento dei Maker e relative definizioni A cura di PAOLA PAPADIA Sommario: 1. L'artigiano digitale nell'ordinamento giuridico italiano; 2. I Maker, similitudini e differenze con l'artigiano digitale; 3. Inquadramento giuridico; 4. I contenuti e gli scopi dei progetti finanziati; 5. Conclusioni. 1. L'artigiano digitale nell'ordinamento giuridico italiano La figura dell'Artigiano digitale è stata creata dalla normativa italiana in materia di aiuti alle imprese. In particolare, la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, modificata dalla legge di stabilità 2015 l.190/2014) ai commi 56 e 57 dell'art. 1 prende in considerazione questo nuovo soggetto "economico". La legge di stabilità 2014 (modificata dalla legge di stabilità 2015), al comma 56 dell'art.1 citato, prevede uno stanziamento presso il Ministero dello sviluppo economico di 5 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro per il 2015, in favore di "imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive." Pertanto, l'ordinamento giuridico italiano prende in considerazione questa nuova figura giuridica nel mondo economico e la valuta meritevole di ricevere un sostegno economico costituito da risorse pubbliche. Ci troviamo di fronte ad un nuovo soggetto considerato positivo nel sistema economico e tale da poter contribuire alla crescita ed allo sviluppo. Tuttavia, la soggettività presa in considerazione non ha nel nostro ordinamento giuridico nessuna definizione specifica. 1 www.ildirittoamministrativo.it Limitatamente alla qualità di artigiano è possibile trovare una definizione corrisponde ad una soggetto, che esercita una impresa artigiana, quindi si tratta di imprenditore che peculiarmente realizza con il prevalente proprio contributo il suo "prodotto". La sua definizione giuridica si trova nell'art.2083 del codice civile fra i piccoli imprenditori "...coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia..". La natura imprenditoriale del soggetto è l'elemento qualificante. Tuttavia la legge di stabilità citata individua uno speciale artigiano definendolo "digitale". 2. I Maker, similitudini e differenze con l'artigiano digitale A tale figura giuridica nuova dell'artigiano digitale si danno dei contenuti specifici, facendo riferimento ai soggetti, che fanno parte del movimento dei Maker. Tale movimento è costituito da coloro che in forma singola o associata seguono una specifica tendenza, sviluppata in diversi luoghi del mondo e condivisa attraverso forme associative prive di rilevanza imprenditoriale. Luoghi di incontro e di scambio sono stati, dopo il 2004, diversi in tutto il mondo. Di recente possiamo ricordare il World Wide Rome svolto nel 2012. I Maker sono coloro che praticano il "fai da te", in modo molto ingegnoso e volto a soddisfare la necessità di condurre una esistenza più in armonia con la natura, inserendo l'uomo ed i suoi bisogni in armonia con l'ecosistema. Quella dei Maker è una controcultura del software aperto. In particolare il movimento dei Maker è spinto dal bisogno di autonomia dell'individuo rispetto alla dipendenza energetica, alimentare e degli altri bisogni primari. In Italia a Venezia dal 2005 si svolge annualmente l'End Summer Camp, evento indipendente a ingresso gratuito, dedicato agli applicativi ed ai componenti informatici liberi, all'hacking e al fai da te, il cui contenuto è creato dai suoi stessi partecipanti. Fatte queste premesse, si evidenzia chiaramente che i Maker sono e vogliono essere estranei al sistema macro economico e sono rivolti ad un sistema microeconomico al fine di produrre effetti macroeconomici di non condizionamento delle azioni di macroeconomia sugli individui e le famiglie. 2 www.ildirittoamministrativo.it Il comportamento diffuso dei Maker può, tuttavia, portare degli effetti al sistema macroeconomico, cambiando i bisogni della collettività e andando ad incidere su importanti beni e risorse ritenute di grande valore dai mercati tradizionali. Si pensi all'importanza che ha per l'economia tradizionale "l'energia". Si ipotizzi la produzione di apparecchiature non assoggettate a brevetto, che vengono liberamente prodotte e scambiate a livello mondiale ed in grado di produrre energia per il fabbisogno di una famiglia tipo. Tale fatto è in grado di produrre degli effetti rilevanti per il sistema economico mondiale, non gestibili dagli strumenti economici tradizionali e a disposizione. 3. Inquadramento giuridico In Italia, si ha quindi la promozione dei così detti artigiani digitali per la diffusione delle loro invenzioni e manufatti. Il tema è particolarmente interessante, ma l'essere artigiano digitale implica una qualità professionale che in Italia si acquista attraverso la volontà del soggetto produttore di diventare un soggetto economico di rilevanza giuridica. Per quanto sopra la qualità di artigiano non risponde sempre al soggetto "Maker", che è il fai da te per uso personale e che vuole condividere con altri la propria utilità, in quanto ha sensibilità per il bene comune ed ha una sensibilità ecologica, che non può prescindere dal comportamento di tutti gli uomini sulla terra. Pertanto, l'interesse del Maker è soddisfatto con la possibilità di diffondere la propria invenzione perchè soddisfa il suo bisogno di un comportamento collettivo più in armonia con il pianeta terra ed il benessere dell'essere umano. Difficilmente il Maker assume la qualità di imprenditore perchè per sua natura ricerca la indipendenza e l'autonomia dai sistemi, che condizionano i comportamenti dell'individuo, in un modo non sempre consono al benessere dell'umanità in senso globalizzato o “cosmopolizzato” o “ecocompatibile”. La figura dell'artigiano digitale, quindi, solo raramente coincide con quella dei Maker, in quanto egli deve essere per la legge italiana un imprenditore che partecipa al sistema economico esistente e 3 www.ildirittoamministrativo.it non si sottrae allo stesso pur creando opere di ingegno capaci di sviluppare gli stessi obiettivi del Maker. La normativa italiana affianca al soggetto "artigiano digitale" delle tipologie di prodotto, opere d'ingegno, vincolando la produzione di tale soggettività alle attività manifatturiere ed alla stampa in tre dimensioni. Ovvero la robotica nella produzione, quindi, la trasformazione della produzione manuale in produzione industriale. Da questi concetti si sviluppa una visione di c.d. terza industrializzazione, che esalta uno spontaneo evolversi dei comportamenti sociali verso un nuovo modello economico. Tuttavia, proprio la prospettiva di un profondo mutamento economico sociale autorizza il prendere atto della non adeguatezza delle definizioni giuridiche tradizionali (come quella di artigiano e come anche quella di digitale) per una realtà in evoluzione profonda, che l'ordinamento giuridico cerca di favorire con una politica di sostegno economico. In conclusione la nuova figura dell'artigiano digitale, che è assimilabile come contenuto ai Maker non ha molto da condividere con la figura dell'artigiano. In comune hanno la costruzione artigianale dei loro manufatti, ma non l'inquadramento fra i soggetti giuridici del diritto civile quale imprenditore. La definizione dell'imprenditore si trova nel nostro codice civile all'art. 2082, che lo individua come colui che "esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi." Pertanto, è essenziale l'elemento della professionalità. Indubbiamente il legislatore ha avuto la necessità di ricorrere a tale definizione dei maker per far rientrare questa libera attività, non regolamentata, in una qualche regolamentazione. Infatti, solo se il maker è definito imprenditore o più propriamente piccolo imprenditore il legislatore ha competenza di intervenire, in quanto l'art.2085 del codice civile prevede che "...Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.". Tuttavia, considerato che il fenomeno ha una natura profondamente innovativa del modo di gestire la produzione e gli scambi; considerato anche che tale modo è l'antitesi della gestione professionale, sarebbe più efficace analizzare il fenomeno nella sua peculiarità e favorirne l'esercizio, se ritenuto 4 www.ildirittoamministrativo.it rispondente all'intere pubblico generale, costruendo definizioni completamente nuove con una sua peculiare disciplina nei limiti dell'ordinamento giuridico vigente, che è compatibile con la libertà di esercizio di attività non vietata dall'ordinamento giuridico. 4. I contenuti e gli scopi dei progetti finanziati Il comma 57 dell'art.1 della già citata legge di stabilità 2014, precisa gli ambiti delle attività finanziate. Esse sono i progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: " a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel mondo dell'artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. " Però, la lettura del comma 57 stride con evidenza, anche per il lettore meno interessato all'argomento, con la missione del maker, che si è accennata per grandi linee nei paragrafi precedenti. 5. Conclusioni In conclusione, dalla analisi sintetica che precede, si evidenzia il positivo intento del legislatore di governare un processo di sviluppo socio economico, secondo un modello che è politicamente condiviso. Tuttavia, tale nuovo modello, che sta spontaneamente sviluppandosi si sottrae, proprio per le sue motivazioni di base, agli strumenti giuridici del diritto commerciale tradizionale. 5 www.ildirittoamministrativo.it Il movimento spontaneo dei c.d. Maker può essere usato come "etichetta" commerciale per arricchire il brand di una azienda, ma non può essere assoggettato alla commercializzazione se non in apparenza. Per accompagnare i processi con la normazione adeguata è necessario creare leggi speciali come è stato fatto anche in passato per l'evolversi di soggetti giuridici ed economici più articolati, rispetto a quelli tradizionali, quando l'economia vedeva il pullulare di soggettività collegate commercialmente in una fase di espansione economica e dei mercati ed in fase di globalizzazione. Oggi tali nuove definizioni giuridiche devono essere costruite secondo un processo inverso; devono, infatti, essere definiti soggetti economici sempre più vicini al modello dell'individuo organizzato in movimenti all'interno dei quali l'azione principale è la cooperazione. Questo contributo di ragionamento sfiora soltanto i temi nuovi, che oggi impegnano il giurista e che richiedono uno sforzo di classificazione nuova e di innovazione, che, come sempre, il diritto commerciale ha voluto nella sua breve ma irrequieta storia. 6