OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell`Art. 7

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OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell`Art. 7
OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 commi 2 e 4
della Legge 28.12.2001 N° 448 e successive proroghe e modifiche
Il Sottoscritto ______________________________________ domiciliato a
_______________________________________________, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al N° ______ ad evasione dell'incarico conferito
dal
Signor
________________________
nella
sua
qualità
di
___________________________________ di esprimere il più probabile valore,
all’1.1.2008, relativo all’area inedificata sita in _________________________ Via
__________________________ Località ________________________
Effettuato sopralluogo in data ________________ espone quanto segue:
PROPRIETÀ
L’area risulta:
-
in piena proprietà del Sig. _____________________________________________
nato
a
__________________
__________________
il
_________________
in
Via
e
residente
a
_____________________
C.F.:______________________
-
in comproprietà tra i sigg.
-
Sig.
_____________________________________________
nato
a
__________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _____________________ C.F.:______________________
-
Sig.
_____________________________________________
nato
a
__________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _____________________ C.F.:______________________
-
in nuda proprietà del Sig. ___________________________________________ nato
a __________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _____________________ C.F.:______________________
-
ed usufruttuario il Sig. _____________________________________________ nato
a __________________ il _________________ e residente a __________________
in Via _____________________ C.F.:______________________
TITOLO DI PROVENIENZA
L’area in esame pervenne a___ succitat __ per:
- atto di compravendita a Ministero Notaio _____________________________ stipulato in data _____________ e registrato a ___________________ il ______________ al
1
N° _____________________ e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di
___________________________
in
data
________________
al
N°
________________
- denuncia di successione in morte di _______________________________ apertasi in
data
___________________
e
registrata
presso
l’Ufficio
del
Registro
di
_____________ al N° _______________
- per atto di donazione a Ministero Notaio _____________________________ stipulato
in data _____________ e registrato a ___________________ il ______________ al N°
_____________________ e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di
___________________________
in
data
________________
al
N°
________________
ACCATASTAMENTO
L’area risulta allibrata all’Agenzia del Territorio Ufficio di Reggio Emilia Comune di
___________________ come segue:
Foglio ___________
Particella _________ Qualità _______ Classe _________ con-
sistenza __________ Reddito Agrario ___________ Reddito Dominicale ___________
DESTINAZIONE URBANISTICA
In base allo strumento urbanistico vigente l’area risulta avere la seguente destinazione:
______________________________________________________________________
con i seguenti indici di edificabilità:
___________________________
___________________________
___________________________
RELAZIONE DESCRITTIVA
L’area risulta alla data odierna priva di fabbricati e/o utilizzi diversi da quelli previsti
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CONCLUSIONI
2
Il sottoscritto, avuto riguardo a:
-
dell'ubicazione rispetto all'abitato
-
all’attuale destinazione urbanistica
-
dell'attuale situazione del mercato immobiliare
-
del reddito ritraibile
-
a tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche
VALUTA
Il più probabile valore di mercato in € _____________
IL TECNICO
_________________________
3
N° _______________ cron.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Del Giudice Unico
Verbale di giuramento di perizia
L’anno 2003 il giorno _____ del mese di ___________ nella cancelleria del su intestato
Tribunale, avanti il sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso il Signor
______________________________ nato a _________________ (__) il _________ e
residente in ______________Via _______________________ N° ____ identificato con
____________________________________ N° ______________________ rilasciata
dal
__________________
di
__________________________________
il
______________
il quale chiede di asseverare con giuramento l’avanti estesa perizia
Il Cancelliere accolta l’istanza ed ammonito il comparente ai sensi di legge lo invita a
prestare giuramento di rito
Il perito stando in piedi ed a capo scoperto giura ripetendo al formula:
“Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far
conoscere ai Giudici la verità”.
Dal che il presente verbale.
Il perito
_________________________
4
Note:
-
Trattandosi di un facsimile occorre depennare ciò che risulta irrilevante
-
Tra i titoli di provenienza si ricorda anche l’usucapione caso ricorrente in zone montane
-
La perizia attribuisce un valore che costituirà in ogni caso il valore minimo da assoggettare ad imposte di registro ipotecarie e catastali
-
Il costo della perizia andrà ad aumentare il costo d’acquisto dell’area
-
La perizia dovrà essere redatta e giurata entro il 16.5.2003, comunque anteriormente
l’eventuale atto di compravendita
-
Il valore determinato costituisce il valore di acquisto da raffrontare con il corrispettivo esposto nell’eventuale atto di vendita successivo all’estensione della perizia al
fine di determinare la plusvalenza da tassare ai sensi dell’Art. 81 del DPR 917/86
-
Nella relazione descrittiva evidenziare la caratteristiche specifiche dell’area, quali ad
esempio l’esposizione, la vicinanza a strade ad alto scorrimento, cimiteri, livello rispetto al piano stradale, eventuali ristagni d’acqua, pendenze, vincoli particolari
quali servitù militari, livelli ecc….
-
Si ricorda che la perizia deve essere redatta avendo ben presente che l’Art. 64 del
C.P.C. prevede una responsabilità penale per il perito
Fonti Normative
Codice di procedura civile
Art. 64 - Responsabilità del consulente. [1]
[1] Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti
[c.p. 314 ss., 366, 373 ss.; 376, 377, 384].
[2] In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli
atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a
lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [c.c. 2043 ss.; disp. att. 19 ss.] .
CODICE PENALE
Art. 314 - Peculato [1] [2].
[1] Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358], che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui [1] [2].
1. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni [381 c.p.p.].
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86.
2 Vedi l'art. 15, comma 1, lett. b), L. 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato [1] [2].
1. Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da
altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater, 640bis].
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86 e, successivamente, modificato
dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) [1]
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300 a decorrere dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
Art. 317-bis - Pene accessorie [1].
1. La condanna [442, 533, 605 c.p.p.] per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea [28, 31, 37].
Note:
1 Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
[1] Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [61, 64 c.p.c.; 221 c.p.p.], interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [259 c.p.p.], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione [1].
[2] Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero
di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
[3] Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria [244, 245 c.p.c.; 194, 207 c.p.p.] e ad ogni altra
persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [133 c.p.p.] [2].
[4] Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione [30]
dalla professione o dall'arte [384].
Note:
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1 Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.689.
2 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; l'art. 101, comma 2,
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;l' art. 4, comma 1, L. 17 maggio 1988, n. 172;l'art.
25septies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e l'art. 34, L. 10 aprile 1951, n. 287.
Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione [1].
[1] Il perito [61, 64 c.p.c.; 221 c.p.p.] o l'interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], che,
nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti
non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [384].
[2] La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla
professione o dall'arte [30].
Note:
1 Per l'esclusione dell'applicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente
articolo, vedi l'art. 60, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689e l'art. 32, comma 6,
R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Art. 377 - Subornazione [1].
[1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria [244, 245 c.p.c.; 194-207, 497-500 c.p.p.] ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività
investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito [221 c.p.p.], consulente tecnico [61-64 c.p.c.; 225, 233 c.p.c.] o interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi [2].
[2] La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la
falsità non sia commessa.
[3] La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29].
Note:
1 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
2 Comma sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e, successivamente, modificato dall'art.
22, comma 3, L. 7 dicembre 2000, n. 397.
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Art. 384 - Casi di non punibilità [1] [2] [3].
1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter,
372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore [4].
2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il
fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini [362 c.p.p.] o assunto come testimonio [246, 247, 249
c.p.c.; 197, 199, 201, 202 c.p.p.], perito [222, 223 c.p.p.], consulente tecnico [63, 192
c.p.c.; 225, 233 c.p.p.] o interprete [122-124 c.p.c.; 144, 145 c.p.p.] ovvero non avrebbe
potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione [5] [6].
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
2 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
3 Per un'ipotesi di non punibilità del reato previsto, vedi l'art. 1, comma 2, lett. b), L. 29
maggio 1982, n. 304 e gli artt. 1, comma 4bis, e 3, comma 2, D.L. 15 gennaio 1991, n.
8.
4 Comma modificato dall'art. 22, comma 4, lett. a), L. 7 dicembre 2000, n. 397.
5 Comma modificato dall'art. 22, comma 4, lett. b), L. 7 dicembre 2000, n. 397 e, successivamente, dall'art. 21, comma 1, L. 1° marzo 2001, n. 63. Per le modalità di applicazione delle presenti disposizioni ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore
della L. 1° marzo 2001, n. 63, vedi l'art. 26 della medesima L. 63/2001.
6 La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede l'esclusione
della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite
da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma
dell'art. 199 c.p.p.".
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