OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell`Art. 7
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OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell`Art. 7
OGGETTO: Perizia giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 commi 2 e 4 della Legge 28.12.2001 N° 448 e successive proroghe e modifiche Il Sottoscritto ______________________________________ domiciliato a _______________________________________________, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al N° ______ ad evasione dell'incarico conferito dal Signor ________________________ nella sua qualità di ___________________________________ di esprimere il più probabile valore, all’1.1.2008, relativo all’area inedificata sita in _________________________ Via __________________________ Località ________________________ Effettuato sopralluogo in data ________________ espone quanto segue: PROPRIETÀ L’area risulta: - in piena proprietà del Sig. _____________________________________________ nato a __________________ __________________ il _________________ in Via e residente a _____________________ C.F.:______________________ - in comproprietà tra i sigg. - Sig. _____________________________________________ nato a __________________ il _________________ e residente a __________________ in Via _____________________ C.F.:______________________ - Sig. _____________________________________________ nato a __________________ il _________________ e residente a __________________ in Via _____________________ C.F.:______________________ - in nuda proprietà del Sig. ___________________________________________ nato a __________________ il _________________ e residente a __________________ in Via _____________________ C.F.:______________________ - ed usufruttuario il Sig. _____________________________________________ nato a __________________ il _________________ e residente a __________________ in Via _____________________ C.F.:______________________ TITOLO DI PROVENIENZA L’area in esame pervenne a___ succitat __ per: - atto di compravendita a Ministero Notaio _____________________________ stipulato in data _____________ e registrato a ___________________ il ______________ al 1 N° _____________________ e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ___________________________ in data ________________ al N° ________________ - denuncia di successione in morte di _______________________________ apertasi in data ___________________ e registrata presso l’Ufficio del Registro di _____________ al N° _______________ - per atto di donazione a Ministero Notaio _____________________________ stipulato in data _____________ e registrato a ___________________ il ______________ al N° _____________________ e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ___________________________ in data ________________ al N° ________________ ACCATASTAMENTO L’area risulta allibrata all’Agenzia del Territorio Ufficio di Reggio Emilia Comune di ___________________ come segue: Foglio ___________ Particella _________ Qualità _______ Classe _________ con- sistenza __________ Reddito Agrario ___________ Reddito Dominicale ___________ DESTINAZIONE URBANISTICA In base allo strumento urbanistico vigente l’area risulta avere la seguente destinazione: ______________________________________________________________________ con i seguenti indici di edificabilità: ___________________________ ___________________________ ___________________________ RELAZIONE DESCRITTIVA L’area risulta alla data odierna priva di fabbricati e/o utilizzi diversi da quelli previsti ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ CONCLUSIONI 2 Il sottoscritto, avuto riguardo a: - dell'ubicazione rispetto all'abitato - all’attuale destinazione urbanistica - dell'attuale situazione del mercato immobiliare - del reddito ritraibile - a tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche VALUTA Il più probabile valore di mercato in € _____________ IL TECNICO _________________________ 3 N° _______________ cron. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Ufficio Del Giudice Unico Verbale di giuramento di perizia L’anno 2003 il giorno _____ del mese di ___________ nella cancelleria del su intestato Tribunale, avanti il sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso il Signor ______________________________ nato a _________________ (__) il _________ e residente in ______________Via _______________________ N° ____ identificato con ____________________________________ N° ______________________ rilasciata dal __________________ di __________________________________ il ______________ il quale chiede di asseverare con giuramento l’avanti estesa perizia Il Cancelliere accolta l’istanza ed ammonito il comparente ai sensi di legge lo invita a prestare giuramento di rito Il perito stando in piedi ed a capo scoperto giura ripetendo al formula: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità”. Dal che il presente verbale. Il perito _________________________ 4 Note: - Trattandosi di un facsimile occorre depennare ciò che risulta irrilevante - Tra i titoli di provenienza si ricorda anche l’usucapione caso ricorrente in zone montane - La perizia attribuisce un valore che costituirà in ogni caso il valore minimo da assoggettare ad imposte di registro ipotecarie e catastali - Il costo della perizia andrà ad aumentare il costo d’acquisto dell’area - La perizia dovrà essere redatta e giurata entro il 16.5.2003, comunque anteriormente l’eventuale atto di compravendita - Il valore determinato costituisce il valore di acquisto da raffrontare con il corrispettivo esposto nell’eventuale atto di vendita successivo all’estensione della perizia al fine di determinare la plusvalenza da tassare ai sensi dell’Art. 81 del DPR 917/86 - Nella relazione descrittiva evidenziare la caratteristiche specifiche dell’area, quali ad esempio l’esposizione, la vicinanza a strade ad alto scorrimento, cimiteri, livello rispetto al piano stradale, eventuali ristagni d’acqua, pendenze, vincoli particolari quali servitù militari, livelli ecc…. - Si ricorda che la perizia deve essere redatta avendo ben presente che l’Art. 64 del C.P.C. prevede una responsabilità penale per il perito Fonti Normative Codice di procedura civile Art. 64 - Responsabilità del consulente. [1] [1] Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [c.p. 314 ss., 366, 373 ss.; 376, 377, 384]. [2] In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [c.c. 2043 ss.; disp. att. 19 ss.] . CODICE PENALE Art. 314 - Peculato [1] [2]. [1] Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 5 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86. Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui [1] [2]. 1. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [381 c.p.p.]. Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86. 2 Vedi l'art. 15, comma 1, lett. b), L. 19 marzo 1990, n. 55. Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato [1] [2]. 1. Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater, 640bis]. Note: 1 Articolo inserito dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86 e, successivamente, modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181. Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) [1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 6 Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Note: 1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Art. 317-bis - Pene accessorie [1]. 1. La condanna [442, 533, 605 c.p.p.] per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea [28, 31, 37]. Note: 1 Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86. Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti. [1] Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [61, 64 c.p.c.; 221 c.p.p.], interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [259 c.p.p.], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione [1]. [2] Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. [3] Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria [244, 245 c.p.c.; 194, 207 c.p.p.] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [133 c.p.p.] [2]. [4] Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione [30] dalla professione o dall'arte [384]. Note: 7 1 Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.689. 2 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; l'art. 101, comma 2, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;l' art. 4, comma 1, L. 17 maggio 1988, n. 172;l'art. 25septies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e l'art. 34, L. 10 aprile 1951, n. 287. Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione [1]. [1] Il perito [61, 64 c.p.c.; 221 c.p.p.] o l'interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [384]. [2] La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30]. Note: 1 Per l'esclusione dell'applicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo, vedi l'art. 60, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689e l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Art. 377 - Subornazione [1]. [1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria [244, 245 c.p.c.; 194-207, 497-500 c.p.p.] ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito [221 c.p.p.], consulente tecnico [61-64 c.p.c.; 225, 233 c.p.c.] o interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi [2]. [2] La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. [3] La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29]. Note: 1 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. 2 Comma sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e, successivamente, modificato dall'art. 22, comma 3, L. 7 dicembre 2000, n. 397. 8 Art. 384 - Casi di non punibilità [1] [2] [3]. 1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore [4]. 2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini [362 c.p.p.] o assunto come testimonio [246, 247, 249 c.p.c.; 197, 199, 201, 202 c.p.p.], perito [222, 223 c.p.p.], consulente tecnico [63, 192 c.p.c.; 225, 233 c.p.p.] o interprete [122-124 c.p.c.; 144, 145 c.p.p.] ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione [5] [6]. Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. 2 Vedi l'art. 32, comma 6, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. 3 Per un'ipotesi di non punibilità del reato previsto, vedi l'art. 1, comma 2, lett. b), L. 29 maggio 1982, n. 304 e gli artt. 1, comma 4bis, e 3, comma 2, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8. 4 Comma modificato dall'art. 22, comma 4, lett. a), L. 7 dicembre 2000, n. 397. 5 Comma modificato dall'art. 22, comma 4, lett. b), L. 7 dicembre 2000, n. 397 e, successivamente, dall'art. 21, comma 1, L. 1° marzo 2001, n. 63. Per le modalità di applicazione delle presenti disposizioni ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della L. 1° marzo 2001, n. 63, vedi l'art. 26 della medesima L. 63/2001. 6 La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 c.p.p.". 9