schema di confronto NUOVO cad 3.0

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SCHEMA DI CONFRONTO NUOVO CAD 3.0
SEEN SOLUTION SRL
Sede Operativa Centro Sud : Corso Vittorio Emanuele 127,
84126 Salerno (SA)
Sede Operativa Centro Nord : Via Torino, 2
20123 Milano (MI)
P.IVA e C.F: : 05141260652
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Brevi Commenti e Confronto “Schema di modifica del. D.ls. 82/2005”.
Norme a confronto con il Nuovo CAD pubblicato in Gazzetta Ufficiale DECRETO LEGISLATIVO
26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Tale schema si riferisce solo ed elusivamente al Documento Informatico, alle Firme Elettroniche,
alla PEC , alla Conservazione Digitale e alla Digitalizzazione delle PA.
CODICE
DELL’AMMINISTRAZIONE SCHEMA DI MODIFICA
DIGITALE – D.LGS 82/2005
ART. 20
Indicato come:
Art. 17
“Documento Informatico”
“Validità ed efficacia probatoria dei documenti
informatici”
Co. 1 Il documento informatico da chiunque Co. 1 ABROGATO
formato, la memorizzazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui
all’art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge,
ai sensi delle disposizioni del presente codice.
Breve Commento: Con l’abrogazione del primo comma del presente articolo, modificato anche nel titolo,
si evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento al documento informatico per quanto concerne la
memorizzazione e la trasmissione del documento stesso su supporto informatico e con strumenti
telematici, visto che il regolamento eIDAS recepito il 1 Luglio, ha già fornito indicazioni tecniche
normative su questo aspetto.
Co. 1-bis L’idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio,
TENUTO
CONTO
delle
sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità, FERMO RESTANDO
QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 21.
Co. 1-bis L’idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio,
IN
RELAZIONE
ALLE
SUE
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità.
Breve Commento: Dall’analisi del comma 1-bis, si osserva la modifica solo nella forma e non anche nel
contenuto. Tuttavia, è risaputo che la sua idoneità deve essere valutata dal giudice, tenuto conto delle
quattro caratteristiche di qualità – sicurezza – integrità – immodificabilità, come da sempre sostenuto dalle
regole tecniche del DPCM del 13 Novembre 2014 e dal CAD.
Co. 3 Le regole tecniche per la formazione, per la Co. 3 Le parole: “TEMPORALE” e: “AVANZATA”
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trasmissione, la conservazione, la copia, la sono soppresse.
duplicazione, la riproduzione e la validazione
TEMPORALE dei documenti informatici, nonché
quelle in materia di generazione apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
AVANZATA, sono stabiliti ai sensi dell’art. 71. La
data e l’ora di formazione del documento sono
opponibili a terzi se apposti in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
Breve Commento: Al terzo comma, nello schema di modifica manca qualsiasi riferimento alle locuzioni
“temporale” – “avanzata”. Si osserva che: Con il d.lgs. 179/2016vengono abrogate le definizioni di
validazione temporale, firma e firma elettronica avanza all'articolo 1 del CAD rinviando le stesse a quelle
del regolamento Eidas. Inoltre la soppressione el termine "validazione" dal presente comma lascia
intendere che le regole tecniche dovranno:
1)Stabilire come viene validato un documento informatico nel senso più generico del termine e non solo
dal punto di vista della validazione temporale (es dato un documento informatico le regole tecniche ci
dovranno dire in base a cosa si potrà dire che esso è validamente formato...es: assenza di macro ecc.)
2)Stabilire le modalità di generazione apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica ivi
compresi i sigilli elettronici.
Co. 4 Con le medesime regole tecniche sono MANCA – NON PRESENTE
definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali
volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
Co. 5 Restano ferme le disposizioni di legge in MANCA- NON PRESENTE
materia di protezione dei dati personali.
Co. 5-bis Gli obblighi di conservazione e di MANCA- NON PRESENTE
esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente
si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.
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ART. 21
Indicato come: ART. 18
“VOLORE PROBATORIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO”
Co. 1 Il documento informatico, cui è apposta una Co. 1 Dopo le parole “firma elettronica” sono
firma elettronica (..), sul piano probatorio è inserite le seguenti parole: “SODDISFA IL
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA”.
delle sue caratteristiche oggettivi di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità.
Breve Commento: Questa modifica comporta in linea di principio l'equivalenza tra forma elettronica e la
forma scritta e la loro ammissibilità come prove in sede giudiziale in armonia con l'articolo 25 del
regolamento Eidas che stabilisce un principio di non discriminazione delle firme elettroniche. In presenza
di un documento in forma elettronica semplice e ai fini del soddisfacimento del requisito della forma
scritta è sufficiente che esso sia sottoscritto con firma elettronica.
Co. 2 Il documento informatico sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
firmato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 20 co. 3 CHE GARANTISCONO
L’IDENTIFICABILITÀ
DELL’AUTORE,
l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha
efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che dia prova
contraria.
Co. 2 Il documento informatico sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 20, comma 3,CHE GARANTISCONO
L’IDENTIFICABILITÀ DELL’AUTORE , ha
altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
elettronica QUALIFICATA O DIGITALE si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria. RESTANO FERME LE
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI
IL
DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI
IN VIA TELEMATICA SECONDO LA
NORMATIVA ANCHE REGOLAMENTARE
IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO.
Breve Commento: Al co. 2, nello schema di modifica, la proposizione “che garantiscono l’identificabilità
dell’autore” viene omessa.
Apporre la firma sul documento che garantisce l’integrità del documento stesso, deve obbligatoriamente
garantire anche l’identificabilità di colui che firma il documento.
Co. 2-bis Salvo quanto previsto dall'articolo 25,
le scritture private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se
fatte con documento informatico, sono
sottoscritte, a pena di nullita', con firma
elettronica qualificata o con firma digitale. Gli
atti di cui all'articolo 1350, numero 13, del
codice civile soddisfano comunque il requisito
Co.2- bis SALVO IL CASO DI
SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA, le scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con
documento informatico, sono sottoscritte, a pena di
nullita', con firma elettronica qualificata o con firma
digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13,
del codice civile REDATTI SU DOCUMENTO
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della forma scritta se sottoscritti con firma INFORMATICO O FORMATI ATTRAVERSO
PROCEDIMENTI INFORMATICI SONO
elettronica avanzata, qualificata o digitale)).
SOTTOSCRITTI, A PENA DI NULLITA', CON
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA,
QUALIFICATA O DIGITALE
Breve Commento: Dalla lettura del co. 2 -bis si evidenzia la modifica della forma e non anche nel
contenuto, in quanto viene dato maggior evidenzia all’utilizzo di firme elettroniche avanzate, qualificate o
digitali per le scritture private di cui all’art. 1350 c.c.
Questa evidenziazione è importante perché sottolinea i tipi di firme elettroniche che possono essere usati
per redigere e sottoscrivere documenti previsti appunto dall’art. 1350 c.c. numero 13.
E' importante notare che si sottolinea il concetto di documenti "formati attraverso procedimenti
informatici" e non solo redatti. Ciò perchè in accordo alle regole tecniche del 2014 sulla formazione del
documento informatico il documento può essere non solo redatto tramite un normale word processor
(Microsoft Office, Open Office ecc.), ma può anche essere il risultato di una transazione on line, o della
compilazione di un form web ecc. Questo è, tipicamente, il caso di contratti stipulati a distanza ad esempio
per l'home banking.
MANCA- NON PRESENTE
2-ter. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO
2010, N. 110, OGNI ALTRO ATTO PUBBLICO
REDATTO
SU
DOCUMENTO
INFORMATICO È SOTTOSCRITTO DAL
PUBBLICO UFFICIALE A PENA DI
NULLITÀ CON FIRMA QUALIFICATA O
DIGITALE. LE PARTI, I FIDEFACENTI,
L’INTERPRETE
E
I
TESTIMONI
SOTTOSCRIVONO
PERSONALMENTE
L'ATTO, IN PRESENZA DEL PUBBLICO
UFFICIALE, CON FIRMA AVANZATA,
QUALIFICATA O DIGITALE OVVERO CON
FIRMA
AUTOGRAFA
ACQUISITA
DIGITALMENTE E ALLEGATA AGLI ATTI.”
Breve Commento: Il pubblico ufficiale aggiunge al documento una parte in cui attesta che la firma è stata
apposta in sua presenza e che lui ha verificato l'identità del firmatario e il suo certificato. E' da notare che
al pubblico ufficiale è fatto obbligo di adoperare una difrma qualificata o digitale, mentre per le parti, i
fidefacenti, l'interprete ed i testimoni possono adoperare anche una firma avanzata, a conferma della forza
legale maggiore attribuita dalla normativa alle firme qualificate e digitali. Una considerazione importante
è che in presenza del PU, potrà anche essere acquisita la firma soggetto a scansione, che comporta un
enorme vantaggio per la dematerializzazione di quei documenti che hanno una sottoscrizione analogica,
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tipo una cartella clinica cartecea dopo la verifica opportuna a seguito di presentazione del progetto di
dematerializzazione presso le Soprintendenze Archivistiche competenti.
Co. 3. L'apposizione ad un documento informatico
di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
MANCANO- NON PRESENTI
Co. 4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica è basata su
un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle
seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed è
accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Ulteriori importanti note e considerazioni su :
In base a quanto indicato dall’art. 61, comma 1, la nuova scadenza per la Digitalizzazione delle PA
che dovranno gestire e produrre i documenti in formato elettronico, secondo quanto dettato dal
DPCM del 13 Novembre 2014, è il 14 Gennaio 2017 :
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1.
Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da
adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e
coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci
fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all’adozione del suddetto decreto
ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione
informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di
adeguarsi anteriormente. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo
25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso
decreto nella formulazione previgente all’entrata in vigore del presente decreto.
Su questo noi di Seen Solution, abbiamo fatto un fantastico White Paper che resta ovviamente
valido e che ti offre la possibilità davvero di toccare con pratica cosa deve fare una PA per
digitalizzarsi a norna. Lo trovi qui, se non lo hai ancora scaricato : www.digitalizzazionepa.ti
La Seen Solution rimane disponibile a seguirti anche dopo l'emanazione delle nuove regole tecniche
Per quanto concerne la PEC, il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 82 del
2005, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 Definizioni
.....
1-ter) Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche
l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.»
Questo significa che qualsiasi altro servizio elettronico di recapito certificato, che rispetti il
Regolamento eIDAS, potrà essere utilizzato al posto della PEC. La domanda ora da porci è se vale
la pena utilizzare un servizio/tecnologia che sia diversa dalla PEC che fin ora almeno, con tutti i
problemi legati a questa invenzione italiana, resta comunque un affidabile e certo servizio di
recapito certificato e che sul quale si poggiano anche i processi telematici, vedi quello civile ad
esempio.
Alternativamente sarebbe possibile proporre soluzioni che adeguino la PEC alla normativa Eidas in
particolare:
1. Identificando de visu o con modalità analoghe il richiedente il servizio
2. Identificando il destinatario a Priori Prima dell'invio della PEC stessa
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Infine riteniamo che sia necessario fare qualche riflessione importante su questo punto :
Al comma 1-bis dell’articolo 43 :
“Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei soggetti giuridici che possono in ogni
momento richiedere accesso al documento stesso.”
Si evidenzia però che come sancito dall’articolo 21 comma 5, il CAD non si applica ai documenti
fiscali:
"Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie."
E inoltre il novellato art. 2 del CAD che al comma 6 recita:
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di
controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria
Quindi questo comporta che per tutti i documenti fiscali e contabili, quindi anche le fatture
elettroniche siano esse verso la PA o verso B2B, devono essere conservate dal contribuente, ovvero
come avviene già oggi. Quindi la conservazione rimane a carico di chi emette o riceve documenti
fiscali e contabili.
Autori :
Ing. Nicola Savino – CEO Seen Solution Srl
Dott. Alfonso Pisani – Digital Process Senior Consultant Seen Solution Srl.
Avv. Rossella Ragosta – Digital Legal Consultant Srl